Categoria: 1983
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Tipologia: CCNL
Data firma: 1 novembre 1983
Validità: 01.11.1983 - 30.09.1986
Parti: Aimo-Confindustria e Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Ombrelli, Industria

Sommario:

Capitolo I Parte generale
Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Norme generali
Art. 3 - Interpretazione del Contratto
Art. 4 - Controversie
Art. 5 - Distribuzione del Contratto
Art. 6 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema d’informazioni
Art. 7 - Occupazione - Investimenti
Art. 8 - Lavoro esterno
Art. 9 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Art. 10 - Mobilità interna della manodopera
Art. 11 - Mobilità esterna della manodopera
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Rappresentanti sindacali aziendali
Art. 13 - Commissioni interne - Delegato di impresa
Art. 14 - Immunità sindacale
Art. 15 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 16 - Permessi per cariche sindacali
Art. 17 - Assemblee
Art. 18 - Affissioni
Art. 19 - Versamenti dei contributi sindacali
Capitolo IV Svolgimento rapporto di lavoro
Art. 20 - Assunzione e documenti di lavoro
Art. 21 - Periodo di prova
Art. 22 - Contratto a termine
• Stralcio dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 23 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 24 - Orario di lavoro
Art. 25 - Orario di lavoro in regime di flessibilità
Art. 26 - Lavoro straordinario
Art. 27 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 28 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 29 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 30 - Lavoro discontinuo
Art. 31 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 32 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 33 - Corresponsione della retribuzione
Art. 34 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 35 - Mense aziendali
Art. 36 - Abiti da lavoro
Art. 37 - Trasferte
Art. 38 - Trasferimenti
Art. 39 - Cambiamento e cumulo di mansioni
Art. 40 - Passaggio di categoria da operaio ad intermedio, da operaio od intermedio ad impiegato
Art. 41 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 42 - Assenze
Art. 43 - Recuperi
Art. 44 - Visite di inventario e di controllo
Art. 45 - Consegna e conservazione delle macchine degli utensili e del materiale
Art. 46 - Servizio militare
Art. 47 - Congedo matrimoniale
Art. 48 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 49 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 50 - Diritto allo studio
Art. 51 - Lavoratori studenti
Art. 52 - Ambiente di lavoro
Art. 53 - Regolamento interno
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
Art. 55 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 56 - Norme per il licenziamento
Art. 57 - Trasformazione, trapasso, cessione, cessazione e fallimento dell’azienda
Art. 58 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 59 - Premio di produzione
Parte operai
Art. 60 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 61 - Apprendistato
Art. 62 - Inizio e fine del lavoro e pulizia posto di lavoro
Art. 63 - Interruzioni del lavoro
Art. 64 - Lavoro a cottimo
Art. 65 - Ferie
Art. 66 - Tredicesima mensilità
Art. 67 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 68 - Maternità
Art. 69 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 71 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio

2) Limiti e divieti
3) Libretto personale di controllo
4) Responsabilità del lavorante a domicilio
5) Retribuzioni
6) Maggiorazione della retribuzione Parte intermedi
7) Lavoro notturno e festivo
8) Pagamento della retribuzione
9) Fornitura materiale
10) Norme generali
Accordo lavoranti a domicilio
Art. 72 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Art. 73 - Tredicesima mensilità
Art. 74 - Ferie
Art. 75 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 76 - Maternità
Art. 77 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 79 - Indennità in caso di morte
Art. 80 - Collegi tecnici
Parte impiegati
Art. 81 - Collegi tecnici
Art. 82 - Laureati e diplomati
Art. 83 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Art. 84 - Tredicesima mensilità
Art. 85 - Previdenza
Art. 86 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 87 - Ferie
Art. 88 - Trattamento economico di malattia
Art. 89 - Maternità
Art. 90 - Preavviso
Art. 91 - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 92 - Indennità in caso di morte
Capitolo V
Art. 93 - Anticipazione sull’indennità di anzianità
Art. 94 - Inquadramento unico dei lavoratori in vigore dal 1 novembre 1981
Art. 95 - Tabella minimi contrattuali
Protocolli
Protocollo n.1 - Erogazione importi forfettari
Protocollo n. 2 - Regolamento dell’apprendistato
Protocollo n. 3- Accordo per le mense aziendali (a modifica dell’Accordo 22 luglio
Protocollo n. 4 - Contrattazione aziendale
Protocollo n. 5 - Mensilizzazione (Criteri adottati per la trasformazione della paga oraria degli operai)
Protocollo n. 6 - Lavoro a domicilio e riduzione di orario di lavoro o sospensioni
Protocollo n. 7 - Dichiarazione congiunta
Protocollo n. 8 - Fondo di solidarietà
Protocollo n. 9 - Contratti di solidarietà

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle manifatture di ombrelli e ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima

Addì 1 novembre 1983, tra l’Associazione Italiana Manifatture Ombrelli (Aimo) e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana e la Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Filtea) e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (Filta) e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl) e l’Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Capitolo I Parte generale
Art. 1 - Contratto

Il presente Contratto consta di:
a) una parte generale;
b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali od intermedie ed impiegati;
c) una parte contenente le tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali ed i protocolli aggiuntivi.

Art. 2 - Norme generali
Le disposizioni del presente Contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Per quanto non risulti regolato dal presente Contratto, valgono le norme di legge e gli Accordi interconfederali.
[…]
Le parti si danno altresì atto, come previsto dal citato Protocollo 22 gennaio 1983, che l’eventuale contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Art. 3 - Interpretazione del Contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente Contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli Accordi interconfederali riguardanti sia il Contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 4 - Controversie
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro con l’intervento delle Rappresentanze sindacali aziendali o della Commissione interna o del delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente Contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.

Capitolo II Sistema d’informazioni
Art. 7 - Occupazione - Investimenti

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono quanto segue:
Livello nazionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti il presente Contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore relativo al mercato interno ed estero, con particolare riferimento all’occupazione; a tal fine l’Associazione nazionale di categoria degli imprenditori fornirà all’Organizzazione nazionale dei lavoratori elementi conoscitivi globali riguardanti: - le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti che comportino nuovi insediamenti industriali con i criteri generali della loro localizzazione o rilevanti ampliamenti;
- i programmi di investimento fatta eccezione per quelli non programmabili o che non abbiano riflessi sull’occupazione;
- le innovazioni tecnologiche;
- il numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica.
Su richiesta di una delle parti stipulanti il presente Contratto, potranno avvenire incontri delle parti stesse per valutazioni riferite:
[…]
- alle strutture di supporto, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio, progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1976, n. 374).
Livello regionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti, le associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, le seguenti informazioni globali riguardanti il settore produttivo cui si applica il presente Contratto:
- prospettive produttive;
- programmi relativi a nuovi insediamenti industriali e significative ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, con particolare riferimento alle prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità territoriale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- numero di addetti suddiviso per sesso e qualifica.
Nella medesima sede, su richiesta di una delle parti, potrà essere esaminato l’andamento economico-produttivo del settore, con particolare riferimento alla mobilità della manodopera alla qualificazione professionale, al decentramento produttivo ed al lavoro a domicilio.
La presente procedura viene attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende del settore produttivo sopra indicato.
Livello territoriale
I livelli territoriali coincideranno normalmente con quelli delle strutture organizzative imprenditoriali.
L’indicazione di un livello territoriale diverso, più utile alla valutazione organica dei problemi, sarà definito a livello regionale individuando consensualmente aree geografiche (interprovinciali o comprensoriali) nelle quali si riscontri una significativa concentrazione di aziende.
Ciò premesso, su richiesta di una delle parti, di norma annualmente, le Associazioni imprenditoriali competenti, forniranno alle OO.SS. di categoria di pari livello elementi conoscitivi globali riguardanti:
- il numero degli addetti e la struttura dell’occupazione, distinta per quota percentuale di occupazione maschile e femminile;
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali con i criteri generali della loro localizzazione o rilevanti ampliamenti;
- i programmi di investimento fatta eccezione per quelli non programmabili o che non abbiano riflessi sull’occupazione;
- le innovazioni tecnologiche.
Inoltre, anche in un apposito incontro, verranno forniti elementi conoscitivi per permettere alle Organizzazioni sindacali un’autonoma valutazione dei suddetti programmi, in ordine alle implicazioni prevedibili:
- sulla occupazione;
- sulla mobilità del territorio;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- di analisi della legge 285, e parità uomo-donna.
Negli incontri le parti esamineranno eventuali punti di crisi aziendali presenti nel territorio, verificando eventuali possibili soluzioni.
Esamineranno inoltre l’evoluzione del decentramento produttivo, del lavoro esterno e del lavoro a domicilio.
Livello aziendale
Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive in entrambi i casi occupanti più di 100 dipendenti, tramite le Associazioni imprenditoriali territoriali, forniranno alle RSA e alle Organizzazioni sindacali di categoria territorialmente competenti, nel corso di un apposito incontro, informazioni preventive riguardanti:
- prospettive produttive;
- nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione;
- programmi di investimento che abbiano riflessi sull’occupazione; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza;
- numero di addetti suddiviso per sesso e qualifica.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consentirà alle strutture sindacali aziendali e/o alla Organizzazione sindacale territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all’occupazione alla mobilità e alle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 8 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso nell’ambito del settore dell’ombrelleria a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei Contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto a tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dell’ombrelleria svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel Contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali, o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzioni di personale, nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dell’Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
3) Di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione imprenditoriale territoriale, consegnerà, nel corso di tale incontro, l’elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 1 gennaio 1976.
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l’elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l’indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale.
4) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno o dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari. Al fine di consentire una cognizione costante dell’evolversi del fenomeno l’Associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, nel corso degli incontri di cui sopra, i dati complessivi della quantità di lavoro esterno commissionato nei precedenti 12 mesi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 1 gennaio 1976 e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di Contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 10 - Mobilità interna della manodopera
La Direzione delle unità produttive con più di 90 dipendenti informerà preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Le RSA potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall’avvenuta informazione.
Eventuali comportamenti anomali che violassero lo spirito della norma saranno esaminati a livello territoriale.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Rappresentanti sindacali aziendali

In ogni unità produttiva le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente firmatarie del presente Contratto possono designare, singolarmente o unitariamente i dirigenti delle Rappresentanze sindacali da scegliersi fra i dipendenti dell’unità produttiva stessa secondo i seguenti criteri:
a) un dirigente per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti;
b) un dirigente ogni 240 o frazione di 240 dipendenti per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupano da oltre 120 dipendenti fino a 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a).
Ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’Accordo interconfederale per le Commissioni interne.
[…]

Art. 13 - Commissioni interne - Delegato di impresa
Per quanto riguarda la Commissione interna o il delegato di impresa si fa riferimento agli Accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 17 - Assemblee
I lavoratori, compresi i lavoranti a domicilio, hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni si terranno in idonei luoghi o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva.
In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
[…]

Art. 18 - Affissioni
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto d affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di affiggere in apposite bacheche comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l’affissione nelle bacheche della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma degli stessi segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali.

Capitolo IV Svolgimento rapporto di lavoro
Art. 22 - Contratto a termine

L’assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le parti concordano che i fattori climatici, per il settore, possono determinare condizioni produttive di carattere straordinario.

Art. 23 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
L’ammissione al lavoro delle donne e dei minori deve avvenire in conformità delle leggi vigenti in materia.

Art. 24 - Orario di lavoro
La durata dell’orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali per tutti i lavoratori dipendenti.
L’orario settimanale verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimento, nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
[…]

Art. 25 - Orario di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno o dell’esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato, determinate anche da fattori climatici.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l’orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all’orario contrattuale.
[…]
Al fine dell’attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSA, nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e delle ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell’orario contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e RSA, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 26 - Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali la prestazione eccedente l’orario giornaliero e settimanale contrattuale.
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 200 ore annue, e quando riguardi gruppi di lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali.
Fatto salvo il limite di cui sopra l’esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione e inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 200 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi non retribuiti da fruire d’accordo tra le parti. Le ore straordinarie per le quali si farà luogo a riposi compensativi saranno retribuite senza le maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
[…]
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 27 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i minori.
[…]

Art. 29 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 30 - Lavoro discontinuo
Per i lavoratori discontinui, intendendo per questi ai fini della presente normativa esclusivamente i portinai e i custodi che non svolgono altre mansioni l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 50 settimanali.
Per i custodi e portieri fruenti di alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 60 settimanali.
[…]

Art. 36 - Abiti da lavoro
L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l’adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all’usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 43 - Recuperi
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre il normale orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d’intesa con le Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 45 - Consegna e conservazione delle macchine degli utensili e del materiale
Quanto affidato al lavoratore per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale il lavoratore dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla direzione dell’azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa od a negligenza del lavoratore potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato[…]
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro. Parimenti dovrà essere fornito dal datore di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa (filato cucirino, aghi, spilli ecc).
Delle macchine, utensili, strumenti materiali che gli sono affidati per il suo lavoro il lavoratore, non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento né assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
[…]

Art. 48 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali al lavoratore non in prova saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa.
[…]

Art. 52 - Ambiente di lavoro
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull’igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, riguardanti:
a) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d’opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.
I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 53 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali o la Commissione interna o il Delegato di impresa, preventivamente all’attuazione, a termine dell’art. 2 punto 3 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
Quando la condotta del lavoratore all’interno della fabbrica risulti censurabile dal punto di vista disciplinare saranno, in diversa misura a seconda della recidività della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno in un primo tempo lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri e successivamente, ove l’ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare l’ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell’adozione della sanzione, un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
L’ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, già gravi sanzioni.
Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto, potrà essere inflitta al lavoratore la multa fino ad un importo equivalente a 2 ore di paga compresa la indennità di contingenza e successivamente in caso di reiterata recidiva la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo indicativo si stabilisce che sarà adottato prima il provvedimento della multa e successivamente quello della sospensione al lavoratore che:
[…]
b) che nell’interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
c) che a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità dell’andamento del lavoro, non avverta il proprio superiore diretto;
[…]
e) che contravvenga il divieto di fumare nell’interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 56 - Norme per il licenziamento
Il licenziamento con preavviso può essere inflitto per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali dei prestatori d’opera.
Il licenziamento con immediata cessazione del rapporto di lavoro e della retribuzione non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile.
Agli effetti del licenziamento con preavviso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali possono essere prese in considerazione solo quelle mancanze facenti capo alle sanzioni previste ai punti a), b), c) del presente articolo che siano state commesse nei 12 mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento con la perdita dell’indennità di preavviso:
a) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
b) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
[…]
f) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell’interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per l’estensione della stessa, recato rilevante nocumento all’azienda;
g) in caso di insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza, dell’insubordinato, non abbia nociuto alla disciplina della fabbrica;
h) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo o del danno rilevante, rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[…]

Capitolo IV Svolgimento rapporto di lavoro
Parte operai
Art. 61 - Apprendistato

Il riferimento alla semplicità di lavorazione che si riscontra nel settore è ammesso un periodo di apprendistato per l’acquisizione della qualifica, non superiore a 18 mesi. Per la durata e trattamento retributivo vedi Protocollo n. 2.

Art. 62 - Inizio e fine del lavoro e pulizia posto di lavoro
Al segnale di inizio del lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attività.
[…]
Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalla direzione dell’azienda, sarà fatta normalmente prima dell’anzidetto segnale di cessazione. Se venisse compiuta oltre l’orario normale di cui all’art. 24 - Parte generale, sarà considerata prestazione straordinaria.

Art. 64 - Lavoro a cottimo
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all’osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro a economia, l’operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile. Qualora non sia possibile praticare tariffe di cottimo, l’azienda dovrà corrispondere agli operai le cui prestazioni sono vincolate come sopra detto una percentuale di maggiorazione del loro minimo di paga contrattuale del 6 per cento.
Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o comunque non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.
[…]
d) Prima dell’inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
[…]
f) L’azienda comunicherà alle Rappresentanze sindacali aziendali o alle Commissioni interne e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all’atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell’ambito dell’azienda.
[…]
n) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell’ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
o) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

Art. 65 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
[…]

Art. 68 - Maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e al relativo regolamento.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976 n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abitudinali conserveranno la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere portata ad altre mansioni, vale la disposizione dell’art. 6 lettera C della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 71 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094 Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2) Limiti e divieti
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3) Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

9) Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale anche accessorio necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

10) Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente Contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.

Capitolo IV Svolgimento rapporto di lavoro
Parte intermedi
Art. 74 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[…]

Art. 76 - Maternità
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza obbligatoria fino a concorrenza dell’intera retribuzione di fatto.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abitudinali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere portata ad altre mansioni, vale la disposizione dell’art. 6 lettera C) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Capitolo IV Svolgimento rapporto di lavoro
Parte impiegati
Art. 87 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[…]

Art. 89 - Maternità
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza obbligatoria fino a concorrenza dell’intera retribuzione di fatto.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori e abitudinali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere portata ad altre mansioni, vale la disposizione dell’art. 6 lettera C della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.