R86 Raccomandazione sui lavoratori migranti (riveduta nel 1949)




Ginevra, 1 luglio 1949

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l’8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Raccomandazione sui lavoratori emigranti, 1939, e della Raccomandazione sui lavoratori migranti (collaborazione tra Stati), 1939, adottate dalla Conferenza alla sua venticinquesima sessione, questione compresa all’undicesimo punto all’ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una raccomandazione,
adotta, oggi primo luglio millenovecentoquarantanove, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sui lavoratori migranti, (riveduta), 1949.

La Conferenza,

Avendo adottato la Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, e desiderando completarla con una raccomandazione,

Raccomanda quanto segue:

I.



1. Ai fini della presente raccomandazione:
1. il termine «lavoratore emigrante» designa una persona che emigra da uno Stato verso un altro Stato per occupare un impiego che non dovrà esercitare per proprio conto; include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore migrante;
2. il termine «reclutamento» designa:
1. l’assunzione di una persona che si trova in un territorio per conto di un datore di lavoro che si trova in un altro territorio;
2. il fatto di impegnarsi, nei confronti di una persona che si i trova in un territorio, a garantirle un impiego in un altro territorio, nonché la conclusione di accordi relativi alle operazioni previste ai punti i) e ii), incluse la ricerca e la selezione degli emigranti, nonché la loro partenza;
3. il termine «introduzione» designa tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’arrivo o l’ammissione in un territorio di persone reclutate alle condizioni enunciate al capoverso b) di cui sopra;
4. il termine «collocamento» designa tutte le operazioni effettuate per assicurare o facilitare l’impiego di persone introdotte alle condizioni enunciate al capoverso c) di cui sopra.
2. In tutti i casi in cui venga fatta menzione, nella presente raccomandazione, del governo o dell’autorità competente del territorio di emigrazione, questi termini dovrebbero designare, quando si tratti di emigranti rifugiati o di profughi, qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e che sia incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo.
3. La presente raccomandazione non si applica:
1. ai lavoratori di frontiera;
2. all’entrata, per un breve periodo, di persone che esercitino i una libera professione, e di artisti;
3. alla gente di mare.


II.



4. (1) In generale, gli Stati membri dovrebbero seguire la politica di sviluppare ed utilizzare tutte le possibilità di impiego e di facilitare a questo scopo la distribuzione internazionale della manodopera e, in particolare, il suo movimento dai paesi in cui essa sia in eccedenza; verso i paesi in cui essa sia insufficiente.
(2) Le misure adottate da ogni Stato membro dovrebbero tener debitamente conto della situazione nazionale della manodopera e il governo interessato dovrebbe consultare le organizzazioni appropriate dei datori di lavoro e dei lavoratori su tutte le questioni di carattere generale relative alle migrazioni dei lavoratori.

III.



5. (1) Il servizio gratuito che, in ogni Stato, è istituito per aiutare gli emigranti e le loro famiglie, e in particolare di fornir loro informazioni esatte, dovrebbe essere effettuato:
1. da autorità pubbliche;
2. da una o più organizzazioni volontarie che esercitino la loro attività senza fini di lucro, autorizzate a questo effetto dalle autorità pubbliche e soggette al loro controllo;
3. in parte, da autorità pubbliche e, in parte, da una o più organizzazioni volontarie che rispondano alle condizioni enunciate al capoverso b) di cui sopra.
(2) Il servizio dovrebbe consigliare gli emigranti e la loro famiglia nella loro lingua o dialetto o, almeno, in una lingua che essi possano capire, per quanto riguarda l’emigrazione, l’immigrazione, le condizioni di lavoro e di vita, incluse le condizioni di igiene nel luogo di destinazione, il ritorno nel loro paese di origine e, in generale, per quanto riguarda qualsiasi questione che possa interessarli nella loro qualità di emigranti.
(3) Il servizio dovrebbe facilitare, per gli emigranti e le loro famiglie, il compimento delle formalità amministrative e altre pratiche necessarie eventualmente al loro ritorno nel paese di origine o di emigrazione.
(4) Per facilitare l’adattamento degli emigranti, si dovrebbero organizzare, quando siano considerati necessari, dei corsi preparatori destinati a far loro conoscere le condizioni generali e i metodi di lavoro esistenti nel paese di immigrazione, e per insegnare loro la lingua di questo paese. I paesi di emigrazione e di immigrazione dovrebbero accordarsi per l’organizzazione di questi corsi.
6. Ogni Stato membro dovrebbe mettere a disposizione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e di qualsiasi altro Stato membro, a loro richiesta, informazioni sulla legislazione relativa all’emigrazione, inclusa qualsiasi disposizione amministrativa concernente le restrizioni all’emigrazione e le facilitazioni accordate agli emigranti, nonché le indicazioni utili sulle categorie di persone che desiderano emigrare.
7. Ogni Stato membro dovrebbe mettere a disposizione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e di qualsiasi altro Stato membro, a loro richiesta, informazioni sulla propria legislazione relativa all’immigrazione, inclusa qualsiasi disposizione amministrativa sui visti d’ingresso nei casi in cui essi siano necessari, sul numero e le qualifiche professionali delle persone che si desidera far immigrare, sulla propria legislazione relativa all’ammissione dei lavoratori emigranti e su qualsiasi particolare facilitazione accordata agli emigranti, nonché su qualsiasi provvedimento destinato a favorire il loro adattamento all’organizzazione economica e sociale del paese di immigrazione.
8. Un periodo di tempo ragionevole dovrebbe, per quanto possibile, separare la data della pubblicazione da quella dell’entrata in vigore di tutte le disposizioni che modificano le condizioni alle quali sono soggette le autorizzazioni ad immigrare, o l’ammissione al lavoro degli emigranti, di modo che tali condizioni possano essere portate, in tempo utile, a conoscenza delle persone che si preparano ad emigrare.
9. Si dovrebbero adottare provvedimenti per dare una sufficiente pubblicità, nei momenti opportuni, alle più importanti disposizioni previste al paragrafo precedente; questa pubblicità dovrebbe essere fatta nelle lingue più comunemente conosciute dai migranti.
10. Le migrazioni dovrebbero essere facilitate con misure appropriate destinate a:
1. assicurare, in caso di necessità, ai lavoratori emigranti al loro arrivo nel paese di destinazione alloggio, cibo e vestiario soddisfacenti;
2. assicurare, ove sia necessario, la formazione professionale per permettere ai lavoratori emigranti di conseguire le qualifiche richieste nel paese di immigrazione;
3. permettere, tenuto conto dei limiti fissati dalla legislazione nazionale relativa all’esportazione ed all’importazione di valuta, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e delle economie del lavoratore emigrante che questi desideri trasferire;
4. provvedere al trasferimento del capitale dei lavoratori emigranti, se questi lo desiderano, nel paese di immigrazione, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull’esportazione e sull’importazione di valuta, quando si tratti di emigrazione permanente;
5. assicurare l’accesso degli emigranti e dei membri della loro famiglia nelle scuole.
11. Sarebbe opportuno aiutare gli emigranti e i membri della loro famiglia affinché possano beneficiare delle misure relative al tempo libero ed al benessere; inoltre, si dovrebbero adottare disposizioni, nei casi in cui fosse necessario, per assicurare agli emigranti la possibilità di beneficiare di speciali facilitazioni durante il periodo iniziale di installazione nel paese di immigrazione.
12. Quando si tratti di lavoratori emigranti reclutati in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo del governo, i lavoratori emigranti dovrebbero beneficiare dell’assistenza medica accordata ai nazionali.

IV.



13. (1) Quando lo richieda l’interesse dell’emigrante, gli Stati membri dovrebbero obbligare qualsiasi intermediario che si dedichi al reclutamento, all’introduzione o al collocamento di lavoratori migranti per conto di un datore di lavoro, a munirsi di un mandato scritto di questo datore di lavoro, o di un altro documento che attesti che egli agisce per conto di quest’ultimo.
(2) Tale documento dovrebbe essere redatto o tradotto nella lingua i ufficiale del paese di emigrazione e dovrebbe contenere tutti i dati necessari sul datore di lavoro, la natura e l’importanza delle operazioni i di reclutamento, di introduzione o di collocamento, di cui è incaricato, l’intermediario, e l’impiego offerto con le condizioni di rimunerazione.
14. (1) La selezione tecnica dei lavoratori emigranti dovrebbe essere effettuata in modo da limitare il meno possibile le emigrazioni e verificare allo stesso tempo se gli emigranti posseggono le qualità per effettuare il lavoro richiesto.
(2) L’esecuzione dì una tale selezione dovrebbe essere affidata:
1. sia ad istituzioni ufficiali;
2. sia, nei casi appropriati, ad istituzioni private del territorio di immigrazione debitamente autorizzate e, ove sia necessario nell’interesse dell’emigrante, controllate dall’autorità competente del territorio di emigrazione.
(3) Il diritto di svolgere operazioni di selezione dovrebbe essere subordinato alla previa autorizzazione dell’autorità competente del territorio in cui queste operazioni hanno luogo, alle condizioni e nei casi previsti sia dalla legislazione in vigore in questo territorio, sia in base ad accordo tra il governo del territorio di emigrazione e il governo del territorio di immigrazione.
(4) Per quanto possibile, i lavoratori che desiderano emigrare dovrebbero, prima di lasciare il paese di emigrazione, essere esaminati, agli effetti della selezione professionale e medica, da un rappresentante dell’autorità competente del territorio di immigrazione.
(5) Quando le operazioni di reclutamento assumano sufficiente ampiezza, si dovrebbe procedere a queste operazioni in conformità ad accordi che dovrebbero prevedere una stretta consultazione e collaborazione tra le autorità competenti dei territori di emigrazione e di immigrazione interessati.
(6) Le operazioni previste ai capoversi precedenti del presente paragrafo dovrebbero essere effettuate in un luogo il più vicino possibile a quello in cui l’emigrante è reclutato.
15. (1) Si dovrebbero adottare delle misure per mezzo di accordi al fine di autorizzare ogni lavoratore emigrante introdotto a titolo permanente ad essere accompagnato o raggiunto dai membri della sua famiglia.
(2) Il trasferimento dei membri della famiglia di un tale lavoratore emigrante autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo dovrebbe essere particolarmente facilitato tanto dal paese di emigrazione quanto dal paese di immigrazione.
(3) Ai fini del presente paragrafo, i membri della famiglia di un lavoratore emigrante dovrebbero comprendere la moglie ed i figli minorenni; le richieste tendenti ad estendere il beneficio di questo regime ad altri membri della famiglia del lavoratore emigrante che sono a suo carico dovrebbero essere esaminate con benevolenza.

V.



16. (1) I lavoratori emigranti autorizzati a risiedere in un territorio e i membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli dovrebbero, per quanto possibile, essere ammessi ad occuparvi un impiego alle stesse condizioni dei nazionali.
(2) Nei paesi in cui l’impiego dei lavoratori emigranti è soggetto a restrizioni, queste dovrebbero, per quanto possibile:
1. cessare di essere applicate ai lavoratori emigranti che avessero risieduto nel paese di immigrazione per un periodo determinato la cui durata non dovrebbe in linea di massima superare i cinque anni;
2. cessare di essere applicate alla moglie ed ai figli in età da lavoro che sono stati autorizzati ad accompagnare o a raggiungere il lavoratore emigrante, nello stesso tempo in cui cessano di essere applicate a quest’ultimo.
17. Nei paesi in cui il numero dei lavoratori immigrati sia abbastanza elevato, le condizioni di impiego di questi lavoratori dovrebbero essere oggetto di una particolare sorveglianza, che potrebbe essere effettuata, a seconda delle circostanze, sia da un servizio speciale di ispezione, sia da ispettori del lavoro o da altri funzionari specializzati in questo compito.

VI.



18. (1) Quando un lavoratore emigrante sia stato regolarmente ammesso sul territorio di uno Stato membro detto Stato membro dovrebbe astenersi, per quanto possibile, dall’allontanare dal suo territorio questo lavoratore e, se del caso, i membri della sua famiglia, per motivi derivanti dall’insufficienza delle risorse del lavoratore o dalla situazione del mercato dell’impiego, a meno che non sia intervenuto a tale effetto un accordo tra le autorità competenti dei territori di emigrazione e di immigrazione interessati.
(2) Un tale accordo dovrebbe prevedere:
1. che la durata del soggiorno del lavoratore migrante sul territorio di immigrazione sarà presa in considerazione e che in linea di massima nessun lavoratore emigrante potrà esserne allontanato se egli vi risiede da più di cinque anni;
2. che l’emigrante dovrà aver esaurito i suoi diritti alle indennità dell’assicurazione per disoccupazione;
3. che l’emigrante dovrà aver beneficiato di un preavviso che comporti un periodo di tempo ragionevole che gli conceda in particolare la possibilità di liquidare i suoi beni;
4. che saranno adottate misure appropriate per il trasporto del lavoratore e dei membri della sua famiglia;
5. che saranno adottate le disposizioni indispensabili affinché il lavoratore emigrante ed i membri della sua famiglia beneficino di un trattamento umano;
6. che le spese del ritorno dell’emigrante e dei membri della sua famiglia nonché quelle del trasporto dei suoi utensili domestici sino a destinazione finale non siano a suo carico.
19. Le autorità dei territori interessati dovrebbero adottare misure appropriate affinché le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori siano consultate per quanto riguarda le operazioni di reclutamento, introduzione e collocamento dei lavoratori migranti.

VII.



20. Quando i lavoratori emigranti o i membri della loro famiglia che hanno conservato la nazionalità dello Stato di origine fanno ritorno in quest’ultimo, tale Stato dovrebbe concedere a queste persone il beneficio delle varie misure di assistenza agli indigenti ed ai disoccupati, nonché di quelle tendenti a facilitare la riassunzione al lavoro dei disoccupati, esonerandole da qualsiasi preventiva condizione di soggiorno o di impiego nel paese o nella località.

VIII.



21. (1) Gli Stati membri dovrebbero, nei casi appropriati, completare la Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, e i paragrafi precedenti della presente raccomandazione, mediante accordi bilaterali che dovrebbero specificare i metodi per applicare i principi contenuti in detta convenzione e in detta raccomandazione.
(2) Nel concludere tali accordi bilaterali, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle disposizioni dell’accordo-tipo allegato alla presente raccomandazione per l’elaborazione di clausole appropriate circa l’organizzazione delle emigrazioni di lavoratori e il regolamento delle condizioni di trasferimento e di impiego dei lavoratori emigranti, inclusi i rifugiati e i profughi.

ALLEGATO



ACCORDO-TIPO SULLE EMIGRAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI DI LAVORATORI, INCLUSI I RIFUGIATI ED I PROFUGHI*

Articolo 1. Scambio di informazioni

1. L’autorità competente del territorio di immigrazione fornirà periodicamente informazioni appropriate all’autorità competente del territorio di emigrazione (o, quando si tratti di rifugiati e di profughi, all’organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo) circa:
a. le disposizioni legislative e amministrative riferentisi all’entrata, all’impiego, al soggiorno ed alla sistemazione degli emigranti e della loro famiglia;
b. il numero, le categorie e le qualifiche professionali degli emigranti desiderati;
c. le condizioni di lavoro e di vita degli emigranti e, in particolare, il costo della vita ed i salari minimi in funzione delle categorie professionali e delle regioni di impiego, le eventuali indennità supplementari, la natura degli impieghi disponibili, gli eventuali premi di assunzione, i regimi di sicurezza sociale e di assistenza medica, le disposizioni relative al trasporto degli emigranti e dei loro utensili e beni, le disposizioni relative all’alloggio e all’approvvigionamento di cibo e vestiario, le misure relative al trasferimento dei risparmi degli emigranti e delle altre somme dovute in virtù del presente accordo;
d. le speciali facilitazioni eventualmente concesse agli emigranti;
e. le facilitazioni in materia di istruzione generale e di formazione professionale concesse agli emigranti;
f. le misure destinate a favorire un rapido adattamento degli emigranti;
g. la procedura e le formalità richieste per ottenere la cittadinanza.
2. L’autorità competente del territorio di emigrazione (o, quando si tratti di rifugiati e di profughi, l’organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo) dovrà portare queste informazioni a conoscenza delle persone e degli organismi interessati.
3. L’autorità competente del territorio di emigrazione (o, quando si tratti di rifugiati e di profughi, l’organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo) fornirà periodicamente informazioni appropriate alla autorità competente del territorio di immigrazione circa:
a. le disposizioni legislative e amministrative sull’emigrazione;
b. il numero e le qualifiche professionali delle persone che desiderano emigrare, nonché la composizione della loro famiglia;
c. il regime di sicurezza sociale;
d. le speciali facilitazioni eventualmente concesse agli emigranti;
e. l’ambiente e le condizioni di vita alle quali i migranti sono abituati;
f. le disposizioni vigenti sull’esportazione dei capitali.
4. L’autorità competente del territorio di immigrazione dovrà portare queste informazioni a conoscenza delle persone e degli organismi interessati.
5. Ognuna delle parti in questione dovrà egualmente comunicare le informazioni menzionate ai paragrafi da 1 a 4 di cui sopra all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 2. Misure contro la propaganda che induce in errore

1. Le parti convengono di adottare, per quanto riguarda i rispettivi territori, nella misura in cui lo permetta la legislazione nazionale, tutte le misure possibili tendenti ad impedire la propaganda relativa all’emigrazione ed all’immigrazione che possa indurre in errore.
2. A questo fine, le parti collaboreranno, ove necessario, con le autorità competenti di altri paesi interessati.

Articolo 3. Formalità amministrative

Le parti convengono di adottare misure al fine di accelerare e di semplificare il compimento delle formalità amministrative relative alla partenza, al viaggio, all’entrata, al soggiorno ed alla sistemazione degli emigranti e, per quanto possibile, dei membri della loro famiglia; queste misure dovranno comprendere, ove necessario, l’organizzazione di un servizio per adesione.

Articolo 4. Validità dei documenti

. Le parti determineranno i requisiti a cui devono soddisfare, affinché la loro validità sia riconosciuta nel territorio di immigrazione, i documenti rilasciati dall’autorità competente del territorio di emigrazione relativi agli emigranti ed ai membri della loro famiglia (o, quando si tratti di rifugiati e di profughi, dall’organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo), per quanto concerne:
a. il loro stato civile;
b. la loro situazione giudiziaria;
c. le loro qualifiche professionali;
d. la loro istruzione generale e la loro formazione professionale;
e. la loro partecipazione a sistemi di sicurezza sociale.
2. Le parti si accorderanno egualmente sulla portata di un tale riconoscimento.
[3. Quando si tratti di rifugiati e di profughi, l’autorità competente del territorio di immigrazione riconoscerà la validità di qualsiasi documento di viaggio rilasciato, in sostituzione di un passaporto nazionale, dall’autorità competente del territorio di emigrazione e, in particolare, dei documenti di viaggio rilasciati in conformità ai termini di un accordo internazionale (per esempio, il documento di viaggio stabilito dall’accordo del 15 ottobre 1946 e il passaporto Nansen)].

Articolo 5. Condizioni e criteri delle emigrazioni

1. Le parti determineranno di comune accordo:
a. i requisiti che dovranno possedere gli emigranti ed i membri della loro famiglia per quanto riguarda l’età, l’attitudine fisica, la salute nonché le qualifiche professionali per i vari rami dell’attività economica e per le diverse categorie professionali;
b. le categorie di membri della famiglia degli emigranti autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli.
2. Le parti determineranno egualmente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 28 del presente accordo:
a. l’importanza numerica e le categorie professionali degli emigranti che dovranno essere reclutati nel corso di un determinato periodo;
b. le zone di reclutamento e le zone di collocamento e di sistemazione (eccettuato il caso di rifugiati e di profughi, per i quali la determinazione delle zone di reclutamento sarà riservata all’organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo).
3. Al fine di reclutare emigranti che soddisfino alle necessità tecniche del territorio di immigrazione e che possano facilmente adattarsi alle condizioni esistenti in questo territorio, le parti stabiliranno i criteri secondo i quali si dovrà procedere ad una selezione tecnica degli emigranti.
4. Stabilendo questi criteri, le due parti dovranno tenere in considerazione:
a. per quanto riguarda la selezione medica degli interessati:
i. la natura dell’esame medico al quale gli emigranti saranno sottoposti (esame medico generale, esame radiologico, esame di laboratorio, ecc.);
ii. l’elaborazione di liste di malattie e di imperfezioni fisiche che costituiscono chiaramente un’inabilità all’impiego in determinate professioni;
iii. le condizioni minime di igiene previste da convenzioni internazionali di igiene e relative ai movimenti di popolazione da un paese ad un altro;
b. per quanto riguarda la selezione professionale:
i. le qualifiche degli emigranti richieste per ogni professione o categoria professionale;
ii. le altre professioni per le quali i lavoratori devono possedere qualifiche o capacità analoghe al fine di soddisfare alle necessità di particolari professioni per le quali sia difficile reclutare un numero sufficiente di lavoratori qualificati;
iii. lo svolgimento di «esami» psicotecnici;
c. per quanto riguarda la selezione basata sull’età degli emigranti: l’elasticità con la quale devono essere applicati i criteri sull’età, al fine di tener conto, da una parte, delle esigenze dei vari impieghi, dall’altra, della differenza delle capacità degli individui di una data età.

Articolo 6. Organizzazione del reclutamento, della introduzione e del collocamento

1. Gli organismi o le persone che effettuano operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento degli emigranti e dei membri della loro famiglia dovranno essere designati nominativamente dalle autorità competenti dei territori interessati (o, quando si tratti di rifugiati o profughi, dall’organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo, da una parte, e dall’autorità competente del territorio di immigrazione, dall’altra, con riserva dell’approvazione delle due parti.
2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo seguente, saranno ammessi ad effettuare le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento soltanto:
a. gli uffici pubblici di collocamento o altri organismi ufficiali del territorio in cui hanno luogo le operazioni;
b. gli organismi ufficiali di un territorio che non sia quello in cui hanno luogo le operazioni, autorizzati ad effettuare tali operazioni su questo territorio in virtù di un accordo tra le parti;
c. qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale.
3. Inoltre, nella misura in cui la legislazione nazionale di ciascuna delle parti lo permetta e con riserva dell’approvazione e del controllo delle autorità competenti di dette parti, le operazioni di reclutamento di introduzione e di collocamento potranno essere effettuate:
a. dal datore di lavoro o da una persona che si trovi al suo servizio e che agisca a suo nome;
b. da uffici privati.
4. Le spese amministrative connesse con il reclutamento, l’introduzione ed il collocamento del lavoratore emigrante non dovranno essere a carico di quest’ultimo.

Articolo 7. Esami di selezione

1. Ogni candidato all’emigrazione dovrà subire un esame adeguato sul territorio di emigrazione; un tale esame dovrà comportare per l’emigrante quanto meno inconvenienti possibile.
2. Per quanto riguarda l’organizzazione della selezione degli emigranti, le parti si accorderanno circa:
a. il riconoscimento e la composizione degli organismi ufficiali nonché degli organismi privati ammessi dall’autorità competente del territorio di immigrazione ad effettuare le operazioni di selezione sul territorio di emigrazione;
b. l’organizzazione degli esami di selezione, i centri in cui essi avranno luogo e la ripartizione delle spese relative a questi esami;
c. la collaborazione delle autorità competenti delle due parti, in particolare dei loro servizi di collocamento, nell’organizzazione della selezione.

Articolo 8. Informazione ed assistenza agli emigranti

1. L’emigrante che è stato ammesso, dopo l’esame medico e professionale, riceverà, al centro di raccolta o di selezione, in una lingua che egli possa comprendere, tutte le informazioni di cui potrebbe ancora avere necessità in relazione al tipo di lavoro per il quale è stato assunto, alla regione nella quale sarà occupato, all’impresa cui è destinato ed alle disposizioni prese per il suo viaggio, nonché alle condizioni di vita e di lavoro, incluse le condizioni di igiene ed altre condizioni connesse che esistano nel paese o nella regione ove egli si reca.
2. Al loro arrivo nel paese di immigrazione, al centro di raccolta ove esista, o al luogo di residenza, gli emigranti e i membri della loro famiglia riceveranno tutti i documenti necessari per il loro lavoro, per il soggiorno e per la sistemazione nel paese in questione, nonché informazioni e consigli relativi alle condizioni di vita e di lavoro; dovrà egualmente essere loro fornita ogni altra assistenza necessaria per l’adattamento alle condizioni esistenti nel paese di immigrazione.

Articolo 9. Istruzione e formazione professionale

Le parti devono coordinare le loro attività relative all’organizzazione, per gli emigranti, di corsi di istruzione che verteranno su informazioni di carattere generale circa il paese di immigrazione e comprenderanno l’insegnamento della lingua di questo paese e la formazione professionale.

Articolo 10. Scambio di tirocinanti

Le parti si accordano per favorire lo scambio di tirocinanti e per fissare, in un accordo separato, le condizioni che regoleranno questi scambi.

Articolo 11. Condizioni di trasporto

1. Durante il viaggio dal luogo di residenza sino al centro di raccolta o di selezione e durante il loro soggiorno in tale centro, gli emigranti e i membri della loro famiglia riceveranno, da parte dell’autorità competente del territorio di emigrazione (o, quando si tratti di rifugiati e di profughi, da parte dell’organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo) tutta l’assistenza di cui potrebbero aver bisogno.
2. Durante il viaggio dal centro di raccolta o di selezione sino al luogo del loro impiego, e durante il loro soggiorno in un centro di raccolta, ove esista, l’autorità del territorio di emigrazione e quella del territorio di immigrazione dovranno assicurare, ognuna nella sfera della propria competenza, l’igiene e il benessere degli emigranti e dei membri della loro famiglia e fornir loro tutta l’assistenza di cui potrebbero avere bisogno.
3. Il trasporto degli emigranti e dei membri della loro famiglia sarà effettuato in conformità alla legislazione vigente, a condizioni adeguate per il trasporto di persone.
4. Le parti stabiliranno di comune accordo le condizioni e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 12. Spese di viaggio e di mantenimento

Le parti fisseranno le modalità di pagamento delle spese di viaggio degli emigranti e dei membri della loro famiglia dal luogo di residenza sino a quello di destinazione, delle spese di mantenimento in viaggio, di malattia e di ospedale e delle spese di trasporto dei loro effetti personali.

Articolo 13. Trasferimento di fondi

1. L’autorità competente del territorio di emigrazione dovrà, per quanto possibile e in conformità alla legislazione nazionale in materia di importazione e di esportazione di valuta estera, autorizzare e facilitare il ritiro dal loro paese, da parte degli emigranti e dei membri della loro famiglia, delle somme di cui essi potrebbero avere necessità in vista della loro iniziale sistemazione all’estero.
2. L’autorità competente del territorio di immigrazione dovrà, per quanto possibile e in conformità alla legislazione nazionale in materia, di importazione e di esportazione di valuta estera, autorizzare e facilitare il trasferimento periodico al territorio di provenienza dei risparmi e di ogni altra somma dovuta in virtù del presente accordo.
3. I trasferimenti di fondi autorizzati ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra dovranno essere effettuati ai tassi di cambio ufficialmente praticati.
4. Le parti adotteranno tutte le misure necessarie per semplificare ed accelerare le formalità amministrative relative ai trasferimenti di fondi, affinché questi fondi pervengano agli aventi diritto nel più breve tempo possibile.
5. Le parti determineranno se e a quali condizioni l’emigrante potrà essere obbligato a trasferire una parte del suo salario per il mantenimento della famiglia rimasta nel proprio paese o nel territorio che egli ha lasciato.

Articolo 14. Adattamento e cittadinanza

L’autorità competente del territorio di immigrazione adotterà tutte le misure destinate a facilitare l’adattamento degli emigranti e dei membri della loro famiglia alle condizioni nazionali, climatiche, economiche e sociali ed a semplificare il procedimento per l’attribuzione della cittadinanza.

Articolo 15. Controllo delle condizioni di vita e di lavoro

1. Dovranno essere adottate delle disposizioni in vista del controllo da parte dell’autorità competente, o da parte degli organismi debitamente autorizzati del territorio di immigrazione, delle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, incluse le condizioni igieniche.
2. Quando si tratti di migrazioni temporanee, le parti adotteranno, ove necessario, le misure adeguate affinché, nell’applicazione di questo controllo, i rappresentanti autorizzati del territorio di emigrazione (o, quando si tratti di rifugiati o di profughi dei rappresentanti dell’organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo) collaborino con l’autorità competente o con organismi debitamente autorizzati del territorio di immigrazione.
3. Nel corso di un periodo determinato, la cui durata sarà fissata dalle parti, i migranti beneficeranno di una particolare assistenza per quanto concerne le questioni relative alle loro condizioni di impiego.
4. Un’assistenza relativa alle condizioni di impiego e di vita potrà essere fornita, sia dal servizio ordinario di ispezione del lavoro del paese di immigrazione, sia da un servizio speciale per i migranti, in collaborazione, ove necessario, con organizzazioni volontarie riconosciute.
5. Si dovranno adottare delle misure, ove necessario, affinché i rappresentanti del territorio di emigrazione (o, quando si tratti di rifugiati o di profughi, dei rappresentanti dell’organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo) possano collaborare con questi servizi.

Articolo 16. Soluzione delle controversie

1. In caso di controversie tra un emigrante e il suo datore di lavoro l’emigrante avrà accesso alle giurisdizioni competenti o potrà presentare in qualsiasi altra forma i suoi reclami, in conformità alla legislazione del territorio di immigrazione. Le autorità stabiliranno gli altri procedimenti necessari per risolvere le controversie relative all’applicazione dell’accordo.

Articolo 17. Uguaglianza di trattamento

l. L’autorità competente del territorio di immigrazione applicherà agli emigranti ed ai membri della loro famiglia, per quanto concerne gli impieghi ai quali possono essere ammessi, un trattamento che non sia meno favorevole di quello applicato ai cittadini in virtù di disposizioni legislative o amministrative, o di convenzioni collettive di lavoro.
2. Questa uguaglianza di trattamento si applicherà senza discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso agli immigrati che si trovino legalmente entro i confini del territorio di immigrazione, in relazione alle seguenti materie:
a. sempre che queste materie siano regolate dalla legislazione o dipendano dalle autorità amministrative:
i. la rimunerazione (inclusi gli assegni familiari quando questi facciano parte della rimunerazione), la durata del lavoro, il riposo settimanale, le ore straordinarie, le ferie pagate, le limitazioni relative al lavoro a domicilio, l’età di ammissione all’impiego, l’apprendistato e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti;
ii. la partecipazione alle organizzazioni sindacali e il godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;
iii. l’ammissione alle scuole, all’apprendistato e a corsi o a scuole di formazione professionale e tecnica, a condizione che ciò non pregiudichi i cittadini del paese di immigrazione;
iv. misure relative alla ricreazione ed al benessere;
b. le imposte, le tasse e i contributi che deve pagare il lavoratore in relazione al lavoro;
c. l’igiene, la sicurezza e l’assistenza medica;
d. le azioni giudiziarie relative alle questioni previste dal presente accordo.

Articolo 18. Accesso ai mestieri ed alle professioni e diritto di acquisizione della proprietà immobiliare

L’uguaglianza di trattamento si applicherà egualmente:
a. all’ accesso ai mestieri ed alle professioni nei limiti previsti dalla legislazione nazionale;
b. all’acquisizione, al possesso ed alla trasmissione della proprietà urbana e rurale.


Articolo 19. Rifornimento di viveri

Gli immigranti ed i membri della loro famiglia godranno del medesimo trattamento dei lavoratori nazionali della stessa professione per quanto concerne il rifornimento dei viveri.

Articolo 20. Condizioni di alloggio

L’autorità competente del territorio di immigrazione dovrà assicurarsi che gli immigranti ed i membri della loro famiglia dispongano di un alloggio igienico e conveniente, sempre che siano disponibili le installazioni necessarie.

Articolo 21. Sicurezza sociale

1. Le due parti determineranno, con un accordo separato, le modalità di applicazione di un regime di sicurezza sociale agli emigranti ed alle persone a loro carico.
2. Tale accordo prevederà l’obbligo, dell’autorità competente del territorio di immigrazione, di adottare disposizioni che garantiscano agli immigrati ed alle persone a loro carico un trattamento che non sia meno favorevole di quello che essa accorda ai cittadini, salvo che siano previste per i cittadini particolari condizioni di residenza.
3. Detto accordo dovrà prevedere misure appropriate per il mantenimento a favore degli emigrati dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione, e stabiliti nel quadro dei principi della Convenzione sulla conservazione dei diritti alla pensione degli emigrati, 1935, o di qualsiasi revisione di questa convenzione.
4. Nel caso di migrazioni temporanee, l’accordo imporrà l’obbligo, per l’autorità competente del territorio di immigrazione, di adottare disposizioni che garantiscano agli immigranti ed alle persone a loro carico un trattamento che non sia meno favorevole di quello concesso ai cittadini, restando inteso che, nel caso esista un regime obbligatorio di assicurazione per pensione saranno adottate misure appropriate per il mantenimento dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione degli immigranti.

Articolo 22. Contratti di lavoro

1. Nei paesi in cui sia previsto un sistema di contratto-tipo, il contratto individuale di lavoro degli emigranti sarà basato su un contratto-tipo elaborato dalle parti per i principali rami di attività economica.
2. Il contratto individuale di lavoro, quando venga stipulato, deve enunciare le condizioni generali di assunzione e di lavoro previste nel corrispondente contratto-tipo e deve essere tradotto in una lingua compresa dall’emigrante. Un esemplare del contratto deve essere rilasciato all’emigrante prima della sua partenza dal territorio di emigrazione, o, se le due parti sono d’accordo, ad un centro di raccolta nel paese di immigrazione. In questo caso, l’emigrante dovrà essere informato, con un documento scritto che lo riguardi personalmente o che si riferisca ad un gruppo di cui fa parte, della categoria professionale nella quale sarà impiegato e delle altre condizioni di lavoro, particolarmente del salario minimo che gli viene assicurato.
3. Il contratto individuale di lavoro deve contenere tutte le informazioni necessarie, quali:
a. il cognome e nome del lavoratore, nonché il luogo e la data di nascita, la sua situazione familiare e il luogo di residenza e di reclutamento;
b. la natura del lavoro che dovrà effettuare e il luogo in cui dovrà essere eseguito;
c. la categoria professionale nella quale l’emigrante viene classificato;
d. la remunerazione delle ore normali di lavoro, delle ore straordinarie, del lavoro notturno e di quello effettuato nei giorni festivi nonché la forma di pagamento;
e. i premi, le indennità e le eventuali gratifiche;
f. le condizioni alle quali il datore di lavoro può essere autorizzato ad effettuare delle ritenute sulla remunerazione dell’interessato ed il loro ammontare;
g. le condizioni di alimentazione, quando questa viene fornita dal datore di lavoro;
h. la durata dell’assunzione nonché le condizioni di rinnovo o di denuncia del contratto;
i. le condizioni alle quali sono autorizzati l’ingresso ed il soggiorno nel territorio di immigrazione;
j. la forma di pagamento delle spese di viaggio degli emigranti e dei membri della loro famiglia;
k. quando si tratti di un’emigrante temporaneo, la forma di pagamento delle spese del suo viaggio di ritorno al paese di origine o, se del caso, al territorio di emigrazione;
l. i casi nei quali il contratto può essere annullato.

Articolo 23. Cambiamento di impiego

1. Quando l’autorità competente del territorio di immigrazione consideri che l’impiego per il quale l’emigrante è stato reclutato non corrisponde alle sue attitudini fisiche o professionali, detta autorità faciliterà il collocamento dell’emigrante stesso in un altro impiego che corrisponda alle sue attitudini e che egli sia autorizzato ad occupare ai termini della legislazione nazionale.
2. Le parti determineranno con accordo separato i mezzi idonei a garantire, durante i periodi di disoccupazione, il mantenimento degli emigranti e dei membri della loro famiglia a loro carico autorizzati, ad accompagnarli o a raggiungerli.

Articolo 24. Stabilità dell’impiego

1. Se, prima della scadenza del suo contratto, il lavoratore emigrante viene a trovarsi in soprannumero nell’impresa o nel ramo di attività economica per il quale è stato assunto, l’autorità competente del territorio di immigrazione faciliterà, con riserva delle clausole del contratto il suo collocamento in un altro impiego che corrisponda alle sue attitudini e che egli sia autorizzato ad occupare ai termini della legislazione nazionale.
2. Nel caso in cui l’emigrante non avesse diritto alle prestazioni previste da un regime di assistenza o di assicurazione per disoccupazione, il suo mantenimento, nonché quello dei membri della sua famiglia che sono a suo carico, sarà, durante tutto il periodo nel quale egli sarà disoccupato, assicurato in conformità a disposizioni previste con accordo separato, sempre che ciò non sia incompatibile con i termini di questo contratto.
3. Le disposizioni di questo articolo non comprometteranno il diritto dell’emigrante a beneficiare dei vantaggi eventualmente previsti dal suo contratto di lavoro, in caso di annullamento dell’assunzione da parte del datore di lavoro.

Articolo 25. Disposizioni circa l’espulsione

1. L’autorità competente del territorio di immigrazione si impegna a non rinviare contro la sua volontà un emigrante e i membri della sua famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, al territorio dal quale emigrò, se, a causa di malattia o di infortunio detto emigrante non può più esercitare la sua professione.
2. Il governo del paese di immigrazione si impegna a non rinviare nel loro paese di origine i rifugiati o i profughi nonché gli emigranti che, per ragioni politiche, non desiderano essere rimpatriati, quando il territorio di origine non sia quello di reclutamento, a meno che essi non ne esprimano formalmente il desiderio mediante domanda scritta indirizzata all’autorità competente del paese di immigrazione ed ai rappresentanti dell’organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale incaricato della protezione dei rifugiati e dei profughi che non godono della protezione di alcun governo.

Articolo 26. Viaggio di ritorno

1. Le spese del viaggio di ritorno di un emigrante che, essendo stato introdotto nel territorio di immigrazione in conformità ad un programma effettuato sotto gli auspici del governo di detto territorio, sia costretto a lasciare il suo impiego per ragioni indipendenti dalla sua volontà e non possa, in virtù della legislazione nazionale, essere collocato in un impiego conforme alle sue capacità, saranno regolate nel modo seguente:
a. il costo del viaggio di ritorno dell’emigrante e delle persone a suo carico non potrà, in alcun caso, essere a carico dell’emigrante;
b. accordi bilaterali complementari determineranno la forma di pagamento delle spese di viaggio di ritorno;
c. in ogni modo, e nel caso in cui non fosse stata inserita a questo scopo alcuna disposizione in un accordo bilaterale, si specificherà, nelle informazioni fornite all’emigrante al momento del reclutamento, la persona o l’organismo al quale incombono le spese dell’eventuale ritorno, alle condizioni previste dal presente articolo.
2. In conformità ai metodi di collaborazione e di consultazione convenuti in applicazione all’articolo 28 del presente accordo, le due parti determineranno le misure da adottare per organizzare il ritorno di questi emigranti e per garantire loro, durante il viaggio, le condizioni di igiene e di benessere e l’assistenza di cui essi avevano beneficiato durante il viaggio di andata.
3. L’autorità competente del territorio di emigrazione esonererà da qualsiasi diritto di dogana all’arrivo:
a. gli effetti personali;
b. gli utensili manuali portatili e l’equipaggiamento portatile del tipo di quelli che sono abitualmente in possesso dei lavoratori per l’esercizio del loro mestiere, che sono stati, per un periodo considerevole, in loro possesso ed uso e che sono destinati ad essere da loro utilizzati nell’ esercizio della professione.

Articolo 27. Doppia tassazione

Le due parti determineranno, con accordo separato, le misure che devono adottare per evitare la doppia tassazione dei guadagni dei lavoratori emigranti.

Articolo 28. Metodi di consultazione e di collaborazione

1. Le due parti si accorderanno sui metodi di consultazione e di collaborazione necessari per garantire l’esecuzione dei termini dell’accordo.
2. Quando i rappresentanti delle due parti lo richiederanno, l’Ufficio internazionale del Lavoro si assocerà a questa consultazione e a questa collaborazione.

Articolo 29. Disposizioni finali

1. Le parti indicheranno la durata del presente accordo nonché il termine per la sua denuncia.
2. Le parti indicheranno le disposizioni del presente accordo che resteranno in vigore dopo la sua scadenza.


Note:
- Traduzione non ufficiale Fonte: G. Kojanec, Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969.
- *Le disposizioni in corsivo sono essenzialmente relative alle migrazioni permanenti; le disposizioni tra parentesi riguardano soltanto le migrazioni di rifugiati e di profughi.
- R61 Recommendation concerning the Organisation of the Employment Service, 9 luglio 1948
- R62 Raccomandazione sui lavoratori migranti (riveduta nel 1949), 1 luglio 1949
- Allegato a: C97 Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta nel 1949), 1 luglio 1949

Fonte: ILO