Categoria: 1979
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Tipologia: Contratto Collettivo Integrativo
Data firma: 20 luglio 1979
Validità: 20.07.1979 - 31.12.1981
Parti: Associazione degli industriali di Novara, Cremona, Ferrara, Unione industriali Verbano, Cusio, Ossola e Flm
Settori: Metalmeccanici, Orologeria: lavorazione pietre, Industria

Sommario:

Premessa
Disciplina generale
Sezione I - Rapporti sindacali

Sistema di informazioni sulla situazione dell’industria delle pietrine per orologeria
Art. 1 - Investimenti, occupazione
Art. 2 - Diversificazione produttiva
Art. 3 - Mobilità aziendale
Art. 3 bis - Mobilità interaziendale
Art. 4 - Lavoro a domicilio
Art. 5 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Sezione II - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Donne e fanciulli
Art. 3 - Classificazione del personale
A) Tabella dei minimi contrattuali in vigore fino al 31-12-1979
B) Tabella dei minimi contrattuali in vigore dall’1-1-1980 al 31-7-1980
C) Tabella dei minimi contrattuali in vigore dall’1-8-1980 al 31-3-1981
D) Tabella dei minimi contrattuali in vigore dall’1-4-1981
Art. 4 - Mobilità professionale
Art. 5 - Indennità di contingenza
Art. 6 - Mansioni del lavoratore
Art. 7 - Orario di lavoro
• Festività abolite
• Allegato all’art. 7
Art. 7 bis - Riposo per i pasti
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Premio di produzione
Art. 11 - Assemblea
Art. 12 - Affissioni e stampa sindacale
Art. 13 - Vendita di libri e riviste
Art. 14 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 15 - Tutela dei rappresentanti sindacali aziendali
Art. 16 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 17 - Reclami e controversie - Comitati paritetici aziendali di accertamento
A) Reclami e controversie

B) Comitati paritetici di accertamento
Art. 18 - Disciplina aziendale
Art. 19 - Provvedimenti disciplinari
Art. 20 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 21 - Licenziamenti
Art. 22 - Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 23 - Facilitazioni per lavoratori studenti
Art. 24 - Diritto allo studio
Art. 25 - Ambiente di lavoro
Art. 26 - Trasferimenti
Art. 27 - Visite di inventario personale e di controllo
Art. 28 - Mense aziendali
Art. 29 - Contratto a termine
Art. 30 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 31 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 32 - Certificato di lavoro
Art. 33 - Trasformazione-trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda
Art. 34 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 35 - Condizioni di miglior favore
Art. 36 - Regolamento interno di azienda
Art. 37 - Norme complementari e precedenti contratti
Art. 38 - Istituzioni interne di carattere sociale
Art. 39 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 40 - Decorrenza e durata
Disciplina speciale
Parte I

Art. 1 - Soggetti destinati alla parte prima della disciplina speciale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 4 - Lavoratori discontinui
Art. 5 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 6 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 7 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 8 - Permessi di entrata e uscita
Art. 9 - Assenze
Art. 10 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 11 - Trattenute per risarcimento di danni
Art. 12 - Divieti
Art. 13 - Indumenti di lavoro
Art. 14 - Lavori nocivi
Art. 15 - Servizio militare
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
I) Trattamento di infortunio

II) Trattamento di malattia
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 19 - Festività
Art. 20 - Gratifica natalizia
Art. 21 - Trasferte
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Indennità di anzianità
Art. 25 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
Protocollo di chiarimento all’art. 25 punto 5°
Art. 26 - Corresponsione della retribuzione
Art. 27 - Indennità di anzianità in caso di morte
Art. 28 - Mensilizzazione
Art. 29 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Parte II
Art. 1 - Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte prima alla disciplina di cui alla parte seconda
Art. 4 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 5 - Congedo matrimoniale
Art. 6 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 9 - Servizio militare
Art. 10 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio
Art. 11 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 12 - Indennità di anzianità
Art. 13 - Assenze e permessi
Art. 14 - Richiamo alle disposizioni della regolamentazione di cui alla disciplina speciale parte prima
Art. 15 - Minimi tabellari e determinazione delle quote di retribuzione oraria
Parte III
Art. 1 - Soggetti alla parte terza della disciplina speciale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte terza
Art. 4 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte seconda alla Disciplina di cui alla Parte terza
Art. 5 - Benemerenze nazionali
Art. 6 - Retribuzione
Art. 7 - Elementi della retribuzione
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Sospensione di lavoro
Art. 11 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 12 - Tredicesima mensilità
Art. 13 - Alloggio
Art. 14 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Assenze e permessi
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Trasferta
Art. 20 - Trasferimenti - Trattamento economico
Art. 21 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 22 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 23 - Indennità di anzianità
Art. 24 - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente
Art. 25 - Previdenza
Art. 26 - Norme generali e speciali
Art. 27 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria

Contratto collettivo integrativo di lavoro per gli addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria

Addì 20 luglio 1979, tra l’Associazione degli industriali di Novara, l’Associazione degli industriali della provincia di Cremona, l’Associazione degli industriali della provincia di Ferrara, l’Unione industriali del Verbano, Cusio, Ossola, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione lavoratori metalmeccanici, si è convenuto quanto segue:

Premessa
1) Il presente contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggior aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche di azienda. Esso, nel realizzare maggior benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme da esso previste. A tale fine le associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni di rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per gli stabilimenti esercenti l’industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria e per i lavoratori dagli stessi dipendenti.

Disciplina generale
Sistema di informazioni sulla situazione dell’industria delle pietrine per orologeria
Sezione I - Rapporti sindacali

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e del sindacato, concordano quanto segue.

Art. 1 Investimenti, occupazione
A) Di norma annualmente, entro il 1° trimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali firmatarie forniranno ai Sindacati territoriali di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle aziende del settore Pietrine per orologeria aderenti al presente accordo.
Nel corso di tale incontro l’Associazione territoriale imprenditoriale informerà il Sindacato di categoria sui seguenti temi:
1) scelte e prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e di evoluzioni tecnologiche.
2) Programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali e/o ampliamenti e modifiche di quelle esistenti.
Criteri generali della loro localizzazione.
3) Informazioni sulla struttura e sulle prospettive della occupazione suddivisa per qualifica e sesso e sulle prospettive occupazionali del settore anche in relazione a processi di ristrutturazione e prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sulla qualità e sulla evoluzione occupazionale.
Nel corso di tale incontro ed in relazione a quanto presente ai punti precedenti verranno comunicate le eventuali esigenze occupazionali nel settore al fine di:
- favorire compatibilmente con le necessità sia l’assunzione di quote di giovani secondo le modalità della 285 che la assunzione di quote di lavoratori in mobilità provenienti da aziende in ristrutturazione con riferimento e con le modalità previste dalla legge 675.
- Verificare le esigenze di riqualificazione e di formazione professionale in relazione alla qualità della offerta di lavoro da parte delle aziende.
B) Di norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di centoquaranta dipendenti, forniranno al Sindacato e alle RSA, su richiesta dello stesso e nel corso di un apposito incontro, convocato dall’Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la direzione generale della Azienda interessata, informazioni sui:
1) programmi e prospettive produttive, e in tale quadro, informazioni sugli investimenti prevedibili anche in relazione a nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, anche su eventuali insediamenti all’estero di proprietà e/o con partecipazione dell’azienda.
Comunicazione sull’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici.
2) Innovazioni tecnologiche e progetti di ricerca anche in relazione a eventuali diversificazioni produttive.
In relazione ai punti 1) e 2) il Sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni e conseguenze su:
- occupazione e professionalità dei lavoratori interessati alle succitate innovazioni tecnologiche;
- condizioni e organizzazione del lavoro;
- condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro le aziende forniranno alle Organizzazione ed alle RSA informazioni circa:
- la struttura occupazionale per qualifica, sesso ed età;
- la previsione delle eventuali esigenze occupazionali e degli strumenti legislativi che all’uopo si intendono utilizzare (leggi nn. 903 e 285).
C) Le Direzioni degli stabilimenti di cui al precedente punto B) informeranno preventivamente nel corso dello stesso incontro le Organizzazioni Sindacali territoriali e le RSA sia sulle operazioni di decentramento che di scorporo al di fuori dello stabilimento di fasi dell’attività produttiva - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione.
L’informazione dovrà riguardare la quantità, la qualità e la loro localizzazione.

Art. 2 Diversificazione produttiva
Verificata la situazione generale del settore le parti convengono sulla opportunità di ricercare possibili nuove produzioni, effettuabili con i livelli tecnologici e professionali già in possesso dalle aziende, compatibilmente con le potenzialità economiche delle stesse.
Pertanto negli incontri previsti all’art. 1, punto B) le aziende comunicheranno le iniziative che in tal senso intendono assumere.

Art. 3 Mobilità aziendale
Le direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSA e, tramite l’associazione imprenditoriale di competenza, il sindacato provinciale di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Nota a verbale
Restano salve, nei casi previsti dagli artt. 2 e 3, ove si rendessero necessarie, le procedure di cui all’Accordo interconfederale 5-5-1965 e alla legge n. 164 del 1975.

Art. 4 Lavoro a domicilio
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18-12-1973, n. 877, entro i tre mesi dalla stipulazione del presente CCIL l’Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende delle pietrine per orologeria aderenti al presente accordo che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Durante l’incontro di cui all’art. 1 punto A) l’Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno riferito alle aziende delle pietrine per orologeria aderenti al presente accordo e sui prevedibili riflessi sull’occupazione.

Sezione II - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 Assunzione

[…]
L’azienda inoltre potrà, prima dell’assunzione, fare sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 2 Donne e fanciulli
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 7 Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario per il singolo lavoratore è stata fissata in 40 ore settimanali dal 1-4-1973.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.
La ripartizione giornaliera dell’orario settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, salvo preventivo esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale in sei giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato con le esclusioni, in ogni caso, delle attività elencate nell’allegato.
L’orario verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico di stabilimento la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Le ore di lavoro non prestate per effetto di singole giornate di festività e ferie, vengono computate ai fini del raggiungimento dell’orario settimanale di cui al primo comma del presente articolo.
Per i lavoratori cui si applicano la disciplina speciale - Parti seconda e terza - la cui prestazione è direttamente connessa con quella dei lavoratori cui si applica la Disciplina speciale - Parte prima - può essere adottata, ferma restando la durata stabilita dal presente articolo, la distribuzione dell’orario determinata per questi ultimi lavoratori.

Allegato all’art. 7
a) Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio e pericolo per il personale.
b) Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti.
c) Personale addetto ai trasporti terrestri.
d) Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 7 bis Riposo per i pasti
Le parti convengono che con decorrenza 1-1-1980 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
A detto personale che effettui dalle ore 6 alle ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate, ma sempre di 8 ore consecutive, verrà corrisposta una maggiorazione del 6 per cento da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione (cioè: minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza).
[…]
Nota a verbale
Le maggiorazioni di turni previste per gli operai si applicano anche agli impiegati.

Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del terzo comma dell’art. 7 della presente Disciplina generale, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Fermi restando i limiti di legge, viene fissato un limite massimo complessivo di 120 ore annue per ciascun lavoratore.
Per le aziende che occupano fino a 200 dipendenti tale limite è fissato in 150 ore annue per dipendente.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali ed imprevedibili la Direzione della azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle rappresentanze sindacali aziendali.
La normativa sul lavoro straordinario è applicata anche per i lavoratori inquadrati nella 5a categoria.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con le Rappresentanze sindacali aziendali […]

Art. 9 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato.

Art. 11 Assemblea
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti il rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, con particolare riguardo alle unità produttive con meno di 100 dipendenti, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche alle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma, art. 35, della legge n. 300/1970.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

Art. 12 Affissioni e stampa sindacale
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 13 Vendita di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti la RSA o, in mancanza la CI potrà effettuare la diffusione anche attraverso vendita, rivolta esclusivamente ai dipendenti, di libri e riviste la cui edizione sia stata debitamente autorizzata nelle forme di legge.
Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai rappresentanti sindacali aziendali o, in mancanza, dai membri della Commissione interna, sotto la propria esclusiva responsabilità anche in ordine al contenuto delle pubblicazioni e si effettueranno fuori dell’orario di lavoro nel locale della RSA o della CI e/o, nei giorni preventivamente concordati con la Direzione, in altro locale di ritrovo o di riunione messo a disposizione dalla azienda.
[…]

Art. 15 Tutela dei rappresentanti sindacali aziendali
La tutela prevista dall’art. 14 dell’Accordo interconfederale 18-4-1966 sulle Commissioni interne a favore dei componenti delle Commissioni stesse viene estesa limitatamente al periodo di durata dell’incarico ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al quinto comma del precedente art. 14 della Disciplina generale.
[…]

Art. 17 Reclami e controversie - Comitati paritetici aziendali di accertamento
A) Reclami e controversie

Fermo restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa la applicazione del contratto stesso, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite le rappresentanze sindacali e aziendali dei lavoratori, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, fermo restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.

B) Comitati paritetici di accertamento
1) Compiti: negli stabilimenti con oltre 350 dipendenti, in presenza di controversie individuali o plurime relative:
a) all’attribuzione delle categorie contrattuali;
b) alle materie di cui al punto 23, lettere da a) a f) sulla regolamentazione del cottimo e delle lavorazioni a catena;
c) ai casi ipotizzati al secondo comma del punto 6) dello stesso articolo;
d) agli accertamenti di fatto per lavorazioni nocive.
Qualora l’intervento conciliativo delle Rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori non abbia portato ad una definizione della controversia, viene demandato ad un comitato aziendale paritetico il compito di procedere all’accertamento ed all’acquisizione dei relativi elementi di fatto necessari.
2) Composizione: il Comitato paritetico aziendale è composto da 1 a 5 membri in rappresentanza dei lavoratori e da altrettanti in rappresentanza dell’azienda. Il Comitato resterà in carica due anni.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti hanno diritto ad avere un loro rappresentante nel Comitato tecnico.
La designazione nominativa dei membri in rappresentanza dei lavoratori verrà fatta, tra i dipendenti dell’azienda, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti tramite l’associazione territoriale industriale. Ciascuna Organizzazione sindacale potrà designare anche un membro supplente; il membro supplente sarà un lavoratore di cui alla Disciplina speciale, Parte terza, qualora il titolare sia un lavoratore di cui alla Disciplina speciale, Parte prima e viceversa.
Essi resteranno in carica per due anni.
3) Attività del Comitato: l’intervento del Comitato viene promosso nelle controversie individuali a richiesta (da trasmettersi all’Azienda tramite l’Associazione territoriale degli Industriali) del Sindacato provinciale al quale il lavoratore interessato è iscritto o conferisce mandato; in caso di controversia plurima la richiesta per un intervento del Comitato può essere presentata per lo stesso tramite, anche da uno soltanto dei Sindacati interessati.
Tale richiesta è portata dall’Associazione industriale a conoscenza dell’azienda interessata entro il termine di 5 giorni.
Il Comitato paritetico funziona collegialmente; ai rappresentanti dell’azienda quando siano in numero minore è attribuito comunque un numero di voti eguale a quello dei membri rappresentanti i lavoratori.
L’azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa condurre l’accertamento degli elementi di fatto ad esso demandato ed espletare i compiti relativi.
4) Termine per i lavori: il Comitato deve concludere i suoi accertamenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta del suo intervento.
5) Risultato dell’accertamento: quando il risultato dell’accertamento sia acquisito all’unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Per le controversie individuali, il risultato dell’accertamento si intende acquisito all’unanimità quando vi sia accordo tra rappresentanza della azienda e il rappresentante dell’Organizzazione a cui il lavoratore è iscritto od ha conferito il mandato.

Art. 18 Disciplina aziendale
Il lavoratore è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza del lavoratore le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
Il lavoratore deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro. Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 19 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e del lavoro per un periodo non superiore a 3 giorni.
La direzione potrà infliggere la multa e la sospensione al lavoratore che:
1) ritardi l’inizio del lavoro, o sospenda o ne anticipi la cessazione;
2) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
3) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
4) per distrazioni procuri guasti o sperperi non gravi di materiali dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario e delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
5) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
6) arrechi offese ai compagni di lavoro;
7) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
8) sia trovato addormentato;
9) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 21 Licenziamenti
Il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo ai sensi dell’art. 1 della legge 15-7-1966 n. 604, può essere inflitto, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
d) danneggiamento volontario al materiale di lavorazione o alle macchine;
e) rissa nello stabilimento;
f) insubordinazione verso i superiori;
[…]
i) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate dall’art. 19, Disciplina generale, quando siano stati comunicati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 19.
Ai fini di cui al precedente punto 1) non saranno considerate le sanzioni comminate anteriormente agli ultimi 2 anni. In materia di licenziamenti collettivi valgono gli accordi interconfederali.

Art. 25 Ambiente di lavoro
In conformità ai criteri stabiliti dall’art. 9 della legge 20-5-1970 n. 300, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un Ente specializzato.
A tale scopo le Associazioni imprenditoriali ed il sindacato provinciale territoriale concorderanno un elenco di Enti specializzati, fra i quali le RSA sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni.
Le modalità di intervento dell’Ente di cui sopra verranno individuate fra la rappresentanza sindacale dei lavoratori e la direzione aziendale.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le RSA sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all’Ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Viene istituito parallelamente un registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita dalla rappresentanza sindacale dei lavoratori e dalla direzione aziendale.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge;
c) visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell’art. 5 comma terzo della legge 1970/300;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Vengono mantenuti gli accordi organici concordati aziendalmente.
Le Direzioni aziendali forniranno annualmente alla RSA informazioni dettagliate, articolate per reparto e lavorazioni, sugli effetti delle sostanze usate sulla salute e nell’ambiente esterno.
Inoltre su richiesta delle RSA le aziende forniranno informazioni sull’attività dei servizi sanitari aziendali.

Art. 29 Contratto a termine
Per le assunzioni a tempo determinato si fa riferimento alla legge 18-4-1962, n. 230.

Art. 30 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Art. 36 Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 37 Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
I contratti provinciali di lavoro vigenti nel settore conservano la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto.

Art. 38 Istituzioni interne di carattere sociale
L’azienda comunicherà tramite le rappresentanze sindacali aziendali, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, gli statuti o regolamenti delle istituzioni aziendali di carattere sociale, ove tali istituti o regolamenti esistano.

Disciplina speciale
Parte I
Art. 1 Soggetti destinati alla parte prima della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive Parti seconda e terza della Disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal D.L.Lgt. 9-11-1945 n. 788 sulla Cassa integrazione guadagni.

Art. 3 Disciplina dell’apprendistato
A) Agli effetti del presente contratto è apprendista chiunque sia assunto presso una delle aziende di cui alla premessa, in età fra i 15 ed i 20 anni, allo scopo di acquistare la capacità necessaria a compiere il lavoro proprio dell’operaio di terza categoria.
B) La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente:

Età di assunzione

Titolo di studio
15 16 17 18 19
A) Scuola d'obbligo + diploma di istituto professionale specifico - - 3 mesi 3 mesi 3 mesi
B) Scuola d'obbligo + corso generico di formazione professionale - 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno
C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata 24 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi

[…]
D) L’orario di lavoro per gli apprendisti è fissato in 40 ore settimanali.
[…]

Art. 4 Lavoratori discontinui
I) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
[…]

Art. 6 Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recuperare, a regime normale le ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché quelle dovute a soste concordate tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali o anche, per casi individuali, direttamente fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 10 Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivano da uso o logorio che siano a lui imputabili.
Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.
Nessuna modalità potrà essere apportata dal lavoratore agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 12 Divieti
[…]
È proibito fumare nell’interno del laboratorio e di introdurre nell’azienda bevande alcoliche senza il permesso della Direzione.
[…]

Art. 14 Lavori nocivi
Ai lavoratori di cui alla presente Disciplina speciale adibiti a lavorazioni che si effettuano in presenza di acido nitrico ed acido solforico verrà corrisposta una particolare indennità pari al 9 per cento della retribuzione minima contrattuale per le ore di effettiva prestazione nelle summenzionate lavorazioni.

Art. 17 Trattamento in caso di malattia o infortunio
I) Trattamento di infortunio

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso in materia di infortuni sul lavoro.
[…]

Art. 25 Regolamentazione del lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata dell’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linea a flusso continuo) e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile col lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra dovranno essere retribuiti a cottimo, e con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso continuo.
[…]
5) L’azienda tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione, (causali e valori, minimo e massimo) ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Per le lavorazioni a catena, considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati, le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni o secondo la procedura di cui al punto 23). (Vedi chiarimenti in calce all’articolo).
Per le lavorazioni a catena per le quali non ricorrono gli estremi per la retribuzione a cottimo, la percentuale di mancato cottimo viene maggiorata di 2 punti.
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda e i sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8) I lavoratori lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all’inizio del lavoro per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[…]
23) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
[…]
b) alle tariffe di assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche stesse;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15);
[…]
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite le Rappresentanze sindacali aziendali perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra la Rappresentanza stessa e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i quindici giorni successivi tra le Organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Protocollo di chiarimento all’art. 25 punto 5°
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà l’indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per la adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es.: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).
[…]

Parte II
Art. 1 Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall’Accordo 5-7-1974.

Art. 4 Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché di quelle dovute a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno, e si effettui entro 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 7 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.


Art. 14 Richiamo alle disposizioni della regolamentazione di cui alla disciplina speciale parte prima
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione di cui alla Disciplina speciale Parte prima, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.

Parte III
Art. 1 Soggetti alla parte terza della disciplina speciale

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18-3-1926, n. 562, che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.


Art. 15 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Art. 26 Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Nelle aziende che abbiano più di 20 dipendenti sotto la Disciplina della presente Parte terza, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun lavoratore di cui alla presente Disciplina.