Tipologia: CCNL
Data firma: 6 maggio 1983
Validità: 01.04.1982 - 30.09.1985
Parti: Anivp e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3
Titolo III Assunzione
Art. 4
Titolo IV Periodo di prova
Capo I Durata del periodo di prova

Art. 5
Capo II Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Art. 6
Titolo V Apprendistato
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 10
Art. 11
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Capo I Riposo settimanale

Art. 13
Capo II Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 14
Art. 15
Titolo IX Ferie
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Titolo X Permessi, assenze e congedi
Capo I Permessi

Art. 19
Capo II Assenze
Art. 20
Capo III Congedo matrimoniale
Art. 21
Titolo XI Chiamata e richiamo alle armi; Servizio civile
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Titolo XII Missione-Trasferta
Art. 25
Art. 26
Titolo XIII Malattie
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Titolo XIV Infortuni
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 39
Titolo XVII Mutamento di mansioni
Art. 40
Titolo XVIII Trattamento economico
Capo I Retribuzione normale

Art. 41
Capo II Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata)
Art. 42
Capo III Indennità di contingenza
Art. 43
Capo IV Terzi elementi retributivi (congelamento)
Art. 44
Capo V Scatti di anzianità
Art. 45
Capo VI Retribuzione di fatto
Art. 46
Capo VII Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
Art. 47
Art. 48
Capo VIII Paga giornaliera e oraria
Art. 49
Capo IX Maggiorazione per lavoro: festivo; straordinario
Art. 50
Titolo XIX Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 51
Titolo XX Indennità di cassa; Divisa ed equipaggiamento; Rinnovi: decreto guardia giurata e porto d’armi; Tiro a segno
Capo I Indennità di cassa

Art. 52
Capo II Divisa ed equipaggiamento
Art. 53
Capo III Rinnovi: decreto G.G.; Porto d’armi e tassa tiro a segno
Art. 54
Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I Recesso
Art. 55
Capo II Preavviso
Art. 56
Capo III Licenziamento per giusta causa

Art. 57
Capo IV Trattamento di fine rapporto
Art. 58
Titolo XXII Norme disciplinari
Art. 59
Titolo XXIII Commissione paritetica
Capo I Composizione e compiti

Art. 60
Capo II Contributi di assistenza contrattuale (Coasco)
Art. 61
Capo III Versamento dei contributi associativi sindacali
Art. 62
Titolo XXIV Conciliazione delle controversie
Art. 63
Titolo XXV Diritti sindacali
Capo I Permessi retribuiti per lavoratori dirigenti sindacali provinciali e nazionali

Art. 64
Capo II Permessi retribuiti per i dirigenti della RSA
Art. 65
Capo III Diritto di affissione
Art. 66
Capo IV Permessi non retribuiti
Art. 67
Capo V Referendum
Art. 68
Capo VI Assemblee
Art. 69
Capo VII Delegato aziendale
Art. 70
Capo VIII Consiglio dei delegati
Art. 71
Titolo XXVI Diritto allo studio
Capo I Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore)

Art. 72
Capo II Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Art. 73
Titolo XXVII Contrattazione integrativa a livello provinciale
Capo I Contrattazione integrativa locale e materie demandate

Art. 74
Capo II Indennità speciali
Art. 75
Art. 76
Titolo XXVIII Diritti di informazione e formazione professionale
Art. 77
Art. 78
Titolo XXIX Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 79
Titolo XXX Distribuzione contratto
Art. 80
Titolo XXXI Decorrenza e durata
Art. 81
Allegati
Allegato A - Salario unico nazionale
Allegato B
Allegato C - Anticipazione sull’indennità di anzianità (in base all’accordo di rinnovo 9 aprile 1982)
Allegato D - Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Allegato E - Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro
Allegato F - Accordo nazionale per la conciliazione delle vertenze
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Allegato G - Legge 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Allegato H - Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato I - Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata

Il giorno 6 maggio 1983 in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra l’Associazione nazionale fra gli istituti di vigilanza privata (Anivp), da una parte e dall’altra la Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi (Filcams-Cgil), la Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl), l’Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil), e con l’intervento dell’Unione italiana del lavoro (Uil) visti il CCNL del 29 dicembre 1979 e l’accordo di rinnovo del 9 aprile 1982 si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti dagli Istituti di vigilanza privata, composto da 31 titoli, 81 articoli e 9 allegati, letti, approvati e sottoscritti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, fra tutti gli Istituti e Consorzi di vigilanza privata, in qualunque forma costituiti, ed il relativo personale dipendente.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo III Assunzione
Art. 4
[…]
All’atto dell’assunzione, il datore di lavoro ha facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (allegato H), per accertarne l’idoneità psico-fisica al lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.

Titolo V Apprendistato
Art. 7
L’apprendistato è ammesso per il personale del ruolo amministrativo per il quale è richiesta una speciale preparazione.
La durata massima dell’apprendistato è fissata per un anno.

Art. 8
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore ai venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 10
L’orario settimanale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore per tutti i dipendenti.
I limiti dell’orario giornaliero contrattuale sono:
- 7 ore per il personale del ruolo tecnico-operativo che effettua servizi di zona stradale ivi compreso il personale che presta servizio diurno di piantonamento esterno, di prevenzione rapina alle banche e agli uffici postali, nonché il personale che svolge servizi di scorta valori, servizi aeroportuali, alle banchine portuali e alle ambasciate;
- 7 ore per il personale del ruolo tecnico-operativo che effettua servizi fissi;
- 8 ore per il personale del ruolo amministrativo.
Per il personale del ruolo tecnico-operativo, fermo restando l’orario giornaliero di cui al secondo comma, la settimana lavorativa si attua mediante la concessione di un giorno di riposo ogni cinque giorni di lavoro e di sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema del 5 + 1).
I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e, nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Il godimento di permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5 + 1 di cui al presente articolo non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.
Il sistema 5 + 1, con i relativi permessi di conguaglio, non si applica nei casi di orario di lavoro già inferiori, alla data del 31 marzo 1982 alle 40 ore settimanali contrattuali.
Il sistema del 5 + 1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti massimi previsti dal presente contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.

Art. 11
Agli effetti del presente contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico-operativo.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 49 per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l’Istituto, che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12
Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre i limiti dell’orario giornaliero contrattuale.
È facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d’opera straordinarie per esigenze di servizio.
Le prestazioni straordinarie vanno contenute in maniera equilibrata in relazione alle particolari caratteristiche del settore, alla natura e alle modalità di svolgimento del servizio nonché ai turni e nastri orari di cui al secondo comma lettera a) del successivo art. 74. Di norma annualmente le parti potranno procedere all’esame della situazione in relazione ai problemi dell’occupazione e del mercato del lavoro.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Capo I Riposo settimanale

Art. 13
Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell’art. 10 del presente contratto, per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.
Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica, salvo le deroghe consentite dalla legge.
Anche in relazione all’insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25% (venticinque per cento) della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all’art. 41.

Titolo IX Ferie
Art. 17

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell’ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale spettantegli.
[…]

Titolo XIV Infortuni
Art. 32

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all’assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e l’azienda, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare all’Inail la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.

Art. 34
Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o di inabilità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro, con i seguenti massimali:
- trenta milioni per il caso di morte;
- quaranta milioni per il caso di inabilità permanente assoluta.
I massimali di cui al presente comma decorrono dal 1 gennaio 1983.
Il datore di lavoro è tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di cui al presente articolo alle Organizzazioni sindacali territoriali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto che ne facciano richiesta scritta.

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 35

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l’Ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
[…]

Art. 37
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo III Licenziamento per giusta causa
Art. 57

Il licenziamento per giusta causa, con perdita della indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo, rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
[…]
- la recidività nell’addormentarsi in servizio o l’ubriacarsi in servizio;
- l’abbandono del posto di lavoro;
- l’insubordinazione verso i superiori;
[…]
- l’aver già subito provvedimenti di sospensione per un totale di quindici giorni nel corso di un anno.

Titolo XXII Norme disciplinari
Art. 59

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e deferenti verso i superiori, i colleghi e il pubblico.
Egli ha altresì l’obbligo di non accettare somme o altri compensi da persone, aziende o enti, senza l’autorizzazione del proprio datore di lavoro.
L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell’adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio.
B) Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l’inizio del lavoro;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli.
C) Il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con dimostrata responsabilità;
[…]
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell’adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
[…]

Titolo XXIII Commissione paritetica
Capo I Composizione e compiti
Art. 60

È istituita la Commissione paritetica nazionale che ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:
- alla stipulazione di contratti integrativi locali;
- all’interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali;
- a ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni locali, o da singoli Istituti, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
La Commissione paritetica nazionale è composta da sei membri effettivi di cui tre designati dall’Associazione nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata e tre designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, una per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La Segreteria della Commissione ha sede presso l’Associazione nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata.
Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla Segreteria, la quale provvederà ad indire la riunione entro trenta giorni.
La Commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro trenta giorni dalla prima riunione.
Per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie le parti non possono prendere iniziative sindacali o legali. Le decisioni della Commissione paritetica nazionale dovranno risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.

Titolo XXIV Conciliazione delle controversie
Art. 63

Per le controversie di lavoro individuali, singole o plurime, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità previste dall’Accordo nazionale 20 maggio 1977 che fa parte integrante del presente contratto (allegato F).

Titolo XXV Diritti sindacali
Capo III Diritto di affissione
Art. 66

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capo VI Assemblee
Art. 69

Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dall’orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l’orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.
[…]

Capo VII Delegato aziendale
Art. 70

Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (allegato G).
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (allegato H).

Capo VIII Consiglio dei delegati
Art. 71

Le parti convengono che negli Istituti con più di 15 dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali possono essere sostituite a tutti gli effetti da un consiglio di delegati a condizione che:
a) il consiglio sia unitariamente costituito;
b) la sua costituzione ed i suoi componenti siano notificati alla direzione di ciascun Istituto, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali interessate, aderenti o facenti capo alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.
I consigli dei delegati hanno gli stessi compiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, per le rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Titolo XXVII Contrattazione integrativa a livello provinciale
Capo I Contrattazione integrativa locale e materie demandate
Art. 74

È ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più Istituti di vigilanza privata.
I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno disciplinare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio in collegamento con la realizzazione della parità di orario di lavoro settimanale e giornaliero del personale del ruolo tecnico operativo, fermi restando il sistema 5 + 1 ed ogni altra norma contenuta nel precedente art. 10;
b) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le norme dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
d) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale per il personale dipendente da Istituti di vigilanza privata;
e) rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne siano prescritte l’adozione e l’uso da parte del datore di lavoro e sempre che non siano forniti dallo stesso al dipendente;
[…]
h) indennità speciali di cui ai successivi artt. 75 e 76.
[…]
Le parti si danno atto che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nei contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza.
In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o innovativa del CCNL, potrà essere introdotta nei contratti integrativi locali, le cui scadenze dovranno essere armonizzate con la data prevista nella norma di cui sopra relativa alla contrattazione integrativa locale.
Le parti, al fine di garantire il reciproco rispetto di quanto sopra e l’osservanza di tali limiti, si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture locali nelle varie fasi di trattativa.

Titolo XXVII Contrattazione integrativa a livello provinciale
Capo II Indennità speciali
Art. 75

È demandata agli accordi integrativi locali di cui al precedente articolo la contrattazione delle seguenti indennità speciali:
a) indennità speciale per lavoro notturno dovuta - per ogni giornata di effettiva presenza - ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio notturno, a titolo di maggiorazione forfettaria per il disagio connesso con il servizio stesso;
b) indennità speciale per lavoro diurno da corrispondere - per ogni giornata di effettiva presenza - ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio diurno per il rischio connesso con il servizio stesso.
Per la determinazione delle misure delle indennità speciali di cui al presente articolo, nelle articolazioni e con le gradualità anche economiche che saranno concordate a livello locale, si farà riferimento ad un tetto massimo che viene fissato in lire 3.500 giornaliere per l’indennità speciale per lavoro notturno dovuta ai lavoratori che prestano servizio di zona stradale e che sarà proporzionato sia alla maggiore gravosità del lavoro notturno rispetto a quello diurno e dei servizi di zona stradale rispetto ai servizi fissi.
[…]

Titolo XXVIII Diritti di informazione e formazione professionale
Art. 77

Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono quanto segue:
1) l’Anivp fornirà annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione all’istituzione di nuovi tipi di servizi ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c) formazione professionale.
2) l’Anivp fornirà annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui al precedente n. 1) del presente articolo ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sull’occupazione.
[…]

Art. 78
Le parti convengono sulla necessità di promuovere una concreta ed adeguata politica di formazione professionale nel settore funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale e alla realizzazione, di conseguenza, anche di un miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza privata.
Al tal fine le parti individueranno a livello centrale le strutture, gli strumenti finanziari, ivi compresi quelli a carico del datore di lavoro, nonché i programmi di formazione, che dovranno essere gestiti dalle parti ai livelli regionali, provinciali o aziendali con le modalità che saranno concordate in sede nazionale.

Allegati
Allegato F - Accordo nazionale per la conciliazione delle vertenze
Addì, 20 maggio 1977, in Roma, tra l’Anivp - Associazione nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil, si conviene quanto segue:

Art. 1
Per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all’applicazione del CCNL e di altri contratti o accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti di vigilanza compresi nella sfera di applicazione dei predetti contratti o accordi è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi territorialmente con l’assistenza:
- per il datore di lavoro, dell’Anivp;
- per il lavoratore, dell’Organizzazione sindacale locale di una delle associazioni sindacali locali aderenti ad una delle associazioni nazionali firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore stesso sia iscritto o abbia conferito mandato.

Art. 2
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Anivp ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Ricevuta la segnalazione, l’Anivp provvede entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni e saranno depositati a cura di una delle parti presso l’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 3
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 411, terzo comma, Codice di procedura civile e 2113, quarto comma, Codice civile, come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’autorità giudiziaria.
In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’art. 411 ultimo comma e all’art. 412 del Codice di procedura civile così come risultano sostituiti dall’art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 4
Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, potrà essere esperito un secondo tentativo presso l’Ufficio del lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.