Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, Circolare 10 febbraio 2011, n. 3326 - Allegato VI D.Lgs. 81/08
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Alla Camera dei Deputati
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le pari opportunità
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministero per la pubblica amministrazione e rinnovazione
Al Ministero della salute
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero dell'interno
Al Ministero della difesa
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali
Alla Direzione Generale per l'attività ispettiva
All'Ufficio della Consigliera Nazionale di parità
Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All'ispettorato regionale dei lavoro di Palermo
All'ispettorato regionale del lavoro di Catania
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Agli assessorati regionali alla salute
Alla provincia autonoma di Trento
Alla provincia autonoma dì Bolzano
Al Coordinamento Tecnico delle Regioni -Assessorati Sanità
All'INAIL
Alla CGIL
Alla CISL
Alla UIL
Alla UGL
Alla CISAL
Alla CONFSAL
Alla CIU
Alla CIDA
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFAGRICOLTURA
Alla CONFARTIGIANATO
Alla CNA
Alla CONFESERCENTl
Alla CONFAPI
Alla CONFCOOPERATIVE
Alla LEGACOOP
ALL'ABI
ALL'AGCI
All'UNCI
Alla CASARTIGIANI
LORO SEDI
Oggetto: parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, e s.m.i.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., allo scopo di fornire indicazioni utili nel caso di utilizzo, a titolo eccezionale, di attrezzature non progettate a tal fine per il sollevamento di persone, ha approvato, nella seduta del 19 gennaic 2011, il seguente parere sul concetto di eccezionalità.
Il Direttore Generale
Oggetto: concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Allo scopo di chiarire il reale significalo e l'estensione del termine "a titolo eccezionale" nel caso di sollevamento di persone con mezzi non destinati a tale scopo, si ricorda che il punto 3,1.4 dell' allegato VI al decreto legislativo n. 81/08, stabilisce che: " ... omissis ... a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento dì persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che sì siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; ... omissis ... "
Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:
- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando pei l'effettuazione di determinale operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni ci sicurezza.
In definitiva, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ritiene sia utile, allo scopo di conferire più agevole applicabilità alla previsione di legge, dare i suddetti chiarimenti circa il reale significato del concetto di "eccezionale" richiamato nell'allegato VI al DLgs. n. 81/08.
Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.