Categoria: 1981
Visite: 10740

Tipologia: CCNL
Data firma: 2 luglio 1981
Validità: 01.01.1981 - 31.12.1983
Parti: Federazione nazionale del clero italiano e Fiudacs
Settori: Servizi, Sacristi

Sommario:

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Assunzione e periodo di prova
Art. 3 - Retribuzione
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Malattia o infortunio
Art. 11 - Preavviso di licenziamento
Art. 12 - Indennità di licenziamento
Art. 13 - Controversie di lavoro
Art. 14 - Norme disciplinari
Art. 15 - Condizioni di miglior favore
Art. 16 - Aggiornamento professionale e ritiri spirituali
Art. 17 - Scadenza del contratto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da chiese

Oggi 2 luglio 1981, tra la Federazione nazionale del clero italiano e la Fiudacs, si è addivenuti alla stesura ed alla firma in calce del contratto di servizio degli addetti al culto.

Art. 1 - Definizione
Ai fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, addetto alla custodia della Chiesa e degli arredi sacri, che provvede alla preparazione e al servizio delle sacre cerimonie ed al suono delle campane, alle pulizie della chiesa e dei locali annessi, ed a quanto altro riguarda la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente Chiesa, concordato dalle parti.
Gruppo a): Sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una chiesa o eventualmente di più chiese nell’ambito della stessa Parrocchia;
Gruppo b): Sacristi che non sono occupati a tempo pieno;
Gruppo c): Sacristi che non effettuano almeno 15 ore settimanali di servizio. Tali Sacristi si presume prestino la loro opera volontariamente a titolo devozionale e pertanto non sono assoggettati alla presente normativa.

Art. 4 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro ordinario è di 48 ore settimanali, distribuite di massima in sei giornate lavorative di 8 ore in dipendenza delle necessità e dell’insorgenza di particolare esigenza di servizio.

Art. 6 - Riposo settimanale
Il Sacrista ha diritto ad una giornata di riposo settimanale, necessariamente non coincidente con la domenica e le altre festività religiose. Le parti possono concordare il frazionamento della giornata di riposo. Il riposo settimanale è equiparato a tutti gli effetti alle festività. […]

Art. 13 - Controversie di lavoro
Le eventuali controversie che dovessero sorgere in applicazione del presente contratto, dovranno essere, prima di dar corso ad eventuale azione giudiziaria, demandate all’Incaricato dell’Udac e all’Incaricato Diocesano della Faci. In mancanza di accordo potrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale di lavoro competente per il territorio (legge n. 533 dell’11-8-1973).