Categoria: 2011
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Tipologia: Accordo
Data firma: 28 febbraio 2011
Validità: 01.03.2011 - 31.12.2013
Parti: Cofely Italia-Assistal/Confcommercio e Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fim-Cisl e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltccs-Uil
Settori: Metalmeccanici, Commercio, Cofely Italia
Fonte: FIOM-CGIL

Sommario:

Accordo aziendale sindacale di armonizzazione
Premessa
Art. 1)
Art. 2) Destinatari.
Art. 3) CCNL di riferimento.
Art. 4) Confluenza accordo II livello Cofely Italia spa 28.2.2011
Art. 5) Armonizzazione trattamenti economici
Art. 6) Consolidamento differenze economiche
Art. 7) Premio risultato dipendenti ex Nuovo Pignone
Art. 8) Armonizzazione voci in testata cedolino
Art. 9) Decorrenza applicabilità
Protocollo aggiuntivo all’Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione del 28.2.2011
Note a verbale
Allegato A
Note a verbale
• Criteri generali di calcolo dei pregressi trattamenti economici.
1) Maggiorazione turni / straordinari.
2) Reperibilità
3) Trattamento istituti variabili
4) Premi di risultato.
5) Consolidamento emolumenti fissi.
Accordo nazionale sindacale
Premessa
Accordo Sindacale Nazionale sulle Relazioni Industriali
Premessa
Soggetti della contrattazione.
Destinatari della contrattazione.
Unità Produttive
Articolo 1) Rappresentanze Sindacali
Articolo 2) Sistema di relazioni sindacali
Articolo 3) Diritti informativi preventivi, consuntivi e materie negoziali
Articolo 4) Funzionamento delle relazioni sindacali.
Articolo 5) Coordinamento nazionale delle RSU/RSA.
Articolo 6) Modalità di costituzione delle RSU/RSA e modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
Articolo 7) Modalità di comunicazione delle informazioni
Articolo 8) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Articolo 9) Commissione nazionale per la sicurezza.
Articolo 10) Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Articolo 11) Formazione
Articolo 12) Rimborsi spese
Articolo 13) Decorrenza e durata del presente accordo
Articolo 14) Ambiti di applicazione
Tabella A Composizione numerica rappresentanze sindacali e ore permesso spettanti
Accordo integrativo nazionale di II livello Cofely Italia spa
Premessa
Articolo 1)
Articolo 2) Destinatari.
Articolo 3) Sistema di relazioni sindacali
Articolo 4) Buoni pasto
Articolo 5) Malattie ed infortuni
Articolo 6) Reperibilità
• Riposi compensativi in reperibilità.
Articolo 7) Premio di risultato
• Modalità di calcolo e di erogazione.
Articolo 8) Permessi per visite mediche specialistiche
Articolo 9) Permessi per nascita figlio
Articolo 10) Mercato del lavoro
Articolo 11) Flessibilità dell'orario di lavoro
Articolo 12) Validità, decorrenza e durata del presente accordo

Accordo aziendale sindacale di armonizzazione

Il giorno 28.2.2011 presso la sede Assistal di Roma in Via Basento 37 tra la Cofely Italia spa (d'ora in poi denominata per brevità come la "Società") […], assistita dall'Assistal […] e le OO.SS. Nazionali Metalmeccanici: Fiom - Cgil […], Uilm - Uil […], Fim - Cisl […], le RSU aziendali

Premesso
- che in data 1.12.2009 la Elyo Italia srl è stata oggetto di fusione per incorporazione nella Cofathec Servizi spa che contestualmente ha cambiato ragione sociale in Cofely Italia spa;
- che, conseguentemente, tutto il personale alle dipendenze della suddetta azienda cedente alla data del 30.11.2009 è stato assorbito dalla Società che, in attesa di un accordo di "armonizzazione", ha mantenuto i trattamenti economici e normativi a loro applicati dal precedente datore di lavoro che, come da Verbale di incontro del 18.6.2009, non sono cumulabili con quelli applicati dalla Cofely Italia spa (già Cofathec Servizi spa) al proprio personale dipendente;
- che la Società ha manifestato la necessità di unificare tali diversi trattamenti uniformandoli a quelli già in uso ed applicati presso dì essa, ciò anche al fine di rafforzare e consolidare lo spirito di "appartenenza e di identità" di tutti i suoi dipendenti ed evitare diversificazioni di trattamento per stessi istituti contrattuali;
- che le OO.SS, tenuto conto anche delle analoghe richieste avanzate da parte dei lavoratori interessati, hanno convenuto su tale opportunità;
- che, a tal fine e di intesa tra le parti, si è formato un "gruppo di lavoro" composto da rappresentanze aziendali, sindacali e dei lavoratori, a cui è stato delegata unicamente l'elaborazione di un progetto di armonizzazione dei diversi trattamenti economico-normativi.
- che al termine del suo mandato il Gruppo di Lavoro ha prodotto la quantificazione dei trattamenti economici e normativi praticati dalla Elyo Italia srl ed il loro confronto con i trattamenti applicati da Cofely Italia spa seguendo, per tali conteggi e quantificazioni, i criteri indicati nello "allegato A" che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo;
- che al termine di tali lavori si è aperto un ampio ed approfondito confronto tra le parti, durante il quale sono stati approfonditi analiticamente e minuziosamente tutti gli aspetti della questione;
- che le OO.SS., alla luce dell'esito positivo delle rispettive assemblee, hanno espresso la volontà di sottoscrivere un accordo specifico in merito;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

Art. 2) Destinatari.
Destinatari del presente accordo sono tutti e soltanto i lavoratori attualmente in forza che in data del 1.12.2009 sono stati conferiti in Cofely Italia spa a seguito della procedura di fusione per incorporazione richiamata in premessa, con la sola esclusione dei Dirigenti.

Art. 3) CCNL di riferimento.
Ai lavoratori destinatari viene conservata l'applicazione del contratto collettivo di provenienza, il CCNL per gli Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata ed all'Installazione di Impianti, nonché l'inquadramento attualmente acquisito.

Art. 4) Confluenza accordo II livello Cofely Italia spa 28.2.2011
A tutti ì lavoratori di cui all'art. 2) destinatari del presente accordo, con decorrenza 1 marzo 2011 è applicato l'Accordo Integrativo Nazionale di ll° Livello Cofely Italia spa del 21.1.2011. Pertanto, tutti i precedenti trattamenti economici e normativi derivanti da accordi sindacali nonché prassi o consuetudini aziendali praticati dall'azienda incorporata sono assorbiti o sostituiti dall'accordo di II livello sopra indicato, mentre quanto non normato dal suddetto Accordo Integrativo Nazionale di II Livello Cofely Italia spa trova applicazione secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL di riferimento vigente.


Accordo nazionale sindacale
Il giorno 28 febbraio 2011 presso la sede Assistal di Roma in Via Basente n. 37 tra la Cofely Italia spa (già Cofathec Servizi spa, d'ora in poi denominata per brevità come la "Società"), con sede legale in Roma, Via Ostiense n, 333 […] assistita dall'Assistal […] e dalla Confcommercio Roma […] e le OO.SS. Nazionali Metalmeccanici: Fiom Cgil […], Fim Cisl […], Uilm Uil […], le OO.SS. Nazionali del Terziario: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltccs Uil […], Unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

Premesso
- che la Cofathec Servizi spa in data 1.12.2010 ha cambiato denominazione sociale diventando Cofely Italia spa, mantenendo inalterati tutti gli altri riferimenti societari;
- che in data 26.1.2004 è stato sottoscritto un Accordo Aziendale Sindacale Armonizzazione tra la Cofathec Servizi spa e le OO.SS. Nazionali Metalmeccanici e del Terziario, unitamente alle RSU/RSA aziendali, con il quale sono stati armonizzati trattamenti economici e normativi di tutti i dipendenti conferiti nella Società a seguito della fusione per incorporazione nella Cofathec Servizi spa delle Aziende del Gruppo Zanzi e Policarbo;
- che tale accordo, solo e soltanto per i destinatari dello stesso, ha previsto l'istituzione una clausola temporanea di garanzia dell'importo del Premio di Risultato che garantisce il riconoscimento dell'eventuale oscillazione negativa del premio stesso secondo una modalità precisamente normata;
- che tale clausola di garanzia ha effetto temporaneo, fino al successivo rinnovo dall'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi spa del 1.3.2000;
- che in data 28.2.2011 le parti hanno sottoscritto l'Accordo Integrativo Nazionale di II Livello Cofely Italia spa che ha sostituito, rinnovandolo, l'Accordo Aziendale Nazionale di cui al punto precedente;
- che per quanto sopra con la sottoscrizione dell'accordo integrativo di II livello di cui sopra la clausola di salvaguardia introdotta dall'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione 26.1.2004 ha cessato di produrre effetto:
- che le OO.SS. hanno rivendicato alla Società, per tutti i beneficiari di tale istituto, il mantenimento dei benefìci economici derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia;
- che la Società ha contestato tale richiesta giudicando non più presenti i presupposti che l'hanno determinata;
- che, al termine di un ampio e approfondito confronto tra le parti, le stesse hanno convenuto sull'opportunità di trovare una soluzione condivisa che risolvesse definitivamente il problema;
- che le parti hanno convenuto sull'opportunità del presente accordo;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
1. Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo;
2. Destinatari del presente accordo sono tutti e soltanto i dipendenti della Società attualmente in forza provenienti dalle Aziende del Gruppo Zanzi e Policarbo e conferiti con effetto 1.12.2002 nella Società a seguito della fusione per incorporazione in Cofathec Servizi spa.
3. Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, la "clausola di garanzia" di cui al Protocollo Aggiuntivo all'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione 26.1.2004 cessa definitivamente di produrre effetto;
[…]


Accordo Sindacale Nazionale sulle Relazioni Industriali
In data 28 febbraio 2011 presso la sede Assistal in Roma, Via Basento n. 37 tra la Cofely Italia spa (già Cofathec Servizi spa), la Si Servizi Cofely spa (già Si Servizi Cofathec spa) e la Cofely Progetti spa (già Cofathec Progetti spa) - facenti parte del Gruppo Gdfsuez in Italia (di seguito denominate anche per brevità come le "Società del Gruppo") […] assistite […] dall'Assistal di Milano e Roma e […] dalla Confcommercio Roma e le OO.SS. Nazionali: Fim-Cisl […], Fiom-Cgil […], Uilm-Uil […], Fisascat-Cisl […], Filcams-Cgil […], Uiltucs-Uil [...] unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

Premesso
- che la Cofathec Servizi spa, la Si Servizi Cofathec spa e la Cofathec Progetti spa, entrambi con sede legale in Roma Via Ostiense n. 333, con effetto rispettivamente dal 1.12.2009, dai 12.10.2009 e dal 12.10.2009 hanno cambiato la denominazione sociale rispettivamente in Cofely Italia spa, Si Servizi Cofely spa e Cofely Progetti spa conservando immutati tutti gli altri loro riferimenti aziendali;
- che con l'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione Cofathec Servizi del 26.1.2004 le parti dichiaravano ufficialmente disdetto l'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi spa del 1.3.2000 e contestualmente dichiaravano aperta la fase di discussione per un nuovo accordo;
- che nel corso del mese di marzo 2004 le OO.SS nazionali settori Metalmeccanici e Terziario presentavano una piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, comprendente anche una ipotesi di applicazione, per le relazioni industriali, estesa a tutte le Società del Gruppo;
- che da parte aziendale è stata dichiarata la disponibilità a discutere un accordo sindacale sulle sole relazioni industriali che sia applicabile alla Cofely Italia spa, alla Si Servizi Cofely spa e alla Cofely Progetti spa;
- che, pertanto, fermi restando i rispettati trattamenti economici e normativi ed i CCNL applicati dalle singole Società ai propri dipendenti, le parti con la sottoscrizione del presente verbale di accordo intendono definire un sistema omogeneo di relazioni industriali applicabile uniformemente nell'ambito delle suddette;
- che l'attivazione di quanto sopra consolida e rafforza il valore assunto dalle Relazioni Sindacali, iniziato con il precedente Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi spa 1.3.2000, ai fini di una pratica gestione delle stesse volta a migliorare quanto in materia è già previsto dal CCNL settore Terziario e Metalmeccanico e nella legge 300/70, onde consentire un confronto tra le parti, ai vari livelli e attraverso norme e procedure definite, teso a governare i processi di sviluppo delle Società del Gruppo;
- che in tale quadro rientra con coerenza anche quanto contenuto nella direttiva U.E. del 22.9.1994 e successive modifiche/integrazioni adottata dal Consiglio dei Ministri con D. lgs. 74/2002 relativa ai Comitati Aziendali Europei;
- che al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati le parti, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, hanno concordato un sistema di Relazioni Sindacali finalizzato ad una gestione omogenea delle stesse nell'ambito delle Società del Gruppo;
- che tale accordo, preso atto dei diversi CCNL che allo stato attuale disciplinano i rapporti di lavoro con le Aziende, è da valere per tutti i lavoratori alle dipendenze di Cofely Italia spa, Si Servizi Cofely spa e Cofely Progetti spa;
- che l'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi spa 1.3.2000 per tutto questo tempo ha continuato a produrre effetto;

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
Le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente Accordo.

Soggetti della contrattazione.
I soggetti della contrattazione legittimati a negoziare, secondo la scansione per materie e per Unità Produttiva, sono le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo, il Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (di seguito denominati per brevità come i "CCNL"), le loro articolazioni territoriali, i Coordinamenti Nazionali RSU/RSA e le RSU/RSA delle Unità Produttive Regionali come di seguito meglio identificate.

Destinatari della contrattazione.
Con la sola esclusione dei dirigenti, tutti i dipendenti della Cofely Italia spa, della Si Servizi Cofely spa e della Cofely Progetti spa, facenti parte del Gruppo Gdfsuez in Italia ai quali sono applicati il CCNL per gli Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti ed il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Unità Produttive
Al solo ed esclusivo fine di identificare la base di computo per l'elezione delle rappresentanze sindacali e quelle dei lavoratori per la sicurezza, di definire la loro competenza territoriale, di quantificare il monte ore annuo di permessi loro spettanti, nonché ai fini delle informative / consultazioni dei lavoratori per Unità Produttive ex D. Lgs. 25/2007, le parti convengono congiuntamente che nel presente verbale di accordo per "Unità Produttiva" si deve convenzionalmente intendere la regione geografica dove siano stati assunti o nella quale siano stati effettivamente trasferiti i dipendenti.

Articolo 1) Rappresentanze Sindacali
Le parti convengono che entro il giorno 31.7.2011, tutte le RSU, le RSA i RLS e i membri del Coordinamento Nazionale RSU/RSA in essere decadranno. Entro il medesimo termine le OO.SS. si impegnano a concludere le procedure di elezione / nomina delle nuove rappresentanze sindacali. Nello spirito del presente Accordo volto ad individuare un sistema omogeneo di relazioni sindacali ed a limitare, ove possibile, le eventuali differenze tra i diversi CCNL in tema di rappresentanze sindacali, le parti convengono quanto segue.
Comparto Metalmeccanico: in applicazione del punto 8) dell'Accordo Interconfederale 20.12.1993 e del punto 10) del protocollo d'Intesa tra Assistal Federmeccanica e OO.SS. del 2.2.1994 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, per il comparto Metalmeccanico sono elette le RSU.
Comparto Terziario: in questa fase di rinnovo sono confermate RSA per confluire al termine del loro mandato nelle elezioni di RSU, così come previsto dall'art. 24 del vigente CCNL Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la possibilità di costituire nuove RSA è esclusivamente riservato alle OO.SS. firmatarie del CCNL del Terziario.

Articolo 2) Sistema di relazioni sindacali
Ai fine di consolidare il sistema di Relazioni Sindacali ed allo scopo di rendere concreta l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa, le parti concordano di definire norme, funzioni e procedure, così come riportato di seguito, applicabili distintamente alle singole Società del Gruppo.
Al riguardo, le parti intendono confermare l'articolato sistema di Relazioni Sindacali che, senza duplicazione di competenze, preveda, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato a livello di Unità Produttiva, al fine di rispondere meglio alle esigenze delle realtà periferiche, individuando le soluzioni più idonee che favoriscano, nel contempo, il miglioramento delle condizioni complessive dei lavoratori ed il miglioramento degli obiettivi tecnico-commerciali delle Società del Gruppo.
In coerenza con quanto sopra dichiarato, le parti ribadiscono l'esigenza di un doppio livello di relazioni sindacali così come di seguito definito:
1) il livello nazionale che ha come soggetti sindacali riconosciuti le OO.SS. nazionali di riferimento dei CCNL applicati nelle Società del Gruppo sopra richiamate e il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA. A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene la contrattazione di secondo livello, le materie a loro attribuite dagli accordi interconfederali e quanto stabilito dai CCNL applicati dalle Società del Gruppo;
2) il livello decentrato che ha come soggetti sindacali riconosciuti le RSU/RSA di Unità Produttiva, congiuntamente alle rispettive OO.SS. territoriali.
A tale livello è assegnata la competenza in merito all'applicazione/gestione di materie delegate dai CCNL di riferimento e quanto delegato dal presente accordo e/o quanto normato dagli eventuali accordi nazionali di secondo livello stipulati con le Società del Gruppo.

Articolo 3) Diritti informativi preventivi, consuntivi e materie negoziali
A) Livello nazionale
Materie informative

Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura de! bilancio, la Direzione dell'Azienda incontra le OO.SS. dei lavoratori, unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA, per fornire le informazioni relative le Società del Gruppo concernenti, oltre quanto eventualmente previsto dalle direttive in termini di informazione dettate da GdF - Suez alle Società da essa controllate, le seguenti materie:
• Andamento conti di bilancio;
• Investimenti e innovazioni tecnologiche-organizzative;
• Livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego;
• Interventi di modifica sull'organizzazione del lavoro di natura nazionale;
• Formazione del personale;
• Obiettivi di budget;
• Rapporto presenza / assenza sul lavoro;
• Politiche del Gruppo a livello Nazionale ed Internazionale;
• Sicurezza sul lavoro;
• Utilizzazione di altre tipologie di rapporti di lavoro;
• Attività svolta dal Gruppo per le Pari Opportunità.
• Sub appalto e esternalizzazioni
Si conviene che parte delle informazioni di cui sopra siano fornite, per quanto possibile, anche in forma scritta.
Materie negoziali
In occasione di tale incontro o in date diverse concordate le parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, possono affrontare e definire le problematiche che abbiano impatto sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale che siano poste dalle parti.
Referenti aziendali,
A tale livello il referente aziendale è la Direzione Risorse Umane delle Società del Gruppo.

B) Livello decentrato
Materie informative

Di norma successivamente agli incontri nazionali, si tengono con cadenza annuale incontri informativi, preventivi e consuntivi tra i responsabili aziendali delle Unità Produttive e le rispettive RSU/RSA unitamente alle OO.SS. competente per territorio.
Pertanto l'informativa del livello decentrato è relativa alla sola Unità Produttiva e ha per oggetto le seguenti tematiche:
• Informativa sui risultati dell'Unità Produttiva;
• Formazione del personale;
• Andamento delle politiche di sviluppo dell'Unità Produttiva e le relative implicazioni occupazionali;
• Rapporto presenza / assenza sul lavoro;
• Distribuzione degli orari di lavoro;
• Sicurezza sul lavoro;
• Programmazione della reperibilità;
Materie negoziali
Specifici incontri possono riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite o particolari problematiche entrambi inerenti l'organizzazione del lavoro.
In occasione di tali incontri o in date diverse concordate, le parti possono affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Le parti confermano che il sopraccitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronti, le parti si possono incontrare a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.
Referenti aziendali
• A tale livello referenti aziendali sono:
• per la Cofely Italia spa i Responsabili di Area, supportati ove necessario dalla Direzione Risorse Umane;
• per la Si Servizi Cofely spa i Responsabili di Area Operativa supportati ove necessario dalla Direzione Risorse Umane;
• per la Cofely Progetti spa la Direzione Risorse Umane.

Articolo 4) Funzionamento delle relazioni sindacali.
Per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di "Relazioni Sindacali", così come definito ai precedenti articoli 1) e 2), le parti concordano di istituire idonei strumenti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità di comunicazione delle informazioni, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali. Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali, le parti convengono di disciplinare tali "strumenti" e tali "modalità" così come definite ai successivi articoli 5, 6, 7 del presente Accordo

Articolo 5) Coordinamento nazionale delle RSU/RSA.
coerenza con quanto precedentemente richiamato in tema di "soggetti sindacali riconosciuti" in ogni Società del Gruppo, in rappresentanza di tutti i lavoratori occupati nelle varie Unità Produttive delle rispettive Società, viene costituito per ciascuna società un Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA composto da 17 delegati per la Cofely Italia spa, 3 delegati per la Si Servizi Cofely spa e 3 delegati per la Cofely Progetti spa.
I componenti dei Coordinamenti Nazionali delle singole Società saranno nominati, su proposta delle OO.SS., dalle RSU / RSA di ciascuna Unità Produttiva delle rispettive Società, individuandoli tra loro stessi, garantendo il principio di pluralità di rappresentanza tenendo conto della dislocazione territoriale delle varie Unità Produttive delle Società destinatarie del presente accordo.
I nominativi dei delegati dei coordinamenti eletti sono comunicati congiuntamente dalle OO.SS. Nazionali alla Direzione Risorse Umane delle Società del Gruppo.
La durata della nomina a componente del Coordinamento Nazionale RSU/RSA è coincidente con la durata della nomina a RSU/RSA (tre anni).
In caso di dimissioni dall'incarico o dalla Società, le RSU/RSA in carica in quel momento le OO.SS. Nazionali provvedono alla nomina di un nuovo componente del Coordinamento il cui nominativo è comunicato alla Direzione Risorse Umane delle Società del Gruppo dalle OO.SS. interessate.
Per gli incontri convocati dalla Società, la stessa riconoscerà ai componenti del Coordinamento Nazionale la retribuzione delle ore di permesso e il rimborso delle spese dì trasporto e vitto secondo quanto regolato dal successivo art. 12) del presente Accordo.
Le OO.SS. nazionali, a fronte di una preventiva richiesta congiunta avanzata alla Direzione Risorse Umane della Società, possono convocare fino a tre coordinamenti all'anno - 24 ore usufruite a gruppi di otto ore ciascuno - il cui onere è a carico della Società e per i quali la stessa riconosce il rimborso delle spese di vitto e trasporto secondo quanto regolato dall'art. 11) del presente Accordo.
Le giornate non usufruite nell'anno di pertinenza possono cumularsi con quelle degli altri due anni del triennio riferito alla durata della nomina.
Al riguardo, le parti si danno atto che il monte ore complessivamente fruibile nell'arco del triennio di carica di ogni componente del Coordinamento Nazionale, non può comunque superare le 9 giornate totali (72 ore); al termine di tale periodo le giornate di permesso sopra previste, anche se non fruite, si azzerano.
Per lo svolgimento dei lavori del "Coordinamento Nazionale" le Società del Gruppo mettono a disposizione presso le loro sedi di Roma spazi adeguati.
Inoltre, ad ogni componente del Coordinamento Nazionale RSU/RSA viene messo a disposizione un telefono cellulare aziendale abilitato alla sola rete aziendale con un'estensione ad alcuni numeri telefonici delle organizzazioni sindacali e loro componenti.

Articolo 6) Modalità di costituzione delle RSU/RSA e modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
[…]
Per l'espletamento delle assemblee sindacali nelle aziende delle Società del Gruppo, vengono rese disponibili 12 ore annue retribuite secondo le modalità previste dall'art. 20 della L. 20.5.1970 n. 300.
[…]
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente accordo in materia di RSU/RSA (procedure di elezione, compiti e funzioni, assemblee, ...) si fa riferimento all'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 ed al Protocollo d'Intesa tra Assistal Federmeccanica e OO.SS del 2.2.1994, all’Accordo Interconfederale del 27.7.1994, alla legge 20.5.1970 n. 300 ed ai CCNL applicati.
E) Nelle Unità Produttive che occupano complessivamente da 11 a 15 lavoratori a prescindere dai CCNL Metalmeccanici o Terziario applicati, le OO.SS stipulanti possono nominare, su indicazione dei lavoratori, un Delegato Aziendale il cui unico ed esclusivo compito è intervenire presso la Società in merito all'applicazione dei CCNL, dei contratti di secondo livello e delle leggi sul lavoro. Al Delegato Aziendale non è riconosciuta alcuna prerogativa o tutela prevista dalla legge e dai CCNL applicati in merito alle rappresentanze sindacali o ai membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali.
[…]
F) Le parti concordano che, ove una singola società del Gruppo, ritenesse di attivare le opportune comunicazioni per passare dall'applicazione di due CCNL ad uno solo, tutte le RSU/RSA, i componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA, gli RLS e i Delegati Aziendali rimarrebbero in carica per il tempo necessario per la definizione di un eventuale accordo di armonizzazione e, comunque, non oltre il termine previsto dalla loro scadenza naturale, trascorso il quale sarebbero nuovamente eletti secondo quanto regolato dal presente accordo.

Articolo 7) Modalità di comunicazione delle informazioni
Le parti, ai fine di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo e degli eventuali accordi aziendali di II livello delle diverse Società del Gruppo, concordano di mettere a disposizione l'utilizzo dei rispettivi "Fax e/o "Caselle di Posta Elettronica" corrispondenti alle diverse sedi aziendali e alle diverse sedi sindacali con accesso all'uso di un PC. Su richiesta delle RSU la direzione metterà a disposizione un locale.
Inoltre, al solo fine di rendere la comunicazione più trasparente e facilitarne l'immediato riscontro, ogni comunicazione intercorrente tra le RSU/RSA e le Società del Gruppo per richiesta di incontri, informazioni, ecc. deve riportare in calce l'indicazione del nominativo e la firma di chi redige la comunicazione stessa.

Articolo 8) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Con riferimento al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e le logiche tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Le parti convengono che nelle Unità Produttive che occupano fino a 15 dipendenti, a prescindere dal CCNL loro applicato, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle Unità Produttive che occupano più di 15 dipendenti, a prescindere dal CCNL loro applicato, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno eletti dai lavoratori fra le RSU/RSA o, ove mancanti, fra i lavoratori nell'ambito delle Unità Produttive delle Società del Gruppo. Si conviene che per le modalità di elezione dei RLS e le funzioni loro attribuite si fa riferimento all'art. 47 D.Lgs 81/2008 ed agli Accordi Interconfederali del 22.6.1995 per i Metalmeccanici e del 18.11.1996 per il Terziario.
Le parti convengono, inoltre, che la composizione numerica di tali rappresentanze sia come di seguito definita, considerando il numero complessivo dei lavoratori occupati nell'Unità Produttiva a prescindere dal CCNL loro applicato:
• 1 Rappresentante per ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi stabilmente fino a 90 dipendenti;
• 2 Rappresentanti per ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi stabilmente da 91 a 200 dipendenti
• 3 Rappresentanti per ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi stabilmente da 201 a 1.000 dipendenti;
• 6 Rappresentanti per ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi più di 1.000 dipendenti.
La durata della nomina a RLS è coincidente a quella prevista per le RSU/RSA (tre anni).
In considerazione della struttura organizzativa delle Società dei Gruppo e di come le stesse sono presenti sul territorio nazionale, per l'espletamento dei compiti ciascun RLS ha a disposizione 78 ore di permessi retribuiti annui se facente parte di Unità Produttive con più dì 50 dipendenti, e di 48 ore annue di permessi retribuiti se facente parte di Unità Produttive fino a 50 dipendenti. Le parti si danno inoltre atto che il monte ore annuo sopra indicato non sia cumulabile fra gli anni di vigenza dell'incarico ma sia fruibile solo nel rispettivo anno di riferimento. Tali permessi devono essere richiesti alla Società dal RLS con la stessa modalità prevista per le RSU/RSA di cui al punto D) dell'art. 6) del presente Accordo, salvo casi dì eccezionale urgenza e/o gravità preventivamente autorizzati dai responsabili di servizio Aziendali
Il RLS ha diritto alla formazione prevista, i cui oneri sono a carico dell'Azienda. Tale formazione si svolge utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto precedente;
Le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, possono essere eccezionalmente convocate anche dal RLS qualora si presentino motivate situazioni di reale rischio. Le parti convengono che la figura di RLS possa essere coincidente con quella di Delegato Aziendale nelle Unità Produttive che occupano complessivamente da 11 a 15 dipendenti.

Articolo 9) Commissione nazionale per la sicurezza.
Le parti riconoscono congiuntamente l'importanza e la valenza strategica di una comune e forte cultura sui valori che riguardano la tutela della salute e l'incolumità dei lavoratori sul posto di lavoro.
A tal proposito, in aggiunta alle attività svolte dalle Società insieme alle RLS previste dalla formativa vigente, le parti confermano l'istituzione della Commissione Nazionale per la Sicurezza composta da componenti della struttura aziendale sulla Sicurezza e da 6 RLS individuati dalle OO.SS. nazionali fra quelli in carica in Cofely Italia spa, Si Servizi Cofely spa e Cofely Progetti spa.
Scopo della Commissione è supportare la Direzione Aziendale nella definizione di strategie che; prevengano ii rischio derivante da infortuni sul lavoro, individuando eventuali azioni migliorative / correttive in merito.
La Commissione si riunisce con frequenza massimo quadrimestrale (tre incontri per anno), fatti salvi eventi o necessità di carattere straordinario.
Gli oneri derivanti da tali incontri sono a carico della Società che riconosce ai RLS i rimborsi spese così come previsto nel successivo art. 12) del presente Accordo, oltre alla retribuzione delle relative ore di permesso.
La durata della nomina di membro della Commissione è coincidente con quella di RLS.
Le OO.SS. nazionali comunicano alla Direzione Risorse Umane la nomina dei componenti della Commissione o la loro sostituzione.

Articolo 11) Formazione
Constatato che la gestione di tale materia assume rilevanza, anche a fronte dei possibili processi di sviluppo aziendale.
Considerato che tali processi potrebbero produrre l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sia necessario predisporre progetti formativi specifici volti a qualificare i lavoratori della Cofely Italia spa.
Preso atto, infine, della conferma degli impegni della Società sul versante degli investimenti per la formazione e comunque della possibilità di ricorrere alla "formazione finanziata", le parti hanno concordato sui seguenti indirizzi/obbiettivi:
• Corsi per la definizione di nuovi profili professionali, con particolare riguardo a quelli conseguenti allo sviluppo delle tecnologie;
• Corsi di riqualificazione dei lavoratori della Società per un loro utilizzo e/o una loro riallocazione nell'ambito aziendale e/o in quello delle altre aziende dalla stessa controllate;
• Corsi specialistici e tecnici per l'aggiornamento professionale delle figure presenti in azienda;
• Corsi sulla sicurezza.
Per gli indirizzi/obbiettivi sopra sintetizzati, le parti concordano sull'opportunità di predisporre specifici progetti da sottoporre agli organismi Territoriali, Nazionali ed Europei competenti nonché a Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
A tal proposito, solo ed unicamente per i progetti di "formazione finanziata", le parti concordano di istituire una Commissione Paritetica per la Formazione composta da RSU/RSA e da rappresentanti aziendali il cui compito è il confronto per l'approvazione di tali progetti di "formazione finanziata presentati dall'Azienda.
Le Commissioni sono così composte:
Per Cofely Italia: massimo 6 componenti, di cui 3 RSU/RSA e 3 rappresentanti aziendali;
Per Si Servizi Cofely: massimo 4 componenti di cui 2 RSU e 2 rappresentanti aziendali;
Per Cofely Progetti: massimo 4 componenti di cui 2 RSA e 2 rappresentanti aziendali.
Le RSU/RSA costituenti le Commissioni Paritetiche per la Formazione delle Società del Gruppo sono identificate dalle OO.SS. nazionali tra i componenti dei relativi Coordinamenti Nazionali delle RSU/RSA e comunicati alla Direzione Risorse Umane delle Società.
Le parti concordano che a tale commissione sia conferito il potere di delega, anche per i territori, per la sottoscrizione degli accordi sindacali relativi alla "formazione finanziata".
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei componenti presenti.
La durata del mandato di componente della Commissione Paritetica per la Formazione è coincidente a quella di RSU/RSA.
Le ore spese dai Componenti della Commissione per gli incontri convocati dall'Azienda, sono a carico di quest'ultima, così come le eventuali spese che sono rimborsabili secondo quanto regolato per le RSU/RSA dal successivo art. 12 del presente Accordo.

Articolo 12) Rimborsi spese
Alle RSU/RSA per le attività sindacali e quelle connesse alla funzione di RLS nell'ambito della propria Unità Produttiva regionale è riconosciuto:
• Viaggio: treno II Classe / metropolitana / autobus;
• Vitto: corresponsione del buono pasto
I diversi mezzi di trasporto devono essere preventivamente autorizzati dalia Direzione Aziendale.
Ai componenti del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità per la loro attività, alle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali costituenti il Coordinamento delle RSU / RSA per l'attività dello stesso Coordinamento e ai Componenti della Commissione Nazionale per la Sicurezza per l'attività della stessa Commissione, nell'ambito delle ore annue retribuite di cui a presente Accordo riconosciuto:
• Viaggio: treno II Classe / metropolitana / autobus / viaggio aereo solo per distanze superiori a km. 500
• Vitto: corresponsione del buono pasto. Solo per coloro che si spostano fuori regione, in alternativa al buono pasto un rimborso spese previa presentazione di idonea documentazione fiscale fino ad un massimo di € 15,00 per singolo pasto meridiano e fino ad un massimo di € 2, per singolo pasto serale.
I diversi mezzi di trasporto devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Aziendale.


Accordo integrativo nazionale di II livello Cofely Italia spa
Il giorno 28 febbraio 2011 presso la Sede di ASSISTAL in Roma, Via Basento n. 37 tra la Cofely Italia spa (già Cofathec Servizi spa) di seguito denominata per brevità anche come la "Società"), con sede legale in Roma, via Ostiense n, 333, … , società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Gdfsuez Energy Services International S.A, (Belgio), […] assistita […] dall'Assistal di Milano e Roma e […] dalla Confcommercio Roma e le OO.SS. Nazionali: Fim-Cisl […], Fiom-Cgil […], Uilm-Uil […], Fisascat-Cisl […], Filcams-Cgil […], Uiltucs-Uil […], unitamente ai Coordinamento Nazionale delie RSU/RSA

Premesso
- che con effetto dal 1.12.2009 la Cofathec Servizi spa, con sede legale in Roma Via Ostiense n. 333, ha cambiato la denominazione sociale in Cofely Italia spa conservando immutati tutti gli altri riferimenti aziendali;
- che con l'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione Cofathec Servizi del 26.1.2004 le parti dichiaravano ufficialmente disdetto l'Accordo Nazionale Cofathec Servizi spa del 1.3.2000 e contestualmente dichiaravano aperta la fase di discussione per un nuovo accordo di 11° livello;
- che nel corso del mese di marzo 2004 le OO.SS nazionali settori Metalmeccanico e Terziario presentavano un'ipotesi di piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale;
- che in data 1.8.2004 la Cofathec Servizi spa, ex art. 47 L. 428/1990 e D.Lgs. 18/2001, ha fuso per incorporazione la Cofathec Servizi Industria spa (già Policarbo Servizi spa) e, pertanto, ai sensi dell'art. 2112 C.C., tutto il personale delia società incorporata è passato alla società incorporante che ha continuato ad applicare loro i trattamenti economici e normativi applicati fino al 31.7.2004 dalla Cofathec Servizi Industria spa, in particolare l'Accordo N. 409-180/13 per i Trattamenti Aziendali di Policarbo Servizi spa del 31.1.2001;
- che in data 12.10.2004 è stato sottoscritto un Accordo Sindacale, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, con il quale è stato definito che per i dipendenti incorporati di cui al punto precedente le RSU ex Cofathec Servizi Industria spa e le rispettive OO.SS. nazionali e territoriali si impegnavano a non presentare una distinta piattaforma rivendicativa alla Cofathec Servizi spa e che gli istituti economici e normativi dell'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi spa 1.3.2000 e dell'eventuale nuovo accordo in discussione non venissero applicati a tali lavoratori fino alla definizione di un accordo sindacale di armonizzazione dei loro trattamenti economici e normativi. Pertanto agli stessi lavoratori incorporati dovevano continuare ad essere applicati i trattamenti retributivi e normativi nonché gli accordi sindacali applicati dalla Cofathec Servizi Industria spa alla data della fusione;
- che in data 1.10.2010 la Cofely Italia spa, ex art. 47 L. 428/1990 e D.Lgs. 18/2001, ha fuso per incorporazione la Cofely Residenziale srl e la Smirscesi srl e, pertanto, ai sensi dell'art. 2112 C.C., tutto il personale delle società incorporate è passato alla società incorporante che ha continuato ad applicare loro i trattamenti economici e normativi applicati fino al 30.9.2010 dalla Cofely Residenziale srl e dalla Smirscesi srl;
- che l'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi spa 1.3.2000 per tutto questo tempo ha continuato a produrre effetto;

Considerato:
• che a seguito dei mutati assetti organizzativi aziendali le parti hanno inteso definire nuovi aspetti normativi ed economici dì secondo livello coerenti con l'evoluzione aziendale di cui sopra;
• che pertanto si ritiene esaurito positivamente il confronto in materia di contrattazione dì secondo livello prevista dalle rispettive normative contrattuali di settore;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1)
Le premesse e i considerata formano parte sostanziale e integrante del presente Accordo.

Articolo 2) Destinatari.
Destinatari del seguente Accordo sono solo ed esclusivamente i lavoratori in forza presso la Cofely Italia spa ai quali sono applicati il CCNL per gli Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata ed all'Installazione di Impianti (di seguito nominato per brevità come "CCNL Metalmeccanico") e il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (di seguito nominato per brevità come "CCNL Terziario").
Dall'applicazione del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3), sono esclusi solo ed esclusivamente i lavoratori provenienti dalla fusione per incorporazione della Cofathec Servizi Industria spa e i lavoratori provenienti dalla fusione per incorporazione di Cofely Residenziale srl e Smirscesi srl in Cofely Italia spa di cui in premessa, fino alla definizione di un accordo di armonizzazione dei loro trattamenti economici e normativi.

Articolo 3) Sistema di relazioni sindacali
Per tutto quanto attiene il sistema di relazioni sindacali nel suo complesso, le parti convengono che è applicato quanto previsto dall'Accordo Sindacale Nazionale sulle Relazioni Industriali del 28.2.2011

Articolo 6) Reperibilità
Il servizio di reperibilità, così come di seguito definito, costituisce un mezzo per fronteggiare l'esigenza di garantire la continuità dei servizi che costituiscono la specifica attività dell'azienda, migliorando il servizio reso alla clientela con la fornitura un servizio di pronto intervento al fine di assicurare il ripristino e la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti, salvaguardando l'incolumità delle persone.
Per quanto sopra, ed in considerazione che tale servizio rientra sempre di più nella revisione dei capitolati di appalto delle gare a cui la Cofely Italia spa partecipa, il servizio di reperibilità si configura come un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, tramite ii quale il lavoratore è a disposizione della Direzione Aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili come quelle sopra indicate.
Pertanto, nessun dipendente può rifiutarsi di prestare il servizio di reperibilità salve diverse disposizioni aziendali in considerazione di giustificati motivi che, su richiesta del lavoratore, sono esaminati congiuntamente con la Direzione Aziendale, con la possibilità del lavoratore di avvalersi dell'assistenza delle RSU/RSA.
La Società richiede ai propri lavoratori un impegno di reperibilità, come di seguito specificato, in relazione ad espresse previsioni contrattuali e/o nei casi in cui essa lo ritenga necessario.
La Società si impegna ad utilizzare nel servizio di reperibilità le figure professionali che, dotate di capacità adeguata al tipo di intervento, di conoscenza degli impianti e della loro ubicazione, siano realmente fungibili a garantire il servizio di cui sopra e, ferme restando tali condizioni, si impegna ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di lavoratori possibile, dando precedenza ai lavoratori che ne facciano espressa richiesta.
Fatte salve le disposizioni contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro, il servizio di reperibilità nelle giornate feriali inizia convenzionalmente al termine dell'orario di lavoro e termina immediatamente prima dell'inizio della successiva giornata di lavoro.
Mentre nelle giornate di sabato, domenica e festivi copre l’intero arco della giornata e, nel caso dei festivi, termina immediatamente prima dell'inizio della successiva giornata feriale di lavoro.
Il lavoratore comandato al servizio di reperibilità, fermo restando che può trovarsi reperibile anche fuori della propria abitazione, deve mettersi nelle condizioni di ricevere le chiamate della Società o del Cliente.
[…]
Al lavoratore che durante il periodo di servizio in reperibilità assuma comportamenti tali da vanificare la richiesta di intervento, non è riconosciuta l'indennità di reperibilità per quella giornata e possono essere attivate le procedure disciplinari previste dalla normativa di Legge e di CCNL nei suoi confronti.
La reperibilità è richiesta con articolazione giornaliera. Può essere richiesta per un numero massimo di 17 giorni al mese e non può essere costituita da più di 7 giorni consecutivi di servizio.
Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Il lavoratore può essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione mensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
A compenso del servizio di reperibilità è corrisposta al personale interessato una indennità […]
Si conviene che le ore di reperibilità prestate, con la sola esclusione delle ore di intervento, non siano considerate ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
[…]

Riposi compensativi in reperibilità.
In considerazione di quanto previsto dalla legge e dai rispettivi CCNL applicati in merito ai riposi giornalieri, considerando la peculiare tipologia di attività aziendale svolta durante il servizio di reperibilità (pronto intervento su impianti tecnologici), le parti convengono che durante tale servizio le ore consecutive di riposo ritenute necessariamente minime per permettere il recupero psico-fisico dei lavoratori tra un turno di lavoro e l'altro sono quelle stabilite dai rispettivi CCNL.
Pertanto, in giornate che non siano precedenti a giornate festive o comunque di riposo, al fine di garantire il riposo giornaliero di cui sopra, le parti concordano di individuare una fascia oraria definita "zona critica" all'interno della quale le ore di lavoro prestate in caso di intervento durante il servizio di reperibilità siano obbligatoriamente utilizzate e fruite come riposi compensativi posticipando l'inizio dell'orario di lavoro nella giornata lavorativa immediatamente successiva e consentendo, quindi, il godimento delle ore di riposo consecutivo stabilite dai CCNL prima di riprendere nuovamente servizio.
La "zona critica" - di quattro ore - è individuata nella fascia oraria notturna ricadente tra le ore 00.00 e le ore 04.00 per tutti i lavoratori la cui normale giornata lavorativa cominci alle ore 08.00 e tra le ore 23.00 e le ore 03.00 per tutti i lavoratori la cui normale giornata lavorativa cominci alle ore 07.00. In Centri Operativi, cantieri e/o presidi il cui orario di lavoro prevede l'inizio della giornata lavorativa in altri orari, l'inizio e la fine della "zona critica" è analogamente ragguagliato al diverso orario di inizio della giornata lavorativa.
La fruizione dei riposi compensativi avviene in tutti i casi in cui la durata di un intervento di reperibilità (misurato dal ricevimento della chiamata fino alla fine dell'intervento) si protragga per almeno un'ora all'interno della "zona critica".
In tal caso, le ore di durata dell'intervento - anche se cominciato prima dell'inizio della "zona critica" o se finito oltre il termine della stessa - devono essere obbligatoriamente usufruite come riposi compensativi, posticipando l'inizio della successiva giornata lavorativa di un uguale numero di ore.
Qualora tale arco di tempo fosse uguale o superiore alle 5 ore, il lavoratore è esonerato dal prestare servizio nella successiva giornata di lavoro che, al fine di garantire una protezione appropriata, è pagata per intero maturando ugualmente il diritto a percepire il buono pasto.
[…]
Nel caso in cui, durante gli interventi in reperibilità, il lavoratore matura il diritto alla fruizione di ore di riposo compensativo, al termine dell'intervento dovrà obbligatoriamente darne comunicazione a! proprio Responsabile di Commessa o, in subordine, al Responsabile Operativo, tramite invio agli stessi di SMS.
Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente normativa sulla reperibilità.
Incontri con periodicità annuale si terranno tra le Direzioni di Area della Società e le RSU/RSA delle relative Unità Produttive al fine di verificare l'applicazione dell'istituto della Reperibilità.
[…]

Articolo 8) Permessi per visite mediche specialistiche
La Società mette a disposizione di ogni dipendente destinatario dei presente Accordo 16 ore annue di permesso retribuito da utilizzarsi per visite mediche specialistiche documentate.
Tali ore di permesso non sono cumulabili nel corso dei vari anni di vigenza del presente Accordo, ma si azzerano all'inizio di ogni anno.
Tali permessi sono destinati solo ed esclusivamente all'effettuazione di quelle visite mediche specialistiche che non sia possibile effettuare in orari diversi da quelli ordinari di lavoro.
Pertanto, i beneficiari devono produrre alla Direzione Aziendale idonea documentazione allo scopo, pena il mancato riconoscimento di tale istituto.
È facoltà della Direzione Aziendale valutare la concessione di un maggiore numero di ore di permesso retribuite per visite mediche specialistiche per i dipendenti che soffrano di patologie particolarmente gravi e che abbiano un basso accantonamento di permessi annui retribuiti.
Nei caso in cui futuri rinnovi dei CCNL Metalmeccanico e Terziario dovessero introdurre permessi di analoga natura, le 16 ore previste dal presente articolo sarebbero totalmente assorbite dalla nuova normativa collettiva.

Articolo 11) Flessibilità dell'orario di lavoro
Sulla base di quanto definito in materia dal CCNL Metalmeccanico e dal CCNL Terziario, la Società si riserva, laddove esigenze organizzative lo richiedessero, di predisporre un progetto di "Flessibilità dell'orario di lavoro".