Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 9 novembre 1983
Validità: 01.11.1983 - 28.02.1986
Parti: Federazione nazionale orafi-gioiellieri fabbricanti, Federazione fabbricanti argentieri e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, Orafi, ecc., Industria

Sommario:

Decorrenza e durata
Aumenti salariali
Contrattazione aziendale
Inquadramento
Riduzione d' orario
Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Malattia (comune alle tre parti del contratto)
Revisione delle tariffe di cottimo
Apprendistato
Diplomati
Controversie interpretative e collettive
Fondo di solidarietà

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali per la lavorazione di articoli di oreficeria, gioielleria e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi, e dalle aziende industriali di argenteria e posateria in argento

In data 9 novembre 1983 in Arezzo tra la Federazione nazionale orafi-gioiellieri fabbricanti, la Federazione fabbricanti argentieri, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione nazionale lavoratori metalmeccanici che riunisce le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil è stata sottoscritta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria orafa, argentiera e posatiera 20 luglio 1979.

Contrattazione aziendale
In attuazione del punto 13, primo capoverso del protocollo del 22 gennaio 1983 le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]

Riduzione d' orario
Fermo restando l’orario contrattuale di 40 ore settimanali, in applicazione di quanto disposto al punto n. 11 del protocollo d' intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983, il lavoratore fruirà, tenuto conto delle esigenze di continuità dell’attività produttiva, di una riduzione del monte-ore annuo di 40 ore in ragione di anno con decorrenza dal 1 gennaio 1985, che maturerà per dodicesimi a decorrere dalla data sopra indicata in proporzione dell’anzianità di servizio prestata.
Per i lavoratori che prestano attività a turno con l’intervallo retribuito per il pasto (lavoratori turnisti), la riduzione di 40 ore prevista in ragione di anno e di servizio o frazione di esso o in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno, viene fruita, per il 50 per cento, mediante permessi individuali compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
[…]
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSA, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione non fruite compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
La riduzione di cui sopra potrà essere realizzata attraverso il godimento di riposi individuali su richiesta del lavoratore, previo preavviso di almeno 48 ore e compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Una diversa utilizzazione di tale periodo di riduzione dell’orario individuale potrà essere oggetto di esame tra la Direzione aziendale e la RSA, fatte salve le specifiche esigenze tecnico-produttive, ed in relazione ai periodi di maggiore e minore intensità produttiva.
[…]

Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno, possono avere esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale di norma sino a 45 ore settimanali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali per specifiche esigenze aziendali.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dell’anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
La Direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione programmatica alla RSA ed ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell’orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all’utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSA.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, la retribuzione nel periodo di minor orario verrà proporzionalmente ridotta, salvo diverse soluzioni che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, possano intervenire tra l’azienda e il singolo lavoratore.

Apprendistato

Titolo di studio Età di assunzione
Inferiore a 17 anni Superiore a 17 anni
A) Scuola d' obbligo + diploma di istituto professionale specifico 18 mesi 12 mesi
B) Scuola d' obbligo + corso generico di formazione professionale 30 mesi 24 mesi
C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata 36 mesi 30 mesi

[…]
Qualora nuove disposizioni di legge dovessero intervenire in materia successivamente alla data di stipula del presente contratto, le parti si incontreranno a livello nazionale per verificare le implicazioni che potrebbero derivare dalla introduzione della nuova disciplina.
A livello nazionale le parti si incontreranno per verificare l’andamento quantitativo e qualitativo dell’istituto dell’apprendistato.

Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.