Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011
Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù
(G.U. 31 marzo 2011, n. 74)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis;
Viste le richieste pervenute dall'Ufficio del Ministro della gioventù, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, dal Dipartimento della protezione civile, dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e dall'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella I allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;
Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;
Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;
Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. I termini di cui alla tabella I allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011 ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 294

 

TABELLA 1

 

Fonte normativa Termine di scadenza Termine dì ulteriore proroga Motivazione

Articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prorogato dall'articolo 1, comma 1 del DL 29 dicembre 2010, n. 225

31 marzo 2011

31 dicembre 2011

La norma si prefigge lo scopo di assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in ambiti molto peculiari quali le organizzazioni di volontariato di protezione civile. La proroga si rende indispensabile per ottenere un ampio e condiviso concerto che uniformi le diverse esigenze e i diversi ambiti di operatività, sia garantendo sia alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, che agli operatori delle organizzazione di volontariato la necessaria sicurezza nelle attività che svolgono nel tempo del loro impiego.

Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.

31 marzo 2011

31 dicembre 2011

L'ulteriore proroga deriva dalla necessità di garantire, nelle more dell'entrata in vigore del prossimo Programma statistico nazionale 2011-2013, l'efficacia del Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010.

Articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897

31 marzo 2011

31 dicembre 2011

L'ulteriore proroga deriva dalla necessità di differire l'obbligo di cui alla disciplina generale contenuta nell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alla Fondazione Gerolamo Gaslini (ente pubblico avente sede in Genova), il cui scopo principale è il potenziamento dell'Istituto Giannina Gaslini (istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, avente anch'esso sede in Genova).

Articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

31 marzo 2011

31 dicembre 2011

Viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per il raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e le regioni e province autonome volta per volta interessate dagli interventi ai sensi dell'articolo 4 del d.l.n. 78/2009.

Art. 23, comma 9 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102

31 marzo 2011

31 dicembre 2011

In mancanza della proroga del termine di legge, allo stato fissato al 31.03.2011, diverse strutture alberghiere sarebbero costrette a cessare la propria attività, con intuibili ricadute negative sull'intero settore turistico, già particolarmente colpito dall'attuale crisi economica.

Art. 3, comma 1 bis del d.l. n. 105/2003

31 marzo 2011

31 dicembre 2011

La norma consente ai laureati, secondo l'ordinamento previgente al DM. 3 novembre 1999, n. 509 del MIUR, di continuare a sostenere, anche per l'anno 2011, l'esame di Stato di abilitazione professionale secondo le modalità di cui al previgente decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. La proroga si rende necessaria in quanto le sessioni d'esame sono previste per i mesi di giugno e dicembre 2011.
La disposizione interessa le seguenti professioni: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
Si evidenzia che in passato il Legislatore sin dal 2003 ha riconosciuto la necessità di prorogare tale termine.

Articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale

31 marzo 2011

30 settembre 2011

La proroga si rende necessaria in quanto non risultano ancora erogate le risorse finanziarie finalizzate alle esigenze del trasporto pubblico locale.

Articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

31 marzo 2011

 

31 dicembre 2011

La proroga si rende necessaria per adeguare il termine vigente alla fase attuativa del piano nazionale per il sud.