C127 Convenzione sul peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore



Ginevra, 28 giugno 1967



La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1967, per la sua cinquantunesima sessione;
Avendo deciso di adottare varie proposte relative al peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore, questione posta al sesto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul peso massimo, 1967.

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione:
a. l’espressione « trasporto manuale dei carichi » indica ogni trasporto nel quale il peso del carico è interamente sopportato da un solo lavoratore; essa comprende il sollevamento e il deposito del carico;
b. l’espressione « trasporto manuale regolare di carichi » indica ogni attività rivolta, in maniera continua o prevalente, al trasporto manuale di carichi o che comporti, normalmente, sia pure in maniera discontinua, il trasporto manuale di carichi;
c. l’espressione « giovane lavoratore » indica i lavoratori di età inferiore a diciotto anni.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi.
2. La presente convenzione si applica a tutti i settori di attività economica per i quali lo Stato membro interessato ha un sistema di ispezione del lavoro.

Articolo 3

Il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere né richiesto né ammesso.

Articolo 4

Ai fini dell’applicazione del principio enunciato al precedente articolo 3, gli Stati membri terranno conto di tutte le condizioni nelle quali il lavoro deve essere eseguito.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro adotterà le misure necessarie affinché ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri riceva, prima di esservi adibito, una formazione soddisfacente relativamente ai metodi di lavoro da utilizzare, al fine di salvaguardare la salute e di evitare gli infortuni.

Articolo 6

Al fine di limitare o di facilitare il trasporto manuale di carichi saranno utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici appropriati.

Articolo 7

1. L’impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri sarà limitato.
2. Qualora donne e giovani lavoratori siano adibiti al trasporto manuale di carichi, il peso massimo di tali carichi dovrà essere nettamente inferiore a quello ammesso per gli uomini.

Articolo 8

Ciascuno Stato membro adotterà, con legge o con ogni altro metodo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, le misure necessarie per dare applicazione alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 9

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 10

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri siano state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sia stata registrata la rispettiva ratifica.

Articolo 11

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 12

1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 13

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente ai precedenti articoli.

Articolo 14

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 11, denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b. a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e contenuto, per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.


Articolo 16

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.


Entrata in vigore: 10 marzo 1970
Ratifica: Legge 19 ottobre 1970, n. 864
Note: Traduzione non ufficiale pubblicata assieme al testo francese nella l. 864 in G.U. 28 novembre 1970, n. 302 s.o.
Fonte: ILO