Tipologia: CCNL
Data firma: 4 agosto 1981
Validità: 01.01.1981 - 31.12.1983
Parti: Confederazione italiana degli armatori liberi e Filt-Cgil, Film-Cisl, Uim-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Navi da carico a scafo metallico da 151 a 3000 t.s.l.

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Tipo di contratto di lavoro
Art. 3 - Tabelle minime di armamento
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Paghe
Art. 6 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Art. 7 - Lavoro straordinario
Art. 8 - Compenso per servizio di guardia con veglia in porto
Art. 9 - Indennità di contingenza
Art. 10 - Indennità di navigazione
Art. 11 - Indennità speciali
Art. 12 - Indennità per trasporto di materie infiammabili
Art. 13 - Indennità per trasporto di materie esplosive ed infiammabili
Art. 14 - Indennità di prolungata navigazione all’estero
Art. 15 - Indennità rischio guerra
Art. 16 - Indennità rischi epidemici
Art. 17 - 13a e 14a mensilità
Art. 18 - Compensi per sostituzione personale mancante
Art. 19 - Compenso per carico e scarico merci nei porti
Art. 20 - Scatti di anzianità /navigazione
Art. 21 - Vitto
Art. 22 - Indennità sostitutiva della panatica - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione

Art. 23 - Festività
Art. 24 - Trattamento delle due festività nazionali 25 aprile e 1o maggio
Art. 25 - Trattamento per festività soppresse - Legge 5-3-1977, n. 54
Art. 26 - Ferie
Art. 27 - Assegni familiari
Art. 28 - Assicurazione malattie e infortuni
Art. 29 - Corredo
Art. 30 - Indennità perdita corredo
Art. 31 - Indennità per la risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Tabelle istituti retributivi
Art. 33 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Tabelle di armamento
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6 - Indennità giornaliera di navigazione
Allegato 7
Allegato 8 - Assicurazione malattie
Allegato 9 - Assicurazione infortuni
Allegato 10 - Premessa
Appendice

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da carico a scafo metallico da 151 a 3000 t.s.l.

L’anno 1981, addì 4 del mese di agosto, in Roma, la Confederazione italiana degli armatori liberi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate: Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil), Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cisl), Unione italiana marittimi (Uim-Uil) hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati sulle navi da carico a scafo metallico da 151 a 3.000 t.s.l.

Premessa
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell’accordo di rinnovo del CCNL, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni del presente accordo di rinnovo e tra ciascuna di esse con ogni singolo contenuto della premessa al CCNL del 1978 (vedi all. n. 10). A tal fine, le parti ribadiscono il contenuto vincolante di tale premessa e ribadiscono, altresì, che essa è da considerare parte integrante ed inscindibile anche del presente accordo.
Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo - così come le precedenti - sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest' ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti, infatti, si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l’acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione delle leggi e/o di clausole e istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite e pertanto comporteranno per le aziende il diritto a considerare i suddetti miglioramenti anche a fronte di tali eventuali pretese.

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
1. Il presente contratto si applica alle navi fino a 3.000 t.s.l. che effettuano la navigazione nel Mediterraneo, Mar Nero, Mar d’Azov e fuori degli Stretti fino a Huelva, Casablanca e Kosseir.
2. Oltre questi limiti, fermo restando i requisiti richiesti dalla legge per la sicurezza della navigazione anche ai fini delle tabelle di armamento, sarà corrisposta un’indennità del 10 per cento della paga base.

Art. 2 - Tipo di contratto di lavoro
1. I marittimi ai quali si applica il presente contratto saranno imbarcati, di massima, con convenzione a tempo indeterminato, salvo l’ipotesi di acquisto di navi all’estero oppure di trasferimento o di arruolamenti stagionali o comunque limitati nel tempo per i quali è consentita la convenzione a viaggio.
2. Il periodo massimo di navigazione è di nove mesi consecutivi da ridursi a sette mesi in caso di ininterrotta permanenza della nave all’estero. Se lo sbarco avviene prima della scadenza di detto periodo lo sbarco sarà "per fine viaggio", con spese di rimpatrio a carico dell’armatore salvo che lo sbarco avvenga a richiesta del marittimo.
3. Per le aziende che già abbiano turni particolari, fatti salvi gli accordi in vigore, si applicherà il relativo regolamento contenuto nel CCNL Navi da carico superiori a 3.000 t.s.l., 25-7-1978, per le aziende che non applicano la continuità del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 3 - Tabelle minime di armamento
1. Il numero minimo dei componenti l’equipaggio è stabilito in base alla tabella allegata al presente contratto (all. n. 1).
Dichiarazione a verbale
Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le parti si riuniranno in sede locale (oppure in sede centrale laddove non vi siano in loco rappresentanze delle parti contraenti), su istanza delle Società armatrici interessate, per concordare nuove tabelle tenendo conto dell’impiego e della tipologia della nave.

Art. 4 - Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è stabilito in otto ore giornaliere.
2. Sulle navi superiori a 1.000 t.s.l., in porto, che non mantengono il turno di navigazione, le otto ore giornaliere sono da effettuarsi tra le ore sei e le ore venti.
3. Il lavoro eventualmente compiuto nella giornata del sabato sarà compensato con una giornata di riposo compensativo, calcolato sulla base di 1/30 della retribuzione (paga base, contingenza, panatica convenzionale, eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 20).
4. Qualora, nel mese, per il sabato lavorato, fosse dato al marittimo il giorno di riposo compensativo, dall’importo indicato nell’apposita colonna, dovrà essere detratta, per ogni riposo compensativo goduto, una somma pari al 23 per cento dell’importo stesso.

Art. 10 - Indennità di navigazione
1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione nelle misure giornaliere indicate nella tabella allegata al presente contratto, per giorno di effettivo imbarco (all. 6).
2. Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l’ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
3. Fermo restando quanto sopra convenuto le parti, per quanto possa occorrere, precisano che l’indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità di anzianità.

Art. 11 - Indennità speciali
1. Ai marittimi imbarcati sulle navi addette esclusivamente al trasporto di prodotti vinicoli alla rinfusa verrà corrisposta un’indennità pari al 9 per cento della paga base.
Ai marittimi imbarcati sulle navi adibite ai servizi regolari di linea, sui traghetti, sui portacontenitori verrà corrisposta un’indennità pari al 15 per cento della paga base.
2. Ai marittimi imbarcati sulle navi addette esclusivamente al trasporto di prodotti chimici, gassosi e alle navi petroliere di stazza lorda superiore a 300 tonn. verrà corrisposta un’indennità del 18 per cento della paga base.
3. Le predette indennità non sono cumulabili.
Nota
L’indennità speciale non è dovuta agli equipaggi delle navi delle Società con le quali, per tale indennità, siano stati già stipulati particolari accordi aziendali.

Art. 12 - Indennità per trasporto di materie infiammabili
1. Agli imbarcati su navi cisterne per le quali non sia corrisposta l’indennità di cui al secondo comma dell’art. 11 quando trasportino materie infiammabili sarà corrisposta una indennità nella misura del 18 per cento della paga base.

Art. 13 - Indennità per trasporto di materie esplosive ed infiammabili
1. Quando una nave non cisterna o cisterna, per la quale non sia corrisposta l’indennità di cui al secondo comma dell’art. 11, trasporti esplosivi o infiammabili (con punto di infiammabilità inferiore ai 65oC) e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25 per cento del tonnellaggio di stazza lorda della nave, sarà corrisposta una indennità nella misura del 5 per cento della paga base.

Art. 14 - Indennità di prolungata navigazione all’estero
1. Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora di arrivo della nave al primo porto nazionale sarà corrisposta al marittimo un’indennità, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale, fino all’arrivo al primo porto nazionale, nella misura del 7 per cento della paga base.
2. Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore.
3. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali.

Art. 15 - Indennità rischio guerra
1. Agli equipaggi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’Ente assicuratore corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25 per cento, verrà corrisposta una indennità giornaliera rischio guerra.
2. La misura di tale indennità non potrà essere inferiore a tanti trentesimi del 100 per cento della paga base e indennità di contingenza per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
3. L’indennità di cui sopra non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto.
4. La decorrenza e la cessazione dell’indennità si identificheranno con l’inizio e la cessazione dell’applicazione del citato soprappremio.

Art. 16 - Indennità rischi epidemici
1. Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l’equipaggio un’indennità pari al 5 per cento della paga base, per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
2. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
3. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testuale l’espressione "epidemica" o "stato epidemico".
4. Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di vaiolo, di tifo petecchiale, o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.

Art. 19 - Compenso per carico e scarico merci nei porti
1. Solo nei porti in cui non esistano maestranze portuali le operazioni di carico e scarico delle merci dovranno essere eseguite dall’equipaggio che in questi casi verrà compensato con un’indennità pari al 100 per cento delle paghe vigenti per i portuali in altro porto di analoga classe.

Art. 21 - Vitto
1. Il vitto unico sarà somministrato a bordo a cura e a spese dell’armatore in quantità e qualità tali che il suo costo giornaliero non sia inferiore a lire 4.500 a persona.
2. Un marittimo franco dal servizio assisterà, a turno settimanale, secondo l’ordine di iscrizione del ruolino di equipaggio, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri.

Art. 28 - Assicurazione malattie e infortuni
1. Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.
[…]

Appendice
Diritti sindacali
In applicazione alla norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l’attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue.
Ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell’ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza possono essere costituite sulle navi "rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell’equipaggio.
Sulle navi può essere nominato per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto un rappresentante sindacale.
Della nomina sarà data comunicazione all’armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente farne parte, per il controllo della qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) indire assemblee sulle navi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell’equipaggio ed effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.

Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi da carico nei porti nazionali.
L’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e le 19.
I rappresentanti sindacali potranno riferire ai componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle Società armatrici, a cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. Agli anzidetti cinque membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a tre ore, saranno consentiti dopo un’ora dall’arrivo della nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tal caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.
[…]
Affissione comunicazioni sindacali
La Società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1), che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della società o Sedi succursali.
[…]

Norme generali per una diversa organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali
La difesa dei livelli occupazionali è strettamente legata alla possibilità di sviluppo, di rammodernamento della flotta ed alla conseguente maggiore competitività del mezzo nautico, da realizzarsi anche attraverso una più efficiente organizzazione dei servizi che aumenti il rendimento del lavoro e migliori le condizioni di vita a bordo. Conseguentemente, premesso che la eventuale riorganizzazione complessiva dei servizi non dovrà comportare variazioni di costo, le parti concordano di sperimentare, per una durata da stabilire, una diversa organizzazione del lavoro a bordo.
Le modifiche da apportare potranno riguardare la conduzione delle navi, lo svolgimento delle operazioni commerciali, la manutenzione della nave ed i servizi di bordo.
Nella definizione di una diversa organizzazione del lavoro, si dovrà tener conto della tipologia della nave e dei viaggi ai quali è adibita, nonché del rapporto operativo delle aziende sulle navi.
Navi automatizzate (Dotate di certificato IAQ o navi sulle quali l’automazione rappresenta elemento determinante nella conduzione e nelle operazioni commerciali).
1) Tabella di armamento
La composizione della tabella di armamento è definibile tenuto conto del grado di automazione della nave e di professionalità del personale. Le nuove tabelle che comporteranno una variazione qualitativa e quantitativa rispetto alle tabelle tradizionali dovranno tenere conto:
a) di eventuali nuove attribuzioni di compiti e funzioni polivalenti nell’ambito di una diversa organizzazione del lavoro;
b) di una eventuale diversa classificazione del personale con corrispondente introduzione di nuove qualifiche professionali e di funzioni polivalenti.
2) Servizio in navigazione e in porto
Nella composizione numerica delle guardie sarà tenuto conto del grado di automazione della nave.
L’orario di lavoro e di riposo sia in navigazione che in porto, potrà essere disciplinato in considerazione della diversa organizzazione del lavoro ed essere diversamente distribuito nell’arco della giornata tra le varie sezioni e le varie qualifiche tecniche, complementari e polivalenti.
Navi specializzate e tradizionali
La composizione numerica dell’equipaggio nelle varie sezioni, sarà finalizzata al raggiungimento di una più efficiente operatività della nave ed a un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.
A tale proposito in via sperimentale su alcune navi possono essere apportate le seguenti modifiche:
a) una diversa organizzazione del lavoro e dei servizi di bordo attraverso un più adeguato e razionale impiego del personale;
b) un diverso svolgimento dei servizi amministrativi mediante una più equa distribuzione degli stessi tra gli Ufficiali;
c) un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.
Periodo d’imbarco e periodo di riposo
Nell'applicazione e ai fini dei criteri sopra enunciati, sarà esaminata la possibilità di stabilire un diverso periodo di imbarco fermo restando il rapporto tra periodo di imbarco e periodo di riposo stabilito dalla norma contrattuale.
Comitati paritetici per la mobilità della manodopera
In relazione alla necessaria mobilità della manodopera, e per adeguare sotto l’aspetto numerico e professionale la categoria alle esigenze della flotta, vengono costituiti dei Comitati paritetici.
Detti Comitati opereranno a Genova per l’Alto e Medio Tirreno, a Napoli per il Mezzogiorno e le Isole, a Trieste per l’Alto e Medio Adriatico ed a Roma per eventuali problemi di carattere generale.
I compiti dei Comitati sono i seguenti:
A) controllare la consistenza del personale delle varie categorie in caso di ampliamento, riduzione o riconversione delle attività marittime, allo scopo di sistemare personale eccedente attraverso l’imbarco o reiscrizione al turno in altre Aziende;
B) controllare periodicamente i turni particolari al fine di accertare le eventuali eccedenze o carenze delle qualifiche degli iscritti ai turni;
C) predisporre iniziative per la partecipazione dei lavoratori a programmi di qualificazione e riqualificazione, attraverso l’uso del fondo, allo scopo di avviare un processo che porti al superamento delle carenze e delle eccedenze di determinate qualifiche.
Fondo di dotazione per la riqualificazione e specializzazione del personale
Allo scopo di adeguare il grado di professionalità degli equipaggi alle esigenze imposte dalla crescente specializzazione ed automazione delle navi, e per favorire lo sviluppo di una flotta competitiva, si costituisce un fondo per la realizzazione di corsi di riqualificazione e specializzazione dei marittimi.
Il fondo è utilizzato per:
a) avviare Ufficiali, Sottufficiali e Comuni a corsi di riqualificazione e specializzazione ritenuti necessari alle esigenze della flotta presso Enti o Istituti professionali, sia in Italia che all’estero;
b) imbarcare, compatibilmente con le esigenze operative ed alla disponibilità degli alloggi, personale in soprannumero per periodi di istruzione su navi automatizzate e/o specializzate;
c) utilizzare Ufficiali e Sottufficiali già adeguatamente sperimentati con funzioni didattiche secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento del fondo.
Il fondo svolge inoltre attività promozionale presso enti comunitari, statali e regionali, per il riordinamento scolastico e la formazione professionale servendosi anche del contributo e della esperienza delle Associazioni professionali (Collegio dei capitani ed altri Enti).
La costituzione del fondo ed il suo funzionamento sono disciplinati da un regolamento che prevede:
1) le modalità di finanziamento (limitatamente alle navi superiori alle 1.000 t.s.l.);
2) un comitato di gestione paritetico che è composto da membri nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalla Associazione armatoriale firmataria e stipulante;
3) le procedure per la selezione e l’avviamento del personale ai corsi.
[…]