Corte di Giustizia CE, Sez. 2, 25 novembre 2010, Causa C-429/09 - Orario di lavoro

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Causa C-429/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle — Germania) — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale) (Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico — Art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88/CE — Durata massima dell’orario settimanale di lavoro — Superamento — Risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione — Condizioni alle quali è subordinata l’esistenza di un diritto al risarcimento — Modalità procedurali — Obbligo di presentare previa domanda al datore di lavoro — Forma ed entità del risarcimento — Tempo libero aggiuntivo o indennità — Principi di equivalenza e di effettività)

Gazzetta ufficiale n. C 030 del 29/01/2011 pag. 0007 - 0008

 

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle — Germania) — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)

(Causa C-429/09) [1]

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti

Ricorrente: Günter Fuß

Convenuta: Stadt Halle

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Verwaltungsgericht Halle — Interpretazione delle direttive del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE (GU L 307, pag. 18) e del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) e, in particolare, degli artt. 6, lett. b), 16, lett. b), e 19, secondo comma, della direttiva 2003/88/CE — Normativa nazionale che prevede, in violazione di tali direttive, un orario di lavoro superiore a quarantotto ore settimanali per i pubblici dipendenti che lavorano nei servizi di pronto intervento dei vigili del fuoco professionisti — Diritto del pubblico dipendente che ha superato l’orario di lavoro massimo ad un riposo compensativo o ad un’indennità pecuniaria

Dispositivo

1) Un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, che ha svolto, in qualità di vigile del fuoco impiegato in un servizio di pronto intervento rientrante nel settore pubblico, un orario di lavoro caratterizzato da una durata media settimanale superiore a quella prevista dall’art. 6, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, può avvalersi del diritto dell’Unione per far dichiarare la responsabilità delle autorità dello Stato membro interessato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione di tale disposizione.

2) Il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che:

- subordina — circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare — il diritto per un lavoratore del settore pubblico di conseguire il risarcimento del danno subito a causa della violazione, da parte delle autorità dello Stato membro interessato, di una norma del diritto dell’Unione, nel caso di specie l’art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88, ad una condizione fondata sulla nozione di colpevolezza che vada oltre la violazione sufficientemente qualificata del suddetto diritto, e che

- subordina il diritto per un lavoratore del settore pubblico di conseguire il risarcimento del danno subito a causa della violazione, da parte delle autorità dello Stato membro interessato, dell’art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88 alla condizione che sia stata rivolta previa domanda al suo datore di lavoro diretta ad ottenere il rispetto di tale disposizione.

3) Il risarcimento, a carico delle autorità degli Stati membri, dei danni che questi ultimi hanno cagionato ai singoli violando il diritto dell’Unione deve essere adeguato al danno subito. In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, da un lato, se il danno subito da un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, a causa della violazione di una norma del diritto dell’Unione debba essere risarcito mediante la concessione a quest’ultimo di tempo libero aggiuntivo ovvero di un’indennità pecuniaria, nonché, dall’altro, le regole relative alla modalità di calcolo di tale risarcimento. I periodi di riferimento previsti dagli artt. 16-19 della direttiva 2003/88 sono privi di pertinenza a tale riguardo.

4) Le soluzioni alle questioni poste dal giudice del rinvio sono identiche, indipendentemente dalla circostanza che i fatti di cui alla causa principale siano soggetti alle disposizioni della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, o a quelle della direttiva 2003/88.

[1] GU C 24 del 30.1.2010


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