Tipologia: CCNL
Data firma: 31 ottobre 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Ugf, Legacoop e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito e Assicurazioni, Agenzie di assicurazione Ugf e Legacoop
Fonte: FISAC-CGIL
Sommario:
Premessa al CCNL Art. 1 - Sfera di applicazione • Impegno tra le parti Art. 2 - Scorporo di parti del portafoglio delle agenzie e garanzie occupazionali Art. 3 - Informazione preventiva e relazioni sindacali A - Livello Nazionale B - Livello Aziendale Art. 4 - Mercato del lavoro Parte prima Art. 5 - Assunzione del personale Art. 6 - Periodo di prova Art. 7 - Apprendistato professionalizzante Art. 8 - Contratto di lavoro a tempo determinato Art. 9 - Doveri del personale Art. 10 - Inquadramento del personale Art. 11 - Neo assunti (post 19 luglio 2004) Art. 12 - Aree professionali • Quadri - Area professionale A. Definizione • Trattamento Economico - Indennità • Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione • Formazione e sviluppo professionale • Prestazione lavorativa • Impiegati - Area professionale B Definizione Art. 13 - Orario di lavoro Art. 14 - Lavoro straordinario Art. 15 - Festività Art. 16 - Festività soppresse Art. 17 - Ferie Art. 18 - Part-time Art. 19 - Malattia e Infortuni - Gravidanza e Puerperio 1) Conservazione del posto 2) Trattamento economico Art. 20 - Cure termali Art. 21 - Aspettativa Art. 22 - Permessi Art. 23 - Lavoratori studenti Art. 24 - Congedo matrimoniale Art. 25 - Servizio militare Art. 26 - Mansioni temporanee Art. 27 - Passaggio di livello Art. 28 - Organizzazione del lavoro - rotazione delle mansioni Art. 29 - Formazione professionale Art. 30 - Pari opportunità Art. 31 - Trasferimenti e missioni A - Missioni o trasferimenti provvisori B - Trasferimenti definitivi Art. 32 - Ambiente di lavoro e tutela della salute Art. 33 - Diritti sindacali Art. 34 - Contributi sindacali Art. 35 - Assemblee sindacali retribuite Art. 36 - Provvedimenti disciplinari Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 38 - Modalità di comunicazione ed effetto del recesso Art. 39 - Preavviso |
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto Art. 41 - Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni Art. 42 - Cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'azienda ai sensi dell'art.2118 C.C Art. 43 - Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa Art .44 - Cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio Art. 45 - Cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte Art. 46 - Cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo Art. 47 - Cessazione del rapporto di lavoro per inadempimento contrattuale del lavoratore - Procedura Art. 48 - Modalità di versamento delle indennità Art. 49 - Certificato di prestato servizio Art. 50 - Trapasso di agenzia Art. 51 - Secondo livello di contrattazione Art. 52 - Assistenza sanitaria Art. 53 - Previdenza integrativa: Art. 54 - Retribuzione Art. 55 - Aumenti periodici di anzianità Art. 56 - Aumenti periodici di anzianità Art. 57 - Terzo elemento Art. 58 - Aumenti retributivi e Paga base Art. 59 - Una-tantum Parte seconda Trattamento economico normativo dei produttori di agenzia Art. 60 - Lettera di assunzione Art. 61 - Doveri del personale Art. 62 - Inquadramento del personale Art. 63 - Orario di lavoro Art. 64 - Modulistica Art. 65 - Trattamento economico Art. 66 - Aumenti periodici di anzianità Art. 67 - Concorso spese Art. 68 - Compensi provvigionali Art. 69 - Trattamento economico delle giornate di fere Art. 70 - Malattia, maternità ed infortunio e trattamento economico Art. 71 - Norme di rinvio in sede aziendale Art. 72 - Trattamento di fine rapporto Art. 73 - Rinvio Parte terza Art. 74 - Decorrenza e durata Art. 75 - Condizioni contrattuali Accordo di rinnovo 05 ottobre 2010 ai fini del 2° biennio retributivo Modifiche agli artt. : - Aumenti retributivi e Paga base art. 58 - Una tantum art. 59 Allegati Allegato n. 1 Protocollo di intesa 5/10/95 per l'applicazione del D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 Allegato n. 2 Protocollo di intesa per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie del 13 settembre 1994 Appendice Legislativa Legge 13 maggio 1985, n. 190 - Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 - Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale amministrativo e produttivo delle agenzie di assicurazione in gestione libera aderenti alla Associazione Nazionale Agenzie Societarie UGF Assicurazioni e alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Premessa al CCNL
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli asseti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo ala autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'asserto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
A tal fine le parti si impegnano a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate dal presene contratto.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presene Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro tra Aziende con mandati di agenzia e/o agenti in gestione libera e società da questi controllate, secondo quanto previsto dai punti 1.2.3. dell'art. 2359 del codice civile. Alle quali sia demandata tutta o parte delle attività previste dai mandati agenziali, rappresentate dalle organizzazioni firmatarie ed i lavoratori dipendenti.
Impegno tra le parti
In caso di esternalizzazione, da parte delle aziende con mandati di agenzia di cui al precedente comma, dei servizi di Centri Servizi Telefonici e Ust a società controllate, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 dell'art. 2359 del codice civile, dalle medesime agenzie, le parti firmatarie il presente contratto si impegnano a mantenere l'applicazione del presente contratto al personale eventualmente coinvolto in tali processi.
Art. 3 - Informazione preventiva e relazioni sindacali
A - Livello Nazionale
A livello nazionale, di norma annualmente, entro il primo semestre (30 Giugno) di ogni anno verranno fornite per iscritto ai Sindacati nazionali (Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil) informazioni riguardanti: l'andamento del settore e le prospettive di mercato, l'evoluzione complessiva delle imprese associate compresi gli eventuali progetti di fusioni, gli orientamenti inerenti le modificazioni tecniche ed organizzative ed i prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali, la struttura della occupazione in relazione ai livelli di inquadramento, all'età ed al sesso, i progetti relativi a scorpori di parte significativa del portafoglio e alla creazione di agenzie e Sub-Agenzie. Entro 20 giorni dall'invio delle informazioni, a richiesta delle Organizzazioni sindacali, verrà convocato un incontro per un esame congiunto delle informazioni.
B - Livello Aziendale
Al livello aziendale annualmente, entro il primo quadrimestre (30 Aprile) di ogni anno, le aziende forniranno aie rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, informazioni scritte riguardanti: gli obiettivi di produttività; i programmi di sviluppo tecnico ed organizzativo dell'azienda, nonché i riflessi prevedibili sull'andamento dell'occupazione. Informazioni dettagliate al livello aziendale, con le stesse modalità di cui sopra, riguarderanno altresì: l'andamento, la composizione e le caratteristiche dell'occupazione in relazione ai livelli di inquadramento retributivi, ai' età, al sesso, le previsioni sui programmi di formazione e lavoro, l'utilizzo dei contratti a tempo parziale, i regimi di orario, la formazione professionale, le eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro all'interno e nelle zone e/o agenzie generai decentrate, l'impiego e/o sviluppo della meccanizzazione e autonomie del lavoro, il numero degli iscritti alle rispettive OO.SS., progetti relativi a scorpori di parte significativa del portafoglio e alla creazione di agenzie e Sub-Agenzie. Entro 10 giorni dall'invio delle informazioni, al livello aziendale, a richiesta delle Organizzazioni sindacali, verrà convocato un incontro, nell'ambito del quale verranno esaminate le materie oggetto delle informazioni. L'esame dei progetti di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dovrà essere preventivo alla loro esecuzione in modo da poterne valutare preventivamente gli effetti sulla occupazione e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori occupati.
L'esame delle materie di cui ai commi precedenti dovrà concludersi, salvo diverso accordo tra le parti, o con una intesa o con la registrazione delle rispettive posizioni, entro 20 giorni dall'avvio del confronto. Resta inteso che trascorso tale periodo senza che si sia prevenuti ad una intesa, le parti riprenderanno libertà di azione.
Nel caso di progetti di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali con rilevanti conseguenze sui lavoratori, l'esame preventivo di cui al comma precedente dovrà concludersi entro i 10 giorni successivi all'avvio del confronto, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora in tale occasione non venga raggiunto un accordo, si procederà ad un ulteriore confronto in sede aziendale, da tenersi anch'esso in termini preventivi all'esecuzione dei progetti stessi e da esaurirsi entro 20 giorni, durante il quale le rispettive Organizzazioni Nazionali potranno fornire la loro assistenza.
Trascorso tale secondo periodo senza che si sia pervenuti ad una intesa, le parti riprenderanno libertà di azione.
Nei casi di cui al comma precedente le parti valuteranno con particolare attenzione i possibili interventi mirati aia salvaguarda dei livelli occupazionali anche tramite l'utilizzazione di strumenti quali il part-time, la flessibilità degli orari di lavoro, la mobilità nonché le esigenze di formazione professionale.
Durante lo svolgimento della procedura nei tempi definiti dai commi precedenti, le parti si impegnano a non mettere in atto misure ed iniziative che possano turbare il buon andamento del confronto.
[…]
Art. 4 - Mercato del lavoro
[…]
Le parti altresì convengono che, nei confronti del medesimo lavoratore, non si procederà ad attivare contratti di apprendistato professionalizzante e contratti di inserimento lavorativo, riconoscendo che le due tipologie contrattuali hanno finalità diverse e devono intendersi alternative, l'una all'altra.
Inoltre, sempre nell'ottica di favorire la stabilità occupazionale e di utilizzare le tipologie contrattuali vigenti ritenute più idonee alle esigenze aziendali, si concorda che le aziende non procederanno alle assunzioni utilizzando:
- contratti di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- contratti di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
- contratti di lavoro ripartito;
- lavoro intermittente.
Le parti infine convengono di incontrarsi, qualora la legislazione sul lavoro subisca significative modifiche.
Parte Prima
Art. 7 - Apprendistato professionalizzante
Le parti convengono che l'obbiettivo dell'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato è la stabilizzazione dei lavoratori interessati.
Salvo quanto disposto dal presente articolo, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento aie vigenti norme di legge, in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l'età minima e massima, la forma del contratto, il divieto di retribuzione a cottimo, la possibilità di recesso.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzane lavoratori destinati a svolgere le seguenti mansioni:
- mansioni proprie dei livelli dal secondo al quarto relativamente aia prima parte del contratto;
- mansioni proprie dei livelli dal primo al terzo relativamente ai lavoratori della seconda parte del contratto.
La durata massima dei periodi di apprendistato è determinata in:
- lavoratori prima parte del contratto: 4 anni;
- lavoratori seconda parte del contratto: 5 anni.
Le parti concordano che in sede di definizione del prossimo CCNL, in consideratone del sistema di inquadramento che sarà in tale occasione individuato, verrà valutata la possibilità di diverse durate dei contratti in questione e/o il coinvolgimento di altri profili professionali.
Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 276/03, i lavoratori verranno così inquadrati:
- lavoratori della prima parte del contratto, destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli terzo e quarto al livello immediatamente inferiore;
- lavoratori della seconda parte del contratto, destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli secondo e terzo, al livello immediatamente inferiore.
Ai lavoratori apprendisti saranno assicurai i seguenti trattamenti contrattuali riconosciuti agi altri lavoratori:
- diritti sindacali;
[…]
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
Ulteriori modalità e articolazioni della formazione, anche nel rispetto di quanto previsto sul tema dal Codice delle Assicuratone e dall'Isvap, potranno essere definite dalla contrattatone di 2° livello, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di scurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota ulteriore sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l'organizzazione aziendale e la corretta applicazione delle normative in materia di tutela della privacy e antiriciclaggio.
Le ore di formazione relative all'antinfortunistica, all'organizzazione aziendale e alle normative in materia di tutela della privacy e antiriciclaggio dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamene rivolte al conseguimento della qualificazione potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La formazione interna, anche con modalità e-learning, é prevista per le materie collegate ala realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna.
Sono indicatori della capacità formativa interna, coerentemente con quanto previsto dalle leggi regionali in materia, la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agi obiettivi formativi ed aie dimensioni aziendali.
L'apprendista é tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.
In base a quanto disposto dall'art.49 comma 5 ter del D.Lgs 276/03,sarà possibile effettuare le assunzioni con contratto di apprendistato svolgendo esclusivamente formazione aziendale.
Tale formazione dovrà essere svolta in base ad un programma definito, con l'utilizzo di personale esperto idoneo a trasferire le informazioni e competenze, la supervisione di un tutor e dovrà essere adeguatamente documentata e sottoscritta da lavoratore e docenti.
Le ore di formazione non potranno essere inferiori a 120 per anno.
I profili che vengono individuati sono quelli previsti dal repertorio dell'Isfol e la formazione dovrà seguire le indicazioni, in termini di contenuti e tempi di svolgimento, definiti nel presente articolo.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano aie stesse attività e mansioni e comunque tenendo conto dei limiti mimmi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Art. 8 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 368/2001, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere spulato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e pertanto anche per le seguenti ipotesi:
a. esigenze connesse all'erogazione straordinaria di prodotti assicurativi;
b. intensificazioni stagionali dell'attività;
c. intensificazioni temporanee dell'attività cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
d. sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative;
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate - lettere da a) a d) - é pari al 10% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato ( l'eventuale frazione di unità derivarne da tale quota sarà arrotondata all'unità intera superiore ); è comunque ammessa per le medesime ipotesi la stipulazione di almeno due contratti di lavoro a termine.
Sulla utilizzazione dei contratti a tempo determinato verrà data, di norma, informazione preveniva alle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 13 - Orario di lavoro
Le parti convengono sul peno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 104/1993.
Per il personale impiegatizio la quantità meda dell'orario di lavoro settimanale è stabilito in 38 ore.
La distribuzione dell'orario di lavoro nella giornata, mese, o in ragione di periodi dell'anno, verrà concordata dalle parti in sede aziendale.
A fronte di particolari esigenze aziendali di flessibilità che comportino significativi scostamenti dagli orari di apertura e chiusura delle sedi e/o degli uffici e/o di particolari turnazioni, in sede aziendale potranno essere concordate ulteriori riduzioni di orario fino al raggiungimento di 36 ore settimanali.
Nell'ambo della definizione in Sede Aziendale del calendario annuo di lavoro potrà essere concordata una diversa utilizzazione della riduzione contrattuale derivante dal presene accordo.
[…]
Nota a verbale
Inoltre si conviene che per il personale impiegatizio non inserito nell'area quadri con funzioni anche esterne all'Azienda come previsto dal 5° e 6° livello (Area professionale B) dell'art. 11 del presente accordo, non si adottino schemi rigidi di orario il cui rispetto meccanico rappresenti una obiettiva difficoltà a svolgere le loro funzioni. Tuttavia ed in considerazione di ciò, detto personale dovrà mediamente totalizzare l'orario settimanale.
Per detto personale in Sede Aziendale, potrà essere concordata in costanza di detta funzione una indennità fino ad un massimo di Euro 1.500,00 annui suddivise in 12 quote mensili.
Art. 14 - Lavoro straordinario
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato e non può superare le 90 ore annue per dipendente.
Le ore straordinarie effettuate potranno essere recuperate mediante riposo compensativo, fatte salve le esigenze aziendali.
Le Aziende e/o le Agenzie comunicheranno, con periodicità trimestrale su richiesta delle Organizzazioni sindacali aziendali un elenco degli uffici e dei dipendenti che hanno effettuato lavoro straordinario retribuito. Il lavoro straordinario sarà annotato su apposito registro o verificato attraverso timbrature del cartellino.
[…]
Il lavoro straordinario computo di domenica o in atra giornata festiva, dà diritto a chi lo compie otre ala corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, ad usufruire di un riposo compensativo in altra giornata.
Art. 17 - Ferie
[…]
Le ferie spettanti sono irrinunciabili e le eventuali giornate residue al 31 dicembre, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, dovranno normalmente essere effettuate entro il 31 marzo […]
Art. 32 - Ambiente di lavoro e tutela della salute
Ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300 i Consigli di Azienda hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Per la pena applicazione delle vigenti normative di legge si fa riferimento al protocollo d'intesa 5.10.95 in materia tra Legacoop, Cci, Agci e Cgil, Cisl e Uil, allegato al presene contratto (all. n. 1) ed alle leggi vigenti, in particolare il T.U. n. 81/2008.
Art. 33 - Diritti sindacali
[…]
Considerando la peculiarità delle realtà Assicoop ai sensi dell'accordo 13.09.94 "Protocollo di intesa per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie" (all. n. 2) le OO.SS. firmatarie ritengono opportuno continuare nell'esperienza delle RSU. […]
Art. 35 - Assemblee sindacali retribuite
Sono previste 10 ore annue di assemblee retribuite per le Aziende con più di 15 dipendenti e 6 ore annue retribuite per le Aziende con meno di 15 dipendenti.
Art. 51 - Secondo livello di contrattazione
La contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola volta nel periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli dal CCNL medesimo.
Le parti si danno reciprocamente atto che la contrattazione aziendale, nel rispetto del protocollo del 23 luglio 1993, é finalizzata all'adeguamento del sistema contrattuale alle singole realtà, per realizzare più avanzati livelli di produttività e di condizioni di lavoro attraverso processi di partecipazione dei lavoratori al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
In tale quadro la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti in altri livelli di contrattazione e si svilupperà nell'ambito dei rinvii contenuti negli articoli:
- n. 10 Inquadramento del personale;
- n. 13 Orario di lavoro: applicazione;
- n. 18 Part-time;
- n. 28 Organizzazione del lavoro;
- n. 29 Formazione del personale;
- n. 31 Trasferimenti e missioni;
nonché per le parti rinviate e contenute nella parte seconda del presente contratto ( norma e disciplina del rapporto del personale addetto alla produzione e organizzazione produttiva).
[…]
Parte seconda
Art. 63 - Orario di lavoro
Il personale inquadrato nell'art. 62 del presene contatto dovrà raggiungere di norma l'orario settimanale previsto dall'art.13. Tuttavia si concorda sulla opportunità di non considerare rigidamente tale limite in considerazione della particolare attività da loro svolta. Pertanto qualsiasi forma di controllo effettuata con i modi concordati, dovrà tener conto di tali peculiarità.
L'orario di lavoro rispetterà comunque i limiti di legge vigenti, previsti dal D.Lgs.. 66/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 73 - Rinvio
Per tute le norme non espressamente previste dagli articoli della parte seconda del contratto si farà riferimento alle Leggi vigenti o aie atre contenute in questo CCNL in quanto applicabili.