SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COSIDDETTE «MORTI BIANCHE»

RELAZIONE FINALE
GRUPPO DI LAVORO «SETTORE AGRICOLO»

Esemplificazione - a cura del gruppo di lavoro - di progetto formativo per imprese agricole con basso numero di addetti

PROGETTO
Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori del settore agricoltura


Premessa
Preso atto che il fenomeno degli eventi infortunistici del nostro paese ricopre particolare interesse in quanto 3 numero degli incidenti sul lavoro riferiti all'anno 2004, soprattutto in agricoltura, appare rilevante sia per i casi di inabilità temporanea che per morte, si ritiene utile produrre alcune osservazioni in merito a tali eventi.
infatti l'analisi dei risultati di tale fenomeno conferma che la cultura della sicurezza nell'individuo raggiunge livelli ancora molto bassi. Nonostante l'ambiente lavorativo sia normato e controllato da leggi specifiche in materia, ancor oggi molte aziende agricole, soprattutto di piccole dimensioni, risultano non applicare 9 D.Lgs. 626794, soprattutto per quanto attiene alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che ai sensi dell'art. 10 può essere espletato dallo stesso Datore di Lavoro, sia per quanto attiene la parte documentale.
Per questo motivo si ritiene utile proporre un progetto su larga scala che si avvale di un processo di formazione finalizzato all'applicazione del citato decreto in vista del contenimento e alla diminuzione non solo dell'indice infortunistico, ma anche della gravità dello stesso negli ambienti di lavoro in agricoltura.

1. OBIETTIVI PREFISSATI
Lo scopo dell'intervento proposto è quello di implementare la cultura della sicurezza rivolta in particolar modo alla prevenzione degli infortuni nel settore dell'agricoltura.

2. DESTINATARI
Titolari di aziende agricole di piccole dimensioni inferiori a dieci dipendenti)

3. FASI DI LAVORO
Il progetto si articolerà attraverso le seguenti fasi:
1) Corso di formazione per Datore di Lavoro che svolge funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
2) Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
3) Corso antincendio
4) Corso di primo soccorso

4. ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso si articolerà in 50 ore così suddivise:
modulo 1°-16 ore
■ presentazione del progetto
■ norme generali in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
■ il decreto legislativo 626
■ analisi degli infortuni nel settore agricolo
■ i principali rischi: rischio legato all'utilizzo delle macchine/attrezzature di lavoro, rischio biologico, rischio chimico e cancerogeno, rischio elettrico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi
■ dispositivi di protezione individuali
■ le responsabilità penali del Datore di Lavoro
■ gli obblighi di informazione ai sensi dell'art 7 e dell'art. 22

modulo 2° -10 ore
■ la valutazione dei rischi
■ redazione guidata del Documento di Valutazione dei Rischi su modello già predisposto

modulo 3°- 8 ore
■ corso B antincendio secondo il D.M. 10/3/98:
1) L'Incendio e le prevenzione incendi (2 ore) [Principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; te principali cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi]
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore) [Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per f evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; Illuminazione di emergenza]
3) Esercitazioni pratiche (3 ore) [Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti].

modulo 4° -16 ore
■ corso di primo soccorso secondo il D.Lgs. 388/03
1) Allertare il sistema di soccorso (6 ore)
[Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza]
Riconoscere un'emergenza sanitaria [1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) b) stato di coscienza c) ipotermia e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
Attuare gli interventi di primo soccorso [1) Sostenimento delle funzioni vitali a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica,; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; t) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
2) Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta (4 ore)
[Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: 1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) traumi e lesioni toraco-addominali.
Acquisire conoscenze generati sulle patologie specifiche in ambiente é lavoro [1 ) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne]
3) Acquisire capacità ti Intervento pratico (6 ore) [ 1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto dei traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici].


DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RELAZIONE


- Nota del Presidente INAIL del 15 novembre 2005 sul lavoro sommerso
- Dichiarazione del Presidente ANMIL su ingiustificato «ottimismo»;
- Documentazione su programma CIA «Campi Sicuri»;
- Comunicato FAI-CISL di Catania del 25 marzo 2003;
- Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura;
- Nota del maggio 2005 dell'Unione Provinciale Agricoltori Varese con allegata circolare n. 11/2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento.

Tutti gli altri documenti citati sono agli atti della Commissione.


Nota del Presidente INAIL del 15 novembre 2005 sul lavoro sommerso



Prot. 276/05
rif. prot. n. 142 cominfor

Roma, 15 novembre 2005

In merito agli infortuni occorsi in ambito di lavoro sommerso e di quello minorile, le Strutture competenti dell'Inail hanno condotto approfondimenti dai quali sono emerse le considerazioni di seguito riportate.
Come è noto il lavoro sommerso rappresenta un fenomeno complesso e sfuggente, data la difficoltà oggettiva di misurare entità non direttamente rilevabili.
Per quanto riguarda, poi, il fenomeno infortunistico nell'ambito del lavoro sommerso non è possibile evidenziare dalle banca dati mail questa fattispecie per due principali motivi:
• gli infortuni avvenuti ai lavoratori irregolari spesso non vengono denunciati soprattutto quando si tratta di eventi di lieve entità
A tale proposito si ricorda che nel 65% dei casi gli Mortimi denunciati all'Inail occorsi ai lavoratori "regolari" comportano o solo astensione dal lavoro o conseguenze tali (grado di menomazione < 6%) da non determinare l'erogazione di indennizzi in capitale o in rendita;
• il sistema assicurativo nazionale si basa sul principio della automaticità delle prestazioni, che garantisce il diritto alle prestazioni stesse a tatti i lavoratori dipendenti, anche se il datore di lavoro non abbia adempiuto ai propri obblighi assicurativi Ne consegue che l’infortunio occorso al lavoratore irregolare può essere denunciato all'Inail per l'eventuale erogazione delle prestazioni Contestualmente - entro le previste 24 ore - il datore di lavoro può trasmettere la Denuncia Nominativa degli Assicurati (che alimenta la "Banca dati assicurati1”) Ciò rende regolare nella banca dati dell'Istituto quel lavoratore e di conseguenza quell’infortunio.
In assenza di uno strumento che consenta di evidenziare gli infortuni occorsi a lavoratori irregolari, è stato ritenuto utile effettuare alcune stime -sulla base di dati derivanti da fonti ufficiali - sulle dimensioni generali del fenomeno per grandi aggregati. Di recente l'Istat ha valutato in 3.238.000 unità il numero di lavoratori irregolari in Italia (valutazione, peraltro, in linea con le stime a suo tempo effettuate dall'Inail).
Il tasso di irregolarità, calcolato come incidenza delle unità di lavoro non regolare sul totale delle unità di lavoro, si attesta al 13,4% a livello nazionale (valore, peraltro, in diminuzione rispetto al 2002 per effetto della regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari).
Sulla base della stima dell’Istat del tasso di irregolarità articolato per ramo di attività2, appare plausibile valutare il numero dei lavoratori irregolari in:

o Industria e servizi           = 2.908.000 unità
o Agricoltura                     = 330.000 unità.

Applicando a tali stime i rispettivi tassi di frequenza per 1000 addetti degli infortuni in occasione di lavoro indennizzati dall'Inail (pari a 35,7 per 1000 in Industria e servizi e 57,1 per 1000 in agricoltura), la stima del numero di eventi infortunistici avvenuti nel 2004 e non denunciati in quanto occorsi ai lavoratori irregolari risulta essere:

Industria e servizi             = 103.800 unità
Agricoltura                      = 18.800 unità

In complesso, si stima, quindi, che per il 2004 siano quasi 125.000 i casi di infortunio sul lavoro con esiti superiori ai tre giorni avvenuti in attualità di lavoro a lavoratori irregolari.
Tenendo, poi, conto del rapporto esistente tra infortuni indennizzati e quelli denunciati, si stima in 190.000 il numero di eventi che non sono denunciati per puro effetto del lavoro irregolare. Tale stima raggiunge le 200.000 unità se si tiene anche conto degli infortuni in itinere.
È da presumere che le stime condotte siano cautelative, in quanto elaborate tenendo conto dell'indice di frequenza riscontrato presso gli assicurati Inail. I lavoratori irregolari, come è noto, agiscono in condizioni operative ed ambientali più precarie e sono adibiti prevalentemente a mansioni e in settori ad alto rischio.
Infine, per quanto riguarda gli infortuni in ambito di "lavoro minorile", presso le banche dati dell'Istituto non risulta alcun evento occorso a infortunati di età inferiore a quella minima legale (15 anni). Infatti, nella fattispecie la normativa prevede il divieto del ricorso a minori per lo svolgimento di attività lavorative e, conseguentemente, non è ipotizzabile la possibilità da parte del datore di lavoro di una siffatta denuncia di infortunio che, automaticamente, farebbe emergere in sede penale la violazione di un diritto costituzionalmente garantito.
________
1Uno strumento di natura informatica che registra, attraverso la DNA, i movimenti delle assunzioni e cessazioni degli assicurati a partire dal marzo 2000
2 Agricoltura = 32,9%, Industria = 7,7%; Servizi - 14,5% e Totale <= 13,4%



Comunicato FAI-CISL di Catania del 25 marzo 2003

Giorno - Ora: 25/03/2003 -
Titolo: Fai Cisl Catania
Abstract: Sicurezza in agricoltura: occorrono correttivi per rendere applicabile il d.lgs 626/94
Categoria: Sindacati
In evidenza: No
Corpo:
Catania, 25 marzo 2003 - Nel 2002, a Catania la percentuale di denunce di casi di infortunio, dal gennaio 2001 al dicembre 2002, si è abbassata del 10,8%. Nell'anno 2001 sono stati denunciati 454 casi; di questi sono stati indennizzati 337, riguardanti 320 inabilità temporanee, 16 inabilità permanenti, un caso di morte. I maggiori interessati sono stati i lavoratori dipendenti con 292 casi, contro i 45 dei lavoratori autonomi. Questi i dati emersi nel corso del convegno sul tema «Agricoltura sulla via della sicurezza», organizzato dalla FAI CISL di Catania e patrocinato dal ministero del Lavoro, dove si è analizzato lo stato di applicazione del decreto legislativo 626/94 a nove anni dalla sua emanazione.
«Il numero degli infortuni nel 2002 sembra diminuito - afferma nella sua relazione Rosaria Leonardi, segretaria della FAI CISL di Catania - ma questo dato non ci tranquillizza. Questa riduzione, infetti, è legata alla diminuzione del numero degli addetti nel settore. Inoltre, dobbiamo considerare il lavoro sommerso e non regolare, con un incremento della manodopera extracomunitaria i cui infortuni spesso non vengono denunciati».
L'applicazione della normativa, concepita con carattere di generalità, ha finora creato problemi per la sua inadeguatezza rispetto alla specifica realtà del settore agricolo fatta prevalentemente di piccolissime aziende. A ciò si aggiunge che ancora oggi manca una vera mentalità imprenditoriale che consideri come investimento ciò che invece viene visto come aggravio economico per la propria impresa. Invece, è necessario far comprendere come i dispositivi di sicurezza, la cura dell'ambiente, l'adeguamento degli impianti, tutto ciò che, in definitiva, riduce gli infortuni, aumenta la produttività e garantisce al lavoratore la sicurezza necessaria per operare meglio. Nella casistica degli infortuni, le lavorazioni che registrano le denunce più frequenti si riferiscono alle fasi del "dopo semina" (23), nel lavoro ausiliare (68) e nella lavorazione indeterminata (327).
«La nostra agricoltura - continua la sindacalista - è prevalentemente tradizionale; vi prevale, quindi, l'utilizzo di mezzi vetusti e non a norma di sicurezza e l'età media molto alta dei lavoratori, ma anche un certo incremento della meccanizzazione. Questi fattori fanno s che l'indice di frequenza e di gravità degli infortuni sia ancora più elevato rispetto all'industria ed all'artigianato. A tutto questo va aggiunto che le aziende agricole vivono ancora con difficoltà l'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro: infatti, il basso numero di lavoratori a tempo indeterminato e la prevalenza del lavoro stagionale, insieme ad una bassa scolarità degli addetti, non rendono facile la formazione e l'informazione anche sui temi della sicurezza».
La situazione delle aziende, inoltre, presenta spesso un cattivo stato dei fabbricati, vecchi impianti elettrici, mancanza di spogliatoi, docce e servizi igienici e ancora, impianti e dispositivi antincendio non funzionanti o mai collaudati, mancanza di segnaletica di sicurezza, prodotti fito-sanitari non correttamente conservati, carenza di dispositivi di protezione individuali.
Donato Rotondo, rappresentante nazionale di Confagricoltura, ha dichiarato che anche le associazioni imprenditoriali sono in sintonia con quanto espresso dal sindacato e ne condividono gli obiettivi, ma per arrivare a dei risultati concreti è necessario apportare delle modifiche al decreto 626 rendendolo più aderente alla realtà agricola e favorendo l'accorpamento delle piccole aziende. «I limiti della 626 - sottolinea Armando Zanotti, segretario nazionale FAI CISL - sono legati al periodo in cui fu pensata e al suo indirizzo legato alla realtà industriale. Questo ha provocato una scarsa diffusione dei rappresentanti della sicurezza (RLS) nelle piccole e medie imprese, e un'eccessiva burocratizzazione degli adempimenti per la prevenzione degli infortuni. Siamo molto preoccupati per quanto il Parlamento si accinge a discutere sul riassetto complessivo della normativa vigente, che rischia però di essere dirompente per milioni di lavoratori. Per scongiurare tale pericolo è auspicabile avviare un tavolo di confronto nazionale tra governo e sindacato per delineare i correttivi più consoni per una legge che sappia cogliere anche le specificità dell'agricoltura».
Occorrerà, quindi, sempre più investire, ma in maniera seria con interventi mirati e studiati su informazione e formazione dei lavoratori, per creare in tutti una consapevolezza del problema e una cultura della prevenzione. Ma una maggiore attenzione ad applicare la legge in agricoltura, per la Fai può rappresentare un primo passo importante per la creazione di condizioni di lavoro più sicure, a cui va però accompagnata una serie di misure che devono essere messe in atto da tutti i soggetti, datori, lavoratori e istituzioni pubbliche. Proprio queste ultime devono assolutamente rafforzare l'attività di prevenzione e vigilanza fino ad ora scarsissima, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese.
In definitiva, per rendere applicabile il decreto legislativo 626 per la sicurezza sul posto di lavoro anche in agricoltura è necessario partire dalla bilateralità. È urgente, cioè, passare attraverso gli accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati di categoria per mettere ordine a una normativa a dir poco generosa, che porti all'adozione di un testo unico, con una disciplina specifica e analitica per il lavoro agricolo.
[…]

Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura

 

Agricoltura / Accordo tra sindacati e imprese

Avviso comune sul sommerso

Le federazioni nazionali di categoria dei lavoratori dell’agroindustria - Flai Cgil, Fai Cisl , Uila Uil – hanno sottoscritto oggi, al Tavolo nazionale sul Sommerso, un Avviso comune con le controparti agricole ed industriali – Confagricoltura, Coldiretti , Cia e Federalimentare - alla presenza del Sottosegretario al lavoro on. Sacconi e del Presidente del Comitato nazionale per l’Emersione del lavoro prof. Luca Meldolesi. L’avviso riguarda, in specifico, la materia dell’emersione del lavoro irregolare agricolo.

“La sottoscrizione dell’avviso – ha dichiarato Giorgio Scirpa Segretario nazionale della Flai - testimonia la comune volontà di combattere il fenomeno del sommerso non solo al fine di limitare la concorrenza sleale - o per “ fare cassa” com’è stato per i recenti provvedimenti governativi sull’emersione dagli esiti fallimentari - ma per sottolineare il ruolo ed il valore del lavoro all’interno dei processi produttivi. Riconoscere il ruolo fondamentale del lavoro per l’affermazione dei processi produttivi è strategicamente decisivo in un settore come il nostro per orientare le scelte sulla qualità al fine di un’affermazione sui mercati e di una giusta remunerazione dei fattori della produzione. Si tratta di un passo importante per invertire la linea tesa alla competizione esclusivamente sui costi rendendo evidente l’importanza del fattore lavoro, degli investimenti in ricerca ed innovazione e delle produzioni di qualità in un sistema che valorizzi la sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro rispettando l’ambiente e assumendo come valore fondante il principio della sostenibilità.

Ora – ha concluso Scirpa - spetta al Governo rendere operativi gli indirizzi che l’Avviso comune contiene evitando che esso finisca per essere solo uno strumento di propaganda senza alcuna utile ricaduta nel sistema produttivo.”


Pubblichiamo di seguito il testo dell’Avviso

AVVISO COMUNE IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE IN AGRICOLTURA


L'anno 2004, il giorno 4 del mese di maggio, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito del Tavolo Nazionale sul Sommerso - Agricoltura, attivato di concerto con il Comitato Nazionale per l'Emersione del Lavoro non regolare, alla presenza dell'on Maurizio Sacconi, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; e del prof. Luca Meldolesi, Presidente del Comitato Nazionale per l'Emersione del Lavoro non regolare,
tra
la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA)
la Confederazione Nazionale Coldiretti (COLDIRETTI)
la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)
la Federazione Italiana dell’Industria Alimentare (FEDERALIMENTARE)
la FLAI-CGIL,
la FAI-CISL,
la UILA-UIL
la Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e Impiegati dell'Agricoltura (CONFEDERDIA)

è stato definito il seguente Avviso Comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura:

Premessa
Il sommerso in agricoltura è un fenomeno preoccupante e diffuso, sia pure. in misura diversa, su tutto il territorio nazionale, e che presenta caratteristiche indubbiamente particolari.
La presenza di tale fenomeno rappresenta un problema -oltre che per lo Stato -anche per le imprese agricole in regola, che adempiono puntualmente agli obblighi burocratici ed economici connessi ai rapporti di lavoro dipendente. Dette imprese infatti si trovano costrette a competere con aziende "sommerse", che operano con costi di produzione notevolmente inferiori.
Il lavoro sommerso, inoltre, incide negativamente sui lavoratori dipendenti non denunciati regolarmente che subiscono l'ingiustizia sociale della mancanza di un'adeguata copertura previdenziale ed assistenziale.
In agricoltura poi, esiste un altro preoccupante fenomeno che non ha riscontro nelle stesse dimensioni negli altri settori: quello del lavoro "fittizio", e cioè del lavoro non prestato ma denunciato all'INPS al solo fine di far percepire i previsti benefici economici e previdenziali.
Di qui la condivisa necessità, peraltro da sempre sottolineata dalle Organizzazioni firmatarie del presente documento, di contrastare adeguatamente il preoccupante fenomeno del lavoro sommerso, coerentemente con le indicazioni dell'Unione Europea, contenute da ultimo nel Progetto di risoluzione del Consiglio del 10/l0/2003 sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare.
Il progetta infatti invita tutti gli Stati Membri a combattere il sommerso attraverso un approccio globale basato su azioni preventive che incoraggino i datori di lavoro ed i lavoratori ad operare all'interno dell‘economia ufficiale e nel contesto dell'occupazione regolare.
Tutto ciò premesso, le Parti propongono l'adozione dei seguenti provvedimenti:

Monitoraggio ed analisi del fenomeno
Realizzazione di un approfondito studio specifico del fenomeno del lavoro sommerso in agricoltura, con il coinvolgimento delle Parti sociali e/o loro organismi bilaterali, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli enti previdenziali ed assicurativi, e delle altre istituzioni competenti (Università, etc.), finalizzato ad individuare, attraverso un'indagine scientifica condotta nelle aree territoriali considerate maggiormente a rischio, le peculiari caratteristiche e le specifiche ragioni che connotano il fenomeno in questione.
A livello territoriale, verrà svolto un compito di monitoraggio dei flussi della manodopera, al fine di valutare l'incidenza delle misure sotto indicate sul fenomeno del lavoro sommerso.
A livello nazionale, gli esiti del monitoraggio e dello studio del fenomeno, nonché i risultati delle iniziative adottate con il presente avviso e le eventuali sopravvenute problematiche in materia di lavoro sommerso, saranno. oggetto di analisi e confronto nell'ambito del Tavolo nazionale sul sommerso -Agricoltura, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Stabilizzazione dell'occupazione
Fermo restando che il lavoro in agricoltura è caratterizzato da una rilevante componente stagionale,. si condivide la necessità di adottare misure finalizzate a favorire la stabilizzazione dell'occupazione dipendente in agricoltura mediante apposite agevolazioni contributive aggiuntive per le imprese:
§ che attivano nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato o che trasformano a tempo indeterminato rapporti a tempo determinato;
§ che rinnovano l'anno successivo, con lo stesso lavoratore, rapporti a tempo determinato disciplinati dagli articoli 19 e 20, lettere b) e c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002.
Sempre al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato in agricoltura, alle imprese che per legge o per contratto sono obbligate ad anticipare al lavoratore alcune prestazioni temporanee, deve essere riconosciuta la possibilità di portare a conguaglio, in sede di denuncia o di pagamento dei contributi, le somme anticipate per conto degli Enti previdenziali ed assicurativi.

Riforma dei criteri di erogazione delle prestazioni temporanee
Revisione dei criteri e dei meccanismi di erogazione delle prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, finalizzata ad evitare possibili convenienze per il lavoratore ed il datore di lavoro a non denunciare le giornate di lavoro effettuate al di sopra di certe soglie, ovvero a denunciare giornate di lavoro mai effettuate. A questo fine si conviene sulla necessità di superare l'attuale regime per soglie di occupazione ed adottare il criterio di un trattamento direttamente proporzionale alle giornate di occupazione effettuate. apportando le conseguenti "modifiche alla disciplina della contribuzione figurativa utili ad evitare penalizzazioni per il lavoratore.
Occorre inoltre modificare l'attuale disciplina relativa alle calamità limitandone l'applicazione ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole calamitate ed estendendole ai lavoratori delle aziende di prima lavorazione dei prodotti agricoli.

Incentivi
Le Parti propongono l' adozione delle seguenti misure incentivanti:
§ istituire forme di incentivazione per favorire l' emersione del lavoro dei pensionati;
§ semplificare le procedure per l' ottenimento, delle autorizzazioni al lavoro dei cittadini extracomunitari, a partire dall'adozione di un apposito regolamento di attuazione che snellisca le procedure di avviamento al lavoro. Lo studio proposto nel primo paragrafo, riferito al monitoraggio ed analisi del fenomeno, dovrà prevedere. un' apposita sessione sulle tematiche in oggetto;
§ applicare anche all’ agricoltura l'oscillazione della contribuzione antinfortunistica in relazione al numero degli infortuni verificatisi ed al grado di sicurezza delle aziende, in modo tale da premiare le aziende che, rispettando le norme in materia di sicurezza sul lavoro, riducano il rischio di infortunio;
§ introdurre incentivi economici in favore delle imprese che incrementano il numero di giornate denunciate per almeno un triennio
§ prevedere adeguate misure incentivanti per le imprese con maggiore intensità occupazionale e/o operanti nei territori che non usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

Rispetto della legislazione del lavoro e dei contratti collettivi
L'applicazione delle forme incentivanti previste nei paragrafi precedenti in favore delle imprese agricole deve essere subordinata al rispetto (sostanziale) da parte delle aziende della legislazione in materia di lavoro e previdenza e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Vigilanza e controllo
Le parti auspicano che, nell'ambito del riassetto della disciplina sulle attività ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro, si realizzi il coordinamento nelle attività degli organi ispettivi al fine di un migliore e più razionale svolgimento dell' attività di vigilanza.
Al fine di rendere più efficace l'azione di controllo le parti auspicano l'adozione di un codice unico per ogni singola azienda agricola che serva ad identificare l’impresa nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle registrazioni, gli adempimenti ed i controlli relativi alla stessa.
Con specifico riferimento al fenomeno del lavoro fittizio le part , al fine di agevolare l'azione di controllo da parte delle amministrazioni competenti individuano dei punti di criticità sui quali è opportuno un approfondimento straordinario per sconfiggere il fenomeno. Tali punti sono rappresentati dal grado di parentela col titolare dell' azienda agricola, dal numero delle giornate denunciate sostanzia1mente corrispondenti alle soglie minime di accesso alle prestazioni, dalle ridotte dimensioni aziendali in termini di fabbisogno di manodopera.
Le parti - al fine di rendere più efficace la lotta al sommerso in agricoltura, nonché di favorire la modernizzazione e l'integrazione del sistema previdenziale agricolo, salvaguardandone le specificità auspicano che alla materia della previdenza ed assistenza in agricoltura gli Enti previdenziali ed assicurativi, ed in primo luogo l 'INPS, garantiscano adeguata e specifica attenzione rafforzando, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, il ruolo di coordinamento ai vari livelli, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 19, legge 724/1994 e dall'articolo 9-sexies, legge 608/1996.
L'introduzione delle misure incentivanti sopra specificate non comporterebbe oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il minor introito contributivo e fiscale, nonché il miglioramento delle prestazioni per alcune categorie, sarebbe sicuramente compensato dall' ampliamento della platea dei contribuenti, dall'incremento del numero di giornate denunciate e dai risparmi conseguenti alla razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni.
Il riordino della contribuzione figurativa dei lavoratori, inoltre, comporterebbe risparmi previdenziali crescenti nel tempo.
(Agenzia Flai Cgil, 4 maggio 2004)


CONFAGRICOLTURA UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI VARESE
Maggio 2005


Oggetto: Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli in relazione al rischio di ribaltamento.
Si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ha diramato la circolare n. 11 del 16 marzo 2005, allegata alla presente, concernente i requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento.
La circolare, in considerazione dell'elevato numero di incidenti che si riscontra con i trattori agricoli, evidenzia la necessità di riconsiderare il livello di protezione offerto dalle suddette macchine agricole rispetto al rischio di ribaltamento ed all'eventuale rischio di schiacciamento dell'operatore.
In tale quadro il Ministero precisa che attualmente il sistema più efficace per ridurre le conseguenze del ribaltamento è costituito dall'abbinamento di una struttura a telaio (ROPS), per garantire attorno all'operatore un sufficiente volume di sicurezza, con un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza), per trattenerlo all'interno di tale volume ed evitare che rimanga schiacciato tra parti della macchina e il suolo.
Pertanto, in considerazione della normativa vigente (art. 182 del D.P.R. 547/55, art. 106 del Codice della strada, comma 8 bis dell'art. 36 del D.Lgs. 626/94 e paragrafo 1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 626/94) e tenendo conto delle soluzioni tecnicamente attuabili allo stato dell'arte per diminuire il rischio, il Ministero del Lavoro ha tratto le seguenti conclusioni.

Costruzione e commercializzazione
Il Ministero specifica che: " .....i fabbricanti possano, e debbano commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di protezione del posto di-guida di che trattasi, vale a dire telai ROPS abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza, intese come sistema per trattenere il lavoratore all'interno del volume di sicurezza garantito dal telaio."
In considerazione di quanto detto è indispensabile che gli acquirenti di trattori agricoli, all'atto dell'ordinazione della macchina, verifichino che siano presenti i suddetti dispositivi di sicurezza con particolare riferimento alle cinture di sicurezza.

Trattori già in servizio
Il Ministero indica che "i datori di lavoro esercenti dette attrezzature, in forza degli obblighi derivanti dal combinato disposto art. 4.5 lett. b), seconda frase, c art. 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 626/94 debbano adeguarle mediante apprestamenti strutturali da reperire presso il fabbricante stesso o suo rivenditore."
Per quanto riguarda le misure da porre in essere per l'adeguamento dei trattori (telai e cinture di sicurezza), occorrerà attendere le linee guida che l'ISPESL sta elaborando con il supporto di un apposito gruppo di lavoro al quale partecipa anche la Confederazione.

In attesa di tali linee guida, il Ministero attira l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità che l'uso di trattori non corredati dei dispositivi di sicurezza descritti avvenga previa specifica valutazione dei rischi con adozione di cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento.

In merito ai contenuti della circolare, nel sottolineare che se ne condividono gli obiettivi (diminuzione del numero di infortuni mortali che avvengono nell'uso dei trattori e comunque miglioramento delle caratteristiche costruttive degli stessi), va rilevato che le disposizioni impartite dal Ministero sono state emanate con ingiustificabile ritardo rispetto al DPR 547/55 (peraltro con la circolare 49/81 il Ministero era già intervenuto sull'argomento indicando la necessità di installare esclusivamente i telai di protezione) ed al D.Lgs. 359/99.
In particolare quest'ultimo provvedimento, come indicato nelle precedenti circolari confederali, ha stabilito che, entro il 5 dicembre 2002, le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo, devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. Ciò deve essere conseguito mediante un struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro, ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre il quarto di giro, ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente; nel caso sussista il rischio di schiacciamento tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore, ad esempio cinture di sicurezza.
Con tale ritardo si è ulteriormente protratta una situazione ambigua che ha permesso la commercializzazione di trattrici agricole sprovviste di cinture di sicurezza e, per quanto riguarda alcune categorie di trattrici, quali in particolare quelle a cingoli, e di telai di protezione.
Inoltre, la circolare e stata emanata anche in modo intempestivo rispetto alla discussione che si sta sviluppando sul Testo Unico, sui quale le Organizzazioni agricole hanno presentato una serie di emendamenti che riguardano anche le attrezzature agricole con particolare riferimento alle trattrici agricole.
L'obiettivo che ci si era posti era quello di risolvere in sede legislativa un problema che si sta trascinando da diversi anni a causa delle diverse indicazioni contenute nelle normative che riguardano la sicurezza degli operatori (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche - telaio + cinture) e l'omologazione delle trattrici (Direttiva 74/150/CEE e successive modifiche - solo telaio). La stessa direttiva 2003/37/CE, che sarà recepita nelle prossime settimane e che andrà a sostituire la direttiva 74/150/CEE. introduce esclusivamente l'obbligo della presenza dei punti di attacco delle cinture su ratte le trattrici (a ruote ed a cingoli), mentre la presenza delle cinture è prevista solo per le trattrici con .velocità superiore a 40 km/b. Ma ciò non con effetto immediato, in quanto par le trattrici a ruote fino a 40 km/h le disposizioni entreranno in vigore per le macchine omologate a partire dal 1° luglio 2005, mentre le omologazioni precedenti dovranno essere adeguate entro il 1° luglio 2009. Tempi più lunghi sono previsti per le trattrici a ruote con velocità superiore ai 40 km/h e per quelle a cingoli.
In relazione a quanto detto c'è il rischio che nonostante le indicazioni contenute nella circolare, nel increato europeo potranno comunque essere commercializzate trattrici senza punti di attacco e senza cinture per diversi anni.
In relazione a quanto specificato, nel ribadire la necessità dì acquistare esclusivamente trattrici dotate di telaio o cabina con sedile munito di cinture di sicurezza, si sottolinea che la Confederazione proseguirà la sua azione a livello legislativo al fine di prevedere l'obbligo di montare le cinture di sicurezza sulle trattrici nuove da parte dei costruttori all'interno della normativa relativa all'omologazione delle macchine agricole. Contemporaneamente si richiederà alle Amministrazioni competenti una nuova data di scadenza, che tenga conto delle obiettive difficoltà tecniche di adeguamento del parco macchine usate, e interventi finanziari specifici.
in ogni caso verrà data tempestiva informazioni dei risultati a cui perverrà il gruppo di lavoro sulle trattrici coordinato dall'ISPESL.

All. Circolare n. 11/2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento
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Fonte: Senato della Repubblica