REGOLAMENTO (UE) N. 286/2011 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2011
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 30 marzo 2011, L 83)

Fonte: Sito web Eur-Lex

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006(1) in particolare l’articolo 53,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 intende armonizzare le disposizioni e i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze, delle miscele e di determinati articoli specifici all’interno dell’Unione europea.

(2) Il regolamento tiene conto del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, qui di seguito «GHS») delle Nazioni Unite.

(3) I criteri di classificazione e le norme relative all’etichettatura del GHS vengono riveduti periodicamente a livello dell’ONU. La terza edizione riveduta del GHS è stata approvata nel dicembre 2008 dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema generale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici (UNCETDG/GHS). Essa contiene modifiche riguardanti, tra l’altro, le disposizioni relative all’assegnazione delle indicazioni di pericolo e all’etichettatura dei piccoli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l’ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono. Di conseguenza è necessario adeguare le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati al regolamento (CE) n. 1272/2008 alla terza edizione riveduta del GHS.

(4) Il GHS consente alle autorità di adottare disposizioni supplementari per l’etichettatura al fine di tutelare le persone già sensibilizzate a una specifica sostanza chimica che può provocare una risposta a concentrazioni molto basse. È opportuno introdurre prescrizioni relative all’aggiunta del nome di tale sostanza sull’etichetta, anche se presente in concentrazioni molto basse in una miscela.

(5) Andrebbe inoltre modificata la terminologia di varie disposizioni degli allegati e di taluni criteri tecnici, al fine di agevolare l’attuazione da parte degli operatori e delle autorità preposte all’attuazione, per migliorare la coerenza dei testi giuridici e per incrementare la chiarezza.

(6) Per garantire che i fornitori di sostanze possano adeguarsi alle nuove prescrizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio introdotte dal presente regolamento, va previsto un periodo transitorio e l’applicazione del presente regolamento va differita. In tal modo si intende fornire la possibilità di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento su base volontaria prima che termini il periodo transitorio.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1



Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) all’articolo 25, il paragrafo 5 è soppresso;

2) all’articolo 26, paragrafo 1, è inserita la seguente nuova sezione e):

« (e) se figura il pittogramma di pericolo “GHS02” o “GHS06”, l’impiego del pittogramma di pericolo “GHS04” diventa facoltativo.»;

3) l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

4) l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;

5) l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;

6) l’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento;

7) l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento;

8) l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento;

9) l’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2
Disposizioni transitorie


1. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, prima del 1o dicembre 2012 e prima del 1o giugno 2015 le sostanze e le miscele possono, rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

2. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2012 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2014.

3. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.

Articolo 3



Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1o giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

 


ALLEGATO 1

ALLEGATO 2 E 3

ALLEGATO 4, 5, 6 E 7



____________
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.,
(2) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.,
(3) L 83/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2011


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RETTIFICHE

Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(G.U.U.E. 30 marzo 2011, L 83 )

Fonte: Sito web Eur-Lex

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Nell’Allegato VI, punto 2, lettera c), nella tabella, riga 602-084-00-X, settima colonna:

Anziché: «GHS07 Wng—»,
leggi: «GHS07
Wng».