Tipologia: CCNL
Data firma: 10 dicembre 1981
Validità: 01.10.1981 - 30.09.1984
Parti: Fism e Sindacato nazionale scuola Cgil, Federazione scuola università ricerca Cisl , Sinascel-Cisl, Uilscuola-Uil
Settori: Servizi, Scuola materne private, Fism

Sommario:

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzioni
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 11 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 12 - Retribuzione mensile
Art. 13 - Prospetto paga
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Minimi retributivi
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Determinazione della quota giornaliera e oraria
Art. 19 - Sostituzione dei lavoratori assenti
Art. 20 - Trattamento previdenziale - Estratto conto
Art. 21 - Vitto
V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 23 - Lavoro notturno festivo e straordinario
Art. 24 - Ferie
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 25 - Assenze per malattia
Art. 26 - Aspettativa per malattia
Art. 27 - Congedo matrimoniale
Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 29 - Servizio militare
Art. 30 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 31 - Permessi per concorsi, esami e corsi di aggiornamento
Art. 32 - Aspettativa
Art. 33 - Congedo straordinario
Art. 34 - Permessi non retribuiti
VII - Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 35 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età
Art. 37 - Licenziamento
Art. 38 - Restituzione documenti
Art. 39 - Indennità d’anzianità
VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno
Art. 41 - Doveri del lavoratore
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
IX - Diritti sindacali
Art. 43 - Diritti sindacali
Art. 44 - Ritenute sindacali
Art. 45 - Permessi sindacali
X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 46 - Condizioni di maggior favore
Art. 47 - Conciliazione
Art. 48 - Rinvio alle leggi
Art. 49 - Personale religioso
Art. 50 - Tempo parziale
Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 2 - Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
Allegato 2
Allegato 3 - Contingenza
Dichiarazione congiunta a chiarimento del contratto
Dichiarazione unilaterale della Fism

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole materne aderenti alla Fism

Il giorno 10 dicembre 1981, in Roma, tra la Fism (Federazione italiana scuole materne) e il Sindacato nazionale scuola Cgil, con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federazione scuola università ricerca Cisl ed il Sindacato componente Sinascel-Cisl, con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), la Uil-scuola, con l’assistenza dell’Unione italiana del lavoro (Uil), è stato stipulato il presente CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli enti aderenti alla Fism.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto contempla e tutela il personale dipendente delle scuole materne gestite da enti, da privati e da enti morali aderenti e rappresentati dalla Fism ivi comprese le Ipab.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altri Istituti non associati alla predetta organizzazione che ne accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta, riportata nel contratto individuale di assunzione.

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente contratto è istituto di istruzione il complesso delle attività educative e scolastiche organizzate da enti e privati.
L’istituto è retto dal legale rappresentante, il quale provvede all’organizzazione dell’istituto, ne determina l’indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi.
Il personale direttivo, a cui spetta la responsabilità dell’andamento della scuola, programma e coordina l’attività didattica dell’istituto in collaborazione con gli organi collegiali nel rispetto delle finalità dell’istituzione.
Ai docenti, nell’ambito di attuazione dello specifico progetto educativo dell’istituto, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei genitori e nel rispetto delle norme costituzionali.
Nota a verbale
Le parti concordano di incontrarsi dopo l’approvazione della legge di riordino degli OO.CC. della scuola per esaminarne le modalità di estensione alla scuola materna non statale.

II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione

Il personale è inquadrato in una classificazione unica articolata in sei gruppi professionali ai quali corrispondono sei livelli retributivi.
L’inquadramento del personale è effettuato secondo le seguenti esemplificazioni dei profili professionali:
1° Gruppo - personale ausiliario: accudienti, bidelli e/o addetti alle pulizie, personale di fatica, manovali comuni e inservienti ai piani;
2° Gruppo - personale esecutivo: applicati di segreteria, aiuto economi, cuochi, aiutanti tecnici di laboratorio, guardarobieri, autisti di bus, infermieri, portieri-centralinisti, tecnici delle caldaie, capi- sala;
3° Gruppo - personale di concetto: segretari e/o economi;
4° Gruppo - personale docente: docenti di scuola materna, assistenti all’infanzia e/o puericultrici;
5° Gruppo - (non previsto per il presente contratto);
6° Gruppo - personale direttivo senza insegnamento: direttore di scuola materna con 5 o più sezioni o responsabile di due scuole.

III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzioni

[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti e certificati in carta libera:
[…]
d) certificato di sana costituzione fisica;
[…]

Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro tra l’istituto e il personale è a tempo indeterminato salvo i casi previsti dalla legge 18-4-1962, n. 230 e dal DPR del 7-10-1963, n. 1525 ai quali deve essere fatto esplicito riferimento, a pena della nullità del termine apposto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le norme previste dal presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità. […]

V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro per il personale appartenente ai gruppi I, II, III e VI è di 40 ore settimanali.
L’orario di lavoro per il personale appartenente al IV gruppo è costituito:
a) dalle ore da destinare all’insegnamento in ragione di 36 ore settimanali;
b) dalle ore riguardanti le attività non di insegnamento, connesse con il normale funzionamento della scuola (consigli di classe, ricevimento delle famiglie) in ragione mediamente di 10 ore mensili.

Art. 23 - Lavoro notturno festivo e straordinario
[…]
Al personale del 1°, 2°o e 3° gruppo può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 16 ore mensili.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente contratto.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente contratto deve essere autorizzato dal direttore o coordinatore.
[…]

Art. 24 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno
Il regolamento interno predisposto dall’Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente contratto e con la vigente legislazione.
Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 41 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare tutti i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In modo particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni e categorie conferite;
[…]
d) di rispettare il regolamento interno dell’istituto dove esista;
[…]
g) di usare e di conservare con cura strumenti e sussidi didattici affidatigli;
[…]

IX - Diritti sindacali
Art. 43 - Diritti sindacali

Le norme della legge 20-5-1970, n. 300 si riconoscono applicabili in tutti gli Istituti, a prescindere dal numero dei dipendenti che in ognuno di essi lavora.

X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 47 - Conciliazione

Le procedure per la conciliazione definite all’allegato 1 costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 48 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 300 del 20-5-1970 sullo statuto dei lavoratori, nella legge 604 del 15-7-1966 e nelle altre leggi sul lavoro, applicabili indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Art. 49 - Personale religioso
Al personale religioso si applicano quelle parti del presente contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate tra gli enti gestori e i singoli istituti religiosi cui appartiene detto personale.
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli enti e gli istituti cureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.

Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro

Art. 1 Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411, ultimo comma del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 2 Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalla legge.

Dichiarazione congiunta a chiarimento del contratto
Le parti contraenti, in occasione della stipulazione del rinnovo del CCNL, riconfermano la rilevanza, nel settore prescolare, del servizio sociale ed educativo reso dalle scuole materne autonome, soprattutto in presenza di situazioni sociali non omogenee e diversificate spesso anche per la difformità delle politiche regionali e degli enti locali circa gli interventi nel settore.
Le parti contraenti, inoltre, dichiarano che, per quanto attiene alla uniformità su scala nazionale dei trattamenti retributivi realizzata in via di principio con il presente rinnovo contrattuale, potranno giustificarsi, in via eccezionale, eventuali deroghe, previ accordi locali tra le Organizzazioni sindacali territoriali e le Federazioni locali FISM per quegli enti e quelle istituzioni che gestiscono scuole materne con un’unica sezione o anche con più sezioni ove operino in zone particolarmente depresse dell’Italia meridionale o in comuni dichiarati montani a sensi di legge.