Tipologia: CCNL
Data firma: 11 dicembre 1980
Validità: 01.08.1980 - 31.08.1982
Parti: Claai, Fnaa-Cna, Federazione nazionale sarti e sarte d’Italia, Federazione nazionale tessili e settori vari dell’artigianato dell’abbigliamento - Casa e Fulta, Fulciv
Settori: Tessili, Abbigliamento, Artigianato
Sommario:
Capitolo I Disposizioni generali Art. 1 - Contratto Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del contratto Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore Art. 4 - Reclami e controversie Art. 5 - Esclusività di stampa Art. 6 - Decorrenza e durata Capitolo II Sistema di informazioni Art. 7 - Premessa al sistema di informazioni Art. 8 - Occupazione e investimenti Art. 9 - Mobilità esterna della manodopera Art. 10 - Lavoro esterno Art. 11 - Lavoro a domicilio Capitolo III Istituti di carattere sindacale Art. 12 - Distribuzione del contratto Art. 13 - Assemblee Art. 14 - Delegato d’impresa Art. 15 - Permessi retribuiti per cariche sindacali Art. 15 bis - Delega sindacale Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 16 - Assunzione Art. 17 - Contratto a termine Art. 18 - Periodo di prova Art. 19 - Definizione ed elementi della retribuzione Art. 20 - Corresponsione della retribuzione Art. 21 - Determinazione della retribuzione oraria Art. 22 - Orario di lavoro Art. 23 - Lavoro straordinario Art. 24 - Lavoro notturno, domenicale e festivo Art. 25 - Lavoro a squadre Art. 26 - Festività soppresse Art. 26 bis - Riposo settimanale e festività Art. 27 - Permessi Art. 28 - Ferie Art. 29 - Congedo matrimoniale Art. 30 - Maternità Art. 31 - Servizio militare Art. 32 - Trasferte Art. 33 - Mezzi di trasporto per servizio Art. 34 - Cessione, trasformazione o trapasso di impresa Art. 35 - Indennità in caso di morte Art. 36 - Disciplina del lavoro Art. 37 - Trattenute per il risarcimento danni Art. 38 - Provvedimenti disciplinari • Rimprovero, multa, sospensione • Prescrizione delle sanzioni |
• Licenziamento Art. 39 - Preavviso di licenziamento o dimissioni Art. 40 - Normativa di tutela dei licenziamenti individuali Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità Art. 42 - Conservazione del posto in caso di malattia ed infortunio Art. 43 - Inquadramento unico Art. 44 - Pluralità e mutamento di mansioni Art. 45 - Passaggio di qualifica Art. 46 - Ambiente di lavoro Art. 47 - Diritto allo studio Art. 48 - Lavoratori studenti Capitolo V Parte operai Art. 49 - Sospensione e riduzione del lavoro Art. 50 - Gratifica natalizia Art. 51 - Indennità di anzianità Art. 52 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro Art. 53 - Infortuni sul lavoro e malattia professionale Art. 54 - Trattamento economico per festività Art. 55 - Regolamento del lavoro a domicilio 1. Definizione del lavoro a domicilio 2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio 3. Libretto personale di controllo 4. Responsabilità del lavoratore a domicilio 5. Retribuzioni 6. Maggiorazione della retribuzione Art. 56 - Apprendistato • Insegnamento complementare • Tabelle Capitolo VI Parte impiegati - intermedi Art. 57 - Sospensione e riduzione del lavoro Art. 58 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione Art. 59 - Trattamento economico per le festività Art. 60 - Tredicesima mensilità Art. 61 - Indennità di anzianità Art. 62 - Trattamento economico per malattia ed infortunio Allegati Allegato 1 - Acconto sull’indennità di anzianità Allegato 2 - Declaratorie Allegato 3 - Testo sottoscritto tra le OO.SS. e Cna-Casa - Claai sulle nuove tabelle salariali e sulla decorrenza Allegato 4 - Tabelle dei minimi retributivi Allegato 5 - Tabelle dei minimi retributivi (nuovo inquadramento e decorrenze) Allegato 6 - Quote di servizio contrattuale Allegato 7 - Accordo interconfederale del 24-4-1975 per la contingenza Allegato 8 - Apprendistato (Testo del contratto 9-3-1977) Allegato 9 - Trattamento per intermedi ed impiegati - Aumenti periodici di anzianità (Testo del contratto 9-3-1977) |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore abbigliamento, tessile e calzature
In Roma l’11 dicembre 1980 la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (Claai) tra la Federazione artigiani dell’abbigliamento (Fnaa) organizzazione settoriale verticale della Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna); la Federazione nazionale sarti e sarte d’Italia e la Federazione nazionale tessili e settori vari dell’artigianato dell’abbigliamento aderenti alla Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa) e la Federazione unitaria lavoratori tessili e abbigliamento (Fulta); la Federazione unitaria lavoratori calzaturieri e industrie varie (Fulciv) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore tessile, abbigliamento e calzaturieri.
Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Contratto
Il presente contratto consta di:
- Una parte generale (Cap. I - II - III - IV)
- Due parti riguardanti operai e intermedi/impiegati (Cap. V e VI)
- Una parte contenente le tabelle delle paghe e stipendi; le declaratorie ed esemplificazioni, gli allegati.
Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e impegna le parti stipulanti a farlo rispettare.
Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del contratto
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (esempio: lana; cotone; seta; tinto-stamperia; tessili vari ecc.)
- Alta moda
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto, oggetti di cucito in genere
- Lavorazione e confezione di calze e maglie
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni
- Lavorazione o confezione di pellicceria
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo
- Bottoni
- Guanti
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento, del tessile, del calzaturiero e del pellettiero ecc.
- Modisterie
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio
- Ricamo
- Rammendo
- Merletti
- Bomboniere in tessuto
- Borse con lavorazione all’uncinetto
- Retine per cappelli
- Fiori artificiali
- Lavorazione e confezione arredi sacri
- Scialli in genere, ventagli
- Modelli in carta.
Per imprese artigiane si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla legge 25-7-1956, n. 860 e relativo regolamento; nonché del DPR 8-6-1964, n. 537 punti I e II e successive modificazioni, relativo ai mestieri artistici e tradizionali.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che, per quanto concerne il settore dei fiori artificiali, il presente contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già regolate da altri CCNL Artigiani, e che per quanto concerne il settore alta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più favorevoli.
Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l’accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo si ricorrerà ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle organizzazioni nazionali stipulanti, per la loro definizione.
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Premessa al sistema di informazioni
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigianale e le rispettive e distinte responsabilità di scelta o di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana dei settori del tessile-abbigliamento-calzaturiero ha assunto nell’economia generale del settore e del Paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, ed in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, la acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le parti si impegnano in sede nazionale ad approfondire i temi riguardanti l’artigianato tradizionale su misura dei settori di cui sopra in ragione non soltanto d’importanza economica che questo riveste ma anche per lo specifico carattere di momento culturale trainante e incidente sulla peculiare attività produttiva.
La funzione di queste produzioni anche realizzate nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale, ivi compresi alcuni aspetti contrattuali, che colga gli elementi di peculiarità presenti in tali aziende.
Art. 8 - Occupazione e investimenti
[…]
c) Livello territoriale
A livello territoriale, che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zone da definirsi tra le parti a livello regionale, le Organizzazioni degli artigiani competenti forniranno di norma annualmente alle OO.SS. di pari livello elementi conoscitivi globali in loro possesso per settori e comparti produttivi riguardanti:
- la struttura dell’occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
[…]
- il ricorso al lavoro a domicilio unitamente alle tariffe di cottimo di cui agli artt. 11 e 55.
In relazione ai suddetti problemi, a richiesta di una delle parti, seguiranno incontri allo scopo di effettuare un esame congiunto:
a) sui livelli occupazionali e sulle mobilità della manodopera;
b) sullo stato di applicazione della legge di parità uomo/donna (903/77) e della legge sull’occupazione giovanile (285/77);
[…]
Art. 10 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore TAC a lavorazioni presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi - sia ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano a operarsi nell’ambito delle loro competenze per il superamento di dette situazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine la azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all’impresa la possibilità di coprire i costi aziendali in connessione con il rispetto dei contratti e della legge.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:
1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l’impegno alla applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) a livello territoriale e ove non possibile a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dei processi di decentramento produttivo, dell’articolazione del lavoro esterno, dei flussi delle commesse in entrata e in uscita, della tipologia delle lavorazioni, della localizzazione nel territorio di tali fenomeni.
Le associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L’utilizzazione dei dati complessivi raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata - sempre nel rispetto della autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell’ambito del rispetto delle leggi e dei contratti esistenti.
Nota a verbale
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale previsto dalla legge.
Art. 11 - Lavoro a domicilio
Le associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso relativi al lavoro a domicilio alle Commissioni paritetiche, che potranno essere definite a livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto o al sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei lavoranti assunti (per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi art. 55).
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Assemblee
Le assemblee si terranno fuori dei locali dell’impresa o, ove vi siano le condizioni, all’interno dell’azienda, previo accordo tra le parti.
Le assemblee saranno tenute durante l’orario normale contrattuale, all’inizio o alla fine dell’orario stesso. A questo fine sono riconosciute 10 ore retribuite per ogni anno solare.
[…]
Art. 14 - Delegato d’impresa
Nelle imprese con 8 o più dipendenti viene riconosciuto un delegato di impresa.
Le istanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto comunicheranno alle imprese il nominativo del lavoratore eletto dalle maestranze.
Il delegato ha diritto a permessi retribuiti nella misura di due ore annue per ciascun dipendente dell’impresa.
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione
[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 17 - Contratto a termine
L’assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalla legge 18-4-1962, n. 230.
Art. 22 - Orario di lavoro
La durata dell’orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito sui primi cinque giorni della settimana, fatti salvi i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico o orari regolamentari degli enti locali.
[…]
Art. 23 - Lavoro straordinario
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore con un limite massimo individuale di 270 ore annue di cui un terzo recuperabile, tramite riposi compensativi non retribuiti fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La data di godimento dei riposi compensativi maturati verrà concordata tenendo conto delle necessità tecnico-produttive dell’impresa, e delle esigenze dei lavoratori.
[…]
Art. 24 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovra' essere preavvisato 24 ore prima salvi i casi urgenti ed eccezionali.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne ed i minori.
[…]
Art. 25 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore.
L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di otto ore per turno; ivi compresi il riposo, la cui durata è di mezz’ora. La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 21 parte generale, e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all’entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall’art. 21 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l’intervallo di mezz’ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7,30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentata della maggiorazione di straordinario. Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi i forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 22.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione […]
Art. 26 bis - Riposo settimanale e festività
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge, lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordarsi.
[…]
Art. 30 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Art. 36 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione, deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina del lavoro stesso.
La consumazione dei cibi e bevande, nei locali dell’azienda, deve essere disciplinata dal datore di lavoro.
Art. 38 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di anzianità.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione della infrazione commessa.
Rimprovero, multa, sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l’autorizzazione prescritta;
- che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l’applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.
Licenziamento
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con la indennità di anzianità può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[…]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro; trafugamenti di disegni e campionature; lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all’azienda;
[…]
Art. 46 - Ambiente di lavoro
I lavoratori, mediante il delegato, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare l’intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire anche nell’ambito di incontri fissati per il sistema di informazione) di norma una volta l’anno o su richiesta di una delle parti, per l’attuazione degli interventi nell’ambito della operatività della legge 833 e delle competenze delle USL. Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la USL e con gli enti pubblici e centri di ricerca.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Capitolo V Parte operai
Art. 55 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l’esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno connesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.
3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1-1-1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
5. Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate. Queste saranno definite entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.
Art. 56 - Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato tessile-abbigliamento-calzature è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della legge che venga assunto dall’impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
[…]
La durata dei periodi di apprendistato è definita, in relazione alle sfere di applicazione ed alla età dell’apprendista all’atto dell’assunzione, nelle tabelle ivi riportate.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre imprese verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa attività di produzione e non siano intercorse, tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori ai 18 mesi.
La durata dell’addestramento sarà di un solo anno per i licenziati delle scuole tecniche professionali di Stato ad indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell’apprendimento.
[…]
Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni valgono le norme contrattuali applicabili agli operai.
Insegnamento complementare
La frequenza ai corsi di istruzione e insegnamento teorico e complementare per gli apprendisti è stabilita in 4 ore settimanali retribuite.
Tabelle
Settori artistici e tradizionali
Tutte le lavorazioni a mano e/o su misura, e le mansioni di particolare complessità svolte prevalentemente a mano.
Inoltre per il settore tessile: tessitura a mano, cernita stracci, follatura, cimatura e garzatura, rammendo, messa in carta disegni, orditura.
Durata massima 5 anni.
[…]
Settore bottoniero tessile
Durata massima 2 anni.
[…]
Tutti gli altri settori e lavorazioni non altrove inserite
Durata massima 2 e 1/2.
[…]