90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: "ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a.. le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse";
b) il secondo comma è abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria.
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Ordinamento). 1. - Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4".
95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal Segretario generale del Ministero";
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero".
97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";
b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive";
c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive Modificazioni, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo".
99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
102. Per l'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e, al secondo periodo, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010";
b) il comma 6 è abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.(9)
106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105.
107. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001".
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:
a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia:
1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;
e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243";
c) al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;";
d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite le seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza".
111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;";
b) al comma 4, le parole: "ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri" sono soppresse.
112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "Comandante provinciale della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,";
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore".
113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".
114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" fino a: "dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute".
115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni". Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1) occupazione;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.
120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".
121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".
122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".
123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";
b) al comma 9, le parole: "della media" sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio".
125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "precedente a quello" sono soppresse.
126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 30.000 copie di tiratura media".
127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.
129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dei costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo".
130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti.
All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione" sono soppresse.
133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.
136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00" e le parole: "di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 50.000,00";
b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono sostituite dalle seguenti: "a venti volte i";
c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00";
d) al comma 9, dopo le parole: "articolo 32," sono inserite le seguenti: "ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;" e le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00";
e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00";
f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";
g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";
h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00";
i) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
"17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: ", il Ministero dell'università e della ricerca" sono soppresse.
138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legg 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
143 - 145. commi abrogati dalla l. 27 settembre 2007, n. 165.
146. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall’anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno".
147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "può essere riconosciuto". Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le università possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paraolimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico.
148. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.
149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.
151. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.
154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.
155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:
"L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa. di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente al predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione".
159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,".
160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.
162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. In via transitoria le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
163. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.
164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione";
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000".
165. 11 punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti.
Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.
166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando previsto,";
b) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".
167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni".
168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso".
169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
"2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne".
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
[Corte cost., 16 - 30 aprile 2008, n. 128 dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 105 e 106; Corte cost., 7 - 20 maggio 2008, n. 161 dichiara l'illegittimità Costituzionale del presente articolo, comma 161, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"; Corte cost., 24 febbraio 2010 - 05 marzo 2010, n. 81 dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 161 nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conferiti prima del 17 maggio 2006, "cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".]

Capo II
Disposizioni in materia di base imponibile agricoltura e catasto

Artt. 3 - 47
soppressi dalla l. 24 novembre 2006, n. 286


Art. 48.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2006

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella


Tabella 1
(prevista dall'articolo 2, comma 63)
…omissis…


Tabella 2
(prevista dall'articolo 2, comma 67)
…omissis…

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*Aggiornato alla legge 30 dicembre 2010, n. 240