Categoria: 1981
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Tipologia: CCNL
Data firma: 3 luglio 1981
Validità: 01.01.1981 - 31.12.1983
Parti: Fedarlinea-Intersind e Filt-Cgil, Film-Cisl-Itf, Uim-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Navi da passeggeri

Sommario:

Premessa
Informazione
Capo I Tipi di contratto di lavoro
Art. 1 - Tipi di contratto di lavoro
Art. 2 - Contratto a viaggio
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
Art. 4 - Periodo di prova
Capo II Composizione dell’equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento e di esercizio
Art. 6 - Ufficiali marconisti
Art. 7 - Allievi Ufficiali e diplomati nautici
Art. 8 - Trattamento Sottufficiali
Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 10 - Saluto alla bandiera e ai superiori
Art. 11 - Comportamento dei componenti l’equipaggio
Art. 12 - Assenze da bordo
Art. 13 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini ecc.
Art. 14 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 15 - Licenziamento per colpa grave del marittimo
Art. 16 - Reclami dei marittimi
Capo IV Orario di lavoro
Art. 17 - Inizio del servizio a bordo
Art. 18 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
Art. 19 - Servizio nei porti con turno di porto
Art. 20 - Franchigia e mezzo di trasporto
Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
Art. 23 - Trattamento nella giornata del sabato sulle navi in porto o in navigazione
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 24 - Lavori per la sicurezza della navigazione
Art. 25 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 26 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 27 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 28 - Servizio merci, posta e provviste
Art. 29 - Sostituzione di ammalati o di infortunati
Art. 30 - Oggetti in consegna
Capo VI Paghe; Compensi; Indennità
Art. 31 - Paghe e indennità di contingenza
Art. 32 - Computo riposi compensativi e ferie
Art. 33 - Indennità in caso di trasbordo
Art. 34 - Indennità di navigazione
Art. 35 - Indennità rischio guerra
Art. 36 - Eventuale periodo di ingaggio
Art. 37 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
Art. 38 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 39 - Assegni familiari
Art. 40 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
Art. 41 - Compensi per sostituzione di personale mancante
Art. 42 - Compensi per lavoro straordinario
Art. 43 - Soprassoldo per trasporto materie infiammabili o esplosive
Art. 44 - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero
Art. 45 - Indennità rischi epidemici
Art. 46 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Art. 47 - Divise equipaggio
Capo VII Alloggi e vitto
Art. 48 - Corredo cuccette
Art. 49 - Vitto, qualità e quantità dei viveri
Art. 50 - Indennità sostitutiva della panatica
Art. 51 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Capo VIII Riposi festivi; Ferie; Congedi matrimoniali
Avvertenza
Art. 52 - Giorni festivi
Art. 53 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 54 - Giorni festivi nei porti con turno di porto
Art. 55 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o con turno di navigazione in porto
Art. 56 - Ferie
Art. 57 - Congedo matrimoniale
Capo IX Previdenze
Art. 58 - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia
Art. 59 - Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 60 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio
Art. 61 - Assicurazioni malattie e infortuni
Art. 62 - Servizio militare di leva e richiami alle armi
Art. 63 - Indennità perdita corredo, strumenti professionali ed utensili
Capo X Risoluzione del contratto di imbarco
Art. 64 - Risoluzione di diritto qualunque sia il tipo di contratto di imbarco
Art. 65 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio
Art. 66 - Norme relative ai contratti di imbarco a viaggio
Art. 67 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato
Art. 68 - Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Capo XI Regolamento dei servizi di bordo
Art. 69 - Regolamento per i servizi di bordo
Capo XII Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per i Sottufficiali e Comuni iscritti nei "turni particolari" e per il personale di Stato Maggiore fuori organico delle società Italia, Lloyd triestino, Adriatica e Tirrenia
Art. 70 - Applicabilità
Art. 71 - Periodo di imbarco e di riposo
Art. 72 - Sbarco per malattia od infortunio
Art. 73 - Sbarco per grave motivo personale
Art. 74 - Mancato imbarco per gravi motivi personali o malattia o infortunio
Art. 75 - Maggiorazione 30 per cento giornate festive
Art. 76 - Disponibilità retribuita
Art. 77 - Regolamento d’imbarco
Art. 78 - Gratifica natalizia e pasquale, ferie a terra
Art. 79 - Indennità di anzianità e preavviso
Art. 80 - Applicazione e durata
Art. 81 - Assistenza economica da parte delle Casse Marittime per le malattie insorte dopo il 28o giorno dallo sbarco per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro
Art. 82 - Personale di Stato Maggiore fuori organico
Capo XIII Regolamento dei turni particolari per i Sottufficiali e Comuni
Art. 83 - Iscrizioni al turno
Art. 84 - Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 85 - Successione delle chiamate
Art. 86 - Preavviso di chiamata
Art. 87 - Pubblicazione e diffusione del bollettino delle chiamate
Art. 88 - Chiamate ordinarie
Art. 89 - Chiamate urgenti
Art. 90 - Ordine di presentazione alle chiamate
Art. 91 - Conferma ordinaria
Art. 92 - Conferma ritardata
Art. 93 - Giustificazione di assenza alla chiamata
Art. 94 - Durata del periodo di imbarco
Art. 95 - Reiscrizione a turno
Art. 96 - Controllo sullo stato di malattia
Art. 97 - Comitato paritetico
Art. 98 - Turno particolare unico - Ufficio collocamento
Capo XIV Disposizioni finali e transitorie
Art. 99 - Componimento delle controversie di lavoro
Art. 100 - Esclusione di ogni rapporto impiegatizio, salvo stipulazione espressa
Art. 101 - Affissione del contratto a bordo
Art. 102 - Decorrenza e durata
Art. 103 - Disposizioni finali e di attuazione
Premessa - (Accordo 25-7-1978)
Allegati
Allegato 1 - Modello di contratto di imbarco a viaggio
Allegato 2 - Modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato
Allegato 3 - Paghe mensili personale di Stato Maggiore (dal 1-1-1981)
Allegato 4 - Paghe mensili Allievi Ufficiali (dal 1-1-1981)
Allegato 5 - Paghe mensili Sottufficiali e Comuni (dal 1-1-1981)
Allegato 6 - Arretrati 1-1-1981 - 30-6-1981
Allegato 7 - Indennità mensili di navigazione per il personale di Stato Maggiore ed Allievi Ufficiali (dal 1-8-1978)
Allegato 8 - Indennità mensili di navigazione per i Sottufficiali e Comuni (dal 1-8-1978)
Allegato 9 - Compensi orari per lavoro straordinario Personale di Stato Maggiore e Allievi Ufficiali - In porto e in navigazione (dal 1-1-1981 al 30-6-1981)
Allegato 9bis - Compensi orari per lavoro straordinario Personale di Stato Maggiore e Allievi Ufficiali - In porto e in navigazione (dal 1-7-1981)
Allegato 9ter - Compensi orari per lavoro straordinario Personale di Stato Maggiore e Allievi Ufficiali - In porto e in navigazione (dal 1-1-1982)
Allegato 10 - Compensi orari per lavoro straordinario Sottufficiali e Comuni - In porto e in navigazione (dal 1-1-1981 al 30-6-1981)
Allegato 10bis - Compensi orari per lavoro straordinario Sottufficiali e Comuni - In porto e in navigazione (dal 1-7-1981)
Allegato 10ter - Compensi orari per lavoro straordinario Sottufficiali e Comuni - In porto e in navigazione (dal 1-1-1982)
Allegato 11 - Compensi orari per guardia con veglia nei porti
Allegato 12 - Assegni familiari
Allegato 13 - Indennità giornaliera per lavoro in turni di guardia in navigazione o in porto con turno di navigazione (dal 1-7-1981) (art. 22, comma 20)
Allegato 14 - Tabella viveri personale Stato Maggiore e Allievi Ufficiali (Composizione dei pasti)
Allegato 15 - Tabella viveri Sottufficiali e Comuni (Composizione dei pasti)
Allegato 16 - Tabella viveri (quantitativi in grammi) spettanti ad ogni marittimo
Allegato 17
Annotazioni alla tabella viveri Sottufficiali e Comuni
Modifiche alla tabella normale dei viveri per gli equipaggi delle navi destinate a viaggi in zone tropicali o climi glaciali
Estratto dalla legge 16-6-1939, n. 1045 - Condizioni per l’igiene degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Allegato 18 - Indennità perdita corredo strumenti professionali e utensili
Allegato 19 - Assicurazione malattie (oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge)
Allegato 20 - Assicurazione infortuni (oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge)
Allegato 21 - Tabelle di esercizio
Appendice
Appalti
Contrattazione integrativa
Promozioni dei sottufficiali e comuni
Utilizzazione del tempo libero nel corso del periodo di imbarco
Tutela dell’ambiente di lavoro
Locali equipaggio navi di nuova costruzione
Divise sottufficiali e comuni
Norme integrative riguardanti il trattamento al personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi o in magazzini e spazi portuali per operazioni connesse all’approntamento delle dotazioni e provviste delle navi
Trattamento economico per i Sottufficiali e Comuni iscritti nei turni particolari delle Società di navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica", "Tirrenia" e destinati a prestare servizio su navi in corso di costruzione o allestimento o presso...
DM 22-11-1968; Istituzione del Comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della marina mercantile
Mobilità del personale
Relazioni sindacali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri delle società Italia, Lloyd triestino, Adriatica e Tirrenia

L’anno 1981, addì 3 del mese di luglio, in Roma tra l’Associazione italiana dell’Armamento di linea (Fedarlinea) con l’assistenza dell’Associazione sindacale Intersind e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori: Federazione italiana lavoratori dei trasporti (Filt-Cgil), Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cisl-Itf), Unione italiana marittimi (Uim-Uil) è stato convenuto quanto segue:
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti fra le Società di navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica", "Tirrenia" e gli equipaggi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) imbarcati sulle navi da passeggeri delle predette Società.
2. Agli effetti del presente contratto, per navi da passeggeri si intendono:
- le navi fino a 2.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 20 passeggeri di cabina e 20 di ponte oppure non meno di 40 passeggeri di ponte;
- le navi da 2.001 a 4.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 30 passeggeri di cabina e 30 di ponte oppure non meno di 60 passeggeri di ponte;
- le navi da 4.001 a 5.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 40 passeggeri di cabina e 40 di ponte;
- le navi oltre 5.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 50 passeggeri di cabina e 50 di ponte.
3. Agli Ufficiali, agli Ufficiali marconisti, ai Sottufficiali e Comuni delle navi addette a servizi locali, intendendosi per servizi locali quelli definiti dall’art. 72 del contratto 1-12-1966, si applicheranno le norme del presente contratto, salvo le varianti stabilite negli appositi accordi integrativi di cui al comma sesto del capitolo "Contrattazione integrativa".

Informazione
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano la istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla competente Associazione degli armatori, in incontri a carattere annuale con le rispettive Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni riguarderanno:
- le prospettive degli investimenti complessivi, articolati per singoli settori operativi;
- lo stato e le prospettive dei servizi, anche in relazione allo sviluppo tecnologico, relativamente ai riflessi sull’occupazione nel settore marittimo.
Le Associazioni nazionali imprenditoriali daranno, inoltre, informazioni alle Organizzazioni sindacali nazionali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti aree che investono l’attività di più Aziende.
Le Società armatoriali con più di 300 dipendenti informeranno, tramite l’Associazione di categoria e sotto il vincolo della riservatezza, le rappresentanze sindacali aziendali intorno a sostanziali modifiche tecnologiche dei servizi comportanti riflessi sull’occupazione.

Capo I Tipi di contratto di lavoro
Art. 1 - Tipi di contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi predeterminati;
b) a tempo indeterminato.
[…]
8. Per i marittimi, cui si riferisce il presente contratto, imbarcati fuori d’Italia per completamento della tabella di armamento, potranno essere stipulati contratti speciali, a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.

Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
1. Il contratto di imbarco a tempo indeterminato viene stipulato all’inizio del rapporto di lavoro in conformità al mod. T.I. (contratto a tempo indeterminato) secondo quanto previsto al comma settimo dell’art. 1 del presente contratto.
[…]

Capo II Composizione dell’equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento e di esercizio

Tabelle minime di armamento
1. Le tabelle minime di armamento, in relazione alla sicurezza della navigazione, delle navi da passeggeri che entreranno in servizio saranno concordate, nave per nave, tra la Società e le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e saranno sottoposte all’approvazione del Ministero della Marina Mercantile.
2. In mancanza di tale accordo, le tabelle di armamento di cui sopra saranno stabilite, nave per nave, dal Comandante del porto di armamento, sentite le Società e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, che saranno convocate con lettera diramata almeno sette giorni prima della riunione.
3. Per la determinazione del numero del personale di macchina potrà essere richiesto, su iniziativa dell’Autorità marittima oppure su istanza dei rappresentanti della Società o di una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, il parere scritto del Registro italiano navale.
4. Se in corso di viaggio venisse a mancare alcuno dei marittimi prescritti dalla tabella di armamento, spetterà all’Autorità marittima o consolare decidere se e dove il Comandante debba provvedere a completare l’equipaggio. Quando invece la nave fosse in via di ritorno al porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, l’Autorità marittima o consolare provvederà soltanto alla sostituzione dei mancanti ritenuti indispensabili alla sicurezza della navigazione.
Tabelle di esercizio
Per la parte riguardante le navi da passeggeri vedi testo del documento comune passeggeri e carico allegato al presente contratto (All. 21).
Imbarco di allievi in soprannumero
Sulle navi superiori a 7.500 t.s.l. saranno imbarcati due allievi in soprannumero, uno di coperta e uno di macchina, purché siano disponibili nel porto di partenza della nave.

Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari

1. Durante l’imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente contratto collettivo.

Art. 11 - Comportamento dei componenti l’equipaggio
1. Il marittimo, di ogni grado e qualifica, durante il periodo di permanenza a bordo ha il dovere di:
- rispettare quanto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro e le eventuali disposizioni delle Autorità Marittime e di quelle Consolari nei porti esteri;
- eseguire ogni legittima disposizione del Comandante, degli ufficiali, dei Sottufficiali dei rispettivi servizi per quanto concerne il servizio di bordo e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste;
- avere cura dei materiali ed oggetti affidatigli.
2. I rapporti fra i componenti l’equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
[…]

Art. 14 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio (tra i quali, a titolo esemplificativo, reiterate infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro regolarmente contestate, comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri etc.) potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- nei riguardi del marittimo imbarcato:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) risoluzione del contratto di imbarco con sospensione dal turno particolare per un periodo fino a 2 mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e non reiscrizione nel turno particolare.
- nei riguardi del marittimo non imbarcato:
a) rimprovero scritto;
b) sospensione della reiscrizione al turno particolare o, per i marittimi già iscritti nel turno stesso, sospensione dal turno per un periodo da 1 mese fino a 4 mesi;
c) cancellazione dal turno particolare.
2. I provvedimenti di cui sopra sono applicati senza riguardo all’ordine in cui sono elencati, ma in relazione alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che lo accompagnano, al grado di colpa.
3. I provvedimenti di risoluzione del contratto d’imbarco, di non reiscrizione nel turno particolare e di cancellazione dal turno stesso, sono adottati in conseguenza di grave colpa o inadempienza del marittimo.
4. I provvedimenti disciplinari nei riguardi del marittimo imbarcato saranno adottati dal comandante della nave, incluso il provvedimento di sbarco immediato nei casi di particolare gravità. Per il personale non imbarcato, saranno presi dalla direzione della Società.
5. Le società daranno comunicazioni al Ministero della marina mercantile del provvedimento adotto e dell’infrazione che ha dato luogo al provvedimento stesso.

Art. 15 - Licenziamento per colpa grave del marittimo
1. Sarà in facoltà dell’armatore di licenziare i marittimi in conseguenza di colpa grave. Si reputerà fra l’altro colpa grave: la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza, salvo al marittimo, così punito, il diritto di contestare presso l’Autorità marittima o consolare la legittimità del provvedimento, anche tramite l’Organizzazione sindacale.

Capo IV Orario di lavoro
Art. 18 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
1. L’orario normale di lavoro nei porti, quando non funzioni il turno di navigazione, è:
- di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì e si effettuerà dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17;
2. L’orario di lavoro del personale di camera, cambusa e cucina adibito al servizio delle cucine e mense Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, sarà distribuito fra le ore 6 e le ore 19 oppure tra le ore 7 e le ore 20, con le sole interruzioni di lavoro per la normale consumazione dei pasti.
3. Seguiteranno in porto i turni di guardia per i servizi che richiedono il mantenimento di detti turni. Seguiterà inoltre l’orario normale di navigazione per il personale di camera, cambusa e cucina quando vi siano passeggeri a bordo. Il personale strettamente necessario sarà stabilito dai rispettivi Ufficiali capi servizio.
4. Qualora, su disposizione del Comando di bordo, gli Ufficiali capi servizio stabilissero che parte dell’equipaggio deve continuare nei vari servizi di bordo - salvo i casi di cui sopra - anche dopo l’orario normale, gli Ufficiali, i Sottufficiali e Comuni interessati avranno diritto al relativo compenso per lavoro straordinario per tutte le ore di servizio prestato prima ed oltre l’orario normale di lavoro.
5. Il personale di coperta in giorno domenicale o festivo oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, non può essere adibito a lavori di picchettaggio o pitturazione di alberi, fumaioli o fuori bordo.
6. Ai marittimi delle navi in porto adibiti, in giorno festivo, a lavori di manutenzione straordinaria o di riparazione sarà concesso il riposo compensativo ed il compenso lavoro straordinario per le ore di effettivo lavoro.
7. Il lavoro compiuto in giorno domenicale o festivo, oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, darà diritto ai compensi indicati nel primo e nel secondo comma dell’art. 54.

Art. 19 - Servizio nei porti con turno di porto
A) Nel porto di armamento o capolinea italiano ed estero
1) Personale a disposizione con o senza prestazioni
1. Nei giorni feriali, dopo aver completato l’orario normale di lavoro, rimarranno a disposizione a bordo, fino alle ore 8 del mattino successivo, gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni strettamente necessari alle esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2. Nei giorni festivi il medesimo servizio verrà effettuato in due turni, dalle ore 8 alle 20 e dalle 20 alle 8 del mattino successivo, e vi saranno adibiti gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, pure strettamente necessari, a giudizio del Comandante.
3. Per ogni ora di servizio di cui ai precedenti due commi saranno riconosciute due ore di franchigia, che saranno possibilmente fruite dal momento in cui terminerà il servizio in giorno feriale o nel giorno feriale successivo, se il servizio terminerà in giorno festivo. Se ragioni di servizio impedissero tale concessione, detta franchigia potrà essere rinviata ad altro giorno feriale. Qualora la franchigia non venisse fruita, sarà pagata a fine viaggio o a fine anno o all’atto della risoluzione del contratto, tenendo presenti i desiderata dei marittimi interessati.
4. Per i servizi effettuati in ore festive sarà inoltre riconosciuta un’ora di riposo compensativo per ogni ora di servizio attivo a bordo oppure mezz’ora di riposo compensativo per ogni ora di semplice disponibilità a bordo.
5. Dette franchigie potranno essere concesse anche per mezza giornata, purché il marittimo possa fruirne senza interruzione dalle ore 0 alle 12 o dalle 12 alle 24, restando a suo credito le rimanenti dodici ore.
6. Per ore di franchigia si intendono ore solari e non lavorative, e nel caso del pagamento, saranno liquidate con le stesse norme che regolano i riposi compensativi (art. 53), nella misura di 24 ore di franchigia pari ad una giornata di riposo compensativo o pro-rata.
7. Il personale a disposizione, chiamato ad effettuare servizio di vigilanza, di ronda antincendio oppure per la sicurezza della nave, avrà inoltre diritto per l’effettiva prestazione, in ore feriali notturne e festive notturne, ad altrettante ore di compenso per guardia con veglia (All. 11).
8. Se durante il periodo in cui il personale è a disposizione a bordo in giorno feriale occorresse compiere un effettivo lavoro, questo verrà compensato come lavoro straordinario per il tempo impiegatovi, escludendo in questo caso l’eventuale compenso orario per guardia con veglia, ma fermo restando il riconoscimento della franchigia di cui al comma terzo. Per l’eventuale lavoro prestato da detto personale in giorno festivo saranno riconosciuti il compenso lavoro straordinario festivo e il corrispondente riposo compensativo, escluso l’eventuale compenso orario per guardia con veglia, ma fermo restando il riconoscimento della franchigia di cui al comma terzo.
9. Gli Ufficiali capi servizio cureranno che vengano annotate giornalmente su apposito modulo individuale le ore di franchigia maturate in base al terzo ed ottavo comma e le ore di riposo compensativo maturate in base al quarto e ottavo comma del presente articolo.
10. A fine viaggio oppure a periodi massimi di trenta giorni il marittimo riceverà copia di detto modulo, firmato dall’Ufficiale capo servizio.
2) Servizi che richiedono il mantenimento dei turni di guardia
11. Per i servizi che richiedono il mantenimento dei turni di guardia in giorno feriale, il personale (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) necessario al loro funzionamento effettuerà i relativi turni sulla base di otto ore di guardia e sedici franche o dodici di guardia e ventiquattro franche.
12. Per il medesimo servizio prestato in giorni festivi sarà inoltre riconosciuto un’ora di riposo compensativo per ogni ora di guardia.
13. Per le ore di guardia effettuate in ore feriali notturne e festive notturne sarà altresì corrisposto il compenso di guardia con veglia (all. 11).
14. Di regola il personale franco di guardia non sarà chiamato a prestare lavoro straordinario.
B) Nei porti intermedi
1. Nei giorni feriali e festivi dovranno rimanere a bordo di notte: un Ufficiale di coperta ed uno di macchina, un terzo del personale di coperta (purché la guardia stessa risulti almeno di quattro persone) un terzo del personale di macchina ed il personale di camera, cucina e cambusa necessario per le esigenze del servizio.
2. Qualora qualche componente la guardia (Ufficiali compresi) di cui al comma precedente, fosse obbligato a vegliare, questi avrà diritto nel giorno successivo, ove la nave resti in porto, ad un periodo di riposo continuo di durata pari a quello trascorso nella guardia attiva.
3. In ogni caso la durata del riposo non potrà mai essere inferiore a sei ore continue.
4. Per il servizio di guardia attiva non spetta compenso di lavoro straordinario a meno che durante la guardia stessa sia stato compiuto effettivo lavoro.

Art. 20 - Franchigia e mezzo di trasporto
1. Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante metterà a disposizione gratuitamente - con orari prestabiliti e con almeno tre corse di andata e ritorno in concomitanza del cambio dei turni di guardia tra le ore 8 e le 24 - un mezzo idoneo per consentire al personale franco di scendere a terra e rientrare a bordo.

Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
1. Il servizio di navigazione continuerà nelle rade oppure nei porti considerati pericolosi.
2. Il servizio di navigazione continuerà anche negli altri porti di scalo qualora la relativa sosta sia di durata prevista non superiore a 24 ore.
3. Qualora la sosta sia superiore a 24 ore, sarà attuato il turno di porto, tranne quanto stabilito ai precedenti commi.
4. Il turno di navigazione per il personale di macchina comincerà sui piroscafi alle ore 8 del giorno dell’accensione delle caldaie e sulle motonavi alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
5. Il turno di navigazione per il personale di coperta, camera, cucina e famiglia comincerà alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
6. Il personale (Ufficiali compresi) che durante la notte, in turno di porto, abbia lavorato o prestato servizio attivo, prima di essere nuovamente impiegato in turno di navigazione, avrà diritto ad usufruire di quattro ore di riposo, indipendentemente dalla franchigia maturata per il lavoro o servizio prestato. Qualora peraltro alcuno dei marittimi nelle condizioni di cui sopra dovesse essere richiamato in servizio senza aver potuto usufruire delle quattro ore di riposo anzidetto, queste gli verranno accreditate per l’usufruimento nella misura di mezza giornata di franchigia oppure pagate.
7. All’arrivo nei porti, dopo la manovra, ultimate le operazioni di disimpegno dall’apparato motore principale, il personale di macchina di servizio completerà il suo turno, dopo di che avrà diritto a otto ore di franchigia prima di essere chiamato al servizio di porto.
8. Il personale di macchina che all’arrivo in porto era franco, compiute le otto ore di franchigia, incomincerà il servizio di porto.
9. All’arrivo nei porti, dopo l’ormeggio della nave e lo sbarco dei passeggeri e della posta, il personale di coperta di servizio completerà il suo turno, dopo di che avrà diritto a otto ore di franchigia prima di essere chiamato al servizio di porto.
10. Nel caso che la franchigia di otto ore non venisse fruita dal marittimo o venisse fruita parzialmente, per esigenze di servizio, sarà accreditata per le ore corrispondenti, per il successivo godimento oppure pagata secondo le norme previste.
11. Il personale di coperta che all’arrivo in porto era franco, compiute le otto ore di franchigia, incomincerà il servizio di porto.
12. Il personale di camera necessario resterà a bordo e presterà servizio fino a che i passeggeri non siano sbarcati, salvo quanto previsto all’art. 12.
13. Fermo restando quanto previsto all’art. 42, comma decimo, alla partenza e all’arrivo, il personale di coperta e di macchina necessario sarà chiamato al posto di manovra e vi resterà fino a che la nave non sarà ormeggiata o disormeggiata e rassettata.

Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
1. In navigazione l’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere per tutto il personale.
2. Il servizio di navigazione per lo Stato Maggiore, sia di coperta che di macchina, sarà di otto ore sulle ventiquattro. Il turno sarà di quattro ore di lavoro con otto franche, salvo che per le navi che abbiano Stato Maggiore inferiore a tre persone di coperta e di macchina, o che compiano servizi di breve navigazione, per le quali i turni di guardia possono essere diversamente distribuiti ma egualmente ripartiti.
3. I Sottufficiali e Comuni di coperta e di macchina divideranno la guardia in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
4. Per gli ufficiali marconisti l’orario normale di lavoro, nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio RT di bordo.
5. Il Comandante e il Direttore di macchina sono esclusi dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine almeno tre ufficiali ciascuno. Sulle navi adibite a lungo corso il servizio di guardia in coperta e macchina dovrà essere disimpegnato esclusivamente dagli Ufficiali col turno di quattro ore di guardia e otto di riposo con esclusione del Comandante e del Direttore di macchina.
6. Quando la tabella di armamento non prevede il Terzo ufficiale di coperta o di macchina, al Comandante e al Direttore di macchina, che effettuano il loro turno di guardia, verrà corrisposta una indennità mensile del 40 per cento della paga e complemento paga.
7. A periodi non superiori a due mesi o all’incirca ogni mese in caso di viaggi inferiori a trenta giorni verrà effettuato il cambio dei turni tra il personale adibito a servizi di guardia.
Il cambio sarà effettuato in coincidenza con un passaggio dal turno di porto a quello di navigazione, nel porto di armamento o nel porto capolinea italiano od estero ed anche in uno scalo di transito.
Per quanto concerne il personale di macchina, il cambio sarà effettuato a giudizio del Direttore di Macchina.
8. Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata, i turni di guardia, per i Sottufficiali e Comuni, potranno essere diversamente distribuiti, entro i limiti delle ore di lavoro giornaliere stabiliti dal presente contratto, previo accordo tra le Organizzazioni sindacali o in mancanza di esso con il consenso dell’Autorità marittima.
9. L’orario del personale di camera, cucina, famiglia ed infermeria è di otto ore giornaliere, da ripartirsi in due o al massimo tre turni, fra le ore 6 e le 22 oppure fra le ore 8 e le 24, con la corresponsione del normale compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro eccedenti le otto giornaliere e con diritto per il marittimo ad un intervallo di un’ora rispettivamente per consumare la seconda colazione e il pranzo nonché ad un riposo continuativo di otto ore. La presente norma non si applica al personale di camera adibito al servizio di guardia notturna; per tale categoria l’orario di lavoro si svolge in un solo turno dalle ore 22 alle 6.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell’equipaggio.
11. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante e da annotarsi sul giornale di bordo, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione (vedi anche art. 24).
12. Durante la navigazione, oppure su nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio sono obbligate ad eseguire nelle ore notturne i lavori richiesti dal Comandante o dal Direttore di Macchina per la navigazione, per la sicurezza della nave e del materiale, per il funzionamento delle macchine, per il servizio delle persone imbarcate, per l’ordinario lavaggio dei ponti.
13. Durante la sosta della nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio eseguiranno lavori per le operazioni commerciali dalle ore 6 alle 20 ed i lavori di manutenzione ordinaria, questi ultimi limitatamente dalle ore 8 alle 17, senza diritto a compenso per lavoro straordinario. Qualora chiamati a svolgere i lavori di cui sopra al di fuori degli orari predetti, avranno diritto al compenso per lavoro straordinario.
14. Per tutti gli altri lavori, quando richiesti dal Comandante o dal Direttore di Macchina, sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario.
15. Nei porti, con turno di navigazione, il personale di coperta in giorno domenicale o festivo oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, non può essere adibito a lavori di picchettaggio o pitturazione di alberi, fumaioli o fuori bordo.
16. Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 18 e le ore 6.
17. Agli effetti dell’applicazione delle varie misure dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le 6.
18. I marittimi che non hanno oltrepassato il 18o anno di età saranno esclusi dal servizio di guardia notturna.
19. Per il personale di coperta e di macchina che non faccia turno di guardia l’orario normale - sia nei giorni feriali che in quelli festivi - sarà regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere nell’arco delle 24 ore le 8 ore di lavoro che saranno comprese tra le ore 6 e le 20.
20. Ai marittimi che effettuano, in navigazione o in porto con turno di navigazione, lavoro normale in turni di guardia verrà corrisposta una indennità giornaliera di lire 300 (trecento). Detta indennità non costituisce coefficiente della retribuzione.

Art. 23 - Trattamento nella giornata del sabato sulle navi in porto o in navigazione
1. Le otto ore dell’orario normale del sabato sulle navi, sia in porto sia in navigazione, saranno liquidate a fine imbarco con l’equivalente di altrettante ore di riposo compensativo.
2. Al personale in servizio nei porti dopo l’orario normale si applica il trattamento previsto dai relativi articoli del presente contratto.
3. I compensi di cui al presente articolo non potranno essere forfetizzati né assorbiti da altri trattamenti, ad eccezione di quelli stabiliti dal presente contratto per i giorni festivi e semifestivi.
4. Al marittimo che usufruisce dei riposi compensativi o delle franchigie, il sabato pomeriggio non sarà considerato come franchigia o riposo compensativo.
5. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 24 - Lavori per la sicurezza della navigazione

1. Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione. Non verranno considerati lavori speciali per la sicurezza della navigazione ecc., la manutenzione dei mezzi di salvataggio e relative attrezzature, la manutenzione dei mezzi antincendio, i rinforzi di guardia in caso di nebbia o foschia, sia in coperta che in macchina, i calcoli di navigazione ed i diagrammi di macchina nonché l’impiego degli Ufficiali per l’istruzione dell’equipaggio all’uso dei mezzi di sicurezza.
3. Le persone dell’equipaggio saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in difetto di accordo, dall’Autorità marittima del porto di armamento della nave nei limiti della propria competenza per valore.

Art. 25 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1. I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati.
2. Tuttavia, nell’interesse della navigazione, i componenti dell’equipaggio possono essere adibiti temporaneamente ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, del carico e delle persone imbarcate, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio (vedi anche art. 24).
3. I componenti dell’equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.

Art. 26 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1. Oltre ai necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario, qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Art. 27 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
1. L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali, effettuata fuori orario normale, dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 28 - Servizio merci, posta e provviste
1. L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l’imbarco e lo sbarco della zavorra, l’imbarco e lo stivaggio del carbone, l’imbarco e lo sbarco del bagaglio, saranno fatti dai lavoratori di terra specializzati.
2. In mancanza di detti lavoratori, oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e remunerati con un supplemento di lire 400 a tonnellata o a metro cubo secondo le quotazioni di polizza.
[…]

Art. 29 - Sostituzione di ammalati o di infortunati
1. Nel caso di malattia o infortunio di alcuno degli imbarcati durante la navigazione, il servizio dell’ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto è disposto dall’art. 40.

Capo VI Paghe; Compensi; Indennità
Art. 34 - Indennità di navigazione

1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione nelle misure mensili o pro-rata indicate nelle tabelle allegate al presente contratto, per giorno di effettivo imbarco (Allegati 7 e 8).
[…]

Art. 35 - Indennità rischio guerra
1. Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche od in porti ove esista un effettivo rischio di guerra riconosciuto come tale quello per il quale le Società assicuratrici corpi navi richiedano un soprappremio di almeno 0,25 per cento, sarà corrisposta un’indennità di rischio guerra agli equipaggi per ogni giorno o frazioni di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
2. Detta indennità straordinaria giornaliera (o pro-rata) sarà pari al 100 per cento dell’ammontare dei sotto specificati elementi della normale retribuzione mensile riferiti al mese nel quale ha avuto luogo la navigazione o l’approdo:
- paga ed eventuale supplemento paga per anzianità o maggiorazione paga per anzianità;
- indennità di contingenza.
3. Nel caso di permanenza della nave in una zona o porto anzidetti per un periodo di tempo complessivo inferiore a ventiquattr'ore, la indennità sarà corrisposta per una giornata intera.
4. La predetta indennità non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto.
5. La decorrenza e la cessazione della indennità si identificheranno con l’inizio e la cessazione del riconoscimento del rischio da parte delle Società assicuratrici corpi navi. Tali dati saranno comunicati da parte della Fedarlinea alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Art. 43 - Soprassoldo per trasporto materie infiammabili o esplosive
1. Qualora la nave fosse adibita al trasporto di materie infiammabili oppure di altre materie la cui pericolosità sia contemplata dalle vigenti disposizioni di legge, ed il carico di tali materie raggiunga almeno il 25 per cento del tonnellaggio di stazza lorda della nave, sarà corrisposto a tutti i componenti l’equipaggio un soprassoldo nella misura del 15 per cento (quindici per cento) della paga e della indennità di contingenza, esclusa la panatica e ogni altra indennità o compenso, per tutto il tempo per il quale le materie infiammabili saranno rimaste a bordo.
2. Ferme restando altre condizioni, l’indennità predetta sarà elevata al 20 per cento (venti per cento) quando la nave sia adibita a trasporto di esplosivi e il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.

Art. 44 - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero
1. Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora dell’arrivo della nave al primo porto nazionale, sarà corrisposto al marittimo un soprassoldo in misura pari all’8 per cento (otto per cento) della paga più indennità di contingenza, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale.
2. Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore.
3. Si considerano interruttive le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata superiore alle 60 ore, di cui due di almeno 24 ore, dall’ora dell’ormeggio della nave al primo porto nazionale all’ora di partenza della nave dall’ultimo porto nazionale, con esclusione delle navi adibite a linee locali.

Art. 45 - Indennità rischi epidemici
1. Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica, con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l’equipaggio una indennità pari al 10 per cento (dieci per cento) della paga per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
2. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
3. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione della esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testuale la espressione "epidemia" o "stato epidemico".
4. Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.

Art. 47 - Divise equipaggio
1. Quando sia prescritto da disposizioni ministeriali o dalla Società gli Ufficiali, gli Allievi Ufficiali, i Sottufficiali e Comuni dovranno possedere e mantenere in buone condizioni la divisa, indossandola quando il Comandante lo prescriva. Dette divise verranno fornite ai Sottufficiali e Comuni dalla Società, che concorrerà per due terzi della spesa, entro il limite di due divise all’anno.
2. Ai Sottufficiali di coperta e ai Comuni di coperta verrà fornito gratuitamente dalla Società un paio di guanti da lavoro pro-capite per ogni 12 mesi d’imbarco.
3. Ai Sottufficiali di coperta e ai Comuni di coperta che ne facciano richiesta, verranno forniti dalla Società, che concorrerà per due terzi della spesa, un paio di stivaloni di gomma modello al ginocchio e una divisa da acqua formata da giaccone, pantaloni e copricapo oppure una cappottina cerata a tre quarti senza pantaloni pro-capite per ogni 24 mesi d’imbarco.
4. Ai Sottufficiali di macchina e ai Comuni di macchina che ne facciano richiesta, verranno forniti dalla Società, che concorrerà per due terzi della spesa, un paio di scarpe idonee da lavoro ed una divisa da lavoro pro-capite per ogni 12 mesi d’imbarco. 5. Ai Sottufficiali di macchina e ai Camerieri e ai Garzoni di camera a contatto diretto con i passeggeri, che ne facciano richiesta, verranno forniti dalla Società, che concorrerà per due terzi della spesa, un paio di scarpe nere idonee da lavoro pro-capite per ogni 24 mesi d’imbarco, nonché n. 3 camicie bianche flosce e n. 3 cravatte a farfalla per ogni 12 mesi d’imbarco.
6. La Società disporrà affinché a bordo siano disponibili le tenute di fatica necessarie per il personale di coperta, da indossarsi secondo le disposizioni del Comandante.
7. Agli Ufficiali di macchina verrà fornita gratuitamente dalla Società una tuta di tela bianca pro- capite all’anno.
8. Le navi munite di celle frigorifere, e che non abbiano già in dotazione indumenti speciali antifreddo, saranno fornite di indumenti idonei antifreddo ad uso degli operai frigoristi ed in numero corrispondente agli imbarcati con tale qualifica.
9. Il personale eventualmente adibito a lavori di pulizia interna delle cisterne o delle caldaie verrà munito gratuitamente di una tuta da lavoro, di dotazione della nave, da indossarsi durante le relative operazioni.
10. Sulle navi dotate di impianti idonei per la lavatura e la stiratura degli indumenti dei passeggeri e della biancheria di dotazione della nave, verranno effettuate - compatibilmente con le esigenze dei servizi menzionati - la lavatura e la stiratura degli effetti personali dell’equipaggio, a tariffa agevolata. Resta fermo il trattamento più favorevole in atto eventualmente praticato per particolari circostanze.

Capo VII Alloggi e vitto
Art. 49 - Vitto, qualità e quantità dei viveri

1. Le razioni viveri sono determinate nelle quantità e qualità risultanti dalle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 14, 15, 16 e 17).
2. Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
3. Due marittimi franchi dal servizio, con esclusione dei Sottufficiali capi servizio, assisteranno a turno settimanale al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze. Il personale disposto ad assolvere il suddetto incarico sarà iscritto a cura del Comando di bordo in apposito elenco e designato secondo l’ordine d’iscrizione nel ruolino equipaggio. A ciascuno dei due marittimi anzidetti sarà riconosciuto un compenso giornaliero equivalente all’importo di un’ora di compenso di lavoro straordinario diurno per il servizio al mattino e un’altra ora di compenso lavoro straordinario diurno per il servizio al pomeriggio.
4. La Società provvederà all’equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile per la consumazione dei pasti.

Capo IX Previdenze
Art. 61 - Assicurazioni malattie e infortuni

1. Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.
[…]

Capo XI Regolamento dei servizi di bordo
Art. 69 - Regolamento per i servizi di bordo

1) Servizio di coperta
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 26 e 27, il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio delle pitture, raschiaggio, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza. Qualora si renda necessario l’uso di ponteggi sospesi, sarà stabilito un compenso da concordarsi con accordo interaziendale. Per ponteggi sospesi si intendono tutti i tipi di ponteggio che non trovano appoggio sul piano sottostante alla zona di lavoro.
2. La pulizia dei gabinetti di decenza degli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, nonché di quelli dei passeggeri di 3a classe, sarà eseguita dai giovanotti o dai mozzi o dai garzoni o piccoli di camera a seconda del servizio.
3. Sui piroscafi dove siano imbarcati due nostromi, il 1° nostromo sarà esentato dal servizio di guardia in navigazione.
4. Il carpentiere, oltre alle ordinarie attribuzioni, curerà, coadiuvato dagli operai indicati dal Comandante, l’apertura e la chiusura di tutti i portelli fuori bordo. Esso sarà alle dipendenze degli Ufficiali di coperta.
5. Il personale addetto alle stive, durante le operazioni commerciali, sarà tenuto alla sorveglianza dell’imbarco e dello sbarco delle merci e del relativo stivaggio e disistivaggio. Al termine delle operazioni commerciali la pulizia ed il rassetto delle stive verranno effettuati dal personale di coperta. Il personale eventualmente adibito entro l’orario normale alla pulizia delle cisterne, in cui siano stati trasportati carichi speciali, quali olii, grassi od altri carichi liquidi, oppure alla preparazione delle cisterne stesse per l’imbarco di detti carichi, ha diritto per tale prestazione, oltre alla paga, al compenso per lavoro straordinario. Se tale lavoro viene compiuto oltre l’orario normale oppure da personale franco di guardia, il personale adibitovi ha diritto al compenso predetto maggiorato del 100 per cento (cento per cento).
6. I mozzi non potranno essere adibiti al servizio di vedetta, salvo casi di forza maggiore, a giudizio del Comandante.
7. Durante la navigazione il timoniere di guardia, ma franco di timone, rimarrà alle dipendenze dell’Ufficiale di guardia che lo potrà adibire - nelle ore diurne - a lavori di manutenzione sul ponte di comando e adiacenze.
2) Servizio di macchina
1. Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori nonché motrici delle dinamo e potranno essere destinati, durante la navigazione, al servizio di ingrassatore, quando particolari esigenze del servizio lo richiedono, a giudizio del Direttore di macchina.
2. Gli operai addetti alle macchine frigorifere saranno normalmente adibiti al servizio di guardia ed agli ordinari lavori di manutenzione e di riparazione delle macchine stesse e relativi accessori, nonché alla sorveglianza delle regolari aperture delle camere frigorifere e del regolare mantenimento della temperatura nelle camere stesse, ed occorrendo potranno essere adibiti ad altri lavori di macchina.
3. Gli operai elettricisti saranno adibiti al servizio di guardia alle dinamo, alla sorveglianza e al lavoro di ordinaria manutenzione e riparazione della dinamo, degli impianti e di tutti gli apparecchi elettrici, compresi quelli per l’alimentazione dei servizi radioelettrici.
4. Tutti gli operai contemplati nel presente articolo saranno alle dipendenze degli Ufficiali di macchina.
5. Il primo capo fuochista sarà escluso dal turno di guardia in navigazione quando il numero dei Sottuficiali e Comuni di macchina supera il numero di trenta.
6. Gli ingrassatori, durante la guardia, sono tenuti al servizio di lubrificazione delle dinamo e relative motrici quando l’impianto - escluso quello di riserva - non superi i 15 kw. di potenza, senza diritto ad alcuna indennità. Per gli impianti superiori ai 15 kw. e quando per il numero degli elettricisti imbarcati, o in caso di assenza dell’elettricista di guardia per accudire ad altri lavori dipendenti dalle sue mansioni, vi siano periodi di tempo nei quali venga a mancare la guardia alle dinamo, l’ingrassatore o uno degli ingrassatori di guardia o uno degli operai di guardia dovrà curarne la lubrificazione, ed in tal caso riceverà un compenso di lire 75 per ora, fatta eccezione per le motrici a carter chiuso, e per le dinamo a lubrificazione automatica.
7. Analogamente a quanto stabilito per le dinamo e relative motrici, sarà provveduto per i macchinari degli impianti refrigeranti, qualunque sia la loro potenzialità.
8. Durante il turno di navigazione, gli ingrassatori di guardia addetti alle macchine ferme per soste nei porti o rade o per lavori alle macchine stesse, durante la navigazione, saranno tenuti ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai. Durante le soste nei porti o rade gli ingrassatori di guardia saranno tenuti alla lubrificazione delle macchinette di coperta senza alcun compenso.
9. Il rifornimento dell’olio nelle cassette distributrici per la lubrificazione sarà fatto per turno da uno degli ingrassatori di guardia.
10. Quando il livello dell’acqua nelle caldaie non sia regolabile dal locale macchine si provvederà a farlo regolare da un fuochista che avrà le mansioni di capo guardia. A seconda del numero e dell’ubicazione delle caldaie, del numero dei forni e della posizione delle valvole di alimentazione, sarà stabilito caso per caso se e quanti forni tale fuochista dovrà governare.
11. Durante il turno di navigazione i fuochisti ed i carbonai di guardia ai forni delle caldaie accesi saranno esclusivamente adibiti ai lavori inerenti al governo dei fuochi ed al normale funzionamento delle caldaie. Se il turno continuerà in porto con macchine ferme, una parte di essi, a giudizio del Direttore di macchina, sarà tenuta ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai, e, durante le ore diurne, anche le necessarie pulizie.
12. Per gli ordinari lavori di manutenzione e piccole riparazioni nei porti o rade, e per la sorveglianza dell’imbarco del carbone, mentre vige il turno di navigazione e con i forni delle caldaie accesi, occorrendo personale in più di quello che il Direttore di macchina giudica di poter prelevare dal personale di guardia ai fuochi, il personale franco di guardia, tutto o in parte, dovrà prestare la propria opera, con diritto al compenso per lavoro straordinario.
13. La pulizia delle sentine e di tutti i locali (compresi gabinetti di decenza purché sotto coperta) destinati alla selezione macchine sarà eseguita dai carbonai.
14. La pulizia delle tubiere, forni, pozzetti ecc., delle caldaie (escluso l’interno di queste) sarà fatto dai fuochisti e dai carbonai nel numero occorrente. I fuochisti eccedenti per questo lavoro faranno servizio in macchina.
15. Il lavoro di picchettaggio interno delle caldaie e delle calderine, la pulizia delle fasce tubiere ed i lavori da eseguirsi in depositi accessibili attraverso un "passo d’uomo" non rientrano fra le mansioni ordinarie dei marittimi, ma possono tuttavia essere ordinati dal Comando di bordo. Se tali lavori sono effettuati nel normale orario di lavoro non danno diritto al compenso per lavoro straordinario. Per detti lavori sarà stabilito, altresì, un compenso da convenirsi con accordo interaziendale.
16. Durante il servizio di navigazione la piccola pulizia del locale macchine sarà eseguita guardia per guardia da uno dei carbonai di servizio mezza ora prima di ultimare il proprio turno.
17. Il carbone per le cucine e per i forni da pane sarà possibilmente scelto di pezzatura grossa e preparato nei recipienti dai carbonai di guardia, e sarà alzato e portato nei carbonili delle cucine e forni da pane rispettivamente dai garzoni di cucina e dai panettieri. Ove esista la macchinetta a vapore, questa verrà manovrata da uno dei carbonai suddetti o da un fuochista, a giudizio del Direttore di macchina.
18. Il trasporto del carbone dal carbonile di riserva ai carbonili permanenti sarà regolato come segue:
a) sui piroscafi che hanno un deep-tank in diretta comunicazione con il locale caldaie, il trasporto del carbone dallo stesso al locale caldaie sarà fatto dai carbonai di guardia - fermo restando il massimo di 8 tonnellate di carbone maneggiato per ogni 24 ore da ciascun carbonaio - senza alcun compenso;
b) se un carbonile di riserva è situato dopo un carbonile permanente trasversale prodiero, e fra questo e quello vi siano porte di comunicazione, il passaggio del carbone ai carbonili normali sarà eseguito dai carbonai franchi di guardia i quali percepiranno un compenso di lire 125 per tonnellata di carbone trasportata, ripartito proporzionalmente alle ore di lavoro prestate;
c) se il carbone è situato in stiva o in carbonili di riserva (come nel caso precedente) senza però porte di comunicazione e per conseguenza il carbone debba essere alzato dai boccaporti coi verricelli per passarlo sia dalla coperta che dal ponte di corridoio, il passaggio nei carbonili permanenti sarà eseguito dal personale franco di guardia, sia di macchina sia di coperta, dietro compenso di lire 250 per tonnellata ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate;
d) se il carbone è situato nel ponte di corridoio soprastante ai carbonili permanenti, che abbia portelli di comunicazione coi detti carbonili permanenti, sarà eseguito dai carbonai franchi di guardia dietro compenso di lire 100 per ogni tonnellata di carbone trasportata, ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate.
19. Quando sia necessario livellare il carbone, durante il servizio di navigazione, per accertarne la rimanenza, il lavoro di livellamento sarà eseguito dai carbonai franchi di guardia, i quali avranno diritto al compenso per lavoro straordinario stabilito dall’art. 42 del presente contratto.
20. Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verrà eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuata fuori dell’orario di servizio. Inoltre per le suddette operazioni, sarà stabilito un compenso da concordarsi con accordo interaziendale.
3) Servizio di camera
1. Per quanto è possibile tutti i corredi di camera (biancheria, argenteria, cristalleria, terraglia ecc.) saranno di tipo diverso e distinti con apposite marche a seconda del reparto all’uso del quale sono destinati e cioè: Ufficiali, Sottufficiali ed altro personale di bordo, classe di lusso, prima classe, seconda classe, ospedale ecc.
2. Il consegnatario della biancheria distribuirà alle persone addette ai servizi il corredo di biancheria necessario per le cabine, mensa, cucina ecc. mediante buoni firmati dal ricevente, sui quali saranno poi indicati i quantitativi ritornati, in modo da accertare la responsabilità di ciascun reparto per la biancheria non restituita. Analogamente sarà fatto per quegli altri corredi che dovessero essere distribuiti a reparti diversi.
3. Il personale di camera, cucina, cambusa, infermeria, capitan d’armi e in genere tutto il personale che ha in uso oggetti in dotazione e corredo, deve, all’imbarco, prendere in consegna - e la Società è tenuta ad eseguirla - gli oggetti e corredi dei rispettivi locali, facendone la riconsegna prima dello sbarco.
4. Sulla base delle dotazioni risultanti dall’inventario dei corredi di camera e cucina i vari consegnatari compileranno, viaggio per viaggio o mensilmente, l’elenco numerico delle mancanze e rotture verificatesi nel corso del viaggio o del mese.
5. La Società provvederà alle operazioni necessarie in maniera che la dotazione risulti all’inizio di ciascun viaggio da porto nazionale conforme all’inventario. La consegna degli oggetti di inventario deve risultare da apposito documento controfirmato dai due marittimi di cui al successivo comma settimo.
6. I quantitativi delle mancanze e rotture, con i prezzi di acquisto per la Società determinati aziendalmente, saranno pubblicati agli Albi di bordo a fine di ogni viaggio o mensilmente. Le mancanze ed i danneggiamenti riscontrati saranno pagati dal personale singolo o collettivo responsabile, ai prezzi di cui sopra, con l’abbuono del 50 per cento per le perdite e del 60 per cento per i danneggiamenti.
7. Agli effetti degli accertamenti definitivi, due volte all’anno, in coincidenza con la fine di un viaggio, verrà eseguito a bordo, per ciascun settore, l’inventario dei corredi di camera e cucina, con la partecipazione di un incaricato della Società e dei consegnatari. A tutte le operazioni di consegna, scarico, inventario assisteranno, senza diritto ad alcun compenso, due marittimi della sezione alberghiera, con qualifica superiore a quella di garzone, dei quali uno sia il più anziano di imbarco sulla nave, l’altro il meno anziano di imbarco, che controfirmeranno i relativi verbali.
8. Ad ogni sostituzione di consegnatari responsabili verranno effettuate le rispettive consegne con la partecipazione di un incaricato della Società.
9. Quando le mancanze di cristallerie e porcellane siano dovute a rotture comprovate con l’esistenza della relativa marca, l’abbuono sarà dell’85 per cento.
10. Quando della mancanza sia responsabile collettivamente il personale, il pagamento sarà ripartito fra i componenti in proporzione della paga di ciascuno di essi.
11. Il personale potrà ripetere l’indennizzo delle mancanze causate da passeggeri, a mezzo del Comando di bordo, dai passeggeri stessi. Al Comando, su segnalazione scritta e motivata da parte dei marittimi interessati o di un delegato di bordo, spetterà di eseguire le necessarie operazioni di accertamento nei confronti dei passeggeri, nei riguardi dei quali sussistano fondati indizi di sottrazione di oggetti in dotazione alla nave.
12. Le rotture causate da forza maggiore, accertate dal Comando di bordo, saranno a carico della Società.
13. Il Maestro di casa e il Maitre d’hotel saranno sempre esclusi dal servizio di guardia.
14. Sulle navi ove sia imbarcato un numero di camerieri sufficiente al servizio di guardia in navigazione, saranno esclusi da tale servizio anche i primi camerieri, il guardarobiere e il ripostiere.
15. Qualora il numero dei Sottufficiali imbarcati sia di almeno nove, sarà assicurato ai Sottufficiali stessi il servizio per la mensa. Tale servizio sarà normalmente espletato, ove possibile, da personale di camera.
16. Il servizio per il Comandante e per il Direttore di macchina sarà espletato da camerieri di 1a classe.
Mansioni personale di camera (Norme non valevoli per navi adibite a linee locali)
Cameriere
17. Effettua il servizio di tavola, sale e saloni, ponte, cabine, bar, saletta Ufficiali, riposteria. Effettua servizio di pulizia e rassetto sale, saloni, ponti, cabine, bar, saletta Ufficiali. Partecipa alle operazioni e al controllo dell’imbarco e sbarco passeggeri.
Garzone
18. Nella prima classe effettua il servizio in aiuto al cameriere nelle sale e saloni, ai bar, nelle cabine, nei ponti. Nelle altre classi può eseguire anche il servizio di tavola.
19. È addetto alle riposterie, agli eventuali servizi mense del personale. Effettua lavori di pulizia e rassetto dei vari reparti di sale, bar, cabine, ponti e riposterie. È adibito alla lavatura delle stoviglie. È adibito alla pulizia dei locali di igiene e relativi accessori. Effettua il trasporto delle provviste, dei corredi e di ogni altro materiale di dotazione fra i vari locali di bordo.
20. Al fine di effettuare un tirocinio, il garzone può essere adibito, per un periodo di imbarco di dodici mesi, alle mansioni spettanti al cameriere, dopodiché, se idoneo, a giudizio della Società, potrà essere assegnato alle mansioni della qualifica superiore.
21. Le cameriere saranno specialmente addette al servizio delle passeggere, saranno escluse dal servizio di grossa pulizia, ed aiuteranno - nei porti - i consegnatari della biancheria al controllo di essa.
22. La pulizia dei gabinetti e degli oggetti di decenza delle classi sarà eseguita dai garzoni e dai piccoli di camera.
23. I panettieri sono tenuti a curare l’ordinaria manutenzione e pulizia dei forni, delle impastatrici e dei relativi locali.
24. Nei giorni in cui non si panifichi, i panettieri, oltre che provvedere alla distribuzione del pane e del biscotto all’equipaggio, dovranno aiutare i cambusieri nel disimpegno degli ordinari lavori, compresa la pulizia ed il rassetto delle stoviglie dei passeggeri di 3a classe e dovranno coadiuvare all’imbarco provviste.
25. Il personale di cambusa, in unione al personale di cucina di terza classe, alla fine di ogni traversata, oltre agli ordinari lavori, dovrà provvedere alla pulizia ed al rassetto delle stoviglie dei passeggeri di terza classe, ed all’imbarco delle provviste.
26. Di regola la cucina per l’equipaggio dovrà essere separata da quella per i passeggeri.
27. Venendo a mancare tutto o parte del personale addetto alle cucine dell’equipaggio, di regola si provvederà a sostituirlo con personale delle cucine dei passeggeri.
4) Servizio sanitario
1. Gli infermieri e le infermiere saranno adibiti soltanto al servizio degli ammalati ed al servizio e pulizia dei locali destinati al servizio sanitario. Essi presteranno servizio, in porto od in navigazione, di giorno e di notte, secondo i turni stabiliti dal Primo Medico. Quelli fra loro che non fossero di servizio attivo per mancanza di ammalati potranno essere addetti alla vigilanza, rispettivamente, di alienati o di alienate.
2. Qualora venissero imbarcati dei passeggeri alienati, questi dovranno essere accompagnati da personale espressamente incaricato della loro sorveglianza.
3. Qualora durante il viaggio si verificassero dei casi di alienazione fra le persone imbarcate potrà, ove occorresse - a giudizio del Comandante - essere incaricato della loro sorveglianza un numero di marinai sufficiente per assicurare il turno di sorveglianza, col diritto, per ciascuno di essi, ad un compenso speciale, per ogni ora di guardia, nella stessa misura del compenso orario per guardia con veglia nei porti previsto dall’allegato 11) del contratto.
5) Servizi speciali
1. Di massima sono considerate appartenenti ai "servizi speciali" di bordo le categorie non comprese nell’elencazione dei servizi che precede, e cioè: orchestrali, barbieri, manicures, massaggiatori, operatori cinematografici, lavandai e lavandaie, stiratrici, maestri di ginnastica, bagnini, tipografi, fotografi.
2. L’imbarco di addetti a servizi speciali è riservato al giudizio esclusivo della Società.
3. Per tutte le categorie summenzionate, il trattamento economico e le condizioni di lavoro rimangono inalterati.
4. L’eventuale passaggio delle categorie dei barbieri, parrucchieri e manicures dalla posizione di lavoratori autonomi a quella di lavoratori dipendenti dalla Società verrà definito a livello aziendale.
Alle categorie che dovessero passare nella posizione di lavoratori dipendenti verrà applicato integralmente il Regolamento sulla "continuità del rapporto di lavoro", riportato al seguente Capo XII.

Capo XIV Disposizioni finali e transitorie
Art. 99 - Componimento delle controversie di lavoro

1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica costituita dai Segretari generali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti o loro delegati e da altrettanti membri nominati dalla Associazione italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea). Detta Commissione sarà presieduta dal Direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della Marina Mecantile o da un suo delegato. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra azienda e lavoratori, quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e la Delegazione periferica della Fedarlinea nel porto capolinea. La trattativa dovrà iniziare entro 24 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
3. Le controversie sindacali che riguardino navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro tre giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
4. In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Appendice
Appalti
[…]
Organizzazione del lavoro a bordo
Premesso che:
1. sono considerati prioritari gli obiettivi della più razionale utilizzazione del mezzo nautico ed in particolare degli impianti a tecnologia avanzata già realizzati nella maggior parte delle unità del Gruppo, allo scopo di conseguirne una maggiore produttività, congiuntamente ad un miglioramento nelle condizioni di lavoro a bordo, e di rendere così il mezzo nautico più competitivo nell’ambito nazionale ed internazionale;
2. negli incontri effettuati al fine di studiare nei suoi molteplici aspetti tale problema e formulare proposte al riguardo, si è individuato, fra l’altro, nella revisione delle qualifiche di bordo, nella formazione professionale, nella riorganizzazione dei rapporti tra bordo e terra, nella revisione delle tabelle di esercizio, nella professionalità per gruppi di navi nell’impiego del personale, le linee di intervento per realizzare una organica soluzione del problema.
Viene concordato quanto segue:
1. Nuove qualifiche di bordo
Allo scopo di migliorare la preparazione tecnico-professionale richiesta sia per l’espletamento delle mansioni di bordo, sia per garantire condizioni di maggiore sicurezza, vengono istituite le seguenti nuove qualifiche di bordo:
a) Operaio di coperta: è inserito nella sezione di coperta in sostituzione del carpentiere e dell’ottonaio. Si occupa specificatamente della normale manutenzione delle apparecchiature fuori apparato motore, nonché dell’impianto zavorra, carichi liquidi e simili. Partecipa alle manovre.
b) Capo operaio: sostituisce in prospettiva l’attuale capo fuochista. Sottufficiale capo servizio, responsabile del personale subalterno di macchina, è un operaio provetto che svolge principalmente la funzione di capo officina.
2. Intercambiabilità d’impiego
Viene introdotto il principio della intercambiabilità da valere per qualifiche iniziali.
3. Impiego del personale per gruppi di navi similari
Per migliorare l’esercizio della flotta, il personale sarà impiegato su gruppi similari di navi, per cui sia consentita un’adeguata conoscenza del mezzo stesso, alle condizioni da stabilire in sede sindacale. I marittimi si alterneranno nei vari gruppi di navi similari che costituiscono la flotta della Società.
La realizzazione di tale impiego per gruppi di navi non dovrà in ogni caso determinare aumenti di riserve, fermo restando il rispetto delle norme contrattuali ed integrative.
4. Servizio di manutenzione a bordo e rapporti con gli Uffici sociali
Nell’ambito della struttura della nave la suddivisione del lavoro tra le sezioni, in linea di massima, sarà la seguente:
a) in un rapporto di reciproca collaborazione ed integrazione tra le sezioni stesse, ogni sezione deve rispondere della gestione delle apparecchiature e dei servizi assegnati e curarne la normale manutenzione, fermo restando quanto previsto dai regolamenti delle autorità nazionali ed internazionali in materia di sicurezza;
b) la programmazione lavori e gli interventi a sostegno della nave da parte delle strutture aziendali saranno razionalizzate secondo criteri gestionali di competenza, che terranno conto delle nuove esigenze operative, della nuova organizzazione dei servizi di bordo e del nuovo impiego del personale.
5. Norme di conduzione, manutenzione ed esercizio delle navi automatizzate
Premesso che le navi sono munite del prescritto certificato rilasciato dal RINA, che attesta la piena idoneità degli impianti alla conduzione in automazione, in conformità alle norme stabilite dalle monografie (in italiano od in inglese) rilasciate dai cantieri costruttori, le Società forniranno ai Comandi di bordo le necessarie disposizioni per la conduzione ottimale degli impianti sotto il profilo sia tecnico che economico.
6. Servizio in macchina sulle navi automatizzate in IAQ 1
Sezione macchina: con impianti in IAQ 1 tutto il personale di macchina sarà giornaliero con orario di servizio 8-12 e 13-17. Dalle ore 17 alle 8 del giorno successivo un Ufficiale di macchina sarà a disposizione per eventuali interventi in caso di allarme.
7. Servizio in macchina sulle navi automatizzate in IAQ 2
Sulle navi automatizzate con certificato IAQ 2 il servizio di guardia in macchina verrà espletato da un solo Ufficiale in turno di guardia come da CCNL, mentre tutto il restante personale di macchina sarà "giornaliero", secondo l’orario contrattuale dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
8. Servizio di coperta
Con l’imbarco dell’operaio di coperta tale sezione dovrà curare la manutenzione di tutti gli impianti di propria pertinenza, richiedendo l’assistenza della sezione di macchina solo per particolari interventi.
9. Corsi di formazione professionale
Allo scopo di elevare la qualificazione professionale del personale marittimo e altresì di creare i presupposti per la crescita professionale dello stesso, le Società cureranno l’effettuazione dei corsi ritenuti necessari a mezzo di programmi aziendali e interaziendali, ed in particolare i seguenti corsi.
1. elettricisti per specializzazione in elettronica ed automazione;
2. capi fuochisti per l’ottenimento della qualificazione necessaria a svolgere le funzioni di capo operaio, previo esame attitudinale;
3. ingrassatori, fuochisti, carbonai e categorie iniziali per conseguire gradualmente una preparazione per operai, previo esame attitudinale;
4. ufficiali di macchina per completare corsi di automazione;
5. corsi superiori radar e anticollisione per ufficiali di coperta;
6. corsi antincendio;
7. corsi sanitari per ufficiali di coperta o altre qualifiche.
10. Norme procedurali e di attuazione
Le navi provviste di impianti automatizzati attueranno la conduzione in automazione con le tabelle di esercizio, da stabilire entro il 30-11-1981. Nel frattempo le Società verificheranno la messa a punto degli impianti.
Per l’attuazione di quanto sopra previsto, costituente parte integrante del rinnovo contrattuale, viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti in numero ristretto con i seguenti compiti:
- valutazione delle necessità di qualificazione e riqualificazione professionale ai fini della predisposizione dei programmi di formazione;
- indicazione alle Società delle condizioni per la riorganizzazione dei rapporti fra bordo e terra;
- definizione delle tabelle di esercizio con l’intervento delle parti direttamente interessate (Società e organizzazioni sindacali locali), tenuto conto degli avanzamenti tecnologici;
- analisi dei dati riguardanti il periodo iniziale di attività delle navi condotte in automazione;
- definizione delle condizioni per l’impiego del personale su gruppi di navi similari.
Detto Comitato verrà riunito di comune accordo o a richiesta di una delle parti.
Le intese raggiunte verranno precisate con verbali di accordo sottoscritti dalle parti e aventi valore esecutivo.

Contrattazione integrativa
1. Possono costituire materie di contrattazione integrativa particolari argomenti di carattere aziendale:
a) che siano rinviati alla contrattazione integrativa dal contratto nazionale o dalle norme del presente capitolo;
b) che riguardino il rinnovo e l’adeguamento di norme relative a materie specifiche di determinate navi o categorie di personale, già disciplinate da accordi integrativi stipulati in data antecedente alla stipulazione dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale e per le quali esiste una obiettiva esigenza di revisione.
2. Le materie di cui al precedente paragrafo 1 riguardanti navi o categorie di personale comuni a diverse Società saranno definite con accordi interaziendali.
3. Qualora una Società attui a bordo delle proprie navi servizi per cui vengano a determinarsi situazioni similari a quelle di altre Società aderenti alla Fedarlinea, per le quali è stata posta in atto la contrattazione integrativa di cui al precedente paragrafo 1, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno richiedere di esaminare tali situazioni, per definire gli eventuali aspetti economici.
4. Se per esigenze tecniche, organizzative o commerciali, sempre riferite alle materie formanti oggetto della contrattazione integrativa di cui al precedente paragrafo 1, una Società dovesse apportare innovazioni nei sistemi e nelle modalità di attuazione dei propri servizi di bordo, tali da mutare in modo sostanziale l’attuale ordinamento di fatto dei servizi stessi, le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno richiedere che gli eventuali riflessi sul contenuto e le modalità di prestazione del lavoro, conseguenti a dette innovazioni, formino oggetto di esame per una eventuale disciplina formale a livello aziendale degli aspetti esclusivamente economici.
5. Sono comunque esclusi dalla contrattazione integrativa gli argomenti che abbiano formato oggetto di richieste e di trattazione in sede di rinnovo del contratto nazionale e che non siano state espressamente rinviate alla contrattazione integrativa dall’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
6. Le norme di cui all’art. 72 del CC 1-12-1966 per navi da passeggeri inferiori alle 1.000 t.s.l. ed adibite a servizi locali, enucleate dal contratto collettivo di lavoro, costituiscono parte integrante degli accordi integrativi delle Società di navigazione "Adriatica" e "Tirrenia".
7. I soggetti della presente contrattazione integrativa aziendale saranno gli organi periferici delle Organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali di lavoro per l’imbarco degli equipaggi.
8. La richiesta per la stipulazione degli accordi integrativi sarà presentata per iscritto dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie del contratto nazionale alla società e alla Delegazione territoriale della Fedarlinea, con le indicazioni degli argomenti da esaminare.
La trattativa sarà avviata entro 15 giorni dal ricevimento della predetta richiesta esclusivamente nella città ove ha sede la Direzione generale della Società.
9. L’eventuale rinnovo degli accordi integrativi dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di stipulazione dell’accordo di rinnovo dei contratti nazionali di imbarco.
Decorsi i predetti 6 mesi non saranno avanzate comunque richieste sino al successivo rinnovo dei contratti nazionali.
Il suddetto limite può essere superato per le navi che entrassero in esercizio successivamente al limite stesso.
10. Gli accordi integrativi sottoscritti sono vincolanti per le Organizzazioni firmatarie e per le rispettive Sezioni periferiche e non potranno essere modificati sino alla loro scadenza.
11. In caso di mancato accordo in sede periferica, le questioni saranno deferite all’esame delle rispettive Organizzazioni sindacali centrali.
12. Le parti convengono che i vigenti accordi aziendali, devono essere resi uniformi a quanto concordato in materia di lavoro straordinario, di compensi per lavori disagiati e di erogazione di indennità speciali. In particolare, tale revisione dovrà consistere nella eliminazione delle clausole che prevedono compensi per lavoro straordinario, per prestazioni nell’orario normale di lavoro nonché nella eliminazione o trasformazione di eventuali compensi corrisposti durante i mesi di imbarco in indennità da valere o meno quale coefficiente della retribuzione.
Dichiarazione a verbale
La Fedarlinea nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate in appendice al presente contratto, dichiara che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto testo non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari del presente Contratto Collettivo, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.

Tutela dell’ambiente di lavoro
Le Società in accordo con le Organizzazioni sindacali individueranno Enti pubblici qualificati ai quali demandare la rilevazione periodica o occasionale delle condizioni ambientali nei locali di lavoro, a tutela della salute e della integrità fisica dell’equipaggio. Le relative modalità di applicazione verranno definitive in sede aziendale.

Locali equipaggio navi di nuova costruzione
Le Società si impegnano a portare a conoscenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in modo che le stesse possano formulare osservazioni e suggerimenti, i piani dei locali equipaggio delle navi di nuova costruzione in fase di progettazione, da sottoporre poi all'approvazione della apposita Commissione igiene equipaggi presso il Ministero della Marina mercantile.

Relazioni sindacali
In attuazione delle norme della legge 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e in particolare, del disposto dell’ultimo comma dell’art. 35 che demanda ai contratti collettivi di lavoro l’applicazione dei principi sanciti dal predetto Statuto alle imprese di navigazione per il personale navigante, si conviene quanto segue:
1. Rappresentanze sindacali aziendali
a) Presso la Sede centrale di ciascuna Società possono essere costituite, per il personale amministrativo ed operaio, per ogni Organizzazione sindacale stipulante e firmataria il presente contratto, rappresentanze sindacali aziendali, composte come segue: - 2 rappresentanti sindacali sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti sindacali da 201 a 400 lavoratori;
- 4 rappresentanti sindacali oltre 400 lavoratori.
Presso le Sedi e gli Uffici periferici autonomi con più di 15 dipendenti, possono essere costituite rappresentanze sindacali composte da un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale.
Delle nomine e delle relative variazioni sarà data comunicazione all’Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea) e alle Società.
b) Su ogni nave possono essere costituite, per ogni Organizzazione sindacale stipulante e firmataria, rappresentanze sindacali composte come segue:
- 2 rappresentanti sindacali sino a 200 membri di equipaggio;
- 3 rappresentanti sindacali da 201 a 400 membri di equipaggio;
- 4 rappresentanti sindacali oltre 400 membri di equipaggio.
Delle nomine e delle relative variazioni sarà data comunicazione all’Associazione italiana dell’armamento di linea (Fedarlinea) e alla Società.
I rappresentanti sindacali di bordo avranno le seguenti attribuzioni:
- prospettare anche per iscritto al Comando di bordo le questioni che potessero sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali nonché delle norme di legislazione sociale, di igiene e sicurezza del lavoro;
- cooperare con la Commissione viveri od eventualmente farne parte per il controllo della qualità, della quantità, della confezione e della distribuzione del vitto;
- conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
- indire assemblee sulle navi per il personale franco dal servizio, su materie di interesse sindacale e di lavoro, previa intesa con il Comando di bordo. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso alla Società, dirigenti nazionali e provinciali del Sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando il bordo e il delegato formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali periferiche.
Il delegato di bordo è tenuto, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per quanto concerne l’eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista all’art. 95, comma 20 del Regolamento sui turni particolari.
L’eventuale trasbordo del predetto delegato su altra nave durante il periodo di imbarco o la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà della Società saranno preventivamente comunicati, indicandone i motivi all’Organizzazione sindacale che l’ha designato. Qualora questa non si opponga ai suddetti provvedimenti entro il termine di 3 giorni dalla notifica ricevuta, i provvedimenti diverranno operanti. In caso contrario, i provvedimenti medesimi formeranno oggetto di esame tra l’Organizzazione sindacale interessata e la Delegazione della Fedarlinea nella città ove ha sede la Direzione generale della Società.
La tutela di cui ai paragrafi precedenti si estende ai marittimi che hanno svolto l’incarico di "delegato di bordo" fino ad un anno dalla cessazione dell’incarico stesso.
c) I rappresentanti sindacali di cui ai precedenti punti sono tenuti, come tutti gli altri dipendenti, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
2. Permessi retribuiti […]
3. Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi da carico e da passeggeri nei porti nazionali (esclusi i giorni di arrivo e di partenza della nave).
2. Sulle navi da carico l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14, e fra le ore 16 e le 19.
3. Sulle navi da passeggeri l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14, e fra le ore 16 e le ore 19. Nei porti capolinea, nei quali la sosta della nave è inferiore a 3 giorni o quando la cucina viene chiusa saranno consentiti l’accesso e la permanenza a bordo anche nel giorno di arrivo, dopo lo sbarco dei passeggeri.
4. I rappresentanti sindacali potranno riferire ai componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
5. L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
6. La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle Società armatrici, a 5 membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. Agli anzidetti 5 membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
7. Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a 3 ore, saranno consentiti dopo un’ora dall’arrivo della nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tale caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per organizzazione sindacale.
8. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.
4. Affissione comunicazioni sindacali
1. La Società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
2. In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1, che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.
Nota
Sulle navi da passeggeri della Società "Tirrenia" in partenza prima delle ore 21 l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti ogni giorno dalle ore 11 alle ore 14.
5. Riscossione dei contributi sindacali […]
6. Quote di servizio […]