Benefici previdenziali ex art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 – Dipendente pubblico – Eccezione di difetto di giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 62 del R.d. n. 1241/1934, è devoluta alla Corte dei Conti la giurisdizione esclusiva in tema di trattamenti pensionistici di pubblici dipendenti. “… Ne deriva, quindi, che nei casi in cui … la domanda ha ad oggetto la misura della pensione, attraverso la rivalutazione dei periodi di esposizione all’amianto, e quindi sia controversa una posizione contributiva direttamente incidente sul rapporto previdenziale, la giurisdizione non spetta al giudice ordinario”…Pertanto “nei confronti di personale cessato dal servizio la Corte dei Conti ha giurisdizione per controversie che attengono alla concessione degli aumenti di servizio a beneficio di lavoratore esposti all’amianto, giusta quanto disposto dall’art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257 (cfr. Corte Conti, sez. III, 22 maggio 2002, n. 168/A)”.

Massima a cura della redazione di Olympus



REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Manuela Saracino, all’udienza del 20.9.04 tenuta in Bari, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie
T R A
C*** Stefano
rappresentato e difeso dall’ Avv.to G Bruno
E
INPDAP
rappresentato e difeso dal Dr. Calabrese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.6.2003 il ricorrente in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari l’ I. N. P. D. A.P. e ne chiedeva la condanna, previo accertamento della sussistenza del rischio amianto ex art. 13 comma 8°, L. n. 257/92, al riconoscimento in proprio favore dei benefici previsti dalla legge, con la conseguenziale rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all’amianto.

Esponeva il ricorrente di aver lavorato per oltre un decennio alle dipendenze del Comune di Putignano, nella struttura adibita a Pretura, per la cui costruzione erano stati materiali contenenti amianto e/o derivati dall’amianto;
che egli, in particolare, nello svolgimento della sua attività lavorativa, era stato costantemente a contatto con strutture contenenti amianto.

Si costituiva in giudizio l’I.N.P.D.A.P., eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., nonché –in via subordinata- l’infondatezza del ricorso per la carenza prova in ordine alla sussistenza del cd. “rischio amianto”.

All’odierna udienza la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’Inpdap è fondata e merita accoglimento.

Il diritto vantato nel ricorso introduttivo deve infatti essere azionato innanzi alla Corte dei Conti, cui è riservata la giurisdizione esclusiva in tema di trattamenti pensionistici di pubblici dipendenti.

Risulta infatti pacifico che, nella specie, il ricorrente, in qualità di dipendente del Comune di Putignano, è iscritto all’INPDAP, sicchè la causa in oggetto, in quanto
avente natura pensionistica, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, cui gli artt. 13 e 62 del R.D. 12.7.1934 n. 1214 devolvono le controversie aventi tale
natura.

L’art. 13 cit., infatti, stabilisce che “La corte, in conformità delle leggi e dei regolamenti:… giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge…”; l’art. 62 cit., afferma che ”Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale
dello Stato, è ammesso il ricorso alla competente sezione della corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti”.

Sul punto, peraltro, si è espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 207 del 1999, affermando il principio secondo cui “È devoluta alla cognizione del giudice ordinario, e non della Corte dei Conti, la domanda proposta dai dipendenti di un'azienda municipale nei confronti di quest'ultima (e dell'Inail) per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13 comma 8, della l. n. 257 del 1992 trattandosi di domanda avanzata da lavoratori (necessariamente ancora) in attività
di servizio, così che, in considerazione della persistenza di un rapporto di lavoro, non può legittimamente dirsi dedotto in giudizio un rapporto pensionistico stricto sensu, ovvero una pretesa attinente alla misura della pensione, solo tali deduzioni determinando, per converso, la necessaria devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte del Conti”.

Ne deriva, quindi, che nei casi in cui –come quello oggetto di causa- la domanda ha ad oggetto la misura della pensione, attraverso la rivalutazione dei periodi di esposizione all’amianto, e quindi sia controversa una posizione contributiva direttamente incidente sul rapporto previdenziale, la giurisdizione non spetta al giudice ordinario.

In conformità con l’indirizzo giurisprudenziale innanzi evidenziato la stessa Corte del Conti ha stabilito che “Nei confronti di personale cessato dal servizio la Corte dei Conti ha giurisdizione per controversie che attengono alla concessione degli aumenti di servizio a beneficio di lavoratori sottoposti all'amianto, giusta quanto disposto dall'art. 13 comma 8 l. 27 marzo 1992 n. 257 (cfr. Corte Conti, sez. III, 22 maggio 2002, n. 168/A).

Il suddetto indirizzo giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte Costituzionale, la quale, con ordinanza n.185 del 10.5.2002, ha affermato che “è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 77 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nella parte in cui, modificando l'art. 68 comma 1 lett. m) d.lg. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, devolve la giurisdizione delle controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti al giudice ordinario, in quanto il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la norma impugnata abbia attribuito al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre tale giurisdizione risulta tuttora attribuita alla Corte dei conti, come si desume, tra l'altro, dal rilievo che l'art. 5 l. 21 luglio 2000 n. 205, regola lo svolgimento dei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, con ciò presupponendone la giurisdizione”.

Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 9.6.2003 da C*** Stefano nei confronti dell’Inpdap, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Bari, 20.9.2004

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Manuela Saracino