C119 Convenzione sulla protezione dalle macchine


Ginevra, 25 giugno 1963


La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 5 giugno 1963 nella sua quarantasettesima sessione ;
Avendo deciso di adottare diverse norme relative al divieto di vendita, affitto ed utilizzazione delle macchine sprovviste di idonei dispositivi di protezione, argomento costituente il quarto punto all’ordine del giorno della sessione ;
Avendo deciso che tali norme assumano forma di convenzione internazionale,
adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosessantatre, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla protezione dalle macchine, 1963.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1

1. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione sono considerate macchine tutte le macchine, nuove od usate, mosse da forza che non sia quella umana.
2. L’autorità competente di ciascun paese determinerà se ed in quale misura le macchine, nuove od usate, mosse dalla forza umana, presentino pericoli per l’integrità fisica dei lavoratori e debbano essere considerate come macchine ai fini dell’applicazione della presente convenzione. Tali decisioni saranno prese previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. L’iniziativa della consultazione potrà essere assunta da una qualunque di tali organizzazioni.
3. Le disposizioni della presente convenzione :
a. non si applicano ai veicoli stradali o spostantisi su rotaie, quando siano in movimento, se non per quanto attiene alla sicurezza del personale di guida ;
b. non si applicano alle macchine agricole mobili, se non per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori il cui impiego è in rapporto con tali macchine.

PARTE II - VENDITA, AFFITTO, CESSIONE A QUALSIASI ALTRO TITOLO ED ESPOSIZIONE


Articolo 2

1. La vendita e l’affitto di macchine i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezlone, devono essere vietati dalla legislazione nazionale o impediti da misure altrettanto efficaci.
2. Ogni altra forma di cessione, nonché l’esposizione di macchine, i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione debbono, nella misura determinata dall’autorità competente, essere vietate dalla legislazione nazionale o impedite da misure altrettanto efficaci. Tuttavia, l’asportazione provvisoria, durante l’esposizione di una macchina, dei dispositivi di protezione a fini dimostrativi, non sarà considerata infrazione al presente paragrafo, sempreché vengano prese idonee precauzioni al fine di proteggere le persone da possibili rischi.
3. Tutti i bulloni, viti d’arresto e chiavette, nonché ogni altra parte saliente su parti mobili delle macchine indicata dall’autorità competente e che possa ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con dette parti, debbono essere progettati, allogati o protetti in modo da prevenire tali pericoli.
4. Tutti i volani, ingranaggi, coni o cilindri di frizione, camme, pulegge, cinghie, catene, pignoni, viti senza fine, bielle, guide e scanalature a coulisse, nonché in quanto indicati dall’autorità competente gli alberi, comprese le loro estremità ed altri organi di trasmissione che possano ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con detti elementi, devono essere progettati o protetti in modo da prevenire tali pericoli. I comandi delle macchine debbono essere progettati o protetti in modo da prevenire ogni pericolo.

Articolo 3

1. Le disposizioni dell’articolo 2 non si applicano alle macchine e loro parti pericolose indicate all’articolo anzidetto che :
a. offrono, per la loro costruzione, un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione ;
b. sono destinate ad essere sistemate o poste in modo che, in ragione della loro sistemazione o collocazione, offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.
2. Il solo fatto che le macchine siano costruite in modo da non soddisfare completamente, durante le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici e di registrazione, le condizioni previste ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 2, non comporta l’applicazione del divieto di vendita, di affitto, di cessione a qualsiasi altro titolo o di esposizione previsto ai paragrafi 1 e 2 del citato articolo 2, a condizione tuttavia che dette operazioni possano essere compiute conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.
3. La vendita e la cessione a qualsiasi altro titolo di macchine, destinate ad essere poste in deposito, demolite o rimesse in condizioni di normale funzionamento, potranno essere consentite anche in deroga alle prescrizioni dell’articolo 2. Tuttavia tali macchine, dopo essere state in deposito od essere state rimesse in condizioni di normale funzionamento, non potranno essere vendute, affittate, cedute a qualsiasi altro titolo od esposte, salvo che soddisfino le condizioni di cui al citato articolo 2.

Articolo 4

L’obbligo dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 competerà al venditore, al locatore, al cedente la macchina a qualsiasi altro titolo o all’espositore, nonché, in quanto previsto e conformemente alla legislazione nazionale, ai rispettivi mandatari. Lo stesso obbligo competerà al fabbricante che vende, affitta, cede a qualsiasi altro titolo od espone delle macchine.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro potrà consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell’articolo 2.
2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potrà eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’autorità competente consulterà le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché, occorrendo, quelle dei fabbricanti.

PARTE III - UTILIZZAZIONE


Articolo 6

1. L’utilizzazione di macchine, di cui un qualunque elemento pericoloso, comprese le parti lavoratrici (zona di lavoro), sia sprovvisto di idonei dispositivi protettivi, dev’essere vietata dalla legislazione nazionale o impedita da provvedimenti altrettanto efficaci. Qualora la presente disposizione non possa essere pienamente osservata senza completamente impedire l’utilizzazione della macchina, essa dovrà quanto meno applicarsi nella misura compatibile con detta utilizzazione.
2. Le macchine devono essere protette in modo che sia assicurato il rispetto della regolamentazione e delle norme nazionali sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Articolo 7

L’obbligo dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 comporterà al datore di lavoro.

Articolo 8

1. Le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano alle macchine e parti di macchine che, per la loro costruzione, sistemazione o collocazione offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.
2. Le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici o di registrazione delle macchine o loro parti, potranno essere eseguite anche in deroga alle norme degli articolo 6 e 11, purché vengano effettuate conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro potrà consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell’articolo 6.
2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potrà eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’autorità competente consulterà le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Articolo 10

1. Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale sulla protezione delle macchine e renderli opportunamente edotti dei pericoli connessi con l’impiego delle macchine e delle precauzioni da prendere.
2. Il datore di lavoro dovrà disporre e mantenere l’ambiente di lavoro in condizioni tali da prevenire pericoli per i lavoratori addetti alle macchine considerate dalla presente convenzione.

Articolo 11

1. Nessun lavoratore deve utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano al loro giusto posto. Non potrà essere chiesto ad alcun lavoratore di utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano al loro giusto posto.
2. Nessun lavoratore deve rendere inefficienti i dispositivi di protezione di cui è dotata la macchina che egli utilizza. I dispositivi di protezione di cui è dotata una macchina destinata ad essere utilizzata da un lavoratore non debbono essere resi inefficienti.

Articolo 12

La ratifica della presente convenzione non pregiudica i diritti derivanti ai lavoratori dalle legislazioni nazionali in materia di sicurezza o di assicurazione sociale.

Articolo 13

Le disposizioni della presente parte della convenzione riguardanti gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori si applicheranno anche ai lavoratori indipendenti se ed in quanto, e nella misura in cui, l’autorità competente dovesse così stabilire.

Articolo 14

Ai fini dell’applicazione della presente parte della convenzione, il termine «datore di lavoro» comprende altresì, occorrendo, anche il mandatario del datore di lavoro, nel senso in cui l’intende la legislazione nazionale.

PARTE IV - NORME DI APPLICAZIONE


Articolo 15

1. Dovranno essere adottate tutte le necessarie disposizioni e misure, comprendenti anche idonee sanzioni, al fine di assicurare l’applicazione effettiva delle norme della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione incaricherà idonei servizi ispettivi del controllo dell’applicazione delle sue norme, o si accerterà che un adeguato servizio di ispezione sia assicurato.

Articolo 16

La legislazione nazionale in applicazione delle norme della presente convenzione sarà elaborata dall’autorità competente previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e di lavoratori interessate, nonché, occorrendo, di quelle dei fabbricanti.

PARTE V - SFERA DI APPLICAZIONE


Articolo 17

1. Le norme della presente convenzione si applicheranno a tutti i settori dell’attività economica, a meno che lo Stato ratificante non ne delimiti la applicazione, con apposita dichiarazione annessa all’atto di ratifica.
2. Nel caso di una tale dichiarazione limitante l’applicazione delle norme della presente convenzione :
a. le disposizioni della convenzione dovranno quanto meno applicarsi alle imprese o settori di attività economica che l’autorità competente, previa consultazione dei servizi d’ispezione del lavoro e delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, considererà utilizzino macchine in misura rilevante ; l’iniziativa della consultazione potrà essere assunta da una qualsiasi delle organizzazioni anzidette ;
b. lo Stato membro indicherà, nei rapporti da trasmettere ai termini dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro quali saranno stati i progressi da esso mano a mano conseguiti, in vista di una più ampia applicazione delle norme della convenzione.
3. Ogni Stato membro che abbia fatto una dichiarazione conformemente al precedente paragrafo 1 potrà, in qualunque momento, annullarla totalmente o parzialmente, per mezzo di una dichiarazione ulteriore.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 18

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 19

1. La presente convenzione obbligherà soltanto gli Stati membri dell’organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, per ciascuno Stato membro, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 20

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla, trascorsi dieci anni dalla data di iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo decennale di cui al paragrafo precedente, non avrà fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo resterà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo decennale alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 21

1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 22

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e denunce che egli avrà registrato ai termini degli articoli precedenti.

Articolo 23

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale, tutte le volte che lo riterrà necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 24

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e sempreché la nuova convenzione non dovesse disporre altrimenti :
a. la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe ipso jure, ed in deroga al disposto del precedente articolo 20, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore ;
b. la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in pieno vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 25

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.


Entrata in vigore: 21 aprile 1964
Ratifica: Legge 19 ottobre 1970, n. 864
Note: Traduzione non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale francese nella L. 864 in G.U. 28 novembre 1970, n. 302 s.o.
Fonte: ILO