Tipologia: CCNL
Data firma: 30 maggio1979
Validità: 01.01.1979 - 31.12.1981
Parti: Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari e Federazione italiana lavoratori trasporti ed ausiliari del traffico, Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali
Settori: Servizi, Servizi postali in appalto
Sommario:
Art. 1 - Assunzione, documenti, visita medica Art. 2 - Contratto a termine Art. 3 - Classificazione del personale Art. 4 - Periodo di prova Art. 5 - Passaggio e cumulo di mansioni e passaggio di livello Art. 6 - Passaggio da operaio ad impiegato Art. 7 - Orario di lavoro Art. 8 - Lavoro oltre i limiti contrattuali, notturno e festivo Art. 9 - Indennità di trasferta Art. 10 - Riposo settimanale Art. 11 - Ricorrenze festive Art. 12 - Ferie Art. 13 - Permessi Art. 14 - Assenze Art. 15 - Servizio militare Art. 16 - Congedo matrimoniale Art. 17 - Trattamento di malattia e infortunio Art. 18 - Detrazione dal trattamento mensile della retribuzione giornaliera per assenza non retribuita Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 20 - Indennità di anzianità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro Art. 21 - Previdenza Art. 22 - Indennità in caso di morte Art. 23 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda Art. 24 - Trattamento economico Art. 25 - Determinazione della paga tabellare oraria e giornaliera Art. 26 - Corresponsione della retribuzione Art. 27 - Indennità integrativa Art. 28 - Tredicesima mensilità Art. 29 - Quattordicesima mensilità Art. 30 - Premio di anzianità per gli operai e scatti biennali per gli impiegati Art. 31 - Indennità varie • Indennità di uso bicicletta • Indennità di alta montagna |
• Indennità di lontananza da centri abitati • Indennità per maneggio denaro Art. 32 - Alloggio al personale Art. 33 - Indumenti di lavoro Art. 34 - Rimborso spese Art. 35 - Trasferimenti Art. 36 - Tutela della maternità Art. 37 - Responsabilità dell’autista Art. 38 - Pulizia macchine Art. 39 - Ritiro patente Art. 40 - Indennità speciale autisti Art. 41 - Norme disciplinari Art. 42 - Condizioni di miglior favore Art. 43 - Rapporti sindacali • Commissioni interne • Rappresentanze sindacali aziendali • Permessi sindacali • Affissione comunicati • Assemblee del personale e referendum • Sedi sindacali • Contributi sindacali Art. 44 - Disposizioni generali - Restituzione documenti di lavoro Art. 45 - Norma generale Art. 46 - Controversie Art. 47 - Tutela della salute e della integrità fisica Art. 48 - Certificato di lavoro Art. 49 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto Art. 50 - Norme speciali Art. 51 - Libretto sanitario - Controllo ambienti di lavoro Art. 52 - Decorrenza e durata Trattamento economico Allegato 1 - Lettera per la richiesta delle trattenute del contributo sindacale |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto per pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi succursali nonché servizi di scambio effetti postali nelle stazioni ferroviarie
Addì 30 maggio1979, tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari, e la Federazione italiana postelegrafonici, la Federazione italiana lavoratori trasporti ed ausiliari del traffico, la Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali; è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 2 - Contratto a termine
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18-4-1962, n. 230.
[…]
Art. 7 - Orario di lavoro
La durata normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale è fissata in 40 ore settimanali.
Le prestazioni orarie oltre i limiti settimanali di cui ai precedenti commi vanno compensate come previsto al successivo art. 8.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del RDL 15-3-1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3, n. 2 del RD 10-9-1923, n. 1955 (regolamento per l’applicazione del RDL sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.
Art. 8 - Lavoro oltre i limiti contrattuali, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio la richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge e salvo giustificati motivi di impedimento, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Ai soli fini contrattuali è considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso, quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata contrattuale dell’orario di lavoro settimanale.
[…]
La prestazione straordinaria non può superare le 180 ore annue.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senz' altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro oltre i limiti contrattuali purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le 12 ore settimanali di lavoro oltre i limiti contrattuali.
Art. 10 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata rispetto al turno prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera.
[…]
Art. 12 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]
Art. 31 - Indennità varie
Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi tra le Associazioni sindacali territoriali competenti.
Art. 33 - Indumenti di lavoro
Ogni anno viene fornita al personale operaio una giacca ed un pantalone estivo ed una giacca ed un pantalone invernale.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
Qualora le imprese, per causa di forza maggiore, non possano fornire gli indumenti di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta con decorrenza 1-6-1979 una indennità sostitutiva di vestiario nella misura di lire 350 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
Art. 36 - Tutela della maternità
Operai
Per le lavoratrici valgono le vigenti disposizioni di legge.
Impiegati
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi di cui due prima del parto e 6 dopo;
[…]
Art. 37 - Responsabilità dell’autista
L’autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo quanto sopra, durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi, l’autista deve curare che il carico e lo scarico siano tecnicamente effettuati.
L’autista è responsabile del veicolo affidatogli […]
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda.
Art. 38 - Pulizia macchine
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro; qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Art. 40 - Indennità speciale autisti
Con decorrenza 1-4-1979 agli autisti che effettuano operazioni di carico e scarico o di vuotatura cassette o di ritiro e consegna effetti postali sarà corrisposta una indennità di lire 500 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
Detta indennità sarà considerata elemento utile ai fini del computo del trattamento di festività, indennità sostitutiva di preavviso e indennità di anzianità, ferie, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.
Art. 41 - Norme disciplinari
Il lavoratore deve dichiarare alla azienda la propria dimora e segnalare gli eventuali cambiamenti.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicate per iscritto all’interessato.
[…]
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con indennità di anzianità;
f) licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità.
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commette infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabili le sanzioni di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Art. 43 - Rapporti sindacali
Commissioni interne
Per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne, si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali ed a quelle che potranno essere definite dalle competenti Confederazioni in materia. In mancanza di Commissione interna i compiti sono demandanti alle RSA.
Rappresentanze sindacali aziendali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende loro organismi di rappresentanza, con il solo obbligo di dare comunicazione all’azienda interessata dell’avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti le rappresentanze sindacali medesime.
Affissione comunicati
Le Federazioni nazionali e le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Assemblee del personale e referendum
Le Organizzazioni sindacali esterne hanno diritto a convocare le assemblee aziendali.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell’azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda.
[…]
Sedi sindacali
L’azienda metterà a disposizione delle Rappresentanze sindacali un locale idoneo per le riunioni.
Qualora il numero dei dipendenti sia superiore a 50, il locale dovrà essere destinato in modo permanente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 45 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Art. 46 - Controversie
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite la Commissione interna o le Rappresentanze sindacali aziendali entro 20 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali entro 40 giorni, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito non oltre i successivi 50 giorni.
Art. 47 - Tutela della salute e della integrità fisica
I lavoratori mediante le loro Rappresentanze aziendali sindacali hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 50 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.
Art. 51 - Libretto sanitario - Controllo ambienti di lavoro
Per ogni lavoratore occupato l’azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotati gli infortuni e le malattie occorsi al lavoratore medesimo.
Le RSA hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Le RSA esamineranno con le imprese la situazione degli ambienti di lavoro, proponendo eventuali miglioramenti o un diverso utilizzo degli stessi.