Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 5 ottobre 1983
Validità: 01.10.1983 - 31.08.1986
Parti: Federpesca-Confindustria e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Retifici da pesca

Sommario:

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo

Contratto (Art. 1)
Controversie (Art. 6)
a) Controversie individuali

b) Controversie interpretative e collettive
Decorrenza e durata (Art. 9)
Capitolo II Sistema di informazioni
Occupazione - Investimenti (Art. 10)
Orario di lavoro (Art. 29)
A) Regime ordinario

B) Riduzione dell’orario di lavoro
Inquadramento
Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Malattia e infortunio non sul lavoro (Art. 48)
a) Assenza dal lavoro
b) Conservazione del posto
Parte operai
Trattamento Economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro (Art. 15)
Parte generale

Ambiente di lavoro (Art. 54)
Regime di orario part-time (Art. ...)
Parte operai
Giorni festivi (Art. 11)
Lavori discontinui (Art. 5)
Ferie (Art. 12)
Fondo di solidarietà
Protocollo n. 9
Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive
Protocollo 4 - Regolamento dell'apprendistato

Addì 5 ottobre 1983, in Roma, tra la Delegazione della Federpesca, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil, si è convenuto di rinnovare il CCNL 23-11-1979, sulla base delle intese allegate.
Il presente contratto decorre dal 1-10-1983 e avrà scadenza il 31-8-1986.

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Contratto (Art. 1)

Il presente contratto consta di:
a) una parte generale;
b) tre parti riguardanti: operai, qualifiche speciali o intermedie e impiegati;
c) una parte contenente i protocolli aggiuntivi, le tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali ed allegati.
La materia riservata alla contrattazione a livello aziendale - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - è solamente quella stabilita dal presente contratto: correlativamente il presente contratto riconosce la esigenza delle aziende di poter impostare la propria attività produttiva su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto e degli anzidetti accordi a livello aziendale.
La prevista contrattazione a livello aziendale viene delegata dalle parti stipulanti in rappresentanza rispettivamente delle aziende e dei lavoratori da un lato alle Associazioni sindacali territoriali degli industriali e dall’altro lato ai Sindacati provinciali tessili dei lavoratori, fermo restando quanto previsto nel presente contratto per casi di intervento delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
[…]
Il presente contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l’impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.
In tale ambito, pertanto, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere - o a intervenire perché siano evitate - azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai livelli sopra precisati.

Controversie (Art. 6)
a) Controversie individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l’intervento delle Rappresentanze sindacali aziendali o del Delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l’Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest' ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall’Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Ufficio del lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

b) Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

Capitolo II Sistema di informazioni
Occupazione - Investimenti (Art. 10)

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano quanto segue:
1) Livello nazionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l’Associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, in corso di un apposito incontro, le seguenti informazioni:
- linee generali dell’andamento economico produttivo relativo al mercato interno ed estero, con particolare riferimento alle implicazioni sull’occupazione;
- numero di addetti suddiviso per qualifica;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive in relazione ai finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- supporti, quali ad esempio, progetti di consorziazione, volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e mercati.
[…]

2) Livello regionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, nelle Regioni con un significativo numero di aziende del settore, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali su:
- aspetti della formazione professionale nell’ambito di quanto stabilito dall’Ente regione;
- mobilità nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 675;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico.
Le parti forniranno all’Ente regionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale riferita anche all’area del lavoro precario. Le parti inoltre riconoscono l’opportunità che, tra le condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti pubblici in materia di formazione professionale a favore delle maestranze del settore, sia tramite fondo di rotazione regionale o sia tramite fondi comunitari, venga compresa l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

3) A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quelle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali di pari livello, elementi conoscitivi globali per il settore riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimento e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell’occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione della legge 9-12-1977, n. 903 (parità uomo-donna) e della legge 1-6-1977, n. 285 (occupazione giovanile);
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro per valutare le implicazioni prevedibili:
1) sull’occupazione;
2) sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
3) sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale, potranno essere esaminate eventuali situazioni strutturali di crisi aziendali per la ricerca nell’ambito delle rispettive competenze di possibili soluzioni.

Orario di lavoro (Art. 29)
A) Regime ordinario

La durata dell’orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L’orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSA.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare l’adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l’adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di una organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l’orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione. Tali strutture di orario verranno applicate nell’area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Altre forme di orario, che prevedano un maggior utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali saranno contrattate a livello aziendale concordando anche eventuali riduzioni dell’orario di lavoro, da attuare nel corso dell’anno in forme diverse, per le nuove iniziative.
Sempre ai fini occupazionali dette strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni su indicate.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo debbono essere comprese la testurizzazione e la torcitura di fibre sintetiche a bava continua.

Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno o dell’esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l’orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all’orario contrattuale.
[…]
Al fine dell’attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSA, nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e delle ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell’orario contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e RSA, tenuto conto dell’esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti.

Parte generale
Ambiente di lavoro (Art. 54)
Aggiungere al penultimo comma:
in tale libretto verranno anche indicati i dati relativi alla maternità.
Aggiungere all’articolo i seguenti commi:
- Le parti inoltre concordano di verificare negli incontri di cui all’art. 10 - Parte generale - punto 1), i risultati di indagini di particolare rilievo per il settore effettuate da Enti o Organismi scientifici di indiscussa competenza nel ramo.
- Forniranno inoltre alle RSA informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.

Protocollo 4 - Regolamento dell'apprendistato
La durata massima dell’apprendistato viene fissata come segue:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 3o e 4o livello: mesi 18;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 2o livello: mesi 12.
Per le mansioni di 2o livello per le quali era già contrattualmente prevista una durata inferiore a 9 mesi: mesi 9.
[…]