Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 10 febbraio 2011
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Anfida, Assogas, Anigas/Confindustria Energia, Federestrattiva, Federutility e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Servizi, Chimici, Acqua e gas
Fonte: FILTCEM-CGIL
Sommario:
In data 10 febbraio 2011 tra Anfida, Assogas, Anigas/Confindustria Energia, Federestrattiva e Federutility e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filctem/Cgil, Femca/Cisl e Uilcem/Uil, assistite dalle segreterie regionali e territoriali, è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo dei CCNL unico del settore gas-acqua 9 marzo 2007, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo.
[…]
Le Parti si impegnano a sciogliere la riserva entro il 10 marzo 2011.
Art. 4 - Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale del settore e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del contratto nazionale ed in conformità ai criteri ed alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.
a - Contratto nazionale
Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale e disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali a durata predeterminata, con ambiti e competenze tassativamente indicate e non ripetitive rispetto al livello nazionale.
[…]
b - Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti - individuati sulla base di apposito rinvio del CCNL - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri dell'altro livello di negoziazione.
[…]
Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le RSU di cui all'art. 7 assistite dalle competenti strutture sindacali delle OO.SS. stipulanti il CCNL.
[…]
Controversie sugli assetti contrattuali
Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali, così come definiti nel presente articolo, sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle segreterie nazionali delle OO.SS.LL. od alle Associazioni datoriali di categoria stipulanti il CCNL entro 15 giorni dal momento in cui è stato rilevato.
Entro i successivi 7 giorni lavorativi si darà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola azienda.
Art. 5 - Relazioni industriali
Le Parti stipulanti, intendendosi per tali da un lato le singole Associazioni datoriali e dall'altro le OO.SS.LL., convengono di promuovere un sistema di relazioni industriali fondato sul reciproco riconoscimento dei distinti ruoli e responsabilità, nel rispetto delle autonomie manageriali delle imprese e delle prerogative delle OO.SS.
Convengono altresì che detto sistema sia caratterizzato da rapporti sui temi di comune interesse, per consentire la conoscenza comune delle linee di evoluzione del settore e delle relative conseguenze nelle diverse realtà aziendali; che permetta il concorso delle Parti, ciascuna nella sfera di propria responsabilità ed interesse, per il raggiungimento delle condizioni di maggiore efficienza e competitività delle imprese ed il miglioramento della qualità del servizio, anche al fine di sostenere opportunità di sviluppo occupazionale e valorizzazione delle risorse umane.
Le Parti definiscono pertanto specifici strumenti relazionali, come di seguito articolati:
1) Livello nazionale
Di norma annualmente, su richiesta congiunta delle OO.SS.LL. stipulanti il presente CCNL, si terrà una specifica sessione informativa a cura delle Associazioni datoriali, sui temi di seguito evidenziati, il cui monitoraggio è considerato di rilievo fondamentale per il settore in cui operano le aziende:
• Evoluzione del quadro normativo di riferimento dei settore, anche con riguardo alla legislazione comunitaria;
[…]
• andamento del mercato del lavoro nel settore, con particolare attenzione all'occupazione giovanile ed eventuali iniziative mirate alle aree del sud e di altre realtà di maggiore criticità occupazionale ed all'ingresso nel settore di lavoratori provenienti da Paesi extra-comunitari;
• pari opportunità;
• linee di sviluppo tecnologico del settore ed esigenze di formazione/riqualificazione professionale connesse alle innovazioni e trasformazioni tecnologiche conseguenti;
• tematiche della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, anche comunitarie che costituiscono una sezione d'indagine specifica;
[…]
Ferma restando l'autonomia di ciascuna delle Parti datoriali stipulanti il presente CCNL, la sessione di informazione si svolgerà, di norma, in via collegiale con la partecipazione di tutte le associazioni datoriali e organizzazioni sindacali stipulanti del presente CCNL.
Osservatorio nazionale
Le Parti convengono dì costituire a livello nazionale un Osservatorio di settore, senza funzioni negoziali, che organizza un incontro annuale, aperto a tutti i soggetti interessati, nei quale autorevoli rappresentanti del mondo scientifico ed accademico forniscono il quadro di riferimento del settore gas-acqua e dove i vertici delle aziende e delle organizzazioni sindacali potranno scambiare il proprio punto di vista ed approfondire i temi più attuali tra i quali:
• gli scenari dell'energia e del settore idrico;
• l'evoluzione del welfare contrattuale nel comparto;
• la bilateralità in materia di tutela della salute e sicurezza su lavoro;
• le esperienze contrattuali di altri settori del comparto energia;
• i casi e le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori;
• l'andamento degli investimenti, in particolare nel settore idrico;
L'osservatorio è composto da 12 componenti, di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e 6 in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti.
Lo stesso si riunisce di norma con periodicità semestrale, su richiesta di una delle Parti.
Le altre modalità di funzionamento dell'Osservatorio saranno stabiliti tra le Parti in occasione della prima riunione.
2) Livello aziendale
Con periodicità di norma semestrale le singole aziende o gruppi che occupano più di 200 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente effettueranno un incontro informativo con la RSU assistita dalle strutture sindacali competenti stipulanti del presente contratto, sui seguenti temi:
• indirizzi di politica industriale e piani di investimento;
• processi di decentramento più significativi, rappresentandone le eventuali conseguenze sull'organizzazione del lavoro e sull'occupazione;
• andamento economico e produttivo dell'azienda;
• andamento dell'occupazione, distinta per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale nonché i programmi di nuove assunzioni;
• situazione del personale maschile e femminile e ai sensi dell'art. 9 della legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità;
• evoluzione degli assetti tecnologici, dei processi organizzativi e del sistema degli orari nonché eventuali necessità di trasferimenti collettivi di personale per l'avviamento di nuove strutture e servizi;
• significative ristrutturazioni dell'azienda ivi comprese cessioni e trasformazioni;
• indirizzi in materia di formazione professionale, incluse le notizie sull'attività eventualmente realizzata, anche con finalità di riconversione professionale;
• linee di intervento in materia di ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro;
[…]
• dati informativi riferiti alla natura ed alle caratteristiche dei lavori appaltati.
In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla RSU e/o alle strutture territoriali può essere richiesto un impegno alla riservatezza sulle notizie e sui dati comunicati dall'impresa nell'ambito della sessione di informazione.
Per i gruppi industriali - intendendosi per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più Regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - l'informativa di cui sopra potrà essere in alternativa resa, con le medesime modalità, alle OO.SS.LL. nazionali.
Le singole aziende che occupano più di 15 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente effettueranno di norma annualmente un incontro informativo con la RSU, assistita dalle strutture sindacali competenti stipulanti del presente contratto, sull'andamento economico/produttivo dell'azienda, sull'andamento occupazionale -anche con riferimento alle pari opportunità - nonché su altri fatti rilevanti per l'azienda stessa.
Art. 18 - Classificazione del personale
A seguito della conclusione dei lavori della Commissione Paritetica sulle Classificazioni costituita a norma del punto 4 dell'art. 18 del CCNL 9 marzo 2007, come da Rapporto conclusivo 27 novembre 2007, il suddetto punto 4 è soppresso.
I profili professionali campione di cui al punto 2 dell'art. 18 medesimo sono integrati con i profili indicati nella tabella allegata, già convenuta in sede di Commissione Paritetica.
[…]
Le modifiche dell'art. 18 previste dal presente contratto decorrono dal 1 luglio 2011.
Art. 22 - Salute e sicurezza
Le aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione "Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
Considerato il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi.
Per le aziende o unità produttive1 che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.
L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali competenti delle OO.SS. stipulanti il CCNL e sì svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale dell'avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente all'azienda.
Nelle aziende o unità produttive6 con dipendenti superiori a 15, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati, nell'ambito dei componenti delle RSU, secondo i seguenti criteri:
1 (un) solo rappresentante fino a 200 dipendenti;
3 (tre) rappresentanti da 201 a 1000 dipendenti;
6 (sei) rappresentanti oltre 1000 dipendenti.
Per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza si applicano i seguenti criteri:
a) nella fase di costituzione, o rinnovo, della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene identificato tra i candidati proposti per l'elezione della RSU; le operazioni di elezione sono quelle previste per l'elezione della RSU. Nel caso di mancata elezione del candidato a rappresentante per la sicurezza, il rappresentante stesso viene designato dai componenti della costituita RSU al loro interno;
b) nei casi in cui sia già costituita la RSU alla individuazione con designazione del rappresentante per la sicurezza provvedono i componenti della RSU al loro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
In caso di designazione, l'incarico decorre dalla data della medesima e fino ad esaurimento del mandato della RSU.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione della RSU stessa e comunque non oltre il suo mandato; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di ultrattività della carica.
c) Qualora la RSU non fosse ancora stata eletta oppure non fosse più validamente costituita, si procede alla individuazione del rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali stipulanti del presente CCNL.
In tale caso il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino alla elezione della RSU.
I livelli territoriali competenti delle OO.SS. stipulanti del presente CCNL comunicano tempestivamente, per iscritto, alla Direzione Aziendale, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati.
Ricevuta la suddetta comunicazione, la Direzione Aziendale comunica all'organismo paritetico territoriale, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza ove presente, il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza restano in carica 3 anni.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano i seguenti permessi retribuiti:
-12 ore annue - nelle aziende o unità produttive6 che occupano fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue - nelle aziende o unità produttive6 che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 40 ore annue - nelle aziende o unità produttive6 che occupano più di 15 dipendenti (oltre ai permessi già previsti per le RSU).
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), ì) ed l) dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 81/2008 non viene utilizzato il predetto monte ore.
____________________
1 L'individuazione dell'unità produttiva fa riferimento all'organizzazione aziendale
6 L'individuazione dell'unità produttiva, fa riferimento all'organizzazione aziendale.
2. Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto Decreto Legislativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di:
a) accedere ai luoghi dì lavoro nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. A tal fine il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente alla Direzione aziendale le visite di controllo che intende effettuare agli ambienti dì lavoro.
Tali visite si debbono svolgere di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) essere consultato secondo criteri di effettività e tempestività, su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge, li verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
c) ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 81/2008 custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ai sensi dell'art. 29, comma 4 del sopracitato Decreto.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle informazioni ricevute, nel rispetto del segreto industriale.
In applicazione dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/2008, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
I rappresentanti per la sicurezza possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Delle riunioni viene redatto verbale.
Le Parti ritengono opportuno che il rappresentante per la sicurezza, prima di ricorrere all'autorità competente, richieda un incontro urgente al datore di lavoro per esaminare il problema.
3. Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 comma 11 del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
Tale formazione, i cui oneri sono a carico dell’Azienda, verrà attuata attraverso un programma base, la cui durata è definita dal suddetto decreto, finalizzata a fornire al rappresentante per la sicurezza:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia dì igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- conoscenze sugli obblighi previsti dalla normativa nel rapporto con il territorio;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Le Parti convengono di integrare i contenuti di cui sopra mediante permessi retribuiti aggiuntivi sulla base di progetti formativi inerenti alla specificità organizzativa dell'area di appartenenza nella misura di 2 ore nelle aziende fino a 50 dipendenti e di 4 ore nelle aziende sopra i 50 dipendenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Organismi Paritetici
A livello territoriale tra le Associazioni Territoriali8 e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse aderiscono sono costituiti organismi paritetici con funzioni dì orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
_____________
8 Per le aziende associate a Federutility, si fa riferimento alle Associazioni Regionali Confservizi.
Comitato Paritetico Nazionale
La salute e la sicurezza rappresentano per le aziende e per i lavoratori beni primari irrinunciabili nella la gestione e lo sviluppo delle attività produttive.
Le Parti convengono sulla necessità di concorrere nella definizione e nell'attuazione di una strategia volta a determinare una più diffusa cultura della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro e delle condizioni necessarie allo sviluppo sostenibile.
Obiettivo comune è di far crescere in ogni luogo di lavoro la cultura della sicurezza attraverso la sensibilizzazione di tutte le risorse, l'utilizzo dì adeguati sistemi di gestione, procedure operative, programmi di formazione del personale. A tal riguardo sì conviene di istituire un comitato paritetico a livello nazionale composto da 6 rappresentanti per parte che definisca linee guida sui temi della salute e sicurezza finalizzati a
• intensificare l'azione di orientamento delle imprese, delle RSU, degli RLS e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
• predisporre percorsi formativi adeguati alle peculiarità dei settori, mantenendo aggiornati i contenuti e le formule operative dei corsi;
Tale comitato annualmente farà una valutazione dei risultati raggiunti e la pianificazione possibili ulteriori aree di intervento di comune interesse.
Art. 25 - Servizio di reperibilità
Le Parti stipulanti si impegnano ad individuare per tutti i lavoratori del settore una nuova disciplina dei servizio di reperibilità: a tal fine convengono di avviare il relativo negoziato entro due mesi dalla sottoscrizione dei presente CCNL per raggiungere un accordo sulla materia entro la fine del mese di ottobre 2011.
Le parti assumono come elemento di base le risultanze del lavoro del gruppo istituito nella vigenza del CCNL 9 marzo 2007 e concordano sull'obiettivo di armonizzare i diversi trattamenti economici previsti dalle discipline dei CCNL di provenienza; nell'ambito del trattamento che verrà definito nell'accordo di cui sopra, Anfida e Federutility si rendono disponibili a riconoscere una quota aggiuntiva di euro 0,50.
Le Parti si danno atto che nel frattempo, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del CCNL, l'istituto del servizio di reperibilità continuerà ad essere regolato, sia sul piano normativo che sul piano economico, dalle discipline in proposito previste nei diversi CCNL di provenienza.
Al fine di facilitare il futuro negoziato riducendo lo squilibrio tra le attuali discipline economiche, le parti convengono i seguenti aumenti dei compensi per reperibilità, con decorrenza 1 marzo 2011.
1. Aziende associate ad Assogas e Federestrattiva che applicano l'art. 21 del CCNL previgente 18.7.1995: incremento di 2 euro del compenso previsto sul turno di 16 ore e sul turno di 24 ore;
2. Aziende associate ad Anigas che applicano l'art. 25 del CCNL previgente 4.5.1995: incremento di 1 euro del compenso previsto per ciascuna fascia.
Le Parti concordano le misure atte a garantire un'adeguata protezione dei lavoratori reperibili qualora il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati - risulti, anche tenendo conto dei riposi fisiologici di cui all'art. 27, comma 14 del presente CCNL , comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24: in tali casi i lavoratore ha diritto a riposi compensativi fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero, fermo restando il diritto alla sola maggiorazione di cui all'art. 27, comma 12 del presente CCNL e fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL Anig 4.5.1995 per le aziende associate all'Anigas in tema di trattamento economico del riposo fisiologico.
Detti riposi vanno goduti di norma nell'ambito della prestazione lavorativa ordinaria delle 48 ore successive.
Norma transitoria
In caso di variazioni degli assetti associativi del settore gas, le aziende aderenti ad Assogas e Federestrattiva alla data di stipula del presente CCNL manterranno le norme particolari per esse previste nel CCNL di origine.
Rapporto conclusivo commissione paritetica su classificazioni
La Commissione Paritetica Nazionale sul tema delle Classificazioni, istituita ai sensi del punto 4) dell'art. 18 del CCNL Gas-Acqua e composta da Rappresentanti delle delegazioni delle Associazioni Anfida, Anigas, Assogas, Federestrattiva, FederUtilìty e delle Organizzazioni Sindacali Filcem/Cgil, Femca/Cisl, Uilcern/Uil, si è riunita in data 27 novembre 2008 per completare lo svolgimento dei suoi lavori e redigere il Rapporto Conclusivo come previsto dal Contratto di Settore 9 marzo 2007.
Tenuto conto:
• del cambiamento e della continua evoluzione dello scenario di riferimento nel quale operano le aziende del Settore gas-acqua;
• dell'esigenza di assicurare il miglioramento continuo dei livelli di qualità ed efficienza dei servizio;
• della rilevanza dei mutamenti che interessano l'organizzazione del lavoro, anche per effetto dell'evoluzione tecnologica, con conseguente opportunità di sviluppare nuove figure professionali;
• del processo di confluenza dei sistemi di classificazione previsti dal precedenti contratti nel CCNL unico di Settore;
la Commissione ha svolto la sua attività nelle riunioni del 7 aprile, 15 maggio, 23 giugno, 23 luglio, 12 settembre e 23 ottobre 2008, sulla base delle seguenti esigenze e priorità:
1. esaminare l'evoluzione delle professionalità nel Settore in rapporto all'introduzione di nuove tecnologie e comunque in riferimento al cambiamento dello scenario del Settore;
2. tenere conto delle nuove esigenze derivanti dall'eventuale mutamento nell'organizzazione del lavoro e dell'evoluzione delle professionalità espresse dai lavoratori;
3. valutare il grado di rispondenza dell'attuale sistema classificatorio alle realtà professionali esistenti anche alla luce degli effetti determinati dalia confluenza dei quattro precedenti sistemi classificatori;
4. contenere il numero dei profili riportati a titolo esemplificativo;
5. formulare proposte da sottoporre alle parti stipulanti sul sistema classificatorio previsto dal presente contratto.
Tanto premesso, la Commissione Paritetica Nazionale ritiene che, per meglio rappresentare l'evoluzione intervenuta nel settore gas-acqua e aumentare la copertura dei filoni professionali presenti, sia necessario inserire nell'attuale sistema classificatorio alcuni nuovi profili ed effettuare inoltre alcune modifiche di profili già esistenti: attraverso questi interventi innovativi, il sistema classificatorio contrattuale è in grado di rappresentare più efficacemente i mutamenti nell'organizzazione conseguenti ai processi di trasformazione che si sono registrati a partire dalla realizzazione del CCNL di Settore.
La Commissione Nazionale Classificazione propone pertanto ai firmatari del CCNL l'inserimento dei seguenti ulteriori profili professionali campione e la relativa declaratoria proposta in allegato (allegato n. 1).
1. Esperto amministrativo e finanziario, di livello 6;
2. Esperto pianificazione/controllo di gestione, di livello 6;
3. Addetto legale/affari generali, di livello 4;
4. Addetto approvvigionamento, dì livello 4;
5. Tecnico Analisi chimico batteriologiche, di livello 6;
6. Addetto laboratorio di impianto, di livello 2;
7. Responsabile marketing, di livello 8;
8. Esperto normative e tariffe, di livello 7;
9. Esperto contratti di vettoriamento, di livello 6;
10. Addetto tutela Clienti, di livello 4;
11. Addetto esperto Clienti, di livello 5;
12. Esperto Customer Care, di livello 6;
13. Addetto Attività marketing, di livello 4;
14. Addetto Fatturazione Vettoriamento, di livello 4;
15. Tecnico Esperto Progettazione, di livello 7;
16. Coordinatore Esperto controllo lavori terzi, di livello. 5;
17. Operaio Esperto Servizi Energia/Gestione calore, di livello 4;
18. Tecnico Esperto Direzione Lavori, di livello 7;
19. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, di livello 7;
20. Responsabile Legale, di livello 8.
Allegati
Allegato 3 - Dichiarazione a Verbale delle Associazioni
Le Associazioni non condividono la proposta sindacale di inserimento nel IV livello di una ulteriore figura professionale che non appare coerente con la declaratoria di livello, confermando che i profili di Capo squadra distribuzione/lavori rete di liv. 3 e Capo squadra esperto distribuzione/favori e rete di liv. 4 sono invece aderenti ai criteri classificatori e chiari sul piano esemplificativo.
Allegato 4 - Dichiarazione a verbale dei rappresentanti la Delegazione Sindacale Filcem Cgil - Femca Cisl - Uilcem Uil
Con riferimento al rapporto conclusivo del 27.11.2008, la delegazione sindacale della Commissione Paritetica Classificazioni ha redatto la seguente dichiarazione, che è Nota integrale ed esplicativa degli “argomenti classificatori” non condivisi in sede di commissione paritetica nazionale, istituita ai sensi del punto 4) dell’art. 18 del CCNL Gas-Acqua:
- Capo squadra Distribuzione Lavori Rete
superamento ed eliminazione del profilo dei 3° livello nell'ambito attuale CCNL.
Tale proposta si completata con la conseguente riformulazione e inserimento nei profili Classificatori del:
- Capo squadra - Distribuzione Lavori Rete di livello 4° (sostitutiva dell’attuale Capo squadra esp. Distribuzione Lavori rete)
Declaratoria:
Lavoratore con approfondite conoscenze professionali, certificate anche in sede aziendale, con esperienza lavorativa sulle tipologie di rete e/o componenti impiantistiche, che gestisce l'azienda, il quale è in grado di effettuare operazioni e lavori di alta specializzazione, con la responsabilità del coordinamento operativo di una squadra anche in situazioni di emergenza.