Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 febbraio 2011, n. 3365 - Ferie aggiuntive per il personale non medico esposto al rischio radiologico


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA "(OMISSIS)", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, L.go Bacone n. 9, presso lo studio della dott.ssa Antonietta Avolio, rappresentato e difeso dall'Avv. AVOLIO Vincenzo per procura a margine del ricorso;
- ricorrente - contro C.F., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in Roma via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Carlo De Marchis, rappresentati e difesi dall'avv. Colombo Alessandra per procura a margine del controricorso; - controricorrenti ¬nonchè T.G., + ALTRI OMESSI ; - intimati - avverso la sentenza n. 1259/2008 della Corto d'appello di Milano, depositata m data 20/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 23.11.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

Fatto

 

 

 

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Lecco, T. G. e tutti gli altri lavoratori indicati in epigrafe, dipendenti della locale Azienda ospedaliera " (OMISSIS)" ed operanti in zona a rischio radiologico, convenivano in giudizio l'Azienda stessa per ottenere la concessione o la corresponsione dell'equivalente economico delle giornate di ferie aggiuntive perdute a decorrere dall'anno 1999 e dovute ai sensi della l. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5 che prevede la concessione di 15 giorni di ferie aggiuntive per il personale non medico esposto in modo permanente al rischio radiologico.


2.- Accolta la domanda limitatamente alla richiesta della concessione effettiva del congedo richiesto, proponeva appello l'Azienda ospedaliera sostenendo l'erronea applicazione della normativa collettiva applicabile.


La Corte d'appello di Milano con sentenza depositata il 20.11.08 rigettava l'impugnazione, ritenendo per quanto qui rileva - che, per la sua finalità di recupero delle energie biologiche legate ad una rischiosa condizione di lavoro, il congedo aggiuntivo non poteva essere equiparato a quello ordinario quanto a modalità dì godimento. La L. n. 724 del 1994, art. 5 infatti, nel prevedere il congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni, non distingue tra il lavoro settimanale distribuito su cinque giorni e quello distribuito su sei, come previsto invece dal contratto collettivo per il congedo ordinario, di modo che la riduzione del numero di giornate di ferie per coloro che non lavorano il sabato è limitata solo al congedo previsto dalla contrattazione collettiva e non anche al congedo aggiuntivo.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso l'Azienda ospedaliera.
Svolgono attività difensiva con controricorso solo i dipendenti indicati in epigrafe.


Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

 

Diritto 

 

4.-Con l'unico motivo di ricorso l'Azienda ospedaliera - premesso che nel regolamento per il godimento delle ferie da essa adottato con Delib. 26 giugno 2002 il richiesto periodo di ferie aggiuntive è di 15 o 13 giorni "secondo che l'orario settimanale di servizio si articoli su sei o cinque giorni - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, deduce violazione dell'art. 5 della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 5 del ccnl del comparto Sanità sottoscritto il 20.9.01, relativo al biennio economico anni 2000-2001.
Parte ricorrente ricostruisce la disciplina normativa dell'indennità di rischio e sostiene che la L. n. 724 del 1994 - che reintroduceva il congedo aggiuntivo, originariamente previsto ma poi abolito -a decorrere dall'1.1.95 prevedeva la contrattualizzazione dei benefici spettanti al personale esposto alle radiazioni. Gli accordi collettivi del comparto sanità del 1995 e del 1999 non avevano fissato una specifica disciplina per il godimento del congedo aggiuntivo e si erano solo limitati a prevedere che appositi fondi fossero destinati al finanziamento delle indennità spettanti al personale interessato. Solo con il contratto del comparto Sanità sottoscritto il 20.9.01 e relativo al biennio 2000-2001 era stabilito che a detto personale "competono quindici giorni di ferie aggiuntive, da fruirsi in unica soluzione" (art. 5, comma 6).
Conseguentemente la regolamentazione del congedo aggiuntivo va ricercata non solo nella L. n. 724 del 1994, ma anche nella contrattazione collettiva e, in particolare, nell'art. 5, comma 6, del ccnl sottoscritto il 20.9.01, che considera il congedo aggiuntivo in questione come prolungamento del congedo ordinario e li equipara nella stessa disciplina. Il primo, in altre parole, non è altro che una integrazione del secondo e, come tale, è soggetto alla stessa disciplina; per cui al personale che articola l'orario di lavoro in cinque giorni (lunedì-venerdì), invece che su sei (lunedì-sabato), essendo il sabato considerato non lavorativo e dovendo il congedo essere goduto continuativamente, necessariamente possono essere riconosciuti solamente 13 giorni di ferie.
Il quesito sottoposto al Collegio è il seguente: se alla luce della vigente disciplina normativa e contrattuale (della L. n. 724 del 1994, art. 5 e art. 5 CCNL. Sanità biennio economico 2000-2001), il congedo aggiuntivo spettante al personale esposto a rischio radiologico la cui settimana lavorativa sia articolata su cinque giorni, debba essere computato con riguardo a una settimana lavorativa di sei giorni.


5.- Preliminarmente debbono essere rigettate le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso formulate dai contro ricorrenti.

 

5.1.- Quanto alla denunziata improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non essendo stato depositato assieme al ricorso il testo dei contratti ed accordi collettivi posti a fondamento delle censure svolte, deve rilevarsi che la presente controversia ha ad oggetto il rapporto di lavoro del personale dipendente della Sanità pubblica, il cui rapporto è regolato da contratti collettivi emanati ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40 i quali, ai sensi dello stesso D.Lgs., art. 47, comma 8, sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte tale ultima previsione consente l'applicazione del principio iura novit curia anche a detti contratti collettivi nazionali (v. Cass. 16.2.05 n. 3072, in motivazione, per la quale detta norma concede alla Corte di cassazione di prendere cognizione diretta del contratto, senza il tramite dell'accertamento di fatto riservato al giudice di merito).
Per quanto qui rileva, l'affermazione di detto condivisibile principio, solleva la parte interessata dall'onere di deposito ex art. 369, comma 2, n. 4, e rende irrilevante l'eccezione di improcedibilità qui proposta.


5.2.- Quanto all'eccezione di inammissibilità per la carente formulazione del quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il quesito stesso risulta formulato in maniera coerente e sufficiente in relazione alla trattazione del motivo effettuata dalla parte ricorrente.

 

6.- Passando al merito della controversia, il ricorso è fondato, seppure per motivazione parzialmente diversa da quella dedotta dall'Azienda ricorrente.

 

6.1.- Con l'unico motivo di ricorso viene denunziata la carente ricostruzione normativa dell'istituto delle ferie aggiuntive spettanti al personale in considerazione, così come effettuata dalla Corte di merito, avendo la stessa omesso di considerare la norma collettiva regolatrice dell'istituto; viene pertanto richiesto al Collegio di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 di risolvere la controversia alla luce della disciplina fissata dalla norma in questione.


Al riguardo deve rilevarsi che la materia oggetto della presente controversia fu originariamente regolata dall'art. 36 del D.P.R., recante lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, il quale prevedeva che detto personale godesse di un congedo ordinario di durata massima di trenta giorni (comma 1), "aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti" (comma 5).
Con la L. 23 dicembre 1994, n. 724 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nel capo dedicato alle disposizioni in materia sanitaria, fu previsto, per quanto qui rileva, che "a partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radiodiagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata" (art. 5, comma 1). Tale periodo aggiuntivo di ferie fu esplicitamente qualificato di "recupero biologico" (comma 2).
La Corte di merito ha limitato la sua analisi alla considerazione della norma contenuta nella L. n. 724, art. 5 e dell'art. 19 del contratto collettivo del comparto Sanità del 1995 (dedicato alla disciplina di ferie e festività del personale, ma non alle ferie aggiuntive in questione), che l'Azienda oggi ricorrente aveva indicato solo come tappa del suo percorso argomentativo, senza tenere conto del contratto collettivo del comparto Sanità 29.9.01 relativo al secondo biennio economico 2000-2001, richiamato da entrambe le odierne parti nei loro atti difensivi, che costituisce invece fonte essenziale per la risposta al quesito oggi sottosposto a questa Corte. L'art. 5 di questo secondo contratto collettivo, infatti, sotto la rubrica "indennità di rischio da radiazioni", prevede che al personale esposto in modo permanente al rischio in questione competono, oltre l'indennità specifica, anche "15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione" (comma 6).

6.2.- La Corte di cassazione, richiesta dell'interpretazione dell'art. 5, comma 6, da ultimo richiamato ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64 con la sentenza 16.12.09 n. 26364 ha statuito che la disposizione in questione va interpretata nel senso che "nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in una unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo".
Ove avesse applicato la norma in questione e ne avesse dato l'interpretazione appena riferita, condivisa dall'odierno Collegio, la Corte di merito avrebbe dovuto dunque concludere che il computo delle ferie aggiuntive compiuto dall'Azienda ospedaliera in causa è in realtà più favorevole di quello legale previsto dal contratto collettivo. In questo senso si è già espressa questa Corte con la sentenza 23.9.10 n. 20139, avente ad oggetto analoga controversia promossa da altri dipendenti dell'Azienda Ospedaliera oggi in causa.


7.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ai sensi dell'art. 384, comma 1, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, le domande introduttive debbono essere rigettate.
Le spese debbono essere compensate per l'intero giudizio, essendo l'interpretazione della Corte di cassazione intervenuta quando l'odierna controversia era già pervenuta al giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta le domande introduttive, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.

 

 


Legge 23 dicembre 1994, n. 724

 

 

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 5

(Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di lavoratori esposti a rischio radiologico)

1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata.

2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.

3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.

4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.