Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1979
Validità: 01.01.1980 - 30.06.1982
Parti: Confederazione cooperative italiane, Lega nazionale delle cooperative e mutue, Associazione generale delle cooperative italiane, settore consumo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs - Uilcoc -Uil
Settori: Commercio, Cooperative di consumo

Sommario:

Sfera di applicazione del contratto
Titolo I Diritti di informazione, piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale e occupazione
Art. 1
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Titolo III Assunzione
Art. 5
Art. 6
Titolo IV Periodo di prova
Art. 7
Titolo V Apprendistato
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Titolo IX Ferie
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Titolo X Assenze e congedi - Diritto allo studio
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Titolo XI Chiamata e richiamo alle armi
Art. 44
Art. 45
Titolo XII Missioni e trasferimenti
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Titolo XIII Malattia ed infortunio
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Titolo XV Sospensione del lavoro
Art. 65
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 66
Titolo XVII Anzianità convenzionali
Art. 67
Titolo XVIII Passaggi di qualifica
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Titolo XIX Scatti di anzianità
Art. 71
Titolo XX Trattamento economico
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Titolo XXI Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 81
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso

Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
b) Dimissioni
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
c) Preavviso
Art. 95
Art. 96
d) Indennità di anzianità
Art. 97
Titolo XXIII Diritti e doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Titolo XXIV Cauzioni
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Titolo XXV Calo merci e inventario
Art. 106
Art. 107
Titolo XXVI Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 108
Concessione del credito ai clienti degli spacci
Art. 109
Titolo XXVII Divise
Art. 110
Titolo XXVIII Diritti sindacali
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Art. 119
Titolo XXIX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 120
Titolo XXX Mobilità
Art. 121
Titolo XXXI Part-time
Art. 122
Titolo XXXII Nastro orario
Art. 123
Titolo XXXIII Ambiente e salute
Art. 124
Titolo XXXIV Appalti
Art. 125
Titolo XXXV Regolamenti aziendali
Art. 126
Titolo XXXVI Conciliazione delle controversie
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Art. 133
Titolo XXXVII Conciliazione delle controversie
Art. 134
Allegati
Allegato 1 - Regolamento per le trattenute del contributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 133 del CCNL 19-12-1979
Documento politico concordato tra la Federazione sindacale unitaria (Filcams-Cgil; Fisascat-Cisl; Uiltucs-Uil) e le Associazioni cooperative (Ancc-Lega; Federconsumo-Cci; Settore consumo-Agci) dicembre 1979

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo

L’anno 1979 il giorno 19 del mese di dicembre in Roma tra la Federazione nazionale delle cooperative di consumo (Confederazione cooperative italiane), l’Associazione nazionale delle cooperative di consumatori (Lega nazionale delle cooperative e mutue), l’Associazione generale delle cooperative italiane, settore consumo, con la partecipazione dell’Associazione generale delle cooperative italiane e la Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mensa e servizi (Filcams-Cgil), con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e turismo (Fisascat-Cisl), con l’intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), l’Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs) in unione al proprio sindacato di categoria Unione italiana lavoratori cooperative di consumo (Uilcoc) e con l’intervento dell’Unione italiana del lavoro (Uil), si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro.

Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti, a qualsiasi settore merceologico appartengano. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, e che ha efficacia in tutto il territorio nazionale, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, provinciali, aziendali, accordi speciali, usi e consuetudini riferentesi ai medesimi settori e categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale
i fini dell’applicazione del presente contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.

Titolo I Diritti di informazione, piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale e occupazione
Art. 1

Le associazioni delle cooperative, ferma restando l’autonomia dell’attività aziendale e le rispettive distinte responsabilità delle cooperative e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, riconoscono alla Federazione sindacale unitaria del settore il diritto all’informazione periodica relativamente alle materie e con le modalità specificate nei paragrafi che seguono.
In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni cooperative, in piena autonomia, fornirà alla predetta Federazione sindacale informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo.
In sede aziendale tale diritto è limitato alle cooperative con oltre 50 dipendenti.
a) Livello nazionale
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle prospettive del settore, ai piani di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate e ai riflessi da essi derivanti sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento alla occupazione giovanile e femminile.
Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze dei consumatori e garantire il contenimento dei prezzi - specie dei prodotti di prima necessità - ed apprezzabili livelli qualitativi.
Nel corso degli incontri le parti si confronteranno anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo - ivi compresa la modifica della vigente legislazione - e le iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
b) Livello territoriale (Regionale, Provinciale, Comprensoriale)
Di norma annualmente entro il primo quadrimestre, dalle associazioni delle cooperative competenti per territorio saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sui programmi di formazione professionale, sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
L’incontro suddetto verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione di consumo con i programmi degli Enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
Nel corso dell’incontro saranno fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull’andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
c) Livello aziendale
Saranno fornite alla RSA o al Consiglio dei delegati, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell’anno e comunque su richiesta di una delle due parti, informazioni riguardanti le prospettive del settore e della cooperativa (o del consorzio), i programmi di sviluppo e di ristrutturazione aziendale, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione, nonché le prevedibili implicazioni dei programmi stessi in materia di occupazione, di mobilità e di modificazioni significative della organizzazione del lavoro. Durante l’incontro saranno fornite informazioni anche sulla dinamica e sulla struttura dell’occupazione (a tempo pieno, parziale e determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi.
Relativamente alle leggi 9-12-1977, n. 903, sulla parità uomo donna e 1-6-1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, verranno fornite informazioni periodiche sul loro stato di applicazione.
Saranno date altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali, dei prezzi e degli assortimenti e sulle iniziative politiche che saranno adottate dalla cooperativa in direzione dei consumatori.

Titolo III Assunzione
Art. 6
Per l’assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:
[…]
d) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30-4-1962, n. 283.
[…]

Titolo V Apprendistato
Art. 8

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
Ciò premesso le parti contraenti esprimono concordemente l’esigenza di svolgere, anche nei confronti degli organi competenti, tutte le azioni necessarie affinché l’istituto dell’apprendistato sia tenuto nella massima considerazione, particolarmente ai fini dell’apprendistato professionale. Le organizzazioni contraenti s'impegnano altresì a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori, in collaborazione con i Ministeri e con gli enti competenti. Tale partecipazione e collaborazione potrà essere oggetto di particolari determinazioni ed iniziative ai vari livelli. Viene confermato l’interesse e l’impegno delle parti per la realizzazione di adeguate politiche per l’addestramento professionale nel settore.
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel IV livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo"), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuto;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21-9-1938, n. 2038, convertito nella legge 2-6-1939, n. 739 e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18-1-1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 9
Il numero degli apprendisti nei singoli spacci o negozi non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita la assunzione di un apprendista anche nelle cooperative che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17-10-1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli ed adolescenti.

Art. 10
La durata massima dell’apprendistato è stabilita in 18 mesi a partire dal 1-1-1974.
Trascorso tale periodo, l’apprendista, indipendentemente dall’età raggiunta e dalle mansioni effettivamente disimpegnate, sarà assegnato alla qualifica per la quale ha compiuto l’apprendistato.
Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno.

Art. 11
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Art. 13
La cooperativa ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nell’azienda all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo e ad incentivo, se non per il tempo strettamente necessario all’addestramento e previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e a non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi all’anno;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c) non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 14
Oltre all’osservanza delle norme disciplinari generali previste dal presente contratto e dalle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, l’apprendista ha l’obbligo:
a) di attenersi alle istruzioni dei dirigenti delle cooperative o delle persone da questi incaricate della sua formazione professionale e di seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) di frequentare con la massima assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare.

Art. 15
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 18
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato o di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 19

La durata normale del lavoro effettivo è di 40 ore settimanali e si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di una ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Si darà luogo alla distribuzione dell’orario settimanale su 5 giornate, là dove non sussistono obiettivi impedimenti di carattere tecnico-organizzativo.
Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di richiedere prestazioni giornaliere eccedenti alle 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia nell’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

Art. 21
L’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.

Art. 22
Fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto, nonché il carattere di eccezionalità del lavoro straordinario, gli orari di lavoro saranno stabiliti secondo le modalità previste dall’art. 120, armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Per il lavoro effettuato nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 del mattino dovrà essere corrisposta una maggiorazione retributiva conglobata del 20 per cento.

Art. 23
Il personale:
1) preposto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o di una parte di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio affidato;
2) le cui funzioni richiedono un autonomo e discrezionale uso dell’orario di lavoro;
è tenuto a prestare servizio anche dopo l’orario di lavoro senza speciale compenso per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni.
Ai gerenti o gestori e ai capi negozio di cui al livello terzo, nonché ai capi reparto, tenuti a prestare servizio anche dopo l’orario normale di lavoro per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati, compete nel caso in cui partecipino alla vendita, il compenso per il lavoro straordinario prestato.

Art. 24
L’orario normale settimanale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia è fissato in 44 ore.
Non sono considerati addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6-12-1923, n. 2657, i lavoratori aventi qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:
- i magazzinieri;
- gli addetti ai centralini telefonici;
- gli autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico;
- i fattorini;
- i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal sindaco dei rispettivi comuni).
Nelle cooperative che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è applicabile il comma precedente del presente articolo, potranno essere esaminate in sede aziendale eventuali soluzioni atte a eliminare ingiustificate sperequazioni.
L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto ore giornaliere e le quaranta ore settimanali, per i minori tra i quindici ed i diciotto anni compiuti.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 26

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.
Il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente esaminato fra la direzione della cooperativa e la rappresentanza sindacale, quando non sia causato da necessità impreviste e/o indifferibili. Tale prestazione sarà comunque contenuta nei limiti di 170 ore annue riferite al singolo dipendente.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 28
[…]
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali provinciali e/o dai Consigli d’Azienda, presso la sede della cooperativa. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 29

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Qualora le cooperative siano autorizzate all’apertura domenicale dei negozi o degli spacci - limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari - ai sensi dell’art. 7 della legge 22-2-1934, n. 370, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita in conformità dell’ultimo comma del suddetto art. 7 senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.

Art. 32
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22-2-1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30 per cento sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo IX Ferie
Art. 38

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnategli.
Per le ferie verrà istituito, presso le aziende, apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 28 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XIII Malattia ed infortunio
Art. 55

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; oppure, in caso di ricovero, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
[…]

Art. 57
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio anche di lieve entità, alla propria cooperativa; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e la cooperativa, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, la cooperativa resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 60
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 61

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 62
La cooperativa deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26-4-1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 64
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

Titolo XXIII Diritti e doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 98
I rapporti tra i lavoratori e i rappresentanti legali ed i dirigenti della cooperativa saranno improntati ai sensi di reciproca correttezza, nello spirito di una comune costante collaborazione, al buon andamento della cooperativa e allo sviluppo del movimento cooperativo.

Art. 99
Il lavoratore, nello svolgimento della sua attività nella cooperativa, deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dalla Direzione e le norme contrattuali specificatamente per quanto riguarda: la presenza, l’orario di lavoro, la diligente conservazione del materiale e della merce affidatagli, l’esecuzione in genere delle proprie mansioni. […]

Art. 100
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dalla cooperativa in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa nella misura non eccedente l’importo di quattro ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
5) licenziamento disciplinare, con esclusione del preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
[...]
Il licenziamento senza preavviso si applica, altresì, nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[…]

Titolo XXVII Divise
Art. 110
[…] È parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico- sanitario o per particolari lavorazioni.
Le spese relative agli indumenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere sostituite con un’indennità aggiuntiva della retribuzione, che sarà fissata in sede aziendale.
La cooperativa è tenuta a fornire, salvo ulteriori necessità relative agli addetti ai reparti particolari, almeno due divise l’anno al personale dipendente. Il dipendente avrà buona cura degli indumenti stessi messi a sua disposizione.

Titolo XXVIII Diritti sindacali
Art. 113

[…]
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi, che la cooperativa ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 114
Nelle cooperative con più di otto dipendenti, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, possono costituire, in sostituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, consigli di delegati alle seguenti condizioni:
1) che il consiglio sia unitariamente costituito;
2) che la sua costituzione, i suoi componenti ed i suoi dirigenti siano notificati agli organi dirigenti della cooperativa, congiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Il consiglio dei delegati così costituito conserva le prerogative ed i compiti delle rappresentanze sindacali secondo le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300.
[…]
Nelle cooperative con più di cinque dipendenti le predette Organizzazioni sindacali possono istituire il delegato aziendale con le stesse modalità e con gli stessi diritti e tutele riconosciuti al consiglio dei delegati.

Art. 117
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro e anche durante l’orario di lavoro, entro un limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]

Art. 118
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 119
[…]
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20-5-1970, n. 300.

Titolo XXIX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 120

Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente a livello nazionale e aziendale.
La contrattazione aziendale unica integrativa a quella nazionale, tratta gli aspetti tipici del rapporto di lavoro dell’azienda come ad esempio: problemi relativi alla organizzazione del lavoro, organici, trasferimenti per motivi di ristrutturazione e concentrazione, qualifiche non esemplificate nella classificazione, distribuzione dell’orario di lavoro, turni, nastri orari, ambiente di lavoro, […]

Titolo XXXII Nastro orario
Art. 123

Le parti convengono sull’obiettivo di perseguire tendenzialmente il restringimento del nastro orario.
La pratica realizzazione di tale obiettivo potrà essere conseguita mediante l’adozione di turni unici e fasce orarie differenziate, compatibilmente con un miglior servizio ai consumatori, la tipologia strutturale e di ubicazione del punto di vendita, il miglior utilizzo degli impianti, i vigenti orari di apertura e chiusura del punto di vendita, la capacità competitiva delle imprese, le problematiche connesse all’organizzazione del lavoro, avuto riguardo anche alle questioni attinenti alla rotazione delle mansioni e la mobilità interna, che comporti, assieme a migliori condizioni di lavoro, effetti positivi sulla produttività.

Titolo XXXIII Ambiente e salute
Art. 124

a) Negli ambienti di lavoro individuati di comune accordo, e nel rispetto delle norme di legge, viene istituito il registro dei dati ambientali e biostatistici costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato al quale le parti affideranno il compito di procedere alle rilevazioni individuandone anche le modalità d’intervento.
Le risultanze delle suddette rilevazioni, per quanto di competenza, saranno poste a disposizione delle due parti interessate, del servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti, nell’ambito della Regione, alla tutela della salute dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali potranno avvalersi dell’ausilio dei patronati delle organizzazioni sindacali firmatarie il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
b) I consigli aziendali dei delegati hanno diritto a controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
c) Quando di comune accordo si riconosca la necessità di promuovere le relative rilevazioni o indagini di cui ai precedenti punti, attraverso i preposti istituti sanitari pubblici e adottare i provvedimenti di conseguenza, in caso di eventuale temporanea carenza di predetti istituti sanitari pubblici, le spese relative faranno carico alla cooperativa interessata.
d) Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della legge 20-5-1970, n. 300, si conviene che gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del DLgsCPS 29-7-1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle cooperative.
I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività.

Titolo XXXIV Appalti
Art. 125

Le Associazioni cooperative consapevoli della rilevanza economica e sociale che assume il problema degli appalti anche in rapporto alle prospettive di un diverso sviluppo produttivo del Paese, convengono sulla necessità di addivenire ad una migliore disciplina degli eventuali contratti di appalto di opere e/o servizi che saranno stipulati da parte delle cooperative, in modo da contemperare sempre più efficacemente le esigenze delle cooperative stesse con i legittimi interessi dei lavoratori.
In base a questa premessa - ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui alla legge 23-10-1960, n. 1369, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti alla attività propria dell’azienda - le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tale proposito, le direzioni delle cooperative appaltanti informeranno preventivamente i consigli aziendali sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.
Ove possibile, le imprese appaltatrici devono essere scelte fra le cooperative di servizi.
Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell’impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.
Di norma sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, i lavori di pulizia e di facchinaggio, che vengono svolti in via continuativa e che siano tali da consentire la piena utilizzazione, anche in mansioni diverse, delle prestazioni lavorative giornaliere dei lavoratori.
I contratti di appalto di cui sopra, stipulati prima del presente Accordo, restano in vigore fino alla loro scadenza.
Resta, comunque, esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione e/o impianti di manutenzione esclusiva delle ditte fornitrici.
Per gli altri casi di appalto, ivi compresi i trasporti, si darà luogo ad incontri in sede aziendale per ricercare, ove possibile, adeguate soluzioni.
La stipulazione dei contratti di appalto per opere e/o servizi sarà subordinata all’inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l’obbligo delle imprese appaltatrici al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui esse appartengono, delle norme previdenziali e antinfortunistiche, nonché degli obblighi ad esse derivanti dalla legge 20-5-1970, n. 300, e delle altre leggi in materia di lavoro.
I lavoratori delle ditte appaltatrici che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le cooperative appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.

Titolo XXXV Regolamenti aziendali
Art. 126

I regolamenti aziendali non possono essere in contrasto con le norme di legge e di contratto e devono essere preventivamente esaminati con la rappresentanza sindacale aziendale prima della loro applicazione.

Titolo XXXVI Conciliazione delle controversie
Art. 127

Per tutte le controversie individuali relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto potrà essere effettuato il tentativo di conciliazione da esperirsi presso l’organizzazione delle cooperative di consumo competente per territorio, alla quale aderisce la cooperativa interessata, con l’assistenza:
a) per le cooperative, della stessa organizzazione delle cooperative;
b) per i prestatori d’opera, dall’organo sindacale di una delle associazioni nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

Art. 128
La parte interessata alla definizione della controversia chiederà il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.
L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da una cooperativa l’organizzazione delle cooperative di consumo ne darà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta comunicazione, l’organizzazione delle cooperative di consumo provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni. Copia del verbale sarà inviata dall’organizzazione delle cooperative di consumo all’Ufficio del lavoro competente per territorio per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 22-7-1961, n. 628 e dall’art. 411 del Codice di procedura civile. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 129
Le parti interessate, o anche una di esse, qualora non intendano avvalersi della procedura di conciliazione di cui agli articoli precedenti, possono promuovere, tramite e con l’assistenza della rispettiva organizzazione sindacale, il tentativo di conciliazione dinanzi alla competente commissione di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di cui all’art. 410 del Codice di procedura civile.

Art. 132
È istituita a Roma, presso le sedi delle organizzazioni cooperative stipulanti, la commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazioni e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali.
A detta commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti detto contratto o le cooperative aderenti alle rispettive organizzazioni tramite le organizzazioni territoriali di categoria.
Della commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti del presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione nazionale, le organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa, entro 45 giorni.