Categoria: 1979
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Tipologia: CCNL
Data firma: 1 settembre 1979
Validità: 01.09.1979 - 31.10.1982
Parti: Federazione nazionale artigiani del legno e arredamento - Cna, Federazione artigiana legno ed arredamento - Casa e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Legno, Artigianato

Sommario:

Sfera d’applicazione
Parte I - Comune
Art. 1 Sistema di informazione - Sviluppo economico e produttivo - Investimenti occupazione e decentramento
• Decentramento produttivo
• Mobilità
• Informazioni lavoro a domicilio
Art. 2 Assunzione
Art. 3 Certificato di lavoro
Art. 4 Donne e minori
Art. 5 Visita medica
Art. 6 Classificazione
• Declaratorie e profili
Art. 7 Cumulo di mansioni
Art. 8 Orario di lavoro - Lavoro supplementare
• Ex festività
Art. 9 Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 10 Festività nazionali e giorni festivi
Art. 11 Riposo settimanale
Art. 12 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 13 Lavoro a turni
Art. 14 Ferie
Art. 15 Struttura della paga tabellare
Art. 16 Scatti di anzianità aziendali
Art. 17 Corresponsione della retribuzione e reclami sulla retribuzione
Art. 18 Congedo matrimoniale
Art. 19 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 20 Gratifica natalizia
Art. 21 Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 22 Assenze
Art. 23 Permessi di entrata e di uscita
Art. 24 Delegato d’impresa
Art. 25 Assemblea
Art. 26 Permessi retribuiti
Art. 27 Delega sindacale
Art. 28 Lavoratori studenti
Art. 29 Diritto allo studio
Art. 30 Ambiente di lavoro
Art. 31 Trasferte
Art. 32 Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoro a domicilio

2) Libretto personale di controllo
3) Responsabilità del lavorante a domicilio
4) Retribuzioni
5) Maggiorazione della retribuzione:
6) Lavoro notturno e festivo:
7) Pagamento della retribuzione
8) Fornitura materiali:
9) (Rinvio)
• Dichiarazione a verbale
Art. 33 Servizio militare
Art. 34 Cessione, trasformazione, trapasso di azienda
Art. 35 Indennità di preavviso ed anzianità in caso di morte
Art. 36 Reclami e controversie
Art. 37 Tutela dei licenziamenti individuali
• Premessa
• Conciliazione per casi di licenziamento individuale per i dipendenti delle imprese artigiane
Art. 38 Inscindibilità delle disposizioni del contratto-trattamento di miglior favore
Art. 39 Decorrenza e durata
Parte II - Ex operai
Art. 1 Periodo di prova
Art. 2 Lavoro a cottimo
Art. 3 Lavori nocivi e pericolosi
Art. 4 Trattamento di malattia ed infortunio
A) Conservazione del posto
B) Trattamento economico
Art. 5 Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 6 Provvedimenti disciplinari
Art. 7 Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 8 Licenziamento per mancanze
Art. 9 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 10 Indennità di anzianità
Disciplina dell'apprendistato
Art. 1 Norme generali
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 Durata del tirocinio
• Tabelle percentuali dei minimi tabellari
Art. 5 Trattamento malattia ed infortunio
• Conservazione del posto
• Trattamento economico
Art. 6 Ferie
Art. 7 Gratifica natalizia
Art. 8 Insegnamento complementare
Art. 9 Attribuzione della qualifica
Art. 10 Decorrenza e durata
Parte III - Ex impiegati
Art. 1 Periodo di prova
Art. 2 Trattamento in caso di malattia ed infortunio
A) Conservazione del posto
B) Trattamento economico
Art. 3 Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 4 Doveri dell’impiegato
Art. 5 Provvedimenti disciplinari
Art. 6 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 7 Indennità di anzianità
Art. 8 Passaggio di qualifica
Allegato 1

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno, arredamento, sughero, mobile e boschivi

Addì 1 settembre 1979 tra la Federazione nazionale artigiani del legno e arredamento aderente alla Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna), la Federazione artigiana legno ed arredamento aderente alla Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa), e la Federazione dei lavoratori delle costruzioni (Flc) costituita dalla: Federazione nazionale lavoratori edili affini e legno (Feneal) aderente alla Uil, Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca) aderente alla Cisl, Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea) aderente alla Cgil si è convenuto il presente contratto.
Note:
1 Il presente contratto non è stato sottoscritto dall’Associazione nazionale tappezzieri arredatori italiani, aderente alla Cgia, con la quale non è stato raggiunto l’accordo sulle parti relative ai diritti sindacali e alla tutela dei licenziamenti, e dalla Claai della quale si riporta una dichiarazione sottoscritta in data 24-6-1981:
"La Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane ha fatto presente, nella riunione di lunedì 15-6-1981, il proprio punto di vista consistente nella necessità di una deroga a quanto stabilito dal sottoscrivendo Contratto nazionale di lavoro per il settore artigiano del legno, arredamento e boschivi, e per quanto riguarda le lavorazioni artistiche, tradizionali, eseguite senza l’ausilio di macchinari e delle riparazioni, limitatamente agli istituti dei minimi di paga, del sussidio di malattia e della ripartizione delle 40 ore di lavoro nella settimana.
Secondo la scrivente Confederazione tali istituti, per le suddette categorie, devono essere concordati provincialmente tra le Organizzazioni sindacali degli artigiani e quelle dei lavoratori, a mezzo di accordi integrativi provinciali al contratto collettivo.
Secondo la scrivente Confederazione delle libere associazioni artigiane le lavorazioni artistiche e tradizionali, eseguite senza l’ausilio di macchinari, e le attività della riparazione vanno trattate in modo diverso dalle altre attività corrispondenti, e ciò per ovvie ragioni già ampiamente illustrate.
Premesso quanto sopra e constatata l’assoluta intransigenza delle controparti, la scrivente Confederazione dichiara, con rammarico, la propria indisponibilità alla sottoscrizione del Contratto di lavoro".


Sfera d’applicazione
Il presente contratto vale per tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane del legno e dell’arredamento e boschive considerate tali dalla legge n. 860 del 25-7-1956 e relativo regolamento, nonché dal DPR 8-6-1964, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai mestieri artistici e tradizionali del settore.
Esso si applica nei sottoindicati mestieri:
Bigonciai, bottai, mastellai e tinai; carpentieri; carradori; cassai e cassettai; cestai, cestinai e stuolai, corniciai; costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali; doratori di oggetti in legno; ebanisti, fabbricanti di carrozzerie; di forme per scarpe e zoccolai, di giocattoli di legno, di manichini di legno, di oggetti di rafia, di oggetti di sughero; di scope; falegnami, mobilieri e stipettai; fustai intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno; laccatori; laboratori oggetti di paglia; impagliatori di sedie e fiaschi, trecciaioli e treggiai; laboratori di pipe, di racchette, slitte, sci, stecche da biliardi e riparatori di biliardi; lucidatori in legno; modellisti in legno; scultori e fabbricanti utensili in legno; sediai; taglialegna; tornitori in legno; addobbatori e apparatori; arredatori; decoratori con fiori; fabbricanti di fiori artificiali: in legno, carta, cartapesta, ecc.; fabbricanti di materassi, coltrone e trapunte; pittori letteristi; piumai e pennai; restauratori del mobile; scenografi; tappezzieri in stoffa; fabbricanti di strumenti musicali in legno. Nonché nella produzione di: agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine ecc.) per uso edilizio od altro - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - articoli igienico sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - cambrioni - carri e carrozze - case prefabbricate di legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - infissi e avvolgibili - manici di frusta - manufatti di legno in genere - manufatti - granulati e agglomerati di sughero - mobili e arredamenti vari (compresi i mobili in poliuretano, tappezzati, imbottiti e materassi a molle, reti ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini - nobilitazione pannelli truciolari, compensati e affini - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana di legno - pannelli truciolari - pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - pianoforti - sughero in plance - sugheraccio, sugherone - tacchi - tranciali - trattamento e conservazione del legno - turaccioli comuni e da spumante.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese boschive escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.

Art. 1 Sistema di informazione - Sviluppo economico e produttivo - Investimenti occupazione e decentramento
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana e del settore del legno ha assunto nell’economia generale del settore e del paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato ed in particolare il settore del legno e dell’arredamento, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane mediante l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
La funzione di questo settore, anche nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale che colga gli elementi di peculiarità presenti nelle aziende del settore.

Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, entro il primo quadrimestre, le organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani forniranno alla Flc nazionale le informazioni in loro possesso per comparto e per territorio in ordine allo stato e alle prospettive produttive e occupazionali delle imprese artigiane del settore, in relazione alla salvaguardia e sviluppo della occupazione ed alle linee di programmazione settoriali e generali.
Le parti concordano inoltre per un particolare reciproco impegno, ciascuno nella propria sfera di competenze, a favorire i progetti di consorziazione per lo sviluppo delle aziende artigiane e la ricerca nel settore nel quadro di un progetto complessivo nazionale regionale.

Livello regionale
Annualmente su richiesta di una delle parti le organizzazioni di categoria artigiane forniranno alla Flc informazioni in loro possesso sulle seguenti materie:
- piani di investimenti del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio;
[…]
- creazione di adeguate strutture per la formazione e qualificazione professionale;
- eventuali ristrutturazioni, diversificazioni e riconversioni della produzione;
[…]
- strutture di sostegno al sistema produttivo anche in rapporto con l’Ente regione, nel quadro del piano nazionale di settore.
Di concerto con l’Ente regione, le parti si impegnano per il risanamento e la qualificazione del settore, attraverso il coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale, realizzando anche iniziative di formazione e riqualificazione professionale, rivolte, in modo particolare, all’occupazione giovanile.

Livello territoriale
A livello delle strutture organizzative imprenditoriali (provinciali o comprensoriali) le associazioni degli artigiani competenti per territorio, forniranno di norma annualmente alle organizzazioni sindacali elementi conoscitivi globali per settori e comparti produttivi riguardanti:
- la struttura dell’occupazione suddivisa per età e sesso;
- i volumi di investimenti effettuati nel corso dell’anno con particolare riferimento ai finanziamenti agevolati;
- le prospettive di espansione dei singoli comparti anche in relazione all’attuazione su scala territoriale delle scelte programmatiche regionali, con particolare riferimento allo sviluppo della occupazione;
- le eventuali ristrutturazioni, diversificazioni e riconversioni della produzione.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguiranno incontri allo scopo di effettuare un esame congiunto:
A) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
B) sullo stato di applicazione della legge di parità uomo donna (903/1977) e delle leggi sull’occupazione giovanile;
[…]
Nota a verbale
Fermi restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall’istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.

Decentramento produttivo
Le Associazioni artigiane forniranno - nel quadro degli incontri previsti a livello regionale, provinciale o comprensoriale - informazioni in loro possesso sul lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazioni interessate ed alle aree territoriali.
Le Associazioni artigiane assumeranno iniziative relative allo sviluppo imprenditoriale nelle imprese artigiane interessate ai processi di decentramento, nonché alle condizioni dei lavoratori in esse occupati, promuoveranno iniziative unitarie di ricerca su nuove tecnologie produttive, per nuove forme di organizzazione del lavoro, per una efficace e dinamica commercializzazione dei prodotti, ciò al fine di dare ruolo autonomo alle aziende artigiane, di favorire la pluricommittenza, di ridurre sensibilmente la loro subordinazione alle grandi e medie imprese.
In proposito le parti si impegnano al confronto ed all’esame congiunto ai livelli territoriali indicati, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo della plurcommittenza anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.

Informazioni lavoro a domicilio
Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso relativi al lavoro a domicilio alle strutture a livello provinciale o comprensoriale delle parti stipulanti il presente contratto, o specificando nominativi ed indirizzi dei lavoranti assunti.
Le informazioni ai vari livelli formeranno oggetto di confronto tra le parti che, fermo restando la reciproca autonomia, potranno determinare possibili iniziative convergenti nei confronti del Governo centrale regionale o locale, nonché con Enti pubblici e privati.

Art. 4 Donne e minori
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 5 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda prima dell’assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 8 Orario di lavoro - Lavoro supplementare
La durata massima dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all’orario di lavoro, la durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni il suddetto orario contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto.
Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l’orario settimanale sopra indicato e sino a 44 ore settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, l’azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 25 per cento sulla retribuzione globale di fatto.

Art. 9 Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 11 Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera di domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato.

Art. 12 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, nel qual caso nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Con decorrenza 1-9-1980 le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare verranno recuperate, nella misura di un terzo, con riposi compensativi di otto ore.

Art. 13 Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l’orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito, è di mezz’ora ai sensi dell’art. 18 della legge 26-4-1934, n. 653.

Art. 14 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
[…]

Art. 19 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 24 Delegato d’impresa
Nelle imprese con un numero di dipendenti di 8 o superiore a 8 è riconosciuto un delegato sindacale di impresa.
[…]

Art. 25 Assemblea
Ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 10 ore annue per la partecipazione alle assemblee nei luoghi indicati dai sindacati, tale misura sarà godibile dai lavoratori anche in una unica soluzione.
Le assemblee si terranno fuori dei locali dell’impresa, o, ove vi siano le condizioni, all’interno della azienda, previo accordo tra le parti.
Le assemblee saranno tenute durante l’orario normale contrattuale, all’inizio o alla fine dell’orario stesso.
[…]

Art. 30 Ambiente di lavoro
Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge in materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività produttiva e concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro.
Convengono pertanto di dare una regolamentazione completa alla normativa stabilita dall’art. 9 della legge n. 300 del 20-5-1970.
ai criteri stabiliti dal citato articolo la rappresentanza sindacale aziendale svolge in particolare i seguenti compiti:
A) 1° - controlla l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
2° - propone la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
3° - partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o nocività;
4° - individua con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità l’intervento di un Ente pubblico specializzato in medicina del lavoro per particolari indagini ed accertamenti in ordine ai predetti fattori di rischio e/o nocività.
B) A tal fine le Associazioni territoriali degli Artigiani e della Flc concorderanno un elenco di Enti pubblici specializzati in medicina del lavoro fra i quali le RSA sceglieranno quello cui affidare il compito di procedere alle indagini e agli accertamenti.
I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi di cui al punto B) sopra indicati formeranno oggetto di accordo fra la direzione aziendale e la rappresentanza aziendale.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra la direzione aziendale e la RSA sono a carico dell’azienda e le loro risultanze saranno poste a disposizione delle due parti interessate che le esamineranno al fine di concordare la adozione delle eventuali misure correttive, avuto riguardo anche ai tempi tecnici occorrenti.
È prevista l’istituzione:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura degli Enti di cui sopra ed a disposizione della RSA nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti stessi;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura degli Enti ed a disposizione della RSA, nel quale saranno annotati i dati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio e malattie professionali;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, depositato presso l’azienda ed aggiornato dagli Enti che eseguono le visite mediche con vincolo di segreto, in duplice copia di cui una consegnata al lavoratore, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate per obbligo di legge;
- visite di idoneità effettuate da Enti pubblici ai sensi dell’art. 5 comma terzo della legge 20-5-1970, n. 300.
- gli infortuni e le malattie professionali;
- visite mediche ed esami clinici eventualmente effettuati in relazione alle rilevazioni di cui al punto a).
In considerazione delle caratteristiche delle aziende ed allo scopo di garantire l’attuazione completa ed uniforme della normativa prevista dal presente articolo, il registro dei dati ambientali biostatistici, il libretto sanitario di rischio, possono anche essere elaborati di comune accordo tra le parti a livello territoriale, preferibilmente se regionale.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSA l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni, quando queste siano relative a malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e/o periodiche.
L’elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto e verrà aggiornato con i criteri indicati nel precedente capoverso in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l’impiego di nuove sostanze.
Su richiesta della RSA, finalizzata alla tutela della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile, dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nella lavorazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo saranno coordinate oltre che con quelle di eventuali accordi aziendali in materia, con le norme di legge o di altra natura e comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all’istituendo servizio sanitario nazionale.
Nelle imprese in cui, date le dimensioni, non è prevista la RSA, il Delegato d’impresa ai sensi dell’art. 9 della legge 300, si rende parte interessata alla attuazione delle norme di cui ai n. 1° - 2° – 3° del punto A) e in questo caso le rimanenti norme del presente articolo sono demandate alle organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori.
Nelle aziende in cui date le dimensioni (fino a 7 dipendenti) non è previsto il Delegato di impresa, gli interventi di cui al presente articolo saranno svolti dalle OO.SS dei lavoratori tramite le associazioni territoriali imprenditoriali.
Negli incontri previsti ai livelli Regionale, Provinciale o comprensoriale si procederà ad esami congiunti sui problemi dell’ambiente di lavoro in rapporto all’applicazione del dettato contrattuale, con particolare attenzione di problemi della rumorosità, alla introduzione di nuove tecnologie e all’uso di nuove sostanze.

Art. 32 Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoro a domicilio:

Per la definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge 18-12-1973, n. 877.

2) Libretto personale di controllo:
Il lavorante a domicilio oltre al libretto di cui alla legge 10-1-1935, n. 112, deve essere munito a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.

4) Retribuzioni:
[…]
- La compilazione e l’approvazione delle tariffe e del loro aggiornamento, in esecuzione agli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni provinciali artigiane e dei lavoratori: questi ultimi potranno avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente le caratteristiche delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno della azienda e delle aziende interessate.
A tale fine nelle provincie ove è presente il lavoro a domicilio una delle parti potrà richiedere la costituzione di apposite commissioni, paritetiche, che si riuniranno periodicamente a seconda delle necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento, ed in questa sede si procederà anche ad un esame generale del fenomeno.
Le associazioni firmatarie al loro livello territoriale, determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali commissioni.
Le richieste di incontro e la loro effettuazione dovranno essere portate a conoscenza delle organizzazioni nazionali contraenti.

8) Fornitura materiali:
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

9) Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applichino le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 18-12-1973 n. 877.

Dichiarazione a verbale
È di competenza delle parti stipulanti il presente contratto, l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio e le norme disciplinari del presente Regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove è possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Per quanto concerne i trattamenti relativi ai discontinui le parti si danno atto di fare riferimento al CCNL 1-9-1979 del corrispondente settore produttivo. Per quanto, altresì, non previsto nella presente regolamentazione. Le parti si danno egualmente atto di far riferimento allo stesso sopra indicato CCNL, in quanto le norme medesime risultino applicabili alle imprese artigiane.
[…]

Art. 36 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Parte II - Ex operai
Art. 2 Lavoro a cottimo

Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 3 Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un’altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione, di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 per cento sulla retribuzione tabellare più contingenza con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l’indennità speciale di cui al comma precedente.

Art. 5 Consegna e conservazione degli utensili personali
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l’autorizzazione dell’azienda.
[…]

Art. 7 Ammonizioni, multe e sospensioni
L’azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute e lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza delle norme del presente contratto o dell’eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidività in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 8 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
I licenziamenti ivi previsti dovranno essere motivati per iscritto.
In via esemplificata ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavoro entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l’impiego di materiale dell’azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 7 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 7;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dell’impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell’ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Disciplina dell'apprendistato
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato del legno e dell’arredamento è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza ai corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nella seguente tabella.
Per aver diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante i periodi di tirocinio) dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autentificato.
La durata normale del periodo di apprendistato è la seguente:
La presente elencazione è a titolo esemplificativo:
1° Gruppo
- Lavorazione manuale, artistica, tradizionale;
- Doratori, laccatori;
- Mobilieri in stile o su disegno;
- Ebanisti, tappezzieri in stoffa;
- Intagliatori a mano, intarsiatori, scultori;
- Restauratori del dipinto, del mobile, del mosaico in legno;
- Modellisti;
- Liutai;
- Produzione a mano e riparazione di articoli sportivi, costruttori e riparatori natanti
Scuola d’obbligo ....................................... anni 4 e mezzo
Scuola d’obbligo e scuola professionale ......anni 4

2° Gruppo
- Lavorazioni artistiche del sughero;
- Lucidatori di mobili;
- Traforisti, stipettai;
- Lavorazioni a mano del mobile in giunco;
- Addobbatori, apparatori, decoratori in fiori;
- Lavorazione tradizionale del mobile;
- Serramanti ed infissi
- Tornitori;
- Materassai.
Scuola d’obbligo ....................................... anni 3
Scuola d’obbligo e scuola professionale ......anni 2 e mezzo

3° Gruppo
- Fabbricanti di: imballaggi, contenitori, pallets, manici, scope, (escluse quelle in plastica);
- Segherie;
- Sughero;
- Canestrai;
- Mobili o infissi prodotti con lavorazioni semplici a carattere ripetitivo, meccanizzate e/o in serie.
Assunti fino a 18 anni .................................. anni 1 e mezzo
Assunti oltre i 18 anni ................................. anni 1
Nota a verbale
Per le attività relative a parti di mobili di cui ai punti 1 e 2 realizzate con lavorazioni meccanizzate ed esclusivamente in serie, si applicano le durate previste per il 3° gruppo.

Art. 8 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con DPR 30-12-1956 n. 1668 dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore fanno parte dell’orario di cui all’art. 7 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Parte III - Ex impiegati
Art. 4 Doveri dell’impiegato

L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.