R146 Raccomandazione relativa all’età minima per l’assunzione all’impiego




Ginevra, 26 giugno 1973


La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Avendo convocato a Ginevra il Consiglio di amministrazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e riunitasi in occasione della propria cinquantottesima sessione, il 6 giungo 1973,
Riconoscendo che l’effettiva abolizione del lavoro minorile e il progressivo innalzamento dell’età minima per l’ammissione alle attività lavorative costituisce soltanto un aspetto della tutela e della promozione dei bambini e dei giovani,
Avendo recepito la preoccupazione manifestata dall’intero sistema delle Nazioni Unite, relativamente a tale tutela e promozione,
Avendo adottato la Convenzione sull’età minima, 1973,
Esprimendo l’intenzione di definire alcuni elementi di politica, secondo quanto auspicato dall’Organizzazione internazionale de, Lavoro,
Avendo deciso l’adozione di alcune proposte relative all’età minima per l’ammissione alle attività lavorative, quarto punto dell’ordine del giorno della sessione,
Avendo stabilito che tali proposte dovranno assumere forma di Raccomandazione, a supplemento della Convenzione sull’età minima, 1973,
adotta, oggi ventisei giugno millenovecentosettantatré, la seguente Raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sull’età minima, 1973.


I - POLITICA NAZIONALE



1. Al fine di assicurare la riuscita della politica nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sull’età minima, 1973, la massima priorità dovrà essere riservata, nelle politiche e nei programmi di sviluppo nazionali, alla pianificazione mirata alla soddisfazione delle esigenze dei bambini e dei giovani, nonché alla graduale estensione delle misure interconnesse, necessarie a garantire le migliori condizioni possibili di salute fisica e mentale, per i bambini e per i giovani.
2. Pertanto, un’attenzione particolare dovrà essere dedicata ad aspetti della pianificazione e della politica, quali, ad esempio:
a. forte impegno nazionale a favore della piena occupazione, conformemente alla Convenzione e alla Raccomandazione sulla politica dell’occupazione, 1964, nonché adozione di provvedimenti volti alla promozione dello sviluppo di aree rurali e urbane, attraverso un incremento dell’occupazione;
b. graduale estensione di altri provvedimenti economici e sociali, finalizzati a ridurre la povertà, ovunque essa sia presente, e a garantire ai nuclei familiari un tenore di vita e un reddito tali da rendere non necessario il ricorso all’attività economica dei bambini;
c. sviluppo e graduale estensione, senza alcuna discriminazione, di provvedimenti di sicurezza sociale e di assistenza alle famiglie (incluse le detrazioni per i figli a carico), mirati a garantire il mantenimento dei bambini;
d. sviluppo e graduale diffusione di opportune strutture per l’educazione, l’orientamento e la formazione professionale, che siano adeguate alle esigenze dei bambini e dei giovani interessati;
e. sviluppo e graduale diffusione di strutture adeguate per la tutela e l’assistenza ai bambini e ai giovani, inclusi i giovani occupati, nonché per la promozione della loro crescita.
3. Un’attenzione particolare dovrebbe essere dedicata alle necessità dei bambini e dei giovani che non hanno famiglia o che non vivono con la propria famiglia, così come a quelle di bambini e giovani migranti che vivono e lavorano con i propri familiari. Tra i provvedimenti più opportuni, in tal senso, dovrebbe essere inclusa l’offerta di assistenza e di orientamento professionale.
4. La frequenza scolastica a tempo pieno o la partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale approvati dovrebbero essere rese necessarie e assicurate almeno fino all’età corrispondente a quella indicata per l’ammissione alle attività lavorative, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione sull’età minima, 1973.
5. (1) Un’opportuna considerazione dovrebbe essere riservata all’adozione di provvedimenti (quali, ad esempio, la formazione preliminare) che non comportino rischi, relativamente a quei tipi di impiego o lavoro per cui l’età minima prescritta, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione sull’età minima, 1973, sia maggiore rispetto all’età di completamento del periodo di istruzione scolastica obbligatoria.
(2) Provvedimenti analoghi dovrebbero essere previsti nei casi in cui tra i requisiti professionali di una particolare occupazione sia inclusa un’età minima di ammissione maggiore rispetto all’età di completamento del periodo di istruzione scolastica obbligatoria.


II - ETÀ MINIMA



6. L’età minima dovrebbe essere fissata allo stesso livello per tutti i settori dell’attività economica.
7. (1) I Membri dovrebbero prefiggersi l’obiettivo di elevare gradualmente a 16 anni l’età minima per l’ammissione a determinate attività lavorative, conformemente all’articolo 2 della Convenzione sull’età minima, 1973.
(2) Nei casi in cui l’età minima per le attività lavorative di cui all’articolo 2 della Convenzione sull’età minima, 1973, sia ancora inferiore a 15 anni, opportuni provvedimenti dovrebbero essere presi d’urgenza al fine di elevarla al livello minimo stabilito.
8. Qualora non sia immediatamente possibile stabilire un’età minima per tutti i tipi di occupazione nel settore dell’agricoltura e delle attività connesse, nelle aree rurali, dovrebbe essere fissata una soglia, almeno per i lavori da svolgere nelle piantagioni e nelle altre aziende agricole di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione sull’età minima, 1973.


III - LAVORI PERICOLOSI



9. Nei casi in cui l’età minima per l’ammissione a tipi di occupazione o lavoro che verosimilmente possano mettere a rischio la salute, la sicurezza o l’integrità morale dei giovani sia ancora inferiore a 18 anni, dovrebbero essere adottati opportuni e immediati provvedimenti, al fine di elevarla al livello stabilito.
10. (1) Nella determinazione dei tipi di occupazione o lavoro di cui all’articolo 3 della Convenzione sull’età minima, 1973, dovrebbero essere tenuti in piena considerazione i pertinenti standard internazionali, quali, ad esempio, quelli relativi a sostanze, agenti o processi pericolosi (comprese le radiazioni ionizzanti), al sollevamento di carichi pesanti, e al lavoro sotterraneo.
(2) L’elenco dei tipi di occupazione o lavoro in questione dovrebbe essere periodicamente riesaminato e opportunamente revisionato, particolarmente alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
11. Nei casi in cui, in riferimento all’articolo 5 della Convenzione sull’età minima, 1973, un’età minima non sia immediatamente fissata per certi rami di attività economica o tipi di lavoro, adeguati provvedimenti dovrebbero essere adottati al fine di stabilire una soglia applicabile a quei tipi di occupazione o lavoro che comportino rischi per i giovani.


IV - CONDIZIONI DI LAVORO



12. (1) Opportuni provvedimenti dovrebbero essere adottati al fine di assicurare che le condizioni di lavoro, per i bambini e i giovani di età inferiore a 18 anni, raggiungano e siano mantenute ad un livello soddisfacente.
(2) Analogamente, opportuni provvedimenti dovrebbero essere adottati al fine, da un lato, di salvaguardare e tenere sotto controllo le condizioni in cui bambini e giovani svolgono programmi di orientamento e formazione professionale, all’interno delle aziende, preparando istituzioni e scuole alla formazione tecnica o all’avviamento, e, dall’altro, di formulare standard per la loro tutela e il loro sviluppo.
13. (1) In riferimento all’applicazione del precedente paragrafo, nonché in attuazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della Convenzione sull’età minima, 1973, un’attenzione speciale dovrebbe essere riservata ai seguenti aspetti:
a. corresponsione di un’equa remunerazione e tutela della stessa, in base al principio della parità salariale;
b. rigida limitazione dell’orario lavorativo giornaliero e settimanale, e divieto di lavoro straordinario, in modo da lasciare tempo sufficiente per l’istruzione e la formazione (incluso il tempo necessario per il relativo studio a casa), il riposo giornaliero e le attività ricreative;
c. garanzia (senza possibilità di eccezioni, se non in casi di effettiva emergenza) di un minimo di 12 ore consecutive per il riposo notturno, e del consueto riposo settimanale;
d. garanzia di ferie annuali pagate, con durata minima di due settimane, e, in ogni caso, non inferiore a quella concessa agli adulti;
e. copertura mediante schemi di previdenza sociale, comprendente infortuni sul lavoro, assistenza sanitaria e forme di sussidi per malattia, a prescindere dalle condizioni di occupazione o di lavoro;
f. mantenimento di soddisfacenti standard di sicurezza e condizioni sanitarie, nonché adeguata istruzione e supervisione.
(2) Il sottoparagrafo (1) del presente paragrafo riguarda anche i giovani marinai, non essendo questi ultimi coperti, relativamente alle materie ivi menzionate, dalle Convenzioni internazionali del lavoro o dalle Raccomandazioni specificamente riguardanti le occupazioni marittime.


V - APPLICAZIONE



14. (1) I provvedimenti intesi ad assicurare l’effettiva applicazione della Convenzione sull’età minima, 1973, e della presente Raccomandazione dovrebbero includere:
a. l’opportuna intensificazione dell’attività di vigilanza e dei relativi servizi, ad esempio, mediante la speciale formazione di ispettori che siano in grado di individuare, per poi eliminarli, eventuali abusi commessi nei riguardi dell’occupazione o del lavoro di bambini o giovani;
b. il potenziamento di servizi per il miglioramento e la sorveglianza dei programmi di formazione, all’interno delle aziende.
(2) Una maggiore importanza dovrebbe essere attribuita al possibile ruolo degli ispettori, nell’ambito dell’offerta di informazioni e consulenze circa gli strumenti concreti per l’adeguamento ai vari provvedimenti, nonché per quanto riguarda l’applicazione degli stessi.
(3) Le attività di ispezione sui luoghi del lavoro e della formazione, all’interno delle aziende, dovrebbero essere strettamente coordinate, ai fini di una maggiore efficienza economica, e, in generale, i servizi amministrativi del lavoro dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con i servizi responsabili dell’istruzione, della formazione, del benessere e dell’orientamento dei bambini e dei giovani.
15. Un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta ai seguenti aspetti:
a. attuazione di provvedimenti relativi a forme di occupazione o lavoro che comportino rischi, nonché,
b. dato il carattere obbligatorio dell’istruzione o della formazione, opposizione allo svolgimento, da parte di bambini e giovani, di attività lavorative durante gli orari dedicati all’istruzione;
16. Al fine di rendere più facile l’accertamento dell’età, dovrebbero essere adottati i seguenti provvedimenti:
a. le autorità pubbliche dovrebbero mantenere un efficace sistema di registrazione delle nascite, comprendente il rilascio di certificati di nascita;
b. ai datori di lavoro dovrebbe essere fatto obbligo di conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti registri o altri documenti che indichino nomi, età o date di nascita, se possibile, debitamente attestati, non soltanto dei bambini o dei giovani dipendenti, ma anche di quanti seguano programmi di avviamento o formazione professionale, nell’ambito della loro azienda;
c. i bambini e i giovani che lavorano per strada, in bancarelle o chioschi, in luoghi pubblici, che svolgano occupazioni itineranti, o comunque lavorino in circostanze che rendano impossibile la verifica dei registri dei datori di lavoro, dovrebbero essere provvisti di licenze o altri documenti che ne attestino l’idoneità a quel tipo di attività.


Note:
- Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo inglese in G.U. 12 giugno 2000, n. 135.
- Allegato a:
• C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 17 giugno 1999
C138 Convenzione sull’età minima, 26 giugno 1973
R190 Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 17 giugno 1999

Fonte: ILO