Categoria: 1979
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Tipologia: CCNL
Data firma: 8 settembre 1979
Validità: 01.09.1979 - 31.07.1982
Parti: Federlegno-Arredo - Confindustria e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Note: Per i forestali la firma è del 29 ottobre 1979, la validità 01.11.1979 - 31.07.1982
Settori: Edilizia, Legno, Industria

Sommario:

Premessa
Sfera di applicazione
Parte I - Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Sistema di informazioni
1) Investimenti, occupazione e attività indotte
2) Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
3) Lavoro a domicilio
4) Mobilità
5) Contrazione temporanea orario di lavoro
Art. 2 - Assemblea
Art. 3 - Consiglio di fabbrica
Art. 3 bis - Rappresentanza sindacale aziendale
Art. 4 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. 5 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 6 - Affissioni
Art. 7 - Ambiente di lavoro
Art. 8 - Patronati
Parte II - Regolamentazione comune a operai intermedi impiegati
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto
Art. 3 - Donne e minori
Art. 4 - Visita medica
Art. 5 - Classificazione
• Declaratorie e profili
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
• Festività abolite
• Riduzione dell’orario di lavoro
Art. 8 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 9 - Festività nazionali e giorni festivi
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Lavoro a turni
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 13 - Ferie
Art. 14a - Minimi retributivi e indennità di contingenza per le industrie del legno, sughero, mobile e arredamento
Art. 14b - Minimi retributivi e indennità di contingenza per le industrie boschive e forestali
Art. 15 - Tredicesima mensilità
Art. 16 - Corresponsione della retribuzione
Art. 17 - Reclami sulla retribuzione
Art. 18 - Premio di produzione
Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Indennità di zona malarica
Art. 22 - Mense aziendali
Art. 23 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Art. 24 - Assenze
Art. 25 - Permessi di entrata e uscita
Art. 26 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 27 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 28 - Visite di inventario e di controllo
Art. 29 - Indennità di preavviso ed anzianità in caso di morte
Art. 30 - Cessione - Trasformazione e trapasso di azienda
Art. 31 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 32 - Norme complementari e precedenti contratti
Art. 33 - Reclami e controversie
Art. 34 - Decorrenza e durata per le industrie del legno, sughero, mobile e arredamento
Art. 34a - Decorrenza e durata per le industrie boschive e forestali
Art. 35 - Disposizioni finali
Parte III - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 3 - Recuperi
Art. 4A - Sospensione di breve durata ed interruzioni di lavoro
Art. 4B - Soste per le industrie boschive e forestali
Art. 5 - Modifica di mansioni
Art. 6A - Lavoro a cottimo per le industrie del legno, sughero, mobile e arredamento
Art. 6B - Lavoro a cottimo per le industrie boschive e forestali
Art. 7 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio

2)
3) Libretto personale di controllo
4) Responsabilità del lavorante a domicilio
5) Retribuzione
5.1) Maggiorazione della retribuzione
5.2) Pagamento della retribuzione
6) Procedura di informazione
7) Norme generali
Art. 8 - Trasferimenti
Art. 9 - Trasferte
Art. 10 - Lavori nocivi e pericolosi
Art. 11 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 12 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
Art. 13 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
A) Denuncia
B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 15 - Disciplina aziendale
Art. 16 - Divieti
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Multe e sospensioni
Art. 19 - Licenziamento per mancanze
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 21 - Indennità di anzianità
Art. 22 - Apprendistato
Apprendistato - Disciplina dell'apprendistato
Art. 1 - Norma generale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Durata dell’apprendistato
Art. 4 - Minimi di paga
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Tredicesima mensilità
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Insegnamento complementare
Art. 9 - Attribuzione della qualifica
Art. 10 - Riconoscimento della qualifica
Parte IV - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio
Art. 3 - Modifica di mansioni
Art. 4 - Sospensioni di lavoro
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell’orario di lavoro
Art. 6 - Recuperi
Art. 7 - Lavori nocivi e pericolosi
Art. 8 - Trasferimenti
Art. 9 - Trasferte
Art. 10 - Servizio militare
Art. 11 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 13 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 14 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 15 - Doveri del lavoratore
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari
Art. 17 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 18 - Indennità di anzianità
Parte V - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Modifica di mansioni
Art. 3 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 4 - Passaggio dalla qualifica di intermedio alla qualifica impiegatizia
Art. 5 - Sospensione di lavoro
Art. 6 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 7 - Trasferimenti
Art. 8 - Trasferte
Art. 9 - Alloggio
Art. 10 - Servizio militare
Art. 11 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 13 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 14 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 15 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 16 - Doveri dell’impiegato
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 19 - Indennità di anzianità
Art. 20 - Indennità in caso di invalidità permanente
Art. 21 - Benemerenze nazionali
Art. 22 - Previdenza
Art. 23 - Norme generali e speciali
Parte VI - Industrie del legno, sughero, mobile e arredamento
Minimi tabellari
Tabella A - Minimi tabellari in vigore dal 1° settembre 1979
Tabella B - Minimi tabellari in vigore dal 1° luglio 1980
Tabella C - Minimi tabellari in vigore dal 1° luglio 1981
Parte VII - Industrie boschive e forestali
Minimi tabellari
Tabella D - Minimi tabellari in vigore dal 1° novembre 1979
Tabella E - Minimi tabellari in vigore dal 1° luglio 1980
Tabella F - Minimi tabellari in vigore dal 1° luglio 1981
Tabella G - Minimi tabellari in vigore dal 1° gennaio 1982
Parte VIII - Regolamentazione " Norme specifiche" - Per gli operai delle industrie boschive e forestali assunti con contratto a tempo determinato
Art. 1 - Durata dell'ingaggio e anticipo
Art. 2 - Ricoveri degli operai
Art. 3 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Conservazione del posto
B) Trattamento economico
Art. 4 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
A) Conservazione del posto
B) Trattamento economico
Art. 5 - Trattamento economico per ferie - Gratifica natalizia - Festività e indennità di anzianità
Art. 6 - Pattuizioni locali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del legno, sughero, mobile, arredamento e dalle industrie boschive e forestali

Addì 8 settembre 1979 tra la Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione dei lavoratori delle costruzioni (Flc) costituita: dalla Federazione nazionale lavoratori edili e affini del legno (Feneal) aderente alla Uil, dalla Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini - aderente alla Cisl, dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea) aderente alla Cgil;

Addì, 29 ottobre 1979 tra la Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione dei lavoratori delle costruzioni (Flc) costituita: dalla Federazione nazionale lavoratori edili e affini del legno (Feneal) aderente alla Uil, dalla Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini - aderente alla Cisl, dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea) aderente alla Cgil, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per gli addetti all’industria boschiva e forestale.

Premessa
1) Il presente contratto attua una articolazione per settori e fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori e dall’altro, l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.

Sfera di applicazione
Legno - sughero - mobile - arredamento

Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine ecc.) per uso edilizio o altro - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - articoli igienico-sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - bigliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carpenteria - cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - cartelli stradali e allestimenti in genere - case prefabbricate di legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - compensati - cornici - farina e lana di legno - forme per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - infissi e avvolgibili - isolanti in sughero - listellari - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili; arredamenti vari e oggetti e complementi d’arredamento (compresi quelli in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, ABS, PVC, poliestere rinforzato, polipropilene ecc.; mobili tappezzati, imbottiti e materassi a molle, reti ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini - multistrati - mobilitazione pannelli truciolari, compensati e affini - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana di legno - pannelli truciolari - pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - pianoforti - pipe e abbozzi per pipe - placcati - rivestimenti fiaschi e damigiane - sediame comune e curvato - sughero in plance - sugheraccio, sugherone - tacchi - tappezzerie - tornerie - tranciati - trattamento e conservazione del legno - turaccioli comuni e da spumante.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto:
a) le segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse;
b) le segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati.

Boschivi e forestali
Industrie esercenti l’abbattimento e l’utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Parte I - Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 Sistema di informazioni

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano quanto segue:

1) Investimenti, occupazione e attività indotte
1.1. Livello nazionale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la Federlegno-Arredo fornirà alla FLC informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle linee generali dell’andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali. Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età. Tali informazioni saranno articolate altresì per i settori di attività rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di categoria operanti nell’ambito della Federlegno-Arredo:
- prime lavorazioni;
- mobili-arredamento;
- attività legate all’edilizia;
- pannelli e compensati;
- lavorazioni speciali.
Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali o zonali, con particolare riferimento al Mezzogiorno.
Nel corso dello stesso incontro la Federlegno-Arredo fornirà inoltre alla Flc indicazioni complessive sulle iniziative promozionali intraprese, riguardanti:
- la forestazione;
- le principali finalizzazioni della ricerca nel settore.
1.2. Livello regionale
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato regionale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate, articolate per settori di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all’occupazione e ai problemi relativi all’assunzione di lavoratori di primo impiego, ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o importanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento associate, scomposta per sesso e classi di età;
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende, per i singoli settori di attività, le Organizzazioni contraenti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
1.3. Livello territoriale
Di norma annualmente, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per settore di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all’occupazione;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento associate, scomposta per sesso e classi di età;
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
1.4. Livello aziendale
Di norma annualmente, le aziende che occupano complessivamente più di 150 dipendenti, assistiti dalla Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell’azienda interessata, e con l’eventuale assistenza della Federlegno-Arredo, forniranno ai CdF, assistiti dalle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi di investimento;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull’occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il Sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

2) Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le Direzioni delle aziende con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro, i CdF e, tramite le Organizzazioni imprenditoriali, i Sindacati provinciali di categoria sulle:
- operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e la organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- operazioni di scorporo e di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dell’attività produttiva in atto qualora queste influiscano sull’occupazione; l’informazione comprenderà la tipologia dell’attività da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le aziende committenti inseriranno una clausola relativa all’osservanza, da parte delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istruzione, chiusure, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambito della loro tipica attività.

3) Lavoro a domicilio
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18-12-1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinate a domicilio, nonché la tipologia del prodotto commissionato e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
Durante l’incontro di cui al precedente punto 1) (investimenti, occupazione e attività indotte), l’Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento associate e i prevedibili riflessi sull’occupazione.
Chiarimento a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle industrie boschive e forestali.

Art. 2 Assemblea
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’art. 35 della legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Art. 3 Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
- di voler affidare, nelle singole unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’art. 35 della legge 20-5-1970, n. 300, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
- che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 9 per le unità superiori a 300 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le rispettive Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300 nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna sulla base di quanto previsto dall’art. 22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23-6-1973.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’ipotesi prevista al precedente punto 2).
[…]
Chiarimento a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti delle industrie del legno, sughero, mobile e arredamento.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 3 bis Rappresentanza sindacale aziendale
I delegati sono, nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
[…]
Nei delegati si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge.
Chiarimento a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti delle industrie boschive e forestali.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 6 Affissioni
Le Rappresentanze sindacali aziendali o il Consiglio di fabbrica hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle Rappresentanze stesse, inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’imprenditore e ai dirigenti dell’impresa.

Art. 7 Ambiente di lavoro
Le parti concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro convenendo di dare una regolamentazione concreta, sul piano applicativo, alla normativa di cui all’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300.
In conformità ai criteri di cui all’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, l’esecutivo del Consiglio di fabbrica svolge i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge.
In particolare:
- controlla l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuove la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o di nocività;
- concorda con la Direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro, individuando le aree produttive sulle quali programmare gli interventi prioritari, da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23-12-1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o ad Enti o Istituti pubblici specializzati nel campo specifico cui attiene la rilevazione.
Gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati formeranno oggetto di accordo tra la Direzione aziendale e l’esecutivo del Consiglio di fabbrica.
Analogamente è confermata l’istituzione del registro dei dati ambientali, mediante raccolta delle rilevazioni effettuate, nonché del registro dei dati biostatistici (assenza per malattia e infortunio).
Le aziende trasmetteranno al CdF copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli artt. 16 e 33 del TU 30-6-1965, n. 1124.
I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame tra Direzione aziendale ed esecutivo del CdF per l’adozione delle eventuali misure correttive, con riguardo anche all’aspetto dei tempi tecnici di massima occorrenti.
Le eventuali spese per gli Enti o gli Istituti pubblici di cui al terzo comma, se previste dallo statuto degli Enti o Istituti stessi, saranno a carico dell’azienda.
Saranno altresì a carico dell’azienda gli oneri per la tenuta delle registrazioni.
È confermata altresì l’istituzione del libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, in collegamento con le istituzioni che gestiscono l’assistenza sanitaria.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno all’esecutivo del CdF l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l’obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L’elenco di cui sopra verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l’impiego di nuove sostanze.
Su richiesta del CdF, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
In caso di impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando tempestiva informazione al CdF delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi di prevenzione che l’azienda intende adottare.
Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con le eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23-12-1978, n. 833.

Parte II - Regolamentazione comune a operai intermedi impiegati
Art. 1 Assunzione

[…]
Dichiarazione a verbale
Le aziende considereranno con maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento, nelle proprie strutture, degli handicappati in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Art. 3 Donne e minori
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 4 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda prima dell’assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 5 - Classificazione
[...]
Dichiarazione a verbale
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo della automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.
[…]

Art. 7 Orario di lavoro
La durata massima dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all’orario di lavoro, la durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l’orario settimanale sopra indicato e sino a 48 ore settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, l’azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28 per cento sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza).
Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
L’orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell’arco della settimana. Tale scorrimento - fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni - verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, le 40 ore settimanali dell’orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell’arco di più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall’azienda.
Dichiarazione comune
Le parti stipulanti, tenuto conto dell’evoluzione del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica del paese di consolidare ed espandere l’occupazione e perseguire il riequilibrio tra Nord e Sud, pur persistendo nelle diverse posizioni di principio sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulle sue conseguenze, si danno atto di essere addivenute ad un’intesa per la riduzione dell’orario di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto (lavoro straordinario, turni ecc.) e l’attuazione di una normale flessibilità nelle prestazioni stesse.
Le parti medesime concordano che, per perseguire gli obiettivi della politica economica del Paese al fine di consolidare l’occupazione, è necessario esprimere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato.
[…]

Riduzione dell’orario di lavoro
La durata massima dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all’orario di lavoro, la durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario e le sue articolazioni e sullo straordinario viene concordata una riduzione del monte ore annuo di 32 ore con decorrenza 1-7-1981.
Tre mesi prima della data prevista per l’inizio della riduzione sopra detta le parti si incontreranno in sede nazionale per definire le modalità di fruizione tenendo conto anche dell’andamento produttivo.
[…]

Art. 8 Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 50 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
L’azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore, dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall’art. 9 della parte comune del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per dette festività.

Art. 11 Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l’orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio, egualmente retribuito, è di mezz’ora ai sensi dell’art. 18 della legge 26-4-1934, n. 653.
L’orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all’orario contrattuale di cui all’art. 7 della parte comune del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nell’impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo del 6 per cento dei minimi tabellari.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz’ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo comma dell’art. 20 della legge 17-10-1967, n. 977.

Art. 12 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale.
L’azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario, così come al lavoro supplementare, nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e relativo regolamento.
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica.
Su richiesta del CdF l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato.
[…]

Art. 21 Indennità di zona malarica
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Nota a verbale
Gli accordi già stipulati in sede provinciale per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo che precede e di formulazione identica a quella del CCNL 10-2-1962, vengono prorogati nella loro validità fino alla scadenza del presente contratto.

Art. 27 Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 32 Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I contratti di lavoro vigenti nel settore dell’industria del legno e del sughero, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti Contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.

Art. 33 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite la Rappresentanza sindacale aziendale o l’esecutivo del Consiglio di fabbrica, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte III - Regolamentazione per gli operai
Art. 3 Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l’interruzione.

Art. 6A Lavoro a cottimo per le industrie del legno, sughero, mobile e arredamento
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
[…]
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale aziendale o il Comitato esecutivo del Consiglio di fabbrica, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della Rappresentanza sindacale aziendale oppure del Comitato esecutivo del Consiglio di fabbrica.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Art. 6B Lavoro a cottimo per le industrie boschive e forestali
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]

Art. 7 Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094 Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2) Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3) Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10-1-1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

6) Procedura di informazione
Il Consiglio di fabbrica può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame, il CdF potrà farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l’azienda interessata.

7) Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.
Chiarimento a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle industrie boschive e forestali.

Art. 10 Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un’altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 per cento sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l’indennità speciale di cui al comma precedente.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell’art. 7 della parte I sull’ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 12 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se de caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 14 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 15 Disciplina aziendale
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 16 Divieti
[…]
È proibito fumare nell’interno dello stabilimento ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[…]
È proibito all’operaio di eseguire nell’interno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L’operaio che commette tale mancanza, incorre nell’applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all’azienda.

Art. 18 Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo precedente all’operaio che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell’art. 24 (assenze), della parte comune del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza delle norme del presente contratto o dell’eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 19 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto con la perdita dell’indennità di preavviso, all’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l’officina dell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l’impiego di materiale dell’azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 18 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 18;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell’ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Art. 22 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio all’accordo che viene allegato alla presente regolamentazione per gli operai.

Apprendistato - Disciplina dell'apprendistato
Art. 1 Norma generale

La disciplina dell’apprendistato nelle industrie del legno e del sughero è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che seguono.
[…]

Art. 3 Durata dell’apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato è stabilita come segue:
- assunti prima del compimento del 18° anno di età: 1 anno e mezzo;
- assunti dopo il compimento del 18° anno di età: 1 anno.
Il periodo di apprendistato di cui sopra è ridotto del 50 per cento per i giovani che siano muniti di licenza di istituto professionale ad indirizzo corrispondente all’attività cui saranno adibiti e di un terzo se muniti della licenza di scuola professionale o corsi riconosciuti per la formazione di operai qualificati nell’attività suddetta.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro saranno cumulabili fra loro, se compiuti per la stessa attività e purché non separati tra loro da interruzioni superiori ad un anno.
Per i benefici di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che l’interessato dovrà esibire all’atto dell’assunzione insieme agli eventuali titoli di studio ed agli altri documenti prescritti per l’ammissione al lavoro.

Art. 7 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è quello fissato dalla legge (8 ore giornaliere, 44 settimanali); la durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.

Art. 8 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 della legge 19-1-1955, n. 25 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse 3 ore retribuite di permesso settimanale per tutta la durata dei corsi stessi.

Parte IV - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 6 Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l’interruzione.

Art. 7 Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all’8 per cento della retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza).
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell’articolo della regolamentazione comune sull’ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 11 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Agli intermedi soggetti all’assicurazione obbligatoria Inail, vengono estese le disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di cui all’art. 12 della relativa regolamentazione.

Art. 13 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 15 Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Parte V - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 11 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale

Agli impiegati, soggetti all’assicurazione obbligatoria Inail vengono estese le disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di cui all’art. 12 della relativa regolamentazione.

Art. 13 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Fermo restando le disposizioni di cui alla legge 30-12-1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]

Art. 16 Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 23 Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Parte VIII - Regolamentazione " Norme specifiche" - Per gli operai delle industrie boschive e forestali assunti con contratto a tempo determinato
Art. 2 Ricoveri degli operai

Gli operai sono tenuti a costruirsi i propri ricoveri secondo le consuetudini.
I datori di lavoro sono tenuti a fornire in uso il materiale necessario e riconosceranno una indennità fissa pari a 8 ore di normale retribuzione a quei lavoratori che dovranno costruirsi i ricoveri di cui sopra.

Art. 6 Pattuizioni locali
Nei singoli contratti integrativi verranno fissate le seguenti condizioni contrattuali:
a) eventualmente le tariffe di cottimo pieno, ove le tariffe non siano determinate dalle aziende con i criteri di cui all’art. 6 parte operai;
b) presupposti della retribuzione a cottimo in caso di cottimi pieni. Qualora nella carbonizzazione sia provveduto alla preparazione della legna tagliata con mano d’opera diversa da quella impiegata per la cottura della legna, la remunerazione sarà stabilita separatamente per la legna tagliata e per la cottura della legna, riferendosi a metro stero per la legna tagliata, a quintale oppure a volume per la cottura della legna. Quando la legna destinata alla carbonizzazione, viene tagliata da compagnie miste che ne eseguono anche la cottura (sistema e spezzatura) si effettuerà la sola misurazione del carbone prodotto, la quale sarà fatta a quintale oppure a volume;
c) indicazione degli utensili da fornirsi dal datore di lavoro;
d) misura della indennità di trasferimento comprendente le spese di viaggio;
e) ambito di applicazione dei contratti integrativi;
f) decorrenza e durata dei contratti stessi.
I contratti integrativi saranno stipulati entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.