Tipologia: CCIA
Data firma: 8 febbraio 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Tnt Post Italia spa, Tnt Post Milano srl e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uiltrasporti, Uilposte
Settori: Servizi, Poste, Tnt Post
Fonte: UIL-POST

Sommario:

Premessa
1. Premesse
2. Relazioni industriali
2.1 Procedure di rinnovo del contratto integrativo aziendale
3. Orario di lavoro
4. Lavoro straordinario
5. Permanenza nei locali aziendali
6. Buono pasto
6.1. Indennità "ad personam" di integrazione mensa per i dipendenti di Tnt Post Milano
7. Indennità di trasferta
8. Rimborso spese chilometrico per utilizzo di auto propria
9. Commissione paritetica per il vestiario
9.1 Procedure per i lavori della commissione
10. Formazione; e sicurezza sul lavoro
11. Dichiarazione a verbale
12. Decorrenza e Durata

Contratto Integrativo Aziendale

Roma, 8 febbraio 2011 tra Tnt Post Italia spa […], Tnt Post Milano srl […] e la Slc - Cgil Segreteria Nazionale […], la Slp - Cisl Segreteria Nazionale […], la Uiltrasportl Segreteria Nazionale […], la Uilposte Segreteria Nazionale […] e con la presenza delle rispettive RSA/RSU
premesso che
a) le parti hanno Concordato che per far fronte alle esigenze del mercato di riferimento, anche in vista dell'imminente liberalizzazione dei settore postale, è indispensabile che le politiche di gestione aziendale siano supportate dal strumenti organizzativi finalizzati al miglioramento della competitività dell'impresa, pertanto le parti rinviano a successivi incontri l'analisi di tali strumenti da effettuarsi entro la data del 30 giugno 2011;
b) le parti hanno convenuto sia necessario, ove possibile, armonizzare i trattamenti economico-normativi attualmente in atto nelle diverse unità produttive;
c) le parti realizzano e confermano con il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (secondo livello di contrattazione) una struttura contrattuale sui due livelli: nazionale e di secondo livello;
[…]
è stato convenuto quanto segue:

1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente contratto.

2. Relazioni industriali
La contrattazione di secondo livello potrà avvenire esclusivamente per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL, in conformità con i principi ivi indicate. Sono titolari della contrattazione di secondo livello, per le materie e con le procedure previste dal CCNL, le strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, nonché il presente il contratto collettivo integrativo.
[…]
Fermo restando quanto statuito dal CCNL vigente in materia di relazioni industriali, le parti convengono di promuovere annualmente incontri a livello nazionale al fine di esaminare l'andamento complessivo dell'impresa, e i relativi riflessi occupazionali. Le Parti si incontreranno nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno per effettuare una verifica sull'applicazione del presente accordo.

2.1 Procedure di rinnovo del contratto integrativo aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti dal CCNL.
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.
[…]

3. Orario di lavoro
Il normale orario di lavoro giornaliero per il personale dipendente è quello fissato dal CCNL, ovvero in 7h e 44 minuti giornalieri per il personale con orario di lavoro distribuito su 5 giorni la settimana (di norma dal lunedì al venerdì), e di 16h e 28 minuti per il personale con orario di lavoro distribuito su 6 giorni la settimana (di norma dal lunedì al sabato) con la riduzione oraria giornaliera di 16 minuti (se l'orario di lavoro è distribuito su 5 giorni la settimana) o 12 minuti (se l'orario di lavoro è distribuito su 6 giorni la settimana), riproporzionate per ì lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale.
La riduzione oraria giornaliera di 16 o 12 minuti avverrà attraverso l'assorbimento delle 64 ore di riduzione previste dall'art. 16 del CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali.
Gli orari di inizio e di fine prestazione, nonché la collocazione della pausa pranzo saranno, regolamentati con appositi ordini di servizio in relazione alle necessità organizzative e produttive di ogni sede sentite le OO.SS. territorialmente competenti e/o le RSU/RSA;

4. Lavoro straordinario
Fermo restando il limite giornaliero statuito dal CCNL per le prestazioni in regime di straordinario (2 ore giorno), le prestazioni di lavoro straordinario saranno compensate come segue:
a. fino a 30 minuti di lavoro straordinario sarà riconosciuto al lavoratore un corrispondente permesso retribuito compensativo;
b. superati i primi 30 minuti di lavoro straordinario, i minuti eccedenti, saranno retribuiti sulla base di quanto previsto dall'art. 18 del vigente CCNL
I permessi retribuiti compensativi maturati e non fruiti, per cause imputabili alla Società, entro il secondo mese successivo al termine del mese di esecuzione della prestazione straordinaria saranno liquidati al lavoratore sulla base di quanto previsto dall'art. 18 del vigente CCNL.
[…]
Non è computato nell'orario di lavoro, se non preventivamente autorizzato, e non sarà quindi retribuito nemmeno come straordinario, sia il lavoro prestato in azienda prima dell'inizio del normale orario di lavoro, sia quello prestato durante la pausa pranzo.
Il lavoro straordinario deve essere sempre autorizzato preventivamente dal Responsabile secondo le modalità in atto presso l'azienda.

5. Permanenza nei locali aziendali
È fatto divieto al personale dipendente di permanere e/o di accedere nei locali aziendali una volta terminato il proprio orario di lavoro, eccezion fatta per il casi di lavoro straordinario.

10. Formazione; e sicurezza sul lavoro
Le parti fanno rimando a quanto statuito dal CCNL vigente.

11. Dichiarazione a verbale
Il presente verbale di accordo trova efficacia anche nei confronti del personale di Tnt Post Notifiche e Tnt Post Services a quali viene applicato il CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione e dei servizi postali