Asbestosi polmonare per esposizione ultradecennale all’amianto – Benefici previdenziali ex art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 – Interesse ad agire del lavoratore che presenti la domanda di rivalutazione dei contributi nel corso del rapporto di lavoro – Sussiste
 
 “Nell’ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile … un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell’ente di previdenza alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell’ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall’inadempimento (cfr., in tal senso, Cass. n. 9125 del 21.06.2002). Alla luce del principio enunciato dalla Corte … deve affermarsi quindi la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente con riferimento alla domanda – di rivalutazione dei contributi in ragione dell’avvenuta esposizione ultradecennale ad amianto – anche nel corso del rapporto di lavoro e non solo all’atto del pensionamento. Non v’è dubbio, infatti, che sussiste un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore assicurato ad ottenere informazioni sulla consistenza del credito contributivo maturato nel corso del rapporto e, correlativamente, il dovere dell’istituto previdenziale a fornire certezza su tale consistenza, attraverso la determinazione dell’ammontare dei contributi”.

Massima a cura della redazione di Olympus


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, dr.ssa Manuela Saracino, in funzione di giudice del lavoro, all’udienza del 26.6.04 tenuta a Bari ha emesso la seguente

SENTENZA

nella presente controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie
TRA
*** Giuseppe
Rappresentato e difeso dell’Avv.
E
I.N.P.S., con l’assistenza e difesa dall’Avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.3.03 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari l’ I. N. P. S.-Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale- e chiedeva, previo accertamento della sussistenza del rischio amianto ex art. 13 comma 8°, L. n. 257/92, di ordinare all’Inps di procedere al riconoscimento in proprio favore dei benefici previsti dalla legge, con la consequenziale rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all’amianto.

Esponeva il ricorrente di aver lavorato dal 29.9.75 al 14.5.1986 presso la centrale termoelettrica dell’Enel e di essere stato, pertanto, per oltre un decennio continuativamente esposto ad amianto, avendo sempre lavorato sui cavi e negli impianti contenuti in tubi e strutture coibentate con amianto.

Si costituiva in giudizio l’I.N.P.S., il quale invocava il rigetto del ricorso in quanto, a suo dire, il beneficio poteva essere riconosciuto solo al momento del pensionamento.


All’odierna udienza la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda é fondata e pertanto merita accoglimento.

L’esame della documentazione depositata dal ricorrente consente di ritenere ampiamente dimostrata la sussistenza delle condizioni cui la giurisprudenza più recente subordina il riconoscimento della prestazione per cui è causa.

Ed invero, nella specie risulta dimostrata –attraverso il curriculum lavorativo depositato nel fascicolo di parte e non contestato dall’Inps- che il ricorrente ha svolto le mansioni indicate in ricorso per un periodo superiore a 10 anni.

Il ricorrente ha poi depositato la dichiarazione emessa dall’Inail in data 7.2.2002, con la quale l’istituto ha attestato l’avvenuta esposizione ad amianto per il periodo dedotto in ricorso.

L’Inps, peraltro, non ha contestato l’esposizione al rischio.

Quanto alla tesi, sostenuta dal resistente, secondo cui il beneficio può essere riconosciuto solo al momento del pensionamento, ne rileva il giudicante la infondatezza.

Ed invero, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 legge n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue
che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed
attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento (cfr., in tal senso, Cass.n. 9125 del 21.6.2002).

Alla luce del principio enunciato dalla Corte, cui questo giudice ritiene di aderire, deve quindi affremarsi la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente con riferimento alla domanda -di rivalutazione dei contributi in ragione dell’avvenuta esposizione ultradecennale ad amianto- anche nel corso del rapporto di lavoro e non solo all’atto del pensionamento.

Non v’è dubbio, infatti, che sussiste un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore assicurato ad ottenere informazioni sulla consistenza del credito contributivo maturato nel corso del rapporto e, correlativamente, il dovere dell’istituto previdenziale a fornire certezza su tale consistenza, attraverso la determinazione dell’ammontare dei contributi.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per accogliere la domanda.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della rivalutazione dell’1,5 delle settimane di contribuzione relative al periodo di esposizione all’amianto (29.9.75-14.5.1986);
ordina all’Inps di provvedere al predetto riconoscimento, aggiornando la posizione contributiva del ricorrente;
Condanna l’Inps al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 258,23 (di cui € 154,94 per onorari), oltre accessori, e distrae in favore del procuratore antistatario.

Bari, 24.6.04

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Saracino