Categoria: 1981
Visite: 11317

Tipologia: CCNL
Data firma: 16 giugno 1981
Validità: 01.05.1981 - 30.04.1984
Parti: Associazione autonoma della provincia di Bolzano Trasporti impianti a fune - Fenit e Asgb e Filt-Cgil, Fenlai-Cisl, Fnai-Uil
Settori: Trasporti, Impianti a fune

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzioni
Art. 3 - Inquadramento
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Sospensione dell’attività di trasporto
Art. 10 - Retribuzione
Art. 11 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 12 - 13a mensilità o gratifica natalizia
Art. 13 - 14a mensilità o premio annuo
Art. 14 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 15 - Ferie annuali
Art. 16 - Ricorrenze festive
Art. 17 - Congedo matrimoniale e permessi
Art. 18 - Trasferimenti
Art. 19 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 20 - Trattamento per malattia e infortunio
Art. 21 - Disciplina aziendale
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Indennità di anzianità
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Cessione e trasformazione dell’azienda
Art. 27 - Istituti riservati all’area nazionale
Art. 27 bis
Art. 28 - Apprendistato
Art. 29
Art. 30 - Disposizioni generali
Art. 31 - Decorrenza e durata
Retribuzione minima base
Allegato - Lettere tra le parti

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese o enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone o di cose

L’anno 1981, il giorno 16 giugno in Bolzano, tra l’Associazione autonoma della provincia di Bolzano Trasporti impianti a fune - aderente alla Fenit, e Gewerkschaft Transport und Verkehr aderente alla Asgb (Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftsbund), si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro.

L’anno 1981, il giorno 16 del mese di giugno in Roma, tra la Sezione autonoma imprese trasporti a fune della Fenit, e la Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt - Cgil), la Federazione nazionale lavoratori autoferrotranvieri e internavigatori (Fenlai - Cisl), la Federazione nazionale autoferrotranvieri e internavigatori (Fnai - Uil), si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti delle imprese od enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone e di cose ed altre attività agli stessi direttamente connesse.
Il contratto stesso non riguarda i lavoratori addetti a funivie portuali e funicolari terrestri od aeree, assimilate per atto di concessione alle ferrovie, cui si riferisce la legge 1-2-1978, n. 30.

Art. 2 - Assunzioni
[…]
Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi alla visita medica di controllo per l’accertamento della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
[…]

Art. 5 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
L’assunzione può essere effettuata a termine quando occorre per far fronte alle esigenze stagionali dell’azienda e negli altri casi previsti dalla legge n. 230 del 1962.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Ai rapporti a tempo determinato si applicano le norme della legge n. 230 del 1962 e quelle del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. Alla scadenza di detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari alla indennità di anzianità prevista dal presente contratto.
[…]

Art. 6 - Orario di lavoro
Ferme restando le norme di legge in materia di orario di lavoro, con le relative deroghe ed eccezioni (art. 3 RDL 15-3-1923, n. 692, art. 6 RD 10-9-1923, n. 1955, RD 6-12-1923, n. 2657), la durata normale contrattuale dell’orario medesimo è stabilita, con decorrenza dal 1-6-1981, in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
Tuttavia, l’orario di lavoro normale contrattuale può essere prolungato, per effettive esigenze di servizio durante il periodo di funzionamento degli impianti, fino a 54 ore settimanali; in tal caso le ore che superino il limite previsto come orario normale contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di lavoro supplementare del 15 per cento per le prime otto ore settimanali di supero e del 20 per cento per quelle successive.
Le ore eventualmente eccedenti le 54 ore settimanali saranno retribuite con la maggiorazione prevista per le prestazioni straordinarie di cui al successivo art. 7.
Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una sosta di lavoro, non computata nell’orario, destinata al pasto, di durata non inferiore ad un’ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel periodo tra le 11 e le 15.
Sono fatti salvi eventuali limiti di durata dell’orario di lavoro previsti aziendalmente in misura inferiore a quelli come sopra stabiliti.

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
I lavoratori non possono esimersi dal fornire le prestazioni predette quando sono richieste, a meno che non abbiano apprezzabili ragioni personali di impedimento.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale
I lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che può cadere in giorno diverso dalla domenica secondo il turno predisposto.
Ricorrendo casi di particolare necessità, il giorno destinato al riposo settimanale può essere spostato dall’azienda nell’ambito dei sei giorni successivi, sentito il lavoratore interessato e corrispondendo, comunque, per il lavoro prestato nel giorno già destinato al riposo, la maggiorazione del 20 per cento sulla retribuzione ordinaria.
Se, per ragioni assolutamente eccezionali, si rende in qualche caso impossibile la concessione del riposo settimanale, in tutto o in parte, al lavoratore che non ne ha usufruito compete, oltre la ordinaria retribuzione, il pagamento delle ore prestate con la maggiorazione di lavoro festivo.

Art. 15 - Ferie annuali
[…]
Le ferie devono essere godute entro l’anno di servizio cui si riferiscono e comunque non oltre il primo mese ad esso successivo; se per cause eccezionali si rendesse impossibile la concessione anche parziale delle ferie annuali, al lavoratore interessato deve essere corrisposto un indennizzo pari alla retribuzione ordinaria per i giorni di ferie non goduti.
[…]

Art. 20 - Trattamento per malattia e infortunio
[…]
L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]
Si rinvia alle norme di legge, all’uopo emanate, per quanto riguarda il trattamento economico ed assistenziale e il diritto alla conservazione del posto spettante in caso di gravidanza e puerperio.

Art. 21 - Disciplina aziendale
I lavoratori, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
I lavoratori sono tenuti ad una scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2104 e 2105 del Codice civile.
In particolare, devono:
- eseguire con cura le disposizioni regolamentari nonché quelle impartite dall’azienda per mezzo dei suoi rappresentanti e collaboratori, anche lavoratori, loro preposti;
- tenere un contegno corretto verso i citati rappresentanti e collaboratori, verso tutti gli altri dipendenti dell’azienda e nei confronti dei viaggiatori; non fare abuso di bevande alcooliche durante il servizio;
[…]

Art. 27 - Istituti riservati all’area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro (durata);
- retribuzione minima;
- indennità di contingenza;
- metodo di calcolo della retribuzione;
- festività nazionali ed altre ricorrenze festive;
- lavoro supplementare straordinario, festivo e notturno;
- ferie;
- aumenti periodici di anzianità;
- mensilità aggiuntive (13a e 14a);
- trasferimenti;
- congedo matrimoniale;
- trattamento di fine lavoro;
- diritti sindacali;
- indennità sostitutiva di mensa;
- qualifiche e inquadramento;
- periodo di prova;
- trattamento in caso di malattia e infortunio.

Art. 27 bis
Rientrano nella competenza della contrattazione territoriale (aziendale o interaziendale) i trattamenti economici e normativi non espressamente riservati all’area di contrattazione nazionale per quanto riguarda particolari condizioni e modalità di esecuzione del lavoro.

Art. 28 - Apprendistato
Ferme restando le norme di legge in materia di apprendistato, il trattamento economico spettante agli apprendisti è fissato sulla base degli elementi retributivi di cui ai punti 1, 2 e 5 della retribuzione ordinaria mensile (art. 10), corrispondente alla qualifica professionale al cui conseguimento è diretto l’apprendistato diminuita della percentuale del 20 per cento. In ogni caso il livello di inquadramento dell’apprendista non potrà essere inferiore al V.
La durata dell’apprendistato è fissata in tre anni.
Il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ad ogni effetto giuridico e contrattuale, esclusi gli scatti biennali d’anzianità ove il rapporto prosegua a tempo indeterminato con la stessa azienda.

Art. 30 - Disposizioni generali
[…]
Le eventuali controversie relative all’interpretazione e/o all’applicazione delle norme di cui al presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti le quali, entro 30 giorni dalla data di convocazione all’uopo fissata, ricercheranno una soluzione che tenga conto dei diversi interessi.