Tipologia: CCNL
Data firma: 20 settembre 2001
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2001
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Sanità
Fonte: ARAN

Sommario:

Parte generale
Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale
Parte I – Biennio economico 2000-2001
Art. 2 Incrementi tabellari
Art. 3 Finanziamento dei trattamenti economici
Art. 4 Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa
Art. 5 Indennità di rischio da radiazioni
Art. 6 Clausola di interpretazione autentica
Parte II – Finanziamenti aggiuntivi per il ruolo sanitario e per le assistenti sociali
Art. 7 Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive
Art. 8 Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente sociale
Art. 9 Trasformazione dei posti e passaggi
Art. 10 Coordinamento
Parte III – Norme generali e finali
Art. 11 Le posizioni organizzative
Art. 12 Norma programmatica
Art. 13 Previdenza complementare
Art. 14 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 15 Norma finale
Tabelle da A a G
Dichiarazioni congiunte
Dichiarazioni a verbale

Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità II biennio economico 2000-2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell’accordo del personale del comparto Sanità, relativo al II biennio di parte economica 2000-2001 nonché dell’ulteriore atto di indirizzo dello stesso in data 16 luglio 2001 e dell’autorizzazione governativa intervenuta il 7 settembre 2001, la Corte dei Conti, in data 20 settembre 2001, ha certificato l’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

Lo stesso giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,30 ha avuto luogo l’incontro tra : l’Aran […] e le seguenti Organizzazioni Cgil Fp sanità, Cisl Fps, Uil Fpl, RSU: Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi, Fials e Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Usae, Confsal
Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità II biennio economico 2000-2001

Parte generale
Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all’art. 6 del CCNQ del 2 giugno 1998, in servizio alla data del 1 gennaio 2000 o assunto successivamente. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 e concerne gli istituti normo - economici di cui ai successivi articoli.
2. Sono confermati tutti i riferimenti e le dizioni di cui all’art. 1 del predetto contratto. Il D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (come modificato ed integrato dai D. Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) viene indicato come D. Lgs. 229 del 1999.

Parte I Biennio economico 2000 - 2001
Art. 5 Indennità di rischio da radiazioni

1. L’indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica – ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dall’art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.
2. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo di cui all’art. 38, comma 1, al fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 .
3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L’ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell’art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999.
4. L’accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
5. Gli esiti dell’accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999.
6. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
7. L’indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile con l’indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. è, peraltro, cumulabile con l’indennità di profilassi antitubercolare confermata dall’art. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995.
8. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l’art. 54 del D.P.R 384/1990 e l’art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996.

Parte III Norme generali e finali
Art. 15 Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL 22 maggio 1997) e 7 aprile 1999 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.