Tipologia: CCNL
Data firma: 11 dicembre 1981
Validità: 01.10.1981 - 30.09.1984
Parti: Aninsei, Fiinsei e Snals-Confsal
Settori: Servizi, Scuola privata

Sommario:

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 11 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 12 - Retribuzione mensile
Art. 13 - Prospetto paga
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Minimi retributivi
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Commissione d’esame
Art. 19 - Determinazione della quota giornaliera, oraria settimanale, oraria mensile
Art. 20 - Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 21 - Sostituzione dei lavoratori assenti con personale in servizio presso l’istituto
Art. 22 - Trattamento previdenziale - Estratto conto
V - Trattamento convittuale
Art. 23 - Trattamento convittuale
Art. 24 - Vitto e alloggio
Art. 25 - Riposo settimanale
VI - Durata del lavoro
Art. 26 - Orario di lavoro
Art. 27 - Prolungamento dell’orario normale di lavoro
Art. 28 - Completamento d’orario
Art. 29 - Riduzione d’orario
Art. 30 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
Art. 31 - Ferie
VII - Sospensione del rapporto di lavoro

Art. 32 - Assenze per malattia
Art. 33 - Aspettativa per malattia
Art. 34 - Congedo matrimoniale
Art. 35 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 36 - Servizio militare
Art. 37 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 38 - Permessi per concorsi, esami e corsi di aggiornamento
Art. 39 - Aspettativa
VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 40 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 41 - Risoluzione per limiti di età
Art. 42 - Decesso del lavoratore
Art. 43 - Licenziamento
Art. 44 - Restituzione di documenti
Art. 45 - Indennità di anzianità
IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 46 - Regolamento interno
Art. 47 - Doveri del lavoratore
Art. 48 - Provvedimenti disciplinari
X - Diritti sindacali
Art. 49 - Diritti sindacali
Art. 50 - Ritenute sindacali
XI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 51 - Condizioni di maggior favore
Art. 52 - Conciliazione
Art. 53 - Rinvio alle leggi
Allegati
Allegato n. 1 - Tabella delle retribuzioni
Allegato n. 2 (Contingenza)
Allegato n. 3
CCNL7 aprile 1982
Appendice

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente dipendente dalle scuole gestite da enti, da privati e da enti morali

Il giorno 11 dicembre 1981, tra l’Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione (Aninsei), la Federazione italiana istituti non statali di educazione e di istruzione (Fiinsei)
e il Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola (Snals-Confsal), è stato stipulato il presente CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale delle scuole gestite da enti, da privati e da enti morali, che rinnova il CCNL scaduto il 30-9-1981.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto contempla e tutela il personale dipendente dagli istituti scolastici gestiti da enti, da privati e da enti morali aderenti e rappresentati dall’Aninsei e dalla Fiinsei.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altri istituti non associati alle predette organizzazioni che ne accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta, riportata nel contratto individuale di assunzione.
Restano esclusi dall’applicazione del presente contratto gli insegnanti di ruolo o incaricati dello Stato, i dipendenti statali, parastatali, di enti pubblici e privati, i professionisti, gli artisti e gli artigiani i quali offrano la propria opera a titolo di prestazione autonoma professionale liberamente convenuta con l’istituto.

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente contratto è istituito d’istruzione il complesso delle attività educative e scolastiche organizzate da enti e privati.
L’istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
Il legale rappresentante provvede all’organizzazione dell’istituto e ne determina l’indirizzo educativo.
Ai docenti è garantita la libertà d’insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell’istituto, nel rispetto delle norme costituzionali.
Nell’ambito dell’indirizzo i docenti partecipano con la direzione della scuola alla determinazione del programma ed alle iniziative educative.

II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione

Ai fini dell' applicazione del presente contratto il personale è classificato come segue:
I gruppo - Personale ausiliario
Accudienti, bidelli e/o addetti alle pulizie, personale di fatica, manovali comuni, inservienti ai piani e lavoranti di cucina;
II gruppo - Personale esecutivo
Applicati di segreteria, aiuto economi, cuochi, aiutanti tecnici di laboratorio, guardarobieri, addetti alla custodia, autisti di bus, infermieri, assistenti all' infanzia e di scuola materna, portieri- centralinisti, tecnici delle caldaie e capi-sala;
III gruppo - Personale di concetto
Segretari e/o economi;
IV gruppo - Personale docente
Docenti in materie per le quali è richiesto il diploma di istruzione di II grado o titolo equipollente per insegnare in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse conformate, docenti in scuole elementari, docenti in scuole materne, puericultrici e istitutori;
V gruppo - Personale docente
Docenti in corsi di preparazione agli esami, docenti in corsi di istruzione e formazione tecnica e professionale, docenti in corsi liberi d' arte, docenti in corsi di lingua, docenti in corsi di cultura varia e docenti nei doposcuola;
VI gruppo - Personale docente
Docenti in materie per le quali è richiesto il diploma di laurea per insegnare in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse conformate;
VII gruppo - Personale direttivo
Presidi di scuole secondarie di I e II grado, direttori dei corsi di preparazione agli esami, di istruzione e formazione tecnica e professionale, liberi d' arte, di lingua e di cultura varia, rettori di convitto e direttori di scuole elementari e materne.

III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione

[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
d) certificato di sana costituzione;
[…]

V - Trattamento convittuale
Art. 23 - Trattamento convittuale

La direzione dell’istituto ha facoltà di richiedere al personale, al momento dell’assunzione, di vivere nell’istituto.
Il vitto sarà quello stabilito per la comunità.
Gli alloggi saranno disposti in camere singole ove le strutture lo consentano.

Art. 25 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore consecutive di riposo settimanale che, in caso di turni, potrà non coincidere con la domenica.

VI - Durata del lavoro
Art. 26 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro per il personale appartenente ai gruppi I, II e III è di 40 ore settimanali.
L’orario di lavoro per puericultrici e istitutori di convitto appartenenti al gruppo IV è di 40 ore settimanali. La presenza degli istitutori, richiesta negli ambienti degli istituti durante il periodo notturno, è equiparata ad un’ora di effettivo servizio ordinario. L’orario di lavoro per il personale docente appartenente ai gruppi IV e VI è costituito:
a) dalle ore da destinare all’insegnamento in ragione di:
- 18 ore settimanali per i docenti delle scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse conformate;
- 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari;
- 36 ore settimanali per i docenti delle scuole materne;
b) dalle ore riguardanti le attività non di insegnamento, connesse con il normale funzionamento della scuola di cui all’art. 12, in ragione mediamente di 10 ore mensili.
[...]
L’orario di lavoro dei docenti del gruppo V non può essere superiore alle 1.350 ore di lezione annuali. L’orario di lavoro settimanale per tale gruppo potrà variare nel corso dell’anno, a seconda delle esigenze dell’istituto, tra zero ore e il doppio dell’orario settimanale convenzionale, ma comunque non potrà superare le 35 ore settimanali e le 7 ore giornaliere.
Ai soli docenti del gruppo V, qualora abbiano espletato l’intera assegnazione annuale di "ore di lezione" e l’eventuale assegnazione straordinaria, saranno assegnati periodi di congedo straordinario in aggiunta ai giorni di ferie spettanti.
[...]
L’orario di lavoro del personale appartenente al gruppo VII è di 40 ore settimanali.
A partire dal 1-10-1983 l’orario di lavoro per il personale avente 40 ore settimanali viene ridotto a 39 ore settimanali.

Art. 27 - Prolungamento dell’orario normale di lavoro
Il personale insegnante con 18 ore settimanali di insegnamento può essere assunto per un orario di lezione superiore fino a 24 ore.
Il personale insegnante con 24 ore settimanali di insegnamento può essere assunto per un orario di lezione superiore fino a 32 ore.
Gli istitutori possono essere assunti per un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali e fino a 46 ore.
[...]

Art. 30 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
[...]
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente CCNL Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato.
Al personale dei gruppi I, II, III, IV e VII potrà essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 16 ore mensili.
Al personale del gruppo V potranno essere richieste, nel corso dell’anno scolastico, prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell’assegnazione ordinaria annuale, risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro; se entro giorni 15 dal completamento del monte ore annuo ordinario l’istituto non comunicherà la necessità del lavoro straordinario al docente, lo stesso si considera in congedo straordinario fino al termine dell’anno contrattuale; con preavviso di giorni 15 il dipendente in congedo straordinario potrà essere richiamato in servizio, per periodi non coincidenti con quelli prefissati per le ferie.
[...]

Art. 31 - Ferie
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 46 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Art. 47 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del gruppo e della qualifica conferita;
[...]
d) di rispettare e di far rispettare agli alunni il regolamento interno dell’istituto;
[...]
g) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
[...]

X - Diritti sindacali
Art. 49 - Diritti sindacali

Per quanto concerne i diritti sindacali valgono le disposizioni di legge ivi compresa la legge n. 300 del 1970.

XI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 52 - Conciliazione

Le parti si impegnano a definire, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, le procedure per la conciliazione delle vertenze che formeranno parte integrante del presente contratto come allegato.

Art. 53 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge n. 300 del 20-5-1970 sullo Statuto dei lavoratori, nella legge n. 604 del 1966 e nelle altre leggi sul lavoro.