Cassazione Civile, Sez. 6, 30 marzo 2011, n. 7303 - Rendita superstiti


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.P. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGEVANO 11, presso la Dott.ssa SONIA ACCARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato PALERMO GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMESSO) in persona del Dirigente con incarico di livello generale - Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati PUGLISI LUCIA, LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 569/2009 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA del 23.9.09, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

 

 

Fatto

 

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. a seguito di relazione ex articolo 380 bis.

La Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Nicosia, rigettava la domanda proposta da A.P. contro l'Inail, diretta alla concessione della rendita superstiti, a seguito della morte, in data Omissis, del marito I.N., titolare in vita di rendita per malattia professionale per broncopatia da SO2 (anidride solforosa) e determinante invalidità del 50%.

La Corte aderiva alle conclusioni della consulenza tecnica espletata in appello, ritenute logiche e correttamente motivate.

Riferiva con una certa ampiezza circa le ragioni delle conclusioni della consulenza e precisava che il consulente aveva confermato le sue conclusioni anche rispondendo alle controdeduzioni critiche a firma del consulente della parte interessata e ribadendo che non sussistevano da un punto di vista medico legale collegamenti tra l'ictus cerebrale, che aveva condotto il "de cuius" alla morte, e il deficit respiratorio, ininfluente anche ai fini del momento del decesso.

 

2. La A. propone ricorso per cassazione a cui l'Inail resiste con controricorso.

 

 

3. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato. Con lo stesso, in effetti vengono riproposte, inammissibilmente nel giudizio di legittimità, mediante la deduzione del vizio di omessa motivazione circa i rilievi del ct. di parte sulla incidenza della patologia polmonare nell'accelerare la morte, questioni di merito già esaminate dalla c.t.u. e dalla sentenza impugnata, proponendo una diversa interpretazione di determinati elementi risultanti dalla cartella clinica.

 

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

 

Le spese del giudizio vengono regolate in base alla soccombenza, tenuto presente che il giudizio di merito è stato instaurato nella vigenza dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo ex Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convenite con Legge n. 326 del 2003, e considerato che mancano attestazioni sui redditi della parte.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all'Inail le spese del giudizio in euro venti oltre euro duemila per onorari, oltre accessori di legge.