Categoria: 1997
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Tipologia: Regolamento
Data firma: 16/17 luglio 1997
Parti: Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici
Fonte: coordinamentorsu.it

Sommario:

Art. 1 Costituzione
Art. 2 Elezioni Primarie
Art. 3 Numero dei componenti
Art. 4 Riconoscimento e presentazione delle liste
Art. 5 Costituzione dei collegi e individuazione delle aree di rappresentanza professionale
Art. 6 Compiti del comitato elettorale
Art. 7 Ricorso alla Fulc nazionale
Art. 8 Ricorso al comitato dei garanti
Art. 9 Elettori eleggibili
Art. 10 Affissioni
Art. 11 Scrutatori
Art. 12 Modalità della elezione e proclamazione degli eletti
Art. 13 Ruolo e durata delle RSU-RLS
Art. 14 Ruolo e competenze del RLS nella RSU
Art. 15 Competenze contrattuali
Art. 16 Esecutivo
Art. 17 Quadri-Coordinamento
Art. 18 Lavoratrici
Art. 19 Commissioni di lavoro
Art. 20 Funzionamento della RSU
Art. 21 Convocazione delle assemblee
Art. 22 Rispetto del regolamento
Art. 23 Utilizzo monte ore
Art. 24 Norme di riferimento CCNL e accordo interconfederale del 20/12/93
Art. 25 Clausola di salvaguardia

Regolamento integrativo delle norme contrattuali di riferimento e dell’accordo Interconfederale del 20/12/93 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e del 22/6/1995 per la elezione o validazione del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La Filcea-Cgil, la Flerica-Cisl, la Uilcer-Uil con il presente regolamento integrativo intendono confermare e rafforzare, in un rinnovato patto unitario, il ruolo del sindacalismo confederale partecipando con proprie liste e propri candidati alla elezione delle RSU-RLS nei luoghi di lavoro.

Art. 1 Costituzione
01.01 In tutti i luoghi di lavoro e in tutte le Aziende in cui si applicano i CCNL di pertinenza le strutture territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil procederanno alla costituzione delle RSU-RLS in un’unica tornata elettorale.
01.02 Per le RSU si procederà su basi elettive su liste di organizzazione.
01.03 Per i RLS, si provvederà a indicare tra i nominativi dei candidati alle RSU coloro che avranno scelto di ricoprire nelle RSU la carica di RLS.
01.04 Completate le elezioni e designazioni delle RSU, verranno individuati al loro interno i RLS che saranno successivamente sottoposti a validazione in assemblea.

Art. 2 Elezioni Primarie
02.01 Al fine di valorizzare il ruolo e il potere dei propri iscritti Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil potranno promuovere elezioni primarie finalizzate alla scelta, da parte degli iscritti, dei candidati da presentare nelle rispettive liste di organizzazione per la elezione delle RSU-RLS.
02.02 Per Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil la scelta dei candidati che intendono impegnarsi nel compito di RLS deve corrispondere all’esigenza primaria di salvaguardare il patrimonio di conoscenze acquisite nel settore della sicurezza dell’ambiente e dell’ecologia, anche attraverso la Commissione Ambiente.

Art. 3 Numero dei componenti
03.01 Nelle realtà produttive con un numero di dipendenti superiore a 15 si procederà alla elezione della RSU/RLS secondo le modalità previste dal presente regolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
03.02 Ai fini delle tutele massime spettanti valgono le indicazioni numeriche indicate dai CCNL e dagli accordi nazionali di applicazione del D.Lgs 626/94 di pertinenza, fatte salve eventuali condizioni più favorevoli previste da accordi collettivi in atto.

Art. 4 Riconoscimento e presentazione delle liste
04.01 Le strutture territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil indicono l’avvio della tornata elettorale per l’elezione delle RSU e l’individuazione dei RLS dell’unità aziendale mediante comunicazione affissa all’albo e inviata per conoscenza alla Direzione Aziendale.
04.02 Entro 15 giorni dalla data di affissione dell’annuncio delle elezioni le organizzazioni sindacali interessate presenteranno al Comitato Elettorale le liste dei candidati.
04.03 Alla elezione delle RSU e all’indicazione dei RLS concorrono con proprie liste Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil e possono concorrere anche liste elettorali presentate da:
04.03.01 - associazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale del 20/12/93 e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva;
04.03.02 - associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
a) accettino quanto previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi interconfederali di pertinenza;
b) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’unità produttive pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto.
04.04 In relazione alla composizione delle liste, fermo restando quanto affermato all’art. 1 del presente Regolamento, le strutture territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil qualora convenissero di presentare liste unitarie si impegnano a non predisporre liste che non risultino rappresentative di tutti i sindacati confederali.
04.05 Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i componenti del Comitato Elettorale.
04.06 Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
04.07 Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, il Comitato elettorale di cui all’art. 6 del presente Regolamento - dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle liste stesse ai sensi del successivo art. 10- inviterà il lavoratore interessato ad optare per una sola lista.
In caso di rifiuto la candidatura è nulla.
04.08 È fatto obbligo alle strutture territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil fornire (in apposita assemblea da tenersi prima della presentazione formale delle liste) un’informazione dettagliata sulla composizione delle liste, indicando le opzioni di impegno dei singoli candidati e, in modo particolare, coloro che intendano assumere anche il mandato RLS.
04.09 Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di 1/3 il numero dei componenti la RSU-RLS da eleggere nel Collegio.
04.10 La RSU subentra al Consiglio di Fabbrica, alla RSA e ai dirigenti delle RSA (anche degli Operatori di vendita) di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali. Compiti di tutela dei lavoratori e per le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro.
04.11 Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell’ambito del numero previsto dalle norme contrattuali di pertinenza, si applica la tutela al titolo 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
04.12 Le strutture territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil comunicheranno alla Direzione Aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione Industriali Territoriale.

Art. 5 Costituzione dei collegi e individuazione delle aree di rappresentanza professionale
05.01 Nelle realtà lavorative con oltre 200 dipendenti, entro i cinque giorni lavorativi successivi all’affissione dell’annuncio delle strutture territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil, in accordo con le istanze di base interessate, individuano i Collegi elettorali e assegnano a ciascuno di essi (in rapporto alla loro dimensione) il numero dei componenti la RSU da eleggere.
05.02 Qualora nelle suddette realtà la presenza di Quadri, di Informatori Scientifici del Farmaco, di Funzionari di vendita e di Tecnici Commerciali risultasse significativa, l’articolazione dei suddetti Collegi prevederà la presenza di aree elettorali specifiche per la rappresentanza di queste professionalità.
05.03 Per l’individuazione dei Collegi elettorali si dovrà altresì tenere conto:
• Di evitare un’eccessiva frammentazione della rappresentanza;
• Dell’esigenza di ricomposizione unitaria della complessa organizzazione dell’azienda e del ciclo produttivo;
• Di garantire un’adeguata rappresentatività (all’interno della RSU da eleggere) delle specificità di condizioni di ruolo (lavoro manuale e intellettuale) determinato dall’organizzazione del lavoro;
• Di garantire la rappresentanza di genere;
• Di garantire la rappresentatività dei rapporti di lavoro diversi da quello a tempo determinato, così come definiti dalle norme contrattuali e dagli accordi collettivi.

Art. 6 Compiti del comitato elettorale
06.01 Le strutture territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil, in accordo con le proprie istanze di base interessate, costituiranno unitamente e pariteticamente un Comitato Elettorale per ogni unità aziendale, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sei i cui nominativi saranno comunicati alla Direzione Aziendale per le necessari agibilità.
06.02 Compete al Comitato Elettorale:
06.02.01 - richiedere alla Direzione Aziendale l’elenco aggiornato degli elettori dei singoli collegi elettorali;
06.02.02 - ricevere la presentazione delle liste e verificarne la validità sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento;
06.02.03 - portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione all’albo almeno 8 giorni prima della data delle elezioni le liste dei candidati, il luogo e la data delle votazioni;
06.02.04 - costituire i seggi elettorali, eleggere il Presidente e presiedere alle operazioni di voto;
06.02.05 - predisporre le schede elettorali;
06.02.06 - assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
06.02.07 - proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici le liste;
06.02.08 - avverso i risultati elettorali, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo della data di affissione dei risultati, può essere proposto ricorso al Comitato Elettorale.
Il comitato elettorale dovrà esaminare e decidere sugli eventuali ricorsi entro 48 ore.

Art. 7 Ricorso alla Fulc nazionale
07.01 Con l’obiettivo di rafforzare il patto tra Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil e allo scopo di ridurre la formalizzazione dell’iter previsto per la presentazione dei ricorsi, qualora nello svolgimento delle procedure di cui all’art. 5 del presente Regolamento dovessero incontrarsi contrasti di interpretazione i soggetti interessati (congiuntamente o singolarmente) presenteranno alla Commissione per il Regolamento RSU/RLS della Fulc Nazionale una “Istanza di interpretazione autentica” relativa la materia del contendere.
07.02 La Commissione per il Regolamento RSU/RLS della Fulc Nazionale -composta pariteticamente da Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil - entro i 10 giorni di calendario successivi alla presentazione dell’istanza, è tenuta a pronunciarsi in merito all’istanza medesima.
07.03 I pronunciamenti della Commissione per il Regolamento RSU/RLS della Fulc Nazionale sono assunti all’unanimità, pubblicizzati in forma scritta ed hanno valore vincolante per tutti i soggetti interessati al contenzioso.
07.04 La presentazione di una Istanza di interpretazione autentica sospende a tutti gli effetti -e fino ad emanazione della relativa delibera- l’iter previsto per lo svolgimento delle elezioni.

Art. 8 Ricorso al comitato dei garanti
08.01 Avverso le decisioni del Comitato Elettorale è ammesso ricorso, entro 10 giorni al Comitato dei Garanti, così come previsto dall’accordo interconfederale e/o intese competenti il territorio.

Art. 9 Elettori eleggibili
09.01 Sono elettori tutti i lavoratori non in prova dipendenti dalla realtà produttiva interessata.
09.02 Sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti di ruolo e non di ruolo che si presentano nelle liste di Cgil-Cisl-Uil e quelli che sono candidati nelle liste eventualmente presentate dagli altri soggetti sindacali che, ai sensi dell’Accordo Interconfederale per la costituzione delle RSU ne hanno titolo.

Art. 10 Affissioni
10.01 Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura del Comitato Elettorale, mediante affissione nell’albo almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 11 Scrutatori
11.01 È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
11.02 Le designazioni degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.

Art. 12 Modalità della elezione e proclamazione degli eletti
12.01 Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera salvo casi espressamente definiti dalla Fulc Nazionale né per interposta persona.
12.02 Il voto si esprime per lista e preferenza e riguarderà l’elezione della RSU-RLS.
12.03 Ove sia stata indicata solo la preferenza essa vale come voto di lista.
12.04 Non è ammessa l’espressione di preferenza su più liste, ciò rende il voto nullo.
12.05 Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza; in caso di più preferenze sulla lista, queste sono valide solo come voto di lista.
12.06 Il numero dei seggi assegnato all’unità produttiva corrisponderà ai 2/3 del numero dei candidati che ogni singola lista potrà presentare.
12.07 La ripartizione dei seggi alle varie liste sarà determinata dal numero dei quozienti ottenuti.
12.08 Il quoziente elettorale sarà determinato dividendo il numero dei voti validi per il numero delle RSU-RLS complessivamente spettanti al collegio elettorale o all’unità aziendale di cui trattasi. A tale proposito si specifica che:
12.08.01 - concorrono al computo dei voti validi anche le schede “bianche”, mentre si escludono le schede nulle;
12.08.02 - nei casi in cui non si raggiungano quozienti pieni, l’attribuzione avverrà tenendo conto dei resti più alti.
12.09 Risulteranno eletti i candidati che nella propria lista avranno ottenuto il numero maggiore dei voti. In caso di parità di voti delle liste risulterà eletto il candidato che ha maggiori preferenze individuali. In presenza di ulteriore parità risulterà eletto il candidato che ha una maggiore anzianità aziendale.
12.10 Si conviene che il 67% dei seggi vengono assegnati sulla base del numero dei quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista.
12.11 Il restante 33% viene ripartito fra i soggetti collettivi che hanno sottoscritto l’accordo interconfederale e legittimamente concorrenti alle elezioni in misura proporzionale ai voti complessivi conseguiti nell’intera realtà produttiva.
12.12 Allo scopo di rafforzare la solidarietà tra Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil qualora nell’attribuzione dei seggi relativi la quota dei 2/3 una delle suddette Organizzazioni (che abbia partecipato alle elezioni ed abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 5% del quoziente) non abbia conseguito alcun seggio, la quota del 33% di spettanza confederale deve essere attribuita in modo tale da garantire comunque la presenza nella RSU-RLS di almeno un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni sindacali confederali.
12.13 La ripartizione dei seggi relativi la quota del 33% di spettanza confederale avverrà secondo i seguenti criteri:
12.13.01 - dove il numero di seggi da ripartire sia inferiore a tre:
a) qualora l’attribuzione dei seggi relativi la quota dei 2/3 non prevedesse la presenza di almeno un membro per ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali confederali e sussistano le condizioni di cui al punto 12.12, andrà intanto garantita la presenza nella RSU-RLS a quell’Organizzazione che non ha ottenuto seggi nella quota dei 2/3 mentre il seggio eventualmente restante verrà attribuito in modo proporzionale;
b) qualora Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil siano già rappresentate da almeno un membro eletto nella quota dei 2/3, l’attribuzione dei seggi è fatta in modo proporzionale.
12.13.02 - dove il numero di seggi da ripartire sia tre o più di tre:
a) qualora l’attribuzione dei seggi relativi la quota dei 2/3 non prevedesse la presenza di almeno un membro per ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali confederali e sussistano le condizioni di cui al punto 12.12, i primi tre seggi vengono attribuiti in termini paritetici e i seggi eventualmente restanti verranno attribuiti in modo proporzionale;
b) qualora Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil siano già rappresentate da almeno un membro eletto nella quota dei 2/3, l’attribuzione dei seggi è fatta in modo proporzionale.
12.14 Individuazione dei RLS nelle RSU
La procedura per l’individuazione dei RLS nelle RSU è così articolata:
12.14.01 - completata la RSU si procede all’individuazione dei RLS attraverso verifica del numero di preferenze di quei candidati indicati a ricoprire la carica di RLS;
12.14.02 - risultano indicati per la carica di RLS i componenti della RSU che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, gli stessi verranno confermati RLS, con il sistema di validazione in assemblea, previo completamento delle verifiche e delle modalità di cui ai successivi punti 12.15 e 12.16.
12.15 Qualora tra i componenti la RSU non vi sono rappresentanti che erano originariamente indicati ad assumere l’incarico di RLS o se non ve ne siano in numero sufficiente, la RSU neo-eletta provvederà all’indicazione dei propri membri che assumeranno tale incarico. La validazione avverrà, in occasione della prima assemblea convocata dalle RSU ai sensi dell’art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
12.16 Nei casi in cui è previsto che possa essere individuato anche uno o più RLS da affiancare alla RSU, la RSU neo-eletta provvederà all’individuazione dei nominativi e la loro validazione avverrà in occasione della prima assemblea convocata dalle RSU ai sensi dell’art.20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
12.17 In caso di applicazione di quanto indicato nei punti 12.15 e/o 12.16 del presente Regolamento, la RSU individuerà i soggetti da sottoporre alla validazione delle assemblee sulla base di criteri che corrispondano all’esigenza primaria di salvaguardare il patrimonio di conoscenze acquisite nel settore della sicurezza, dell’ambiente e dell’ecologia anche attraverso la Commissione Ambiente.
12.18 Procedure per la nomina degli eletti
12.18.01 Al termine degli scrutini il Comitato elettorale procederà alla compilazione della parte del Verbale di scrutinio relativa:
• La validità delle elezioni;
• La partecipazione al voto;
• La definizione del quorum per l’assegnazione dei 2/3 dei seggi;
• L’attribuzione, sulla base dei risultati conseguiti, dei seggi relativi la quota dei 2/3;
• La risoluzione degli eventuali ricorsi previsti dall’art. 8 del presente Regolamento.
12.18.02 Sulla base dei risultati conseguiti la Commissione elettorale procederà poi alla definizione del quorum per la designazione, da parte dei soggetti sindacali aventi diritto, del restante 33% di membri della RSU.
12.18.03 Copia del verbale così compilato verrà immediatamente inoltrata alle Organizzazioni Sindacali presentatrici delle liste.
12.18.04 Entro i tre giorni lavorativi successivi all’inoltro della copia del verbale di scrutinio, le Organizzazioni Sindacali presentatrici delle liste -sulla base dei voti di lista conseguiti- comunicheranno per iscritto (di norma unitariamente) alla Commissione Elettorale:
• i nominativi relativi i membri della RSU (quota del 33%);
• i nominativi di coloro che vengono individuati come RLS (sulla base della procedura indicata nel successivo art. 12 del presente Regolamento).
12.18.05 Sulla base delle indicazioni relative i nominativi di cui al punto 2 del precedente comma, la Commissione Elettorale completerà la compilazione del Verbale per l’elezione della RSU/RLS e provvederà al suo inoltro a tutti i soggetti (sindacali, datoriali e istituzionali) interessati.
12.08.06 A cura delle strutture territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil il risultato delle elezioni verrà opportunamente pubblicizzato tra i lavoratori interessati.
12.08.07 Nel caso in cui uno o più RLS (non eletti ma indicati) dovessero essere soggetti a validazione da parte dell’assemblea dei lavoratori il suddetto Verbale verrà comunque inoltrato ai soggetti interessati.
12.08.08 A seguito dell’assemblea dei lavoratori chiamata a valicare i RLS indicati dalle OO.SS. a cura delle stesse si provvederà ad inoltrare ai soggetti interessati le decisioni assemblearmente assunte: Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil comunicheranno quanto di propria competenza in un unico elenco.

Art. 13 Ruolo e durata delle RSU-RLS
13.01 I componenti le RSU rappresentano i lavoratori della realtà produttiva, essi svolgono un’azione di informazione, tutela e coordinamento dei lavoratori stessi.
13.02 I componenti la RSU, comunque eletti hanno pari dignità, diritti, doveri.
13.03 La durata del mandato delle RSU non dovrà superare i tre anni al termine dei quali decadono automaticamente.
13.04 Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le strutture territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil congiuntamente o disgiuntamente, con la RSU uscente, provvedono ad indire le elezioni per il rinnovo delle RSU mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo.
13.05 Sostituzione di un membro della RSU-RLS.
In caso di dimissione di un componente della RSU gli subentra il primo dei non eletti della lista di origine.
13.06 Qualora, in seguito alle dimissioni di un componente della RSU, si verifichi che il primo escluso della stessa lista faccia già parte della RSU perché precedentemente nominato, subentrerà il primo dei non eletti della medesima lista.
13.07 Nel caso in cui dovendo applicare il punto 6 del presente articolo non sia possibile far subentrare (per inesistenza o per rinuncia) il primo dei non eletti, il componente nominato in precedenza verrà di fatto considerato alla stregua di un “membro eletto” e la sostituzione del dimissionario avverrà attraverso la designazione da parte dell’Organizzazione sindacale a cui fa capo la lista di un nuovo “membro nominato”.
13.08 Qualora il dimissionario sia di nomina sindacale, sarà l’organizzazione interessata ad operare la sostituzione con criteri compatibili con il presente Regolamento.
13.09 La Fulc ritiene che, nel proporsi il rispetto della volontà dell’elettorato e del Patto unitario, qualora un componente la RSU/RLS nel corso del mandato dovesse aderire ad un’organizzazione sindacale diversa da quella nelle cui liste è stato eletto lo stesso decade dal suo mandato e gli subentrerà il primo dei non eletti della lista di provenienza.
13.10 In tutti i casi in cui, per effetto di dimissioni di un membro della RSU-RLS, dovesse ricorrere l’esigenza di integrare il numero dei RLS in carica si procederà in base alle procedure di cui al punto 15 dell’art. 12 del presente Regolamento.

Art. 14 Ruolo e competenze del RLS nella RSU
14.01 I RLS, stabiliti negli articoli 18 e 19 del D.L. 626/94 e successivi accordi tra Confindustria - Cgil, Cisl, Uil e tra le Associazioni Imprenditoriali di settore e la Fulc, fanno parte delle RSU, subentrano alla Commissione Ambiente e sono incaricati a trattare con la Direzione Aziendale le materie dell’ambiente, dell’igiene e della sicurezza.
14.02 I RLS hanno un ruolo partecipativo/formativo e rappresentano i lavoratori delle realtà produttive.
14.03 Essi svolgono un’azione:
14.03.01 - di verifica congiunta sulla valutazione dei rischi e sugli interventi di prevenzione;
14.03.02 - di controllo dello stato di applicazione delle leggi e degli accordi;
14.03.03 - di esame di esigenze di manutenzione;
14.03.04 - di promozione della ricerca per la tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore;
14.03.05 - di presentazione di proposte per l’informazione e la formazione dei lavoratori;
14.03.06 - di partecipazione agli accertamenti su nocività, gravosità e all’aggiornamento dei registri dei dati ambientali, biostatistici e libretto personale di rischio.
14.04 I RLS concordano le indagini e gli accertamenti sull’ambiente di lavoro.
14.05 Esercitano inoltre tutti i diritti e i poteri loro affidati dal CCNL di riferimento e dal D.L. 626/94.
14.06 Nei confronti di ciascun componente eletto o valicato, nell’ambito del numero previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi nazionali di pertinenza, si applicano le tutele di cui al titolo 3 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 15 Competenze contrattuali
15.01 La RSU in quanto struttura unitaria del Sindacato lo rappresenta in tutti i posti di lavoro.
15.02 La RSU, con il concorso ed il sostegno di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil:
15.02.01 1. svolge l’attività negoziale per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite dal CCNL;
15.02.02 2. attua le linee rivendicative e di gestione di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil, promovendo azioni conformi agli indirizzi deliberati dagli organismi di categoria;
15.02.03 3. sostiene e promuove le iniziative del sindacato confederale.
15.03 Comportamenti difformi da questi principi possono costituire motivo per la decadenza della struttura.
15.04 La RSU subentra al Consiglio di Fabbrica, alla RSA e ai dirigenti delle RSA (anche degli operatori di vendita), di cui alla legge del 20 maggio 1970, n. 300 e per le attività negoziali relative le materie proprie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.
15.05 Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell’ambito del numero previsto dalle norme contrattuali di pertinenza si applica la tutela di cui al titolo 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
15.06 Le Segreterie territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil hanno facoltà di partecipare alle riunioni delle RSU.

Art. 16 Esecutivo
16.01 Nei luoghi di lavoro dove la dimensione delle RSU è superiore a 9 si può eleggere un organismo di coordinamento denominato Esecutivo.
16.02 L’Esecutivo viene eletto dalla RSU a voto palese tra i suoi componenti, sulla base della rappresentatività delle organizzazioni presenti nella RSU.
16.03 La composizione dell’Esecutivo dovrà comunque la presenza di almeno un rappresentante della Filcea-Cgil, della Flerica-Cisl e della Uilcer-Uil.
16.04 Compito dell’Esecutivo è il coordinamento del lavoro della RSU, sulla base del mandato ricevuto.
16.05 In considerazione del fatto che la titolarità delle decisioni compete alla RSU nella sua globalità, l’Esecutivo non è tenuto a deliberare, con voti di maggioranza, sui problemi in discussione.
16.06 Il numero dei componenti l’Esecutivo non può di norma superare il 30% del numero dei componenti della RSU. Spetta alla RSU e in rapporto alle dimensioni aziendali decidere nel merito dei singoli casi.

Art. 17 Quadri-Coordinamento
17.01 In attuazione di quanto stabilito dall’art. 5 del presente Regolamento, nella definizione dei Collegi Elettorali e della relativa distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all’art. 2095 c.c.
17.02 Nei casi di presenza significativa di dette categorie, la composizione della RSU dovrà garantirne (in relazione alla base occupazionale) una presenza adeguata.
17.03 In considerazione del fatto che i collegi elettorali dei Quadri vanno istituiti in tutte le realtà aziendali dove questi sono significativamente presenti, qualora i Quadri presentassero liste autonome, la soglia del 5% di firme da raccogliere per la presentazione delle liste elettorali va intesa come riferita al collegio (e cioè al numero di Quadri presenti nell’unità produttiva e non all’intero numero della forza presente nell’unità produttiva stessa).
17.04 Nelle realtà produttive e nelle sedi con presenza significativa dei Quadri si darà anche luogo ad un Coordinamento unitario che potrà affiancare la RSU o il Comitato Esecutivo per le materie di contrattazione aziendale riguardanti le specificità dell’area Quadri, mentre - su delega della RSU - potrà gestire in via diretta la negoziazione.

Art. 18 Lavoratrici
18.01 Nei casi di una marcata presenza femminile, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 5 del presente Regolamento, la composizione della RSU dovrà garantire un’adeguata presenza delle lavoratrici.

Art. 19 Commissioni di lavoro
19.01 La RSU al suo interno può costituirsi in Commissioni di lavoro coordinate da un componente la RSU o da un membro dell’Esecutivo, ove questo esista, che hanno il compito di approfondire le scelte effettuate dalle RSU.
19.02 La Commissione può avvalersi temporaneamente di altre esperienze tecniche presenti nell’unità produttiva e, su approvazione della RSU e per argomenti specifici, anche di contributi tecnici esterni all’unità produttiva.
19.03 Resta inteso che le commissioni così costituite devono rispondere alla RSU nella collegialità di ogni atto o decisione.

Art. 20 Funzionamento della RSU
20.01 La RSU viene convocata dall’Esecutivo (ove questo sia stato eletto) o su richiesta di una organizzazione sindacale firmataria con un preavviso di almeno 48 ore e avviso affisso all’albo, fatti salvi casi di eccezionale urgenza.
20.02 La riunione è valida se è presente il 50%+1 dei componenti.
20.03 La RSU, di norma, delibera a maggioranza qualificata (pari a 2/3 dei presenti).
20.04 Analogamente si procederà su esplicita richiesta di una organizzazione sindacale o di 1/3 dei delegati presenti.
20.05 La richiesta di voto a maggioranza qualificata deve essere avanzata all’inizio delle riunione.

Art. 21 Convocazione delle assemblee
21.01 L’Assemblea viene convocata (oltre che dalle OO.SS) dalla RSU, previa informazione alle Organizzazioni sindacali e fissando un preciso ordine del giorno.
21.02 Dal momento della convocazione e la data di effettuazione, deve essere previsto un margine di tempo sufficiente a garantire l’informazione tempestiva ai lavoratori.
21.03 Le Assemblee possono avere carattere informativo, consultivo, decisionale.
21.04 La verifica del consenso nei vari momenti del processo contrattuale è regolata dalle “Norme per la consultazione in occasione dei rinnovi contrattuali”.
21.05 Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle decisioni che unitariamente saranno assunte dalle Federazioni Nazionali di categoria.

Art. 22 Rispetto del regolamento
22.01 L’assunzione della centralità della RSU (quale struttura collegiale di direzione e di dibattito) esclude parimenti che singoli componenti, nel caso di iniziative dentro l’unità produttiva e fuori, possano esprimersi a nome dell’intera struttura o assumere impegni per essa senza relativi mandati.
22.02 Nel caso di comportamenti difformi da tale principio o di violazione comunque di norme previste nel presente regolamento (ivi comprese quelle relative alle funzioni e al mandato specifico delle RSU), tale fatti -su richiesta di una delle OO.SS. stipulanti oppure della maggioranza delle RSU - saranno esaminati dalle strutture unitarie di base congiuntamente con le Segreterie territoriali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil, che in merito assumeranno le iniziative opportune.

Art. 23 Utilizzo monte ore
23.01 Il monte ore complessivo riservato alla RSU, secondo le norme contrattuali di riferimento, verrà ripartito in ragione del numero di delegati ottenuti da ciascuna delle organizzazioni che hanno presentato liste.
23.02 L’utilizzazione di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la RSU, dovrà avvenire nell’ambito delle attività delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria nel suo complesso.
23.03 Le Organizzazioni sindacali che hanno presentato liste e ottenuto seggi provvederanno a comunicare all’azienda un proprio responsabile interno alla RSU per la gestione del monte ore rispettivamente spettante.
23.04 Per i permessi di pertinenza Filcea-Flerica-Uilcer valgono per la loro gestione le norme contrattuali di riferimento.
23.05 Il monte ore riservato alle Organizzazioni sindacali (secondo quanto previsto dai contratti di pertinenza) potrà essere utilizzato per assemblee, per attività di carattere organizzativo ed associativo, ivi comprese quelle di servizio agli iscritti e ai lavoratori, anche da lavoratori non eletti nelle RSU ma espressamente indicati dalla rispettiva organizzazione.
23.06 Per l’esercizio delle proprie attribuzioni i RLS, oltre ai permessi retribuiti spettanti alla RSU e alle agibilità previste dal CCNL e dal D.L. 626/94. sono dotati di un monte ore aggiuntivo nelle modalità stabilite dagli accordi nazionali.

Art. 24 Norme di riferimento CCNL e accordo interconfederale del 20/12/93
24.01 Per quanto non previsto dal presente regolamento integrativo valgono le norme previste dal CCNL di riferimento e le disposizioni degli accordi Interconfederali del 20/12/1993, e 22/06/1995.

Art. 25 Clausola di salvaguardia
25.01 Le organizzazioni sindacali (dotate dei requisiti di cui all’art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300) che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, che aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, ai sensi della norma sopra menzionata rinunciano formalmente ed espressamente a costituire proprie RSA.