Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 1980
Validità: 01.07.1979 - 30.06.1982
Parti: Aris, Aiop, Pro-Juventute don Gnocchi e Flo (Fiso-Cisl, Flels-Cgil, Uil)
Settori: Servizi, Sanità privata

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Art. 3 - Rinvio a clausole contrattuali e condizioni di miglior favore
Titolo II Assunzione
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Documenti di assunzione
Art. 6 - Visite mediche
Art. 7 - Periodo di prova
Titolo III Mansioni
Art. 8 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 9 - Cumulo delle mansioni
Titolo IV Doveri del personale
Art. 10 - Comportamento in servizio
Art. 11 - Ritardi ed assenze
Art. 12 - Provvedimenti disciplinari
Titolo V Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Festività
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Pronta disponibilità
Titolo VI Permessi straordinari
Art. 19 - Permessi straordinari
Titolo VII Malattia ed infortunio
Art. 20 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 21 - Assicurazione infortuni sul lavoro
Art. 22 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Titolo VIII Trattamento economico
Art. 23 - Retribuzione
Art. 24 - Livelli funzionali e retributivi
Art. 25 - Indennità di contingenza
Art. 26 - Progressione economica
Art. 27 - Norme di primo inquadramento
Art. 28 - Trattamento economico conseguente a passaggio di livello funzionale superiore
Art. 29 - Paga giornaliera ed oraria
Art. 30 - Assegni familiari
Art. 31 - Indennità
Art. 32 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Titolo IX Vitto e alloggio - Abiti di servizio
Art. 34 - Vitto e alloggio
Art. 35 - Abiti di servizio
Titolo X Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 36 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 37 - Preavviso
Art. 38 - Indennità di anzianità
Art. 39 - Indennità in caso di decesso
Art. 40 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
Titolo XI Diritti sindacali
Art. 41 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 42 - Assemblea
Art. 43 - Permessi per cariche sindacali
Art. 44 - Aspettative sindacali
Art. 45-A - Diritto allo studio
Art. 45-B - Qualificazione e riqualificazione del personale
Titolo XII Procedure per la conciliazione e per l'arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 46 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 47 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione dell’Ufficio del lavoro
Art. 48 - Clausola compromissoria ed arbitrato irrituale
Art. 49 - Facoltà del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria
Titolo XIII Disposizioni transitorie e finali
Art. 50 - Trattative ed accordi locali
Art. 51 - Minimo garantito
Art. 52 - Norme finali e transitorie
Art. 53 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Norme particolari per i CdR-Aris
Allegato B - Contributi sindacali
Allegato C - Flo-Federazione lavoratori ospedalieri case di cura private Delega
Allegato D - Contratto di lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non medico dipendente da istituti religiosi che gestiscono ospedali classificati ai sensi della legge 12-2-1968, n. 132 e dalle case di cura private laiche e religiose

Il giorno 22 luglio 1980 in Roma presso la Domus Mariae tra l'Aris (Associazione religiosi istituti socio-sanitari), l'Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), la Pro-Juventute don Carlo Gnocchi e la Flo - Federazione lavoratori ospedalieri - (Fiso-Cisl; Flels-Cgil; Uil) si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Istituti religiosi che gestiscono Ospedali classificati ai sensi dell’art. 1, quinto comma della legge n. 132/68, delle Case di cura private religiose e laiche, dei Centri di riabilitazione aderenti all'Aris, all'Aiop e dei presidi della Pro-Juventute don Carlo Gnocchi composto di n. 53 articoli, letti, approvati e sottoscritti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale non medico assunto alle dipendenze di Enti religiosi che gestiscono Case di cura ed Ospedali classificati ai sensi dell’art. 1, quinto comma, della legge 132 del 1968, associati all’Aris ed a tutto il personale non medico assunto alle dipendenze delle Case di cura associate all’Aiop, nonché a tutto il personale non medico alle dipendenze dei Centri di riabilitazione associati all’Aris, all’Aiop ed alla Pro-Juventute don Carlo Gnocchi.
Per il personale degli ospedali classificati prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari dichiarate equipollenti a quelle del DPR 130 del 1969 con decreto ministeriale o provvedimento regionale per quegli aspetti del rapporto non sottoposto dal DPR 130 del 1969 alla contrattazione collettiva e successive modificazioni.

Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

Art. 3 - Rinvio a clausole contrattuali e condizioni di miglior favore
Sono conservate le singole clausole dei precedenti contratti che non siano state espressamente modificate e sono fatte salve ad esaurimento le condizioni di miglior favore in atto.

Titolo II Assunzione
Art. 5 - Documenti di assunzione

All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
g) certificato dell’Ufficiale sanitario comunale da cui risulti che non è affetto da malattie contagiose.
[…]

Art. 6 - Visite mediche
Prima dell’assunzione in servizio, l’Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica del lavoratore e sottoporlo a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.
Ad assunzione avvenuta, il lavoratore sarà sottoposto ad accertamenti periodici di prevenzione previsti dalle leggi vigenti.

Titolo IV Doveri del personale
Art. 10 - Comportamento in servizio

[…]
Il lavoratore deve attenersi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed osservare in modo scrupoloso i propri doveri. […]

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari
In conformità all’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, le mancanze del dipendente possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
esemplificamente, a seconda della gravità della mancanza, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne giustificazione ai sensi dell’art. 11 o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio;
d) commetta irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
e) tenga un contegno scorretto verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
Sempre che si configuri un notevole inadempimento con il rispetto delle norme della legge 15-7-1966, n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
d) per tolleranza di abusi commessi dai dipendenti;
[…]

Titolo V Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro

La durata dell’orario di lavoro ordinario è di 40 (quaranta) ore settimanali. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione lavorativa.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Amministrazione con l’osservanza delle norme di legge in materia fatte salve, le attribuzioni di legge del direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti dalle Direzioni entro il primo trimestre di ciascun anno, di intesa con le rappresentanze sindacali aziendali firmatarie del presente contratto.

Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario sarà utilizzato, previa consultazione e parere delle rappresentanze sindacali aziendali, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare, di norma, le 100 (cento) ore.
Il lavoro straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo, mantenendo le maggiorazioni previste dal medesimo articolo.
[…]
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato per iscritto ed espressamente dall’Amministrazione.

Art. 15 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica, comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una giornata normale di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.

Art. 17 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. […]

Art. 18 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale; la valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale previa verifica con rappresentanze sindacali aziendali firmatarie del presente contratto.
Il servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto, non può superare i 7 giorni al mese, per esso va comunque corrisposto un compenso fisso in misura indifferenziata ed indivisibile di lire 5.000 (cinquemila) per ogni 12 (dodici) ore di servizio di reperibilità, oltre al pagamento delle eventuali ore di servizio prestate, in caso di chiamata con le maggiorazioni previste dalla regolamentazione del lavoro straordinario.

Titolo VII Malattia ed infortunio
Art. 21 - Assicurazione infortuni sul lavoro

L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 22 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Le organizzazioni sindacali svolgono funzioni di tutela del lavoratore, rispetto all’ambiente di lavoro per la garanzia delle sue condizioni psichiche, in conformità alle disposizioni dell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori e di quanto previsto dalla legge 833/1978, fatte salve le attribuzioni della direzione sanitaria.
Nell’intento di ridurre le complesse interazioni derivanti fra rischio emergente e rischio latente, si conviene di prevedere turni di lavoro opportunamente articolati, d’intesa con le organizzazioni sindacali aziendali firmatarie del presente contratto, che consentano pause di mezz’ora durante ogni turno continuativo di almeno 6 (sei) ore e 40 (quaranta) minuti, senza che sia compromessa la regolarità del servizio.
I settori prioritari ai quali va riferito il presente articolo sono i seguenti: radiologia, radioterapia, medicina nucleare, anestesia, rianimazione e terapia intensiva, emodialisi, laboratori di analisi ed anatomia patologica e personale turnista addetto all’assistenza diretta dei degenti.
Quanto previsto al terzo comma del presente articolo avrà decorrenza dalla data di erogazione integrale della parte economica di cui all’art. 27. (1.2.1981).

Titolo VIII Trattamento economico
Art. 31 - Indennità

Al lavoratore ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità:
a) indennità di rischio da radiazioni nella misura di lire 30.000 (trentamila) mensili lorde, a norma della legge n. 416 del 28-3-1968; tale indennità è estesa con decorrenza dalla data della firma del presente contratto a quel personale che opera continuativamente nelle zone esposte costantemente a radiazioni ionizzanti ecc. (art. 61, lettera g) del DPR n. 185/1964);
b) indennità notturna per il servizio prestato dalle ore 22 alle ore 06 nella misura […]
d) indennità ospedaliera […]

Titolo IX Vitto e alloggio - Abiti di servizio
Art. 35 - Abiti di servizio

Quando è fatto obbligo ai dipendenti di indossare una divisa, indumenti di lavoro e calzature appropriate, la spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria è a carico dell’Amministrazione.

Titolo XI Diritti sindacali
Art. 41 - Rappresentanze sindacali aziendali

Per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e l’esercizio dei diritti sindacali si fa riferimento all’art. 19 dello statuto dei lavoratori.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto promuovono attraverso le proprie rappresentanze aziendali la costituzione di un organismo unitario - consiglio dei delegati - quale struttura sindacale unitaria di base, cui competono i compiti di tutela degli interessi dei lavoratori per la corretta applicazione delle leggi e contratti in materia di lavoro, nonché il mantenimento dei rapporti con l’Amministrazione e lo svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto dei lavoratori e nel presente contratto, ai fini anche di una migliore organizzazione del lavoro. I nominativi dei delegati eletti in tale organismo verranno comunicati per iscritto all’Amministrazione a cura dell’organizzazione unitaria firmataria del presente contratto.
Per l’espletamento dei compiti e funzioni di detto organismo a livello aziendale si terrà conto di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori.
La costituzione di tale organismo unitario assorbe tutti gli eventuali organismi interni di rappresentanza.

Art. 42 - Assemblea
In relazione a quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 300 i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; l’Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali in riferimento all’art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
[…]

Titolo XII Procedure per la conciliazione e per l'arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 46 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo, ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disponibilità di cui all’art. 411 ultimo comma del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 47 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione dell’Ufficio del lavoro
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l’Organizzazione sindacale regionale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato, potrà assistere il lavoratore interessato, ove questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l’Ufficio del lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411, 412 del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).

Art. 48 - Clausola compromissoria ed arbitrato irrituale
1) Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dai contratti collettivi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitri rituali o da arbitri irrituali, ferma restando in un caso come nell’altro la facoltà del lavoratore e del datore di adire l’Autorità giudiziaria.
2) Per l’arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità ed è esclusa la rinuncia preventiva all’impugnazione del lodo. Sempre per l’arbitrato rituale gli arbitri in numero di tre saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dalla OO.SS territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) un arbitro nominato dall’Aris o dall’Aiop;
c) un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati di cui in caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3.
3) Per l’arbitrato irrituale, gli arbitri saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall’Organizzazione sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito mandato;
b) un arbitro nominato dall’Aiop e dall’Aris;
c) un terzo arbitro eventualmente, che potrà essere nominato dai due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove gli stessi due arbitri non raggiungessero un accordo sulla nomina del terzo arbitro, le parti saranno libere di seguire le altre procedure che riterranno più opportune;
d) la decisione dovrà essere emessa nel termine di trenta giorni dalla accettazione dell’incarico da parte degli arbitri;
e) le spese dell’arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolati dalle OO.SS che hanno nominato gli arbitri.

Art. 49 - Facoltà del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria, senza esperire le procedure di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 dell’art. 48.