Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Bari, Sez. 3 Civ., 01 settembre 2010 - Risarcimento danni da infortunio scolastico


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, terza Sez. Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Luigi Agostinacchio emesso la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. 8925/2002 R.G. affari contenziosi

TRA

DE.MA.Ci. - rappresentata e difesa dall'avv. Lu.To. del foro di Lucera ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Pa.Ri.

Attore

E

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Bari è ex lege domiciliato

Convenuto

NONCHÉ

Ll.Ad. S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Ni.Pa. presso il cui studio in Bari è elettivamente domiciliata

Terza chiamata

All'udienza del 18 marzo 2010 la causa veniva riservala per la decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente trascritte.

 

Oggetto: risarcimento danni da infortunio scolastico.

 

 

 

 

FattoDiritto

 


Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2002 De.Ma.Ci. conveniva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito a seguito di un infortunio scolastico. Premesso che la stessa all'epoca dei fatti frequentava l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e Programmatori Vittorio Emanuele III di L., esponeva che il giorno 19 maggio 2000, nell'eseguire un'esercitazione di pallavolo durante l'ora di educazione fisica a seguito di una caduta aveva riportato "un trauma distorsivo e rottura LCA ginocchio sinistro, con intervento di ricostruzione e successivo periodo di riabilitazione" cui era conseguita inabilità temporanea e un danno biologico permanente stimato in misura pari al 16/18%. Deduceva che la responsabilità era addebitabile al Ministero convenuto e per l'effetto chiedeva che il convenuto fosse condannato al pagamento della complessiva somma di Euro 41.074,89, o di quell'altra da accertarsi in giudizio, per il danno fisico, morale e patrimoniale in ragione delle spese sanitarie sostenute.

Con comparsa depositata il 24 gennaio 2003 si costituiva il Ministero convenuto che chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese. Preliminarmente eccepiva la inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 10 DPR 1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000. Esponeva sul punto che l'infortunio, essendosi verificato durante l'ora di educazione fisica, era coperto dalla assicurazione Inail ai sensi dell'art. 1 comma 3 n. 28 e dell'art. 4 comma 1 n. 5 del citato DPR. Aggiungeva che l'attore aveva azione diretta esclusivamente nei confronti dell'Istituto di Assistenza operando l'esonero del "datore di lavoro" di cui all'art. 10 DPR cit.; che tra i soggetti assicurati vi erano anche gli allievi di istituti statali nell'ipotesi di danno verificatosi durante esercitazioni pratiche e che tra i datori di lavoro rientrava anche lo Stato. Nel merito contestava l'an ed il quantum della pretesa. Quanto al primo profilo deduceva che gli attori non avevano dimostrato l'esistenza di alcun comportamento doloso o colposo, neppure sotto il profilo della omessa vigilanza; che non poteva nemmeno applicarsi la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. che riguardava il fatto illecito commesso dagli allevi e non il danno cagionato a questi ultimi. Aggiungeva che l'insegnate non avrebbe potuto adottare alcun comportamento alternativo; che gli esercizi rientravano nei normali programmi ministeriali; che l'allenamento si era svolto in condizioni di sicurezza; che, comunque, l'esercizio era adeguato alla età della alunna e che l'evento non era né prevedibile né evitabile, rivestendo i caratteri del fortuito. Contestava, infine, il quantum della pretesa. Dichiarava inoltre di voler chiamare in causa la Ll.Ad. S.p.A. tenuta, in virtù di polizza infortuni, a manlevarlo per la responsabilità verso terzi.

Con comparsa depositata alla udienza di prima comparizione del 29 maggio 2003 si costituiva anche la Ll.Ad. S.p.A. nel merito aderiva, riproponendole, alle medesime argomentazioni già spiegate del Ministero. Per l'effetto chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.

La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dell'attrice, prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio; alla suddetta udienza di precisazione delle conclusioni era quindi riservata per la decisione, con la concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.

La eccezione preliminare sollevata dal Ministero convenuto di inammissibilità della domanda, operando la copertura assicurativa dell'Inail rispetto all'infortunio scolastico in esame, è infondata. In primo luogo deve rammentarsi che, sebbene in virtù dell'art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il danno biologico è stato ricondotto alla copertura assicurativa obbligatoria, e quindi rientra nella regola dell'esonero di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, la detta normativa non trova applicazione al sinistro in esame, verificatosi il 19 maggio 2000, in ragione della espressa previsione del secondo comma che riconduce alla copertura assicurala solo il danno biologico verificatosi successivamente alla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al terzo comma, ovverosia successivamente alla data del 12 luglio 2000. Del resto, detto esonero del datore di lavoro (o dei soggetti ad esso assimilati) dalla responsabilità civile per i danni subiti dall'infortunato, e la limitazione dell'azione risarcitola di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, non riguardano le componenti del danno che non formano oggetto della copertura assicurativa, come il danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ. o il danno patrimoniale non connesso alla riduzione della capacità lavorativa specifica, l'integrale risarcimento dei quali può sempre essere richiesto autonomamente, e non a titolo di danno differenziale, indipendentemente dall'entità dell'indennizzo assicurativo. Sotto tale aspetto, pertanto, la domanda è senza dubbio ammissibile. La domanda è tuttavia infondata.

L'attrice ha dedotto che cadde nel corso di un'esercitazione di pallavolo durante l'ora di educazione fisica. Dalla descrizione del sinistro contenuta in citazione risulta, in particolare, che la caduta della De.Ma. sarebbe stata la conseguenza di un salto ("saltando rovinava pesantemente a terra" - pag. 1 della citazione). L'evento lesivo pertanto si è verificato - per quanto risulta dalle allegazioni di parte - nel corso di una normale azione di gioco, rispetto alla quale mancano i requisiti dell'illecito.

In realtà - sebbene la domanda introduttiva manchi di un suo inquadramento giuridico - la fattispecie, così come prospettata, va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico cui è affidato il minore per omissione del dovere di sorveglianza.

Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso - come nel caso di specie nel quale non vi è stato alcun fatto imputabile ad altri allievi - la responsabilità dell'istituto scolastico non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla attività didattica, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo si procuri danni. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cc, sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

Nel caso di specie, tuttavia, la non imputabilità dell'evento all'insegnante di educazione fisica addetto alla vigilanza, e per esso al Ministero convenuto, e la conseguente esclusione dell'inadempimento all'obbligo di sorveglianza è nella stessa descrizione della dinamica fornita in citazione e confermala dai testi. L'attrice, infatti, è caduta per aver perso l'equilibrio, "in fase di ricaduta da un salto".

La perdita di equilibro durante una azione di gioco è fatto intrinseco alla stessa attività, in alcun modo imputabile - in mancanza di specifiche deduzioni - né alla omissione del dovere di sorveglianza né alla omissione di specifiche cautele; ciò soprattutto ove si consideri che l'alunno all'epoca del fatto aveva una età tale da poter esigere dal medesimo capacità di autocontrollo delle proprie prestazioni motorie.

Concludendo, la caduta si pone come fatto del tutto imprevedibile, non prevenibile, e, comunque non imputabile all'insegnante deputato alla sorveglianza e quindi alla responsabilità del ministero convenuta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con riferimento anche alla chiamata in causa della società assicuratrice, giustificata dalla domanda proposta, sulla base di polizza infortuni valida ed efficace.

 

P.Q.M

 

 

  

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2002 da De.Ma.Ci. nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione nonché sulla domanda di garanzia del convenuto verso la Ll.Ad. S.p.A. così provvede:

- rigetta la domanda principale e, per l'effetto, quella di garanzia;

- condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano per ciascuno di essi in Euro 2.025,00 (Euro 1.200,00 diritti Euro 825,00 onorario) oltre rimborso forfetario, CAP ed IVA;

- pone in via definitiva il costo della C.T.U. a carico dell'attore.

Così deciso in Bari, il 10 luglio 2010.

Depositata in Cancelleria l'1 settembre 2010.