Categoria: Normativa statale
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DECRETO 15 febbraio 2011 Modificazioni ed integrazioni delle caratteristiche della tessera personale di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro.

 

(11A02843)

(GU n. 54 del 7-3-2011)
 
 
 
 
                       

 IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e affari generali
 
 

Vista  la  legge  22  dicembre  1912,   n.   1361,   e   successive modificazioni ed integrazioni;
 

Visto l'art. 27 del regolamento di  attuazione  della  legge  sopra citata, approvato con regio decreto 27 aprile 1913, n. 431;
 

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1977  (Gazzetta  Ufficiale  n. 125 del 10 maggio 1977) e 3 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n.  273 del  20  novembre  1985)  con  i  quali   sono   state   fissate   le caratteristiche  della  tessera  personale   di   riconoscimento   da rilasciare  agli  ispettori  del  lavoro  per  l'espletamento   delle funzioni previste dalla citata legge n. 1361 del 22 dicembre  1912  e succ. mod. e integr.;
 

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, e succ. mod. e  integr.,  di modifica all'ordinamento del Ministero del lavoro e della  previdenza sociale;
 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e succ. mod. e integr.,  di  riforma  dell'organizzazione  del  Governo,   a   norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e succ. mod. e integr., di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia  di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8  della  legge  14 febbraio 2003, n. 30;
 

Viste le disposizioni contenute all'art. 16, comma 1,  lettera  c), del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  succ.  mod.  e integr.;
 

Rilevata la necessita', in conseguenza  della  nuova  denominazione del Ministero e delle sue articolazioni  territoriali,  di  apportare modifiche ai sopracitati decreti ministeriali per quanto riguarda  le caratteristiche della tessera di riconoscimento degli ispettori;
 
                             

 

Decreta: 
 

Art. 1
 
 

La tessera personale di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro per l'espletamento delle funzioni previste  dalla  vigente normativa, ha le caratteristiche indicate nell'allegato A del decreto ministeriale 3 dicembre 1984 con le seguenti modifiche: nella parte anteriore in luogo di «Ministero del lavoro  e  della previdenza sociale»  e'  riportato  «Ministero  del  lavoro  e  delle politiche  sociali»  e  in  luogo  di  «Ispettorato  del  lavoro»  e' riportato «Direzione del lavoro»; nella parte interna il riferimento alla legge 22  dicembre  1912, n. 1361, e' sostituito con il riferimento alla legge 22 luglio  1961, n.  628  e  al  decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124;  il riferimento al decreto ministeriale 3 dicembre 1984 e' sostituito con il riferimento al presente decreto.

 

 

 

Art. 2
 
 

Le tessere personali di riconoscimento  rilasciate  agli  ispettori del  lavoro  devono  essere  nuovamente  emesse  in  caso  di  furto, smarrimento, logorio o quando, per il tempo trascorso dall'emissione, i connotati del titolare siano notevolmente difformi da quelli  della fotografia apposta sul singolo documento. 
Le    tessere    debbono    essere    restituite    a     richiesta dell'Amministrazione emittente. 
Le tessere attualmente  in  possesso  degli  ispettori  del  lavoro continuano ad  avere  validita'  fino  alla  definitiva  restituzione all'Amministrazione ovvero fino alla eventuale sostituzione nei  casi sopra indicati.
 

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
   

 

Roma, 15 febbraio 2011
 
                                      

Il direttore generale: Ferrari