Consiglio di Stato, Sez. 6, 16 febbraio 2011, n. 987 - Attività di attestazione


 

N. 00987/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05729/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 5729 del 2009, proposto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro

Antonio D.N., F. Vittoria, SOA Nazionale Costruttori Organismo di Attestazione s.p.a., rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Cammareri, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Cipro, n. 4/H;


per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III, n. 2374/2009, resa tra le parti, concernente REVOCA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ATTESTAZIONE

 


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Antonio D.N., F. Vittoria e SOA Nazionale Costruttori Organismo di Attestazione s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pluchino e l’avvocato Cammareri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FattoDiritto

 

1. Con decisione n. 4363/2008, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento con cui l’Autorità aveva revocato, nei confronti della menzionata Società Organismo di Attestazione (SOA), l’autorizzazione 30 novembre 2000 n. 25.

 

2. In esecuzione del giudicato, l’Autorità ha disposto una nuova verifica e negato l’autorizzazione alla partecipazione societaria nei confronti dei signori Antonio D.N. e Vittoria F., con la determinazione adottata nella seduta del 19 novembre 2008, comunicata con nota del 28 novembre 2008, avente ad oggetto “verifiche ai fini della ripresa dell’attività di attestazione nei confronti della SOA Nazionale Costruttori s.p.a. – sentenza Consiglio di Stato n. 4363/2008”.

 

2.1. La posizione del sig. D.N., socio al 33% del capitale della SOA, è stata ritenuta incompatibile con la qualità di socio della SOA e in grado di influire sulla corretta gestione di una SOA, in base ai seguenti elementi:

a) il sig. D.N. è dipendente pubblico, sia pure part-time, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; né rileverebbe, ad avviso dell’Autorità, che il dipendente pubblico fosse stato autorizzato, dall’Amministrazione di appartenenza, a partecipare al capitale di una SOA, perché l’attività alle dipendenze di detto Ministero, che svolge una funzione primaria nel campo degli appalti pubblici (e come tale sarebbe soggetto al controllo dell’Autorità), porrebbe problemi di reciproca influenza con la partecipazione in un organismo per altro verso attore nel campo della qualificazione;

b) il sig. D.N. è anche azionista della P. s.r.l., con una partecipazione dell’80%, e tale società ha come oggetto sociale l’attività di certificazione del sistema di qualità aziendale; il collegamento indiretto tra P. s.r.l. e SOA nazionale costruttori s.p.a. per il tramite dell’identità dei soci (entrambe le società sono interamente possedute dal sig. D.N. e dalla di lui consorte signora F.) è stato dall’Autorità ritenuto incompatibile rispetto al principio di indipendenza di cui all’art. 7, comma 4, d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, applicabile ratione temporis;

c) il sig. D.N. è anche azionista della società Il P. del s. i. s.r.l. il cui oggetto sociale, lo svolgimento dei lavori pubblici, sarebbe in contrasto con il requisito di indipendenza delle SOA.

2.2. Quanto alla signora F., l’Autorità ha ritenuto che avendo la stessa una partecipazione del 67% al capitale della SOA, e una partecipazione del 20% al capitale di P. s.r.l., vi sarebbe la stessa causa di incompatibilità sopra indicata per il sig. D.N., atteso l’indiretto collegamento di un organismo di certificazione e di una SOA, per il tramite dell’identità della compagine societaria.

 

3. Contro tale determinazione gli odierni appellati hanno proposto il ricorso di primo grado, affidato a cinque motivi di ricorso.

 

4. Il Tribunale amministrativo con la sentenza in epigrafe ha accolto il quinto motivo di ricorso osservando che:

a) andrebbe disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dall’Autorità, in base al rilievo che il sig. D.N. ha alienato le proprie azioni della società di attestazione e la signora F. ha alienato la propria partecipazione della P., residuando un interesse a fini risarcitori;

b) sulla scorta di precedente conforme del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma (n. 2513/2008, su causa r.g. 3712/2007) si dovrebbe ritenere che a seguito dell’abrogazione dell’art. 8, comma 4, lett. b), l. 11 febbraio 1994, n. 109, sarebbe inesistente nell’ordinamento un divieto di contemporaneo svolgimento dell’attività di attestazione e certificazione;

c) non vi sarebbe incompatibilità per il D.N., in quanto dipendente pubblico, ad assumere una partecipazione in una SOA, avendone ricevuto autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza e non svolgendo compiti gestionali nella SOA, sicché non potrebbe esercitare alcuna influenza;

d) non vi sarebbe incompatibilità per il D.N. in quanto socio di società che svolge attività nel settore dei lavori pubblici, atteso che vi ha una partecipazione dell’11% che fa escludere il rischio di collegamento tra SOA e società di lavori pubblici, non ravvisandosi i presupposti né del collegamento formale né di quello sostanziale;

e) non sarebbe in astratto precluso che coloro che sono soci di una società operante nel settore dei lavori pubblici possano anche essere soci di una SOA.

 

Il Tribunale amministrativo ha assorbito le residue censure contenute nei primi quattro motivi di ricorso.

 

5. Ha proposto appello l’Autorità, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato.

 

6. Si sono costituiti gli appellati, che non hanno riproposto i motivi assorbiti in primo grado.

 

 

7. Con il primo mezzo di appello viene riproposta l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado.

 

7.1. Il mezzo è infondato.

 

In disparte la considerazione che è verosimile che, secondo quanto dedotto dagli appellati, la cessione della partecipazione nella SOA sia avvenuta proprio per consentire la prosecuzione dell’attività a seguito del diniego opposto dall’Autorità, residua in ogni caso un interesse di tipo risarcitorio in capo agli appellati che impone al giudice di compiere comunque l’accertamento dell’illegittimità dell’atto anche se il suo annullamento non è più utile (art. 34, comma 3, Cod. proc. amm.)

 

8. Con il secondo mezzo viene contestato il capo di sentenza con cui si afferma che non esisterebbe un divieto di contemporaneo svolgimento dell’attività di attestazione e certificazione, e si deducono gli argomenti giuridici a sostegno dell’opposta tesi.

 

9. Il mezzo di gravame è fondato.

 

9.1. La questione oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se, per effetto delle modifiche apportate all’art. 8, comma 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109 dall’art. 7, l. 1 agosto 2002, n. 166, sia venuto meno il divieto per un medesimo soggetto di contemporaneo svolgimento dell’attività di organismo di certificazione e dell’attività di SOA.

Tale questione è stata già decisa dalla Sezione con la sentenza 25 gennaio 2011, n. 510, che il Collegio condivide.

Il Collegio pertanto ritiene che al quesito si debba dare risposta negativa, e che, dunque, il divieto continui a sussistere, così come ritenuto dall’Autorità.

 

9.2. L’art. 8, comma 4, l. n. 109 del 1994, nel testo previgente alla riforma di cui all’art. 7, l. n. 166 del 2002, demandava al regolamento di istituzione del sistema di qualificazione il compito di definire: “b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori dei lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall’Autorità, nel caso in cui siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli di attestazione relativamente alla medesima impresa”.

La disposizione, quindi, prevedeva che, in presenza di determinati requisiti, le società di certificazione potessero essere autorizzate a svolgere attività di attestazione, stabilendo, tuttavia, come limite comunque operante, anche in presenza dell’autorizzazione, il divieto espresso di cumulare le due attività relativamente alla medesima impresa.

Con l’art. 7 l. n. 166 del 2002, la lett. b) del comma 4 dell’art. 8 della l. n. 109 del 1994 è stata sostituita dalla seguente: [Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare] b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.

Non si può, tuttavia, ritenere che per effetto di questa modifica sia venuto meno il divieto di svolgere contemporaneamente attività di certificazione e di attestazione.

Al contrario, come correttamente ritenuto dall’Autorità, l’effetto di tale modifica è l’irrigidimento del sistema, con il venir meno della possibilità di autorizzare i soggetti operanti nella certificazione di qualità a volgere anche l’attività di attestazione.

L’art. 8, comma 4, lett. b), l. n. 109 del 1994, prima delle modifiche del 2002, aveva un contenuto precettivo duplice: da un lato, in deroga alla regola dell’esclusività dell’oggetto sociale degli organismi di attestazione, consentiva che l’attività di attestazione fosse svolta, previa autorizzazione, anche da soggetti certificatori; dall’altro, limitava tale possibilità, impedendo che uno stesso soggetto potesse svolgere attività di certificazione e di attestazione nei confronti della stessa impresa. La disposizione, quindi, conteneva due norme tra loro strettamente collegate: una di autorizzazione (derogatoria rispetto al principio dell’esclusività dell’oggetto sociale delle SOA, affermato dall’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 34 del 2000) e l’altra di divieto, che aveva proprio lo scopo di limitare l’ampiezza, altrimenti eccessiva, di quell’autorizzazione.

La parziale abrogazione di tale disposizione ha fatto venire meno entrambi i contenuti precettivi appena descritti. E’ caduto, in altri termini, non solo il divieto, ma prima ancora, e soprattutto, la norma autorizzante.

Il divieto, del resto, aveva un senso proprio in presenza della norma che permetteva eccezionalmente lo svolgimento di attività di attestazione da parte dei soggetti certificatori.

In altri termini, la circostanza che la legge non preveda più il divieto per le società di certificazione della qualità di svolgere anche attività di qualificazione, con riferimento alla stessa impresa, non significa affatto che le società di certificazione possano ora incondizionatamente anche attestare nell’ambito dei lavori pubblici senza alcun limite soggettivo.

La riforma disposta nel 2002 ha invece comportato soltanto che le società di certificazione non possono più essere autorizzate a qualificare soggetti esecutori di lavori pubblici, neppure con il limite soggettivo prima esistente.

9.3. In senso contrario non vale invocare la considerazione che non è stato formalmente abrogato l’art. 13, d.P.R. n. 34 del 2000 , che, al comma 1, prevede: “gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'autorità”.

Tale disposizione regolamentare, per effetto delle modifiche legislative intervenute, ha visto svuotato il suo contenuto normativo, perché fa riferimento ad una autorizzazione che ormai l’ordinamento non permette più di rilasciare.

La previsione regolamentare è diventata, per effetto della modifica normativa primaria, inapplicabile.

9.4. In tal senso si è già espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva, in occasione del parere sul primo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici (Cons. St., sez. affari normativi, 17 settembre 2007 n. 3267/2007).

Si è in quell’occasione rilevato che l’art. 13 d.P.R. n. 34 del 2000, “(…) trovava il suo fondamento nell’originaria formulazione dell’art. 8, comma 4, lett. b), l. n. 109/1994, nel testo anteriore alla l. n. 166/2002.

(…)

In sostanza, la norma primaria consentiva una deroga al principio secondo cui le SOA possono fare solo le SOA (esclusività dell’oggetto sociale (…), consentendo agli organismi di certificazione di qualità di svolgere entrambe le attività.

E, infatti, l’art. 13, d.P.R. n. 34/2000, (…), prescrive che gli organismi di certificazione di qualità che aspirano all’autorizzazione all’attività di SOA, devono avere tutti i requisiti prescritti per le SOA, tranne quello dell’unicità dell’oggetto sociale.

Trattandosi di un regime derogatorio, lo stesso deve avere base in una norma primaria, che, come già osservato, non esiste più, sin dalla l. n. 166/2002”.

Il citato parere aveva per l’effetto espresso l’avviso che avendo l’art. 13, d.P.R. n. 34 del 2000 perso la sua base normativa, non potesse essere riprodotto nel nuovo schema di regolamento.

 

9.5. Si aggiunga, per completezza di indagine che, il nuovo regolamento, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ha sostituito sia il d.P.R. n. 554 del 1999 che il d.P.R. n. 34 del 2000, e che entrerà in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione in G.U., all’art. 66 sancisce espressamente il divieto, per gli organismi di certificazione, di possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

 

9.6. In sintesi, il principio di esclusività dell’oggetto sociale della SOA ha il duplice corollario che:

a) un medesimo soggetto non può contemporaneamente svolgere attività di organismo di certificazione e di SOA;

b) un organismo di certificazione non può avere partecipazioni azionarie in una SOA.

 

9.7. Come ha già osservato la Sezione nel citato precedente, neppure sussistono dubbi di compatibilità comunitaria della normativa nazionale, interpretata nel senso appena descritto.

Ad avviso della Sezione, il divieto in questione, infatti, nella misura in cui mira ad affermare la neutralità e l’imparzialità dei soggetti chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per partecipare alle gare di appalto, risulta certamente in linea con i principi comunitari che tutelano la concorrenza.

Anzi, proprio lo scopo di consentire che alle gare d’appalto in materia di lavori pubblici partecipino soltanto quei soggetti effettivamente in possesso dei requisiti prescritti giustifica, anche sotto il profilo della proporzionalità, il divieto di esercizio congiunto di attività di attestazione e di certificazione.

 

9.8. Rispetto alle conclusioni già raggiunte dalla Sezione nel citato precedente, si deve aggiungere che il principio di esclusività dell’oggetto sociale della SOA con il corollario del divieto di contemporaneo svolgimento di attività di certificazione e di attestazione, è un principio materiale che, in funzione antielusiva, vieta qualsivoglia negozio o meccanismo con cui si raggiunga l’obiettivo, vietato dalla legge, del contemporaneo svolgimento dell’attività di attestazione e certificazione da parte del medesimo soggetto.

Il divieto pertanto non si applica solo nel caso di medesimo soggetto giuridico che svolga contemporaneamente attività di attestazione e certificazione, e nel caso di organismo di certificazione che abbia una partecipazione nella SOA, ma si applica anche nel caso, come è quello di specie, in cui vi siano formalmente due distinte società, una di attestazione e una di certificazione, che non hanno reciproche partecipazioni societarie, ma che hanno la medesima compagine societaria, essendo partecipate e controllate dai medesimi soggetti.

 

9.9. Ora, nel caso di specie, i signori D.N. e F. sono gli unici due soci di entrambe le società e sono inoltre legati da rapporto di coniugio. Non è pertanto discutibile che i medesimi soggetti svolgono contemporaneamente attività di attestazione e certificazione, violando il principio dell’esclusività dell’oggetto sociale della SOA. Né è sostenibile che i soci non svolgerebbero attività gestionale, limitandosi a partecipare al capitale, perché si tratta di società con due soli soci, legati da vincolo di coniugio, per cui non è dubitabile che le società sono la loro emanazione e ne subiscono l’influenza determinante.

 

9.10. Diversamente ragionando, sarebbe agevole l’aggiramento del divieto legale, costituendo una pluralità di società formalmente distinte l’una dall’altra.

Esemplificando, se la società A, di cui sono soci i signori X e Y, non può svolgere contemporaneamente certificazione e attestazione, questo deve valere anche se viene costituita una società B con i medesimi soci X e Y, separando formalmente le due attività, perché, essendovi un unico centro di imputazione, i soci X e Y, vi è comunque il contemporaneo svolgimento delle due attività.

In conclusione, al di là dello schermo societario, occorre individuare l’effettivo centro di interessi cui è imputabile l’attività di attestazione e di certificazione, sicché se esse sono imputabili con certezza al medesimo centro di interessi, si integra il divieto di legge.

 

10. Con il terzo motivo di appello si contestano i capi di sentenza che hanno escluso altre ragioni di incompatibilità per il D.N..

 

10.1. Lamenta l’Autorità appellante che in corretta applicazione dell’art. 7, comma 4 d.P.R. n. 34 del 2000 la composizione societaria della SOA deve assicurare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Nel caso di specie, l’essere il D.N. dipendente del Ministero delle infrastrutture e trasporti e l’avere una consistente partecipazione societaria in una società operante nel settore dei lavori pubblici non garantivano l’indipendenza e la terzietà della SOA.

Irrilevante sarebbe l’autorizzazione del Ministero delle infrastrutture, e altresì la circostanza che la partecipazione azionaria è dell’11% atteso che nella società in questione non vi sono soci con quote superiori all’11%, tranne uno con quota del 12%.

 

11. Anche tali censure sono fondate.

 

11.1. Deve anzitutto, in premessa, escludersi rilevanza alla circostanza di fatto che il D.N., quale pubblico impiegato, abbia chiesto e ottenuto l’autorizzazione, da parte del Ministero di appartenenza, ad assumere una partecipazione societaria in una SOA. Tale autorizzazione rileva unicamente nell’ambito del rapporto di impiego, in relazione al quale il dipendente deve chiedere l’autorizzazione per incarichi e attività extraistituzionali che possano incidere negativamente sul rapporto lavorativo, e fa escludere una incompatibilità tra le due attività (quella di dipendente pubblico e quella di socio di una SOA), solo per quel che rileva nell’ambito del rapporto di impiego.

Ma il Ministero delle infrastrutture non poteva autorizzare, non avendo la disponibilità della pretesa, l’acquisizione di una quota societaria in una SOA, per quel che attiene alla compatibilità di tale acquisizione in relazione ai requisiti di indipendenza della SOA medesima.

Sotto tale profilo la competenza esclusiva spetta all’Autorità, e le valutazioni ai fini dei requisiti della SOA ben possono essere diverse rispetto a quelle rilevanti nell’ambito del rapporto di impiego.

Se, dunque, si può in astratto essere dipendente pubblico e socio di una SOA senza nuocere al rapporto di impiego, non è necessariamente vero il contrario, potendo tale contemporaneità, sempre in astratto, nuocere ai requisiti di indipendenza della SOA.

 

11.2. Fatta tale doverosa premessa, si deve considerare che in base all’art. 7, comma 4, d.P.R. n. 34 del 2000, la compagine societaria della SOA deve assicurare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di “qualunque” interesse commerciale o finanziario “che possa determinare” comportamenti non imparziali o discriminatori.

L’Autorità può vietare che la partecipazione societaria sia intestata ad un dato soggetto, se ciò possa influire sulla correttezza della gestione della SOA o possa compromettere il detto requisito dell’indipendenza (art. 8, comma 5, d.P.R. n. 34 del 2000).

Inoltre ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 34 del 2000, non possono possedere azioni di una SOA, tra l’altro, i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, l. n. 109 del 1994, vale a dire gli operatori economici che possono concorrere alle gare di appalto di lavori pubblici, ossia quei soggetti che si avvalgono delle SOA per ottenere l’attestazione di qualificazione che utilizzano nelle gare di appalto.

 

11.3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, se ne evince che le norme hanno portata materiale e contemplano fattispecie di pericolo, sicché compete all’Autorità impedire partecipazioni societarie anche solo potenzialmente pericolose per l’indipendenza di giudizio e l’imparzialità di un organismo di attestazione.

 

11.4. Ora, i due elementi considerati dall’Autorità, sono effettivamente rilevanti.

Da un lato, se una medesima persona fisica ha una partecipazione societaria dell’11% in una società operante nel settore dei lavori pubblici, partecipazione “importante� avuto riguardo alla compagine complessiva e alla quota degli altri soci, e ha una contemporanea partecipazione nella società di attestazione, e ha la qualità professionale di esperto di pubblici appalti (qualità da presumersi in un dipendente del Ministero delle infrastrutture), si è in presenza di elementi che nel loro concorso creano una potenziale conflitto di interessi e mettono in pericolo l’indipendenza e imparzialità della SOA. Infatti il socio di entrambe le società può in astratto fare da elemento di collegamento tra le due società, consentendo, ad es. che la società di lavori pubblici ottenga dalla SOA un’attestazione non dovuta, per essa o per proprie controllate o collegate, o semplicemente consorti in a.t.i., o consentendo che la SOA ostacoli concorrenti della società di lavori pubblici.

 

11.5. Il principio secondo cui una società che esegue lavori pubblici non può partecipare alla compagine societaria di un’a.t.i., affermato dal d.P.R. n. 34 del 2000e ribadito dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, comporta una presunzione iuris et de iure di un pericolo di commistione. L’operatore economico che partecipa ad appalti di lavori pubblici non può possedere, nemmeno in quota minima, una SOA.

Il principio deve essere esteso a casi, come quello di specie, in cui una stessa persona fisica abbia una partecipazione rilevante contemporaneamente in una società che opera nel settore degli appalti pubblici e in una SOA quando, come nel caso di specie, il numero ridotto di soci e la distribuzione delle quote azionarie renda evidente che la persona fisica del socio possa svolgere una influenza concreta sulle decisioni delle società.

 

11.6. Non si trascuri poi il ruolo del Ministero delle infrastrutture nella regolazione normativa del settore, su cui il dipendente ministeriale che è socio di una SOA potrebbe esercitare un’influenza per l’assunzione di decisioni normative favorevoli alle SOA, e il ruolo del Ministero delle infrastrutture di stazione appaltante, sicché il dipendente pubblico della stazione appaltante, che sia contemporaneamente socio di una società di lavori pubblici e di una SOA potrebbe esercitare contemporaneamente un ruolo come componente di commissione di gara o di collaudo per gara cui concorre la società di lavori di propria appartenenza qualificata dalla SOA di propria appartenenza. A prescindere da concrete violazioni e commistioni, che non necessariamente in concreto esistono, il pericolo astratto di conflitti di interessi è sufficiente a sorreggere la rigida posizione di escludere partecipazioni societarie potenzialmente inquinanti.

 

12. In conclusione l’appello va accolto e per l’effetto va respinto il ricorso di primo grado.

 

13. I motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal primo giudice non vengono esaminati perché non riproposti.

 

14. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro cinquemila.

 

 

P.Q.M.

 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 5729/2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura complessiva di euro cinquemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)