Tipologia: CCNL
Data firma: 6 luglio 1983
Validità: 01.07.1983 - 31.12.1985
Parti: Ance-Confindustria, Intersind e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Edili e affini, Industria

Sommario:

Sistema di informazioni
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzioni e documenti
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Mansioni promiscue
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Soste di lavoro
Art. 9 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 10 - Recuperi
Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 12 - Indennità territoriale di settore
Art. 13 - Lavoro a cottimo
Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 15 - Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Gratifica natalizia
Art. 18 - Festività
Art. 19 - Accantonamenti presso la Cassa edile
Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 22 - Trasferta
A) Norme generali
B) Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario
Art. 23 - Trasferimento
Art. 24 - Alloggiamenti e cucine
Art. 25 - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Art. 26 - Elementi della retribuzione
Art. 27 - Modalità di pagamento
Art. 28 - Trattamento in caso di malattia
Art. 29 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 30 - Congedo matrimoniale
Art. 31 - Anzianità professionale edile
Art. 32 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Art. 33 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
Art. 34 - Obblighi e responsabilità degli autisti
Art. 35 - Preavviso
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto
Art. 37 - Indennità in caso di morte
Art. 38 - Reclami
Art. 39 - Addestramento professionale
Art. 40 - Casse edili
Art. 41 - Quote sindacali
Art. 42 - Accordi locali
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 43 - Assunzione
Art. 44 - Documenti
Art. 45 - Periodo di prova
Art. 46 - Orario di lavoro
Art. 47 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 48 - Stipendio minimo mensile
Art. 49 - Premio di produzione
Art. 50 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 51 - Mense aziendali
Art. 52 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 53 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 54 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato
Art. 55 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 56 - Indennità di zona malarica
Art. 57 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 58 - Lavori fuori zona
Art. 59 - Trasferta
Art. 60 - Trasferimento
Art. 61 - Alloggio
Art. 62 - Mutamento di mansioni
Art. 63 - Pagamento della retribuzione
Art. 64 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 65 - Ferie
Art. 66 - Tredicesima mensilità
Art. 67 - Premio annuo
Art. 68 - Premio di fedeltà
Art. 69 - Trattamento in caso di malattia
Art. 70 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 71 - Fondo previdenza impiegati
Art. 72 - Congedo matrimoniale
Art. 73 - Aspettativa
Art. 74 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Art. 75 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 76 - Trattamento di fine rapporto
Art. 77 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Art. 78 - Certificato di lavoro
Art. 79 - Quote sindacali
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 80 - Classificazione dei lavoratori
Art. 81 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 82 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 83 - Tutela della maternità
Art. 84 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 85 - Permessi
Art. 86 - Diritto allo studio
Art. 87 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 88 - Assenze
Art. 89 - Provvedimenti disciplinari
Art. 90 - Licenziamenti
Art. 91 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 92 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 93 - Rappresentanze sindacali aziendali - Conciliazioni delle controversie
Art. 94 - Assemblee
Art. 95 - Cariche sindacali e pubbliche
Art. 96 - Affissioni
Art. 97 - Accordi interconfederali
Art. 98 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 99 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 100 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Art. 101 - Disposizioni generali
Art. 102 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A
Allegato B - Stipendi minimi mensili per gli impiegati
Allegato C - Regolamento dell’anzianità professionale edile
Allegato D - Protocollo d'intesa
Regolamento - Schema di regolamento per il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Allegato E - Disciplina delle prestazioni delle Casse edili in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale
Allegato F - Casse edili
Allegato G - Accordo nazionale 12 dicembre 1977 (Casse edili)
Allegato H - Accordo nazionale per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe
Allegato I - Protocollo d’intesa per accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
Allegato L - Convenzione
Allegato M - Protocollo nazionale per la riscossione della quota nazionale e della quota territoriale di adesione contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini

In Roma, il 6 luglio 1983 tra l’Associazione nazionale costruttori edili - Ance, e con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana - Confindustria, l’Associazione sindacale Intersind, e la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno aderente all’Unione italiana del lavoro - Feneal-Uil, la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca) aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori - Cisl, la Federazione italiana lavoratori del legno, dell’edilizia, industrie affini ed estrattive aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro - Fillea-Cgil, che costituiscono la federazione lavoratori delle costruzioni - Flc.

Sistema di informazioni
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano l’istituzione di un sistema di informazioni, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Le informazioni vengono fornite ai livelli, nazionale, regionale e territoriale, dalle competenti Associazioni dei datori di lavoro in incontri a carattere periodico con le rispettive Associazioni dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimono le proprie autonome valutazioni.
Il sistema delle informazioni, la cui regolamentazione è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, si inserisce nell’ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.
A) Con periodicità semestrale, su richiesta dei Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti all’Ance si incontreranno con i predetti Sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali, per la circoscrizione di competenza, sullo stato e sulle prospettive della produzione dell’occupazione nel settore, sulle iniziative consortili, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso dello stesso incontro le Organizzazioni dei datori di lavoro forniranno altresì, per la circoscrizione di propria competenza, informazioni in materia di appalto e subappalto nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera e sull’andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.
Le informazioni di cui sopra saranno per quanto possibile distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
Una volta all’anno, nel primo quadrimestre, l’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro di cui all’art. 42 aderente all’Ance, in appositi incontri da essa convocati su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’art. 42, fornirà per le singole imprese che operano nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta sull’insieme dei comparti fondamentali dell’industria delle costruzioni, e che occupano normalmente nella circoscrizione medesima non meno di 200 dipendenti, informazioni relative alla situazione e alle previsioni, produttive ed occupazionali, dell’impresa del suddetto ambito territoriale.
La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi aventi le medesime caratteristiche e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze non meno di 200 lavoratori nella medesima circoscrizione.
B) Con periodicità semestrale, su richiesta dei Sindacati regionali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro aderenti all’Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la Regione di competenza, sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
C) Con periodicità annuale, entro il primo quadrimestre, su richiesta delle Federazioni nazionali dei lavoratori stipulanti, l’Ance e l’Intersind si incontreranno con le Federazioni predette per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro l’Ance e l’Intersind, rispettivamente, forniranno informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento all’evoluzione tecnologica del settore.
Nel corso dello stesso incontro l’Ance e l’Intersind, rispettivamente, forniranno altresì informazioni in materia di appalto e subappalto nonché sul divieto di interposizione delle prestazioni di manodopera e sull’andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.
Le informazioni saranno, per quanto possibile, articolate in riferimento ai sottoelencati comparti:
- edilizia abitativa pubblica e privata;
- opere di edilizia pubblica (scolastica, ospedaliera ecc.);
- opere igienico-sanitarie;
- opere industriali;
- infrastrutture di trasporto (opere stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ecc.);
- opere idrauliche e di bonifica.
Una volta all’anno, nel primo quadrimestre, l’Associazione nazionale imprenditoriale, in appositi incontri da essa convocati su richiesta delle Associazioni nazionali dei lavoratori, fornirà per le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull’intero territorio nazionale e sull’insieme dei comparti fondamentali dell’industria delle costruzioni e che occupino normalmente non meno di 350 dipendenti - informazioni relative alla situazione e alle previsioni produttive occupazionali dell’impresa.
La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze non meno di 350 lavoratori.
D) La presente disciplina annulla e sostituisce integralmente le pattuizioni in materia contenute negli Accordi integrativi del CCNL 15 aprile 1976.
Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, per l’esame e la definizione della controversia interpretativa.

Regolamentazione per gli operai
Art. 5 - Orario di lavoro

A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai Contratti integrativi del precedente Contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 42 in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.
Nell’effettuare tale ripartizione, le parti, entro i limiti dell’art. 8 del RD 10 settembre 1923, n. 1955 e del RD 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati per altri mesi dell’anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro, oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all’art. 20 del presente Contratto.
L’orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo e terzo comma della presente lettera sarà ripartito su cinque giorni per settimana.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del RDL 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 20 del presente Contratto.
B) Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui pari mediante:
a) permessi individuali per 28 ore fino al 31 dicembre 1984 e per complessive 40 ore con decorrenza dal 1 gennaio 1985;
b) determinazione dell’orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre.
I permessi individuali di cui alla lettera a) maturano in misura di un’ora ogni 63 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato e in misura di un’ora ogni 44 ore a decorrere dal 1 gennaio 1985.
Per gli operai di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 79 ore e in misura di un’ora ogni 56 ore a decorrere dal 1 gennaio 1985.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
Per gli operai di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, nel periodo stabilito dalla precedente lettera b) l’orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali. Per gli operai di cui alla lettera c) dell’art. 7, nel periodo predetto l’orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.
La retribuzione per le ore di cui al primo comma della presente lettera B) è corrisposta mediante l’accantonamento percentuale presso la Cassa edile.
In occasione del godimento dei permessi individuali è corrisposta l’anticipazione da parte dell’impresa del trattamento economico di cui al punto 4) dell’art. 26 per le ore di permesso maturate e godute. Nelle settimane del periodo di cui alla lettera b) l’anticipazione dell’impresa è pari all’importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi retributivi.
L’anticipazione di cui al comma precedente è effettuata nel limite dell’accantonamento complessivo di cui all’art. 19 maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla Cassa edile ed è dedotta dall’importo che per lo stesso operaio l’impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa edile medesima in applicazione del citato art. 19.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il lavoratore ha comunque diritto alla corresponsione da parte della Cassa edile degli importi accantonati a suo favore.
Per le ore di lavoro ordinario in tal modo prestate, resta fermo l’accantonamento di cui all’art. 19.
L’attuazione di quanto previsto nella lettera b) e nel sesto comma della presente lettera B) presuppone la determinazione nelle sedi competenti del criterio che nelle settimane comprese nel suddetto periodo le integrazioni salariali competano nel limite di 35 ore.
Ai lavoratori turnisti per i quali non risulti possibile la riduzione dell’orario di lavoro di cui alla lettera b) spettano permessi individuali per complessive 68 ore fino al 31 dicembre 1984 e per complessive 80 ore a decorrere dal 1 gennaio 1985.
Pertanto i permessi individuali maturano nella misura di un’ora ogni 26 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato fino al 31 dicembre 1984 e di un’ora ogni 22 a decorrere dal 1 gennaio 1985.
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma della presente lettera.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle sette festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Art. 6 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 6.
L’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) del presente Contratto, ad eccezione di:
- custodi, guardiani, portinai, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;
- custodi, guardiani, portinai con alloggio nello stabilimento, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.
[…]

Art. 7 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente Contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 26, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 20, punto 12).
L’eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 10 - Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell’orario normale concordate tra l’impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l’interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 13 - Lavoro a cottimo
Nel caso in cui l’impresa intenda fare effettuare lavoro a cottimo, individuale e collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla Rappresentanza sindacale aziendale, e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l’indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).
[…]
L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l’interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l’esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 15 - Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti
Restano ferme le norme di legge che regolano l’appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto.
All’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente Contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente Contratto nazionale e negli Accordi locali di cui all’art. 42 dello stesso.
L’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al Contratto nazionale ed agli Accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L’impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare a dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale di cui all’art. 93, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al Contratto nazionale ed agli Accordi locali di cui all’art. 42, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale - o, in mancanza di questa, ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell’inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro - ad assicurare ai dipendenti di quest' ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art. 93 del presente Contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione dell’intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito dei delegati di cui all’art. 93 di intervenire, per il tramite dei loro dirigenti, nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull’impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono Contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
Nell’ambito di un massimo di 150 ore all’anno, l’operaio è tenuto, su richiesta dell’impresa, a prestare lavoro supplementare, salvo giustificati motivi di impedimento.
La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro supplementare per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale aziendale ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale aziendale indicazioni sul lavoro supplementare effettuato nel bimestre.
[…]

Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A - Lavori vari

Tab. unica nazionale

Situazioni extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora)

4

5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5

5

3) Lavori di palificazioni o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango

5

12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8

15

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume

8

15

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8

17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10

10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa oppure con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10

10

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11

17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione)

12

20

11) Lavori di scavo a sezioni obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13

20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 per cento ed oltre

13

22

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

23

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm 12)

16

28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta

17

35

16) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore dal basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17

35

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m

19

35

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19

35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m 3

20

35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m

22

40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27

55

In situazione extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio

46

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione

26

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18

Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 per cento; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20 per cento.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30 per cento.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri 54
b) da oltre 10 a 16 metri 72
c) da oltre 16 a 22 metri 120
d) oltre 22 metri 180

Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 per cento, da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D - Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore
Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei Contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari
Indennità del 100 per cento da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 e da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Gruppo E - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un’indennità nella misura del 15 per cento da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell’art. 26 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L’indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sull’eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l’eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un’indennità nella misura massima del 20 per cento da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26.
L’indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 24 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l’impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d’igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L’impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell’impresa.
L’impresa deve provvedere all’acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all’ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell’orario di lavoro.

Art. 25 - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all’alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Organizzazioni territoriali in applicazione dei precedenti Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Organizzazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.
[…]

Art. 32 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
È demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti l’istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene e in generale al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all’art. 93 per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all’attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all’igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinarne le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l’azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all’art. 39 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente Contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d’intesa allegato al presente Contratto, del quale forma parte integrante.
Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull’esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale e costituiranno entro il 31 dicembre 1983 un organismo nazionale paritetico a carattere permanente con le funzioni di promozione, coordinamento e controllo dei Comitati predetti.

Art. 33 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[…]

Art. 34 - Obblighi e responsabilità degli autisti
L’autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l’autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell’inizio del servizio l’autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Art. 39 - Addestramento professionale
Le Associazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l’attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente-scuola od al potenziamento di quello esistente.
Detti Enti-scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili o, laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti-scuola stessi - ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,209 e l’1 per cento sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 e da versare con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico da nominarsi dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Il Consiglio di amministrazione nominerà il presidente nella persona di un rappresentante degli industriali, il vice presidente nella persona di un rappresentante degli industriali, il vice presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il direttore, all’infuori del Consiglio stesso, su designazione delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi suesposti le norme statutarie che dovranno regolare l’esercizio degli Enti-scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio e portati a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti-scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell’addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dell’operaio comune e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all’art. 2.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all’art. 2, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l’attestato anzidetto.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell’esame finale, direttamente dalla scuola edile qualora il corso di formazione professionale sia articolato, secondo il sistema dell’alternanza scuola- lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola ed in cantieri di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione dell’Ente-scuola e approvati dalle Organizzazioni di cui all’art. 42, in conformità agli indirizzi dall’organismo paritetico di cui all’ultimo comma.
Le Organizzazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti-scuola, gli operai ritenuti idonei ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
È istituito un organismo a livello nazionale, denominato Formedil, con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia, nonché di realizzare il coordinamento a livello regionale dell’attività svolta dagli Enti-scuola.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di rivedere l’intera disciplina dell’istituto anche in relazione ai compiti demandati all’organismo paritetico nazionale di cui sopra.

Art. 40 - Casse edili
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa edile. Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei Contratti e Accordi collettivi stipulati fra l’Ance, l’Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
"I riferimenti alle Casse edili contenuti nel presente Contratto riguardano esclusivamente le Casse edili costituite a norma del comma precedente".
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse edili previste dalla presente disciplina.
L’Organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili sono definiti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai Contratti e dagli Accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
[…]
b) Con l’iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, degli Accordi locali adottati a norma del Contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 100, gli obblighi ed oneri derivanti dai Contratti, Accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa edile raccoglierà, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
[…]
d) Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Casse edili sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente Commissione nazionale per le Casse edili costituito tra le Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a).
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
- la valutazione delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno essere trasmessi dalle singole Casse edili;
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle Casse edili. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle Casse edili;
- la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull’attività delle Casse edili.
e) La disciplina degli Statuti delle Casse edili è contenuta nell’allegato F al presente Contratto e nell’Accordo nazionale 12 dicembre 1977.

Art. 42 - Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’Accordo integrativo del CCNL 22 luglio 1979.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere, entro il 31 dicembre 1984 e con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1985:
a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro a norma dell’art. 5, terzo comma della lettera a);
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[…]
d) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 21;
[…]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
[…]
4) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
5) all’attuazione della disciplina dell’addestramento professionale contenuta nell’art. 39;
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 46 - Orario di lavoro

A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L’orario normale contrattuale di lavoro sarà ripartito su cinque giorni per settimana. Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 8) dell’art. 47.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e dagli Accordi locali integrativi dello stesso.
Il prolungamento del lavoro oltre gli orari contrattuali di cui ai precedenti commi, fino alla concorrenza dei maggiori orari previsti dall’art. 8 del RD 10 settembre 1923, n. 1955 e dal RD 10 settembre 1923, n. 1957, dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all’art. 57 del presente Contratto.
B) L’impiegato ha diritto di usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 68 ore sino al 31 dicembre 1984 e pari ad 80 ore complessive a decorrere dal 1 gennaio 1985.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 26 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato fino al 31 dicembre 1984 e di un’ora ogni 22 a decorrere dal 1 gennaio 1985.
Per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere, i permessi individuali sono pari nell’anno a 28 ore sino al 31 dicembre 1984 e a complessive 40 ore a decorrere dal 1 gennaio 1985.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 63 re di lavoro ordinario effettivamente prestato sino al 31 dicembre 1984 di un’ora ogni 44 a decorrere dal 1 gennaio 1985.
Per le settimane di cui al punto b) della lettera B) dell’art. 5, l’orario di lavoro per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere è quello stabilito per gli operai.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 47.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle sette festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, salvo quanto previsto dal comma seguente.
In relazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o Accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Art. 55 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell’interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai Contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 7) dell’art. 47;
b) per lavori in galleria: una indennità di lire 15.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 56 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai Contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 7) dell’art. 47.
L’indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L’indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.

Art. 57 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
Nessun impiegato tecnico od amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[…]

Art. 64 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 65 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell’impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all’impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l’impresa è tenuta a versargli un’indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all’impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. terzo comma). Tale indennità va corrisposta entro i sei mesi successivi alla data in cui l’impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all’impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell’art. 63 con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi.
[…]

Art. 70 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[…]
Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’impresa esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’impiegato conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Per l’assistenza a favore dell’impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di Contratto collettivo.

Art. 74 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
L’impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
[…]

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 81 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 83 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 84 - Igiene e ambiente di lavoro
A) Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall’avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore e l’altra all’impresa con vincolo di segretezza.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, la riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Organizzazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale.

Art. 87 - Disciplina dell’apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo.
[…]
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
[…]
Per gli impiegati l’apprendistato ha la durata di 1 anno. […]
Le ore destinate all’insegnamento complementare di cui all’art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, da effettuarsi di norma presso le Scuole edili di cui all’art. 39, sono stabilite in quattro ore settimanali e possono esser effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall’art. 37 del regolamento della legge sull’apprendistato.
L’orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all’insegnamento complementare.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nella lettera B) dell’art. 5 e nella lettera B) dell’art. 46.
Per le prestazioni delle Casse edili per i casi di malattia ed infortunio si fa rinvio al regolamento allegato al presente Contratto.
[…]

Art. 89 - Provvedimenti disciplinari
1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 7) dell’art. 47 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell’art. 26;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
2) L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
e) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente Contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 90 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.
[…]

Art. 90 - Licenziamenti
Fermo l’ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 93 - Rappresentanze sindacali aziendali - Conciliazioni delle controversie
I delegati sono, nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i Rappresentanti sindacali delle Associazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto.
[…]
Per l’individuazione dell’unità produttiva, agli effetti dell’applicazione della disciplina del presente articolo, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nei delegati si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge.
È compito dei delegati, per il tramite dei dirigenti di cui al secondo comma, di intervenire nei confronti della Direzione aziendale, per il pieno rispetto delle norme del Contratto nazionale e degli Accordi locali applicabili nell’unità produttiva a norma dell’art. 42 e, in particolare, delle discipline:
- sull’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro;
- sul lavoro a cottimo;
- sull’orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
Qualora insorga controversia individuale o plurima sull’applicazione del presente Contratto o degli Accordi locali di cui all’art. 42 e in particolare delle discipline relative alle materie di cui al precedente comma, sarà esperito il tentativo di conciliazione tra la Rappresentanza sindacale aziendale e la Direzione aziendale.
In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all’esame delle competenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente Contratto. per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dall’altra Organizzazione territoriale.
Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento della procedura nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente Contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 94 - Assemblee
A) Nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell’orario di lavoro nonché, nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l’orario di lavoro.
[…]
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all’interno dell’unità produttiva.
[…]
Per l’individuazione dell’unità produttiva, agli effetti dell’applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, verificato al momento in cui l’assemblea è indetta.
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell’unità produttiva è riferito al momento in cui l’assemblea è indetta.
[…]

Art. 96 - Affissioni
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 97 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana e dall’Associazione sindacale Intersind con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nel presente Contratto, si considerano parte integrante del Contratto medesimo, nei limiti della rispettiva rappresentanza.
[…]

Art. 98 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Associazioni nazionali contraenti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Associazioni nazionali, salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente Contratto e degli Accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.

Art. 101 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente Contratto.

Allegati
Allegato D - Protocollo d'intesa

Addì, 24 settembre 1976 tra l’Ance, l’Associazione sindacale Intersind e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, in attuazione dell’art. 33 del CCNL 15 aprile 1976; allo scopo di porre in essere lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l’attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore e per il controllo dell’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
si conviene che per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro valgono le direttive contenute nell’allegato schema di Regolamento.

Regolamento - Schema di regolamento per il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 1

L’organizzazione e l’attività del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, costituito a norma dell’art. 33 del CCNL 15 aprile 1976 e dell’articolo del Contratto integrativo per la circoscrizione territoriale di ....., sono disciplinate come segue.

Art. 2
Il Comitato è composto di ..... membri designati pariteticamente:
n. ..... dall’Associazione dei costruttori edili della circoscrizione di .....;
n. ..... dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica fra loro.
L’Associazione dei costruttori edili e le Organizzazioni sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in ugual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.
Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall’Associazione sindacale Intersind, di intesa con l’Associazione territoriale aderente all’ANCE.
I membri del Comitato durano in carica ..... e possono essere confermati.
È però data facoltà alle Organizzazioni di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per ..... volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 3
Il Comitato si riunisce di norma una volta la settimana e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno ..... membri del Comitato stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno ..... giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.

Art. 4
Per la validità delle riunioni del Comitato paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.
Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte operaia.

Art. 5
Le Associazioni territoriali rappresentate nel Comitato provvedono alla costituzione del servizio di Segreteria per tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all’attività del Comitato stesso.

Art. 6
Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
A tal fine il Comitato:
a) si avvale della collaborazione degli Organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti specializzati;
b) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
- alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
- all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dai lavoratori e dai datori di lavoro;
d) esercita, con le procedure di cui all’art. 9, una attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

Art. 7
Le Rappresentanze sindacali costituite a norma dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 assumono la rappresentanza dei lavoratori nell’unità produttiva per il controllo dell’applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.
A tal fine, le Rappresentanze sindacali predette hanno il compito di intervenire presso la Direzione aziendale per l’attuazione delle norme sopra richiamate e, nel caso di mancata definizione, di effettuare al Comitato paritetico territoriale le segnalazioni di cui alla lettera c) dell’art. 6.

Art. 8
Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall’art. 6.
In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni nazionali firmatarie del CCNL 15 aprile 1976 per l’adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

Art. 9
L’attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell’art. 6, è disciplinata come segue.
La Segreteria sottopone all’esame del Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lett. c) dell’art. 6 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l’effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.
Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell’impresa ed ai lavoratori nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull’esito della visita.
Nel caso in cui non si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.
Sarà del pari riferito al Comitato, alla riunione successiva, l’esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.
Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari e ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati una lettera dalla quale risulti l’elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l’igiene o l’ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando a tal uopo brevi congrui termini.
Scaduti i termini di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite.
Ove dalla seconda visita risulti che l’inadempienza permane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute opportune.
Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.
Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 10
I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 11
Per il finanziamento dei Comitati si provvede con le modalità stabilite dalle Associazioni territoriali ai sensi dell’art. 33 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 12
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento è deferita all’esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.