Tipologia: CCNL
Data firma: 8 febbraio 1979
Validità: 01.01.1977 - 30.06.1979
Parti: Aris, Aiop e Fiso-Cisl, Flels-Cgil
Settori: Servizi, Sanità privata

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Rinvio a norme di legge
Art. 3 - Rinvio a clausole contrattuali e condizioni di miglior favore
Titolo II Assunzione
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Documenti di assunzione
Art. 6 - Visite mediche
Art. 7 - Periodo di prova
Titolo III Mansioni
Art. 8 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 9 - Cumulo di mansioni
Titolo IV Doveri del personale
Art. 10 - Comportamento in servizio
Art. 11 - Ritardi e assenze
Art. 12 - Provvedimenti disciplinari
Titolo V Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Festività
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Servizio di pronta disponibilità
Titolo VI Permessi straordinari
Art. 19 - Permessi straordinari
Titolo VII Malattie ed infortuni
Art. 20 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 21 - Assicurazione infortuni sul lavoro
Art. 22 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Titolo VIII Trattamento economico
Art. 23 - Retribuzione
Art. 24 - Livelli funzionali e retributivi
Art. 25 - Contingenza
Art. 26 - Progressione economica
Art. 27 - Norme di primo inquadramento
Art. 28 - Trattamento economico conseguente a passaggio al livello funzionale superiore
Art. 29 - Paga oraria e giornaliera
Art. 30 - Assegni familiari
Art. 31 - Indennità
Art. 32 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Titolo IX Vitto ed alloggio - Abito di servizio

Art. 34 - Vitto ed alloggio
Art. 35 - Abiti di servizio
Titolo X Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 36 - Casi di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 37 - Preavviso
Art. 38 - Indennità di anzianità
Art. 39 - Indennità in caso di morte
Art. 40 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Titolo XI Diritti sindacali
Art. 41 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 42 - Assemblea
Art. 43 - Permessi per cariche sindacali
Art. 44 - Aspettativa sindacale
Art. 45 - Diritto allo studio
Titolo XII Procedure per la conciliazione e per l'arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 46 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 47 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione dell’Ufficio del lavoro
Art. 48 - Clausola compromissoria ed arbitrato irrituale
Art. 49 - Facoltà del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria
Titolo XIII Disposizioni transitorie e finali
Art. 50 - Trattative e accordi locali
Art. 51 - Commissione paritetica nazionale d’interpretazione
Art. 52 - Norme transitorie di inquadramento e di applicazione
Art. 53 - Decorrenza e durata
Art. 54 - Norma finale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non medico dipendente da Istituti religiosi che gestiscono ospedali classificati ai sensi della legge 12-2-1968, n. 132 e dalle case di cura private laiche e religiose

Roma, addì 8 febbraio 1979, presso la sede della Domus Mariae, a seguito del verbale d’intesa del 9-1-1979 tra l’Aris (Associazione religiosi istituti socio-sanitari), l’Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), e la Fiso-Cisl (Federazione italiana sindacati operatori sanità), la Flels-Cgil (Federazione nazionale enti locali e sanità), si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Istituti religiosi che gestiscono Ospedali classificati ai sensi dell’art. 1, quinto comma legge n. 132/1968, e delle Case di cura private religiose e laiche.
Composto di n. 54 articoli, letti, approvati e sottoscritti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica a tutto il personale non medico assunto alle dipendenze di Enti religiosi che gestiscono Case di cura ed Ospedali classificati ai sensi dell’art. 1, quinto comma della legge 132 del 1968, associati all’Aris ed a tutto il personale non medico assunto alle dipendenze delle Case di cura associate all’AIOP.
Per il personale degli Ospedali classificati prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari dichiarate equipollenti a quelle del DPR n. 130 del 1969 con decreto ministeriale o provvedimento regionale per quegli aspetti del rapporto non sottoposti dal DPR n. 130 del 1969 alla contrattazione collettiva.

Art. 2 - Rinvio a norme di legge
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato.

Art. 3 - Rinvio a clausole contrattuali e condizioni di miglior favore
Sono conservate le singole clausole dei precedenti contratti che non siano state espressamente modificate.
[…]

Titolo II Assunzione
Art. 6 - Visite mediche
Prima dell’assunzione in servizio, l’Amministrazione potrà accertare l’idoneità fisica del lavoratore e sottoporlo a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.
Ad assunzione avvenuta, il lavoratore sarà sottoposto ad accertamenti periodici di prevenzione previsti dalle leggi.

Titolo IV Doveri del personale
Art. 10 - Comportamento in servizio
[…]
Il lavoratore deve attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite dall’Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ogni lavoratore; […]

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari
In conformità all’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
1) richiamo scritto;
2) multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente a seconda della gravità della mancanza, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne giustificazione ai sensi dell’art. 11 o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio;
d) commetta irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
e) tenga un contegno scorretto verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge 15-7-1966, n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
d) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
f) in casi assimilabili a quelli precedenti.
È in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione del licenziamento.
Al personale degli Ospedali classificati le clausole del presente articolo si applicano solo se la materia non sia disciplinata in senso più favorevole per i lavoratori nei singoli regolamenti organici emanati ai sensi dell’art. 129 del DPR n. 130 del 1969.

Titolo V Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro ordinario è di quaranta ore settimanali.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione lavorativa.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione con l’osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri; i criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Direzione entro il 1o trimestre di ciascun anno, sentite le Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario di lavoro di cui al precedente art. 13.
Il lavoro straordinario sarà utilizzato, sentite le Rappresentanze sindacali aziendali, per comprovate e motivate esigenze di servizio, fra cui in particolare le carenze di organico, ove questo esista.
Le parti convengono inoltre sulla opportunità di normalizzare l’organizzazione di lavoro nei limiti dell’orario ordinario, anche nella prospettiva dell’attuazione degli artt. 51 e 52 della legge n. 132/1968.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato per iscritto ed espressamente dall’Amministrazione.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e comprovato motivo, di compiere lavoro straordinario qualora lo richiedano particolari esigenze di servizio.
Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo.
[…]

Art. 15 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 (ventiquattro) ore consecutive, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; comunque, nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come giornata normale di lavoro […]

Art. 17 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
[…]

Art. 18 - Servizio di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale; la valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale sentita la Rappresentanza sindacale aziendale.
Il servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto non può superare di regola i sette giorni al mese; per esso va comunque corrisposto un compenso fisso di lire 5.000 (cinquemila) per ogni ventiquattro ore di servizio di reperibilità, oltre al pagamento delle eventuali ore di servizio prestate in caso di chiamata con l’applicazione delle maggiorazioni previste dall’art. 14.

Titolo VII Malattie ed infortuni
Art. 21 - Assicurazione infortuni sul lavoro
L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori aventi diritto contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 22 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Le Organizzazioni sindacali svolgono funzioni di tutela del lavoratore rispetto all’ambiente di lavoro per la garanzia delle sue condizioni psicofisiche, in conformità alle disposizioni dell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori e di quanto previsto dalla legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Titolo VIII Trattamento economico
Art. 31 - Indennità
Al lavoratore, ove ne ricorrono i requisiti, spettano le seguenti indennità:
a) indennità di rischio da radiazione, nella misura di lire 30.000 (trentamila) a norma della legge n. 416 del 28-3-1968;
b) indennità notturna per il servizio prestato dalle ore 22 alle ore 6 è stabilita nella misura di lire 400 (quattrocento) per ogni ora di effettivo servizio, con decorrenza dal 1-10-1978;
[…]
d) indennità ospedaliera nella misura di lire 20.000 (ventimila) mensili a decorrere dal 1-1-1979 spettante a tutto il personale non medico.

Titolo XI Diritti sindacali
Art. 41 - Rappresentanze sindacali aziendali

Per la costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali e l’esercizio dei diritti sindacali si fa riferimento all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto promuovono attraverso le proprie rappresentanze aziendali, la costituzione di un organismo unitario - consiglio dei delegati - quale struttura sindacale unitaria di base, cui competono i compiti di tutela degli interessi dei lavoratori per la corretta applicazione delle leggi e contratti in materia di lavoro, nonché il mantenimento dei rapporti con l’Amministrazione e lo svolgimento delle funzioni previste nello Statuto dei lavoratori e nel presente contratto, ai fini anche di una migliore organizzazione del lavoratore. […]
Per l’espletamento dei compiti e funzioni di detto organismo a livello aziendale si terrà conto di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori.
La costituzione di tale organismo unitario assorbe tutti gli eventuali organismi interni di rappresentanza sindacale previsti negli accordi precedenti fra l’Aris e l’Aiop e i loro associati e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, intendendosi trasferiti a detto organismo i diritti e i compiti attribuiti alle Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 42 - Assemblea
In relazione a quanto previsto all’art. 20 della legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori dei presidi sanitari hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di quindici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; l’Amministrazione indicherà volta per volta, i locali destinati allo svolgimento dell’assemblea preferibilmente indicando lo stesso locale.
[…]

Titolo XII Procedure per la conciliazione e per l'arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 46 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro quindici giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411, ultimo comma, del Codice procedura civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 47 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione dell’Ufficio del lavoro
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l’Organizzazione sindacale provinciale, a cui il lavoratore aderisce od a cui abbia conferito mandato, potrà assistere il lavoratore interessato, ove questo intenda promuovere il tentativo facoltativo di conciliazione presso l’Ufficio del lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411, 412 del Codice procedura civile (legge n. 533 del 1973).

Art. 48 - Clausola compromissoria ed arbitrato irrituale
1) Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge, dagli accordi e dai contratti collettivi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitri rituali o da arbitri irrituali, ferma restando, in un caso come nell’altro, la facoltà del lavoratore e del datore di lavoro di adire l’autorità giudiziaria.
2) Per l’arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità ed è esclusa la rinuncia preventiva all’impugnazione del lodo.
Sempre per l’arbitrato rituale degli arbitri in numero di tre saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall’Organizzazione sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito mandato;
b) un arbitro nominato dall’Aris o dall’Aiop;
c) un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati di cui ai punti precedenti.
In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3.
3) Per l’arbitrato irrituale, gli arbitri saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall’Organizzazione sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito mandato;
b) un arbitro nominato dall’Aris o dall’Aiop;
c) un terzo arbitro eventuale, che potrà essere nominato dai due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove gli stessi due arbitri non raggiungessero un accordo sulla nomina del terzo arbitro le parti saranno libere di seguire le altre procedure che riterranno più opportune;
d) la decisione dovrà essere emessa nel termine di trenta giorni dall’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri;
e) le spese dell’arbitrato ed il compenso degli arbitri saranno regolati dalle OOSS che hanno nominato gli arbitri.

Art. 49 - Facoltà del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria, senza esperire le procedure di cui ai precedenti punti: 1), 2), 3) dell’art. 48.

Titolo XIII Disposizioni transitorie e finali
Art. 50 - Trattative e accordi locali

Le parti escludono sul trattamento economico - livelli retributivi, classi, aumenti periodici biennali ed eventuali indennità - nonché sulla materia espressamente prevista dal presente contratto, il ricorso a trattative e ad accordi locali se non per l’applicazione di tutte le parti del contratto, senza snaturarne la fisionomia.

Art. 51 - Commissione paritetica nazionale d’interpretazione
Qualora in sede aziendale dovesse sorgere controversia circa l’interpretazione e l’applicazione di qualsiasi clausola del presente contratto o l’inserimento di qualifiche tipiche od atipiche nella tabella di cui all’art. 24 le parti, ai fini di una uniforme interpretazione, investiranno della questione tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, la Commissione paritetica nazionale di cui al comma successivo.
La Commissione paritetica nazionale è composta da tre membri designati dall’Aris o dall’Aiop e da tre membri designati dalle OOSS dei lavoratori firmatarie del presente contratto (Flo) Federazione lavoratori ospedalieri; la designazione dei componenti la Commissione verrà effettuata entro venti giorni dalla firma del presente contratto mediante reciproca comunicazione dell’Aris o dell’Aiop alle OOSS e dalle OOSS all’Aris o all’Aiop.
La convocazione della Commissione sarà effettuata a cura dell’Aris o dell’Aiop o dell’Organizzazione sindacale dietro sollecitazione della parte interessata.
La Commissione si riunirà entro quindici giorni dalla convocazione e completerà i lavori nel più breve tempo possibile. Le decisioni raggiunte dalla Commissione verranno comunicate alle OOSS, all’Aris, all’Aiop ed alle parti interessate.
È fatto comunque salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria (Ago).