Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
(G.U. 18 febbraio 1967, n. 44 - S.O. n. 44)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;
Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica Istruzione, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
(Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri)
L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attività nazionali all'estero.
In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresì al coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attività delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali.
Art. 2.
(Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri)
1. - L'Amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero.
PARTE PRIMA
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
TITOLO I.
Amministrazione centrale
CAPO I
ORGANIZZAZIONE GENERALE
Art. 3
abrogato dal d.p.r. 11 maggio 1999, n. 267
Art. 4
abrogato dalla l. 23 aprile 2003, n.109
Art. 5
abrogato dal d.p.r. 11 maggio 1999, n. 267
Art. 6
abrogato dal d.p.r. 19 dicembre 2007, n.258
Artt. 7 - 11
abrogati dal d.p.r. 11 maggio 1999, n. 267
Art. 12
abrogato dal d.p.r. 24 giugno 2002, n.157
Artt. 13 - 14
abrogato dal d.p.r. 19 dicembre 2007, n.258
Art. 15
abrogato dal d.p.r. 11 maggio 1999, n. 267
CAPO II
NORME PARTICOLARI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 16.
(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale)
La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati ... di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri.
(…)
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.
Art. 17
abrogato dal d.lgs. 24 marzo 2000, n. 85
Art. 18
abrogato dal d.p.r. 19 dicembre 2007, n.258
Art. 19
abrogato dal d.p.r. 24 giugno 2002, n.157
Art. 20
abrogato dal d.p.r. 11 maggio 1999, n. 267
Artt. 21 - 22
abrogato dal d.p.r. 19 dicembre 2007, n.258
Art. 23.
(Finanziamento per studi e per pubblicazioni)
Ai fini dell'attività di ricerca e di studio e programmazione nonché della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di università, enti e istituti specializzati.
In relazione a quanto disposto dal precedente comma, il Ministro, oltre a conferire incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può disporre, previe intese con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con enti o singoli esperti estranei all'Amministrazione.
Le spese per l'attività di cui ai commi precedenti, quelle di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 14 e, in relazione a quanto precede, le spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni, nonché quelle per gli acquisti di materiale e di pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la biblioteca del Ministero e per le biblioteche degli uffici all'estero gravano su apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro tra le predette attività.
Art. 24
abrogazione confermata dal d.p.r. 19 dicembre 2007, n.258
Art. 25
abrogato dal d.p.r. 11 maggio 1999, n. 267
CAPO III
ORGANI COLLEGIALI
Artt. 26 - 27
abrogati dal d.p.r. 19 dicembre 2007, n.258
Art. 28.
(Comitato degli italiani all'estero)
Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri sarà assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto di quaranta membri, di cui trenta appartenenti alle predette collettività e dieci alle Amministrazioni dello Stato.
La nomina del Comitato è fatta ogni cinque anni con decreto del Ministro per gli affari esteri, che lo convoca almeno una volta all'anno, sottoponendogli le questioni connesse al raggiungimento dei fini per i quali è istituito.
La presidenza del Comitato spetta al Ministro o ad un Sottosegretario a ciò delegato. Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le spese relative al funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, gravano su apposito capitolo di bilancio del Ministero.
[Il Comitato è soppresso dalla l 6 novembre 1989, n. 368]
Art. 29
abrogato dal d.p.r. 19 dicembre 2007, n.258
TITOLO II
Rappresentanze diplomatiche e uffici consolari; istituti scolastici educativi e culturali all'estero; ispettorati di frontiera.
CAPO I
NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO
Art. 30.
(Classificazione, istituzione e soppressione)
Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura.
L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri;
l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In città sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria.
I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.
Art. 30-bis.
(Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche)
1. Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.
2. L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri e accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformità alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.
3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, può autorizzare altresì l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.
4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 171-bis.
Lo stesso decreto dovrà contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.
5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'articolo 39.
6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili in loco. A tale fine è stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione.
7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 31.
(Composizione e organizzazione degli uffici all'estero)
La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere. L'azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi è preposto e che, come tale, ha la responsabilità della condotta degli affari.
Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea.
È vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.
Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici.
Art. 32.
(Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero)
I posti di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie.
Possono essere altresì istituiti posti per il personale di cui agli articoli 139 e 168.
L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, informazione e stampa, nonché funzioni consolari nelle Cancellerie consolari presso Missioni diplomatiche.
Il regolamento stabilisce le modalità per l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche che vi siano destinati con compiti inerenti alla specializzazione nonché per la ripartizione dei posti organici per il personale della carriera di cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla specializzazione posseduta.
Art. 33.
(Posti commerciali)
Per i posti, di cui all'articolo precedente, terzo comma, cui sono collegate funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali, il decreto di istituzione e di soppressione è emanato di concerto anche con il Ministro per il commercio con l'estero.
In ciascuna Missione diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare natura della sua attività, sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni commerciali espletate da funzionari diplomatici e almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali. Sono altresì istituiti posti collegati a funzioni commerciali per funzionari diplomatici e posti per impiegati della carriera degli assistenti commerciali negli uffici consolari più importanti; è comunque istituito di norma almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali in ciascun Consolato generale che non abbia sede in città ove si trovi la Missione diplomatica.
Nelle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti di cui al comma precedente a seconda di particolari esigenze di servizio.
Art. 34.
(Destinazioni e accreditamenti)
I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio. Salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.
La destinazione, il trasferimento e il richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali qualificati ai sensi dell'art. 32, terzo comma, e degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali sono disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, fatta eccezione per i funzionari non specializzati in materia commerciale che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di servizio previsti dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 107. I nominativi di questi ultimi sono previamente comunicati al Ministero del commercio con l'estero.
La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.
Art. 35.
(Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie)
Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio.
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.
In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.
CAPO II
NORME PARTICOLARI SULLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
Art. 36.
(Capi delle rappresentanze diplomatiche)
Le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
I capi delle Missioni diplomatiche sono accreditati dal Presidente della Repubblica con sue lettere in qualità di Ambasciatori straordinari e plenipotenziari o di inviati straordinari e Ministri plenipotenziari a seconda che siano destinati a capo di una Ambasciata o di una Legazione. Essi rappresentano la Repubblica.
Ove particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di capo di Missione diplomatica possono essere conferite, con decreto del Ministro per gli affari esteri, ad un incaricato d'affari che viene accreditato dal Ministro con sue lettere.
Ai capi delle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali è conferito titolo e rango di Ambasciatore o di Ministro plenipotenziario.
Art. 37.
(Funzioni della Missione diplomatica)
La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.
L'attività di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico, della stampa ed informazione.
La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.
Art. 38.
(Attività della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari)
La Missione diplomatica sovraintende e coordina la attività degli uffici consolari istituiti nello Stato di accreditamento.
L'azione della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari dipendenti trova un limite nella competenza ad essi specificamente attribuita per legge. In caso di dissenso tra la Missione diplomatica e l'ufficio consolare circa la competenza di quest'ultimo, prevale l'opinione della Missione diplomatica. Il capo della Missione diplomatica è tenuto in tal caso a comunicare per iscritto al capo dell'ufficio consolare le proprie determinazioni di cui assume la responsabilità e ad informarne il Ministero.
Art. 39.
(Funzioni consolari della Missione diplomatica)
La Missione diplomatica, in mancanza di un ufficio consolare in loco, esercita anche le funzioni di ufficio consolare. L'esercizio di tali funzioni si estende al territorio dello Stato di accreditamento che non sia compreso nella circoscrizione di uffici consolari.
Le funzioni di ufficio consolare sono altresì esercitate temporaneamente dalla Missione diplomatica su disposizione del Ministero o nel caso in cui uffici consolari dipendenti siano nell'impossibilità di funzionare. In tale ultimo caso la Missione diplomatica informa immediatamente il Ministero.
Quando l'entità dell'attività consolare lo richieda può essere istituita nell'ambito della Missione diplomatica una Cancelleria consolare. Nei riguardi di essa, il capo della Missione diplomatica ha la facoltà di avocare la trattazione di singole questioni assumendone la relativa responsabilità. In caso di assenza o di impedimento del funzionario preposto alla Cancelleria consolare, il capo della Missione diplomatica designa chi debba eventualmente sostituirlo. L'istituzione e la soppressione di una Cancelleria consolare sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 40.
(Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali)
Le rappresentanze permanenti presso Enti e Organizzazioni internazionali svolgono l'azione richiesta dalla natura e finalità di esse e sono strutturate in relazione agli specifici compiti che devono assolvere.
Art. 41.
(Reggenza di rappresentanza diplomatica)
In caso di assenza o impedimento del capo di una rappresentanza diplomatica il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza assume la reggenza con la qualifica di incaricato d'affari ad interim. Egli esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo della rappresentanza.
In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza venga assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva amministrativa eventualmente in servizio presso la rappresentanza.
Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo della rappresentanza o, in difetto, dal Ministero ad impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni sono limitate alla gestione degli affari correnti o alla sola custodia degli archivi. Si applica, ove del caso, il quarto comma dell'art. 48.
CAPO III
NORME PARTICOLARI SUGLI UFFICI CONSOLARI
Art. 42.
(Classificazione e circoscrizioni)
Gli uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I categoria è preposto, quale titolare, un funzionario di carriera, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice consolati e Agenzie consolari.
I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non dipendenti da altro ufficio consolare dipendono direttamente dalla Missione diplomatica.
La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 43.
(Consolati generali di I classe)
Agli effetti amministrativi previsti dal presente decreto, il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro può qualificare di I classe i Consolati generali di I categoria di maggiore importanza.
I Consolati generali di I classe non possono superare il numero di dodici.
Art. 44.
(Lettere patenti)
I Consoli generali, i Consoli e, ove richiesto, i Vice consoli e gli Agenti consolari nonché i funzionari preposti alle Cancellerie consolari sono muniti di lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere patenti.
Le lettere patenti sono rilasciate ai Consoli generali e ai Consoli dal Presidente della Repubblica; ai Vice consoli di I categoria nonché, ove occorra, ad altri funzionari consolari dal Ministro per gli affari esteri; ai funzionari preposti alle Cancellerie consolari dal capo della Missione diplomatica; ai Vice consoli di II categoria e agli Agenti consolari dal Console generale o dal Console da cui dipendono ovvero dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono.
Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità.
Art. 45.
(Funzioni degli uffici consolari)
L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare la attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani;
stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.
Art. 46.
(Atti di natura diplomatica)
I capi degli uffici consolari possono essere incaricati di funzioni diplomatiche o del compimento di singoli atti di natura diplomatica nei casi in cui nel Paese non vi sia Missione diplomatica o questa non sia in condizioni di provvedere.
Art. 47.
(Consoli onorari - Nomina e funzioni)
I funzionari consolari onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari Non sono tenuti ad abbandonare le loro attività sempre che queste siano compatibili con le esigenze e con il decoro dell'ufficio.
I funzionari consolari onorari pronunciano solenne promessa di adempiere con fedeltà ai doveri dell'ufficio ed assumono con l'incarico i doveri e le responsabilità ad esso inerenti.
I Consoli generali e Consoli onorari sono nominati e revocati con decreto del Ministro per gli affari esteri.
I Vice consoli e Agenti consolari onorari sono nominati e revocati, previa autorizzazione ministeriale, con decreto del capo della Missione diplomatica o del Console generale o del Console da cui rispettivamente dipendano. L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.
I funzionari consolari onorari esercitano le funzioni di cui all'art. 45 salvo le limitazioni poste da legge, da regolamento o da decreto del Ministro.
Art. 48.
(Reggenza di ufficio consolare di I categoria)
In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di I categoria assume la reggenza il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica.
In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza sia assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva amministrativa eventualmente in servizio presso l'ufficio.
Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio.
Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dalla Missione diplomatica o dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni possono essere limitate a particolari materie o atti.
Art. 49.
(Reggenza degli uffici consolari di II categoria)
In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.
Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il Console onorario dipende può, qualora ne ravvisi la necessità, incaricare della reggenza, previa autorizzazione del Ministero, un funzionario o un impiegato di ruolo.
Nel caso previsto dal primo comma e nel caso in cui non venga nominato un reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla Missione diplomatica o dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria.
Art. 50.
(Funzioni escluse dalle attribuzioni consolari)
Le funzioni che siano escluse dalle attribuzioni di un funzionario consolare onorario o di reggente di ufficio consolare di I categoria possono essere esercitate dalla Missione diplomatica o da altro ufficio consolare.
Dei decreti ministeriali che limitano le funzioni dei funzionari consolari onorari o dei reggenti di uffici consolari di I categoria o che le attribuiscono a Missioni diplomatiche o ad altri uffici consolari è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
CAPO IV
NORME COMUNI E DI FUNZIONAMENTO
Art. 51.
(Consulenti legali, sanitari e tecnici)
Per l'espletamento della propria attività le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo , nonché di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale.
Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed è regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche la remunerazione.
Art. 52.
(Corrispondenti consolari)
Il capo di un ufficio consolare può conferire l'incarico di corrispondente consolare a persona fornita degli idonei requisiti. Il conferimento dell'incarico deve essere comunicato al Ministero nonché alla Missione diplomatica e, se conferito da Vice consoli o da Agenti consolari, anche agli uffici consolari da cui essi dipendono.
I corrispondenti consolari svolgono compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani e quegli altri compiti che di volta in volta siano loro affidati.
I corrispondenti consolari non percepiscono emolumenti né compensi. Le spese postali e telegrafiche che i corrispondenti debbano sostenere per il servizio nonché quelle di trasporto previamente autorizzate sono a carico dell'ufficio da cui essi dipendono.
Art. 53.
(Comitati, enti, associazioni)
Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della comunità italiana, promuovono la costituzione di Comitati e, nell'ambito della legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi e ricreativi.
commi abrogato dalla l. 8 maggio 1985, n.205.
Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, ai Comitati, Associazioni ed Enti che perseguono le finalità di cui al presente articolo. Ai fini del contributo i Comitati, le Associazioni ed Enti presentano all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere.
Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presentano il rendiconto consuntivo.
Art. 54.
(Riunioni periodiche di coordinamento)
In relazione alle esigenze di coordinamento dell'azione all'estero il Ministro indice, possibilmente una volta all'anno, al Ministero o presso rappresentanze diplomatiche, riunioni periodiche di capi di rappresentanze diplomatiche per l'esame di questioni di loro comune interesse.
Sono altresì indette, di norma una volta l'anno, riunioni per aree geografiche dei funzionari rispettivamente incaricati, nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, dei servizi dell'emigrazione e sociale, commerciale, culturale, informazione e stampa o addetti ad altri settori di attività.
I capi delle Missioni diplomatiche indicono di norma una volta l'anno, dietro autorizzazione del Ministero, riunioni dei capi dei dipendenti uffici consolari di I categoria. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, all'occorrenza, i dipendenti Consoli onorari.
Il personale in servizio all'estero può essere chiamato a conferire quando il Ministro lo ritenga opportuno.
Art. 55.
(Immunità)
I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale.
Alle immunità, privilegi e prerogative non può farsi rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.
Art. 56.
(Gestione degli affari di rappresentanza straniera e assistenza a non cittadini)
La rappresentanza diplomatica e l'ufficio consolare non possono assumere la gestione degli affari di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese se non dietro istruzioni del Ministro.
Tuttavia, in caso di urgenza, possono provvisoriamente ricevere in deposito gli archivi di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese e assistere i cittadini del Paese stesso, informandone immediatamente il Ministero; l'ufficio consolare informa anche la Missione diplomatica.
La Missione diplomatica e l'ufficio consolare prestano, su istruzioni del Ministero o d'iniziativa nei casi di urgenza e necessità, assistenza, nei limiti delle norme internazionali e degli usi locali, a persone che non abbiano la cittadinanza italiana e non godano sul posto di altra protezione diplomatica o consolare.
Art. 57.
(Norme di funzionamento)
Il regolamento stabilisce le norme necessarie per il funzionamento degli uffici all'estero, le festività e gli orari che gli uffici stessi devono osservare nonché le norme relative alla tenuta della corrispondenza e quelle che concernono i rapporti con le autorità nazionali e straniere.
Resta ferma, per quanto riguarda i rapporti con il Ministero del commercio con l'estero, la disposizione contenuta nell'art. 6 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12.
CAPO V
SCUOLE E ISTITUTI EDUCATIVI E CULTURALI ALL'ESTERO
Art. 58.
(Rinvio)
1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento.
CAPO VI
ISPETTORATI DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
Art. 59
abrogato dalla l. 23 aprile 2003, n.109
TITOLO III
Servizi amministrativi e tecnici, sedi e attrezzature
CAPO I
NORME PARTICOLARI SUI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI CONTABILITÀ
SEZIONE I
Norme sui servizi amministrativi del Ministero
Artt. 60 - 61
abrogati dal d.p.r. 11 maggio 1999, n. 267
Art. 62.
(Conto corrente, infruttifero)
Al conto corrente infruttifero intestato al Ministero degli affari esteri presso la tesoreria centrale, oltre il saldo dei conti transitori accesi agli agenti all'estero avanti l'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, numero 193, sono versati:
a) i fondi derivanti dalla conversione in lire delle somme in valuta estera, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato mediante appositi ordini di versamento all'entrata controfirmati dal direttore della ragioneria centrale;
b) le altre somme comunque pervenute al Ministero degli affari esteri.
Possono disporsi prelevamenti sui fondi di cui alla lettera a) esclusivamente per il versamento all'entrata del bilancio.
I prelevamenti delle altre somme di cui alla lettera b) possono disporsi solamente in dipendenza delle ragioni per le quali fu eseguito il deposito.
I prelevamenti dal conto delle somme di cui alla lettera b) sono disposti dal Ministero degli affari esteri con appositi ordini che il direttore della ragioneria centrale controfirma ove non abbia nulla da osservare.
Art. 63.
(Emissione anticipata di ordini di pagamento)
Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad emettere nel mese di dicembre, con imputazione al nuovo anno finanziario, ordinativi diretti e ordini di accreditamento per la somministrazione di fondi agli uffici all'estero.
Gli ordinativi diretti e gli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono ammessi a pagamento dal 1 gennaio successivo.
SEZIONE II
Fondo di anticipazione
Art. 64.
(Finalità del fondo)
Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66 per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato "Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari", con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Art. 65.
(Ripartizione del fondo)
Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.
Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente.
Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli istituti di credito, allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 66.
(Spese da sostenere sul fondo)
Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile la tempestiva disponibilità dei normali fondi di bilancio.
Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente:
stipendi, altri assegni fissi e indennità di sistemazione spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero;
fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero;
spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla incolumità nonché spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo;
spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamità, naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonché spese indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede;
contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti per legge;
spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonché a riunioni presso enti ed organizzazioni internazionali;
spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo italiano in Paesi stranieri;
spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero.
Art. 67.
(Prelevamenti)
I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 65 sono disposti dal Ministro per gli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi che seguono.
L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro - contabile del portafoglio - il quale, accertata l'esistenza delle disponibilità della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva ricezione.
Sulla autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare.
Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri dà immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare.
Art. 68.
(Reintegrazione del fondo)
Il titolo relativo alla spesa di cui si è disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
L'importo del titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione viene fatta affluire, a cura del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale è stata fatta gravare l'anticipazione.
Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri.
Art. 69.
(Chiusura del fondo)
Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente articolo 64.
SEZIONE III
Norme relative agli uffici all'estero
Art. 70.
(Riscossione di diritti per atti consolari)
I diritti dovuti per atti degli uffici consolari sono determinati dalle norme sulla tariffa consolare.
I diritti di cui al comma precedente percepiti dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari di I e di II categoria si acquisiscono interamente all'erario.
Art. 71.
(Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria)
Tutte le spese per il mantenimento e il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria sono a carico dello Stato, comprese in particolare le spese di cancelleria, di pulizia, di energia e di riscaldamento.
Sono abrogate le norme che pongono parzialmente o totalmente a carico dei titolari o dei reggenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria le spese di cui al comma precedente.
Art. 72.
(Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria - rimborsi e contributi)
Le spese per il funzionamento degli uffici consolari di II categoria sono a carico dei titolari degli uffici stessi.
Sono ammesse a rimborso le spese postali, telegrafiche e telefoniche, e per sussidi ai connazionali.
Il Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli e i timbri di ufficio, stampati e materiale di cancelleria.
Ai titolari dei predetti uffici il Ministero può concedere contributi per le spese di ufficio e per quella di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono rimessi ai titolari degli uffici consolari di II categoria tramite la Missione diplomatica o l'ufficio di I categoria cui essi rendono i conti a norma dell'art. 73.
Art. 73.
(Contabilità degli uffici consolari di II categoria)
I Consoli generali e i Consoli di II categoria rendono il conto e versano l'importo dei diritti percepiti, nonché di ogni altra eventuale entrata, alla Missione diplomatica da cui dipendono. Alla Missione stessa rendono il conto delle spese che possono essere ammesse a rimborso.
Ai medesimi adempimenti di cui al comma precedente sono tenuti i vice consoli e gli agenti consolari di II categoria nei confronti della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipendono e, qualora dipendano da altro ufficio di II categoria, nei riguardi della Missione diplomatica.
La Missione diplomatica o l'ufficio consolare di I categoria sopra indicati controllano i conti e li trasmettono al Ministero con il visto di approvazione o con le proprie osservazioni.
I capi degli uffici consolari di II categoria, in relazione alle attribuzioni esercitate, sono responsabili dell'applicazione della tariffa consolare; delle operazioni di riscossione; della custodia delle marche consolari, dei passaporti e degli altri valori loro affidati dall'ufficio cui essi rendono il conto ai sensi del comma precedente, nonché dei depositi di pertinenza di terzi.
Art. 74.
(Fondi per delegazioni)
Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale può essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza , amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi.
Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento , ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere. Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati.
comma abrogato dalla l. 28 novembre 2005, n.246.
Art. 75
abrogato dal d.p.r 1 febbraio 2010, n. 54
Artt. 76 - 77
abrogati dal d.lgs. 15 dicembre 2006, n. 307.
Art. 78.
(Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del cancelliere contabile)
In caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio o, in difetto, del Ministero, al funzionario o all'impiegato che lo sostituisce ai sensi degli articoli 41 e 48.
comma abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2006, n.307.
CAPO II
SEDI ALL'ESTERO
Art. 79.
(Beni immobili e mobili all'estero)
La Direzione generale del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli immobili all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attività dell'Amministrazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attività all'estero di competenza di altre Direzioni generali l'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute dalle Direzioni generali stesse.
Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, di cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla necessità dei servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la più opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.
Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'Amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono altresì gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza dell'Amministrazione.
Art. 80.
(Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri)
Per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri è istituita una Commissione consultiva.
Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la Commissione:
esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari all'Amministrazione;
esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla Direzione generale del personale e della amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale;
propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame;
suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione;
propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito;
esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame.
La Commissione è composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, del direttore generale del personale, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle antichità e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale.
Il presidente della Commissione è sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale.
Allorché sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettività, partecipa alle sedute un rappresentante della Direzione generale delle relazioni culturali o un rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79.
La Commissione è nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento può apportare modifiche alla composizione della Commissione.
Art. 81.
(Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero)
Le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, oltre a soddisfare a esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, debbono essere, per caratteristiche e attrezzature, idonee a rendere agevole, spedito e sicuro il disbrigo del lavoro e ad accogliere il pubblico.
Gli uffici devono disporre in particolare di adeguate apparecchiature per la cifra, le telecomunicazioni, la riproduzione di documenti e di ogni altra attrezzatura meccanica idonea ad incrementare la produttività del personale e ad assicurare una gestione economica ed efficiente dei servizi.
Art. 82.
(Residenze)
Gli immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della funzione di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze del servizio.
Le spese per il mantenimento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica, ivi comprese le spese per le pertinenze e quelle relative alla vigilanza e custodia, sono a carico dello Stato.
Le spese di energia per il funzionamento dei servizi della residenza e in particolare quelle di illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria sono per il 20% a carico del capo della rappresentanza che la occupa.
Art. 83.
(Automezzi)
Ai capi delle rappresentanze diplomatiche è assegnata una autovettura di rappresentanza. Una autovettura è altresì assegnata ai consoli generali di I classe.
Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria, in relazione alle esigenze di servizio, è inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di servizio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di locazione finanziaria, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonché per gli automezzi di servizio di cui al comma precedente quelle di carburanti e lubrificanti.
I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni del luogo.
La guida degli automezzi è affidata a personale qualificato di ruolo o a contratto.
Art. 84.
(Alloggi in immobili demaniali)
Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi del personale.
Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finché le stesse permangano, il Ministero degli affari esteri può concedere in uso al personale, locali siti in immobili presi in fitto.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.
Il personale di ruolo e il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo comma è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattisi di immobili fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della indennità di servizio all'estero o della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura del canone è stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Per speciali esigenze di servizio può essere concesso, con decreto del Ministro, l'uso gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di custodia e a quello addetto ai servizi di cifra e telecomunicazione, nonché al personale, indicato dal regolamento.
CAPO III
ATTREZZATURE
Art. 85.
(Apparecchiature per la cifra e le telecomunicazioni e attrezzature meccaniche)
L'Amministrazione degli affari esteri è dotata di apparecchiature per la cifra e la crittografia atte a tutelare la segretezza delle comunicazioni fra il Ministero e gli uffici all'estero.
L'Amministrazione degli affari esteri è altresì fornita di apparecchiature per telecomunicazioni, nonché dei relativi impianti ausiliari per il loro autonomo funzionamento atti ad assicurare rapidi e costanti collegamenti tra il Ministero e gli uffici all'estero. Qualora ragioni tecniche o altri motivi impediscano collegamenti diretti tra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche, può essere costituito presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici consolari un centro adeguatamente attrezzato per la ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni.
L'Amministrazione degli affari esteri dispone delle necessarie attrezzature elettroniche e meccaniche, tra cui una tipografia riservata e un centro fotorotolitografico per le esigenze di stampa e di riproduzione delle pubblicazioni e documenti aventi carattere riservato o di particolare interesse per l'attività ministeriale.
CAPO IV
CONTRATTI DA ESEGUIRE ALL'ESTERO
Art. 86.
(Procedura per la stipulazione)
La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.
TITOLO IV
Istituto diplomatico
Art. 87.
(Istituzione e fini)
È istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico.
commi abrogato dal d.p.r. 11 maggio 1999, n. 267.
Art. 88.
(Direzione)
Un direttore, scelto tra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari, presiede all'attività dell'istituto, con l'assistenza di un Comitato direttivo.
Il Comitato direttivo è composto del direttore dell'istituto, di tre funzionari di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di tre personalità della politica, della cultura e dell'economia notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.
Il Ministro per gli affari esteri provvede con suo decreto alla nomina del direttore e dei membri del Comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.
Art. 89.
(Attività)
Per il conseguimento delle sue finalità l'istituto diplomatico può tenere o organizzare corsi e svolgere ogni opportuna attività.
Esso può avvalersi della collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri.
Il Comitato direttivo con sua deliberazione può concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti partecipano ai corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonché contributi al personale direttivo di cui all'art. 93 inviato all'interno e all'estero a seguire corsi di studio.
Su proposta del comitato direttivo il Ministro:
approva il programma annuale di attività dell'istituto, sottopostogli con almeno sei mesi di anticipo dal direttore;
conferisce per la durata di ciascun corso gli incarichi degli insegnamenti in relazione ai corsi organizzati direttamente dall'istituto;
approva, previa intesa con il Ministro per il tesoro, le convenzioni con le istituzioni indicate nel primo comma;
concede alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di corsi o per attività connesse alle finalità dell'istituto;
ripartisce gli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 91 in relazione alle diverse attività dell'istituto.
Art. 90.
(Personale direttivo e docente)
Al direttore dell'istituto diplomatico spetta una indennità mensile da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza fissato, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel decreto di nomina.
Gli incaricati dell'insegnamento nei corsi annuali di cui all'ultimo comma dell'art. 89 ricevono il trattamento previsto per gli incaricati delle università; per corsi di minore durata la retribuzione è fissata di concerto con il Ministro per il tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico.
Le indennità e i compensi stabiliti nel presente articolo sono cumulabili con il trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza.
Art. 91.
(Spese di funzionamento)
Tutte le spese relative all'attività e al funzionamento dell'istituto diplomatico, ivi comprese quelle per i locali, per l'acquisto del materiale didattico e dei testi di studio nonché per la pubblicazione di dispense, sono a carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli affari esteri, sottorubrica istituto diplomatico.
Sono comprese tra le spese di cui al comma precedente quelle relative al vitto ed all'alloggio dei funzionari partecipanti ai corsi di formazione di cui all'art. 102, nonché dei funzionari accompagnatori preposti alla direzione dei corsi stessi, quando tali corsi prevedano periodi di applicazione in altre località di Italia o all'estero. In tali casi il trattamento di missione è ridotto ad un terzo.
Art. 92.
(Norme di attuazione)
Il regolamento disciplina l'ordinamento amministrativo dell'istituto, nonché l'utilizzazione da parte di esso del personale sia del Ministero sia di altre Amministrazioni.
Il regolamento può determinare criteri e modalità per l'organizzazione di corsi di preparazione alla carriera diplomatica e di perfezionamento per il personale del Ministero, per l'ammissione e per la frequenza ad essi, per l'accertamento del profitto, per la concessione delle borse e dei premi di studio, per l'organizzazione di corsi di preparazione all'ammissione ad altre carriere dell'Amministrazione.
Il regolamento può prevedere anche la costituzione di un internato, disciplinandone il funzionamento e le modalità di gestione anche mediante apposite convenzioni. Esso stabilisce altresì ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e per lo sviluppo dell'attività dell'istituto.
Il regolamento è emanato sentiti anche il Comitato direttivo dell'istituto ed il Consiglio di amministrazione del Ministero.
PARTE SECONDA
IL PERSONALE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 93.
(Personale dell'Amministrazione degli affari esteri)
1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura.
Art. 94.
(Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali)
Alle carriere, di cui al primo comma dell'art. 93, ed ai ruoli e alle qualifiche speciali, di cui al secondo comma dell'art. 93, si accede, salvo quanto disposto dagli articoli 136 e 141, mediante concorso.
Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica è richiesta la cittadinanza italiana con esclusione di ogni equiparazione e una età non superiore a 30 anni. Per essere ammessi ai concorsi relativi alle carriere gli aspiranti debbono possedere una costituzione fisica che permetta loro di sopportare qualsiasi clima ed essere esenti da imperfezioni fisiche.
Ai concorsi di cui al primo comma sono ammessi i cittadini italiani che, oltre ad avere i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle carriere della pubblica Amministrazione e quelli previsti nel comma precedente, siano in possesso di diploma di laurea, di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado, di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di diploma di istruzione elementare, a seconda che i concorsi riguardino le carriere, i ruoli, le qualifiche speciali rispettivamente direttivi, di concetto, esecutivi, ausiliari.
Il regolamento stabilisce: lo specifico titolo di studio per l'ammissione ai singoli concorsi; le forme delle prove, le prove tecniche e attitudinali, le materie di esame, nonché le eventuali differenziazioni in relazione alle specializzazioni delle carriere; i titoli; i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli; la composizione delle Commissioni giudicatrici, le modalità concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione delle graduatorie. Per le carriere che comprendono specializzazioni il bando stabilisce le specializzazioni ammesse al concorso; i posti messi a concorso possono essere ripartiti o meno tenuto conto delle specializzazioni da attribuire.
In tutti i concorsi di ammissione, eccettuati quelli di ammissione alle carriere ausiliarie ed al ruolo degli operai, è richiesta la comprovata conoscenza di almeno una lingua estera.
Non possono far parte della Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica i membri del Comitato direttivo e il direttore dell'istituto diplomatico, nonché i docenti di cui l'istituto si è avvalso per i corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Non si può far parte della Commissione suddetta più di una volta nel corso di uno stesso triennio.
Oltre alle categorie di persone elencate nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono preferiti a parità di merito, dopo i coniugati con riguardo al numero dei figli, coloro che hanno prestato il servizio militare di leva.
I vincitori dei concorsi di ammissione alle carriere di cui al primo comma dell'art. 93 conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura un anno ed è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.
Art. 95.
abrogato dalla l. 28 novembre 2005, n.246.
Artt. 96 - 98
abrogati dal d.lgs. 24 marzo 2000, n. 85
TITOLO II
Carriere
CAPO I
CARRIERA DIPLOMATICA
Art. 99
(Ordinamento speciale e funzioni)
Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della cooperazione scientifica e tecnica.
comma abrogato dal d.lgs. 24 marzo 2000, n. 85
Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni.
Art. 99-bis.
(Accesso alla carriera diplomatica)
I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, (...) l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica.
Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei.
Art. 100.
(Specializzazioni e qualificazioni)
La carriera diplomatica è costituita di un unico ruolo. I funzionari che la compongono possono possedere specializzazioni.
Queste sono in materia commerciale, in materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed estremo Oriente; con regolamento possono essere modificate le specializzazioni per materia e per area geografica e ne possono essere stabilite altre. I funzionari specializzati esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione fino al grado di consigliere di Ambasciata incluso, secondo quanto disposto dal presente decreto e dal regolamento.
Le specializzazioni che l'Amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite:
a) nel concorso di ammissione;
b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi corsi sia per l'approfondimento nella specializzazione conseguita col concorso sia per la preparazione ad una specializzazione qualora il numero degli specializzati nel concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione;
c) nel corso della carriera, con le modalità stabilite dal regolamento.
I funzionari diplomatici, siano o meno specializzati, possono altresì conseguire, mediante appositi corsi o esperienze di servizio, particolari qualificazioni professionali secondo quanto disposto dal regolamento.
Indipendentemente dal possesso o meno di specializzazioni o qualificazioni, i funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attività indicati nell'art. 99.
Art. 101.
(Funzioni, gradi, dotazione organica)
La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà del ruolo, come risulta dal presente decreto.
I gradi della carriera diplomatica sono:
ambasciatore;
ministro plenipotenziario;
consigliere di ambasciata;
consigliere di legazione;
segretario di legazione.
In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:
a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione del Ministero, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto.
Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore può continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio.
In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purché compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto è disposto nel successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica.
Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresì individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto del collocamento a riposo può essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore.
Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico.
La dotazione organica del personale della carriera diplomatica è quella stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto. Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purché sia assicurata l'invarianza delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata
Art. 102.
(Formazione e aggiornamento professionale)
L'amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova;
b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi;
c) abrogata dal d.l. 28 maggio 2004, n.136 convertito con modificazioni dalla l. 27 luglio 2004, n. 186.
L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi.
I corsi previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione nonché con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalità di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica, nonché contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale è esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione.
L'amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attività di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale è autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività previste nel presente comma con la previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico presso la direzione generale competente per il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione, nonché di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione.
Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero sono previste apposite attività di aggiornamento, a cura dell'istituto diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario è chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale.
L'amministrazione può inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non più di dieci funzionari contemporaneamente.
L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci funzionari contemporaneamente.
Art. 103.
(Periodo di prova)
I vincitori del concorso di cui all'art. 99-bis del presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 102, che è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.
Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego è risolto con decreto del Ministro degli affari esteri.
I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso è calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso.
Art. 104
abrogato dal d.lgs. 24 marzo 2000, n. 85
Art. 105.
(Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicità)
Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo.
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro mesi dalle date stesse:
a) nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario: 1 gennaio; (23)
b) promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di legazione: 1 luglio.
Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo, e decorrono dal giorno successivo alle date suddette.
Art. 105-bis.
(Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica)
Ai fini dell'avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto del Ministro degli affari esteri le seguenti commissioni:
a) commissione per le promozioni al grado di consigliere di legazione. Essa è composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso la direzione generale per il personale;
b) commissione per le promozioni al grado di consigliere di ambasciata. Essa è composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la direzione generale per il personale;
c) commissione consultiva per le nomine al grado di ministro plenipotenziario. Essa è composta dal segretario generale, che la presiede, dal direttore generale per il personale e da cinque membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari. Dei membri della commissione consultiva due, oltre al direttore generale del personale, devono esercitare funzioni di direttore generale presso l'amministrazione centrale e tre, aventi il grado di ambasciatore, devono esercitare funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all'estero. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal membro meno anziano nel grado.
Almeno due dei funzionari che compongono le commissioni previste dal primo comma, lettere a) e b) del presente articolo sono scelti fra il personale in servizio all'estero. Ai lavori di tali commissioni partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore generale per il personale o, in caso di impedimento, il vice direttore generale.
I membri delle commissioni previste dal primo comma del presente articolo sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione del consiglio di amministrazione. Essi, ad eccezione del segretario generale e del direttore generale per il personale che sono membri permanenti della commissione consultiva di cui al primo comma, lettera c) del presente articolo, non possono far parte della stessa commissione più di una volta nel corso dello stesso biennio. Qualora durante l'anno uno dei membri delle commissioni cessi dal servizio o dalle funzioni che costituivano il presupposto della sua nomina, o non possa comunque esercitare l'incarico affidatogli, per il residuo periodo viene nominato un altro membro.
L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, può essere invitato dalle commissioni a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.
Art. 106.
(Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione)
Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonché una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore.
La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attività da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione.
Art. 106-bis.
(Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario)
Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado.
Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale.
Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla relazione stessa, presentato dall'interessato sulle attività da lui svolte nel periodo in esame e sulle iniziative poste in essere nell'interesse del servizio.
La relazione prevista nel precedente comma è redatta:
a) per i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato;
b) per i funzionari in servizio presso rappresentanza diplomatiche o uffici consolari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica;
c) per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione internazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso l'organizzazione stessa;
d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando presso gli organi costituzionali o le amministrazioni pubbliche, dal funzionario diplomatico dal quale eventualmente dipendano, ovvero dal segretario generale sulla base degli elementi forniti dall'organo o amministrazione nel cui ambito il servizio è prestato.
Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso l'amministrazione centrale, la relazione è redatta dal segretario generale. Per i capi di rappresentanza diplomatica la relazione è redatta dal segretario generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa.
La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualità dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le responsabilità affidategli con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché sulla sua idoneità ad assolvere le alte responsabilità connesse al grado superiore.
Art. 107.
(Promozione al grado di consigliere di legazione)
Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:
a) abrogata dalla l. 4 giugno 2010, n. 96
b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due (...) nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato;
e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto. La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi:
a) le attitudini e le capacità professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonché le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilità presso l'amministrazione centrale, la titolarità di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate;
c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto;
d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche;
e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato.
Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'articolo 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 108.
(Promozione al grado di consigliere di ambasciata)
Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del presente decreto.
comma abrogato dal d.l. 28 maggio 2004, n.136 convertito con modificazioni dalla l. 27 luglio 2004, n. 186.
La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed è espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, della qualità del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilità di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio è stato svolto, della cultura, nonché della personalità del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.
Art. 109.
(Nomina al grado di ministro plenipotenziario)
Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado:
a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;
b) abrogata dalla l. 23 aprile 2003, n.109;
c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro.
Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato.
Per formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 105-bis del presente decreto. A tale fine la direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse le relazioni biennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto. La commissione a sua volta trasmette al Ministro degli affari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa considera i più meritevoli di essere nominati al grado di ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati dalla commissione.
Art. 109-bis.
(Nomina al grado di ambasciatore)
Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado.
Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato.
Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le relazioni triennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 110.
(Avvicendamenti)
I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni , salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi (…)
I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede , salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti.
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due anni.
Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri.
Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro può disporre deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di amministrazione.
Art. 110-bis.
(Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero)
Con comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all'estero, l'amministrazione dà notizia, secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima, dei posti all'estero che devono essere ricoperti ... , ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica e di capo di consolato generale di I classe. I posti vengono assegnati ai funzionari che presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri:
a) specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla qualità del servizio precedentemente prestato;
b) esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento ai gradi superiori;
c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
d) anzianità di servizio;
e) anzianità di permanenza presso l'amministrazione centrale.
I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico.
Il Ministro degli affari esteri, nel propone al Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che a suo giudizio possiedono le qualità più idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato.
Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce un'informativa alle competenti commissioni parlamentari circa le nomine deliberate.
Art. 111.
(Collocamento a disposizione)
Qualora non risulti possibile il proficuo utilizzo di un funzionario diplomatico, per ripetuta valutazione negativa delle sue prestazioni, il funzionario stesso, previa contestazione e contraddittorio, può essere collocato a disposizione del Ministero senza incarico. Nel caso di ambasciatori o ministri plenipotenziari, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Nel caso di funzionari aventi grado inferiore, si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del consiglio di amministrazione.
Il periodo di disposizione non può eccedere i due anni. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, i funzionari già collocati a disposizione sono collocati a riposo con decreto del Ministro degli affari esteri.
I funzionari a disposizione continuano a percepire la componente stipendiale di base e gli altri assegni di carattere fisso spettanti al personale in servizio al Ministero, con esclusione delle indennità collegate alla posizione ed al risultato.
Art. 112.
(Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego)
I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilità;
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) la procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.
Art. 113.
(Stato matricolare e documenti personali)
Per ciascun funzionario diplomatico è tenuto uno stato matricolare in cui sono indicati i servizi di ruolo e quelli non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti. È indicato altresì lo stato di famiglia con le relative variazioni che il funzionario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.
I documenti interessanti la carriera sono tenuti in libretti o fascicoli personali secondo le modalità che, in relazione alle particolari esigenze del servizio all'estero e alla natura delle carte, sono stabilite dal regolamento.
CAPO II
CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA
Art. 114.
(Funzioni consolari)
1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.
2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Artt. 115 -141
abrogati dalla l. 23 aprile 2003, n.109
TITOLO IV
Norme comuni
Art. 142.
(Comportamento del personale)
Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza.
Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali.
Art. 143.
(Congedi e permessi al personale all'estero)
1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.
Art. 144.
(Residenze disagiate)
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie.
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito; a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.
Art. 145.
abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n.734.
Art. 146.
(Indennità per speciali mansioni)
Agli impiegati di ruolo che assolvono presso gli uffici all'estero le funzioni di cui all'art. 76 è attribuita una indennità pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale della qualifica di cancelliere principale.
Al personale addetto a svolgere mansioni di operatore tecnico per gli apparati grafici e da stampa, eliocianografici e fotografici, ivi compreso il personale qualificato ai sensi dell'art. 124, compete, per il periodo in cui svolge le mansioni suddette, l'indennità prevista dall'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.
Al proto e ai vice proto compete l'indennità di operatore prevista dalla predetta legge.
Art. 147.
(Commissione di disciplina e norme particolari sul procedimento disciplinare)
La Commissione di disciplina per il personale della Amministrazione degli affari esteri è nominata per un biennio con decreto del Ministro ed è composta di cinque funzionari dei quali uno di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe che la presiede e quattro di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata.
L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, può essere invitato dalla Commissione di disciplina a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.
Al personale in servizio all'estero che chieda di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 111 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è rimessa copia degli atti stessi.
Al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale, spetta il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in Italia per ragioni di servizio.
I termini previsti dalle disposizioni sul procedimento disciplinare sono raddoppiati per il personale in servizio all'estero.
Art. 148.
(Pubblicazioni e conferenze)
I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attività nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attività dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali.
Art. 149
abrogato dal d.lgs. 24 marzo 2000, n. 85
TITOLO V
Operai
Artt. 150 - 151
abrogati dalla l. 23 aprile 2003, n.109
TITOLO VI
Impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 152.
(Contingente e durata del contratto)
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.
Art. 153.
(Assunzione di impiegati temporanei)
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.
Art. 154.
(Regime dei contratti)
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
Art. 155.
(Requisiti e modalità per l'assunzione)
Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'articolo 153 si prescinde dal requisito della residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonché la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.
Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.
Art. 156.
(Doveri dell'impiegato)
Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignità dell'ufficio; di non esercitare altre attività lavorative.
Art. 157.
(Retribuzione)
La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.
La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.
Art. 157-bis.
(Assegno per il nucleo familiare)
L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.
Art. 157-ter.
(Orario di lavoro, orario di servizio e festività)
La durata normale dell'orario di lavoro è fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 154.
Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio.
L'orario di lavoro non può essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia.
Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all'articolo 157-quater viene ridotto in misura corrispondente.
Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio può richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalità previste per il personale in servizio nella stessa sede.
Art. 157-quater.
(Ferie)
Il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale.
Il dipendente assunto ai sensi dell'articolo 153 ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego.
Il dipendente non può rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie può essere rimandato all'anno successivo, Non possono essere cumulati più di due periodi di ferie annuali.
Art. 157-quinquies.
(Permessi)
Agli impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti, determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il restante personale.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi, egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell'anno solare, esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio.
Art. 157-sexies.
(Assenze dal servizio)
L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.
Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di tre mesi.
La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non può superare i dodici mesi in un quinquennio.
Art. 158.
(Previdenza e assistenza)
La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità, presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purché convivente e a carico, e dei figli fino al ventiseiesimo anno di età, purché conviventi e a carico.
Art. 158-bis.
(Infortuni sul lavoro e malattie professionali)
Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana.
Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.
Art. 158-ter.
(Provvidenze scolastiche)
1. Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili sul posto, può essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.
2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non può comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.
3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non può eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista.
Art. 159.
(Viaggi di servizio)
In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto viene corrisposta, per i viaggi di servizio, un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento o, qualora più elevata, della retribuzione base dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la missione è effettuata. Qualora nel Paese non vi siano impiegati a contratto con analoghe mansioni, l'indennità è fissata dal Ministero in riferimento ai criteri di cui all'articolo 157, primo comma.
Art. 160.
(Assunzione presso altro ufficio)
Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, lettera f). L'impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale.
L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale.
Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 155. Non può in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d)ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.
Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 161.
(Cessazione dal servizio)
Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva la possibilità di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale.
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONTRATTI NON REGOLATI DALLA LEGGE LOCALE
Artt. 162 - 163
abrogati dal d.lgs. 7 aprile 2000, n.103.
Art. 164.
(Sanzioni disciplinari)
Agli impiegati a contratto può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
b) condotta non conforme a principi di correttezza;
c) insufficiente rendimento;
d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
Può essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di:
a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'articolo 156;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'articolo 166.
Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito.
All'impiegato a contratto e concesso un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni.
Art. 165.
abrogato dal d.lgs. 7 aprile 2000, n.103.
Art. 166.
(Risoluzione del contratto)
Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
a) per incapacità professionale;
b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'articolo 160.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio all'estero è tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non è dovuto nel caso di:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
In tutti i casi il rapporto di impiego è risolto previa autorizzazione ministeriale.
CAPO III
AMMISSIONE NEI RUOLI DELLO STATO
Art. 167.
(Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici)
In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il dieci per cento dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei.
Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
TITOLO VII
Utilizzazione temporanea di persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri
Art. 168.
(Esperti)
L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire , comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea.
Art. 169.
(Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria)
Il Ministro può, per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica.
L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro.
Si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143 e 148.
PARTE TERZA
TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'ESTERO.
VIAGGI - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
Trattamento economico del personale in servizio all'estero
Art. 170.
(Assegni e indennità)
Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364. 21
Art. 171.
(Indennità di servizio all'estero)
1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico consolare.
2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:
a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico- ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea.
Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'articolo 189.
Art. 171-bis.
(Assegno per oneri di rappresentanza)
1. L'attività di rappresentanza, intesa come mezzo per stabilire ed intrattenere relazioni personali con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, per sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico commerciale e culturale, per accedere a determinate fonti di informazione e per assicurare una efficace tutela delle collettività italiane all'estero, è svolta dalle seguenti categorie di personale:
a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;
b) i capi degli uffici consolari di I categoria;
c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa;
d) i primi commissari amministrativi, i commissari amministrativi ed i commissari amministrativi aggiunti;
e) i direttori degli istituti di cultura;
f) il personale dell'area della promozione culturale che presso gli istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, oppure presta servizio in qualità di responsabile di sezione distaccata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente decreto.
2. Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attività di rappresentanza, che viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennità di servizio. Esso per il suo intero ammontare non concorre a formare reddito di lavoro dipendente.
3. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche l'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza è fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione delle specifiche esigenze di ciascuna sede. A tal fine si tiene conto, tra l'altro, del trattamento economico del personale di servizio necessario per il funzionamento della residenza ufficiale, nonché degli altri oneri direttamente connessi all'attività di rappresentanza, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, nonché tutte le manifestazioni od attività necessarie a mantenere i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della locale società e con il corpo diplomatico accreditato nella sede.
4. Per ciascuna delle rimanenti categorie di personale che sono tenute a svolgere attività di rappresentanza, l'ammontare dell'assegno viene determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in una misura percentuale correlata alle specifiche funzioni svolte e compresa tra l'8 per cento e il 20 per cento dell'indennità di servizio, al netto delle maggiorazioni di famiglia e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.
5. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio il consiglio di amministrazione, su motivata proposta del capo missione, può deliberare che venga attribuito un assegno per oneri di rappresentanza anche a dipendenti che occupino posti in organico in corrispondenza di profili professionali della settima qualifica funzionale, in misura percentuale non superiore al 5 per cento dell'indennità di servizio, come determinata nel comma 5.
6. I percettori degli assegni per oneri di rappresentanza depositano presso l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea a giustificare le spese sostenute, che viene custodita per un triennio e tenuta a disposizione dell'Ispettorato generale. Al termine di ogni esercizio finanziario i percettori dell'assegno di rappresentanza depositano altresì presso l'ufficio di appartenenza autocertificazione attestante l'ammontare globale delle spese sostenute. Le somme eventualmente non utilizzate vengono versate sul conto corrente valuta Tesoro. Con apposita circolare verranno precisate le modalità per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione e per la restituzione delle somme non utilizzate.
Art. 172.
(Commissione permanente di finanziamento)
La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennità di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La Commissione procede altresì, entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessità di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennità di servizio.
La Commissione, nominata con decreto del Ministro, è composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro.
La Commissione è presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale.
Per ciascun membro della Commissione può essere nominato un sostituto.
Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione.
Art. 173.
(Aumenti per situazioni di famiglia)
1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero è attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento della sua indennità di servizio qualora il coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurata al 5 per cento dell'indennità di servizio che nello stesso Paese è prevista per il posto di primo segretario o di console.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute o perché affidati all' altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all' estero.
È fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 15 per cento. È infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 5 per cento.
5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, che potrà essere modificato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 174.
(Indennità di servizio all'estero e indennità personale - Decorrenza)
Ai fini del presente decreto si intende per "indennità di servizio all'estero" quella prevista dall'art. 171 e per "indennità personale" quella risultante dall'eventuale cumulo dell'indennità di servizio all'estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui all'art. 173.
L'indennità personale compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva dalle funzioni stesse.
Tuttavia, quando esigenze di servizio rendano necessaria a giudizio del Ministero la presenza contemporanea nella stessa sede del personale cessante e di quello subentrante, a quello cessante è conservata l'indennità personale in godimento, per un periodo non eccedente i dieci giorni.
Fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purché il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 173. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari di non oltre trenta giorni, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio.
Art. 175.
(Indennità di sistemazione)
1. Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede estera spetta un'indennità di sistemazione, calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione.
2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un settimo dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di una mensilità dell'indennità personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese, l'indennità in questione è fissata nella misura del 50 per cento della indennità personale mensile stabilita per il posto di destinazione.
3. L'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennità di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.
5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennità di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennità personale, l'indennità di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.
6. L'indennità di sistemazione è corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa è peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del dipendente approvata dal consiglio di amministrazione.
7. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di avere già effettuato spese a valere sulla indennità di sistemazione, il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso.
Tale ammontare non può, comunque, superare la metà della indennità.
Art. 176.
(Indennità di richiamo dal servizio all'estero)
1. Al personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia spetta un'indennità per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.
2. L'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene calcolata applicando all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173.
3. Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che rientrano dalla stessa sede l'indennità di rientro spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.
Art. 177.
(Residenze di servizio)
I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per sé, per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.
Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennità personale.
I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.
Art. 178.
(Contributo spese per abitazione)
1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'indennità personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento della predetta indennità. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'indennità personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennità.
4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale. Il regolamento, che potrà essere emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le condizioni e le modalità per la concessione e per la corresponsione del contributo.
5. Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni, l'Amministrazione può concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità di servizio.
Art. 179.
(Provvidenze scolastiche)
1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore all'ammontare della maggiorazione dell'indennità di servizio che gli compete per ciascun figlio, è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.
2. Al personale di ruolo del Ministero in servizio all'estero che è richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.
3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non potrà comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 180.
(Trattamento economico durante il congedo ordinario)
Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale.
In caso di cumulo di congedi, l'indennità personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'articolo 143 e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo.
L'indennità personale compete inoltre per intero, e per non più di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo è stabilito per ogni sede con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
comma abrogato dalla l. 23 aprile 2003, n.109.
Art. 181.
(Spese di viaggio per congedo o ferie)
1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella misura del 90 per cento.
3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con esclusione delle spese di trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparati ed al coniuge a carico.
4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio.
Art. 182.
(Interruzione del congedo per motivi di servizio)
Al personale che trovandosi in congedo riceva l'ordine di rientrare in sede a norma dell'art. 143, prima di aver fruito per almeno due terzi del congedo stesso, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute e, nel caso di viaggio di congedo pagato a norma dell'articolo precedente, il pagamento delle spese di altro viaggio di congedo.
Art. 183.
(Trattamento economico durante l'assenza dal servizio)
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.
2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.
4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.
Art. 184.
(Trattamento degli incaricati d'affari con lettere)
L'indennità di servizio all'estero che compete all'incaricato d'affari con lettere di cui all'art. 36 è pari ai cinque sesti di quella stabilita per il posto ricoperto.
Gli eventuali aumenti per situazione di famiglia sono calcolati sull'indennità di servizio così stabilita.
Art. 185.
(Trattamento di reggenza)
1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nella seguente misura:
a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennità personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;
b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennità personale.
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennità personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nonché, in aggiunta alla propria indennità di servizio, i tre quinti dell'indennità di servizio spettante al titolare dell'ufficio.
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennità prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennità di servizio di cui il predetto personale già gode.
4. In nessun caso l'indennità di servizio all'estero del reggente può superare i quattro quinti dell'indennità di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettatigli sull'indennità di servizio all'estero in godimento.
5. Se la reggenza è assunta da personale che non goda di indennità di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennità di servizio e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia.
Art. 186.
(Viaggi di servizio)
Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l'intera indennità personale. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con decreto motivato del Ministro. L'indennità personale è ridotta della meta per un periodo successivo che non può superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la metà del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale.
Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, spetta:
1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta servizio, una indennità giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennità mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale;
2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri Paesi, una indennità giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennità base mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale. A tale indennità si applica;
a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la missione;
b) in mancanza di posto di organico corrispondente, il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;
c) in mancanza anche di coefficiente per la carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il restante personale della sede con esclusione, se differente, di quello stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;
d) qualora vi siano più coefficienti di maggiorazione oltre quello fissato per il capo di rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga in località dove non esistano uffici diplomatici o consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma del presente comma, il coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 172.
Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate dell'indennità supplementare prevista dall'ultimo comma dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del bagaglio presso fino ad un peso di 50 kg.
I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.
Se per esigenze di servizio il capo di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba, a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge, spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal presente articolo per il dipendente.
Art. 187.
(Trattamento in caso di sospensione dell'indennità personale)
Al personale cui venga integralmente sospesa, nei casi previsti dagli articoli 180, 183 e 186, la corresponsione dell'indennità personale e che continui ad occupare un posto di organico all'estero compete l'intero trattamento previsto per l'interno, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale.
Art. 188.
(Spese per particolari esigenze)
Qualora ricorrano circostanze di carattere eccezionale determinanti spese di rappresentanza che, a giudizio del Ministero, siano sproporzionate all'indennità personale del funzionario che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi sempre che le spese siano state preventivamente autorizzate. Detta quota non può superare i due terzi delle spese sostenute e documentate.
Se le spese di cui al precedente comma sono effettuate da un reggente di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare durante il periodo in cui non goda di indennità di reggenza ai sensi dell'articolo 185, la quota di rimborso può raggiungere i quattro quinti.
Art. 189.
(Indennità integrativa)
Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonché presso Enti, Organismi o tribunali internazionali può essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e, ove del caso, con altro Ministro interessato.
Il disposto del comma precedente sostituisce quello dell'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 anche agli effetti del primo comma dell'art. 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114.
TITOLO II
Viaggi del personale e trasporto degli effetti
Art. 190.
(Viaggi di trasferimento)
Il personale del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi di trasferimento, al trattamento di cui ai successivi articoli, anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.
Per viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo al Ministero.
Art. 191.
(Viaggi in ferrovia)
Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva ed alla seconda classe per il personale delle carriere ausiliarie.
Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia di ritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa.
È ammesso il pagamento del supplemento per treno rapido per la classe spettante.
Al personale delle carriere direttive spetta il pagamento delle spese relative ad un compartimento singolo in vagone letto; al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere capo o equiparata spetta il pagamento delle spese relative ad un posto in vagone letto.
Il Ministero, in relazione a particolari circostanze, può autorizzare per il personale delle carriere ausiliarie il viaggio in prima classe. Può altresì autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di personale diverso da quello indicato nel comma precedente.
Art. 192.
(Viaggi marittimi)
Per i percorsi marittimi spetta il pagamento delle spese di viaggio comprensive del passaggio e del vitto:
a) per un appartamento della categoria più elevata ai capi delle rappresentanze diplomatiche;
b) per una cabina della migliore sistemazione ai funzionari di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, ai funzionari con incarico di Ministro e di Ministro consigliere presso una rappresentanza diplomatica e ai titolari di Consolato generale di I classe;
c) per una cabina di prima classe singola con bagno al restante personale delle carriere direttive e al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere capo o equiparata;
d) per un posto di prima classe al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere superiore e di cancelliere principale o equiparata;
e) per un posto nella classe immediatamente inferiore alla prima, salvo diversa autorizzazione del Ministero per particolari circostanze, al restante personale.
Art. 193.
(Viaggi aerei)
Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio di prima classe al personale delle carriere direttive e nella classe immediatamente inferiore al restante personale.
Art. 194.
(Viaggi con altri mezzi)
Per tragitti effettuati con mezzi privati è corrisposta una indennità di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei precedenti articoli, integrata dalla diaria e dall'indennità supplementare relative al viaggio stesso di cui all'art. 195.
In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza dei mezzi di trasporto previsti negli articoli precedenti, sono corrisposte le spese effettivamente sostenute per altro mezzo di trasporto nonché la diaria e l'indennità supplementare relativa al viaggio effettuato.
Quando sia fatto uso di un mezzo privato è esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni al mezzo stesso o verso terzi.
Art. 195.
(Trattamento economico connesso con il viaggio)
Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da coincidenze o da causa di forza maggiore nonché per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero è corrisposta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125%.
Una indennità supplementare del 10% e del 5% del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.
Art. 196.
(Viaggi dei familiari a carico)
Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare a carico al trattamento di cui agli articoli da 191 a 195, salvo quanto disposto nel successivo comma.
Per i figli dei funzionari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 192 compete, per i viaggi marittimi, il pagamento delle spese per la sistemazione prevista dalla lettera b) dell'articolo stesso, in posti o cabine a seconda della composizione del gruppo familiare. Per i figli dei funzionari cui compete il pagamento del vagone letto, la sistemazione in posti o cabine letto viene disposta in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente o anche anteriormente, sempre che, in questo ultimo caso, il trasferimento del dipendente abbia poi effettivamente luogo.
Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari a carico nei limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio.
Art. 197.
(Viaggi dei domestici)
Spetta il pagamento delle spese di viaggio:
per due domestici, ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai funzionari di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di seconda classe o equiparato, ai funzionari con incarico di Ministro e di Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e ai titolari di Consolati generale di I classe;
per un domestico, agli altri funzionari di grado non inferiore a quello di primo segretario di Legazione o equiparato.
In ogni caso spetta al personale che si trasferisce con uno o più figli di età non superiore a 10 anni il pagamento delle spese di viaggio per la persona ad essi addetta.
Per il personale domestico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 191, 192, 193, 194 e 195 nei limiti previsti per il personale ausiliario.
Per la persona di cui al secondo comma che accompagni effettivamente il minore affidatole vengono corrisposte le spese relative alla classe prevista per i familiari.
Art. 198.
(Viaggi di corriere)
Al personale incaricato del trasporto delle bolgette e dei plichi diplomatici spetta il seguente trattamento:
per i percorsi ferroviari, un posto di prima classe, con eventuale supplemento per treno rapido, nonché l'uso del vagone letto di prima classe in compartimento singolo; per i percorsi marittimi, cabina di prima classe con bagno, per i percorsi aerei, uno o, se necessario, due posti nella classe spettante ai sensi dell'articolo 193, salva la facoltà del Ministero di autorizzare per esigenze di servizio il viaggio in classe superiore;
assicurazione per i percorsi aerei secondo i massimali da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per il tesoro;
corresponsione dell'indennità supplementare di cui al secondo comma dell'art. 195 maggiorata dell'80%;
corresponsione di una diaria nella misura da stabilirsi d'intesa con il Ministero del tesoro; tale diaria è ridotta del 50% se il dipendente fruisce dell'indennità di servizio all'estero.
Si applica il secondo comma dell'art. 194.
Il trattamento previsto dal presente articolo compete anche al personale cui è affidato il trasporto di materiale crittografico.
Art. 199.
(Trasporto bagagli, mobili e masserizie)
Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di kg. 1000 nonché di kg. 500 per ciascun familiare a carico e di kg. 250 per ogni domestico per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio. Il complesso degli effetti pertinenti al personale e al nucleo familiare può essere spedito in una o più volte e indipendentemente dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso. Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo stesso non abbia più luogo, non si procede al recupero della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti spettanti per la persona non trasferitasi.
Spetta altresì il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti:
kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e segretario di legazione o equiparato, nonché per il personale della VII qualifica funzionale o superiore;
kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato;
kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe;
kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.
I quantitativi indicati nei precedenti commi si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg. 150.
Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione.
Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonché l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
È pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque località in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, può essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.
Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura.
Il Ministero può predisporre, secondo condizioni e modalità da stabilire con apposito decreto, una lista di società di trasporti internazionali da abilitare ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimborso di cui al primo comma.
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il pagamento delle spese di cui al comma primo, è corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.
Art. 200.
(Trasporto per aereo o automezzo)
Qualora i trasporti di cui all'articolo precedente avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.
L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 30 kg. per il dipendente e di 15 kg. per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. I predetti limiti sono elevati rispettivamente a 50 kg. e a 25 kg. per i funzionari di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato.
Art. 201.
(Limiti di spesa)
Al personale che sostenga per sè, i familiari a carico e i domestici, nonché per i trasporti di cui all'art. 199, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse è corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo.
Art. 202.
(Disposizioni amministrative e contabili)
La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonché dei familiari a carico e dei domestici è soggetta ad approvazione da parte del Ministero.
Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, o della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni.
TITOLO III
Disposizioni generali
Art. 203.
(Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione)
Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri cui siano conferite, con le forme previste dall'art. 36, le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica compete, per il tempo dell'esercizio delle funzioni stesse, l'intero trattamento che il presente decreto stabilisce per i funzionari diplomatici preposti alle rappresentanze stesse. Alle persone predette non compete la retribuzione spettante per l'interno al personale di ruolo.
Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:
a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonché quello previsto dal titolo II della presente parte;
b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonché dell'articolo 208;
c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208. 21
Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione ai dipendenti statali delle persone estranee all'Amministrazione dello Stato è stabilita dal Ministero degli affari esteri secondo criteri concordati con il Ministero del tesoro.
Alle persone indicate alle lettere a) e b) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 84.
Le disposizioni dell'art. 211 si applicano al personale indicato nel presente articolo che abbia diritto alla assistenza ENPAS.
Art. 204.
(Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali)
Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo.
L'indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.
Art. 205.
(Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero)
L'indennità prevista dall'art. 176 spetta anche al personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo al Ministero o dal trasferimento in altra sede. Al personale collocato in aspettativa la indennità stessa è corrisposta nel caso che rientri in Italia.
Art. 206.
(Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero)
Il personale di cui al precedente articolo ha diritto per sé, per i familiari a carico e per i domestici di cui all'art. 197 al pagamento, a norma del titolo II, delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese.
Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.
Art. 207.
(Decesso durante il servizio all'estero)
In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari ad una mensilità dell'indennità personale spettante al dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'art. 199, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta.
Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico o dei domestici di cui all'art. 197. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente della pubblica Amministrazione deceduto in servizio all'estero anche se in missione.
Art. 208.
(Indennizzo per danni)
Al personale in servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di disordini, fatti bellici nonché di eventi connessi con la sua posizione all'estero è concesso un indennizzo proporzionale alla entità del danno subito secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extra-giudiziale.
La misura dell'indennizzo è fissata da una Commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro e composta di un Ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della Ragioneria centrale, e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata.
Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato ha le funzioni di segretario della Commissione.
Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento, anche ai familiari a carico i quali subiscano infermità o perdita dell'integrità fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma.
Art. 209.
(Modalità di pagamento delle competenze e conguagli)
Le indennità, i contributi e i rimborsi da corrispondere al personale in servizio o in missione all'estero sono pagati in valuta locale secondo un rapporto di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il pagamento può essere effettuato altresì in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sentita la Commissione di cui allo art. 172. L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.
Gli stipendi e le altre indennità previsti per l'interno che spettano al personale in servizio presso gli uffici all'estero sono liquidati in lire italiane. È consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, gli stipendi stessi e le indennità siano trasferiti all'estero nella stessa valuta adottata per il pagamento dell'indennità di servizio all'estero.
Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in lire italiane. L'eventuale saldo a favore del dipendente che rientri al Ministero è corrisposto a domanda in lire italiane oppure nella valuta in cui gli era corrisposta l'indennità di servizio all'estero nella sede di provenienza, secondo il rapporto di ragguaglio vigente nel periodo a cui si riferisce il saldo.
Art. 210.
(Controllo medico periodico)
1. Il personale in servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 181, può chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in sedi particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per sé ed i familiari a carico.
2. L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture sanitarie operanti, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto, nella sede del Ministero degli affari esteri, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio sanitario nazionale.
3. L'esame di cui al comma 2 può essere effettuato all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo ordinario o delle ferie spettanti.
Art. 211.
(Assicurazioni)
1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene assicurata dal Ministero della sanità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al personale con sede di servizio in Stati ove non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministero degli affari esteri rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese connesse alla stipula di polizza con una o più compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanità, per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità, secondo condizioni e modalità determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanità. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso.
2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma 1, trova applicazione l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.
3. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verifichino situazioni di pericolosità suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumità fisica, il Ministero provvede alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche al coniuge se effettivamente residente nella stessa sede, viene effettuata secondo modalità ed a condizioni determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 211-bis.
(Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione)
1. - Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalità, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso (....) Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso.
PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE, FINALI E DI ESECUZIONE
TITOLO I
Norme transitorie
CAPO I
NORME TRANSITORIE IN RELAZIONE ALLA PARTE I
Art. 212.
(Organizzazione del Ministero)
La soppressione del servizio affari generali e quella del servizio affari privati hanno luogo entro il 31 dicembre 1968. Le materie che rientrano nella competenza del servizio affari privati sono devolute, all'atto della soppressione del servizio, alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.
Il Ministro provvede gradualmente con suoi decreti entro il 31 dicembre 1968 all'organizzazione del Ministero stabilita dalla parte prima del presente decreto ivi compreso in particolare quanto disposto dagli articoli 7, 14, 17, 19, 24, 25, 60, 61 e 79. È sospesa fino a tale data l'applicazione del secondo comma dell'art. 25.
Il funzionario, che si trovi ad essere incaricato delle funzioni di capo del Servizio affari generali alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a far parte del Consiglio di amministrazione fin tanto che il predetto funzionario resti titolare del servizio stesso.
Art. 213.
(Istituzione Comitati consultivi misti)
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono istituiti presso il Ministero degli affari esteri, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 29, Comitati consultivi misti nelle seguenti materie:
a) accordi e convenzioni internazionali che comportino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
b) partecipazione italiana ad enti o organismi internazionali;
c) politica sociale internazionale e emigrazione;
d) attività culturale e scolastica all'estero;
e) cooperazione scientifica e tecnica internazionale;
f) problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo.
Si applica ai Comitati di cui al comma precedente il disposto del terzo comma dell'art. 29.
Art. 214.
(Uffici consolari onorari)
Gli uffici consolari di II categoria, istituiti nelle località dove hanno sede Missioni diplomatiche, possono essere mantenuti fino al termine dell'incarico dei titolari nominati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1970.
Art. 215.
(Reggenza degli uffici all'estero)
Per dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la reggenza di un ufficio all'estero, di cui al primo comma degli articoli 41 e 48, è assunta, salvo diversa determinazione ministeriale, dal funzionario diplomatico più elevato in grado proveniente dalla carriera diplomatico-consolare e, in mancanza, dal funzionario diplomatico più elevato in grado proveniente dalle altre carriere a ordinamento speciale.
Art. 216.
(Servizio cassa e dei valori)
Per le speciali esigenze di servizio del Ministero degli affari esteri sarà provveduto alle necessarie modificazioni ed integrazioni del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali.
Art. 217.
(Graduale applicazione di norme)
All'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 83 e 85 l'Amministrazione procederà gradualmente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
L'istituzione dei posti di cui all'art. 33, secondo comma, avrà luogo via via che l'Amministrazione disponga del necessario personale. L'assegnazione agli uffici all'estero di impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili ai sensi del primo comma dell'art. 76 ha luogo gradualmente in relazione alle disponibilità di personale della carriera stessa idoneo a svolgere le predette mansioni.
Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 120, terzo comma, e comunque non oltre il 1 gennaio 1970, l'aliquota massima degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale è stabilita con decreto del Ministro.
CAPO II
INQUADRAMENTI
Art. 218.
(Collocamento del personale delle carriere ad ordinamento speciale nella carriera diplomatica)
I funzionari appartenenti ai ruoli delle carriere diplomatico-consolare, per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente, per la stampa ed ai relativi ruoli aggiunti istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nella carriera diplomatica.
Essi sono iscritti nel grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, per gruppi secondo la seguente successione di ruoli: ruolo organico della carriera diplomatico-consolare, ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare, ruolo organico della carriera per l'emigrazione, ruolo aggiunto alla carriera per l'emigrazione, ruolo organico della carriera commerciale, ruolo aggiunto alla carriera commerciale, ruolo organico della carriera per l'Oriente, ruolo aggiunto alla carriera per l'Oriente, ruolo organico della carriera per la stampa, ruolo aggiunto alla carriera per la stampa. Nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine di iscrizione è quello già esistente nel ruolo di provenienza.
I funzionari, così entrati a far parte della carriera diplomatica, conservano l'anzianità di grado e di carriera.
Art. 219.
(Regolarizzazioni amministrative)
Ai funzionari delle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa ed a quelli dei relativi ruoli aggiunti, collocati a riposo nei quattro anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere attribuito, a titolo onorifico, entro tre mesi dalla data predetta il grado della carriera diplomatica corrispondente a quello rivestito od a quello onorifico ottenuto al momento della cessazione dal servizio.
Ai funzionari diplomatici che sono investiti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto dell'incarico di capo del servizio del contenzioso diplomatico e di capo del servizio trattati ed atti viene attribuito ad personam il titolo di capo aggiunto del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, per il periodo in cui restano assegnati al servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi.
Il personale, compreso quello dei ruoli organici e aggiunti delle carriere ad ordinamento speciale, che abbia contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore del presente decreto senza richiedere l'assenso a norma dell'art. 230 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non incorre nella sanzione prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006. Gli effetti economici del matrimonio decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 220.
(Inquadramento nei ruoli organici di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496)
Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti alle carriere dei cancellieri, degli assistenti commerciali ed esecutiva dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei ruoli organici delle rispettive carriere e sono iscritti nella qualifica corrispondente a quella rivestita, al posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica stessa, conservando l'anzianità medesima e quella di carriera.
Nel caso che gli impiegati provenienti dai ruoli aggiunti abbiano pari anzianità di qualifica degli impiegati già iscritti nel ruolo organico vengono iscritti dopo di questi.
Art. 221.
(Personale di ruoli e qualifiche speciali)
Gli esperti per la documentazione diplomatica sono inquadrati nel ruolo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica e sono collocati nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente in godimento, conservando ad personam il titolo relativo alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per il personale collocato nel ruolo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto la promozione a esperto capo si consegue a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
Art. 222.
(Tabelle di inquadramento)
L'inquadramento del personale di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri nelle carriere, ruoli e qualifiche speciali di cui al presente decreto è effettuato in conformità alle tabelle allegate e numerate da 22 a 33.
Art. 223.
(Inquadramento di personale incaricato della I direzione di uffici consolari)
Le persone estranee all'Amministrazione che, alla data del 14 agosto 1965, abbiano diretto in modo lodevole per almeno quindici anni complessivamente uffici consolari di I categoria possono essere inquadrate a domanda nel grado di ispettore amministrativo della carriera direttiva amministrativa, entro il limite dei posti in soprannumero di cui all'art. 248.
Le domande per ottenere l'inquadramento debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli inquadramenti hanno luogo in base alla qualità del servizio prestato, su deliberazione del Consiglio di amministrazione che stabilisce l'ordine di graduatoria fra gli aspiranti.
Il servizio prestato precedentemente alla nomina in ruolo è riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 224.
(Capo del servizio crittografico)
Il funzionario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, riveste la qualifica di capo del servizio crittografico conserva ad personam tale denominazione.
Art. 225.
(Passaggi e inquadramenti nella carriera ausiliaria tecnica)
I commessi e gli uscieri capi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto lodevolmente e in prevalenza mansioni di autista, sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione indicato nella lettera c) dell'art. 97, nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica con qualifica corrispondente a quella rivestita.
L'inquadramento del personale ausiliario nella carriera ausiliaria tecnica avrà luogo dopo le prime promozioni alla qualifica di agente tecnico capo che saranno effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti del personale della carriera ausiliaria tecnica di cui alla tabella 28.
Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene indetto un concorso per titoli ed esami a ottanta posti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica, riservato al personale ausiliario e operaio dell'Amministrazione degli affari esteri. A tale concorso possono partecipare anche i dipendenti civili e militari dello Stato che abbiano svolto nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto mansioni di autista o di motociclista per almeno un anno presso la Amministrazione degli affari esteri. Le norme relative alle modalità del concorso, alla composizione della Commissione giudicatrice, alla natura dei titoli, alle materie di esame, alle modalità per lo svolgimento delle prove e per la formazione della graduatoria sono stabilite dal bando di concorso.
Al personale proveniente dalla carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri inquadrato nella carriera ausiliaria tecnica ai sensi del primo e del terzo comma è riconosciuta l'anzianità di qualifica e di carriera maturata nella carriera di provenienza.
Art. 226.
(Inquadramento del personale non di ruolo)
Al personale non di ruolo assunto da data non anteriore al 1 maggio 1958 da inquadrare nei ruoli organici ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, o già inquadrato nei ruoli stessi è ridotta della metà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio prescritta per l'inquadramento in ruolo. L'Amministrazione provvede ai predetti inquadramenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con riserva di anzianità in favore del personale di cui all'art. 228.
Art. 227.
(Inquadramenti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
Alle impiegate, di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non siano state inquadrate nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento per effetto del disposto dell'art. 3, lettera b), della legge 30 giugno 1956, n. 775, è data facoltà di chiedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sempre che alla data stessa abbiano la cittadinanza italiana, l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Alle impiegate di cui al comma precedente sono equiparate quelle che hanno dato le dimissioni per contrarre matrimonio con cittadino straniero, sempre che siano state poi assunte a contratto di diritto privato a tempo determinato, prestino servizio come tali alle data di entrata in vigore del presente decreto e alla stessa data abbiano la cittadinanza italiana. Il servizio prestato a contratto di diritto privato è equiparato a servizio prestato ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.
Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti hanno luogo alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 30 giugno 1956, n. 775 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
È data facoltà al personale che faccia domanda di inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento a norma del presente articolo di chiedere il successivo collocamento nei ruoli organici ai sensi dell'art. 228. I giudizi complessivi eventualmente mancanti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione.
Art. 228.
(Inquadramenti nei ruoli organici del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, che non abbiano demeritato, sono inquadrati, a domanda e con le modalità stabilite dal presente articolo, nelle carriere: direttiva amministrativa, del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliarie.
L'inquadramento ha luogo:
a) nella carriera direttiva amministrativa, entro il limite di 80 posti, per gli assistenti i quali, in possesso di diploma di laurea italiano o riconosciuto in Italia, abbiano svolto nell'ultimo quinquennio mansioni direttive o anche di concetto sempre che riconosciuti idonei alle funzioni direttive;
b) nelle carriere di concetto del personale di cancelleria e degli assistenti commerciali, per gli assistenti e i coadiutori i quali:
in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo di studio equipollente o superiore, abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di concetto per almeno tre anni;
in possesso di diploma di scuola media inferiore o equipollente, abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di concetto per almeno cinque anni;
abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di concetto per almeno sette anni e non abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche inferiori a distinto;
c) nella carriera esecutiva, per gli aggiunti di cancelleria i quali:
in possesso di diploma di scuola media inferiore o equiparato o superiore, abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle esecutive per almeno tre anni;
abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle esecutive per almeno cinque anni;
d) nelle carriere ausiliarie, per i subalterni.
Gli assistenti, i coadiutori e gli aggiunti di cancelleria, che non abbiano i requisiti prescritti alle lettere a), b) e c) del comma precedente per l'inquadramento nelle carriere per cui hanno fatto domanda, sono inquadrati in carriere inferiori.
Gli inquadramenti avvengono nelle prime tre qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente in godimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
Gli impiegati in possesso dell'ex coefficiente superiore a quello della terza qualifica della carriera di inquadramento sono collocati nella terza qualifica.
Le domande per l'inquadramento devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli inquadramenti sono deliberati, in relazione a quanto stabilito nei precedenti commi, da una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe in servizio o a riposo che la presiede, di un consigliere di Stato e di cinque funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione. Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione svolge le funzioni di segretario. La commissione si pronuncia anche sulla equipollenza dei titoli di studio.
La Commissione forma, nell'ambito di ogni carriera, le graduatorie degli impiegati aventi i necessari requisiti con valutazione di merito comparativo sulla base del gruppo di appartenenza, dell'anzianità e della qualità del servizio, dei titoli posseduti e della conoscenza delle lingue. Nell'ambito di ciascuna qualifica l'ordine fra gli impiegati da inquadrare è dato dalla graduatoria salvo quanto previsto dal comma terzo dell'art. 229.
Gli assistenti laureati i quali, ancorché provvisti dei requisiti di cui al secondo comma lettera a), siano stati esclusi dall'inquadramento nella carriera direttiva amministrativa sono inquadrati nelle carriere di concetto, con precedenza sugli altri impiegati da inquadrare ai sensi della lettera b) e secondo l'ordine previsto dal terzo comma dell'art. 229.
La Commissione accerta, sulla base della documentazione relativa al servizio prestato, la particolare esperienza professionale di cui gli assistenti ammessi nella carriera direttiva amministrativa siano in possesso, in relazione alla successiva utilizzazione ai sensi dell'articolo 250. La Commissione determina altresì, sulla base delle mansioni svolte, le specializzazioni da attribuire, ai sensi degli articoli 118 e 124, agli impiegati assegnati alla carriera del personale di cancelleria ed a quella esecutiva.
L'impiegato ha facoltà di rinunciare all'inquadramento nei trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione della Commissione.
Gli inquadramenti ai sensi del presente articolo decorrono, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale così inquadrato è collocato nella qualifica prendendo posto dopo gli impiegati già iscritti nella qualifica stessa e, per quanto riguarda le carriere esecutive ed ausiliarie, dopo gli impiegati promossi ai sensi dell'art. 229. Agli effetti delle promozioni alla seconda e alla terza qualifica di ciascuna carriera, è riconosciuta nella qualifica di inquadramento l'anzianità maturata nel corrispondente ex coefficiente di stipendio o in quelli superiori. Ai fini dell'ammissione ai concorsi di promozione e agli scrutini per la promozione a primo archivista è riconosciuta per intero l'anzianità di servizio nel ruolo transitorio di provenienza e, fino ad un massimo di tre anni, l'anzianità riconosciuta dal secondo comma dello art. 6 della legge 30 giugno 1956, n. 775. Al personale predetto è riconosciuta nella qualifica di inquadramento, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata nel corrispondente ex coefficiente ed in quelli superiori.
Gli impiegati in servizio all'estero inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo continuano nelle precedenti funzioni e continuano a fruire dell'assegno di sede in godimento fino all'assunzione delle nuove funzioni conseguenti all'inquadramento stesso.
Le nuove funzioni sono conferite entro il 1 agosto 1967 e a decorrere dalla stessa data sono istituiti posti presso gli uffici all'estero in un numero complessivo corrispondente a quello degli impiegati che, inquadrati ai sensi del presente articolo nei ruoli organici, si trovano in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli impiegati già appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento e entrati nei ruoli organici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono presentare domanda per ottenere, anche ai soli fini del riconoscimento della anzianità maturata nel ruolo transitorio predetto, l'inquadramento che ad essi sarebbe derivato dalle disposizioni del presente articolo qualora fossero rimasti nel ruolo stesso.
Il personale di cui al presente articolo è esentato dall'obbligo di partecipare ai corsi previsti dal presente decreto.
Art. 229.
(Coordinamento fra il conferimento delle promozioni e gli inquadramenti previsti dal precedente articolo)
Agli scrutini ed ai concorsi per le prime promozioni dopo la data di entrata in vigore del presente decreto nelle carriere direttiva amministrativa e di concetto sono ammessi, fermo restando quanto disposto dal terzo comma, anche gli impiegati, in possesso dei requisiti prescritti, di cui agli articoli 226 e 228. Al primo concorso di promozione alla quarta qualifica sono ammessi gli impiegati appartenenti alla seconda e alla terza qualifica in possesso alla data predetta dei requisiti prescritti.
Ai concorsi di promozione e allo scrutinio per la promozione a primo archivista sono ammessi anche gli impiegati che, pur non avendo le prescritte anzianità di qualifica e di carriera, precedono in ruolo quelli provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento che abbiano titolo a partecipare ai concorsi e allo scrutinio stessi.
Il primo scrutinio per la promozione alla terza qualifica nelle carriere di concetto è riservato agli impiegati che si trovano nella seconda qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli che vi sono collocati ai sensi dell'art. 220. Gli impiegati così promossi sono collocati nella terza qualifica dopo gli assistenti inquadrati ai sensi del terzo e del settimo comma dell'art. 228 che, in possesso del titolo di studio prescritto per le carriere di concetto, godevano prima dell'inquadramento dell'ex coefficiente corrispondente a qualifica superiore alla terza qualifica. Il restante personale, collocato nella terza qualifica ai sensi dello art. 228, è iscritto nella qualifica stessa dopo gli impiegati promossi ai sensi del presente comma.
Ai primi scrutini di promozione alla seconda, terza e quarta qualifica che avranno luogo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto nelle carriere esecutiva e ausiliarie, sono ammessi gli impiegati provenienti dai ruoli organici e dai ruoli aggiunti di cui allo art. 220, in possesso dei requisiti prescritti. Sono ammessi altresì, con riserva di anzianità in favore degli impiegati di cui all'art. 228, gli impiegati inquadrati ai sensi dell'art. 226. Ai predetti scrutini per la quarta qualifica sono ammessi gli impiegati appartenenti alla seconda e terza qualifica.
Il personale delle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva, che alla data del 30 giugno 1967 rivesta la terza o la seconda qualifica ovvero abbia titolo alla stessa data alla promozione a quest'ultima e che al 30 aprile 1971 non abbia ancora conseguito la promozione alla quarta qualifica, è ammesso ai concorsi e agli scrutini relativi che si effettueranno a partire da tale ultima data, sempre che abbia riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a buono.
Gli impiegati che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto o negli esami di idoneità, espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la promozione alle qualifiche di primo commissario amministrativo, di primo cancelliere e di primo assistente commerciale, sono rispettivamente collocati, nei limiti delle vacanze risultanti con l'entrata in vigore del presente decreto, nel grado di ispettore amministrativo e nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale.
Art. 230.
(Concorsi speciali per passaggi di categoria)
Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro per gli affari esteri indice i seguenti concorsi per titoli ed esame, riservati agli impiegati sottoindicati dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti e titoli di studio prescritti per l'ammissione alle carriere per cui i concorsi sono indetti:
a) un concorso a venti posti nella carriera direttiva amministrativa, riservato al personale delle carriere di concetto, agli assistenti e ai coadiutori del ruolo speciale transitorio ad esaurimento;
b) un concorso a ottanta posti nella carriera del personale di cancelleria ed un concorso a dieci posti nella carriera degli assistenti commerciali riservati agli impiegati della carriera esecutiva ed agli aggiunti di cancelleria del ruolo speciale transitorio ad esaurimento;
c) un concorso a quaranta posti nella carriera esecutiva, riservato agli impiegati delle carriere ausiliarie ed ai subalterni del ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Ai vincitori dei concorsi suddetti è riconosciuta, ai fini della ammissione al successivo concorso e scrutinio di promozione alla quarta qualifica, l'anzianità posseduta nella carriera o gruppo di provenienza fino ad un massimo di quattro anni.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi suddetti sono composte rispettivamente:
di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, di un consigliere di Stato, di un professore universitario, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato;
di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato e di un professore di scuola media superiore;
di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata che presiede la Commissione, di un professore di scuola media, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di Legazione o equiparato.
Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione sono svolte da funzionari del Ministero di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato.
Le norme relative alle modalità ed allo svolgimento dei concorsi, alla natura delle prove, alle eventuali differenziazioni delle prove stesse in relazione alle specializzazioni delle carriere, alla natura dei titoli, ai criteri di valutazione, alla formazione delle graduatorie sono stabilite nei bandi di concorso.
I vincitori dei concorsi sono collocati, nell'ordine di graduatoria, dopo il personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti, nella qualifica iniziale o in quella corrispondente al coefficiente in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che sono in possesso di coefficiente superiore alla terza qualifica della carriera di inquadramento sono collocati nella terza qualifica.
I vincitori che saranno collocati nelle qualifiche iniziali, vengono, iscritti nelle qualifiche stesse con precedenza nei confronti dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 236 nonché dei vincitori del primo concorso ordinario che sarà bandito per ogni carriera dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 231.
(Collocamento nel personale non di ruolo degli operai con mansioni non salariali e di altro personale)
Gli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore al 29 marzo 1961 sono collocati con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella categoria del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Il personale così collocato nella categoria suddetta che venga a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti per il collocamento nei soppressi ruoli aggiunti di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive disposizioni, sarà inquadrato nei ruoli organici con l'osservanza delle disposizioni medesime.
Per il personale suddetto è ridotta alla metà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio necessaria per l'inquadramento nei ruoli.
Il personale, compreso quello con mansioni di traduttore, che comunque assunto o denominato presti servizio di fatto, anche a non diretto carico del Ministero, presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal 1 settembre 1963 è collocato nella categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e, successivamente, nei ruoli organici, secondo le condizioni e le modalità previste dal primo comma, ad eccezione della riduzione del termine di cui al comma stesso.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto di assumere, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo e a contratto, anche di diritto privato, comunque denominato per gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.
In caso di infrazione al predetto divieto i provvedimenti relativi sono nulli e non producono alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli impiegati che vi abbiano provveduto.
Art. 232.
(Inquadramento operai)
La quarta e la quinta categoria nel ruolo organico degli operai permanenti dell'Amministrazione degli affari esteri sono soppresse. I manovali e le operaie che si trovano rispettivamente nella quarta e nella quinta categoria alla data di entrata in vigore del presente decreto sono collocati nella categoria degli operai comuni.
Nei primi concorsi per operai specializzati e per operai qualificati, che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, un terzo dei posti è riservato rispettivamente agli operai qualificati e agli operai comuni in servizio alla data stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto è richiesta per il conferimento dell'incarico di capo laboratorio e dell'incarico di sopraintendente alle lavorazioni del centro fotorotolitografico l'anzianità di un anno.
Art. 233.
(Inquadramenti in soprannumero)
Gli inquadramenti nella carriera ausiliaria possono effettuarsi in soprannumero da riassorbirsi con il passaggio di impiegati dalla carriera stessa alle carriere esecutiva ed ausiliaria tecnica a seguito dei concorsi previsti dagli articoli 225 e 230.
Un numero di posti pari a quello dei suddetti posti in soprannumero è tenuto scoperto nella carriera ausiliaria tecnica.
Art. 234.
(Assegno personale)
Salvo quanto particolarmente disposto, al personale inquadrato nei ruoli organici o passato in altra carriera ai sensi del presente decreto e che abbia uno stipendio o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo. L'assegno personale è riassorbito nei successivi aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o alla progressione economica.
La presente disposizione si applica anche al personale operaio inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo ai sensi del primo comma dell'art. 231.
Art. 235.
(Sistemazione dei contrattisti in servizio)
Il personale con contratto di diritto privato a tempo determinato di cui alle leggi 30 giugno 1956, n. 775, e 24 luglio 1959, n. 612, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, entro tre mesi dalla data suddetta, di essere assunto con contratto disciplinato dalle disposizioni contenute nel titolo VI della parte seconda specificando, ove del caso, il regime di contratto per cui opta ai sensi dell'art. 154.
Sulle domande si pronuncia una Commissione, tenendo presente i titoli, la qualità del servizio prestato e le mansioni svolte. La Commissione stabilisce altresì le mansioni cui il personale va adibito.
Gli impiegati, nei cui confronti la Commissione abbia espresso giudizio favorevole, sono ammessi a stipulare il contratto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ultimazione dei lavori della Commissione, prescindendo dalle disposizioni contenute negli articoli 152, secondo comma, e 155, primo e terzo comma.
Il servizio prestato in base ai contratti previsti dalla legge 30 giugno 1956, n. 775 e dalla legge 24 luglio 1959, n. 612, è considerato valido agli effetti degli articoli 166, 167 e 236.
I contratti per il personale di cittadinanza italiana, nei cui confronti la Commissione suddetta si sia espressa favorevolmente e che non opti per la legge del luogo ai sensi dell'art. 154 secondo comma, sono stipulati direttamente a tempo indeterminato.
Nei confronti degli impiegati che non abbiano presentato la domanda ai sensi del primo comma o per i quali la Commissione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego viene risolto secondo le modalità e i termini previsti dal relativo contratto.
Fino alla data di decorrenza dei nuovi contratti o alla risoluzione del rapporto d'impiego, ai sensi rispettivamente del terzo e del sesto comma, continuano ad applicarsi i contratti vigenti che nel frattempo possono, ove occorra, essere modificati o rinnovati secondo il precedente ordinamento.
Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di decorrenza dei contratti di cui al terzo comma, gli impiegati assunti a norma delle disposizioni contenute nel titolo VI della parte seconda fruiranno di una retribuzione da determinare in base agli stessi criteri valevoli per gli impiegati a contratto assunti ai sensi del precedente ordinamento.
La Commissione di cui al secondo comma è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe in servizio o a riposo che la presiede, di un consigliere di Stato e di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato. Due funzionari del Ministero di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario e di vice segretario della Commissione.
Gli impiegati indicati al primo comma assunti a contratto ai sensi del presente articolo conservano, a titolo personale, la retribuzione in godimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, qualora essa sia superiore a quella che dovrebbe essere loro attribuita in base alle disposizioni del titolo VI della parte seconda.
Nel contingente di millequattrocento impiegati a contratto stabiliti dall'art. 152 sono computati gli impiegati il cui rapporto di impiego è disciplinato dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e quelli assunti in base alla legge 24 luglio 1959, n. 612.
Art. 236.
(Concorso riservato a contrattisti)
Il Ministro per gli affari esteri indice entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i seguenti concorsi straordinari per titoli ed esami riservati agli impiegati a contratto:
a) a quaranta posti nella carriera del personale di cancelleria e a dieci posti nella carriera degli assistenti commerciali;
b) a cinquanta posti nella carriera esecutiva;
c) a quindici posti nella carriera ausiliaria.
Ai concorsi suddetti sono ammessi gli impiegati a contratto che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età. Possono peraltro essere ammessi anche coloro che, pur avendo superato il quarantacinquesimo anno, si trovino ad avere, al compimento del sessantacinquesimo, un'anzianità di servizio utile ai fini della pensione di almeno quindici anni, compreso il servizio da riscattare. Restano fermi gli altri requisiti richiesti dall'art. 167.
Agli effetti dell'anzianità di servizio richiesta dal terzo comma del predetto articolo, sono riconosciuti i periodi di servizio anche se non continuativi in precedenza prestati presso il Ministero e gli uffici all'estero quali impiegati civili o militari anche se non di ruolo.
Il giudizio espresso dalla Commissione indicata nel precedente articolo sostituisce quello di cui al quarto comma dell'art. 167.
Le norme relative alle modalità dei concorsi, alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alla natura dei titoli, alle materie di esame ed alle eventuali differenziazioni in relazione alle specializzazioni delle carriere, alle modalità ed allo svolgimento delle prove sono stabilite dai bandi di concorso.
I vincitori dei concorsi prendono posto dopo i vincitori dei concorsi di cui all'art. 230 e prima dei vincitori dei concorsi ordinari, indipendentemente dalla data di espletamento dei concorsi stessi.
Per il periodo indicato dal primo comma non sono banditi in concomitanza dei concorsi ordinari i concorsi previsti per i contrattisti dall'art. 167.
I benefici previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano agli impiegati a contratto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i primi due concorsi che verranno banditi ai sensi dell'art. 167.
I vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo e dei primi due concorsi banditi ai sensi dell'art. 167 dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono esentati dal prestare servizio al Ministero durante il periodo di prova e dal seguire i corsi previsti dal primo comma dell'art. 121 e dal primo comma dell'articolo 126. Il servizio all'estero prestato dai predetti impiegati anteriormente all'ammissione nei ruoli organici è computato anche ai fini della determinazione del periodo minimo di servizio all'estero richiesto dal presente decreto per le promozioni nelle carriere di concetto ed esecutiva. Al predetto personale non è richiesto il periodo di servizio in particolari sedi previsto dal secondo comma dell'art. 122 ai fini delle promozioni a cancelliere principale e ad assistente commerciale principale.
CAPO III
CARRIERA DIPLOMATICA: FUNZIONI E SPECIALIZZAZIONI - REGIME TRANSITORIO DI AVANZAMENTO - CORSI
Art. 237.
(Funzioni)
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 99 e 100, ai funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218 non possono essere attribuite, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni diverse da quelle della carriera di provenienza se non con il loro consenso.
Ai funzionari provenienti dai ruoli organici ed aggiunti delle carriere per l'emigrazione commerciale è attribuita rispettivamente la specializzazione sociale e commerciale. Ai funzionari provenienti dal ruolo organico della carriera per l'Oriente è attribuita dal Consiglio di amministrazione, tenuto anche conto delle aspirazioni degli interessati, la specializzazione per il vicino Oriente o quella per il medio ed estremo Oriente.
Art. 238.
(Esercizio delle funzioni)
Per un periodo di cinque anni, ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) possono essere attribuite funzioni diverse da quelle inerenti al grado rivestito;
b) non si applicano le disposizioni dell'art. 110 relative ai periodi di avvicendamento. Le disposizioni dell'articolo stesso non si applicano ai funzionari che al termine del quinquennio si trovino nel grado di consigliere di Ambasciata e in quelli superiori.
Art. 239.
(Commissione di avanzamento)
Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono chiamati a far parte della Commissione di avanzamento per la carriera diplomatica, in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 98, due funzionari diplomatici di cui uno proveniente dalla carriera diplomatico-consolare e l'altro proveniente da una delle altre carriere ad ordinamento speciale.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente della Commissione.
Art. 240.
(Avanzamento nella carriera diplomatica)
Le nomine e le promozioni dei funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218 sono conferite nei limiti dei posti di organico di cui alla tabella 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 241, tenuto peraltro conto delle riserve dei posti stabilite per i singoli gruppi di provenienza dalle tabelle 34 e 35 nonché dalla disposizione di cui all'ultimo comma.
I posti riservati che non possano essere più utilizzati perché numericamente eccedenti il contingente complessivo dei funzionari nei gradi inferiori a favore dei quali la riserva era stata costituita sono utilizzabili per l'avanzamento di tutti indistintamente i funzionari della carriera diplomatica, salvo le riserve risultanti dalla tabella 34, nota c), e quanto disposto dall'art. 241.
Un posto di Ministro plenipotenziario di II classe, tra quelli attribuiti dalla tabella 34 ai funzionari provenienti dalla carriera diplomatico-consolare, è riservato ai funzionari che, trasferiti in posizione inferiore nella carriera predetta, in applicazione del D. L. L. 13 dicembre 1947, n. 1480, rivestivano all'atto del trasferimento almeno il grado VII dell'ex ordinamento gerarchico. Il posto così riservato può essere conferito più volte.
Art. 241.
(Posti per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti)
Il posto di Ministro plenipotenziario di I classe e i sette posti di Ministro plenipotenziario di II classe riservati ai sensi delle tabelle 34 e 35 per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono conferiti, nel loro complesso, in proporzione alla consistenza effettiva di ciascun gruppo di funzionari provenienti dai predetti ruoli. La consistenza effettiva va determinata con riferimento alla situazione esistente al momento del conferimento delle nomine.
Sono istituiti nella carriera diplomatica i seguenti posti in soprannumero da conferirsi ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti indicati nel precedente comma:
a) quattro posti di Ministro plenipotenziario di II classe, da attribuirsi ai consiglieri di Ambasciata, indipendentemente dal ruolo aggiunto di provenienza;
b) ventisette posti di consigliere di Ambasciata così ripartiti: nove posti per i funzionari provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera per l'emigrazione, quattro posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera commerciale, dieci posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera per l'Oriente e quattro posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera per la stampa. I posti che nel corso del decennio non possano essere utilizzati, perché numericamente eccedenti il contingente complessivo dei funzionari nei gradi inferiori della stessa provenienza, sono utilizzabili per le promozioni di funzionari di altri gruppi, sempre che provenienti dai ruoli aggiunti.
I posti in soprannumero di cui al precedente comma, che si rendano vacanti per cessazione dal servizio o per l'avanzamento dei funzionari che li occupano, possono essere conferiti più volte nei dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono riassorbiti, a decorrere dalla scadenza del decennio, con il loro esaurirsi per effetto delle suddette cause.
Art. 242.
(Avanzamenti: graduatorie e aliquote)
Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai funzionari in servizio alla data stessa non si applicano le disposizioni concernenti le aliquote dei funzionari da prendere in esame per l'avanzamento.
Ai fini delle promozioni da conferirsi durante lo stesso periodo di tempo, i funzionari, collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218 ed in possesso dei necessari requisiti, sono valutati congiuntamente, qualunque sia il ruolo di provenienza, in un unico scrutinio o concorso e con unica graduatoria di merito. Le promozioni sono conferite, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 240.
Fino al 31 dicembre 1970 il decimo dei posti da conferire per anzianità nelle promozioni a consigliere di Ambasciata e a consigliere di Legazione è calcolato separatamente per ciascuna aliquota di posti riservati, ai sensi dell'art. 240, ai singoli gruppi di provenienza.
I predetti posti sono conferiti, con le modalità di cui agli articoli 107 e 108, per ordine di ruolo ai funzionari più anziani nel grado nell'ambito di ciascun gruppo di provenienza.
Art. 243.
(Permanenza nel grado - Giudizio complessivo)
Il periodo di permanenza nel grado di addetto di Legazione e di secondo segretario di Legazione previsto dall'art. 105 ai fini della promozione al grado superiore è ridotto a due anni per i funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218.
Per i funzionari suddetti, il periodo minimo di due anni di permanenza nel grado stabilito per i terzi segretari e, a norma del comma precedente, per gli addetti e i secondi segretari di Legazione è ridotto della metà.
Ciascun funzionario non può beneficiare di tale riduzione per più di una promozione.
Per i primi due concorsi di promozione a consigliere di Legazione indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i termini di servizio stabiliti dall'art. 245 lettere a) e b), sono ridotti della metà.
Il periodo di permanenza minima nel grado di primo segretario di Legazione stabilito dall'art. 105 non è richiesto per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti.
Il disposto del secondo comma dell'art. 105 concernente il giudizio complessivo non si applica ai funzionari, collocati nella carriera diplomatica ai sensi dello art. 218, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai funzionari stessi continua ad applicarsi per il medesimo periodo il precedente ordinamento.
Art. 244.
(Requisiti di servizio)
Il periodo di servizio in particolari sedi, previsto dall'art. 107, non è richiesto per i funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al concorso di promozione a consigliere di Legazione. Il periodo stesso è tuttavia richiesto per le promozioni a consigliere di Ambasciata, per i funzionari che, alla data stessa, si trovano o sono collocati nei gradi di addetto e di terzo segretario di Legazione.
Art. 245.
(Requisiti e termini di servizio per la promozione a consigliere di Legazione)
Per i funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di servizio richiesto dall'art. 107, lettera a), per l'ammissione al concorso a consigliere di Legazione è ridotto a dieci anni e, per il primo concorso indetto dopo la predetta data, a nove anni. Ai fini del computo del predetto periodo di servizio è calcolato il servizio prestato nella carriera di provenienza.
Durante il periodo di cui al primo comma i predetti funzionari devono aver prestato servizio:
a) se provenienti dalla carriera diplomatico-consolare, per almeno due anni presso l'Amministrazione centrale; per almeno due anni nelle rappresentanze diplomatiche o in Organizzazioni internazionali; per almeno due anni negli uffici consolari o, in funzioni commerciali, nelle rappresentanze diplomatiche;
b) se provenienti dai ruoli organici della carriera per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa, per almeno due anni presso l'Amministrazione centrale e per almeno quattro anni all'estero.
Per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti alle carriere di cui alla lettera b) non sono richiesti termini e requisiti di servizio.
Art. 246.
(Concorsi di promozione)
I concorsi di promozione indetti nelle carriere ad ordinamento speciale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono portati a termine secondo le norme vigenti alla data del decreto con il quale sono stati indetti. I vincitori dei concorsi suddetti sono collocati nel grado di consigliere di Legazione per gruppi di provenienza dopo il gruppo di funzionari della stessa provenienza inquadrati nel suddetto grado ai sensi dell'art. 218.
Art. 247.
(Concorsi e corsi)
Il limite di età stabilito dall'art. 94 per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica è elevato a 32 anni per i primi tre concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
La durata dei corsi di formazione previsti per il periodo di prova dall'art. 102 può essere ridotta, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per coloro che entrano in carriera a seguito dei primi quattro concorsi espletati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; salvo che per il primo concorso, il periodo dei corsi non può comunque essere inferiore a quattro mesi, di cui almeno uno presso il Ministero del commercio con l'estero. Per i suddetti funzionari il periodo di servizio presso il Ministero del commercio con l'estero previsto dall'art. 104 può essere ridotto a non meno di tre mesi d'intesa con il Ministero predetto.
Gli impiegati che, appartenendo alla data del presente decreto ai ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri, abbiano riportato l'idoneità nei concorsi, espletati nei cinque anni anteriori alla data stessa, per l'ammissione alle carriere ad ordinamento speciale di cui all'art. 223 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati a domanda nel grado iniziale della carriera diplomatica. I predetti acquistano, ove ricorra il caso, la specializzazione corrispondente alla carriera per cui avevano concorso.
CAPO IV
ALTRE CARRIERE: REGIME TRANSITORIO DI AVANZAMENTO - SPECIALIZZAZIONI - DESTINAZIONE ALL'ESTERO - PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO E PERSONALE NON DI RUOLO
Art. 248.
(Posti in soprannumero nella carriera direttiva amministrativa)
Sono istituiti nella carriera direttiva amministrativa i seguenti posti in soprannumero:
4 nel grado di ispettore generale amministrativo;
14 nel grado di ispettore superiore amministrativo;
26 nel grado di ispettore amministrativo.
I posti in soprannumero di cui al precedente comma, che si rendano vacanti per cessazione dal servizio o per l'avanzamento dei funzionari che li occupano sono conferiti più volte per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono riassorbiti, a decorrere dalla scadenza del decennio, con il loro esaurirsi per effetto delle suddette cause. Durante lo stesso periodo di tempo sono lasciati scoperti trenta posti nel grado iniziale della carriera direttiva amministrativa.
Art. 249.
(Requisiti per l'avanzamento e destinazione all'estero del personale della carriera direttiva amministrativa)
Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i funzionari della carriera direttiva
amministrativa sono scrutinabili ancorché non compresi nelle aliquote di cui all'art. 117.
Ai funzionari in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richieste ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117.
Fino al 1 giugno 1970 la permanenza minima nel grado inferiore ai fini delle promozioni è ridotta della meta. Ciascun funzionario non può beneficiare delle riduzioni di termini previste dal presente comma per più di una promozione.
In relazione a quanto previsto dall'art. 98, ove non siano disponibili funzionari della carriera direttiva amministrativa, funzionari diplomatici di grado corrispondente sono nominati a far parte della Commissione di cui alla lettera b) del predetto articolo.
Per il periodo di cui al primo comma, l'aliquota di funzionari della carriera direttiva amministrativa che può essere destinata all'estero è fissata in:
a) quattro quinti dell'organico del ruolo, per il primo quinquennio;
b) tre quarti dell'organico del ruolo, per il secondo quinquennio.
I vincitori del primo concorso di ammissione alla carriera direttiva amministrativa sono esentati dai corsi previsti dal primo comma dell'art. 116.
Art. 250.
(Particolare utilizzazione di personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
I funzionari della carriera direttiva amministrativa in servizio all'estero, provenienti, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 228, dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, possono, fermo restando quanto disposto dall'art. 114, essere utilizzati nei settori di attività commerciale, sociale e dell'emigrazione, stampa ed informazione.
L'utilizzazione è disposta con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in relazione alla particolare esperienza professionale accertata ai sensi dell'art. 228.
Non possono in alcun caso essere così utilizzati i funzionari investiti delle funzioni di cui all'art. 75. Per i funzionari da utilizzare nel settore commerciale, si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 34. I funzionari utilizzati nei settori di cui al primo comma occupano presso uffici all'estero i posti di cui al secondo comma dell'art. 115.
Ai funzionari utilizzati nei suddetti settori è accordato, per far fronte alle maggiori spese derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui sono incaricati, un aumento dell'indennità mensile base attribuita, ai sensi della tabella 19, ai posti di organico da essi occupati.
Tale aumento è stabilito nella misura del 5%, per coloro che occupano posti di vice commissario amministrativo e commissario amministrativo aggiunto, e nella misura del 10%, per coloro che occupano posti di commissario amministrativo e di primo commissario amministrativo.
Art. 251.
(Posti in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie)
Sono istituiti nella carriera del personale di cancelleria, nella carriera esecutiva e in quelle ausiliarie i seguenti posti in soprannumero:
20 nella qualifica di cancelliere capo;
45 nella qualifica di cancelliere superiore;
100 nella qualifica di cancelliere principale;
25 nella qualifica di esperto per i servizi tecnici;
55 nella qualifica di archivista capo;
150 nella qualifica di primo archivista;
7 nella qualifica di commesso capo;
32 nella qualifica di commesso;
14 nella qualifica di agente tecnico capo.
I posti in soprannumero di cui al precedente comma, che si rendono vacanti per cessazione dal servizio o per avanzamento degli impiegati che li occupano, sono conferiti più volte per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono riassorbiti, a decorrere dalla scadenza del decennio, con il loro esaurirsi per effetto delle cause suddette.
Durante lo stesso periodo, in corrispondenza dei posti in soprannumero di cui al primo comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle rispettive carriere.
Tali posti sono utilizzati a seguito del graduale riassorbimento, trascorso il decennio, dei suddetti posti in soprannumero.
Art. 252.
(Organico della carriera ausiliaria)
L'organico definitivo della carriera ausiliaria di cui alla tabella 7, colonna A, entrerà in vigore quando il contingente complessivo degli impiegati appartenenti alla carriera stessa e degli impiegati subalterni rimasti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si sarà ridotto, a seguito di cessazione dal servizio, fino a corrispondere alla dotazione complessiva dell'organico suddetto. Fino all'entrata in vigore dell'organico suddetto si applica l'organico transitorio di cui alla stessa tabella, colonna B.
Al momento dell'entrata in vigore dell'organico definitivo di cui alla tabella 7, il personale che non occupa posti di cui all'art. 251 e che risulti in eccedenza alle dotazioni organiche definitive, è considerato in soprannumero. Tale soprannumero sarà riassorbito nei modi di legge.
Nella qualifica iniziale della carriera esecutiva resta scoperto un numero di posti pari alla differenza fra l'organico transitorio e la dotazione organica definitiva della carriera ausiliaria di cui alla tabella 7. I posti così tenuti scoperti nella carriera esecutiva sono utilizzabili in corrispondenza della graduale riduzione del numero dei posti dell'organico transitorio della carriera ausiliaria.
Art. 253.
(Attribuzione di specializzazioni)
Le specializzazioni previste per la carriera del personale di cancelleria e per la carriera esecutiva sono attribuite agli impiegati che fanno parte delle carriere stesse alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Consiglio di amministrazione sulla base delle mansioni svolte negli ultimi cinque anni e delle esigenze dell'Amministrazione.
Ove non sia diversamente stabilito, agli impiegati che accedono alle carriere suddette in virtù delle disposizioni della presente parte le specializzazioni sono attribuite dal Consiglio di amministrazione.
Art. 254.
(Promozioni nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie - Attribuzione di qualifica speciale)
Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva sono scrutinabili ancorché non compresi nelle aliquote di cui agli articoli 122 e 127.
Fino al 1 giugno 1970 la permanenza minima nella qualifica ai fini delle promozioni previste dagli articoli 122, 127 e 130 è ridotta della metà.
I periodi di servizio all'estero ed in particolari sedi, previsti dagli articoli 122 e 127 per le promozioni a cancelliere capo, assistente commerciale capo, archivista capo ed esperto per i servizi tecnici non sono richiesti per gli impiegati che si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto nella quarta e quinta qualifica delle carriere stesse o che si vengano a trovare nelle qualifiche suddette a seguito delle promozioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 229, nonché per gli impiegati che abbiano almeno dieci anni di servizio complessivo.
I periodi di servizio di cui al terzo comma sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto o a seguito degli inquadramenti e concorsi previsti dal capo II si trovino nelle prime tre qualifiche delle suddette carriere.
I periodi di servizio all'estero ed in particolari sedi, previsti dagli articoli 122 e 127 per l'ammissione ai concorsi o agli scrutini per la promozione alla quarta qualifica nelle suddette carriere, non sono richiesti per gli impiegati di cui al quarto comma.
Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto appartengono alla carriera ausiliaria tecnica o vi sono collocati ai sensi dell'art. 225 sono scrutinabili alla qualifica di assistente alla vigilanza dopo quindici anni di servizio, ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 141.
Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i trenta anni di carriera e i venti anni di servizio all'estero previsti dagli articoli 123 e 128 sono ridotti rispettivamente a venti e a dieci.
Per un periodo di tre anni dalla data predetta l'Amministrazione può bandire concorsi di promozione per esami alle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, per un quarto dei posti disponibili alla data del bando, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati in possesso dei requisiti prescritti che abbiano nove anni di servizio; si applica il quarto comma dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per lo stesso periodo l'Amministrazione può bandire concorsi per esame per la promozione a primo archivista cui possono partecipare impiegati in possesso dei requisiti prescritti che abbiano undici anni di servizio; si applica il terzo e il quarto comma dell'art. 187 del predetto testo unico. Ai concorsi per esami di cui al presente comma possono essere ammessi anche gli impiegati di cui all'art. 257 in possesso dei requisiti prescritti.
comma abrogato dal d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1077.
Nella prima applicazione del presente decreto, le qualifiche di proto e di vice proto sono attribuite, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sulla base delle mansioni esercitate, a capi operai compositori o impressori del ruolo della tipografia riservata che abbiano non meno di venticinque anni di servizio.
Art. 255.
(Qualifica transitoria di assistente tecnico per il servizio corrieri)
Per l'organizzazione del nucleo corrieri è istituita la qualifica transitoria di assistente tecnico per il servizio corrieri, cui è attribuito il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670.
La qualifica, da conferirsi una volta sola entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è attribuita con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa o, purché fornito di diploma di laurea, ad un impiegato della carriera di cancelleria, rispettivamente di grado o qualifica corrispondente all'ex coefficiente 500, sempre che abbiano prestato servizio presso l'ufficio corrieri del Ministero per non meno di sei anni e, presso gli uffici all'estero per non meno di quindici anni.
Art. 256.
(Servizio all'estero del personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
I funzionari della carriera direttiva amministrativa e gli impiegati delle carriere di concetto, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie, provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per il personale proveniente dal predetto ruolo, collocato nella carriera direttiva amministrativa e nelle carriere di concetto, la disposizione del comma precedente si applica per cinque anni dalla data suddetta.
Tuttavia il predetto personale può, per esigenze di servizio, essere trasferito ad altra sede o anche essere chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.
Gli impiegati delle carriere ausiliarie provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, prestano servizio all'estero in eccedenza all'aliquota stabilita in applicazione dell'art. 130 quinto comma.
Art. 257.
(Impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento non inquadrati nei ruoli organici continuano ad essere disciplinati dalla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 3, lettera b), e dell'art. 6 della legge stessa che sono abrogati e salvo quanto previsto dal presente articolo.
I congedi ordinari del suddetto personale in servizio all'estero continuano ad essere regolati, per quanto riguarda la durata e il trattamento economico, dalle norme del precedente ordinamento. Per i congedi straordinari si applicano le disposizioni dell'art. 143 quarto e quinto comma e dell'art. 183. Si applica in caso di aspettativa l'ultimo comma dell'art. 143.
Al predetto personale spetta all'estero un'indennità di servizio all'estero costituita dall'indennità base di cui all'allegata tabella 21, eventualmente maggiorata con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede, per gli assistenti e i coadiutori, e pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la sede stessa, per gli aggiunti di cancelleria e i subalterni. In mancanza di cancellieri e di archivisti, i coefficienti sono fissati a norma dell'art. 172. 10
Al predetto personale spettano inoltre, nei casi e con le modalità stabilite dagli articoli 173 e 174, gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173. Allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 175, 176, 185, 186 e 211 ed il titolo II della parte terza, fermo restando quanto disposto dall'art. 258.
Ad esso si applica altresì l'art. 179 purché i figli per i quali il beneficio è concesso studino in Italia.
I posti all'estero previsti per le diverse categorie dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1963, n. 222, sono ridotti, in maniera da salvaguardare le aspettative degli impiegati che restano nel predetto ruolo, sulla base del rapporto, esistente alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fra il numero dei posti di ciascuna categoria e quello degli impiegati aventi titolo all'attribuzione dei posti stessi. A tale fine sarà stabilita, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, apposita tabella soggetta, con gli stessi criteri, a periodiche revisioni.
Un numero di posti pari a quello degli impiegati che restano nei gruppi degli assistenti e dei coadiutori complessivamente, nel gruppo degli aggiunti di cancelleria e nel gruppo dei subalterni sarà tenuto scoperto: per gli assistenti e i coadiutori, nel complesso delle qualifiche iniziali della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva; per gli aggiunti di cancelleria, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva; per i subalterni, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria.
Tali posti potranno essere utilizzati a seguito della graduale cessazione dal servizio dei predetti impiegati rimasti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Art. 258.
(Particolari norme in materia di trattamento economico al personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e a quello rimasto nel ruolo)
Le disposizioni dell'art. 178 relative al contributo alle spese di abitazione e quelle dell'art. 181 relative al rimborso delle spese di viaggio in occasione del congedo ordinario si applicano soltanto a quelli fra gli impiegati dei ruoli organici provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e fra gli impiegati rimasti nel ruolo stesso che siano stati trasferiti nei tre anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno trasferiti, successivamente alla data predetta, da una ad altra sede.
Agli impiegati dei ruoli organici provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e a quelli rimasti nel ruolo stesso non compete l'indennità di cui allo art. 145 per le lingue che hanno costituito titolo per il loro inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Art. 259.
(Riscatto di servizio per gli impiegati a contratto)
Gli impiegati che, già a contratto di diritto privato di cui all'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, siano entrati nei ruoli organici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono riscattare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio civile non di ruolo.
Art. 260.
(Indennizzo degli impiegati locali)
L'art. 9 del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e sostituito dal seguente:
"Agli impiegati locali che cessano per qualsiasi motivo dal servizio è corrisposto un indennizzo pari allo importo di una retribuzione mensile per ciascun anno o frazione di anno di servizio esclusa l'aggiunta di famiglia".
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 261.
(Accreditamenti)
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio all'estero e sia accreditato con qualifica diversa da quella stabilita nel provvedimento di destinazione conserva l'accreditamento stesso. Il personale predetto, se appartenente ad altra Amministrazione, può essere accreditato con uguale qualifica anche in altra sede cui sia direttamente trasferito.
Per un periodo di tre anni dalla data suddetta non si, applica ai funzionari diplomatici in servizio alla data stessa, indipendentemente dalla carriera di provenienza, il disposto del quarto comma dell'art. 34.
Art. 262.
(Periodicità delle promozioni)
L'applicazione delle disposizioni dell'art. 96 concernente la periodicità delle promozioni e sospesa per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per lo stesso periodo di tempo la determinazione circa il conferimento in tutto o in parte dei posti disponibili per promozioni spetta al Consiglio di amministrazione.
Art. 263.
(Concorsi e corsi)
Fino all'emanazione dei regolamenti concernenti i concorsi di ammissione e di promozione, e comunque non oltre il 1 gennaio 1970, le norme necessarie per l'espletamento dei concorsi stessi sono stabilite nel decreto che indice il concorso.
Fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 135, 138 e 145, e comunque non oltre il 1 gennaio 1970, il Ministro provvede con suo decreto ad emanare le norme demandate ai regolamenti dagli articoli suddetti.
Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo di partecipazione, i corsi non costituiscono requisito per le promozioni.
Art. 264.
(Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria)
Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari esteri può con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 169 incaricare persone estranee all'Amministrazione, in possesso di idonei requisiti, della direzione di uffici consolari di I categoria.
All'atto di assumere il loro incarico le predette persone prestano giuramento secondo la formula stabilita per il personale civile di ruolo.
Le persone già incaricate della direzione di ufficio consolare di I categoria alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare nel loro incarico per un periodo complessivo di sei anni ai sensi e con le modalità dell'art. 169.
TITOLO II
Norme finali
Art. 265.
(Graduale utilizzazione dei nuovi posti di organico e dei contingenti degli esperti e dei contrattisti)
Nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, saranno tenuti scoperti negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970 i seguenti posti, tra quelli che si renderanno disponibili una volta effettuate le operazioni di inquadramento ed espletati i particolari concorsi previsti dal capo II:
nel 1967, 200 nella carriera diplomatica, 100 nella carriera del personale di cancelleria, 100 nella carriera degli assistenti commerciali;
nel 1968, 150 nella carriera diplomatica, 75 nella carriera del personale di cancelleria, 75 nella carriera degli assistenti commerciali;
nel 1969, 100 nella carriera diplomatica, 50 nella carriera del personale di cancelleria, 50 nella carriera degli assistenti commerciali;
nel 1970, 50 nella carriera diplomatica, 25 nella carriera degli assistenti commerciali.
I posti all'estero previsti dall'art. 168 non possono comunque superare per il secondo semestre del 1967, il numero di 35, entro il 31 dicembre 1968, il numero di 45, entro il 31 dicembre 1969, il numero di 60 ed entro il 31 dicembre 1970, il numero di 70.
Gli impiegati assunti a contratto ai sensi dell'art. 152 non possono superare fino al 31 dicembre 1968 il numero di 1300 e fino al 31 dicembre 1970 il numero di 1350 computando gli impiegati di cui all'art. 235.
Art. 266.
(Decorrenze)
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
Le disposizioni degli articoli 71, 168, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 209 e 257 terzo comma nonché le tabelle 19 e 21 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1967. Fino a tale data si applicano le norme del precedente ordinamento.
Le disposizioni degli articoli 72 e 73, nonché quelle del secondo comma dell'art. 70 per quanto riguarda gli uffici consolari di II categoria, hanno effetto dal 1 gennaio 1968. Fino a tale data si applicano le norme del precedente ordinamento.
Fino al 1 aprile 1967 gli emolumenti e le indennità ragguagliati all'indennità di servizio all'estero e alla indennità personale sono rispettivamente calcolati sull'assegno di sede e sull'assegno personale previsti dal precedente ordinamento.
La disposizione dell'art. 175 si applica a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 31 marzo 1967.
Fino a tale data di applicano le norme del precedente ordinamento. L'indennità di richiamo dal servizio all'estero di cui all'art. 176 è corrisposta al personale che cessa dal servizio all'estero dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Ferme le disposizioni dei precedenti commi, le norme del titolo II della parte terza si applicano ai viaggi e ai trasporti effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Per i primi due anni di applicazione del presente decreto, il beneficio di cui all'art. 181 è concesso, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per i periodi di congedo maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, al personale in servizio nelle sedi che saranno determinate dal Ministro, tenuto conto delle condizioni di disagio e della lontananza delle sedi medesime.
Nella revisione dell'indennità di servizio all'estero da effettuare in applicazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto sarà, ove del caso, tenuto conto per i capi delle rappresentanze diplomatiche, anche in relazione alla situazione di ogni singola sede, della diminuzione delle spese di cui agli articoli 71 è 82;
L'indennità di sistemazione corrisposta ai sensi del precedente ordinamento e non ancora acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto è regolata, per quanto riguarda l'acquisizione stessa, dall'art. 175.
Fino a quando non sia emanato il regolamento di cui all'art. 173 ultimo comma, gli aumenti per situazione di famiglia sono corrisposti, per il periodo indicato dall'art. 174 secondo comma, indipendentemente da quanto disposto dal sesto comma dell'art. 173 e dal quarto comma dell'art. 174.
La tabella 20 relativa alle paghe spettanti al personale operaio si applica dal 1 gennaio 1968.
Art. 267.
(Ripartizione delle spese)
Le spese derivanti dall'attuazione delle presenti norme e di quelle da emanare ai sensi dell'art. 3, punto 9, della legge 13 luglio 1965, n. 891, sono stabilite in:
lire 4 miliardi: per l'anno 1967;
lire 7 miliardi e 300 milioni: per l'anno 1968;
lire 8 miliardi: per l'anno 1969;
lire 9 miliardi: per l'anno 1970.
All'onere derivante per il 1967 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del cap. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario stesso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 268.
(Fondo di anticipazione)
Lo stanziamento per il capitolo istituito in bilancio a norma dell'art. 64 ammonta per il 1967 a lire 3 miliardi e 500 milioni.
Art. 269.
(Materie non disciplinate dal presente decreto e abrogazione di norme)
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano in quanto compatibili gli ordinamenti generali.
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 232 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni della legge 4 gennaio 1951, n. 13, salvo quanto disposto dall'articolo 257 del presente decreto, nonché la legge 1 agosto 1949, n. 770 e successive modificazioni. Sono inoltre abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.
Le disposizioni indicate nell'art. 230 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa e delle carriere di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri.
TITOLO III
Norme transitorie di esecuzione
Art. 270.
(Natura delle disposizioni del presente titolo)
Fino a quando saranno emanate le norme regolamentari di esecuzione del presente decreto, hanno applicazione le disposizioni contenute nel presente titolo nonché le norme regolamentari attualmente in vigore compatibili con il presente decreto.
Art. 271.
(Qualificazione di posti)
Il Ministro per gli affari esteri con suo decreto:
a) stabilisce ogni cinque anni il numero dei posti tra quelli istituiti in talune rappresentanze diplomatiche situate in Paesi fuori delle aree di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 273 da riservare a funzionari diplomatici, aventi una specializzazione per aree geografiche, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle specializzazioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32;
b) ripartisce ogni tre anni i posti istituiti in ciascun ufficio all'estero per il personale della carriera di cancelleria e di quella esecutiva in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto delle specializzazioni e qualificazioni del personale stesso, secondo quanto stabilito nella seconda parte del presente decreto. Per i posti istituiti successivamente all'emanazione del decreto si provvede con le stesse forme nel corso del triennio, nel qual caso il provvedimento ha effetto limitato alla scadenza del triennio stesso.
Art. 272.
(Corrieri diplomatici)
I corrieri diplomatici sono adibiti al trasporto fra il Ministero e gli uffici all'estero nonché fra gli uffici stessi delle bolgette e dei plichi che per motivi di sicurezza non sia opportuno affidare ai normali servizi.
I corrieri diplomatici sono responsabili della custodia delle bolgette e dei plichi dal momento in cui sono loro affidati fino alla consegna.
Il servizio del corriere diplomatico fra il Ministero e gli uffici all'estero è disimpegnato, salvo che per particolari esigenze sia necessario impiegare in singoli casi personale direttivo del Ministero degli affari esteri o personale di altre Amministrazioni, esclusivamente da apposito nucleo di impiegati costituito da personale qualificato ai sensi dell'art. 124. Con suo decreto il Ministro fissa il numero degli impiegati che costituiscono il nucleo dei corrieri e disciplina il funzionamento del servizio.
L'Amministrazione provvede gradualmente, in relazione alla disponibilità di personale qualificato, alla costituzione del nucleo dei corrieri diplomatici. Il nucleo stesso dovrà essere completato entro il 31 dicembre 1969.
Fino al completamento del nucleo l'Amministrazione può continuare ad utilizzare per il servizio di corriere personale esecutivo non qualificato ai sensi dell'art. 275, nonché personale ausiliario idoneo.
Art. 273.
(Impiego di funzionari specializzati)
Ai sensi dell'art. 100, i funzionari specializzati, quando esercitano le funzioni delle rispettive specializzazioni, prestano servizio:
a) se specializzati in materia commerciale: al Ministero, nella Direzione generale degli affari economici, o presso altre Amministrazioni od enti per svolgere attività inerente alla loro specializzazione; all'estero, nei servizi commerciali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ovvero in organizzazioni internazionali per svolgervi attività inerente alla loro specializzazione;
b) se specializzati in materia sociale: al Ministero, nella Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali; all'estero, nei servizi sociali, delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ovvero in Organizzazioni internazionali per svolgervi attività inerente alla loro specializzazione;
c) se specializzati per aree geografiche: al Ministero, nella Direzione generale degli affari politici; all'estero, nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in Paesi dell'area di specializzazione. I funzionari predetti prestano servizio se specializzati per il vicino Oriente nei Paesi arabi e, ove occorra, nei Paesi che abbiano con essi affinità di cultura, di civiltà di religione; se specializzati per il medio ed estremo Oriente nei Paesi dell'Asia esclusi i Paesi arabi. I funzionari medesimi possono essere destinati, con compiti inerenti alla loro specializzazione, ai posti di cui alla lettera a) dell'art. 271. L'assegnazione a questi ultimi posti può avvenire solo dopo che sia stato prestato il servizio previsto dalla lettera c) del secondo comma dell'art. 107.
Art. 274.
(Collocamento fuori ruolo)
Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le città metropolitane, come definite dall'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.
Art. 275.
(Qualificazione del personale della carriera esecutiva)
Gli impiegati della carriera esecutiva possono essere qualificati a svolgere mansioni relative ai servizi di cifra, di corriere, di telecomunicazioni e meccanografici, nonché mansioni di operatore tecnico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 146.
Una Commissione di tre funzionari direttivi, nominata dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, designa sulla base anche di eventuali prove attitudinali gli impiegati da qualificare.
La qualificazione è attribuita con decreto del direttore generale stesso in relazione alle risultanze di idonei corsi che possono avere luogo anche presso altre Amministrazioni, enti ed istituti.
Il personale qualificato esercita le mansioni inerenti alla qualificazione per almeno dieci anni. Il predetto periodo può essere abbreviato per esigenze di servizio o per giustificati motivi con decreto del direttore generale del personale e dell'amministrazione.
Art. 276.
(Requisiti di servizio)
Per il personale della carriera direttiva amministrativa e per quello della carriera dei cancellieri che assolve gli incarichi di cui all'art. 123, ultimo comma, nonché gli incarichi di cassiere e di consegnatario al Ministero, il periodo di servizio così prestato sostituisce ad ogni effetto, per la durata eccedente l'eventuale periodo obbligatorio di servizio al Ministero, i periodi di servizio da prestare all'estero ai sensi degli articoli 117 e 122 compresi quelli da prestare nelle sedi non situate nei Paesi indicati nell'art. 277.
Per gli impiegati della carriera esecutiva qualificati ai sensi dell'art. 275 il servizio prestato nelle funzioni proprie della qualificazione sostituisce ad ogni effetto, per la durata eccedente l'eventuale periodo obbligatorio di servizio al Ministero, i periodi di servizio da prestare all'estero ai sensi dell'art. 127, compresi quelli da prestare nelle sedi non situate nei Paesi indicati nell'articolo 277.
Art. 277.
(Determinazione di sedi per particolari periodi di servizio)
I periodi di servizio di tre anni, richiesto dalla lettera d) del secondo comma dell'art. 107, di tre e sei anni, richiesti rispettivamente dal secondo e quarto comma dell'art. 122, di tre e nove anni, richiesti rispettivamente dal terzo e quarto comma dell'art. 127, devono essere prestati in uffici o organizzazioni internazionali che non abbiano sede nei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera.
Ai fini del computo dei predetti periodi di servizio non è altresì valido il servizio prestato presso l'Ambasciata presso la S. Sede.
Le funzioni del grado superiore di cui all'art. 101 possono essere conferite in uffici che non abbiano sede nei Paesi indicati nel comma precedente. Le funzioni stesse non possono essere conferite presso l'Ambasciata presso la S. Sede.
Art. 278.
(Funzionari di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo)
I funzionari delle altre Amministrazioni, destinati a prestare servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell'art. 168, non possono superare nella posizione di fuori ruolo il numero di dodici, non calcolandosi in tale numero i funzionari delle altre Amministrazioni che possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici predetti in posizione di fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni vigenti.
Art. 279.
(Contributo spese per abitazione)
La concessione del contributo di cui all'art. 178 è disposta a domanda con decreto del Ministro per gli affari esteri previo parere che il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare esprime sotto la propria responsabilità e tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in particolare per i funzionari che ne hanno l'obbligo, e alla congruità del canone in relazione alle condizioni e alle esigenze predette.
Per il contributo ai Consoli generali e ai Consoli titolari di ufficio, il parere è espresso dal capo della Missione diplomatica e per i Vice consoli titolari di ufficio nonché per gli Agenti consolari dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono.
Nel caso di parere negativo, il capo della rappresentanza o dell'ufficio trasmette al Ministero, assieme con il parere stesso, le deduzioni dell'interessato. Il Ministero può attribuire in tal caso un contributo inferiore, tenuto conto degli elementi forniti dal capo della rappresentanza o dell'ufficio e delle deduzioni dell'interessato.
La corresponsione del contributo è fatta nella valuta nella quale è corrisposta l'indennità di servizio all'estero o, quando ricorrano particolari ragioni, in altra valuta. La determinazione è adottata, per Paesi, dal Ministero sentita la Commissione di finanziamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - GUI - TOLLOY - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 25. - VILLA
TABELLE
…omissis...
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*Aggiornato alla legge 4 giugno 2010, n. 96