Categoria: 2011
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Tipologia: Accordo
Data firma: 23 marzo 2011
Validità: 01.04.2011 - 31.03.2013
Parti: Festa srl Unipersonale e Fistel-Cisl
Settori: Poligrafici e spettacolo, Festa
Fonte: Adapt

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione
1 Parte prima: relazioni sindacali
1.1 Decorrenza e durata
1.2 Disciplina del sistema di relazioni sindacali
2 Parte seconda: disciplina del rapporto di lavoro
2.1 Assunzione
2.2 Sede di lavoro
2.3 Periodo di prova
2.4 Contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato
2.5 Contratto a tempo parziale
2.6 Contratto d'inserimento e di apprendistato
3 Parte terza: svolgimento del rapporto di lavoro
3.1 Classificazione professionale
3.1.1 Livello 2.
3.1.2 Livello 3.
3.1.3 Livello 4.
3.1.4 Livello 5.
3.1.5 Livello 6.
3.1.6 Livello 7.
3.1.7 Criterio di impiego e della mobilità dei lavoratori
3.1.8 Quadri
3.2 Orario di lavoro
3.2.1 Lavoratori full time
3.2.2 Lavoratori part time
Flessibilità su richiesta dell'azienda
Flessibilità su richiesta del lavoratore
Lavoro supplementare
3.2.3 Remunerazione in regime di flessibilità
3.3 Giorni festivi
3.4 Riposo settimanale
3.5 Lavoro supplementare, straordinario, banca ore, festivo
3.5.1 Lavoro straordinario e supplementare
3.5.2 Compensi
3.5.3 Banca ore
3.6 Ferie
3.7 Assenze, permessi, congedi e aspettativa
3.7.1 Assenze
3.7.2 Permessi retribuiti/Riduzione Orario di Lavoro
3.7.3 Permessi per eventi e cause particolari
3.7.4 Congedo matrimoniale
3.7.5 Diritto allo studio
3.8 Trattamento in caso di malattia infortunio non sul lavoro
3.9 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
3.10 Tutela della maternità
3.11 Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera
3.12 Aumenti periodici di anzianità
3.13 Tredicesima mensilità
3.14 Parte variabile e premio di risultato
3.14.1 Parte variabile operatori (Il e IN livello)
3.14.2 Parte variabile per figure di coordinamento
3.14.3 Premio di risultato annuale
3.15 Provvedimenti disciplinari
3.16 Ammonizioni multe e sospensioni
3.17 Licenziamento per mancanze
3.17.1 Licenziamento con preavviso
3.17.2 Licenziamento senza preavviso
3.18 Preavviso di licenziamento e dimissioni
3.19 Trattamento di fine rapporto
3.20 Fondo di previdenza complementare
3.21 Sanità integrativa
4 Allegati
Tabella 1 : Retribuzione contrattuale
Tabella 2: Retribuzione apprendisti e inserimenti

Accordo aziendale per attività outbound

In data 23/03/2011 tra la Fistel-Cisl […] e l'azienda Festa srl unipersonale del Gruppo Snai […] si è stipulato il seguente accordo:

Premessa
Premesso che l'attività outbound può essere svolta con contratti di collaborazione a progetto, le parti si pongono come obiettivo la compatibilità tra le esigenze operative dell'azienda ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, tramite il superamento dei contratti di collaborazione a progetto.
L'assunzione degli operatori con l'accordo di seguito stipulato, pur incidendo considerevolmente sull'aumento dei costi del personale, potrà garantire una maggiore professionalizzazione e di conseguenza un aumento di redditività in un'ottica di valorizzazione del capitale umano e dei diritti dei lavoratori.
Il presente accordo ha carattere sperimentale.
Le Parti verificheranno con cadenza annuale la sostenibilità degli istituti convenuti.

Campo di applicazione
Il presente accordo riguarda esclusivamente le attività outbound erogate in outsourcing.

1 Parte prima: relazioni sindacali
1.2 Disciplina del sistema di relazioni sindacali

Le relazioni sindacali saranno regolate dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.

2 Parte seconda: disciplina del rapporto di lavoro
2.4 Contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato

In considerazione del fatto che questo settore è soggetto a variazioni di intensità di attività e di stagionalità, le parti convengono che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine del contratto di lavoro subordinato le ragioni di seguito riportate:
- intensificazione dell'attività produttiva in determinati periodi dell'anno
- stagionalità
- avvio di nuove attività
- incrementi di attività e di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico
Per quanto riguarda le fasi di avvio di nuove commesse o apertura di nuove sedi, acquisizioni di società, apertura di nuove aziende controllate o controllanti, esecuzione di opere o servizi definiti e predeterminati nel tempo, anche di durata limitata ad alcune settimane, la fase di avvio è stabilita fino a 12 mesi.
[…]

2.6 Contratto d'inserimento e di apprendistato
Per l'applicazione dei contratti d'inserimento e d'apprendistato si farà riferimento alla normativa vigente. La retribuzione è riportata nella tabella allegata.

3 Parte terza: svolgimento del rapporto di lavoro
3.2 Orario di lavoro
3.2.1 Lavoratori full time

La durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale, per i lavoratori che non svolgono mansione di operatori, è fissata in 40 ore, distribuite di norma su cinque o sei giorni la settimana. Per specifiche oggettive esigenze finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del servizio da soddisfare in modo tempestivo e non espletabili con le ordinarie articolazioni giornaliere dell'orario di lavoro (quali, le fasi di start up, l'immissione sul mercato di prodotti e servizi, le operazioni connesse ai cambi release, ecc.), l'azienda può stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della prestazione.
Gli orari di lavoro individuali possono essere:
- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito;
- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo;
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere, di norma, superiore a 3 ore.
I lavoratori inquadrati nei livelli 6° e 7°, in quanto personale con funzioni direttive, non spetta il compenso per le prestazioni eccedenti l'orario normale contrattuale.

3.4 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.

3.5.1 Lavoro straordinario e supplementare
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre le 40 ore settimanali.
Sino a detto limite, le prestazioni eccedenti la normale durata dell'orario di lavoro settimanale applicato in azienda sono considerate lavoro supplementare, per tutte le categorie di lavoratori. Il lavoro straordinario è ammesso in via normale per un periodo non superiore a 250 ore annuali ed a 80 ore trimestrali.

3.5.3 Banca ore
Le parti convengono che la banca ore s'istituisce per tutti i lavoratori (esclusi gli operatori di base e telefonici di II e III livello) e per tutte le ore di straordinarie prestate, secondo i seguenti criteri e modalità.
I lavoratori che prestano lavoro straordinario potranno richiedere di usufruire del riposo compensativo entro l'anno in cui si verifica la prestazione straordinaria. Se le esigenze aziendali non permettono di usufruire di tali riposi, la prestazione verrà retribuita con le maggiorazioni contrattualmente previste.

3.6 Ferie
[…]
Circa le modalità di fruizione dei periodi feriali si fa riferimento alla legislazione vigente e al Regolamento aziendale.

3.7 Assenze, permessi, congedi e aspettativa
3.7.3 Permessi per eventi e cause particolari

Congedi parentali: si fa riferimento alle normative vigenti.

3.9 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. […]

3.10 Tutela della maternità
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

3.16 Ammonizioni multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
- non sì presenti in servizio o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello di inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
- senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- non osservi una condotta uniformata a principi di correttezza verso i colleghi e/o compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
[…]
- esegua negligentemente il lavoro affidatogli e/o arrechi per colpa danni a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
- esegua all'interno dell'azienda attività di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con uso di mezzi dell'azienda medesima;
- introduca persone non autorizzate in locali aziendali;
- ponga in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale;
- durante l'orario di lavoro venga trovato in stato di manifesta ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- in altro modo non osservi le disposizioni di legge, del presente contratto, le procedure e i regolamenti aziendali e le norme interne in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;
- contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato da apposito cartello; L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo. La multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'elencazione sopra riportata deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo facendo salvo il principio dell'analogia per quanto applicabile. Sarà inoltre di riferimento il "Regolamento aziendale".

3.17 Licenziamento per mancanze
3.17.1 Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art.3.19 (Ammonizioni scritte, multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al punto seguente. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- l'insubordinazione ai superiori;
- la rissa nel luogo di lavoro, fuori dai reparti operativi;
- i danni rilevanti arrecati per colpa grave a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
[…]
- l'abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- i comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi, allorquando il comportamento sia comunque riconducibile alla sfera del rapporto gerarchico;
- la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel presente articolo;
[…]

3.17.2 Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- la grave insubordinazione ai superiori;
- la rissa nel luogo di lavoro, all'interno dei reparti operativi;
- i danni rilevanti arrecati per dolo a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
- la sottrazione, la manomissione o la distruzione intenzionali di tutto quanto forma oggetto del patrimonio materiale e/o immateriale dell'azienda;
- l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
- introduzione di persone non autorizzate in locali aziendali allorquando da tale comportamento derivi un grave pregiudizio all'azienda;
- fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.