Tipologia: CCNL
Data firma: 18 marzo1980
Validità: 01.09.1979 -31.08.1982
Parti: Apti, Intersind e Filziat-Cgil, Fnita-Cisl, Uisba-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione tabacco
Sommario:
Investimenti - Occupazione Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto Art. 2 - Assunzione e documenti Art. 3 - Periodo di prova Art. 4 - Apprendistato Art. 5 - Contratto a tempo determinato Art. 6 - Controllo di presenza Art. 7 - Assenze e permessi Art. 8 - Classificazione del personale Art. 9 - Passaggio di qualifica Art. 10 - Passaggio temporaneo di categoria e cumulo di mansioni Art. 11 - Orario di lavoro Art. 12 - Riposo settimanale e giorni festivi Art. 13 - Lavoro straordinario notturno e festivo Art. 14 - Lavori pesanti Art. 15 - Interruzioni e sospensioni di lavoro Art. 16 - Recuperi Art. 17 - Cottimo Art. 18 - Pagamento delle retribuzioni e mensilizzazione Art. 19 - Elementi della retribuzione Art. 20 - Quota oraria e giornaliera Art. 21 - Premio di produzione Art. 22 - Mensa aziendale Art. 23 - Congedo matrimoniale Art. 24 - Chiamata di leva e richiamo alle armi Art. 25 - Diritto allo studio Art. 26 - Ferie Art. 27 - Aumenti periodici di anzianità Art. 28 - 13a e 14a mensilità Art. 29 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro Art. 30 - Infortuni sul lavoro Art. 31 - Trasferimenti Art. 32 - Spese di trasporto, mezzi di trasporto, indennità di trasferta Art. 33 - Indennità maneggio denaro Art. 34 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni per i lavoratori non in prova Art. 35 - Indennità di anzianità Art. 36 - Indennità di fine campagna Art. 37 - Modalità di corresponsione degli istituti contrattuali Art. 38 - Doveri del lavoratore |
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari Art. 40 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro Art. 41 - Assicurazioni sociali Art. 42 - Assegni familiari Art. 43 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli Art. 44 - Tutela della maternità e camera di allattamento Art. 45 - Pronto soccorso Art. 46 - Conservazione materiali ed attrezzi Art. 47 - Indumenti di lavoro Art. 48 - Trapasso di azienda Art. 49 - Cessazione del rapporto di lavoro Art. 50 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione Art. 51 - Visite personali di controllo Art. 52 - Visita medica Art. 53 - Ambiente di lavoro Art. 54 - Rappresentanze sindacali aziendali Art. 55 - Permessi retribuiti Art. 56 - Permessi non retribuiti Art. 57 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa per cariche pubbliche elettive Art. 58 - Contributi sindacali Art. 59 - Diritto di assemblea Art. 60 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore Art. 61 - Decorrenza e durata Allegati Allegato A - Conglobamento, riparametrazione e nuovi minimi contrattuali Allegato B - Accordo nazionale di scala mobile Premessa Art. 1 - Campo di applicazione Art. 2 - Indice del costo della vita Art. 3 - Frequenza delle variazioni del numero indice Art. 4 - Valore del punto Art. 5 - Importi di scala mobile Allegato C - Indennità di anzianità (operai) Allegato D - Accordo per le assicurazioni sociali Allegato E - Ipotesi di accordo Allegato F - Legge 20-5-1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Allegato G - Legge 9-12-1977, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto
Il 18 marzo1980 tra l’Associazione produttori tabacchi italiani (Apti); l’Associazione sindacale Intersind, e la Filziat-Cgil, Fisba-Cisl, la Fnita-Cisl, Uisba-Uil, è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia del tabacco.
Investimenti - Occupazione
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Annualmente, di norma, nel periodo settembre-ottobre, le Associazioni degli imprenditori forniranno alle Organizzazioni sindacali Filziat-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti: le prospettive produttive, i programmi di investimento, i nuovi eventuali insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente le Associazioni degli imprenditori forniranno alle Organizzazioni sindacali Filziat-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello regionale informazioni sulla situazione e sulle prospettive produttive, sulla struttura occupazionale anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione, alle leggi di programmazione regionali e settoriali, ai nuovi insediamenti industriali, nonché informazioni sui fenomeni di decentramento produttivo, sulle spese complessive di ricerca agro-industriale realizzate e previste, sui programmi di formazione professionale sia aziendale che extra-aziendale.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Sempre a livello regionale potranno avere luogo incontri tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e le Organizzazioni dei coltivatori che hanno firmato con l’Apti l’accordo interprofessionale per la coltivazione del tabacco.
In relazione alle informazioni rese in detti incontri seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente le aziende di maggiore importanza forniranno alle RSA in apposito incontro, su richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali CEE, sui livelli di occupazione, sulla presumibile durata delle lavorazioni e sui programmi di investimenti.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente i gruppi industriali (intendendo per gruppi i complessi industriali di particolare importanza articolati in più stabilimenti dislocati in varie zone del territorio nazionale) forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali, a richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali CEE, sui livelli di occupazione, sulla presumibile durata delle lavorazioni e sui programmi di investimenti.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti tra le aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (aziende trasformatrici di tabacco) ed il personale dipendente.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale.
Non si applica agli impiegati dipendenti da aziende trasformatrici operanti nell’ambito di aziende agricole, nonché ai dipendenti di Cooperative agricole che coltivano una superficie a tabacco non superiore a 300 ettari in quanto il loro rapporto è regolato dai Contratti di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali.
Norme di interpretazione
La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le operazioni che vanno dalla raccolta della foglia al riscontro del carico da parte dell’Aima. Le parti si richiamano alla legge 27-3-1952, n. 348, nonché alla circolare del Ministero del lavoro n. 16000 del 12-3-1948.
Dichiarazione a verbale
Le aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro anche nei confronti del personale addetto alle relative operazioni.
Art. 4 - Apprendistato
Il lavoratore di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20 che non ha mai prestato la sua opera nella lavorazione del tabacco, è ammesso a un periodo di apprendistato non superiore a due settimane, dopo di che deve essere assegnato alla categoria per la quale è stato assunto.
Sono esclusi dall’obbligo dell’apprendistato gli addetti ai servizi vari.
[…]
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di legge.
Art. 5 - Contratto a tempo determinato
Per quanto concerne il contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni della legge n. 230 del 18-4-1962.
Art. 11 - Orario di lavoro
1) Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge.
La durata normale del lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo stato secco sciolto è di 40 ore settimanali, distribuite di regola, in 7 ore giornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà la durata di 5 ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame in sede aziendale.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni la giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, fermo restando che l’orario settimanale di lavoro è complessivamente di 40 ore.
L’orario di lavoro dovrà essere esposto in apposite tabelle da affiggere secondo le norme di legge.
Il tempo impiegato nel corso dell’orario normale per gli spostamenti da un locale all’altro per necessità di lavoro deve essere considerato come lavoro effettivo.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni legislative.
Per i minori valgono le disposizioni della legge 17-10-1967, n. 977.
[…]
3) A decorrere dal 1-1-1981 nelle aziende in cui il lavoro è organizzato in un unico turno il personale godrà, in aggiunta al trattamento di cui al punto 2), di una ulteriore riduzione annua dell’orario di lavoro pari a 40 ore.
[…]
6) Per le aziende che ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti intendano ripartire l’orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più turni, la regolamentazione del relativo regime di orario settimanale avverrà a livello aziendale previo incontro di verifica a livello nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che resta valido quanto già concordato in sede aziendale in materia di orario di lavoro nei casi in cui da un turno si sia passato a più turni.
Art. 12 - Riposo settimanale e giorni festivi
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, il quale dovrà cadere normalmente di domenica.
[…]
Art. 13 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Il lavoro compiuto oltre l’orario normale fissato all’art. 11 viene considerato straordinario e non può protrarsi per più di due ore al giorno o dodici ore settimanali, tranne che per il periodo di ricevimento del tabacco o per operazioni riconosciute improrogabili dalle parti.
[…]
La prestazione del lavoro straordinario non può essere rifiutata senza giustificato motivo.
Art. 14 - Lavori pesanti
Agli operai addetti alla sistemazione del tabacco nella botte, alla chiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle botti, va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità oraria di lire 24.
Art. 16 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore riconosciuta per l’interruzione di lavoro, purché esso sia contenuto nei limiti massimi di 1 ora al giorno e si effettui entro n. 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
Art. 17 - Cottimo
È vietata ogni forma di cottimo.
Art. 30 - Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]
Art. 38 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in conformità e nei limiti dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a mantenere nello svolgimento delle sue attività un contegno corretto e rispondente ai suoi doveri e particolarmente:
[…]
b) ad assolvere con la massima assiduità e diligenza le mansioni affidategli, con la piena osservanza e con gli obblighi derivantigli dal presente contratto;
[…]
d) ad avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Qualora il lavoratore si trovi nell’impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve informare immediatamente il datore di lavoro o chi per esso.
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza da parte del lavoratore dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicare fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) risoluzione immediata del rapporto di lavoro, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 40 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti vengono applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dal lavoratore e conseguente risarcimento.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore che:
1) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
3) contravvenga al divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello per ragioni tecniche e di sicurezza;
4) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza.
Le trattenute di retribuzione per le multe non costituenti risarcimento di danni devono essere versate a cura del datore di lavoro, all’Istituto competente per l’assistenza malattia.
[…]
Art. 40 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore che provochi all’azienda serio nocumento morale o materiale, o che commetta gravi inadempienze relative alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che comunque o mancanza tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto 3) dell’art. 39;
c) diverbio litigioso seguito da vie di fatto;
d) atti di insubordinazione, trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno;
e) furto o danneggiamento volontario del materiale dell’azienda;
f) minacce, ingiurie, violenze, vie di fatto verso il datore di lavoro o chi per esso, o verso i superiori;
[…]
h) abuso di potere, pregiudizievole trascuratezza, colpa grave o dolo nel disimpegno delle mansioni e dell’esecuzione del lavoro.
Sono da considerare fra le giuste cause di dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore le seguenti:
a) minacce, ingiurie, vie di fatto;
[…]
c) modifica delle eventuali pattuizioni del contratto individuale, se non concordata con il lavoratore.
[…]
Art. 41 - Assicurazioni sociali
Per le assicurazioni sociali valgono le disposizioni di legge e le norme di cui all’accordo allegato.
[…]
Art. 43 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione ed il lavoro per le donne ed i fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
Art. 44 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge.
Il datore di lavoro, inoltre, deve tenere a disposizione nello stabilimento un locale con adeguata attrezzatura per permettere alle lavoratrici di provvedere all’allattamento dei loro bambini, senza bisogno di allontanarsi dall’azienda.
[…]
Art. 45 - Pronto soccorso
Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi l’attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore in caso di incidenti, infortuni, o qualsiasi altra evenienza.
Art. 46 - Conservazione materiali ed attrezzi
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli arnesi, gli attrezzi, i mobili ed in genere tutto quanto è a lui affidato e messo a sua disposizione, senza portare modificazione alcuna, se non dopo del datore di lavoro.
Art. 47 - Indumenti di lavoro
Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il prosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di temperatura i lavoratori, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di lana in congruo numero.
Le aziende dovranno fornire ai dipendenti camici per le donne e tute per gli uomini. Le aziende forniranno altresì impermeabili ai dipendenti eventualmente adibiti a lavori allo scoperto in caso di pioggia. Tali indumenti restano di proprietà dell’azienda.
Dichiarazione a verbale
Per gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la fornitura degli indumenti è limitata alla fase di lavorazione del tabacco allo stato secco.
Art. 50 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione
Fermo restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie individuali saranno sottoposte all’esame delle rispettive competenti Organizzazioni periferiche provinciali delle parti contraenti, che dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta denuncia.
Le controversie collettive saranno deferite alle Organizzazioni sindacali nazionali entro il termine di 20 giorni.
Finché non sia esperito il tentativo di conciliazione in sede nazionale o comunque non siano trascorsi 15 giorni dal termine di cui al comma precedente, non si farà ricorso alla azione diretta.
Art. 52 - Visita medica
Si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300.
Art. 53 - Ambiente di lavoro
Alle Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti è riconosciuta la facoltà di rilevazione e accertamento, di intesa con la Direzione aziendale, delle condizioni ambientali di lavoro per la tutela e la prevenzione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
A tal fine le RSA in relazione a quanto previsto dalla legge 23-12-1978, n. 833, potranno affidare ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali di cui alla citata legge o di Enti qualificati di diritto pubblico, scelti di comune accordo con la Direzione aziendale, le rilevazioni dei fattori di nocività ed insalubrità.
Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Art. 54 - Rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
[…]
Nei riguardi delle Rappresentanze sindacali aziendali trovano applicazione le norme della legge 20-5-1970, n. 300, ad esse relative.
Art. 59 - Diritto di assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti, nonché di conciliare l’esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.