Tipologia: CCNL
Data firma: 22 aprile 1983
Validità: 01.01.1983 - 31.12.1986
Parti: Asap e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilpem-Uil
Settori: Chimici, Energia, PP.SS.

Sommario:

Premessa
Parte I
I - Rapporti sindacali
Protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti di informazione - Organizzazione del lavoro - Sviluppo professionale, formazione - Appalti
Art. 2 - Fondo di solidarietà
II - Diritti sindacali
Art. 3 - Strutture sindacali in azienda
Art. 4 - Istituti di patronato
Art. 5 - Permessi per cariche sindacali
Art. 6 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 7 - Comunicazioni sindacali, diritto d’assemblea e locali
Art. 8 - Contributi sindacali
Parte II Rapporti individuali di lavoro
I - Norme generali

Art. 9 - Assunzione
Art. 10 - Periodo di prova
Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 12 - Cessione, trasformazione e trasferimento dell’azienda
Art. 13 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 14 - Abiti da lavoro
Art. 15 - Visita di inventario e personale di controllo
Art. 16 - Prevenzione infortuni e malattie professionali
Art. 17 - Ambiente di lavoro
Art. 18 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 19 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 20 - Aggiornamento tecnico
Art. 21 - Lavoratori studenti
Art. 22 - Diritto allo studio
II - Classificazione
Art. 23 - Classificazione del personale
Art. 24 - Passaggio di mansioni e passaggi di categoria
III - Trattamento economico
Art. 25 - Retribuzione e modalità della sua erogazione
Art. 26 - Determinazione della quota oraria e della quota giornaliera
Art. 27 - Minimi retributivi
Art. 28 - Elemento retributivo specifico
Art. 29 - Indennità di contingenza
Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 31 - Forme incentivanti di retribuzione
Art. 32 - Premio di produzione
Art. 33 - Indennità di trasporto
Art. 34 - Contestazioni sulla retribuzione
IV - Durata del lavoro
Art. 35 - Orario di lavoro
Art. 36 - Lavoro a tempo parziale
Art. 37 - Sospensione, interruzione e riduzione dell’orario di lavoro
Art. 38 - Recuperi
Art. 39 - Reperibilità
Art. 40 - Chiamate fuori orario
Art. 41 - Giorni festivi
Art. 42 - Compensi per il lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 43 - Maggiorazioni per lavoro in turno
Art. 44 - Ferie
V - Trasferimenti e trasferte
Art. 45 - Trasferimenti
Art. 46 - Trattamento per trasferte con rimborso a piè di lista
Art. 47 - Trasferte di particolare natura o durata
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 48 - Assenza per malattia o infortunio non professionali
Art. 49 - Denuncia di infortunio e malattia professionali
Art. 50 - Conservazione del posto durante l’assenza per malattia o infortunio
Art. 51 - Trattamento economico durante l’assenza per malattia o infortunio
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Art. 53 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 54 - Servizio militare
Art. 55 - Aspettativa
VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 56 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto
Art. 58 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Art. 59 - Riconoscimento anzianità pregressa ex operai ed ex intermedi
Art. 60 - Certificato di lavoro
VIII
Art. 61 - Lavoro all’estero
1 - Tutela sindacale
2 - Garanzie contrattuali
3 - Tutela previdenziale
4 - Questioni inerenti l’insediamento
Art. 62 - Normativa particolare per i lavoratori assunti per l’attività di singoli cantieri
Art. 63 - Contratto di commessa
Parte III
I - Disciplina nell'azienda

Art. 64 - Regolamento interno
Art. 65 - Doveri del lavoratore
Art. 66 - Provvedimenti disciplinari
Art. 67 - Ammonizione scritta e sospensione
Art. 68 - Licenziamento
II - Procedure per controversie di lavoro
Art. 69 - Licenziamenti individuali e collettivi
Art. 70 - Reclamo sull’applicazione delle norme del rapporto di lavoro
Art. 71 - Norme di attuazione
Art. 72 - Decorrenza e durata
Art. 73 - Distribuzione del contratto
Allegati
Parte I Settore petrolio, metano e settore progettazione, perforazione e montaggio
Allegato I
Allegato II - Sistemazione assegni ad personam Accordo di rinnovo CCNL 30 luglio 1979
Allegato III - Fondo sociale
Allegato IV - Verbale di accordo sul Fondo sociale
Allegato V - Fondo sociale (Accordo 25 luglio 1976)
Allegato VI - Personale inviato a prestare servizio all’estero con contratto estero (Accordo 25 luglio 1976)
Allegato VII - Leggi e decreti richiamati nel presente Contratto
Allegato VIII
Mensa (Accordo 11 luglio 1974)
Mensa (Accordo 30 luglio 1979)
Mensa (Accordo 10 febbraio 1984)
Allegato IX - Statuto dei lavoratori Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Legge 20 maggio 1970, n. 300)
Allegato X - Conclusione vertenza Eni 16 febbraio 1978 Premessa - Occupazione - Organizzazione del lavoro - Salario - Sicurezza nell’ambiente di lavoro
Allegato XI - Parte A TLV (Threshold Limit Values) per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati per il 1982 dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
Parte II Settore petrolio - metano
Allegato I - Accordi per i trasferimenti collettivi 17 e 26 febbraio 1965
1) Accordo 17 febbraio 1965 (da CCNL 1 aprile 1973 - Petrolieri; All. X)
2) Accordo 26 febbraio 1965 (da CCNL 1 aprile 1973 - Metanieri; All. IX)
Allegato II - Accordo particolare sui trasferimenti 27 luglio 1967 (da CCNL 1 aprile 1973 - Petrolieri, All. X) 1 agosto 1967 (da CCNL 1 aprile 1973 - Metanieri, All. IX)
Allegato III - Accordo sui trasferimenti individuali (da CCNL 1 aprile 1973 - Petrolieri - All. X e CCNL 1 aprile 1973 - Metanieri - All. IX)
Allegato IV - Ferie etilatori (da CCNL Petrolieri 1 aprile 1973)
Allegato V - Lettera Asap sui trasferimenti individuali
Parte III Settore Progettazione - Montaggio - Perforazione
Allegato I - Procedura per trasferimenti collettivi (da CCNL 1 luglio 1974; All. X)
Allegato II - Lettera II Asap su trasferimenti (da CCNL 1 luglio 1974 - All. XVII)
Allegato III - Accordo per le missioni di breve durata (da CCNL 1 luglio 1974 - All. VI)
Allegato IV - Lettera I Asap - Borsisti e periodo di prova (da CCNL 1 luglio 1974 - All. XVII)
Allegato V - Ferie lavoratori addetti controlli radiografici (da CCNL 1 luglio 1974)
Allegato VI - Trattamenti particolari per il personale di cantiere
Contrattazione articolata - Trattamento cantieri
Allegato VII - Condizioni di miglior favore (da CCNL 1 luglio 1974 - All. IV)
Allegato VIII - Lettera VIII Asap su invio in missione dei lavoratori (da CCNL 1 luglio 1974 - All. XVII)
Parte IV Rinvio alla contrattazione aziendale
Protocollo sulle relazioni industriali del settore energia - Eni

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti l’industria di ricerca, di perforazione, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o di distribuzione dei prodotti petroliferi (esclusi comunque la ricerca, l’estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose), aziende che esercitano come attività principali il trasporto (esclusa la navigazione marittima e la navigazione aerea in quanto soggetti a regolamentazioni speciali) e la distribuzione degli idrocarburi liquidi e gassosi a mezzo condotte, compresa la compressione e la rigassificazione degli stessi; aziende esercenti in modo autonomo le attività di progettazione e montaggio di impianti nonché le attività di perforazione

Il 22 aprile 1983, in Roma tra l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap e la Filcea-Cgil, la Flerica-Cisl, la Uilpem (Unione Italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri) e da una delegazione costituita dai responsabili regionali e territoriali e dai delegati aziendali delle diverse sedi di lavoro è stato stipulato il presente CCNL, che si applica alle aziende esercenti l’industria di ricerca, di perforazione, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o di distribuzione di prodotti petroliferi (esclusi comunque la ricerca, l’estrazione ecc. delle zone asfaltiche e bituminose); alle aziende che esercitano come attività principali il trasporto (esclusa la navigazione marittima e la navigazione aerea in quanto soggette a regolamentazioni speciali) e la distribuzione degli idrocarburi liquidi e gassosi a mezzo condotte, compresa la compressione e la rigassificazione degli stessi; nonché alle aziende esercenti in modo autonomo le attività di progettazione e montaggio di impianti nonché le attività di perforazione, comprese nella sfera di rappresentanza delle parti costituite.
Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con la dizione "o la distribuzione di prodotti petroliferi" hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti la distribuzione dei prodotti stessi mediante la tipica attrezzatura ed organizzazione delle aziende industriali del settore.
Avvertenza
Le parti si danno reciprocamente atto che la distinzione tra operai e impiegati, superata in tutti gli aspetti che ricadano nell’ambito dell’autonomia sindacale, verrà mantenuta a titolo individuale ai soli fini previdenziali.
Le parti confermano il loro impegno ad adoperarsi nelle sedi competenti per il superamento delle differenze di cui sopra.

Premessa
1) Con il presente Contratto le parti hanno inteso realizzare non solo uno strumento volto all’astratta determinazione dei reciproci diritti e doveri, ma soprattutto dar vita a una strumentazione di rapporti sindacali e sul lavoro volta a favorire - assieme al perseguimento degli obiettivi del movimento sindacale e dei lavoratori - il più rapido ripristino della funzione dell’impresa in quanto istituzione chiamata ad accrescere e ben distribuire le risorse; ciò per la capacità che gli istituti previsti nel presente Contratto sono destinati a manifestare: da una parte, per far coincidere concretamente la disponibilità teorica della forza lavoro con l’effettiva sua disponibilità all’interno del processo produttivo, dall’altra per conferire al sindacato un incisivo controllo sul modo di formazione delle risorse e quindi in grado di dare effettiva rispondenza alle esigenze di sviluppo del Paese e del relativo processo di riallocazione delle risorse stesse.
L’economicità gestionale, resa ancor più necessaria per la generale situazione di crisi economica ed occupazionale che investe anche l’Eni, rende indispensabile, anche per garantire l’autonomia imprenditiva delle società dell’area contrattuale, il recupero di ogni possibile margine di efficienza e produttività della forza lavoro, correttamente compreso nell’ambito di progetti e programmi riguardanti l’intera gamma delle problematiche gestionali; tale recupero non potrà pertanto non essere inquadrato che nell’ampio disegno di politiche industriali perseguite dall’Eni nel settore energetico in virtù delle funzioni ad esso assegnate.
2) A tal proposito, a prescindere almeno in questa fase, dalla sistemazione contrattuale dei rapporti di lavoro e dagli approfondimenti e verifiche ad essa relativi, l’Asap prende atto della pienezza di rappresentatività dei sindacati firmatari nella funzione di interlocutore sociale con l’insieme del settore energetico dell’Eni e con ciò l’Asap intende aderire alla richiesta di una trattazione unitaria delle informazioni relative all’intero ciclo energetico Eni.
Le continue esigenze di cambiamento e di adeguamento ai contesti produttivi inducono le parti ad orientare la struttura contrattuale verso una direzione in cui norme ed istituti siano sempre direttamente ed efficacemente riconducibili alle esigenze di razionalizzazione delle strutture dello sviluppo produttivo delle diverse e specifiche iniziative imprenditive e finalizzate al migliore utilizzo e alla migliore valorizzazione della risorsa umana. A tal fine sarà compito delle relazioni industriali dar vita ad una struttura contrattuale, articolata in settori, volta a valorizzare ai fini gestionali articolazioni di trattamenti adeguati alla specificità dei diversi settori operativi con riferimento alle questioni connesse con le tecnologie, i prodotti e i relativi mercati, nonché ad individuare i livelli più efficaci per la gestione e la composizione dei conflitti.
3) Le parti riconoscono la fondamentale importanza che assume la contrattazione articolata relativamente alla contrattazione, alla gestione, al controllo dello svolgimento dei rapporti di lavoro nelle sedi di lavoro da parte dei CdD. Le parti convengono che ciò dovrà attuarsi nel quadro delle indicazioni fornite nonché dei precisi impegni derivanti alle parti dalla contrattazione collettiva cui è affidata la definizione e la gestione della politica sindacale del settore e sulla base dell’impegno ad un coerente governo dell’iniziativa sindacale ai vari livelli, sia di categoria sia societario che territoriale, anche con riferimento a quanto previsto dal punto 13 dell’Accordo stipulato dalle parti sociali presso il Ministero del lavoro il 22 gennaio 1983. Ciò anche al fine di rendere conformi e coerenti la componente di costo e l’iniziativa rivendicativa al principio di economicità di gestione nonché agli obiettivi generali dei rapporti sociali e al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Parte I
I - Rapporti sindacali
Protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali

Con il presente Contratto le parti hanno inteso realizzare e riconoscere che la normativa e la strumentazione contrattuale deve rispondere alle opportunità che la gestione propone.
I cambiamenti, la peculiarità della situazione economica, la rilevanza strategica delle attività delle società del settore energia dell’Eni, impongono l’esigenza di porre in essere con reciproca responsabilità le soluzioni individuate, mantenendo peraltro la coerenza con le tutele individuali e collettive acquisite.
Tale volontà delle parti di procedere a tale cambiamento qualitativo, ha trovato esplicazione e dovrà essere concretamente realizzata principalmente mediante:
- una vigenza contrattuale di quattro anni;
- la conferma dell’attuale sistema di classificazione fino a tutto il 1985 con le modalità di gestione pattuite;
- la struttura settoriale;
- le articolazioni dell’orario di lavoro la cui programmabilità annua, sarà adeguata alle effettive esigenze di mercato e di servizio;
- l’individuazione di strumenti e istituti concordati che consentiranno un utilizzo flessibile della forza-lavoro quali il contratto di commessa, il contratto a tempo determinato, il contratto a tempo parziale, la programmabilità delle ferie etc.;
- la normativa contrattuale tesa a controllare il fenomeno dell’assenteismo, anche se tale problema nel settore non ha globalmente aspetti rilevanti;
- la definizione di uno schema di rapporti e di mezzi contrattuali per la gestione dei problemi occupazionali derivanti da ristrutturazioni o da ridotta attività lavorativa;
- il controllo della conflittualità.
In proposito le parti preso atto che l’attuale situazione economica rende necessario procedere a complessi interventi anche nel comparto energetico dell’Eni, con particolare riferimento alle iniziative di razionalizzazione, ristrutturazione e risanamento per le aziende dell’area contrattuale, ritengono di doversi reciprocamente impegnare per far sì che il sistema di relazioni industriali del settore sia improntato, pur nel rispetto delle reciproche autonomie ed interessi, alla massima salvaguardia dei processi produttivi ed al perseguimento degli obiettivi di economicità di gestione delle aziende.
A tal fine le parti concordano di improntare i propri comportamenti ai seguenti principi:
a) le OSL si impegnano ad evitare, in particolare nei prossimi 18 mesi, il ricorso intempestivo ad azioni dirette privilegiando un confronto sindacale per la composizione negoziale di eventuali controversie. Ciò anche con il ricorso ad istanze successive per vertenze non risolte in sede locale;
b) le aziende nel contempo si impegnano ad evitare azioni unilaterali privilegiando il confronto preventivo e la ricerca delle soluzioni negoziali;
c) la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione;
d) saranno previste istanze successive, a livello territoriale e nazionale, per la definizione in tempi brevi di eventuali controversie non risolte in sede aziendale. Durante l’esperimento delle diverse fasi di incontro le OSL si asterranno da azioni sindacali;
e) la materia delle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali alla luce degli impegni di cui all’intesa contrattuale sarà oggetto di particolare attenzione a livello nazionale, con l’obiettivo di risolvere, con il massimo grado di consenso, problematiche concernenti le questioni occupazionali.
Dichiarazione delle OSL
Le OSL in merito al problema dell’assetto degli impianti e di determinati servizi primari, durante l’esercizio del diritto di sciopero, riconfermano, nell’ambito della loro autonomia, gli impegni contrattuali tesi ad assicurare, nel comune interesse, un congiunto esame dei problemi connessi all’incolumità delle persone, alla sicurezza ed integrità degli impianti, all’esigenza di riconoscere l’essenzialità di determinati servizi primari.
In questa logica le OSL sono disponibili a che siano adottate soluzioni tecniche capaci di realizzare gli impegni sopra espressi attraverso accordi da realizzare a livello locale tra OSL territoriali e direzioni aziendali sui seguenti problemi:
- squadre di sicurezza che dovranno essere limitate alle mansioni strettamente necessarie anche in funzione dell’assetto impianti concordato;
- tempi di preavviso;
- assetto degli impianti di particolare complessità tecnologica e sofisticazione del processo produttivo, che comunque non potrà essere gestito come mezzo per garantire quote di produzione durante l’effettuazione delle azioni di sciopero.

Art. 1 - Diritti di informazione - Organizzazione del lavoro - Sviluppo professionale, formazione - Appalti
I. Diritti di informazione
Nello spirito di quanto contenuto nella premessa contrattuale e in considerazione dell’importanza strategica del settore energia ai fini della scelta nel campo dell’energia basata sulla politica dell’economicità, della sicurezza e della diversificazione delle varie fonti, della politica dei risparmi energetici, della riduzione dei consumi e della qualificazione dei prodotti, della necessità di attuare una politica attiva della ricerca scientifica e applicata e dei sistemi di informatica, le aziende, al fine di consentire alle OSL di conoscere le implicazioni che progetti strategici, programmi di investimenti sia in Italia che all’estero per la realizzazione di nuove strutture produttive di rilevante importanza, per la trasformazione strutturale degli impianti esistenti o per sostanziali modificazioni delle altre strutture produttive, per qualificanti iniziative nel campo della ricerca sia mineraria che tecnologica potranno avere sul mercato del lavoro, sulla forza lavoro occupata, metteranno le OSL in grado:
1) di disporre di una puntuale conoscenza e di esprimere, in sede di esame congiunto, la loro autonoma valutazione in ordine:
a) all’occupazione anche nei suoi contenuti tecnologici e dell’organizzazione del lavoro;
b) al coordinamento dei processi di investimento, qualificazione e indirizzi produttivi con le esigenze di sviluppo dell’economia e della società italiana, quali avvertite e prospettate dalle OSL medesime;
2) di formulare i termini e le condizioni del loro eventuale consenso, sia al progetto nel suo complesso, che ai suoi aspetti relativi alla localizzazione degli impianti ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
In ordine all’attuazione di quanto sopra le parti riconoscono che l’esercizio dei diritti di informazione avverrà nel rispetto delle specifiche competenze previste per ciascun livello e quindi non potrà avere per oggetto materie già acquisite in altri livelli contrattuali.
A) A livello di settore energetico Eni
Sarà annualmente fornito alle OSL un quadro articolato di riferimento sulle strategie globali relative alle attività energetiche del Gruppo, anche in rapporto alla situazione internazionale, e con riferimento agli indirizzi e alle scelte della programmazione nazionale ed alle politiche organizzative complessive.
B) A livello di settori contrattuali o di azienda
A livello di settore contrattuale o di aziende saranno forniti annualmente alle OSL nazionali, queste ultime assistite dalle rappresentanze dei lavoratori delle diverse unità produttive, le informazioni di cui ai punti seguenti:
1) le prospettive di sviluppo imprenditoriale, i programmi di attività delle aziende e le implicazioni sugli investimenti e sugli aspetti industriali ed organizzativi;
2) le linee generali della politica di ricerca;
3) i dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell’occupazione e il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione a processi di riorganizzazione e riconversione aziendale, nonché all’applicazione delle normative in materia di occupazione femminile e giovanile nonché i dati analitici relativi (turn-over, sesso, anzianità, età, inquadramento contrattuale ecc.);
4) i programmi di formazione e di riconversione professionale;
5) le problematiche relative sia all’assunzione che all’impiego del personale invalido;
6) le previsioni di apertura dei cantieri in Italia e all’estero con riferimento particolare alle condizioni logistiche, ambientali, di sicurezza ed occupazionali.
Nel corso dell’anno verranno effettuati incontri di verifica su richiesta di una delle parti.
C) A livello di grande unità produttiva o di comparto
Con riferimento alle grandi unità produttive (es. raffineria), o comparti (es. raffinazione o distribuzione), l’Asap e le aziende forniranno, alle competenti strutture delle OSL, le seguenti informazioni:
1) a livello di grande unità produttiva, gli specifici programmi di attuazione dei nuovi investimenti e la relativa realizzazione;
2) i processi di modifiche o innovazioni organizzative incidenti sulla qualità e sulla quantità dell’occupazione;
3) a livello di comparto, l’esistenza, le caratteristiche ed il volume delle attività di appalto e delle attività conferite a terzi;
4) i dati relativi all’andamento delle ore lavorate;
5) i dati relativi alla consistenza ed i contenuti della formazione professionale.
Nel corso dell’anno verranno effettuati incontri di verifica su richiesta di una delle parti.
D) A livello territoriale regionale
L’Asap si dichiara disponibile, a fornire, di norma annualmente, alle OSL interessate informazioni circa gli insediamenti delle aziende associate nel settore, i corrispondenti livelli occupazionali e circa nuove eventuali iniziative o modifiche delle situazioni esistenti, nonché sui conseguenti riflessi occupazionali.
L’informativa che le aziende e l’Asap forniranno alle OSL negli incontri di confronto e verifica previsti a livello nazionale o regionale, o negli incontri a livello di settore, potrà essere comprensiva degli aspetti concernenti la valutazione delle possibili dimensioni delle problematiche di natura ambientale ed ecologica.
L’Asap nell’esercizio della rappresentanza istituzionale delle aziende del Gruppo Eni dichiara la sua disponibilità ad operare concretamente nello spirito delle intese raggiunte con la Federazione Cgil-Cisl-Uil e all’interno delle direttive e delle politiche dei pubblici poteri nei termini di una fattiva collaborazione con gli altri soggetti istituzionali e imprenditoriali per la realizzazione di una politica attiva dell’occupazione nel territorio:
- attraverso l’opportuna messa a disposizione di iniziative e strutture di assistenza tecnica e promozionale unitamente alle specifiche capacità di iniziativa imprenditoriale;
- partecipando all’individuazione complessiva della struttura qualitativa della manodopera interessata al fine di facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- partecipando alla definizione dei programmi di formazione adeguati alle esigenze di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati al ricollocamento.
[…]

II. Organizzazione del lavoro
Le parti prendono atto che nel settore sottoposto alla loro giurisdizione contrattuale, si attua il nucleo fondamentale della specificità dell’iniziativa imprenditiva dell’Eni e del relativo "investimento", fattore primario di innovazione e sviluppo all’interno del processo di crescita economica e sociale del Paese.
Alla funzionale integrazione di tutti i diversi comparti imprenditivi del settore è affidata la concreta efficacia della "impresa Eni", in vista del più puntuale perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali; integrazione chiamata a realizzare, a quel fine, il massimo di valore aggiunto a livello di sistema integrato interno e, conseguentemente, il massimo di apporto all’incremento del valore aggiunto complessivo del sistema industriale e produttivo del Paese. È in questa linea che può e deve essere recuperato quotidianamente il massimo di apporto all’obiettivo, che interessa le parti, della coincidenza dell’ampliamento della base produttiva con quello della base occupazionale del Paese. È in questa linea che lo sforzo volto a perseguire una sempre migliore valorizzazione dell’"investimento Eni" nel settore, può sprigionare il massimo delle sue virtualità diffuse in ordine allo sviluppo e al sostegno dell’"indotto", che rappresenta appunto la variante specifica Eni all’apporto per l’ampliamento della base occupazionale del Paese.
In questo quadro, il processo di organizzazione del lavoro nella sua individualità culturale e tecnica - per il cui governo le parti rinviano ai principi e ai criteri operativi contenuti nel documento in premessa - tende a risultare continuamente interagente col processo di sviluppo articolato del settore attraverso la dinamica dei diversi comparti e quindi rimane chiaramente finalizzato con esso agli obiettivi di cui al punto precedente. Così la non facile problematica del cambiamento, in tutta la sua portata di alimentazione e di garanzia di efficacia dell’innovazione, costituisce il nucleo fondamentale del costante impegno che le parti intendono esplicare per il controllo del processo complessivo, dal piano delle specifiche competenze e dei relativi interessi. Inserito dunque in questa prospettiva, il processo di organizzazione del lavoro attinge la sua efficacia dall’inscindibile combinazione di tre obiettivi pratici tra loro strettamente correlati: alti livelli di professionalizzazione, elevati livelli di remunerazione, duttilità di gestione della forza lavoro nonché disponibilità concreta della stessa alla dinamica della gestione. Mentre la sua efficacia non potrà mancare di esprimersi anche sul piano dei problemi correnti relativi alla presenza sul lavoro.
In questo quadro le parti, che intendono prestare la più grande attenzione al processo avanti indicato, e seguirlo puntualmente attraverso un confronto funzionale e responsabile, prendendo atto delle caratteristiche specifiche del processo medesimo, ritengono di dover strumentare il confronto stesso sulla base dei seguenti principi:
a) la dinamica dei diversi comparti operativi - legati da tensioni di integrazione tra loro - sconsiglia una rigida schematizzazione dei livelli del confronto e suggerisce invece l’opportunità di far ricorso ad un adeguato grado di elasticità quanto all’utilizzazione dei normali e tradizionali livelli strutturali locali e nazionali, nonché alla relativa combinazione degli stessi per comparti funzionali all’identificazione di volta in volta, dei diversi nodi del processo di organizzazione e del processo di utilizzazione della forza lavoro unitamente a quello della migliore professionalizzazione;
b) l’esigenza di non perdere di vista la funzionalità dell’integrazione, senza peraltro correre il rischio di mortificare le diverse autonomie operative, rende necessario un governo a livello sindacale nazionale delle risultanze del processo di organizzazione del lavoro e delle tensioni di sviluppo professionale, al fine di assicurare una corretta gestione delle strumentazioni contrattuali assieme al loro duttile aggiornamento nel rispetto dei principi operativi che informano il contratto;
c) i rapporti tra le aziende e i CdD dovranno essere improntati allo spirito di quanto sopra detto nel quadro della vigente struttura delle relazioni industriali del settore, per il confronto sul processo di inquadramento anche attraverso il confronto relativamente alle variabili sull’organizzazione del lavoro sulla base delle prassi sviluppate nel settore.
Le parti convengono di operare in modo che non soltanto il processo di professionalizzazione del lavoro risulti strettamente correlato all’evolversi del processo organizzativo, ma assuma tra i suoi obiettivi anche la crescita dei livelli globali di professionalità nel senso di una sempre più efficace trasformazione del fattore umano in capitale tecnico. È in questa prospettiva dinamica che potranno essere perseguiti di volta in volta con la dovuta gradualità: la definizione di nuovi modelli organizzativi; la revisione delle strutture gerarchiche; la migliore esaltazione e integrazione delle capacità espresse dai singoli in quelle forme organizzative ed in quelle attività che comportano diversi e più intensi gradi di collaborazione e di lavoro di gruppo; la realizzazione di opportune forme di automazione, che riducano le attività di minore contenuto professionale; soluzioni di decentramento che, contando sull’impegno di specifiche autonomie operative, si attuino in un quadro chiaro di responsabilizzazione rispetto agli effetti del processo produttivo; ovviamente il tutto correlato col grado di disponibilità al cambiamento manifestato dalla forza lavoro.
È in ordine a questi obiettivi che dovrà impegnarsi, al seguito dell’attuazione del processo di innovazione organizzativa, sulla base di adeguate forme di sperimentazione, il confronto aziendale.

III. Sviluppo professionale - Formazione
Al fine di attuare una politica attiva dello sviluppo professionale dei lavoratori le aziende sono impegnate ad uniformare i propri comportamenti ai principi di: a) "assunzioni dal basso"; b) "ricerca all’interno", con il ricorso ad opportune forme di pubblicizzazione interna; c) (in genere) "organizzazione del lavoro", quali previsti al paragrafo II del presente articolo nonché con riferimento alla premessa contrattuale.
Le aziende sono impegnate inoltre:
a) ad esaminare con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, ai diversi livelli, i problemi e le difficoltà che potranno insorgere;
b) a dare avvio - ai fini del migliore perseguimento degli specifici obiettivi - ad una prassi di preventiva informazione volta a portare le Organizzazioni sindacali, ai diversi livelli, a conoscenza dei programmi e delle previsioni in materia di impiego del personale;
c) ad esaminare con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, ai diversi livelli, i programmi delle attività di formazione e di addestramento intesi a favorire la crescita dei livelli professionali dei lavoratori, ivi compresi i criteri per l’individuazione dei lavoratori cui tali attività siano destinate. Al fine di favorire l’aggiornamento e la riqualificazione professionali richiesti dall’esigenza di supportare la mobilità anche interfunzionale e consentire il necessario adeguamento a fronte del prevedibile intensificarsi del processo di innovazione tecnologica e organizzativa, le parti - anche con riferimento ai processi di riconversione collegati alle razionalizzazioni produttive - convengono la costituzione di una Commissione Eni, Asap e OSL nazionali per realizzare una più approfondita conoscenza complessiva delle varie tematiche relative alla formazione professionale.

IV. Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
Ai fini di una efficace disciplina degli appalti, nel quadro di una regolamentazione puntuale del mercato del lavoro, le aziende in occasione degli incontri di cui al paragrafo I del presente articolo forniranno alle rappresentanze dei lavoratori tutte le indicazioni necessarie per individuare tutti i fenomeni correlati alle nuove attività e ai connessi processi di investimento con particolare riferimento ai problemi dell’occupazione: "politica dell’indotto", sua articolazione per tipologia di prodotto: ipotesi di scorporo di attività proprie del ciclo produttivo e comunque fatti di "decentramento produttivo" come tali; eventuale lavoro a domicilio per il quale si riconferma, ovviamente, il leale ossequio e quanto disposto dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877. Ciò al fine di permettere un approfondito esame dei problemi relativi.
Le aziende sono impegnate a portare periodicamente a conoscenza delle rappresentanze sindacali interessate i loro programmi di ricorso ad attività esterna, comunque necessitati. Ciò al fine di permettere alle OSL di controllare che le aziende eseguano con proprio personale le attività industriali costituenti oggetto specifico dell’impresa. Tale impegno non potrà realizzarsi allorché ricorrano casi quali: l’obiettiva irregolarità del flusso di acquisizione o di svolgimento di attività che non consenta una stabile ed economica utilizzazione delle risorse umane, l’esistenza di limiti nell’attribuzione di commesse, l’indispensabilità del ricorso a dotazioni tecnologiche e professionali il cui contenuto specifico o il cui grado di utilizzazione non ne renda conveniente l’acquisizione all’azienda. In tali ipotesi l’azienda potrà ricorrere ad organizzazioni esterne, anche a struttura cooperativistica, graduando il tipo di lavoro in funzione della qualificazione professionale. Tali casi dovranno essere verificati tra le parti sulla base dei relativi dati e informazioni forniti dall’azienda.
Per quanto più in particolare concerne le attività di tipo manutentivo, finalizzate cioè al mantenimento dell’efficienza e della sicurezza degli impianti, lo svolgimento delle stesse con personale aziendale formerà oggetto di contrattazione con i CdD.
In tale contrattazione le parti dovranno adeguatamente valutare l’obiettiva esistenza di condizioni quali: la loro sostanziale omogeneità ed affinità tecnologica con le attività delle unità produttive; la possibilità di utilizzare mezzi e conoscenze di normale dotazione delle unità produttive; l’esigenza che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati.
Tutti i problemi derivanti dalla necessaria riduzione del numero delle imprese appaltatrici di lavoro di manutenzione, con particolare riferimento alle esigenze di salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori interessati, saranno oggetto di confronto a livello sindacale.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto che verranno stipulati con le imprese operanti nel territorio nazionale una clausola che preveda l’osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali e antinfortunistiche) e dei rispettivi Contratti di lavoro.
Le aziende confermano la loro disponibilità a collaborare attivamente con Enti pubblici ad iniziative private volte a predisporre soluzioni consortili per la realizzazione di servizi sociali e di mensa nell’ambito del territorio in cui esse operano con continuità. A livello locale saranno esaminati i problemi aventi carattere di immediatezza nella prospettiva delle ricercate soluzioni consortili.
Le aziende si impegnano a facilitare nei modi più opportuni il funzionamento, al loro interno, delle rappresentanze sindacali dei lavoratori delle imprese appaltatrici con particolare riferimento ai problemi comuni a tutti i lavoratori concernenti l’igiene, l’ambiente e la sicurezza del lavoro.
Nota
Per quanto concerne i problemi connessi con il trasporto carburanti alla rete stradale si rinvia agli accordi relativi (allegato I, A, parte IV).

II - Diritti sindacali
Art. 3 - Strutture sindacali in azienda
L’Asap e le aziende da essa rappresentate, al fine di una migliore strumentazione del sistema di relazioni industriali, nel pieno rispetto del principio dell’autonomia sindacale in tutta la sua portata operativa, prendono atto della volontà delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di affidare la rappresentanza sindacale a livello di unità locale ai Consigli dei delegati e si impegnano a facilitare ad essi l’assolvimento degli specifici compiti operativi.
Nell’ambito del Consiglio dei delegati è costituito un Comitato esecutivo il quale è delegato dal CdD a trattare le materie proprie del livello aziendale, eventualmente assistito dai sindacati territoriali di categoria.
Il Consiglio dei delegati, oltre ad assorbire i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966, è l’Organo sindacale di rappresentanza unitaria al livello di unità produttiva e assolve a tutti i compiti di tutela e contrattazione per le materie di interesse dei lavoratori in azienda.
Per quanto riguarda la composizione ed il numero dei membri dei CdD, nonché il loro funzionamento e il monte ore di permessi per lo svolgimento delle loro attività (che dovrà comunque tener conto del buon andamento dell’attività produttiva), si fa riferimento agli accordi stipulati sulla materia con le OSL territoriali di categoria dei lavoratori.
Le riunioni del Consiglio nel caso in cui si svolgano durante l’orario di lavoro avverranno previo preavviso alla direzione locale compatibilmente con le esigenze produttive dell’azienda.
Ai sindacati territoriali di categoria è unitariamente affidata la notifica alle aziende dell’elezione dei membri del Consiglio dei delegati e dell’esecutivo.
I sindacati riconoscono la funzione unitaria del nuovo organismo, mentre le aziende si impegnano a non porre in essere atti o comportamenti che riducano il principio della rappresentanza unitaria di unità operativa e, quindi, a non riconoscere organismi di rappresentanza diversi dal Consiglio dei delegati.
Nota a verbale n. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che con la regolamentazione di cui al presente articolo hanno inteso dare pratica applicazione al disposto degli artt. 19 e 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Nota a verbale n. 2
Le parti nel confermare i criteri sin qui seguiti per la costituzione del CdD, si dichiarano disponibili a dar luogo, eventualmente, di volta in volta a forme di coordinamento sul piano territoriale societario, allorché siano presenti condizioni oggettive quali l’esistenza di unità locali di limitate dimensioni, omogeneità organizzativa e produttiva e la reale dispersione territoriale delle stesse. Le modalità ed i termini per la costituzione delle suddette strutture formeranno oggetto di esame e di soluzione a livello contrattuale societario.

Art. 7 - Comunicazioni sindacali, diritto d’assemblea e locali
I comunicati dei Consigli dei delegati e dei sindacati territoriali di categoria aderenti ai Sindacati nazionali stipulanti il presente Contratto, saranno affissi su appositi albi murali. Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
In applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 è concesso, a richiesta dei sindacati, previo congruo preavviso, il diritto di riunirsi in ambienti diversi da quelli di lavoro (mensa o altro locale idoneo) fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; è altresì concesso ai Consigli dei delegati di usufruire di appositi locali all’interno dell’azienda utilizzando possibilmente locali già a disposizione per altre attività sindacali.

Parte II Rapporti individuali di lavoro
I - Norme generali
Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro

Il Contratto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato.
È possibile l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, in conformità alle disposizioni legislative in materia, anche quando si verifichi la necessità di intensificare l’attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico.
Per i Contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste nel presente Contratto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso.
[…]
Nota a verbale
Per quanto concerne le assunzioni con Contratto a tempo determinato, nel confermare che il ricorso all’istituto è limitato ai soli casi consentiti dalla legge, e al fine anche di favorire l’occupazione giovanile, le aziende si dichiarano disponibili a verificarne con i CdD la concreta attuazione nonché la possibilità di dare precedenza, in caso di assunzione a tempo indeterminato, ai lavoratori che abbiano già svolto attività con contratto a termine, fatte salve le vigenti norme di legge.

Art. 13 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Il lavoratore è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in consegna. […]
È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato tutto quanto gli viene affidato.
Il lavoratore risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti affidatigli, che siano imputabili a sua negligenza. […]
Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli, senza l’autorizzazione dell’azienda. Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il lavoratore deve essere posto in condizioni di conservare quanto gli viene consegnato: in caso contrario, ha diritto di declinare la propria responsabilità, informandone però, tempestivamente, l’azienda.

Art. 14 - Abiti da lavoro
L’azienda fornisce ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute, camice, grembiule, divise e abiti speciali) a quei lavoratori la cui attività lo richieda.
Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni ecc.) l’azienda è inoltre tenuta a fornire, una tantum, un secondo abito di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrecano facile deterioramento al vestiario, o che ne comportano uno speciale, deve essere fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurarne l’efficienza agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l’azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, può essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[…]
Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti di lavoro, delle divise e degli indumenti speciali di lavoro, che l’azienda richiede che i lavoratori indossino durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, formano oggetto di accordo tra le parti a livello aziendale.

Art. 16 - Prevenzione infortuni e malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituisce un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
Anche per una migliore valutazione degli aspetti collegati alla formazione e alla sensibilizzazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi alle lavorazioni nonché delle necessarie azioni preventive, le parti convengono sull’opportunità di un coinvolgimento di tutte le competenze utilizzabili all’interno dell’Eni e delle strutture specifiche del gruppo.
L’azienda:
a) nel corso del rapporto di lavoro ha facoltà di fare effettuare visite di accertamento con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti;
b) fa controllare, nei termini fissati dalle leggi o da accordi sindacali o quando il singolo interessato lo richieda, la idoneità fisica del lavoratore addetto a lavorazioni particolari;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono essere nocivi alla salute ed all’integrità fisica dei lavoratori stessi nell’esercizio della loro attività. I mezzi protettivi di uso personale affidati al lavoratore sono a cura e carico dell’azienda, vengono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto e che i lavoratori medesimi siano dotati di appositi armadietti, da sottoporre a periodica bonifica, ove custodire gli indumenti di lavoro;
e) ove motivi di legge o di igiene legati a rischi obiettivi lo esigano, è tenuta a provvedere all’istituzione di docce o vasche di emergenza perché i lavoratori possano usufruirne;
f) deve rendere edotti i dipendenti dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti, anche per il tramite di specifiche azioni addestrative e di sensibilizzazione. L’azienda deve inoltre vigilare, ai vari livelli organizzativi, sull’effettiva attuazione delle norme e procedure in materia di sicurezza e prevenzione.
I lavoratori sono tenuti all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che vengono impartite dall’azienda per la tutela della loro salute e della loro integrità fisica. Durante il lavoro essi sono tenuti inoltre a servirsi dei mezzi protettivi o dispositivi di sicurezza forniti dall’azienda, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi, a segnalare le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, a non rimuovere o modificare dispositivi e mezzi di protezione senza averne ottenuto l’autorizzazione.

Art. 17 - Ambiente di lavoro
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali gli agenti chimici di cui alla parte A dell’allegato 11, parte prima, superino i limiti massimi stabiliti dalle tabelle dell’American Conference of Governamental Industrial Hygienists secondo i criteri di applicazione indicati dalle tabelle stesse. Le lavorazioni nelle quali siano presenti agenti fisici di rischio dovranno essere effettuate tenendo conto dei limiti e delle procedure di cui alla parte B dell’allegato 11, parte prima (fattori fisici).
Tali tabelle verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati di volta in volta dall’ACGIH.
Nel caso in cui limiti ambientali vengano definiti con leggi nazionali, essi verranno assunti contrattualmente.
Dovranno essere posti sotto controllo, attraverso una idonea strumentazione tecnica quei fattori ambientali che possano dare origine a nocività.
Ciò premesso, le parti si danno atto dell’esigenza di procedere a periodiche indagini sull’ambiente di lavoro, volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori.
Al fine di realizzare tale controllo le parti convengono quanto segue:
Il CdD è competente, per parte dei lavoratori, a trattare tutti i problemi derivanti dall’ambiente di lavoro. Pertanto il CdD, salvo l’opportuna strumentazione pratica operativa, da definirsi - ai diversi livelli - a seconda dei casi, in funzione di un più agile funzionamento potrà:
a) controllare lo stato di applicazione delle norme di legge o contrattuali vigenti in materia;
b) presentare alla Direzione proposte per miglioramenti della predetta situazione applicativa;
c) promuovere, partecipare, controllare ricerche sui vari aspetti che abbiano rilevanza sulla salute ed integrità fisica dei lavoratori;
d) controllare l’applicazione concreta delle misure che l’azienda introduce sulla base di accordi o impegni precedentemente intercorsi;
e) presentare proposte al fine dell’informazione e della sensibilizzazione nonché della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e specifiche;
f) controllare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici.
È competenza congiunta delle aziende e del CdD esaminare e definire le misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia, sia mediante interventi di carattere generale, sia mediante provvedimenti di carattere personale volti a ridurre l’esposizione al rischio ed i suoi eventuali riflessi. Le aziende inoltre sono disponibili a esaminare con i CdD specifici interventi organizzativi e di programmazione della manutenzione nei casi in cui sussista il superamento dei suddetti limiti di soglia.
A tale proposito l’azienda, riconoscendosi che in generale gli interventi di manutenzione devono contribuire anche a garantire il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza e delle condizioni ambientali, dichiara che verranno sviluppate linee di interventi tendenti ad intensificare sistemi di manutenzione preventiva, produttiva e migliorativa, oltre ad applicare sistemi di controllo e di ispezione che consentano una migliore individuazione degli interventi da effettuare.
Ciò avverrà nell’ambito di una programmazione organizzativa delle attività di manutenzione impianti sorretta sia da adeguati strumenti conoscitivi e di memorizzazione, in relazione ai singoli concreti obbiettivi da raggiungere, sia da adeguati programmi di addestramento e formazione del personale di manutenzione e dallo studio di innovazioni di metodo e tecniche.
Le aziende inoltre dichiarano di essere disponibili a dotarsi di ulteriori strumenti e procedure per la più corretta attuazione e per l’integrazione della normativa specifica di legge in materia di infortuni e malattie professionali. Tali strumenti e procedure, da realizzare ai livelli aziendali con la partecipazione delle funzioni concretamente interessate alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, potranno fare riferimento a criteri quali:
a) l’analisi delle situazioni di rischio e la programmazione degli idonei interventi di natura preventiva, anche sulla base delle evidenze risultanti dagli strumenti di memorizzazione previsti per legge per i vari settori (es. registro infortuni tenuto dall’azienda ai sensi del DPR n. 547/55 e DM 19 dicembre 1958; registro infortuni previsto dal DPR n. 128/59 per l’attività disciplinata dalle norme di polizia delle miniere e delle cave; eventuali altre fonti normative o disposizioni nazionali e regionali) nonché sulla base degli strumenti eventualmente previsti dall’azienda ad integrazione delle norme di legge;
b) la costituzione di appositi Comitati di sicurezza che abbiano la funzione di coordinare le attività per lo studio e l’ottimizzazione delle procedure antinfortunistiche e di sicurezza per i settori dove tale tematica sia più rilevante, garantendo inoltre - nel caso ciò sia previsto da Accordi sindacali - modalità per un confronto con le OSL sui problemi emergenti, anche in relazione ai criteri definiti dal successivo comma sedicesimo.
Per mettere in grado i lavoratori di meglio conoscere i fattori di rischio capaci di influire sulla loro salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro, anche in relazione al rapporto tra fabbrica e territorio, le aziende si impegnano ad una adeguata informativa dei CdD su tali fattori e sulle modalità per un loro controllo. In particolare:
a) annualmente le aziende informeranno i CdD sull’entità delle spese previste per comparti di attività e per rilevanti insediamenti in relazione a programmi di bonifiche degli impianti per sicurezza ed igiene ambientale, nonché sui principali interventi previsti. Le aziende forniranno inoltre ai CdD l’elenco dei lavori di bonifica effettuati ed i relativi importi;
b) in occasione della costruzione di nuovi impianti le aziende informeranno i CdD sulle caratteristiche degli stessi e sulle conseguenti misure predisposte in materia di sicurezza e di igiene ambientale;
c) le aziende e l’Asap forniranno alle OSL, quale componente sociale del territorio, a richiesta dei CdD ed a completamento del quadro di informazione in loro possesso sulle condizioni ambientali in fabbrica, i dati relativi agli affluenti liquidi e gassosi dichiarati secondo le vigenti disposizioni di legge, con riferimento in particolare alla quantità e qualità degli scarichi finali di stabilimento.
d) l’Asap e le aziende si dichiarano inoltre disponibili a partecipare nelle sedi competenti alla formulazione di una valida politica di difesa ecologica. Ribadita l’esigenza che sia comunque salvaguardata la riservatezza delle informazioni, le aziende si impegnano a comunicare ai CdD su loro richiesta le sostanze utilizzate negli impianti di produzione e le relative caratteristiche tossicologiche, quali risultano dall’acquisizione scientifica esistente. Per le impurezze di reazione l’informazione si riferirà a quelle di cui è nota l’esistenza; per quanto attiene ai laboratori la comunicazione verterà sulle sostanze di uso corrente;
e) in occasione dell’introduzione di nuove sostanze nei processi produttivi, riconfermata l’opportunità dell’informazione preventiva ai CdD, l’azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche tecnico-mediche esistenti per quanto riguarda i loro effetti sulla salute;
f) per quanto riguarda i rischi eventualmente derivanti da prodotti o residui di lavorazione ceduti a terzi, le aziende si impegnano a dare a questi le opportune comunicazioni in merito alla specifica natura di detti prodotti o residui al fine della prevenzione dei rischi;
g) le aziende garantiranno ai CdD una idonea informativa sulle risultanze dell’andamento infortunistico e sulle problematiche della prevenzione infortuni e malattie professionali.
Per quanto concerne le indagini ambientali di rischio e gli accertamenti medici specifici per il personale interessato, le parti convengono di fare riferimento alle seguenti modalità operative:
a) le aziende e i CdD si accorderanno a livello locale sui programmi di indagine e le relative priorità. Con riferimento alle conclusioni derivanti dai rilievi tecnico-scientifici, le parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime, nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria risoluzione dei problemi relativi;
b) per garantire la sistematicità e la tempestività delle indagini, sia quelle programmate sia quelle che di volta in volta si rendessero necessarie a fronte dei problemi emergenti, le indagini verranno normalmente eseguite da strutture tecniche dell’azienda in collaborazione con il CdD e specificatamente coi delegati delle unità interessate alle indagini, con metodologie, localizzazione e frequenze degli interventi preventivamente concordati;
c) le aziende assumeranno l’onere relativo alle indagini ambientali ed alle misure per la tutela dei lavoratori per i casi, i modi e i termini concordati tra le parti;
d) le aziende si dichiarano disponibili ad esaminare coi CdD la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli eventuali agenti di rischio nel posto di lavoro;
e) le parti, in presenza di specifiche motivazioni organizzative, potranno concordare il ricorso alle strutture del Servizio sanitario nazionale o ad Enti ed istituti specializzati in grado di offrire le massime garanzie in ordine all’intervento ed ai suoi risultati.
In tal caso le parti interessate hanno il diritto di far seguire la commessa e le indagini in ogni loro fase da propri tecnici e specialisti;
f) qualora le aziende - in particolari situazioni impiantistiche ed operative nelle quali sia obiettivamente frequente la necessità di indagini ambientali e sanitarie mirate a rischio lavorativo - intendano utilizzare lo strumento della convenzione per quanto concerne le modalità di effettuazione delle indagini da parte delle USL, il testo della convenzione medesima verrà preventivamente portato a conoscenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le indagini necessarie per attuare quanto convenuto verranno effettuate secondo le dimensioni quantitative e qualitative previste di comune intesa tra le rappresentanze sindacali e le aziende di concerto con le USL. In tale ambito inoltre - per l’effettuazione di indagini particolarmente impegnative e complesse - potrà essere concordato tra le parti medesime e le USL sia l’utilizzo di strutture tecniche di società del Gruppo Eni in grado di svolgere le indagini medesime, sia il ricorso a strutture pubbliche e specializzate in igiene industriale e medicina del lavoro convenzionate con l’Eni e le singole aziende;
g) laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, vengano individuate particolari situazioni di rischio, tenuto conto oltre che dei dati oggettivamente rilevabili anche del giudizio di compatibilità espresso dal gruppo omogeneamente interessato a quel determinato ambiente, le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata, ricorrendo di norma alle strutture del Servizio sanitario nazionale ovvero ad Enti o specialisti esterni; in ogni caso la raccolta di tutte le risultanze avverrà in sede aziendale, al fine di garantire la corretta e tempestiva valutazione sindacale delle risultanze stesse e le più corrette soluzioni contrattuali.
Le parti, concordando che un potenziamento della medicina preventiva al livello di fabbrica e in generale della prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nel territorio potrà realizzarsi con la completa attuazione della riforma sanitaria, si impegnano a collaborare con il Servizio sanitario nazionale e con le strutture di prevenzione delle Unità Sanitarie Locali. In tale prospettiva:
a) le aziende - previa intesa con le OSL ed in relazione alla normativa di attuazione della legge n. 833/78 - metteranno a disposizione degli Enti e strutture come sopra individuati i dati biostatistici e quelli ambientali rilevati nei luoghi di lavoro;
b) i servizi aziendali di medicina, di sicurezza e di ecologia esistenti nelle aziende svolgeranno in maniera integrata i propri compiti preventivi per la sorveglianza sui fattori di rischio, nell’ambito degli indirizzi e secondo gli standard di servizio eventualmente fissati dai piani sanitari regionali, coordinandosi - nel rispetto dei reciproci ruoli - con le USL ove queste siano operanti. Su tale materia le aziende concorderanno con i CdD la natura e le modalità di una azione congiunta.
Quali strumenti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione dei vari tipi di rischio nonché di tutela della salute del lavoratore vengono utilizzati:
a) il registro dei dati ambientali tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolari gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati. Il registro dei dati ambientali dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera;
b) il registro dei dati biostatistici relativo ai vari reparti esposti a rischio lavorativo. L’insieme dei registri di tutti i reparti sarà tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda.
Nel registro dei dati biostatistici saranno annotati per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortuni, malattie professionali e malattie comuni. Il registro dei dati biostastici dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore in cui si opera.
Il registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione del CdD e dei lavoratori;
c) la cartella sanitaria e di rischio lavorativo dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, da realizzare per ogni lavoratore, sarà tenuta ed aggiornata a cura dei servizi sanitari aziendali con vincolo di segreto professionale e dovrà essere idonea ad ordinare e memorizzare i dati sanitari e di rischio lavorativo. Le informazioni da raccogliere nella cartella sanitaria e di rischio lavorativo dovranno contenere elementi quali:
1) i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie ed agli infortuni non professionali. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, per quanto riguarda il personale femminile, comprende tutti i dati concernenti la maternità e la salute riproduttiva. Tali dati saranno aggiornati e fatti registrare dalla lavoratrice stessa, che potrà avvalersi della assistenza, per tali aggiornamenti, dei servizi della USL e dei consultori;
2) in sezione staccabile i dati e variabili che caratterizzano l’ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività e cioè: reparto e/o mansione, posizione e attività di lavoro, agenti di rischio e durata dell’esposizione. Verrà inoltre indicato se il lavoratore è adibito o meno a lavoro in turno.
Al lavoratore sarà consegnata copia integrale della cartella ogni volta ne faccia richiesta (direttamente o tramite il proprio medico curante) e comunque al momento in cui debba passare ad un altro luogo di lavoro.
d) Scheda delle sostanze chimiche utilizzate. Tale strumento sarà realizzato sulla base dei modelli di scheda di sicurezza già esistenti a livello aziendale o di fabbrica, ai fini di una migliore conoscenza sia dei rischi effettivi sul lavoro, sia delle caratteristiche intrinseche delle principali sostanze pericolose in uso, tenendo conto della peculiarità delle singole situazioni di rischio e lavorative.
e) Scheda di affidabilità impianti. Le parti acquisiranno i risultati della norma attuativa della direttiva CEE n. 501/82 in ordine agli impianti a rischio di incidente rilevante (art. 5), impegnandosi sin d’ora a verificarne i criteri applicativi al fine della conseguente costituzione di apposite schede.
I criteri di impostazione degli strumenti informativi come sopra individuati costituiranno oggetto di esame congiunto tra le parti a livello di settore entro il 1983 in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso, sulla base di linee guida concordate a livello nazionale tra Asap e OSL.
L’Asap e le OSL svolgeranno incontri a livello nazionale nei quali l’Asap - d’intesa con le aziende interessate - fornirà alla OSL medesima l’informativa sui rischi più gravi e più diffusi in materia di ambiente di lavoro e sicurezza.
Nel corso di tali incontri verranno:
a) confrontate le evidenze emerse in merito ai suddetti rischi sui luoghi di lavoro;
b) valutate le rilevanze dei medesimi anche alla luce dei riscontri obiettivi che tali evidenze possono comportare sul piano nazionale;
c) concordate azioni di sistematico controllo di situazioni di rilevanza particolarmente grave per ambito territoriale e livello di rischio, al fine anche di pervenire ad iniziative di possibile intervento;
d) garantiti i corretti flussi informativi sulla natura e sulla portata dei principali rischi di infortunio e malattia professionale, anche riferentesi all’attività di più aziende interessate al medesimo rischio;
e) elaborati sulla base delle risultanze emergenti, criteri per la determinazione e per la verifica di procedure ulteriori di sicurezza, da definire successivamente a livello di settore o aziendale tra le parti interessate;
f) esaminate - a fronte di dimostrate situazioni di rischio - eventuali problematiche relative a sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle Commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa autorità e competenza (IARC, Comitato Scientifico Consultivo per l’esame della tossicità ed ecotossicità dei composti chimici della CEE, Commissione Cancerogenesi e Mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA).
Nel caso in cui le parti - al fine di migliorare le condizioni dell’ambiente di lavoro - abbiano concordato sulla necessità di apportare sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la riduzione della produzione o la fermata degli stessi, l’azienda provvederà - ove possibile - ad utilizzare in altre attività all’interno dello stabilimento i lavoratori. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le parti si richiamano a quanto previsto in materia dall’art. 37.

Art. 18 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro della donna e dei fanciulli e per i problemi della parità tra uomini e donne in materia di lavoro si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 19 - Disciplina dell’apprendistato
Le parti stipulanti il presente Contratto si riservano di provvedere, se del caso, alla disciplina dell’apprendistato.

Art. 20 - Aggiornamento tecnico
Le parti riconoscono la rilevanza dell’aggiornamento tecnico-culturale dei lavoratori.
Pertanto l’azienda organizzerà in funzione delle esigenze aziendali, corsi di specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento su materie di suo specifico interesse, di cui fornirà notizia con congruo preavviso agli organismi sindacali ai vari livelli e terrà conto di eventuali suggerimenti o proposte che venissero formulate dagli stessi.

III - Trattamento economico
Art. 31 - Forme incentivanti di retribuzione

Le parti stipulanti il presente Contratto si danno atto che le soluzioni previste ai punti relativi alla classificazione ed al trattamento economico sono riferite all’attuale organizzazione del lavoro in economia nelle aziende.
Le parti riconoscono la possibilità di adottare altre forme particolari di retribuzione - anche diverse dai tradizionali mezzi di incentivazione come i cottimi - quando esse risultino utili per l’incremento della produzione. Tali forme particolari di retribuzione potranno essere introdotte dopo preventive intese fra le parti.

IV - Durata del lavoro
Art. 35 - Orario di lavoro

Il regime dell’orario di lavoro, anche nell’ottica della riduzione degli orari di lavoro, dovrà essere funzionale ad un più intenso utilizzo degli impianti e dei mezzi, ad un recupero della prestazione effettiva - collettiva ed individuale - rispetto all’orario contrattuale così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo. Dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità gestionale degli orari e delle prestazioni collegata alle necessità di competitività delle imprese ed alle molteplici, ed a volte vincolanti, esigenze del mercato e del servizio, che nei vari settori potranno trovare applicazione attraverso ad esempio: l’utilizzo temporaneo o alternativo di personale anche nelle altre mansioni dell’unità di appartenenza o in mansioni compatibili delle altre unità, sfalsamento nell’inizio dell’orario di lavoro, eventuali prestazioni straordinarie, nell’ambito di quanto previsto dalle norme contrattuali, in relazione a particolari esigenze del processo produttivo ecc.
In relazione a quanto sopra le parti convengono:

1) Lavoratori giornalieri
I lavoratori giornalieri addetti a lavori non discontinui forniranno normalmente le loro prestazioni secondo un orario settimanale di 40 ore distribuite dal lunedì al venerdì. Considerato altresì che detti lavoratori sono impegnati ad una prestazione annua pari a 2048 ore* al lordo delle ferie e delle festività coincidenti con giornate lavorative, a livello aziendale potranno essere realizzate - previ Accordi sindacali - articolazioni collettive di orario anche a livello di specifiche realtà organizzative con riferimento alle situazioni in cui la gestione del tempo di lavoro presenti apprezzabili esigenze di diversificazione dell’erogazione della prestazione. Tali articolazioni potranno prevedere prestazioni settimanali con orari da 32 a 48 ore, distribuite su un numero di giorni da 4 a 6 (comprendenti, quindi, eventualmente anche il sabato), nel rispetto dell’orario annuo.
A decorrere dal 1 ottobre 1984 l’orario normale di lavoro dei giornalieri addetti a lavori non discontinui verrà ridotto da 40 a 39 ore settimanali. Verranno corrispondentemente riproporzionati gli orari annui espressi in ore e le misure orarie delle ferie di cui all’art. 44.

2) Lavoratori addetti a lavoro in turno
Tenendo conto dell’obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, le parti concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo nonché possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell’orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato al comma primo del presente articolo;
- obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo restando l’impegno dell’azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione.
I lavoratori addetti a lavoro in turno osserveranno un calendario lavorativo annuo così determinato:
a) addetti a turni di tipo A e C, esclusi quelli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia: 1952 ore annue** al lordo delle ferie ed al netto delle festività infrasettimanali.
A livello aziendale potranno essere attuati, previ Accordi sindacali, schemi di turno che consentano la programmazione di parte delle ferie - tendenzialmente 3 settimane - nel periodo giugno- settembre. Conseguentemente, nella restante parte dell’anno, verranno attuate schematizzazioni che realizzino le prestazioni dovute: resta inteso che le suddette schematizzazioni dovranno essere realizzate secondo i criteri e la normativa del CCNL 30 luglio 1979 per la determinazione degli organici. A decorrere del 1 ottobre 1984 il numero annuo di giornate lavorative verrà ridotto da 244 a 238.
b) Lavoratori addetti a turni di tipo B, esclusi quelli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: 2048 ore annue*** al lordo delle ferie o delle festività infrasettimanali coincidenti con le giornate lavorative. I lavoratori addetti a turni di tipo B usufruiranno nel corso dell’anno di giornate di riposo compensativo per le festività infrasettimanali lavorate di cui all’art. 41. A decorrere dal 1 ottobre 1984 il numero annuo di giornate lavorative verrà ridotto a 250.
Il lavoratore turnista per il quale lo schema di turno preveda la presenza in una festività infrasettimanale percepirà per ciascuna ora lavorata, oltre all’indennità di turno, la maggiorazione prevista al comma ottavo dell’art. 42.

3) Lavoratori addetti a lavori discontinui
I lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, osserveranno il calendario lavorativo annuo dei giornalieri o dei turnisti in relazione all’orario di lavoro cui essi vengano adibiti. Le aziende potranno determinare il normale orario di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui in misura tale da non superare di 5 ore l’orario di lavoro settimanale previsto alle varie date nel presente Contratto, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata oltre il suddetto orario un compenso pari al 100 per cento della quota oraria. Per quanto riguarda le possibilità di articolazione annuale si richiamano i principi già indicati per i lavoratori giornalieri e i lavoratori addetti a turni non discontinui.
L’azienda si riserva la facoltà di richiedere prestazioni di lavoro anche per la giornata del sabato (o giorno corrispondente). Qualora tali prestazioni vengano richieste nel rispetto dei termini di cui al comma successivo per l’intera giornata del sabato (o giorno corrispondente), il lavoratore non ha diritto ad alcun compenso, purché venga esonerato dal prestare servizio nell’intera giornata del lunedì successivo (o giorno corrispondente).
Le modifiche individuali dell’orario normale di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno tre giornate intere di preavviso. Tuttavia, quando la modifica riguardi soltanto l’effettuazione di una intera giornata di lavoro nel sabato (o giorno corrispondente) con riposo compensativo il lunedì (o giorno corrispondente) il preavviso può essere limitato alle ore 12 del giovedì (o giorno corrispondente).
Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti la distribuzione a livello collettivo dell’orario di lavoro e dei riposi e le relative modifiche, nonché le eccezioni riferite a comprovate esigenze tecniche, saranno oggetto di accordo a livello locale con il CdD.
L’orario di lavoro deve essere affisso in apposita tabella a norma di legge.
L’Asap, le aziende e le OSL convengono sull’opportunità di prevedere un tempestivo ricorso a livello nazionale nei casi in cui dovessero manifestarsi difficoltà in sede aziendale al fine di facilitare la necessaria flessibilità operativa nell’utilizzazione delle prestazioni di lavoro (straordinari, turni, mobilità ecc.) nell’ambito delle normative contrattuali in vigore.
In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
La determinazione degli organici e le eventuali verifiche avverranno peraltro sulla base dei criteri di cui all’allegato (allegato I, parte I, Sez. VIII).

Dichiarazione a verbale
Le parti, con riferimento alla riduzione dell’orario di lavoro (e agli obiettivi di tutela dell’occupazione che l’hanno ispirata), convengono sul fatto che - con particolare riferimento alla programmazione dell’orario di lavoro dei turnisti - orienteranno i loro rapporti all’obiettivo di realizzare le necessarie flessibilità e recuperi di efficienza evitando incrementi di costo non coerenti con gli obiettivi suddetti.
Le parti convengono che con l’identificazione dell’entità annua dell’orario di lavoro hanno inteso determinare un livello non riducibile salvo ricorso alle provvidenze di legge o alle norme contrattuali.
Nota n. 1
L’azienda riconosce il diritto del CdD di controllare la corretta applicazione della norma sulle modifiche individuali dell’orario di lavoro.
Nota n. 2
L’effettuazione di lavoro discontinuo riguarda un numero limitato di figure professionali (guardiani, autisti, fattorini e simili). Il concreto esame delle specifiche situazioni individuali e la correlativa fissazione dell’orario settimanale potranno essere effettuati in sede locale.
Nota n. 3
Nella determinazione dell’orario annuo per i lavoratori addetti a turni di tipo A e C sono già riconosciuti i riposi compensativi delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e gli ulteriori giorni di riposo previsti dalle precedenti norme contrattuali.
*Pari a 256 giornate di 8 ore.
**Pari a 244 giornate di 8 ore.
***Pari a 256 giornate di 8 ore.


Art. 38 - Recuperi
Fermo restando quanto disposto all’art. 37, comma quarto, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra azienda e CdD.
In tal caso il recupero deve essere contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettuerà entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 39 - Reperibilità
Al lavoratore al quale l’azienda richiede di essere reperibile, per eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, spetta un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti interessate e da corrispondersi per la durata dell’impegno di reperibilità.
L’obbligo della immediata reperibilità deve risultare da atto scritto.
Il compenso di cui sopra non fa parte ad alcun effetto della retribuzione.

Art. 42 - Compensi per il lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, festivo e notturno richiesto dall’azienda, solo quando sussistano valide e comprovabili ragioni individuali di impedimento.
Il lavoro notturno, festivo e straordinario deve essere espressamente disposto ed autorizzato.
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettive giustificazioni in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea connesse a comprovabili esigenze tecniche, produttive e gestionali e tali da non richiedere un correlativo dimensionamento di organico.
Al di là dei casi previsti al comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario derivanti da situazioni che non è possibile prevedere all’atto della predisposizione dei programmi di lavoro e delle loro variazioni, saranno contrattate tra Direzione aziendale e CdD.
[…]
Al fine di esaminare l’effettiva rispondenza del lavoro straordinario eventualmente svolto alla normativa di cui ai precedenti commi undicesimo e dodicesimo, verranno organizzati idonei controlli a livello locale e nazionale (quali ad esempio: dati mensili e consuntivo distinti per unità organizzativa).

Art. 43 - Maggiorazioni per lavoro in turno
I lavori in turni presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
A) turni con i quali viene assicurata un’attività continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana. Nel ciclo normale dei turni il lavoratore effettua mediamente un terzo delle proprie ore di lavoro nei turni notturni e due terzi nei turni diurni; inoltre presta un settimo delle proprie ore di lavoro in giornate domenicali;
B) turni con i quali viene assicurata un’attività continua per tutte le ore del giorno e della notte, ma con interruzione alla fine di ogni settimana. Nel ciclo normale dei turni il lavoratore presta mediamente un terzo delle proprie ore lavorative nei turni notturni e due terzi nei turni diurni;
C) turni con i quali viene assicurata un’attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno. Nel ciclo normale dei turni il lavoratore presta mediamente un settimo delle proprie ore lavorative in giornate domenicali.
Ferma restando la possibilità per le parti di individuare e definire contrattualmente, in aggiunta ai tipi più sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e la relativa disciplina, ogni altro tipo di organizzazione degli orari di lavoro diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo viene considerato come lavoro non in turno, e pertanto ricade sotto la disciplina del precedente art. 42.
[…]
Inoltre, le aziende si impegnano ad esaminare positivamente con le strutture sindacali la domanda di lavoratori turnisti a più alta anzianità di servizio che per ragioni di salute o per ristrutturazioni aziendali richiedano di essere reinseriti in attività giornaliere, anche ricorrendo a corsi di riqualificazione professionale, salvaguardando per quanto possibile le esigenze connesse con il livello professionale e retributivo del lavoratore nonché quelle organizzative aziendali.
[…]

Art. 44 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.
[…]

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 48 - Assenza per malattia o infortunio non professionali
[…]
L’azienda a norma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ha facoltà di far sottoporre il lavoratore assente per cause di malattia o infortunio a visite di controllo sia durante tutta la durata dell’assenza, sia al momento del rientro in servizio, per accertare l’avvenuta guarigione.
[…]

Art. 49 - Denuncia di infortunio e malattia professionali
Per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso in casi di infortunio e malattia professionali si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione delle sostanze adoperate o prodotte dall’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nella sede di lavoro.

Art. 53 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle relative norme di legge.

VIII
Art. 61 - Lavoro all’estero

Le parti concordano che il ricorso al lavoro all’estero risulta connaturato con le specifiche attività svolte e con le esigenze di internazionalizzazione del gruppo Eni che abbisogna di una flessibilità di impiego, a livello internazionale, delle proprie capacità tecniche e manageriali come strumento primario per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
L’impiego della capacità tecnico-operativa nei mercati internazionali impone a tali aziende di confrontarsi costantemente in un regime caratterizzato da alta concorrenzialità, ed in contesti legislativi diversi da quelli vigenti nel nostro Paese.
In relazione a quanto sopra le parti concordano sull’opportunità che siano favorite le iniziative promosse dalle aziende volte a realizzare la mobilità del personale per l’esecuzione del lavoro all’estero e concordano nel ritenere che tale attività è uno dei modi per mantenere i livelli occupazionali e per creare nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani.
Le aziende convengono di riconoscere alle OSL, nei confronti del personale italiano temporaneamente inviato all’estero, un loro ruolo di rappresentanza, di tutela e garanzia, tenuto conto delle specificità e pluralità delle situazioni che si possono riscontrare sia a livello di area geografica che di contesti operativi, nell’intento di mantenere condizioni di sempre più realizzata parità rispetto al lavoratore che presta la sua opera in Italia.
A tal fine le parti convengono la costituzione di una Commissione Eni, Asap e OSL nazionali che dovrà anche esaminare la formulazione degli schemi di contratto tipo per accertare che venga attuato quanto di seguito:

1 - Tutela sindacale
a) Il lavoratore prima di recarsi a prestare servizio con "contratto estero" presso società estera o una dipendenza all’estero della società usufruirà dell’assistenza della rappresentanza sindacale per la definizione del contratto individuale con particolare riferimento alla sua posizione professionale.
Analoga assistenza potrà essere fornita al rientro dall’estero per l’inserimento del lavoratore e la destinazione nelle unità produttive operanti in Italia.
L’invio di un lavoratore all’estero non comporta la sospensione del versamento dei contributi associativi e la correlativa assistenza sindacale.
b) L’esame, con rappresentanze di lavoratori italiani nelle unità aziendali locali all’estero, dei problemi emergenti in tema di ambiente, sicurezza sul lavoro, logistica e distribuzione dell’orario di lavoro.
c) Il riconoscimento, al momento del rientro in Italia, del livello professionale acquisito nell’attività all’estero.

2 - Garanzie contrattuali
a) Orario di lavoro
Premesso che il regime dell’orario di lavoro da osservare all’estero non può non risentire della legislazione, oltre che degli usi e delle consuetudini locali, le aziende si impegnano a fissare i trattamenti economici di base sull’orario contrattuale del settore, riconoscendo ovviamente o compensi aggiuntivi o comunque trattamenti globali che tengano conto di ulteriori prestazioni.
b) Ferie
Le aziende riconoscono ai lavoratori impiegati all’estero un numero di giorni di ferie all’anno non inferiori a quello previsto dal CCNL per i lavoratori che operano in Italia.
Per i lavoratori che operano in zone geografiche particolarmente disagiate sotto il profilo climatico, le aziende riconoscono un numero aggiuntivo di giorni di ferie.
[…]

Parte III
I - Disciplina nell'azienda
Art. 64 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’azienda, d’intesa con il Consiglio dei Delegati, deve essere affisso nella sede di lavoro alla quale si riferisce. Esso non può contenere norme in contrasto col presente Contratto.

Art. 65 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 67 - Ammonizione scritta e sospensione
Incorre nei provvedimenti dell’ammonizione scritta o della sospensione il lavoratore che, ad esempio:
a) senza giustificazione, non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto di lavoro;
b) ritarda reiteratamente l’inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause, salvo l’autorizzazione dei superiori;
c) non esegue il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegue con negligenza o esegue lavori non ordinatigli;
d) costruisce o fa costruire oggetti o comunque fa lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
e) per disattenzione, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell’azienda;
f) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
h) non osserva scrupolosamente le norme e non applica le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisce alle norme del contratto e del regolamento interno.
L’ammonizione scritta è applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo. Il maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente l’ammonizione scritta è applicata nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva.
In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.

Art. 68 - Licenziamento
Il lavoratore ai sensi delle leggi 15 luglio 1966, n. 604, e 20 maggio 1970, n. 300, può essere licenziato per giustificato motivo o per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso od oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto nell’azienda che rechi turbamento all’attività della stessa;
g) recidiva nella mancanza di cui alla lettera e) dell’articolo precedente (danni non gravi e sperpero non rilevante di materiale dell’azienda);
[…]
i) costruire o far costruire o comunque fare lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda per conto proprio o di terzi, con grave danno per l’azienda stessa;
l) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dal regolamento interno, ove esista, quando siano stati già comminati provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente;
[…]
n) inosservanza del divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
o) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]
q) ingiustificato rifiuto di esecuzione di compiti assegnati dal superiore o insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso.

II - Procedure per controversie di lavoro
Art. 70 - Reclamo sull’applicazione delle norme del rapporto di lavoro

Fermo restando quanto previsto dalla procedura di cui all’art. 66 (Provvedimenti disciplinari) quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma del presente Contratto, inoltra un reclamo verbale al superiore diretto. Quest’ultimo comunica verbalmente, al reclamante entro una settimana, l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore - tramite il Consiglio dei Delegati - può riproporre per iscritto la questione dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 30 giorni dalla presentazione.
La regolamentazione procedurale delle fasi di cui ai commi precedenti è stabilita in appositi accordi.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il Consiglio dei Delegati può ripresentare il reclamo all’Asap tramite le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori.

Allegati
Parte I Settore petrolio, metano e settore progettazione, perforazione e montaggio
Allegato X - Conclusione vertenza Eni 16 febbraio 1978 Premessa - Occupazione - Organizzazione del lavoro - Salario - Sicurezza nell’ambiente di lavoro

Premessa
L’Asap e le Organizzazioni sindacali, confederali e di categoria, ritengono:
a) che fornire un quadro di riferimento complessivo al conflitto industriale significa in primo luogo operare per garantire una sua gestione più razionale, in termini cioè meno casuali e di maggiore responsabilità per le parti;
b) che l’iniziativa imprenditiva dell’Eni deve attuarsi soprattutto come fattore di innovazione e di sviluppo, e che solo a partire da questo presupposto è possibile porsi in modo non astratto e statico ma concreto e dinamico i problemi inerenti il contributo che le imprese facenti capo all’Eni possono fornire all’ampliamento della base produttiva e dell’occupazione.
Sulla base di questi convincimenti si ritiene opportuno approfondire alcune questioni connesse con i comportamenti delle parti ai diversi livelli, sul piano dei rapporti sindacali, allo scopo di realizzare nel breve termine il massimo possibile di convergenze sulle modalità di governo del fattore lavoro, sia all’interno delle aziende, sia a livello di settore e di gruppo.
L’Eni - all’interno del suo ruolo istituzionale - assume pertanto tra i propri obiettivi primari quello di essere strumento fondamentale dello sviluppo economico e sociale, in particolare del Mezzogiorno, con un conseguente impegno coordinato e programmato nei settori in cui opera attraverso le sue diverse articolazioni.
A questo fine le parti intendono improntare la propria azione e lo sviluppo dei loro confronti contrattuali alla duplice esigenza di consolidare o restituire alle aziende Eni la capacità di attuarsi come efficaci strumenti di produzione di beni e risorse e di difendere e - in ogni caso e circostanza in cui si diano le occasioni e le possibilità - sviluppare i livelli di occupazione complessivi del gruppo. Ciò significa sottoporre costantemente al controllo dei sindacati tutti i processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione con particolare riguardo a quelli che chiamano in causa direttamente i livelli dell’occupazione.
Si rende di conseguenza necessario definire politiche attive della manodopera incentrate su una attività di formazione e riqualificazione professionale correlata alle diverse fasi dei processi di ristrutturazione e riconversione politiche che tengano conto delle esigenze degli equilibri dei diversi ambiti territoriali.
A questo fine è chiamato ad assolvere una rilevante funzione il controllo globale a livello di gruppo che, partendo dai dati relativi ai programmi che le varie società dell’Eni intendono realizzare nei prossimi anni, comporti una valutazione di tutti i problemi che ne conseguono come riflesso sull’utilizzo della quantità e della qualità della forza-lavoro, sia nelle singole sedi di lavoro, sia nel territorio, sia nei diversi settori. È in questo contesto che potranno e dovranno essere coerentemente valutate le questioni relative alla mobilità, all’organizzazione del lavoro, alla formazione, riqualificazione e sviluppo professionale dei lavoratori.
La gestione di questo impegno comune delle parti richiede una verifica permanente della sua realizzazione pratica. Tale verifica verrà fatta ai vari livelli di azienda e di settore, ma dovrà necessariamente prevedere anche momenti a livello intersettoriale di gruppo, in cui saranno a confronto Eni, società e Asap da una parte, Organizzazioni sindacali confederali e di categoria dall’altra. A questo proposito, le parti precisano:
1 - che questo livello di confronto non costituisce un nuovo formale livello contrattuale centralizzato;
2 - che esso, di conseguenza, rispetta l’autonomia ed il valore della contrattazione di settore e di quella aziendale;
3 - che esso non vuol contraddire l’esigenza che anche le società operative abbiano una loro capacità autonoma di proposte e di gestione in materia di organizzazione del lavoro, come elemento di una loro effettiva autonomia e responsabilità imprenditoriale.
[…]

Organizzazione del lavoro
Il processo organizzativo costituisce un importante elemento di innovazione, direttamente incidente sia sulle condizioni di lavoro, sia sulla realizzazione dei margini di redditività.
Il criterio operativo da adottare è il perseguimento del massimo grado di coincidenza fra il migliore livello di efficienza della combinazione dei fattori ed il più alto livello di professionalità del fattore lavoro. Il processo organizzativo tende ad attuarsi, sul piano dei rapporti di lavoro, anche nel senso di una progettazione e gestione continua della professionalità correlata con le specificità dei contesti tecnici.
Ciò comporta l’acquisizione da parte del fattore lavoro di competenze professionali effettive, piene ed utilizzabili; la completa messa a disposizione nel processo produttivo di tali competenze; la ricomposizione all’interno di ciascuna soggettività professionale dell’unitarietà del lavoro attraverso il superamento della distinzione tra lavori "nobili" e lavori "vili"; la necessità di concepire i conferimenti singoli e di gruppo, in ogni momento, con presenza consapevole alla globalità del processo produttivo.
Se è vero che i tempi, i ritmi, le forme di un processo di organizzazione del lavoro così identificato - già di per sè complesso e difficile per la modificazione dei modelli culturali che esso esige sia presso le aziende che presso i lavoratori - devono certamente essere adeguati alla congiuntura, è altrettanto vero che un rinnovamento profondo nell’organizzazione del lavoro, in quanto rappresenti uno degli elementi che possano contribuire al miglioramento della produttività, deve essere perseguito anche in questa fase, in rapporto alle specifiche situazioni tecnico-produttive.
È in questo quadro che potrà essere condotta a definitiva soluzione la questione del superamento della distinzione operai-impiegati; come pure è in questo quadro che il principio di equità potrà coincidere con il principio di uguaglianza all’interno dei diversi sistemi contrattuali di qualificazione e di remunerazione del lavoro.
È proprio in questo spirito che nel settore chimico e nel settore energia si è attuato, a livello contrattuale, un profondo rinnovamento dei sistemi di classificazione e di inquadramento, fondato su questi principi:
- coincidenza tra i livelli organizzativi e livelli professionali;
- possesso effettivo del livello di competenza professionale;
- polivalenza operativa della professionalità;
- disponibilità effettiva, da parte dell’azienda, delle competenze professionali di ciascuno e di ciascun gruppo. Il tentativo, quale si è andato precisando nel settore chimico, comporta la definizione e la contrattazione di veri e propri programmi di professionalizzazione, che certamente non possono risultare correlati al grado di possibilità di intervento sugli stessi fattori di condizionamento dello sviluppo e dell’evoluzione del contesto tecnico-produttivo aziendale nello specifico contesto socio economico.
Pur consapevoli che simili esperimenti e tendenze non possono essere meccanicamente trasferiti a contesti in cui prevale la tipica organizzazione del lavoro dell’industria manifatturiera, le parti dichiarano che la prospettiva di metodo e di sostanza qui delineata per un rinnovamento dell’organizzazione del lavoro ha valore - e quindi rappresenta una concreta linea di tendenza - in tutti i settori, con i necessari adeguamenti alle differenti specificità.
[…]

Sicurezza nell’ambiente di lavoro
In questo campo il nostro gruppo compie da anni notevoli sforzi che hanno portato ad estesi ed ingenti investimenti per l’attuazione di provvedimenti di risanamento ambientale e di prevenzione dei rischi da lavoro; riteniamo comunque necessario continuare sul piano del confronto per la definizione di ulteriori programmi, con l’obiettivo di migliorare ancora le condizioni ambientali e diminuire i livelli di rischio ed i danni alla salute nelle nostre unità produttive.
In particolare, nella predisposizione di questi programmi, riteniamo importante valorizzare l’esperienza dei lavoratori attraverso un’ampia partecipazione degli stessi all’elaborazione ed all’attuazione delle politiche di prevenzione.
Siamo anche disponibili ad assumere concrete iniziative di informazione su "Programmi aziendali di sicurezza" che le società del gruppo già elaborano e sugli studi e sperimentazioni effettuati in tema di analisi e prevenzione di rischi dell’industria di processo.
Nell’ambito di queste iniziative potrebbe rientrare l’effettuazione di corsi di formazione per la sicurezza aperti alla partecipazione di delegati e tecnici sindacali e lo svolgimento di progetti di ricerca su determinati rischi e nocività, progetti da gestire anche con gli apporti del "Centro di ricerca e documentazione sui rischi e danni da lavoro" della Federazione unitaria.
Sarà posta particolare cura dalle aziende affinché i problemi della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano una loro specifica rilevanza nella fase di progettazione degli impianti attraverso efficienti informazioni ai progettisti ed adeguate metodologie di progettazione dirette alla prevenzione dei rischi.
Dichiariamo anche la nostra disponibilità a favorire la costituzione e la crescita degli organismi tecnici per la prevenzione contemplati dalle istituende Unità locali dei servizi sanitari mettendo a loro disposizione l’esperienza maturata al riguardo presso il nostro Gruppo.
Queste ed altre iniziative concrete, potrebbero trovare una sede di migliore definizione negli specifici ambiti contrattuali anche mediante gruppi misti di lavoro che fatta salva la reciproca libertà di azione per gli aspetti più generali di questa materia, si prevedesse di costituire a livello merceologico o aziendale.
Nel quadro delle risultanze globali a livello generale ed a livello di settore le parti si danno atto che:
a) il recupero dell’efficienza produttiva è una questione che va affrontata a livello di settore e di azienda;
b) la microconflittualità e l’assenteismo possono essere affrontati a livello di azienda;
c) le questioni "di una disponibilità reciproca ad affrontare i problemi che presentino carattere straordinario o di emergenza" e "di una maggiore mobilità del fattore lavoro" trovano la loro risposta nelle sezioni che riguardano l’occupazione e l’organizzazione del lavoro;
d) infine, la "gestione di accordi specifici, anche temporanei" va ricondotta nell’ambito delle gestioni contrattuali dei vari settori.
Nota
Il presente allegato è riportato per il valore rilevante che ha avuto nelle relazioni industriali dell’Eni.

Parte II Settore petrolio - metano
Allegato IV - Ferie etilatori (da CCNL Petrolieri 1 aprile 1973)

Nota
In considerazione delle peculiari condizioni in cui operano gli addetti all’esecuzione diretta delle operazioni di etilazione, nonché dell’avvenuto conglobamento nella retribuzione minima di classe di tutti i compensi per particolari lavorazioni, viene riconosciuto ai lavoratori interessati un giorno di ferie in più per ogni 20 giorni di effettivo lavoro prestato come etilatori.

Parte III Settore Progettazione - Montaggio - Perforazione
Allegato V - Ferie lavoratori addetti controlli radiografici (da CCNL 1 luglio 1974)

Art. 31 (omissis).
Ai lavoratori addetti ai controlli radiografici verrà riconosciuto, per ogni 20 giorni, anche cumulabili, di attività di esecuzione di radiografie con sorgenti a raggi x o a raggi gamma - con esclusione di tutte le operazioni accessorie e delle altre forme di controlli non distruttivi - un giorno di ferie in più. Per i lavoratori addetti da oltre 5 anni a tale attività, la misura sarà di 1,5 giorni per ogni 20 giorni di attività come sopra.

Parte IV Rinvio alla contrattazione aziendale
I seguenti Accordi aziendali, già contenuti in allegato ai CCNL 1 aprile 1973 per le aziende petrolifere e metaniere a partecipazione statale o in allegato al CCNL 1 luglio 1974 per la progettazione, montaggio e perforazione o nel CCNL 1 agosto 1976 per il settore energia delle aziende a partecipazione statale, nonché le sottoelencate pattuizioni, definite in sede di rinnovo del presente Contratto ed aventi carattere esclusivamente aziendale, sono parte integranti - con eventuali precedenti accordi in materia in quanto vigenti con i relativi aggiornamenti - della contrattazione aziendale delle aziende cui detti accordi si riferiscono.

I - Settore petrolio-metano
A) AGIP P. - I.P.
- Accordi 28 marzo 1980; 30 marzo 1982; 26- 27 luglio 1983 per le attività di distribuzione dei prodotti petroliferi.
- Accordo AGIP-ACO per il settore della distribuzione (6 maggio 1974).
- Accordo 25 luglio 1976 su sistemazione particolare autisti di autobotti kilolitriche e successive modificazioni.
- Dichiarazione OSL ed Asap su commercializzazione prodotti petroliferi (da Accordo di rinnovo 25 luglio 1976).
B) AGIP
- Lavoratori addetti alle ricerche petrolifere (da CCNL 1 aprile 1973 per il settore petrolifero - art. 23).
- Accordo sulle missioni di breve durata.
- Accordo indennità speciali 19 gennaio 1980; 21- 22 luglio 1983.
C) SNAM
- Accordo sulle missioni di breve durata 1 ottobre 1970 (da allegato VIII CCNL per il settore metaniero 1 aprile 1973).
- Accordo di reperibilità 17 gennaio 1980; 28 luglio, 19- 20 dicembre 1983.
II - Settore progettazione, perforazione e montaggio
A) SAIPEM
- Lavoratori assunti per attività dei singoli cantieri (da all. IX a CCNL 1 luglio 1974).
- Addestramento e qualificazione professionale SAIPEM (da Accordo di rinnovo 25 luglio 1976).
- Accordo 12 gennaio 1980 per i lavoratori SAIPEM impiegati nei cantieri.
- Accordo 24 ottobre 1983.
- Accordo 19- 20 luglio 1983.
B) SNAM PROGETTI
- Accordi 21 marzo 1980; 6 maggio 1982 per i lavoratori impiegati presso i cantieri.
Fondo sociale
- Accordo 22 aprile 1983.
- Accordo 10 febbraio 1984.
- Accordo 18 settembre 1984.

Protocollo sulle relazioni industriali del settore energia - Eni
Tra l’Asap, in rappresentanza delle Aziende del settore Energia dell’Eni e la Flerica Cisl, Filcea Cgil, Uilpem Uil si conviene:
con riferimento a quanto previsto dalla prima parte del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (premessa contrattuale; protocollo di intesa sindacale; art. 1 - diritti di informazione, organizzazione del lavoro, sviluppo professionale, formazione e appalti -) nonché alla prassi di confronti settoriali relativi alle politiche industriali e agli aspetti finanziari e di innovazione tecnologica e organizzativa, l’Asap e le aziende ritengono opportuno riconfermare una politica di relazioni industriali che coinvolga concretamente il sindacato nelle loro scelte strategiche.
A tal fine le parti convengono:
- che i problemi occupazionali connessi all’attuazione del riassetto industriale richiederanno la massima valorizzazione di tutti gli strumenti già previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e ribaditi negli accordi integrativi settoriali, anche attraverso la manovra sugli orari di lavoro, sulla formazione e sviluppo professionale;
- sulla necessità che le strategie del settore trovino effettivo riscontro nella programmazione delle politiche energetiche del Governo ed in particolare del loro recepimento nel PEN.
In considerazione della complessità e della durata dei processi di riorganizzazione e dell’esigenza di sviluppo del settore, le parti valutano l’opportunità di dotare il sistema di rapporti già previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, di una specifica struttura di confronto sistematico sulle strategie, sul loro aggiornamento e sulla loro attuazione attraverso il più ampio coinvolgimento delle OSL, al fine di realizzare il massimo di consenso preventivo sulle linee di politica industriale.
Quanto sopra, coerentemente con le nuove metodologie di relazioni industriali che sono in corso di realizzazione tra le Confederazioni Cgil, Cisl, Uil e l’Asap.
Per attuare le finalità di cui sopra si istituiscono comitati di composizione mista restando convenuto che quanto con il presente documento concordato non assorbe né limita il normale sistema di negoziazione sindacale né l’autonomia delle parti.
Tali comitati, ristretti ai massimi livelli di rappresentanza aziendale e sindacale, possono opportunamente essere integrati, quando necessario, secondo le esigenze concordate dai componenti dei comitati.
In via sperimentale i comitati, le loro finalità e i loro compiti, in un’ottica di concertazione sono così individuati:
- settore energetico Eni - individuare il quadro di riferimento sulle strategie globali relative all’insieme delle attività energetiche del gruppo, anche in rapporto alla situazione internazionale, e con riferimento agli indirizzi e alle scelte della programmazione nazionale e alle politiche organizzative complessive;
- livello di caposettore - acquisire le linee strategiche di politica industriale della società e delle controllate, nonché le eventuali implicazioni sul piano sociale dei progetti industriali nell’intento di individuare le azioni comuni per la loro realizzazione.
I comitati potranno attivare, quando convenuto necessario, sedi soggetti e strumenti di intervento esterni all’ambito di diretta responsabilità delle parti, tenuto conto che le aziende del settore devono operare in coerenza con le scelte della programmazione nazionale.
Per le problematiche attinenti alle interrelazioni tra più settori, saranno costituiti comitati ad hoc, ad iniziare da quello idrocarburi.
Potranno inoltre essere istituiti gruppi di lavoro misti a livello di territorio e/o di aziende con il compito di esaminare, valutare e verificare le conseguenze nel territorio interessato o nella azienda delle linee strategiche espresse a livello nazionale, nonché gli interventi di politica industriale territorialmente definibili e le possibili attività di reindustrializzazione necessarie nei punti di crisi.
Considerato che i comitati e i gruppi di lavoro sono chiamati ad analizzare e valutare anche iniziative e progetti coperti da riservatezza, le parti si impegnano a non divulgare le relative informazioni.

Roma, 14 maggio 1985