Cassazione Penale, Sez. 4, 26 gennaio 2011, n. 2606 - Prova dell'abnormità del comportamento del lavoratore in un infortunio


 

 

Responsabilità di un datore di lavoro per le lesioni colpose subite dal lavoratore subordinato che in data 17.1.2003 aveva riportato ferita lacero contusa al 4° dito della mano destra; il profilo di colpa riguardava l'omessa valutazione dei rischi e l'inadeguata informazione del lavoratore addetto a sollevare con un carro ponte nastri di lamiera, da legare con nastro di reggetta.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

 

Il gravame si risolve in una mera rilettura alternativa dell'intero compendio probatorio, siccome apprezzato dai giudici di primo e secondo grado, di talché, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'esponente si limita, infatti, a prospettare in modo del tutto generico il vizio logico di motivazione del provvedimento impugnato senza dedurre alcuna ragione di censura.  

 

È appena il caso di rilevare, afferma la Corte, che destituito di ogni fondamento è poi il rilievo con il quale la parte assume che l'infortunio avvenne per colpa dello stesso lavoratore. "Al riguardo, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve cioè considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica".

"La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come pacificamente avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli".

 

"Con specifico riguardo al caso di specie, si osserva che la Corte territoriale rilevava che la versione dei fatti riferita dal M. non era in contraddizione rispetto a quanto riferito dallo stesso infortunato: infatti, entrambi i dichiaranti avevano riferito che l'attrezzo porta nastro di reggetta utilizzato nel frangente da D. era difettoso, perché si svitava ripetutamente il bullone.

Ciò chiarito, la Corte territoriale considerava che dopo l'infortunio l'attrezzatura ora richiamata non era stata più usata. Sulla scorta di tali rilievi la Corte territoriale escludeva del tutto conferentemente che l'infortunio fosse stato causato dalla negligenza dell'operaio, atteso che l'attrezzo utilizzato non era a norma e risultava inidoneo ad evitare il contatto tra il lavoratore e la fonte di pericolo."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio Presidente

Dott. IZZO Fausto Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) L.G. N. IL ***;

avverso la sentenza n. 4461/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 16/07/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

 

 

FattoDiritto 

 

Il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Susa, con sentenza del 15 dicembre 2008 dichiarava L.G. colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., commesso in data *** e lo condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

 

La Corte di Appello di Torino, in data 16 luglio 2010 confermava la sentenziata pronunciata dal primo giudice.

 

La Corte territoriale rilevava che l'imputato, quale amministratore della I. era stato chiamato a rispondere per le lesioni colpose subite dal lavoratore subordinato che in data 17.1.2003 aveva riportato ferita lacero contusa al 4° dito della mano destra; la Corte di Appello considerava che il profilo di colpa riguardava l'omessa valutazione dei rischi e l'inadeguata informazione del lavoratore addetto a sollevare con un carro ponte nastri di lamiera, da legare con nastro di reggetta. La Corte di Appello si soffermava sui motivi di doglianza dedotti dalla difesa dell'imputato, concernenti la ricostruzione della dinamica del sinistro, tenuto conto di quanto riferito in particolare dal teste M.. La difesa, infatti, riteneva che l'infortunio fosse da ascrivere alla negligenza dello stesso operaio, che nel caricare il distributore di reggia metallica, aveva dimenticato di chiudere il carter di protezione.

 

Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore.

 

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la parte si sofferma diffusamente sulla ricostruzione della dinamica del sinistro. La parte ritiene che dalla espletata istruttoria dibattimentale emergano, in realtà, distinte ipotesi ricostruttive dell'accaduto. Al riguardo, si sofferma sulle deposizioni dei testi M. e N.. La parte ribadisce che l'infortunio venne a dipendere unicamente dalla condotta negligente posta in essere da D.; la parte analizza le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura utilizzata dalla parte offesa ed esclude la sussistenza di profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro.

 

Il ricorso è inammissibile.

 

Il gravame che occupa che si risolve in una mera rilettura alternativa dell'intero compendio probatorio, siccome apprezzato dai giudici di primo e secondo grado, di talché, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'esponente si limita, infatti, a prospettare in modo del tutto generico il vizio logico di motivazione del provvedimento impugnato senza dedurre alcuna ragione di censura. Ed invero, in sede di legittimità non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. 6 sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

 

È appena il caso di rilevare che destituito di ogni fondamento è poi il rilievo con il quale la parte assume che l'infortunio avvenne per colpa dello stesso lavoratore. Al riguardo, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve cioè considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, Rv. 215686; Cass. 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, Rv. 214999; Cass. 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, Rv. 206012).

La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come pacificamente avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109). Con specifico riguardo al caso di specie, si osserva che la Corte territoriale rilevava che la versione dei fatti riferita dal M. non era in contraddizione rispetto a quanto riferito dallo stesso infortunato: infatti, entrambi i dichiaranti aveva riferito che l'attrezzo porta nastro di reggetta utilizzato nel frangente da D. era difettoso, perché si svitava ripetutamente il bullone.

Ciò chiarito, la Corte territoriale considerava che dopo l'infortunio l'attrezzatura ora richiamata non era stata più usata. Sulla scorta di tali rilievi la Corte territoriale escludeva del tutto conferentemente che l'infortunio fosse stato causato dalla negligenza dell'operaio, atteso che l'attrezzo utilizzato non era a norma e risultava inidoneo ad evitare il contatto tra il lavoratore e la fonte di pericolo.

La Corte territoriale evidenziava, inoltre, che il descritto meccanismo, al momento dell'intervento in azienda dell'Ispettore dell'ASL C., era stato dotato di coppiglia e posizionamento a terra. La Corte di Appello considerava, peraltro, del tutto correttamente, che quand'anche fosse stato lo stesso lavoratore a dimenticarsi di chiudere il coperchio della attrezzatura in dotazione, ciò non avrebbe escluso la responsabilità dell'imputato, giacché la mancata chiusura non era legata da un meccanismo di blocco ed "essendo assolutamente prospettabile la dimenticanza del lavoratore e cui è d'obbligo porre rimedio".

 

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, liquidata come da dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

 

 

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende