Tipologia: CCNL
Data firma: 8 gennaio 1981
Validità: 01.12.1980 - 30.11.1983
Parti: Confederazione italiana della proprietà edilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Portieri

Sommario:

Titolo I Parte generale
Capo I Validità e sfera di applicazione del contratto

Art. 1
Art. 2
Capo II Classifica dei lavoratori
Art. 3
Art. 4
Art. 5 - Autorizzazione all’esercizio di un mestiere nello stabile
Art. 6 - Portiere adibito a più stabili
Titolo II Assunzione
Capo I Assunzione in servizio

Art. 7
Art. 8
Capo II Assunzione in prova
Art. 9
Capo III Collocamento
Art. 10
Titolo III
Capo I Orario di apertura e chiusura del portone

Art. 11
Capo II Portiere
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Capo III Sostituto
Art. 15
Titolo IV Orario di lavoro dei lavoratori di cui alle lettere d), e) dell'art. 3
Art. 16
Titolo V Lavoro straordinario e festivo
Art. 17
Art. 18
Titolo VI
Capo I Festività

Art. 19
Art. 20
Capo II Ferie
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Capo III Riposo settimanale
Art. 24
Capo IV Permessi straordinari
Art. 25
Titolo VII
Capo I Congedo matrimoniale

Art. 26
Capo II Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 27
Titolo VIII
Capo I Malattia

Art. 28
Capo II Gravidanza e puerperio
Art. 29
Titolo IX Inps e Inail
Art. 30
Titolo X
Capo I Retribuzione portiere di cui alle lettere a), b) dell'art. 3

Art. 31
Art. 32
Art. 33 - Terzo elemento
Art. 34 - Alloggio
Art. 35 - Indennità supplementari
Art. 36
Capo II Retribuzione dei lavoratori di cui alle lettere c), d) e)
Art. 37
Art. 38
Capo III Paga oraria normale
Art. 39
Capo IV Scala mobile
Art. 40
Capo V Scatti di anzianità
Art. 41
Art. 42
Titolo XI Contrattazione integrativa territoriale: regionale o provinciale
Art. 43
Titolo XII Mensilità supplementari
Art. 44 - Gratifica natalizia
Titolo XIII Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - Indennità di anzianità
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49 - Indennità in caso di morte
Titolo XIV Norme disciplinari
Art. 50
Art. 51
Titolo XV Certificato di servizio
Art. 52
Titolo XVI Commissione paritetica di conciliazione
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Titolo XVII Trasferimento della proprietà dello stabile
Art. 57
Titolo XVIII Tabelle allegate
Art. 58
Titolo XIX Durata del contratto
Art. 59
Tabella "A" - Portieri di cui alle lettere a) e b)
Tabella "B" - Lavoratori di cui alla lettera c)
Tabella "C" - Lavoratori di cui alla lettera d)
Tabella "D" - Lavoratori di cui alla lettera e)
Appendice - Accordo 23-9-1975 sulla contingenza e sul recupero salariale per i portieri e gli addetti alle pulizie disciplinati dal CCNL 28-2-1974

Contratto collettivo nazionale di lavoro per portieri ed altri lavoratori addetti agli stabili urbani

Addì 8 gennaio 1981, presso il Ministero del lavoro tra la Confederazione italiana della proprietà edilizia e la Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi (Filcams), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat), l’Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs), visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, stipulato il 24-2-1978 e il relativo accordo nazionale di rinnovo siglato in data 1-10-1980; si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per dipendenti da proprietari di fabbricati composto da XIX titoli, 59 articoli, 4 tabelle e 12 allegati, letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Parte generale
Capo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo alle categorie indicate nel successivo art. 3 di dipendenti da proprietari di fabbricati.

Capo II Classifica dei lavoratori
Art. 3

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue:
a) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti.
b) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e la custodia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili stessi ai quali essi sono addetti, con esclusione del servizio di pulizia.
Agli effetti delle lettere a) e b) del precedente comma, si intende per vigilanza e custodia l’effettivo servizio di sorveglianza che rientra nelle normali mansioni del portiere da prestarsi secondo l’orario di cui al successivo art. 11.
c) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso, per la pulizia dell’androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia. Ad essi possono essere affidati ulteriori servizi quali: accensione e spegnimento della luce, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta e altri servizi similari.
Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complesso per i servizi non previsti nell’allegata tabella.
d) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano prevalentemente la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altro uso, con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi ne costituiscono pertinenza.
e) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altro uso, per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis, e/o piscine, e/o spazi a verde (non inferiore a mq. 200), e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti, sempre che l’attività non richieda particolari capacità tecniche, specializzazioni o licenze.

Art. 4
Sono esclusi dall’applicazione del presente contratto:
a) I portieri e gli altri lavoratori indicati nell’articolo precedente, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti od affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati.
b) I portieri e gli altri lavoratori indicati nell’articolo precedente che sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di ditte industriali o commerciali, dalle quali essi portieri o altri lavoratori dipendono.

Art. 5 - Autorizzazione all’esercizio di un mestiere nello stabile
Il portiere non può esercitare un mestiere nello stabile.
Le situazioni diverse precostituite al 1-1-1974 sono fatte salve per la durata del rapporto di lavoro. La retribuzione minima in danaro di cui al successivo art. 31 può essere ridotta fino alla misura del 20 per cento.

Art. 6 - Portiere adibito a più stabili
Il portiere può essere addetto eccezionalmente a due o più stabili di spettanza di uno o più datori di lavoro purché aventi un unico ingresso funzionante o più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso il portiere ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile.
Il portiere può, altresì, prestare servizio in due stabili con ingressi non comunicanti fra loro, purché il secondo stabile non superi i 100 vani catastali.
In tal caso, il portiere ha diritto all’intero trattamento normativo ed economico previsto dal presente contratto per il solo stabile dove egli ha l’alloggio, mentre per il servizio prestato nell’altro stabile ha diritto ad un compenso pari al venti per cento del salario conglobato ed alle indennità supplementari relative al secondo stabile, con l’esclusione dell’indennità di scala mobile e salvo il trattamento di miglior favore.

Titolo II Assunzione
Capo I Assunzione in servizio
Art. 8

Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del proprietario, i seguenti documenti:
[…]
d) certificato medico;
e) libretto di lavoro;
[…]

Titolo III
Capo I Orario di apertura e chiusura del portone

Art. 11
L’orario durante il quale deve restare aperto il portone è di 11 ore giornaliere nei giorni non festivi; è in facoltà del proprietario prolungare il periodo di apertura del portone, corrispondendo al portiere 1/11 della paga giornaliera per la dodicesima ora, mentre l’eventuale lavoro prestato oltre la dodicesima ora sarà considerato straordinario.
Nelle domeniche e nelle festività stabilite dalla legge, l’orario durante il quale deve restare aperto il portone è di 7 ore giornaliere e non può protrarsi oltre le ore 14.
La distribuzione giornaliera dell’orario di apertura e chiusura dei portoni è demandata ad accordi integrativi territoriali: regionali o provinciali di cui all’art. 43.
Norma transitoria
In attesa che siano definiti gli accordi di cui al presente articolo, l’orario normale di apertura e chiusura del portone nei giorni feriali è stabilito e comunicato per iscritto dal proprietario, tra le ore 7 e le ore 21.

Capo II Portiere
Art. 12

Il portiere deve osservare il regolamento dello stabile ove esista, prestare con scrupolo e zelo il proprio servizio e segnalare al proprietario dello stabile o all’amministratore eventuali infrazioni al regolamento da parte degli abitanti dell’edificio. Egli deve provvedere, inoltre, a: l’accurata pulizia dell’androne, delle scale, dei cortili, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua; la distribuzione della corrispondenza ordinaria agli inquilini; la sorveglianza e l’uso del telefono e dell’ascensore; il funzionamento dell’impianto centrale di riscaldamento e dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, qualora di tali servizi egli sia incaricato, nonché a tutte le altre prestazioni inerenti lo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.
[…]
Il portiere, inoltre, è tenuto a prestare la sua opera, secondo le istruzioni dategli dal proprietario, per l’applicazione delle norme che venissero emanate dalle competenti Autorità riguardo al funzionamento degli ascensori.

Art. 13
Il portiere non è tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformità del presente contratto.
Il portiere, ferma restando la responsabilità di custodia prevista dalle norme contrattuali, ha la facoltà di assentarsi dalla portineria durante le ore di chiusura del portone.

Capo III Sostituto
Art. 15

Il proprietario può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest' ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali.
[…]
Il sostituto è tenuto all’osservanza di tutte le norme del presente CCNL che regolano il rapporto del portiere titolare.

Titolo IV Orario di lavoro dei lavoratori di cui alle lettere d), e) dell'art. 3
Art. 16

La durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui alle lettere d), e) non può superare le otto ore giornaliere e le quarantotto ore settimanali e deve risultare da atto scritto.
In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre l’orario normale giornaliero, quale risulta dall’atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie.

Titolo V Lavoro straordinario e festivo
Art. 18

Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell’impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell’acqua calda.
L’orario per tali servizi, comunque, non dovrà superare le 15 ore giornaliere.

Titolo VI
Capo II Ferie
Art. 22

Le ferie sono irrinunciabili e, pertanto, nessuna indennità è dovuta al lavoratore che si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Capo III Riposo settimanale
Art. 24

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata possibilmente coincidente con la domenica.
Il giorno di riposo settimanale è stabilito e comunicato per iscritto dal proprietario dello stabile, sentito il lavoratore.

Titolo VIII
Capo II Gravidanza e puerperio
Art. 29

Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia.

Titolo IX Inps e Inail
Art. 30

I lavoratori di cui al presente contratto devono essere iscritti a norma di legge all’Inps e all’Inail.

Titolo X
Capo I Retribuzione portiere di cui alle lettere a), b) dell'art. 3
Art. 36

Il proprietario dello stabile deve fornire al portiere gli oggetti e le materie occorrenti per la pulizia.

Titolo XI Contrattazione integrativa territoriale: regionale o provinciale
Art. 43

A livello territoriale, regionale o provinciale, le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla gestione della distribuzione giornaliera dell’orario di apertura e chiusura del portone;
b) alle indennità complementari per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti, il mancato riscaldamento dell’alloggio del portiere secondo quanto previsto dal punto f) dell’art. 31 del CCNL

Titolo XIV Norme disciplinari
Art. 50

Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
b) multa;
c) licenziamento in tronco.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri.
La multa può essere inflitta:
1) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l’applicazione del rimprovero;
[…]
3) per l’esercizio di un mestiere nello stabile senza autorizzazione del proprietario.
Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravità, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
[…]

Titolo XVI Commissione paritetica di conciliazione
Art. 53

Presso la sede della Confederazione italiana della proprietà edilizia è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione italiana della proprietà edilizia.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle commissioni provinciali;
b) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali della proprietà edilizia e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle OO.SS. nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Art. 54
Presso la sede delle Associazioni della proprietà edilizia è costituita una Commissione paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. territoriali dei lavoratori e da egual numero di rappresentanti delle Associazioni della proprietà edilizia aderenti alla Confedilizia.
Detta Commissione è presieduta da persona di comune fiducia o in caso di disaccordo da persona designata dal Presidente del Tribunale.
La Commissione è competente ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi della legge 11-8-1973, n. 533, art. 411, terzo comma.