SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»


Istituita con deliberazione del Senato del 18 ottobre 2006



Relazione intermedia sull’attività svolta


Approvata dalla Commissione nella seduta del 20 marzo 2007

Relatore sen. Oreste TOFANI


Coordinamento delle attività di vigilanza dei vari soggetti competenti in materia di sicurezza

Gli ultimi gravi incidenti sul lavoro hanno riproposto, in maniera estremamente drammatica, l’urgenza di pervenire in tempi brevi ad iniziative che possano determinare una loro significativa riduzione, in primo luogo di quelli mortali.
Nel quadro delle iniziative governative nel settore infortunistico, va sottolineata in modo particolare quella inerente l’adozione di una legge delega, ai fini della successiva redazione di un testo unico o codice in materia di sicurezza.
Occorre, tuttavia, rilevare che i tempi per l’esame e l’approvazione del disegno di legge delega e per l’emanazione del successivo decreto legislativo sono necessariamente lunghi e che, di conseguenza, alcuni profili problematici sembrano richiedere più immediati strumenti di intervento.
Nella scorsa legislatura la Commissione infortuni sul lavoro, nella sua relazione finale, ebbe ad evidenziare una serie di punti critici, in riferimento alla vigilanza, quanto alla prevenzione nei luoghi di lavoro.
Nello specifico la Commissione segnalò che il previsto «coordinamento, tra i vari soggetti competenti in materia di sicurezza, non è sempre o pienamente operante, sia pure con sfumature territoriali diverse».
Alla luce di quanto premesso sarebbe opportuno che si arrivasse all’emanazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nel rispetto dell’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n 400, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, di un atto normativo secondario – nella forma di un decreto interministeriale o di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (qualora si voglia investire del problema la Presidenza del Consiglio dei ministri) – ovvero di una direttiva, contenente disposizioni volte ad armonizzare, razionalizzare e coordinare le competenze istituzionali, a livello centrale e a livello locale, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi, nonché a garantire indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale.
Ciò permetterebbe, senz’altro, un uso più razionale ed efficiente delle risorse umane disponibili presso le amministrazioni pubbliche interessate ed un parziale superamento dei limiti derivanti dalle carenze strumentali e di organico.
Si tratta, pertanto, di una misura essenziale per assicurare un più incisivo intervento della pubblica amministrazione, finalizzato a garantire da subito maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e, al tempo stesso, funzionale alla definizione di soluzioni che potranno eventualmente trovare una più compiuta regolazione nell’ambito del testo unico.
Quote minime di spesa sanitaria da destinare alla prevenzione in materia di sicurezza del lavoro
Si ricorda che, sia nell’attuale quadro sia in passato, diverse disposizioni programmatiche, contenute in provvedimenti legislativi, nei piani sanitari nazionali o nelle intese tra lo Stato, le regioni e province autonome, hanno previsto la destinazione di determinate quote di spesa sanitaria al settore della prevenzione.
In particolare, nel Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, al punto 2.7 è prevista una quota del 5 per cento da destinare alla prevenzione, complessivamente considerata.
Sussiste, tuttavia, l’esigenza che venga definito, in termini tassativi, un limite minimo di risorse da attribuire specificamente alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, come già evidenziato nella relazione finale approvata dalla Commissione nella seduta dell’8 marzo 2006.
Potrebbe altresì essere configurato un sistema premiale, relativamente ai trasferimenti statali per la spesa sanitaria, che vada a beneficio di quelle regioni che abbiano adottato comportamenti maggiormente virtuosi e raggiunto significativi risultati nella prevenzione degli incidenti sul lavoro.
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Fonte: Senato della Repubblica