Categoria: 1980
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Tipologia: CCNL
Data firma: 27 giugno 1980
Validità: 01.06.1980 - 31.12.1982
Parti: Assodocks-Confindustria e Filt-Cgil, Filp-Cisl, Filtat-Cisl, Uiltatep-Uil
Settori: Trasporti, Magazzini generali, Industria

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Sistema di informazioni
• Assunzioni
• Facchinaggio
Art. 3 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Permessi sindacali
Art. 6 - Affissioni
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 8 - Assemblee
Art. 9 - Aspettativa per cariche
Art. 10 - Assunzioni e documenti
Art. 11 - Classificazione del personale
Art. 12 - Periodo di prova
Art. 13 - Mutamento di mansione
Art. 14 - Passaggio di categoria
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Riposo settimanale
Art. 17 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 18 - Giorni festivi
Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Indennità di contingenza
Art. 22 - Corresponsione della retribuzione
Art. 23 - Elementi della retribuzione
Art. 24 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 25 - Mense aziendali e indennità di mensa
Art. 26 - Indennità maneggio denaro
Art. 27 - Indennità cosiddetta di disagio freddo, tossici, nocivi, antigienici e disagiati
• Industria del freddo
Art. 28 - Ambiente di lavoro
Art. 29 - Indennità di zona malarica
Art. 30 - Indennità di lontananza dai centri abitati
Art. 31 - Tredicesima mensilità
Art. 32 - Erogazione annuale
Art. 33 - Contributi assistenziali e previdenziali
Art. 34 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 35 - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai
Art. 36 - Assenze e permessi
Art. 37 - Congedo matrimoniale
Art. 38 - Aspettativa
Art. 39 - Servizio militare
Art. 40 - Indumenti di lavoro
Art. 41 - Alloggio al personale
Art. 42 - Trattamento di missione e trasferta
Art. 43 - Rimborso spese per rinnovo porto d’armi
Art. 44 - Ritiro patente
Art. 45 - Trasferimenti
Art. 46 - Ex fondo di previdenza impiegati magazzini generali
Art. 47 - Doveri del lavoratore
Art. 48 - Provvedimenti disciplinari - Licenziamento
A) Provvedimenti disciplinari

B) Licenziamenti
Art. 49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 50 - Indennità di anzianità
Art. 51 - Restituzione documenti
Art. 52 - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell’azienda
Art. 53 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 54 - Norme speciali
Art. 55 - Apprendistato
Art. 56 - Minimi tabellari
Art. 57 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da magazzini generali, depositi per conto terzi e da aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio

A Roma, il giorno 27 giugno 1980, fra la Assodocks - Associazione italiana magazzini generali, frigoriferi e depositari conto terzi - con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e la Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil), e la Federazione italiana lavoratori portuali (Filp-Cisl), e la Federazione italiana lavoratori dei trasporti e ausiliari del traffico (Filtat-Cisl), e l’Unione italiana lavoratori dei trasporti e ausiliari traffico e portuali (Uiltatep-Uil), si è stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro che segue, da valere per il personale dipendente da magazzini generali, depositi per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio.

Art. 1 - Campo di applicazione
Questo Contratto collettivo nazionale di lavoro regola il rapporto tra aziende di magazzini generali- depositi per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio ed i propri lavoratori con esclusione delle aziende appartenenti ad enti o consorzi portuali.

Art. 2 - Sistema di informazioni
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori convengono quanto segue:
Livello Nazionale
Di norma annualmente su richiesta di una delle parti si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali l’Assodocks fornirà ai sindacati nazionali stipulanti informazioni globali, anche a livello di comparti omogenei di attività, riferite a:
- investimenti e prospettive produttive
- andamento occupazionale.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore dovranno essere tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello Regionale
Di norma annualmente su iniziativa delle Organizzazioni sindacali di categoria potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell’attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni ed all’andamento occupazionale ed alla mobilità.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello Aziendale
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, tramite le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti e/o in alternativa l’Associazione nazionale stipulante, le aziende che abbiano notevole peso produttivo e significativa incidenza nel settore, porteranno a conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria informazioni riguardanti:
- previsione e programmi aziendali
- andamento occupazionale
- stato di applicazione della legge di parità (9-12-1977, n. 903) e della legge 1-6-1977, n. 285 (occupazione giovanile).
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alle strutture sindacali aziendali e/o alle Organizzazioni sindacali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione sui problemi sopra richiamati con particolare riferimento all’occupazione.

Facchinaggio
Le parti, nell’ambito delle rispettive autonomie e distinte responsabilità, dovranno impegnarsi perché l’utilizzazione dei facchini avvenga nel rispetto della legge 407/55 e sia fatta nell’ambito delle cooperative e/o carovane e/o facchini liberi che risultino regolarmente iscritti nel registro depositato presso la Commissione provinciale del facchinaggio ai sensi della legge n. 407 del 3-5-1955, o nell’ambito dei porti siano autorizzate dalle competenti autorità portuali.
Le aziende utilizzeranno le cooperative e/o carovane e/o facchini liberi per le sole esigenze del facchinaggio.
A fronte di accertate inadempienze previdenziali ed amministrative le aziende interromperanno i rapporti con tali organismi.
Il corretto utilizzo del personale di carovane e/o cooperative nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 407 potrà essere oggetto di esame tra l’azienda e le rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle rispettive organizzazioni.

Art. 3 - Rappresentanze sindacali aziendali
I compiti delle commissioni interne, in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuiti alle rappresentanze sindacali aziendali in cui all’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 4 - Reclami e controversie
Le parti nel comune intendimento di assicurare al massimo la loro composizione pacifica, hanno concordato che le controversie individuali e plurime, aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, siano risolte secondo le procedure indicate dal presente articolo. Restano escluse da detta norma le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi e quelle previste dall’accordo sulle commissioni interne.
1) Il lavoratore che ritenga disattesa una norma disciplinante il proprio rapporto di lavoro, o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale alla Direzione aziendale. Questa, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante e alla Commissione interna l’accettazione o il rigetto del reclamo.
2) Nel caso di mancata risposta entro il termine previsto, o di rigetto del reclamo, il lavoratore può riproporre entro dieci giorni il reclamo stesso, tramite la Commissione interna, alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere discusso entro venti giorni dalla presentazione, fra la direzione stessa e la Commissione interna.
3) Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo della categoria, la Commissione interna può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La questione deve essere discussa entro 15 giorni dalla richiesta della Commissione interna.
4) Qualora in nessuno dei casi sopra indicati si raggiungesse un accordo, l’Associazione sindacale che rappresenta il lavoratore o che è stata interessata dalla Commissione interna, può chiedere che l’esame della controversia venga deferito ad una Commissione conciliativa nazionale.
La richiesta di esame dovrà essere avanzata all’Organizzazione nazionale dei datori di lavoro entro dieci giorni dalla data di mancata conciliazione dei tentativi di cui ai punti precedenti.
La Commissione conciliativa, alle cui riunioni possono partecipare esperti designati dalle parti, emetterà per iscritto il proprio motivato parere sulla controversia entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta in esame.
L’intervento di detta Commissione ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancato accordo, alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti salvo quella, nel caso delle procedure previste nei punti precedenti, di non fare ricorso ad azioni giudiziarie relativamente all’oggetto della controversia e di astenersi dal porre in atto forme di azione sindacale.
5) La Commissione conciliativa sarà formata a cura delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori da quattro membri per ciascuna parte che resteranno in carica per un anno.
6) Indipendentemente dalla procedura di cui sopra le parti firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro, su richiesta di una delle parti si incontreranno entro venti giorni dalla richiesta per esaminare la possibilità di concordare un’interpretazione autentica delle norme del Contratto collettivo che abbiano dato luogo a dubbi di interpretazione.
I compiti delle Commissioni interne previsti in questo articolo vengono attribuiti alle Rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 6 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto ed ai loro sindacati territoriali di fare affiggere in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati stessi.
Le Direzioni aziendali consentiranno altresì l’affissione negli albi di cui al primo comma, della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità, trasmessa a firma degli stessi segretari responsabili.
Le comunicazioni dovranno riguardare argomenti di interesse sindacale e del lavoro.
Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale, non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’imprenditore e ai dirigenti dell’impresa.

Art. 8 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 10 - Assunzioni e documenti
[…]
All’atto dell’assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 15 - Orario di lavoro
La durata dell’orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L’orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana. Qualora esistano particolari esigenze obiettive, da verificarsi di comune accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali, le aziende hanno la possibilità di distribuire l’orario su sei giorni.
Nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni, la retribuzione individuale per il sesto giorno viene maggiorata del 15 per cento.
Per i dipendenti da aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio l’orario contrattuale di 40 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, senza alcuna maggiorazione per il sesto giorno, fatta salva comunque l’eventuale distribuzione su 5 giorni da concordare in sede aziendale.
Per il personale addetto ai servizi di cui appresso, la durata normale della prestazione è di 45 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere:
a) autisti in servizio della Direzione;
b) conducenti addetti esclusivamente a locomotori;
c) stallieri;
d) addetti esclusivamente alla manovra dei vagoni;
e) addetti alla pulizia;
f) custodi;
g) portieri;
h) guardiani diurni e notturni.
L’orario di lavoro del personale indicato alle lettere b), c), d), e) viene ridotto a 40 ore settimanali.
[…]
Durante la giornata il lavoratore ha diritto da un minimo di 1 ora ad un massimo di 2 ore di libertà, non retribuite, per la consumazione del pasto.
È data facoltà ai lavoratori turnisti ed ai guardiani di consumare il pasto sul luogo di lavoro, compatibilmente con le norme di legge in materia di igiene del lavoro.
Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti in tempo dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite massimo di due ore salvo casi eccezionali.
A partire dal 1-1-1981 è riconosciuta una riduzione del monte ore annuo pari a 12 ore, dal 1-1-1982 sarà concessa un’ulteriore riduzione del monte ore annuo pari a 16 ore. (Per complessive 68 ore a partire dal 1-1-1982).
Tali pacchetti di ore saranno utilizzati prioritariamente nei periodi di minor attività produttiva o a titolo di permessi individuali o, previo esame congiunto con le RSA, con diverse modalità secondo le specifiche esigenze aziendali, non escludendo, sempre previo esame congiunto con le RSA, a fronte di eventuali introduzioni di lavoro a turni, un utilizzo per una diversa distribuzione dell’orario settimanale o giornaliero.
Fatto salvo, fino al 1-1-1981 quando in materia di turni aziendalmente in atto presso i Silos di Genova, le parti si incontreranno ove vengano sostanzialmente a modificarsi le condizioni che hanno determinato la vigente organizzazione. Va inoltre fatto salvo quanto riguarda i turnisti addetti alla portineria e/o guardianaggio (guardiania) e per gli addetti alle sale macchine.
Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accordato compatibilmente con le esigenze di lavoro.
I permessi dovranno essere usufruiti entro l’anno di maturazione. I permessi eccezionalmente non usufruiti saranno compensati con la retribuzione calcolata in quote orarie (173esimi) della retribuzione mensile di fatto in atto al momento della scadenza.
[…]

Art. 16 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori destinati al lavoro domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo debba essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito il lavoratore avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo, ad una maggiorazione […]

Art. 17 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
L’azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni discontinue salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie con un massimo di 2 ore giornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori prestazioni straordinarie potranno essere effettuate previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 20 - Ferie
[…]
Dato lo scopo sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisse, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 24 - Contrattazione integrativa aziendale
[…]
Alla contrattazione aziendale vengono inoltre demandate le seguenti materie:
a) l’inquadramento di mansioni non esemplificate nella classificazione;
b) la distribuzione dell’orario di lavoro;
c) l’eventuale articolazione dei turni;
d) l’effettuazione del lavoro straordinario oltre i limiti di cui all’art. 17;
e) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300;
f) la programmazione del periodo delle ferie annuali;
g) l’eventuale fornitura aggiuntiva di indumenti di lavoro;
h) la misura dell’indennità di lontananza dai centri abitati.
La contrattazione aziendale sarà espletata, su richiesta di una delle parti, congiuntamente alle emanazioni o strutture territoriali o nazionali delle parti stipulanti il presente Contratto.

Art. 27 - Indennità cosiddetta di disagio freddo, tossici, nocivi, antigienici e disagiati
Agli operai addetti al carico ed allo scarico o alla manipolazione, sia con mezzi meccanici che manuali, di sale, carbone al rinchiuso, concimi e cereali alla rinfusa, o simili, verrà corrisposta una indennità di lire 50 orarie.
Agli operai addetti alla stufatura del formaggio nei locali riscaldati artificialmente a temperature non inferiori a 19 gradi, indipendentemente dal mezzo usato per il riscaldamento, verrà corrisposta un’indennità speciale di lire 100 orarie. Quando la temperatura va da 15 a 19 gradi l’indennità speciale è ridotta a lire 80 orarie.
Agli operai normalmente addetti a lavori entro ai frigoriferi ed alle fabbriche di ghiaccio (ambiente freddo), verrà corrisposta una indennità nella misura di lire 100 per ogni ora di effettiva presenza nell’ambiente freddo.
Dette indennità sono dovute anche agli impiegati ed intermedi che, per ragioni di servizio, fossero sottoposti al medesimo disagio.

Industria del freddo
Per i lavoratori dipendenti delle aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio l’indennità disagio freddo bloccata nella misura oraria in cifra in atto al 30-6-1977, viene aumentata di lire 40 (quaranta) per ogni ora di effettiva prestazione nell’ambiente freddo.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate in ambiente disagiato e non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuali lavori straordinari, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.

Art. 28 - Ambiente di lavoro
Le RSA:
- promuovono la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23-12-1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici ed i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato. Sempre allo scopo di tutelare lo stato di salute e l’integrità fisica dei lavoratori, le aziende nell’ipotesi che, dagli accertamenti sulle condizioni di lavoro ed ambientali risultino confermati inquinamenti, nocività e rischi oltre il tasso di tollerabilità, provvederanno a proprie spese quando non sia possibile valersi dei presidi sanitari pubblici a far sottoporre i lavoratori a controlli sanitari ed a tutti gli esami che saranno ritenuti opportuni ai fini di un’efficace azione preventiva.
Le RSA, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni ed iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rivelazioni effettuate dagli enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro (fumo, gas, vapori, polvere, rumorosità, freddo ecc.).
Tale registro verrà tenuto a disposizione della RSA.
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici previsti dalla legge, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune. I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati rilevati devono essere oggetto di esami periodici fra azienda ed RSA ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le RSA potranno, a richiesta, prendere visione delle denunce di infortunio di cui agli artt. 16 e 33 del TU 30-6-1965, n. 1124.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 (ultimo comma) e 24 n. 14 della legge 24-12-1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui alla seconda linea del primo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell’azienda.
Le parti convengono sulla definizione di modelli di registri ambientali e biostatistici tipo da allegare al Contratto nazionale.
Per ogni lavoratore occupato, l’azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotate le malattie e gli infortuni occorsi al lavoratore medesimo.

Art. 29 - Indennità di zona malarica
Al lavoratore che presti servizio in zona dichiarata malarica dalle competenti autorità sanitarie, compete una indennità la cui entità va concordata con le Organizzazioni sindacali.

Art. 35 - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai
L’azienda è tenuta ad assicurare a sue spese contro gli infortuni gli impiegati esterni e quelli il cui lavoro è connesso a quello degli operai, nella misura di 5 annualità in caso di morte e di 6 annualità in caso di invalidità permanente, salvo non ricorra l’obbligo di assicurazione presso l’Inail (sovrintendenti).
[…]
Ove per i postumi invalidanti, l’impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di carattere generale.

Art. 40 - Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno all’operaio a proprie spese, due camiciotti e due pantaloni, o due tute ogni anno.
L’azienda terrà inoltre, in dotazione, impermeabili con copricapo per quei lavoratori che fossero costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia o la neve.
Agli operai addetti a lavori dove è accertata una eccessiva usura di scarpe, l’azienda fornirà un paio di scarpe all’anno; a quelli che fanno uso di getti d’acqua, l’azienda fornirà stivaloni di gomma.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
Le aziende, che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, devono fornirla a proprie spese e il personale deve, durante il servizio, indossarla.
Le aziende provvederanno ad allestire appositi locali, convenientemente attrezzati di spogliatoi e servizi, per dare modo agli operai di provvedere alla pulizia personale.

Art. 47 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
6) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
7) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato;
8) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, devono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che in tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.

Art. 48 - Provvedimenti disciplinari - Licenziamento
A) Provvedimenti disciplinari

Fermo quanto stabilito all’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, il lavoratore, che commetta un qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
[…]
Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
1) il rimprovero scritto o verbale, che può essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari o morali di lieve entità, non specificate nel presente articolo;
2) una multa fino al massimo di 4 ore di minimo tabellare e indennità di contingenza; tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi ripetutamente ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare, o comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, o durante il lavoro; salvo le più gravi punizioni previste al n. 3) del presente articolo;
[…]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
[…]
3) Nei casi di maggiore gravità e recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di tre giorni.
Tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
[…]
b) per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze punite con la multa;
e) entro il trimestre, per tre volte, si assenti dal servizio senza giustificazione;
f) sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere;
g) commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei nn. 1) e 2) del presente articolo.

B) Licenziamenti
Il licenziamento immediato con diritto all’indennità di licenziamento può essere inflitto al lavoratore che:
[…]
c) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
d) affidi la guida della macchina a persona non autorizzata dall’azienda a guidarla;
e) ometta di fare il rapporto per incidenti o guasti accaduti alle macchine, attrezzi e simili nel corso del servizio, o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
f) sia tre volte recidivo entro l’anno delle stesse mancanze già punite con il massimo della sospensione;
g) commetta furti, o gravi danneggiamenti dolosi al materiale e alle merci dell’azienda;
h) si renda colpevole di grave insubordinazione, o vie di fatto verso i superiori o clienti;
[…]
l) commetta infrazioni di maggior rilievo di quelle di cui ai punti 1), 2) e 3).
Il licenziamento non pregiudica le azioni derivanti da eventuali responsabilità civili e penali in cui sia incorso il lavoratore.
[…]

Art. 54 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente Contratto, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, d’accordo con i rappresentanti dei lavoratori. Tali norme non possono modificare o essere in contrasto con quelle del presente Contratto e, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile.

Art. 55 - Apprendistato
Per gli apprendisti valgono le disposizioni di legge.

Art. 57 - Decorrenza e durata
[…]
Le parti s' impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti questo Contratto nazionale di categoria.
L’Associazione imprenditoriale s' impegna cioè ad intervenire per l’osservanza delle norme del Contratto da parte delle associate, e le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire perché' siano evitate, azioni e rivendicazioni intese a modificare quanto forma oggetto del Contratto.
Pertanto, nel periodo di validità di questo Contratto, la trattativa a livello aziendale resta limitata a quanto previsto dal Contratto stesso.